Spedicato_Profili normativi e contrattuali per la gestione della sicurezza e ...
Giorgio Spedicato_I contratti per l'editoria digitale: principi giuridici e best practice operative
1. I CONTRATTI PER L’EDITORIA DIGITALE:
PRINCIPI GIURIDICI E BEST PRACTICE OPERATIVE
Avv. Giorgio Spedicato
2. Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato &
Partners.
Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.
CHI SONO
Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo
didattico di Ravenna).
Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è
una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto
CHI È MPS delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione.
Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio
impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e
assistendolo nelle operazioni più complesse.
15. CORREVA L’ANNO 1941…
Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio.
16. CORREVA L’ANNO 1941…
Il diritto di riproduzione è il diritto che
(…) ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi
mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione.
17. CORREVA L’ANNO 1941…
Il diritto di distribuzione è il diritto che
(…) ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in
circolazione o comunque a disposizione del pubblico (…) l’opera o gli
esemplari di essa (…).
18. CORREVA L’ANNO 1941…
La copia per uso personale è quella
(…) fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell’opera nel pubblico.
19. CORREVA L’ANNO 1941…
Il contratto di edizione è quello
(…) con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di
pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera
dell’ingegno (…)
e in cui deve essere indicato, a pena di nullità
(…) il numero minimo di esemplari per edizione (…)
20. CORREVA L’ANNO 1941…
Il termine di tutela è quello per cui – se non fosse stato
successivamente innalzato – i diritti d’autore sulle opere degli autori
morti in quell’anno sarebbero scaduti il 31 dicembre 1991.
Invece scadranno tra 36 giorni…
39. OGGI
Il diritto di riproduzione è il diritto che
(…) ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque
modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione.
40. OGGI
Il diritto di distribuzione ha perso terreno a favore del diritto consistente
nella
(…) messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
41. OGGI
La copia per uso personale non si riesce a farla se i titolari hanno
apposto sull’opera
(…) misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le
tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati
dai titolari dei diritti.
42. OGGI
La copia per uso personale non si riesce a farla se i titolari hanno
apposto sull’opera
(…) misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le
tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati
dai titolari dei diritti.
Sempre che non sia la tecnologia stessa a consentirlo…
43. OGGI
Il contratto di edizione, però, è ancora quello
(…) con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di
pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera
dell’ingegno (…)
e in cui deve essere ancora indicato, a pena di nullità
(…) il numero minimo di esemplari per edizione (…)
44. RICONCILIARE DUE MONDI CHE APPAIONO DISTANTI
Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio.
45. COMPRENDERE LE EQUIVALENZE
Digitalizzare un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda)
Scansionare un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda)
Convertire in EPUB un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda)
Realizzare un enhanced book = trarre un’opera derivata (art. 18 lda)
Uploadare un’opera in rete = riprodurre e mettere a disposizione del
pubblico un’opera (artt. 13 e 16 lda)
Distribuire un’opera in rete = riprodurre e mettere a disposizione del
pubblico un’opera (artt. 13 e 16 lda)
e così via…
46. USARE IL BUON SENSO
Non riciclare vecchi contratti di edizione: un oggetto fatto di
carta è giuridicamente molto diverso, sotto svariati punti di
vista, da un oggetto fatto di bit…
Non fare il «taglia-copia-incolla» da altri contratti: un
contratto è un testo che contiene i termini di un accordo tra
due soggetti in relazione allo svolgimento di una determinate
attività. Ma gli accordi non sono tutti uguali…
47. METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELLA FORMA
art. 107 lda
«I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i
diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati,
alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva
l’applicazione delle norme contenute in questo capo»
art. 110 lda
«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto»
48. METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELLA FORMA
Best practice
Un trasferimento di diritti pattuito
oralmente è pienamente valido…ma farlo
per iscritto è sempre la soluzione migliore
49. METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELL’INTERPRETAZIONE
art. 122, co. 5, lda
«Il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire
quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può
eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che
deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo»
50. METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELL’INTERPRETAZIONE
Best practice
È preferibile non qualificare il contratto come
«contratto di edizione» o «contratto di edizione
digitale» ma, ad esempio, come «contratto di e-
publishing» o «contratto per la pubblicazione di e-
book».
È utile inserire una clausola con cui si specifica che le
parti intendono escludere l’applicazione delle norme
che disciplinano il contratto di edizione a meno che tali
norme non sia state specificamente richiamate dal
contratto.
51. COMPRENDERE IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI DIRITTI
art. 19 lda
«I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di
essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel
suo insieme ed in ciascuna delle sue parti»
art. 119, co. 1 e 5, lda
«Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel capo
dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge
vigente al momento del contratto.
(…)
L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento
di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se
compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive»
52. COMPRENDERE IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI DIRITTI
Best practice
È sempre meglio esplicitare in modo chiaro quali sono i diritti che vengono
trasferiti, soprattutto quando ci si trova di fronte a fattispecie contrattuali
atipiche, ovvero non espressamente disciplinate dalla legge.
La soluzione più adeguata è prevedere una clausola generale cui affiancare
un’elencazione puntuale delle ipotesi maggiormente rilevanti, preceduta
magari dalla precisazione che tali ipotesi vengono indicate a titolo “meramente
esemplificativo”
53. COGLIERE LA DIFFERENZA TRA OPERA E DERIVATI
Art. 18 lda
«Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di
elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4»
Art. 119, co. 4, lda
«Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di
utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui
l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici».
54. COGLIERE LA DIFFERENZA TRA OPERA E DERIVATI
Best practice
Attenzione agli enhanced book! Possono
implicare la creazione di un’opera derivata
e occorre dunque farsi trasferire il relativo
diritto da parte dell’autore…
55. IN CONCLUSIONE
Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio.
56. IN CONCLUSIONE
Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio.
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