Presentazione utilizzata durante l'incontro tenuto presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza in data 24 febbraio 2017
2. La mappatura dei casi
• Giurisprudenza individuata:
• CTP n° 735 del 06 luglio 2016:
• Operazione di «Leveraged cash out» e applicazione del nuovo
abuso del diritto (art. 10 bis);
• CTP n° 614 del 09 giugno 2016:
• Sponsorizzazione e pubblicità;
• CTP n° 533 del 19 maggio 2016:
• Applicazione dell’imposta di registro e decreto di omologa del
concordato fallimentare;
• CTP n° 657 del 17 giugno 2016:
• Residenza estera di persone fisiche;
• CTP n° 557 del 25 maggio 2016:
• Applicazione dell’IVA (pro-rata).
2
3. 735/2016 Leveraged
Cash Out
• Operazione composita, realizzata attraverso la
stipula di contrati fra loro collegati al fine di
pervenire a una distribuzione di dividendi in capo a
soci (qualificati) evitando il loro concorso alla base
imponibile IRPEF per il 49,72 % dell’ammontare;
• Operazione che presta(va) il fianco all’art 37 bis Dpr
600/73;
• Operazione che adesso l’Agenzia intercetta (anhe)
tramite l’art. 10 bis l. 212/00.
3
4. Una sintesi dei fatti (1 di 3)
4
Società A
Attenzione: ricostruzione a titolo descrittivo. Potrebbe non rispecchiare perfettamente i fatti di causa.
(1) I soci rivalutano la quota
ex art. 5 l.448/01 con imposta
sostitutiva al 4%
5. Una sintesi dei fatti (2 di 3)
5
Società A
Attenzione: ricostruzione a titolo descrittivo. Potrebbe non rispecchiare perfettamente i fatti di causa.
(2) I soci vendono le azioni a una holding
Costituita dagli stessi per circa € 40.0000.000
pattuendo versamenti dilazionati negli anni
Holding A
(3) La Holding si finanzia anche
emettendo obbligazioni
6. Una sintesi dei fatti (3 di 3)
6
Società A
Attenzione: ricostruzione a titolo descrittivo. Potrebbe non rispecchiare perfettamente i fatti di causa.
(4) I dividendi distribuiti alla Holding
sono trasferiti ai soci come ripianamento del
debito.
Holding A
Dividendi
7. La posizione dell’Agenzia
• Operazione abusiva del diritto ex art. 10 bis
(applicabile ai fatti di causa, ratione temporis);
• I negozi stipulati non hanno altro effetto che evitare
la tassazione progressiva in capo ai soci;
• Adempimenti degli obblighi formali da parte
dell’Agenzia:
1. Invito al contraddittorio;
2. Verifica dell’assenza di valide ragioni economiche;
3. Violazione dell’art. 2357 Cod. civ. (divieto all’acquisto
di azioni proprie) (?).
7
8. La risposta della
Commissione
• Nelle particolari circostanze di specie l’operazione
non è abusiva:
1. Si inquadra in un più complesso «passaggio
generazionale» dell’impresa di famiglia;
2. Il riassetto di un gruppo che passa attraverso la
costituzione di una holding non si può dire artificioso
per il solo fatto che una società siffatta è coinvolta;
3. La circolarità non è acclarata: le quote restano in capo
alla società (non è una situazione di «carosello»).
8
9. 614/2016 Pubblicità e
rappresentanza
• Società attiva nel settore della meccanica di
precisione sponsorizza una serie di società sportive
anche sulla base di una richiesta in questo senso di
un cliente della sponsorizzante;
• L’Ufficio disconosce le spese di pubblicità e:
1. Ne qualifica alcune come di rappresentanza (art. 108,
co. 2 TUIR);
• Questo è dovuto essenzialmente all’attività di suasion del
cliente;
2. Ne limita la deducibilità per altre, in ragione del loro
eccessivo (irragionevole) ammontare.
9
10. La risposta della
Commissione
• La distinzione fra pubblicità e rappresentanza non
deriva dall’oggetto della promozione (prodotto o
l’impresa) quanto da un’utilità per il destinatario
del messaggio (Cass. 6650/06);
• Le strategie di marketing dell’imprenditore non
possono essere censurate (CTR Sicilia 132/04);
• La natura di pubblicità non viene meno se lo
sponsorizzato non è correlato all’attività specifica
dello sponsorizzante.
• Il fisco non può ingerirsi sino alla censura quantitativa
del contratto concluso.
10
11. 533/2016 Concordato
fallimentare
• Recupero di maggior imposta di registro per la
registrazione di un decreto del Tribunale di Vicenza che
omologava la proposta di concordato fallimentare
depositata dalla ricorrente (in CTP);
• Secondo l’Ufficio:
• Il decreto deve essere tassato in misura proporzionale avuto
riguardo all’ammontare dei crediti trasferiti (art. 8, lett. (a)
tariffa T.U. 131/86);
• Secondo il contribuente:
• Il decreto non ha in sé efficacia traslativa (all’assuntore sono
trasferite attività fallimentari per la soddisfazione del ceto
creditorio) (art. 8, lett. g): conforme Ris. 71 del 24/05/2000.
11
12. Segue: in particolare
l’Ufficio
• La tesi dell’Ufficio in questo caso è «strutturale»:
• Confermata da Ris. 27 del 26/03/12 e Circ. 27 del
21/06/12;
• Agenzia:
• Solo i decreti di omologazione di concordati preventivi
con garanzia ovvero con cessione dei beni ai creditori
devono essere assoggettati a registro in misura fissa;
• Tutti gli altri (inclusi quelli ex art. 124 l.f. e in particolare
quelli proposti dal terzo assuntore) scontano il tributo
proporzionale (o IVA ex art. 40 T.U. 131/86).
12
13. La risposta della
Commissione
• I decreti di omologa presentati dal terzo assuntore
scontano il tributo in misura fissa:
• La lettera (g) fa riferimento a tutti gli atti di omologa;
• La lettera (a) fa riferimento esclusivo al «trasferimento o
alla costituzione di diritti reali»
• Deve pertanto privilegiarsi la lettura restrittiva
delle ipotesi di tassazione in via proporzionale,
come confermato dalla Cassazione (Cass.
11585/07).
13
14. 657/2016 residenza
persone fisiche
• Si contesta l’effettivo trasferimento all’estero
(Montecarlo) di una persona fisica, che
manterrebbe residenza ex art. 43 Cod. civ. in Italia;
• Resta in Italia:
• Convivente e figlio;
• Significativo network di contratti pubblicitari / sponsor
tecnici / ecc …
• Notifica:
• All’estero (quando comunicata);
• In Italia art. 60, co. 1 lett. (e) Dpr 600/73, rt. 14, l.
890/82.
14
15. La risposta della
Commissione
• Valida la notifica all’estero all’ultimo domicilio
notificato, se il contribuente poi lo varia e non ne
fornisce comunicazione;
• La notifica in Italia ha luogo per compiuta giacenza
sulla base dell’art. 60 Dpr 600/73 e delle norme del
C.p.c. se richiamate da questo;
• La ricezione dell’atto in Italia da parte della
convivente (nel periodo d’imposta in cui la
convivenza era effettivamente in essere) è
sufficiente per confermare la validità della notifica.
15
16. 557/2016 Pro rata IVA
• Contribuente gestisce in un unico complesso
immobiliare un’attività di ristorazione (bar /
tabaccheria) e due appartamenti (concessi in
locazione);
1. Svolge opere di manutenzione ordinaria /
straordinaria;
2. Sostiene regolarmente costi afferenti l’attività
economica complessivamente considerata;
• Il rilievo attiene:
1. La deducibilità delle quote di ammortamento
dell’immobile e soprattutto;
2. La detraibilità (piena) dell’iva sugli acquisti.
16
17. La posizione dell’Ufficio
• Alcune quote di ammortamenti non possono
essere portate in deduzione perché:
1. Relative ad annualità precedenti all’entrata in funzione
dell’immobile;
2. In ogni caso, riferiti ad immobili rientranti in categoria
catastale A/2;
• La vulnerabilità «documentale» del contribuente:
• Dalla documentazione prodotta in contraddittorio non
emerge chiaramente quali costi fossero afferenti
all’immobile / bar e quali agli immobili locati.
17
18. La difesa del contribuente
• Nessuna eccezione per quanto riguarda le imposte
dirette:
• Per quanto riguarda l’IVA:
• I proventi da attività di locazione sono da considerare
«accessori» rispetto all’attività principale e in essa
«compresi»;
• Non è un caso di (19 bis Dpr 633/72) perché non si tratta
di due atpro-ratatività fra loro distinte e condotte
pariteticamente, ma di una sola (… con una accessoria,
appunto).
18
19. La risposta della
Commissione
• Il rapporto di accessorietà fra diverse attività non è
dato dallo statuto sociale, ma dalla regola di
effettività (Cass. 2243/09);
• Chiarimento nel diritto UE: Corte di giustizia Corte
di giustizia UE C-98/07 del 06/03/2008, Nordandia);
• Criterio chiave: per valutare l’accessorietà di un’attività
si ha riguardo (anche) al volume dei costi sostenuti per
la sua conduzione;
• In questo caso: nessun costo apprezzabile sostenuto per la
riscossione dei canoni di locazione (ergo tale attività può essere
«assorbita» dalla principale. (Conforme Ris. min. 41/E del
2011).
19
20. Segue: il caso concreto
• Ad abundantiam, vengono considerati anche i
corrispettivi incassati dalla società negli anni di
riferimento:
• Corrispettivi incassati nell’attività di BAR € 137.000 –
242.000 (2014);
• Canoni di locazione riscossi nelle annualità per le
locazioni, rispettivamente € 18.000;
• Il rapporto di circa 1/10 rende la seconda attività
accessoria alla prima e fa venire meno la necessità
di applicare il pro-rata alla detraibilità dell’IVA sugli
acquisti.
20