1. COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
GIUNTA COMUNALE
C O P I A
PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO DI
CONCESSIONE SITO COMUNALE (PARTE DEL LASTRICO SOLARE
DELL'ARCHIVIO DELL'U.T.C. – LATO N/E) PER INSTALLAZIONE DA
PARTE DELLA SOCIETÀ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DI
IMPIANTO TECNOLOGICO.
140Nr. Progr.
30/07/2013Data
OGGETTO
L'anno DUEMILATREDICI questo giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 11:00 convocata
con le prescritte modalità, nella Sala delle Adunanze del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome Carica Presente
Povia Sergio SINDACO Presente
Masi Giuseppe Lenin ASSESSORE Presente
De Giorgi Pietrina ASSESSORE Presente
Donvito Filippo ASSESSORE Presente
Taranto Mariantonietta ASSESSORE Presente
Totale Assenti5Totale Presenti 0
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. Dioguardi Giuseppe
Il Sig. POVIA SERGIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
2. LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- con deliberazione della G.M. n. 85 del 3.5.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata, sulla scorta delle motivazioni nella stessa riportate, la concessione del sito
comunale individuato come parte del lastrico solare di copertura dell’Archivio dell’U.T.C.
(lato N/E) al Gestore di Telefonia mobile con tecnologia GSM/DCS/UMTS, società WIND
Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale a Roma in via Cesare Giulio Viola n. 48;
- in data 28 giugno 2007 è stato sottoscritto il contratto n. 88 di rep. a rogito del
Segretario Generale del Comune di Gioia del Colle, regolarmente registrato a Gioia del
Colle in data 10.7.2007 al n. 5784;
- a seguito corrispondenza fra il Comune di Gioia del Colle e la società WIND
Telecomunicazioni S.p.A., è emersa, di comune accordo, la necessità e l’opportunità di
rinnovare il rapporto e pertanto procedere ad annullare il contratto in itinere, innanzi
citato, e procedere alla sostituzione dello stesso con un nuovo contratto di locazione;
Visto lo schema del nuovo contratto di concessione da stipularsi con la precitata società
WIND Telecomunicazioni S.p.A. che si allega alla presente a formare parte integrante e
sostanziale della presente;
Ritenuto di approvare, nelle forme di legge, il precitato schema di contratto persistendo
tutte le motivazioni e le considerazioni riportate nella precedente deliberazione giuntale e
successivo contratto che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
Riscontrata la necessità ed opportunità di quanto innanzi;
Visto i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 a margine riportati;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1) DI CONFERMARE la concessione del sito comunale individuato come parte del lastrico
solare di copertura dell’Archivio dell’U.T.C. (lato N/E) al gestore di telefonia mobile con
tecnologia GSM/DCS/UMTS, società WIND Telecomunicazioni S.p.A., come specificato
negli elaborati grafici allegati alla precedente deliberazione giuntale n. 85/2007, che qui si
intendono integralmente riportati;
2) DI ANNULLARE, ad ogni effetto di legge, il contratto n. 88 di rep. del 28 giugno 2007;
3) DI APPROVARE lo schema del nuovo contratto, allegato alla presente a formare parte
integrante e sostanziale, da utilizzare per la concessione del sito comunale con canone
annuodi €. 10.000,00 da corrispondere in unica rata anticipata, per la durata di anni 9
(nove) con decorrenza dalla data dell’1.8.2013 al 31.7.2022;
3. 4) DI DEMANDARE al Dirigente dell’U.T.C. l’espletamento di tutti gli atti consequenziali
connessi all’esecuzione della presente deliberazione, nonché alla costituzione nella
sottoscrizione del contratto ai sensi di legge;
5) DI DARE ATTO che restano validi, a tutti gli affetti, gli atti e le certificazioni a comprova
del rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
6) DI CONFERMARE l’utilizzo dei proventi della presente concessione al finanziamento di
interventi in materia ambientale.
4. Delibera nr. 140 Del 30/07/2013GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE SITO COMUNALE
(PARTE DEL LASTRICO SOLARE DELL'ARCHIVIO DELL'U.T.C. – LATO N/E) PER
INSTALLAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DI
IMPIANTO TECNOLOGICO.
23/07/2013 IL DIRIGENTE
F.to ING. NICOLA BARTOLOMEO LARUCCIA
Data
FAVOREVOLE
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
29/07/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. GIUSEPPE DIOGUARDI
FAVOREVOLE
Data
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5. Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Sig. Povia Sergio F.to Dott. Dioguardi Giuseppe
IL SEGRETARIO GENERALE
Gioia del Colle, li 01/08/2013
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 01/08/2013 al
16/08/2013 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Dioguardi Giuseppe
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 26
F.to Dott. Dioguardi Giuseppe
IL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
Diviene esecutiva il , giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art.
134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000
Gioia del Colle, li 01/08/2013
è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. Nr. 267/2000;
È copia conforme all'originale.
Gioia del Colle, li
Dott. Dioguardi Giuseppe
IL SEGRETARIO GENERALE
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Wind Telecomunicazioni S.p.A
Resp. Real Estate-Rental Negotiation
Ing. Gaetano Vigna
La Locatrice
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CONTRATTO DI CONCESSIONE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna
delle parti contraenti, ed uno per l’Agenzia delle Entrate,
tra
il Comune di Gioia del Colle (BA), con sede in Gioia del Colle (BA), Piazza
Margherita di Savoia n.10, C.F. 82000010726 e P.I. 02411370725,
rappresentata dall’Ing. Nicola Laruccia in qualità di responsabile dell’ufficio
tecnico, nato a il , C.F. , domiciliato per la carica presso la sede del Comune,
che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del
Comune che rappresenta, di seguito indicato come “Concedente”
e
WIND Telecomunicazioni S.p.A. - società con azionista unico, con sede
legale via Cesare Giulio Viola n. 48 - 00148 Roma, capitale sociale Euro
147.100.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA n.
05410741002, iscritta all’ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di
Roma al n. 372348/1997, e nel R.E.A. al n. 884361, in persona del Sig. Vigna
Gaetano, nato a Cosenza (CS) il 12 Settembre 1966, in forza della procura
conferita, in seguito indicata come “Concessionario”, quando congiuntamente
indicate come “le Parti”
premesso che
1) In data 28/06/2007 la società Wind Telecomunicaizoni S.p.A., con sede
legale in Roma, via C.G. Viola n°48, ha stipulato con il Comune di Gioia del
Colle, un contratto di concessione registrato presso l’ufficio del registro di
Gioa del Colle in data 10/07/2007 al n°5784 serie 3 avente ad oggetto
porzione di lastricato solare del Municipio, sito nel Comune di Gioia del Colle,
Piazza Margherita di Savoia n.10, riportato nel N.C.E.U. di …, al Foglio ,
Particella , per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia
mobile;
2) le Parti di comune accordo intendono rinnovare il rapporto e pertanto il
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Resp. Real Estate-Rental Negotiation
Ing. Gaetano Vigna
La Locatrice
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presente contratto annulla e sostituisce il contratto di locazione di cui in
premessa con il presente atto.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
La Concedente nella sua qualità di proprietaria concede in uso al
Concessionario, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di lastricato
solare del Municipio (lato Nord-Est solaio di copertura dell’archivio), sito nel
Comune di Gioia del Colle (BA) Piazza Margherita di Savoia n. 10, riportato
nel N.C.E.U. di …, al Foglio , Particella , Categoria Catastale .
La Concedente concede altresi’ al Concessionario l’utilizzazione e
l’occupazione degli spazi necessari per il passaggio cavi, cavidotti, la
realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento,
dei quadri di servizio e di quant’altro necessario all’installazione e al
funzionamento dell’impianto, così come indicato in linea di massima nella
planimetria che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio e che
si unisce alla scrittura sub Allegato A come parte integrante e sostanziale del
presente atto.
L’immobile locato sarà utilizzato per l’installazione e mantenimento di una
stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al
successivo art. 3.
La Concedente garantisce al Concessionario l’accesso, in ogni momento e
senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto,
all’immobile concesso da parte del proprio personale dipendente o personale
da essa incaricato e munito di chiavi per ogni necessità di manutenzione o di
servizio.
La Concedente conferma di essere nella piena disponibilità dell’immobile di
cui trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o reali, di
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La Locatrice
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terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da
parte del Concessionario, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione
e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla
fruizione della porzione locata.
La Concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata
in caso di alienazione o cessione ed altro titolo dell’immobile di cui al presente
contratto, fermi restando i diritti della Concessionaria di cui all’art.6.
ART. 2 - DURATA
La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data del
01/08/2013 al 31/07/2022.
Le parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il contratto, si
rinnoverà tacitamente per periodi di 6 (sei) anni in 6 (sei), se una Parte non
avrà comunicato all’altra Parte disdetta mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 12 mesi dalla data di
scadenza.
La Concedente, tuttavia, rinuncia fin d’ora, per sé e per i suoi aventi causa,
alla facoltà di diniego della rinnovazione alla prima scadenza, prevista dall’art.
29 della legge 392 del 1978.
ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE
La Concedente prende atto che l’area locata è già utilizzata dalla
Concessionaria per una stazione radio-base per telecomunicazioni,
comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio
per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’impianto») per
la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.
La Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per
tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle
apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione
ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento
dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove
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tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), cui la
Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a
seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta.
La Concedente autorizza la Concessionaria al passaggio di cavi di
alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi), con relativi
appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di
condizionamento, sugli spazi o porzioni locati ivi comprese le porzioni murarie
in elevazione dell’edificio della Concedente sia sull’area di proprietà o
disponibilità della Concedente (a titolo esemplificativo: prospetti, cortili,
stradelli, viottoli, etc.) come meglio descritto nel precedente art.1
Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di
cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla
funzionalita’ dell’impianto.
La Concessionaria dichiara che l’impianto è stato realizzato in piena
conformità a tutte le disposizioni di legge.
Al termine della locazione, a richiesta della Concedente, la Concessionaria
provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla
remissione dell’immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni.
La Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze e
domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente
necessarie ad eventuali lavori e alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni.
Qualora però fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via
diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese
saranno a carico del Concessionario.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento
dell’Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni, è condizione
essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto
per tutta la sua durata.
ART. 4 CANONI
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Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 10.000,00 (Euro
diecimila/00), da corrispondere in un'unica rata anticipata di Euro 10.000,00
(Euro diecimila/00), da pagarsi con bonifico bancario presso l’istituto di credito
Banca S.p.A., agenzia di ,via n°, sul conto corrente con IBAN … intestato al
Comune di Gioia del Colle.
Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree
concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il
funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1.
Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà
aggiornato annualmente ed automaticamente in misura percentuale pari al
75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e
pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura non
superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del
presente contratto. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire
dalla data di cui all’art. 2 .
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni
(60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile al
Concessionario, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00
(euro cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284
del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in
poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata
sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno
dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge
392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della
Concedente dell’Immobile.
ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE
DELL’IMMOBILE
Per patto espresso il Concedente, concede al Concessionario il diritto di
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cedere, in ogni tempo, il presente contratto, a terzi, che siano gestori del
pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la
stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la conduttrice fa
parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di
cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima
seguirà le regole di legge. E’ espressamente vietato ad entrambe le parti, la
cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto. E’
comunque riconosciuta al Concessionario la facoltà di sublocare la porzione
locata a terzi.
ART. 6 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO
6.1 La Concedente consente che il Concessionario possa, ai sensi dell’art.27 -
comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente contratto in
qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dal 01/06/2019.
6.2 Le Parti stabiliscono che il Concedente non avrà diritto a pretendere
alcuna somma a nessun titolo (in via meramente esemplificativa e non
esaustiva a titolo di canone, di risarcimento danni sia contrattuali sia
extracontrattuali, o indennitario) ove il Concessionario eserciti la facoltà di cui
al punto 6.1.
ART. 7 CLAUSOLA ASSICURATIVA
La Conduttrice (WIND) è responsabile del corretto adempimento degli obblighi
contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose
della Società Locatrice e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di
fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività
aziendale svolta.
La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a
copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare
nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di
responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta
vigente.
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La Locatrice
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A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria
Compagnia Assicuratrice idonea polizza, di durata annuale, del tipo
“Responsabilità Civile verso Terzi” a garanzia dell’attività aziendale svolta nei
locali oggetto del presente Contratto di Locazione.
Ad integrazione di quanto sopra la Conduttrice dichiara altresì di avere
stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “All
Risks” a garanzia degli Assets di proprietà.
Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di “Ricorso Terzi” e
“Rischio Locativo”.
La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l’intera durata del presente
Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga
portata.
La Conduttrice si impegna inoltre a consegnare alla Società Locatrice idonea
“Dichiarazione” (resa su carta intestata della Conduttrice) riportante gli estremi
significativi delle suddette polizze nonché la conferma dell’avvenuto
pagamento dei relativi premi
La Conduttrice si impegna altresì a consegnare ogni anno detta
Dichiarazione, previa richiesta scritta avanzata in tal senso da parte della
Società Locatrice.
ART. 8 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
In deroga a quanto previsto dalla legge (Art. 8 L. 392/78) le spese di
registrazione del presente contratto saranno sostenute dal Concessionario.
Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dal Concessionario.
A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :
Il Concedente: P.zza Margherita di Savoia n. 10 – 70023 Gioia del Colle (BA)
Il Concessionario: Via Cesare Giulio Viola, 48 – 00148 Roma
ART. 9 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente
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competente il Foro di Bari.
ART. 10 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE
E CONTROLLO DI WIND EX D.LGS 231/2001
Wind nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si
riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico. Il Codice Etico è consultabile
presso http://www.windgroup.it/it/stakeholders/codice_etico.phtml sezione
Codice Etico.
Il Concedente dichiara inoltre di aver preso atto del Modello di organizzazione,
gestione e controllo del Concessionario disponibile sul sito
http://www.windgroup.it/it/stakeholders/modello.phtml la cui osservanza
costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione
del presente Accordo Quadro.
La mancata adozione da parte del Concedente del modello di organizzazione
gestione e controllo previsto nel D.Lgs 231/2001 non esenta il Concedente
stessa dal rispetto di tutte le norme in esso previste e l’accusa di
commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.Lgs comporterà la
risoluzione immediata del presente Accordo Quadro, anche prima del
passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di condanna, senza alcun
obbligo da parte di Wind di risarcire il danno nel caso in cui la Locatrice
dovesse essere assolta dal reato contestato.
Il Concedente Il Concessionario
________________ _______________
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la locatrice in relazione al
disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui
specificatamente approvati gli articoli : 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso
dell’immobile), 5) (Cessione del contratto , dei crediti e sublocazione
dell’immobile), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 9) (Foro
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competente), 10) (Codice etico e modello di organizzazione gestione e
controllo di Wind ex d.lgs 231/2001).
Per accettazione Il Concedente
________________