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I CONTRATTI PER L’EDITORIA DIGITALE:
PRINCIPI GIURIDICI E BEST PRACTICE OPERATIVE


            Avv. Giorgio Spedicato
Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato &
            Partners.
            Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.
CHI SONO
            Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale presso
            la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo
            didattico di Ravenna).




            Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è
            una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto
CHI È MPS   delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione.
            Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio
            impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e
            assistendolo nelle operazioni più complesse.
CORREVA L’ANNO 1941…
CORREVA L’ANNO 1941…
CORREVA L’ANNO 1941…
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CORREVA L’ANNO 1941…
CORREVA L’ANNO 1941…
CORREVA L’ANNO 1941…
CORREVA L’ANNO 1941…
CORREVA L’ANNO 1941…


             Legge 22 aprile 1941, n. 633.
             Protezione del diritto d’autore e
             di altri diritti connessi al suo esercizio.
CORREVA L’ANNO 1941…


Il diritto di riproduzione è il diritto che

(…) ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi
mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione.
CORREVA L’ANNO 1941…


Il diritto di distribuzione è il diritto che

(…) ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in
circolazione o comunque a disposizione del pubblico (…) l’opera o gli
esemplari di essa (…).
CORREVA L’ANNO 1941…


La copia per uso personale è quella

(…) fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell’opera nel pubblico.
CORREVA L’ANNO 1941…


Il contratto di edizione è quello

(…) con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di
pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera
dell’ingegno (…)

e in cui deve essere indicato, a pena di nullità

(…) il numero minimo di esemplari per edizione (…)
CORREVA L’ANNO 1941…


Il termine di tutela è quello per cui – se non fosse stato
successivamente innalzato – i diritti d’autore sulle opere degli autori
morti in quell’anno sarebbero scaduti il 31 dicembre 1991.

Invece scadranno tra 36 giorni…
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI
OGGI


Il diritto di riproduzione è il diritto che

(…) ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque
modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione.
OGGI


Il diritto di distribuzione ha perso terreno a favore del diritto consistente
nella

(…) messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
OGGI


La copia per uso personale non si riesce a farla se i titolari hanno
apposto sull’opera

(…) misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le
tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati
dai titolari dei diritti.
OGGI


La copia per uso personale non si riesce a farla se i titolari hanno
apposto sull’opera

(…) misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le
tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati
dai titolari dei diritti.

Sempre che non sia la tecnologia stessa a consentirlo…
OGGI


Il contratto di edizione, però, è ancora quello

(…) con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di
pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera
dell’ingegno (…)

e in cui deve essere ancora indicato, a pena di nullità

(…) il numero minimo di esemplari per edizione (…)
RICONCILIARE DUE MONDI CHE APPAIONO DISTANTI


Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio.
COMPRENDERE LE EQUIVALENZE


 Digitalizzare un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda)
 Scansionare un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda)
 Convertire in EPUB un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda)
 Realizzare un enhanced book = trarre un’opera derivata (art. 18 lda)
 Uploadare un’opera in rete = riprodurre e mettere a disposizione del
  pubblico un’opera (artt. 13 e 16 lda)
 Distribuire un’opera in rete = riprodurre e mettere a disposizione del
  pubblico un’opera (artt. 13 e 16 lda)
 e così via…
USARE IL BUON SENSO


Non riciclare vecchi contratti di edizione: un oggetto fatto di
carta è giuridicamente molto diverso, sotto svariati punti di
vista, da un oggetto fatto di bit…



Non fare il «taglia-copia-incolla» da altri contratti: un
contratto è un testo che contiene i termini di un accordo tra
due soggetti in relazione allo svolgimento di una determinate
attività. Ma gli accordi non sono tutti uguali…
METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELLA FORMA


 art. 107 lda
«I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i
diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati,
alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva
l’applicazione delle norme contenute in questo capo»

 art. 110 lda
«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto»
METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELLA FORMA


                Best practice

                Un trasferimento di diritti pattuito
                oralmente è pienamente valido…ma farlo
                per iscritto è sempre la soluzione migliore
METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELL’INTERPRETAZIONE


 art. 122, co. 5, lda
«Il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire
quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può
eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che
deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo»
METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELL’INTERPRETAZIONE


               Best practice

               È preferibile non qualificare il contratto come
               «contratto di edizione» o «contratto di edizione
               digitale» ma, ad esempio, come «contratto di e-
               publishing» o «contratto per la pubblicazione di e-
               book».

               È utile inserire una clausola con cui si specifica che le
               parti intendono escludere l’applicazione delle norme
               che disciplinano il contratto di edizione a meno che tali
               norme non sia state specificamente richiamate dal
               contratto.
COMPRENDERE IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI DIRITTI


 art. 19 lda
«I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di
essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel
suo insieme ed in ciascuna delle sue parti»

 art. 119, co. 1 e 5, lda
«Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel capo
dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge
vigente al momento del contratto.
(…)
L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento
di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se
compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive»
COMPRENDERE IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI DIRITTI


Best practice

È sempre meglio esplicitare in modo chiaro quali sono i diritti che vengono
trasferiti, soprattutto quando ci si trova di fronte a fattispecie contrattuali
atipiche, ovvero non espressamente disciplinate dalla legge.

La soluzione più adeguata è prevedere una clausola generale cui affiancare
un’elencazione puntuale delle ipotesi maggiormente rilevanti, preceduta
magari dalla precisazione che tali ipotesi vengono indicate a titolo “meramente
esemplificativo”
COGLIERE LA DIFFERENZA TRA OPERA E DERIVATI


 Art. 18 lda
«Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di
elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4»

 Art. 119, co. 4, lda
«Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di
utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui
l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici».
COGLIERE LA DIFFERENZA TRA OPERA E DERIVATI



                  Best practice

                  Attenzione agli enhanced book! Possono
                  implicare la creazione di un’opera derivata
                  e occorre dunque farsi trasferire il relativo
                  diritto da parte dell’autore…
IN CONCLUSIONE


Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio.
IN CONCLUSIONE


Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO


MILANO
Via Larga, 6
20122 Milano
                                GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
Tel. 02.89926248
Email: milano.desk@mpslaw.it

BOLOGNA                               Avv. Giorgio Spedicato
Via dell’Indipendenza, 36
40121 Bologna
Tel. 051.7878043
Email: bologna.desk@mpslaw.it
                                email: giorgio.spedicato@mpslaw.it
IMOLA
                                     skype: giorgio.spedicato
Via Garibaldi, 40
40026 Imola (Bo)
Tel. 0542.30702
Email: imola.desk@mpslaw.it
MONDUCCI PERRI SPEDICATO    PARTNERS

            www.mpslaw.it

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Spedicato_Profili normativi e contrattuali per la gestione della sicurezza e ...
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Giorgio Spedicato_I contratti per l'editoria digitale: principi giuridici e best practice operative

  • 1. I CONTRATTI PER L’EDITORIA DIGITALE: PRINCIPI GIURIDICI E BEST PRACTICE OPERATIVE Avv. Giorgio Spedicato
  • 2. Managing Partner dello studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners. Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica. CHI SONO Professore a contratto di Diritto della Proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna (polo didattico di Ravenna). Lo Studio legale associato Monducci Perri Spedicato & Partners è una law boutique specializzata in proprietà intellettuale, diritto CHI È MPS delle nuove tecnologie e diritto dell’innovazione. Affianca chi fa dell’innovazione il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiani, supportandolo nell’attività day by day e assistendolo nelle operazioni più complesse.
  • 15. CORREVA L’ANNO 1941… Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
  • 16. CORREVA L’ANNO 1941… Il diritto di riproduzione è il diritto che (…) ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
  • 17. CORREVA L’ANNO 1941… Il diritto di distribuzione è il diritto che (…) ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico (…) l’opera o gli esemplari di essa (…).
  • 18. CORREVA L’ANNO 1941… La copia per uso personale è quella (…) fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.
  • 19. CORREVA L’ANNO 1941… Il contratto di edizione è quello (…) con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno (…) e in cui deve essere indicato, a pena di nullità (…) il numero minimo di esemplari per edizione (…)
  • 20. CORREVA L’ANNO 1941… Il termine di tutela è quello per cui – se non fosse stato successivamente innalzato – i diritti d’autore sulle opere degli autori morti in quell’anno sarebbero scaduti il 31 dicembre 1991. Invece scadranno tra 36 giorni…
  • 21. OGGI
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  • 39. OGGI Il diritto di riproduzione è il diritto che (…) ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
  • 40. OGGI Il diritto di distribuzione ha perso terreno a favore del diritto consistente nella (…) messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
  • 41. OGGI La copia per uso personale non si riesce a farla se i titolari hanno apposto sull’opera (…) misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
  • 42. OGGI La copia per uso personale non si riesce a farla se i titolari hanno apposto sull’opera (…) misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. Sempre che non sia la tecnologia stessa a consentirlo…
  • 43. OGGI Il contratto di edizione, però, è ancora quello (…) con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno (…) e in cui deve essere ancora indicato, a pena di nullità (…) il numero minimo di esemplari per edizione (…)
  • 44. RICONCILIARE DUE MONDI CHE APPAIONO DISTANTI Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
  • 45. COMPRENDERE LE EQUIVALENZE  Digitalizzare un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda)  Scansionare un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda)  Convertire in EPUB un’opera = riprodurre un’opera (art. 13 lda)  Realizzare un enhanced book = trarre un’opera derivata (art. 18 lda)  Uploadare un’opera in rete = riprodurre e mettere a disposizione del pubblico un’opera (artt. 13 e 16 lda)  Distribuire un’opera in rete = riprodurre e mettere a disposizione del pubblico un’opera (artt. 13 e 16 lda)  e così via…
  • 46. USARE IL BUON SENSO Non riciclare vecchi contratti di edizione: un oggetto fatto di carta è giuridicamente molto diverso, sotto svariati punti di vista, da un oggetto fatto di bit… Non fare il «taglia-copia-incolla» da altri contratti: un contratto è un testo che contiene i termini di un accordo tra due soggetti in relazione allo svolgimento di una determinate attività. Ma gli accordi non sono tutti uguali…
  • 47. METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELLA FORMA  art. 107 lda «I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo»  art. 110 lda «La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto»
  • 48. METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELLA FORMA Best practice Un trasferimento di diritti pattuito oralmente è pienamente valido…ma farlo per iscritto è sempre la soluzione migliore
  • 49. METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELL’INTERPRETAZIONE  art. 122, co. 5, lda «Il contratto di edizione a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo»
  • 50. METTERE A FUOCO IL PROBLEMA DELL’INTERPRETAZIONE Best practice È preferibile non qualificare il contratto come «contratto di edizione» o «contratto di edizione digitale» ma, ad esempio, come «contratto di e- publishing» o «contratto per la pubblicazione di e- book». È utile inserire una clausola con cui si specifica che le parti intendono escludere l’applicazione delle norme che disciplinano il contratto di edizione a meno che tali norme non sia state specificamente richiamate dal contratto.
  • 51. COMPRENDERE IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI DIRITTI  art. 19 lda «I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti»  art. 119, co. 1 e 5, lda «Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel capo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. (…) L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive»
  • 52. COMPRENDERE IL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI DIRITTI Best practice È sempre meglio esplicitare in modo chiaro quali sono i diritti che vengono trasferiti, soprattutto quando ci si trova di fronte a fattispecie contrattuali atipiche, ovvero non espressamente disciplinate dalla legge. La soluzione più adeguata è prevedere una clausola generale cui affiancare un’elencazione puntuale delle ipotesi maggiormente rilevanti, preceduta magari dalla precisazione che tali ipotesi vengono indicate a titolo “meramente esemplificativo”
  • 53. COGLIERE LA DIFFERENZA TRA OPERA E DERIVATI  Art. 18 lda «Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4»  Art. 119, co. 4, lda «Salvo pattuizione espressa, l’alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici».
  • 54. COGLIERE LA DIFFERENZA TRA OPERA E DERIVATI Best practice Attenzione agli enhanced book! Possono implicare la creazione di un’opera derivata e occorre dunque farsi trasferire il relativo diritto da parte dell’autore…
  • 55. IN CONCLUSIONE Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
  • 56. IN CONCLUSIONE Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
  • 57. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MILANO Via Larga, 6 20122 Milano GRAZIE DELL’ATTENZIONE! Tel. 02.89926248 Email: milano.desk@mpslaw.it BOLOGNA Avv. Giorgio Spedicato Via dell’Indipendenza, 36 40121 Bologna Tel. 051.7878043 Email: bologna.desk@mpslaw.it email: giorgio.spedicato@mpslaw.it IMOLA skype: giorgio.spedicato Via Garibaldi, 40 40026 Imola (Bo) Tel. 0542.30702 Email: imola.desk@mpslaw.it
  • 58. MONDUCCI PERRI SPEDICATO PARTNERS www.mpslaw.it