1. Pari Opportunità, prassi e culture
organizzative
III Modulo
27 maggio 2008
Le Politiche europee in materia di
pari opportunità
Prof.ssa Francesca Longo
Dott.ssa Oriana Giuffrida
2. Outline
1. Cos’è l’Unione Europea (UE)?
Un sistema politico multi-livello
2. Il policy-making dell’UE
Istituzioni e atti normativi: la centralità
della Commissione europea
3. La politica europea per le pari
opportunità
Evoluzione e contenuto della politica
3. La natura dell’Unione Europea
Organizzazioni
internazionali
Stati
nazionali
UNIONE
EUROPEA
Sistema politico sopranazionale in cui
istituzioni formali e attori privati, gruppi di
pressione ed esperti interagiscono e
contribuiscono alla governance europea
+
_
5. L’UE come sistema politico
Politica pubblica europea come
output del sistema politico UE:
Insieme coerente di decisioni e
azioni che allocano valori in un
determinato settore di interesse
della società
6. Il policy-making europeo (metodo comunitario)
Atti normativi che
danno vita alle
Politiche Pubbliche
Parlamento
Europeo Consiglio
Commissione europea
Procedura
- di co-decisione;
- di cooperazione.
Procedura di
consultazione
Iniziativa legislativa
7. Gli atti normativi dell’UE
Regolamenti
Atti obbligatori in tutti i loro elementi; sono
direttamente applicabili in tutto il territorio
dell’Unione;
Direttive
Atti che vincolano i governi degli stati membri;
questi devono trasporne il contenuto nel
diritto nazionale secondo forme e mezzi
propri;
Raccomandazioni e pareri
Atti non vincolanti
8. I metodi del policy-making dell’UE
Armonizzazione delle normative nazionali attraverso la legislazione comunitaria
metodo hard (domina fino agli anni ’70)
Mutuo riconoscimento ogni stato membro non può impedire la circolazione dei
prodotti degli altri stati membri che abbiano caratteristiche equivalenti a quelle
previste dalla propria legislazione (la legislazione comunitaria indica i requisiti
minimi dei prodotti che circolano nel mercato comune)
Open method of coordination attraverso il ‘metodo aperto del coordinamento’ di
politiche nazionali gli stati membri negoziano la formazione di standards per il
raggiungimento di obiettivi comuni, l’UE effettua un continuo monitoraggio dei
progressi compiuti metodo di governance soft (si afferma negli anni ’90 in
settori non di competenza esclusiva dell’UE sui quali gli stati non intendono
perdere le proprie prerogative, es. il lavoro)
Pari opportunità più come valore/ principio orizzontale dell’UE che come norma sancita da testi
scritti giuridicamente vincolanti.
Ciononostante, a livello sociale l’UE ha promosso grandi cambiamenti comportamentali.
9. Commissione europea e policy-making
Un’istituzione centrale nel sistema politico dell’Unione perché:
attraverso i suoi ruoli di agenda-setter, policy entrepreneur, policy
manager agisce da motore dell’integrazione.
Un’istituzione unica perché:
non è un governo, ma ha molte caratteristiche di un governo;
coniuga la dimensione intergovernativa (nazionale) con quella
sovranazionale (europea);
racchiude responsabilità politiche e amministrative.
10. I ruoli della Commissione
i membri della C. agiscono nel generale interesse della Comunità
Ruolo di agenda-setter: potere di iniziativa legislativa (esclusivo nelle
materie del c.d. I pilastro TUE, condiviso con gli stati membri nel II e
III pilastro). La C. trae forza e sostegno da numerosi attori: nazionali,
sub-nazionali e privati;
Ruolo di policy-entrepreneur: proposta e sviluppo delle politiche
attraverso i Libri Bianchi, il rapporto annuale sull’attività dell’UE, la
partecipazione al Consiglio europeo;
Ruolo di policy manager: funzione esecutiva che esercita attraverso
l’adozione della legislazione secondaria; l’amministrazione delle
finanze; il controllo sull’applicazione uniforme delle politiche
comunitarie negli stati membri. Gli stati limitano l’autonomia della C.
attraverso la Comitatologia.
Ruolo di mediatore: tra le istituzioni UE e tra attori non-istituzionali,
nonché tra interessi conflittuali.
11. Composizione della Commissione
Organo politico collegiale: Collegio dei Commissari, 27
membri con compiti quasi ministeriali responsabili di
alcune aree di policy critiche alla collegialità
Apparato burocratico: 40 Direzioni Generali e Servizi con
funzioni tecniche e specifiche (DG Agricoltura, DG
Trasporti) o di tipo orizzontale (servizio legale, di
traduzione)
Istituzione multinazionale, multiculturale, multilingue
12. Direzione Generale Impiego, Affari sociali e Pari opportunità
Finalità principali della Direzione Generale (DG):
- contribuire allo sviluppo di un modello sociale europeo moderno, innovativo e sostenibile con più lavoro
e lavori migliori in una società inclusiva basata sulle pari opportunità;
- promuovere l’interazione positiva tra politiche del lavoro, economiche e sociali, coinvolgendo i principali
attori che possono contribuire a perseguire gli obiettivi strategici dell’UE, ovvero a rendere l’economia
dell’UE la più dinamica e competitiva al mondo basandola sulla conoscenza, su una crescita economica
sostenibile con più lavoro e lavori migliori e una maggiore coesione sociale;
- contribuire ad affrontare le maggiori sfide e formulare risposte concrete per raggiungere gli obiettivi
strategici dell’UE, in particolare nei settori:
IMPIEGO grazie alla Strategia europea per l’impiego e agli strumenti finanziari offerti dal FSE;
STRUTTURE NEL MONDO DEL LAVORO avvicinando le legislazioni nazionali che regolano il mercato del
lavoro, sviluppando il dialogo sociale a livello europeo, modernizzando i rapporti di lavoro e rendendo i
lavoratori dell’UE più mobili;
ESCLUSIONE e PROTEZIONE SOCIALE rinforzando la cooperazione tra stati membri, elaborando una
legislazione adeguata e adottando programmi per far fronte alle discriminazioni, promuovere i diritti
fondamentali e favorire l’integrazione dei disabili;
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE producendo una legislazione adeguata, adottando
programmi per migliorare le pari opportunità per uomini e donne e assicurando che le questioni di genere
siano prese in considerazione in tutti gli ambiti dell’azione comunitaria (gender mainstreaming).
13. La politica dell’Unione per le pari opportunità:
le origini
Gli anni ’50-’60
Trattati istitutivi UE: manca una vera e propria politica delle pari opportunità.
Trattato di Roma: art. 119 enuncia l’obbligo per gli stati membri di garantire a uomini e
donne “parità salariale per uguale lavoro” (rimane lettera morta)
dimensione socio-politica versus vocazione economica della CEE.
La CEE sviluppa programmi e iniziative legate alle questioni delle donne per:
1) aggiungere una dimensione socio-politica alla politica economica,
2) mitigare le conseguenze della crisi strutturale del mercato del lavoro delle donne. Il
principio di parità retributiva tra uomini e donne fornisce la base per elaborare direttive per
garantire le pari opportunità e smantellare discriminazioni indirette contro le donne.
Falliscono i primi tentativi di sviluppare la dimensione sociale delle politiche comunitarie e
armonizzare le politiche nazionali.
Gli anni ’70
La Commissione elabora 3 proposte di direttive sulla parità salariale e sulla parità di
trattamento. Commissione e CdG si ergono a difensore delle pari opportunità: la causa
Defrenne II offre alla CdG (ex Art. 177) lo spunto per sancire la diretta applicabilità
dell’art. 119 nel 1976. La parità salariale e di trattamento sancita dall’art. 119 viene
considerata un importante elemento dell’armonizzazione del mercato.
Gli anni ’80:
La politica sociale rimane una prerogativa degli stati membri: forti resistenze dei governi
nazionali nei confronti di una politica di genere europea che porti a modificare politica del
lavoro (e diritti dei lavoratori) e politica sociale. La politica di genere è una priorità della
Commissione presieduta (dal 1985) da J. Delors.
14. Importanti cambiamenti:
- 1995: allargamento ai paesi scandinavi (Finlandia e Svezia) e all’Austria;
- adozione della strategia di gender mainstreaming (una dimensione di genere in ogni area di
intervento pubblico UE) rischio: “ p.o. in tutte e in nessuna politica”
Nel 1991 il Consiglio Europeo di Maastricht firma un Protocollo sulla Politica Sociale che
viene allegato al Trattato di Maastricht (1993). L’art. 6 offre la base legale per direttive
sulle pari opportunità tra uomini e donne sul luogo di lavoro
le questioni delle pari opportunità sono legate alle politiche del lavoro;
Nel 1994 la Commissione elabora il Libro Bianco sulla politica sociale che contiene, tra
l’altro, numerose proposte per aiutare le donne a coniugare famiglia e lavoro;
Il Trattato di Amsterdam (19971999) incorpora il Protocollo sulla politica sociale:
- la parità di genere si conferma come un obiettivo prioritario dell’UE (art. 2);
- la Commissione ha il compito di promuovere la parità di genere in tutte le sue attività (art.
3);
- il concetto di discriminazione include quelle basate su razza o etnia, credo o religione,
handicap, età o orientamenti sessuali (art. 13);
- il Consiglio vota a MQ su questioni di lavoro e occupazione (art 141, ex art. 119).
Il Trattato di Nizza (2001) consegue risultati deludenti.
La politica dell’Unione per le pari opportunità:
la svolta degli anni ‘90
NEW
15. Il Trattato Costituzionale (2004)
La Convenzione che elabora la prima bozza non ha istituito un gruppo di lavoro
ad hoc sull’Europa sociale la politica sociale è competenza di più gruppi.
Contenuto del testo finale:
• La lotta alla discriminazione e la promozione della parità tra uomini e donne rientrano
tra gli obiettivi dell’Unione;
• La Carta dei Diritti Fondamentali viene incorporata nel testo del trattato;
• Si prevede la strategia di coordinamento aperto tra gli stati membri in materia di
occupazione; l’Unione promuove la cooperazione tra stati (con strumenti legislativi o
diffusione delle informazioni) senza perseguire l’obiettivo di armonizzare le norme dei
regimi statali.
Si formalizza definitivamente lo stretto rapporto tra politiche del lavoro, economiche
e sociali già definito dalla Commissione europea.
Politiche economiche e politiche sociali sono finalizzate al perseguimento dello stesso
obiettivo: il lavoro.
2007: Anno europeo delle pari opportunità per tutti
16. Approcci alla Politica di Genere
Uguale trattamento
Azioni Positive
Gender Mainstreming (trasversalità)
Approcci alla Politica di Genere
17. Come muta la concezione di ‘uguaglianza di genere’
3 periodi storici:
1. Art. 119: “parità di retribuzione a parità di lavoro”: parità di genere
come parità di trattamento salariale: tutela individuale ciò non si
traduce nella reale eliminazione delle disuguaglianze);
2. Anni ‘80: il quadro politico viene concertato in collaborazione con i
movimenti sociali nel quadro della tutela dei diritti delle donne come
gruppo. Approccio che richiede azioni positive per le donne per favorire
le donne e cambiare i comportamenti degli uomini (es. programmi
speciali);
3. Con il Tr. di Amsterdam: gender mainstreaming, le questioni di
genere diventano prioritarie in tutte le politiche dell’UE. Si vogliono
eliminare le strutture delle discriminazioni anziché promuovere diritti
individuali o di gruppo, quindi si eliminano gli svantaggi senza negare la
diversità: l’uguaglianza di genere come principio orizzontale. Nel 2000
la Commissione enuncia lo stretto rapporto tra politiche del lavoro,
economiche e sociali, ma cambia la strategia di attuazione della politica
di p.o. metodo aperto di coordinamento (metodo meno vincolante di
quello più rigido delle direttive).
18. 1. Sentenze della Corte di giustizia
in materia di pari opportunità
2. Fondo sociale europeo:
iniziativa EQUAL
3. Ricette per il mainstreaming
19. Una Roadmap per l’uguaglianza tra uomini e donne – 2006 - 2010
Comunicazione della Commissione europea adottata l’1 marzo 2006, COM(2006)92 def.,
preludio al Patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio Europeo, Marzo 2006
Settori prioritari
Uguale indipendenza economica
per uomini e donne;
Giusto equilibrio tra vita privata e
professionale;
Pari rappresentanza nel processo
decisionale;
Eliminazione di tutte le forme di
violenza basate sul genere;
Eliminazione di stereotipi basati
sul genere;
Promozione della parità di genere
nelle politiche esterne e di
sviluppo.
Azioni chiave
Rafforzare il gender mainstreaming; promuovere
l’imprenditorialità femminile;
Elaborare una Comunicazione sulla demografia;
offrire fondi strutturali; sostenere le
professioni nei settori sociali;
Rafforzare il gender mainstreaming; creare una
rete di donne con incarichi decisionali;
Elaborare una Comunicazione sulla criminalità;
sostegno agli stati e a ONGs;
Agire sull’istruzione, sulla cultura e sul mercato
del lavoro;
Implementare l’acquis sulle pari opportunità;
misure specifiche attraverso ENP, le relazioni
esterne e le politiche di sviluppo.
20. 1. Sentenze della Corte di giustizia in materia di
pari opportunità
Corte di giustizia delle Comunità
europee
Corte di giustizia
Tribunale di primo grado
Tribunale della funzione pubblica
22. Le varie forme di procedimenti:
Il rinvio pregiudiziale
Il ricorso per inadempimento
Il ricorso di annullamento
Il ricorso per carenza
L’impugnazione
Il riesame
23. [Udienza; relazione d’udienza]
[Conclusioni dell’avvocato generale]
Deliberazione dei giudici
Sentenza
Fase orale
Il giudice relatore prepara la relazione preliminare
Riunione generale dei giudici e degli avvocati generali
Rinvio della causa a un collegio giudicante
[Mezzi istruttori]
Decisione di rinvio del giudice nazionale
Traduzione nelle altre lingue ufficiali dell’Unione
europea
Pubblicazione delle questioni pregiudiziali nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C)
Notifica alle parti in causa, agli Stati membri, alle
istituzioni comunitarie, agli Stati del SEE e
all’autorità di vigilanza EFTA
Osservazioni scritte delle parti, degli Stati e delle
istituzioni
[Domanda di gratuito patrocinio]
Designazione del giudice relatore e dell’avvocato
generale
Ricorso
Notifica del ricorso al convenuto a cura della
cancelleria
Pubblicazione del ricorso nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (serie C)
[Provvedimenti provvisori]
[Intervento]
Controricorso/comparsa di risposta entro 1 mese
[Eccezione d’irricevibilità]
[Replica e controreplica]
Fase scritta
Renvois préjudicielsRicorsi diretti e impugnazioni
Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
24. La Corte nella vita del cittadino
europeo
Libera circolazione delle merci
Libera circolazione delle persone
Libera prestazione dei servizi
Diritti fondamentali
Cittadinanza europea
Pari opportunità
25. Parità di retribuzione
Art. 141 ( ex art. 119 ) Trattato CE
Ciascuno Stato membro assicura
l’applicazione del principio della parità di
retribuzione tra lavoratori di sesso maschile
e quelli di sesso femminile per uno stesso
lavoro o per un lavoro di pari valore
26. Direttiva 75/117/CEE
Art. 1 “il principio della parità di retribuzioni tra i lavoratori di sesso
maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall’art. 119 del Trattato,
implica per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito lo
stesso valore, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul
sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni. In particolare
qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per
determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per
i lavoratori di sesso maschile e femminile ed essere elaborato in modo
da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso”.
Art. 3 “gli Stati membri dovranno sopprimere le discriminazioni fra donne
e uomini derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative contrarie al principio ed adottare i provvedimenti
necessari affinché tali disposizioni siano nulle”.
27. Sentenze in materia di parità di
retribuzione
Defrenne II
Jenkins
Bilka ( Kowalska )
Mary Murphy
28. Parità di trattamento
Direttiva 76/207/CEE
Art. 1 “Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del
principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, ivi compreso la promozione, e l'accesso alla
formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro. Tale principio
è denominato qui appresso « principio della parità di trattamento ».”
Art. 2 “il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in
particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia
-La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di
escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed
eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della
loro natura o delle condizioni per il loro esercizio , il sesso rappresenti una
condizione determinante, né le disposizioni relative alla protezione della
donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità .
-La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità
delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio
alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne.”
29. Sentenze in materia di parità di
trattamento
Marshall I
Kalanke
Marschall
Barber (pensioni)
Dekker (gravidanza)
30. La Corte di giustizia delle Comunità europee
nell’ordinamento giuridico comunitario
Applicazione diretta del diritto
comunitario
Supremazia del diritto comunitario
Responsabilità degli Stati membri
per la violazione del diritto
comunitario
Tutela dei diritti dei cittadini europei
Ruolo di policy maker
31. Direttiva 2006/54/CE:
rifusione
riguarda l’attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e di
impiego .
A decorrere dal 15 agosto 2009, le direttive
75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE e
97/80/CE sono abrogate. Tali direttive, infatti,
dovendo essere ulteriormente modificate, sono
rifuse per chiarezza e per raggruppare in un unico
testo le principali disposizioni in materia, nonché
gli sviluppi risultanti dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia.
32. 2. Fondo sociale europeo: Iniziativa EQUAL
L'FSE è uno strumento che serve a creare maggiori e
migliori opportunità occupazionali
L'FSE si dedica alla promozione dell'occupazione nell'UE, aiutando
gli Stati membri a preparare al meglio la forza lavoro e le
aziende di fronte alle nuove sfide globali. In breve:
il finanziamento viene fornito in particolare a Stati membri e
regioni in cui lo sviluppo economico è più arretrato;
si tratta di un elemento chiave della strategia europea per la
crescita e l'occupazione, la cui finalità è migliorare la vita dei
cittadini comunitari offrendo loro nuove competenze e maggiori
opportunità di lavoro;
si pensi che tra il 2007 e il 2013 regioni e Stati membri dell'UE
si divideranno un totale di 75 miliardi di euro per raggiungere gli
obiettivi prefissati.
33. Il FSE è uno dei quattro Fondi strutturali dell’UE :
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR),
che contribuisce essenzialmente ad aiutare le regioni
in ritardo nello sviluppo o in fase di riconversione
economica e in difficoltà strutturali;
il Fondo europeo per l’agricoltura, orientamento e
garanzia (FEAOG), che sostiene lo sviluppo
strutturale delle zone rurali in ritardo, migliorando
l’efficacia delle strutture di produzione, di
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
agricoli;
lo Strumento Finanziario di orientamento per la
Pesca (SFOP), che interviene per lo sviluppo
strutturale nel settore della pesca.
34. Cofinanziamento significa che il sostegno
economico dell'UE viene sempre fornito in
concomitanza a una forma di finanziamento
nazionale pubblico o privato. Il livello di
intervento dell'UE dipende ovviamente dalla
situazione esistente: a seconda di un certo
numero di fattori socio-economici, infatti, il
cofinanziamento può variare fra il 50% e l'85%
del costo totale degli interventi.
Gestione condivisa significa invece che le linee
guida per le azioni dell'FSE vengono stilate a
livello europeo, mentre la loro attuazione viene
gestita dalle pertinenti autorità nazionali o
regionali in ciascuno Stato membro. Tali autorità
definiscono i programmi operativi e in seguito
selezionano e monitorano i progetti.
35. Con un PIL pro capite inferiore al 75
% della media dell’UE-25, Sicilia,
Calabria, Puglia e Campania sono
ammissibili nell’ambito dell’obiettivo
Convergenza.
La Basilicata è una regione
“phasing-out” con un PIL pro
capite superiore al 75 % della
media UE, ma inferiore al 75 %
della media dell’UE-15.
La Sardegna è una regione
“phasing-in” con un PIL pro capite
inferiore al 75 % della media
dell’UE-15 nel periodo 2000-2006,
ma superiore nel periodo 2007-
2013.
Tutte le altre regioni hanno un PIL
pro capite superiore al 75 % della
media dell’UE-25 e sono ammissibili
nell’ambito dell‘obiettivo
Competitività regionale e
occupazione.
37. Priorità 1: Adattabilità
Migliorare la competitività preparando al cambiamento, incentivando le nuove attività e sostenendo le PMI nel mercato
globale
Sviluppare sistemi di formazione continua, migliorando al contempo la qualità e l’organizzazione del lavoro
Incoraggiare la mobilità geografica e professionale
Priorità 2: Occupabilità
Combinare la flessibilità e la sicurezza del mercato del lavoro, concentrandosi sullo sviluppo locale e sul sostegno mirato a
gruppi quali gli immigrati
Promuovere l’accesso sostenibile delle donne al mercato del lavoro
Migliorare i servizi per l’occupazione e favorire i par-tenariati nazionali e locali tra attori pubblici e privati
Ridurre il lavoro sommerso tramite specifiche misure
Priorità 3: Inclusione sociale
Rimuovere gli ostacoli che impediscono ai gruppi vulnerabili di trovare e mantenere un
impiego, fornendo “percorsi personalizzati» al lavoro
Aiutare i più svantaggiati a ottenere un impiego com-battendo contro la discriminazione
sul posto di lavoro, anche basandosi su progetti precedenti finalizzati alla promozione
delle pari opportunità (ad esempio, Equal )
Priorità 4: Capitale umano
Concentrarsi sulla qualità, sulla gestione e sull’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e del sistema occupazionale
Approntare programmi di certificazione e valutazione per gli enti di formazione in modo da assicu-rare un’istruzione e una
formazione migliori
Migliorare l’istruzione superiore puntando su reti fra uni-versità, centri di ricerca e aziende, ovvero rispondendo ai bisogni
dell’economia della conoscenza
Ridurre l’abbandono scolastico tramite specifiche misure (nell’ambito dell’obiettivo Convergenza)
Priorità 5: Transnazionalità e interregionalità
Scambi di buone pratiche nel campo dell’occupazione
Agevolare progetti congiunti transnazionali e interre-gionali
Priorità 6: Capacità istituzionale (solo per le regioni di convergenza)
Potenziare le amministrazioni locali: assicurare servizi pubblici migliori formando i funzionari e migliorando il coordinamento
fra i vari enti
38. Iniziativa EQUAL
L'iniziativa comunitaria
EQUAL mira a promuovere
nuovi strumenti per lottare
contro le discriminazioni e le
diseguaglianze di ogni tipo
sul mercato del lavoro in un
contesto di cooperazione
nazionale e favorire
l'inserimento sociale e
professionale dei richiedenti
asilo.
39. 5 pilastri:
1. La capacità di inserimento professionale
a) Facilitare l'accesso al mercato dell'occupazione di coloro i quali incontrano difficoltà a integrarsi
o a reinserirsi nel mercato del lavoro.
b) Lottare contro il razzismo e la xenofobia sul mercato del lavoro.
2. Lo spirito d'impresa
c) Aprire a tutti i processi di creazione di imprese, fornendo gli strumenti necessari per creare
un'impresa e per individuare nuove possibilità di occupazione nelle zone urbane e rurali.
d) Potenziare l'economia sociale (terzo settore) e segnatamente i servizi d'interesse pubblico
concentrandosi sul miglioramento della qualità dei posti di lavoro.
3. La capacita di adattamento
e) Promuovere la formazione durante l'intero arco della vita e le procedure di inserimento
incoraggiando l'assunzione e il mantenimento del posto di lavoro per coloro i quali subiscono
discriminazioni o diseguaglianze di trattamento nel mondo del lavoro.
f) Favorire la capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori dipendenti ai cambiamenti
economici, nonché l'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione.
4. La parità di opportunità per le donne e gli uomini
g) Conciliare la vita familiare con quella professionale, favorire
l'occupazione delle donne e degli uomini che hanno lasciato il mondo del
lavoro, sviluppando forme più efficaci e flessibili di organizzazione del
lavoro e servizi di assistenza alle persone.
h) Ridurre le differenze di trattamento tra le donne e gli uomini e
promuovere l'apertura professionale.
5. Favorire l'integrazione dei richiedenti asilo (tenendo conto dello status ufficiale del
richiedente asilo - settore particolarmente complesso, trattato in diversa maniera nei vari Stati
membri. L'aiuto può riguardare nuovi strumenti per facilitare l'accesso al mercato del lavoro o
consistere nel fornire formazioni ai richiedenti asilo non accettati, prima della loro partenza dal
paese).
41. EQUAL ARTE/ ETNA
Ministero del Lavoro - Iniziativa Comunitaria EQUAL
Mainstreaming Agenda in ATS con capofila AIRA s.r.l.
Settembre 2002 - Giugno 2005
Il progetto intende contribuire alla costruzione di un nuovo
modello di proposta turistica, fondato sull'integrazione
dell'offerta turistica e quella culturale, e sulla promozione on-
line dei prodotti collegati alla nuova concezione di turismo-
culturale. Così esso rappresenta la giusta risposta ad
un'esigenza territoriale che denuncia l'emarginazione delle
imprese di settore, che non si sono adattate all'avvento delle
ICT.
In questo contesto il progetto ARTE si pone un duplice
obiettivo: da un lato, favorire l'adattamento dei lavoratori e
delle imprese del settore turistico-culturale all'utilizzo di
sistemi tecnologicamente innovativi e, dall'altro, promuovere
la diffusione del "turismo culturale".
42. 3. Ricette per il mainstreaming
4° Conferenza Mondiale sulla Donna
Pechino (1995)
« Il rafforzamento del potere di azione delle donne e
la loro piena partecipazione su base paritaria a
tutti i settori della vita sociale, inclusa la
partecipazione ai processi decisionali e il loro
accesso al potere, sono fondamentali per il
raggiungimento dell’uguaglianza, dello sviluppo e
della pace».
Dichiarazione di Pechino, punto 13.
43. Comunicazione della Commissione (1996)
“Integrare la parità di opportunità fra le donne e gli uomini
nell’insieme delle politiche e azioni comunitarie”
la parità fra le donne e gli uomini «gender
perspective» deve essere
sistematicamente presa in considerazione
in tutte le politiche e in tutte le azioni
comunitarie, fin dal momento della loro
concezione e in materia attiva e visibile
«gender mainstreaming»
=
la parità di opportunità diventa un’azione
trasversale
44. Approccio integrato basato su 3
elementi:
Mainstreaming
Azioni positive
Empowerment
Punto di snodo per le politiche di pari
opportunità
45. TIPI DI RICETTE
Promuovere l'integrazione della dimensione delle
pari opportunità per donne e uomini in tutte le
politiche e attività (1-13)
Mobilitare gli attori socioeconomici per realizzare
le pari opportunità per le donne e per gli uomini
(14-21)
Promuovere le pari opportunità in una economia di
cambiamento (22-35)
Conciliare la vita familiare e la vita
lavorativa/professionale (36-42)
Promuovere la partecipazione equilibrata delle
donne e degli uomini nel processo decisionale (43-
46)
Rafforzare le condizioni per l'esercizio dei diritti
alla parità (47-56)