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MANOVRA 2011



                                               Manovra 2011/2

                                 STUDI di SETTORE
              NOVITÀ della MANOVRA ECONOMICA
              e CHIARIMENTI della C.M. 41/E/2011
                                                 di Enrico Holzmiller


                                              QUADRO NORMATIVO

  L’Agenzia delle Entrate con la recente C.M.                   Tra questi, la circolare affronta le novità introdotte
  5.8.2011, n. 41/E è intervenuta illustrando i con-            nell’ambito degli studi di settore, ed in particolare
  tenuti del D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif.             l’incremento delle sanzioni per omessa o infedele
  dalla L. 15.7.2011, n. 111 (cd. manovra economi-              dichiarazione e la «sanzione impropria» costitui-
  ca 2011) per illustrarne i punti salienti e chiarire          ta dalla sottoposizione ad accertamento induttivo
  alcuni aspetti.                                               puro.



MANOVRA ECONOMICA 2011 e C.M. 41/E/2011:                                 mento induttivo «puro» ex art. 39, D.P.R.
  come si è avuto modo di chiarire recentemente                          29.9.1973, n. 600 [CFF ➋ 6339];
  in questa Rivista, (1) l’art. 23, co. 28, D.L. 6.7.2011,           ●● nell’abolizione dell’obbligo di motivazione
  n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111,                    (circa le ragioni che inducono i verificatori
  ha introdotto rilevanti novità nell’ambito degli                       a disattendere le risultanze degli studi) per
  studi di settore, la maggior parte delle quali                         accertamenti su contribuenti congrui.
  hanno lo scopo di contrastare con determina-                           Su tali punti l’Amministrazione finanziaria è
  zione comportamenti dichiarativi fraudolenti.                      recentemente intervenuta con la C.M. 5.8.2011,
  Giova ricordare sinteticamente quali siano dette                   n. 41/E che, al paragrafo 7, illustra le disposi-
  novità, che si sostanziano:                                        zioni citate.
  ●● in un nuovo termine per la pubblicazione                            Di seguito analizzeremo i contenuti della
      degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale,               circolare in merito agli studi di settore.
      fissato ora al 31 dicembre di ogni anno solare
      (in precedenza era il 30 settembre);                        TERMINE per la PUBBLICAZIONE nella «GAZZETTA
  ●● nell’applicazione della sanzione «fissa» nella                  UFFICIALE»: relativamente alla tempistica per la
      misura massima in caso di omessa presenta-                     pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli studi
      zione del modello degli studi (e 2.065,83);                    di settore, la C.M. 41/E/2011 non porta informa-
  ●● nell’incremento delle sanzioni «variabili» (in                  zioni ulteriori rispetto a quanto già precisato
      relazione al reddito accertato) previste in ca-                dal D.L. 98/2011, limitandosi a confermare che,
      so di omessa presentazione del modello;                        a partire dagli studi cosiddetti «in evoluzione»
  ●● nell’introduzione di una sanzione «impropria»                   (2) nel 2012, detta pubblicazione potrà avvenire
      costituita dalla sottoposizione ad accerta-                    con più calma rispetto a quanto avviene oggi,


(1)   Si veda il nostro articolo «Manovra 2011 – Studi di settore – Novità» ne «La Settimana fiscale» n. 31/2011.
(2)   Per «evoluzione» si intende, in estrema sintesi, un aggiornamento sistematico degli studi di settore. Tale processo
      avviene con continuità, ed ogni anno viene aggiornato circa 1/3 degli studi di settore totali. Ciò significa che ogni
      studio di settore subisce un’evoluzione ogni tre anni. Lo studio evoluto deve essere pubblicato nella Gazzetta
      Ufficiale ai sensi di legge.


                                                             21                                   N. 34 - 23 settembre 2011
MANOVRA 2011


      poiché il termine viene spostato in avanti di 3                   presentare entro il 30.9.2011, saranno già
      mesi. Tuttavia, va ricordato, gli studi di settore,               oggetto di tale novità;
      da qualche anno a questa parte, vengono inte-                 ●● sanzione per l’omessa presentazione prevista
      grati con i cosiddetti «correttivi congiunturali»,                dall’art. 1, co. 2, D.Lgs. 471/1997 [CFF ➋ 9452]
      aventi la finalità di adattare le risultanze di                   (Ires/Irpef), dall’art. 5, co. 4, del medesimo
      Gerico alle evoluzioni dell’economia del Paese,                   D.Lgs. 471/1997 [CFF ➊ 1620] (Iva) e dall’art. 32,
      così tentando di rendere meno obsoleti gli studi                  D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 [CFF ➊ 3919i] (Irap).
      stessi tra una evoluzione e quella successiva.                    Si tratta di una sanzione «variabile» in rela-
      Ebbene, poiché tale integrazione dovrà avvenire                   zione al maggior reddito (Ires), alla maggiore
      anche futuro, esattamente come accade oggi,                       imposta (Iva) e al maggior imponibile (Irap)
      entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello                   accertato. Sul punto la circolare ricorda che il
      di pubblicazione degli studi stessi, la novità                    D.L. 98/2011, introducendo il co. 2bis.1 all’art
      non dovrebbe avere conseguenze pratiche per                       1, D.Lgs. 471/1997, ha stabilito l’applicazione
      gli «addetti ai lavori» (commercialisti, fiscalisti               di un incremento pari al 50% sulla sanzione
      ecc), atteso che la release annuale di Gerico                     minima (100% sul maggior valore accertato)
      continuerà ad essere diffusa con il consueto,                     e massima (200%) laddove, a seguito della
      ormai canonico ritardo, ovvero a ridosso delle                    corretta applicazione degli studi di settore,
      scadenze fiscali per i pagamenti d’imposta.                       il maggior valore accertato superi il limite
                                                                        del 10% rispetto a quanto dichiarato. Anche
SANZIONI per OMESSA PRESENTAZIONE del                                   in questo caso, beninteso, l’incremento della
  MODELLO: per quanto attiene invece alle san-                          sanzione è evitabile laddove il contribuente
  zioni legate all’omissione della presentazione,                       provveda alla presentazione di un’idonea
  come anticipato queste si sostanziano in due                          dichiarazione integrativa, anche a seguito di
  tipologie:                                                            specifico invito formulato dal Fisco. Anche
  ●● sanzione per l’omessa presentazione prevista                       per questa nuova disposizione, ovviamente,
      dall’art. 8, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471                     valgono i termini temporali già ricordati al
      [CFF ➋ 9456]. Si tratta di una sanzione «fissa»,                  punto precedente.
      ovvero non legata ad un parametro variabile                       In entrambi i casi appena illustrati, stante
      (quale il reddito accertato). La circolare ricor-             la previsione dell’invito formulato dagli Uffici
      da che il D.L. 98/2011 ha ora imposto l’ap-                   competenti alla presentazione di dichiarazione
      plicazione della sanzione in misura massima                   integrativa, la comminazione della sanzione
      (e 2.065,83) in caso di omessa presentazione                  nelle misure estreme previste dalle nuove di-
      del modello degli studi (contenuto nel Mod.                   sposizioni dovrebbe essere piuttosto remota,
      Unico), laddove il contribuente non provve-                   colpendo solo i contribuenti che, in spregio
      da alla presentazione dello stesso con una                    alle richieste formulate dall’Agenzia delle En-
      dichiarazione integrativa, anche a seguito di                 trate, non si attivino in tal senso: solo in caso
      specifico invito da parte dell’Agenzia delle                  di ulteriore inadempienza, infatti, le «maxi-
      Entrate. La circolare giustifica così l’applica-              sanzioni» si renderebbero irrogabili. Beninte-
      zione della sanzione in misura massima: «la                   so, il dar seguito all’invito in commento non
      mancata presentazione, da parte dei soggetti                  produrrà peraltro un’esenzione dalle sanzioni,
      obbligati, dei modelli dei dati rilevanti ai                  che verranno comunque conteggiate, seppur
      fini dell’applicazione degli studi di settore                 nei limiti ordinari.
      produce effetti estremamente critici attesa                       Infine, va tenuto conto che tale maggiorazio-
      l’indubbia rilevanza dei dati stessi nell’orien-              ne si aggiunge a quella, già esistente, discipli-
      tare le attività di controllo fiscale».                       nata dall’art. 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997, che
      Interessante appare il chiarimento circa la                   prevede un incremento del 10% delle sanzioni
      decorrenza della nuova norma: stante la                       minime/massime prima richiamate. Tuttavia,
      pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.L.               detto «mini-incremento» (10% appunto) ha
      98/2011 il 6.7.2011 (data di entrata in vigore                un’area di applicazione differente rispetto alla
      del decreto stesso), la disposizione si applica               nuova «maxi-sanzione» (50%) appena illustrata:
      con riferimento alle violazioni commesse a                    il primo, a differenza della seconda, viene com-
      partire da tale data. All’atto pratico, quindi,               minato nei casi di omessa o infedele indicazione
      le dichiarazioni riferite all’anno 2010, da                   dei dati richiesti da Gerico, (3) oltre che nei casi


(3)   Si noti come il riferimento letterale della norma, per quanto concerne l’ambito soggettivo, sia differente: il nuovo
      co. 2-bis.1 dell’art. 1, D.Lgs. 471/1997 fa riferimento ai casi di «omessa presentazione del modello», mentre il
      comma 2-bis (dello stesso articolo) si riferisce ai casi di «omessa o infedele indicazione dei dati».


N. 34 - 23 settembre 2011                                   22
MANOVRA 2011


   di indicazione di cause di esclusione o inappli-            di omessa o infedele indicazione dei dati nel
   cabilità degli studi non sussistenti.                       modello degli studi, oltreché nei casi di indica-
       Le condizioni per l’applicazione del «mini-             zione di cause di esclusione o di inapplicabilità
   incremento» sono del tutto analoghe a quelle                degli studi non sussistenti. L’applicazione di
   valide per l’applicazione della nuova maggio-               tale nuova disposizione è tuttavia subordinata
   razione del 50% (superamento della franchigia               alla condizione che le irregolarità riscontrate
   del 10% del reddito dichiarato), con l’unica                siano tali da rendere applicabili le sanzioni di
   eccezione legata al mancato riferimento alla                cui all’art. 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997, che
   «salvaguardia» costituita dalla presentazione               «scattano» laddove il maggior reddito accertato
   della dichiarazione integrativa a seguito di invito         a seguito della corretta applicazione degli studi
   da parte dell’Amministrazione finanziaria.                  sia superiore al 10% del reddito dichiarato.
       Stante questa parziale «sovrapposizione»,                   In merito a tale disposizione, la C.M. 41/E/2011
   incerta appare allo stato l’applicazione del                evidenzia due aspetti degni di nota:
   combinato disposto in caso di omessa presen-                ●● per superare la preclusione in sede di accer-
   tazione del modello degli studi: laddove vi siano               tamento non è necessario che sia intervenuta
   i presupposti per la comminazione della nuova                   l’effettiva irrogazione delle sanzioni ex art.
   maxi-sanzione, parte della dottrina è propensa                  1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997, bastando che
   per un’applicazione congiunta (con una sorta di                 risultino verificati i presupposti oggettivi
   doppio incremento delle sanzioni ordinarie), atte-              per l’applicazione della medesima disposi-
   so che tale fattispecie configurerebbe automati-                zione;
   camente anche il caso di omessa presentazione               ●● la «maxi sanzione», a detta dell’Agenzia
   dei dati ivi contenuti; altri esponenti, viceversa,             delle Entrate, esplica effetti diretti solo in
   sono indotti a considerare l’applicazione della                 materia di imposizione diretta, ancorchè
   nuova maxi-sanzione come «assorbente» il                        gli Uffici possano comunque verificare gli
   cosiddetto mini-incremento.                                     effetti ai fini Iva di una ricostruzione indut-
                                                                   tiva dei ricavi, purché in relazione al caso
OMESSA o INFEDELE INDICAZIONE dei DATI –                           concreto ed alla specifica attività esercitata
  ACCERTAMENTO INDUTTIVO quale SANZIONE                            dal contribuente.
  «IMPROPRIA»: l’introduzione della sanzione «im-                  Pur condividendo pienamente la finalità di
  propria» della sottoposizione ad accertamento                contrasto a comportamenti scientemente legati
  induttivo in caso di omessa o infedele indicazio-            ad una manipolazione di Gerico, non si può
  ne dei dati costituisce senz’altro la disposizione           negare che tale novità avrà un impatto negativo
  più critica e delicata tra quelle introdotte dal D.L.        sui contribuenti indotti ad errori anche relati-
  98/2011 in merito agli studi di settore.                     vamente esigui (la franchigia del 10% risulta
     In breve, come ricorda la circolare, il de-               facilmente superabile), dovuti ai frequenti casi
  creto, introducendo al co. 2 dell’art. 39, D.P.R.            di errata interpretazione delle istruzioni mini-
  600/1973 la nuova lettera d-ter), prevede che                steriali, comportando in tali casi conseguenze
  l’Amministrazione finanziaria possa procedere                sanzionatorie assolutamente sproporzionate
  ad un accertamento induttivo «puro» in caso                  rispetto all’errore medesimo.




                                                          23                               N. 34 - 23 settembre 2011

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  • 1. MANOVRA 2011 Manovra 2011/2 STUDI di SETTORE NOVITÀ della MANOVRA ECONOMICA e CHIARIMENTI della C.M. 41/E/2011 di Enrico Holzmiller QUADRO NORMATIVO L’Agenzia delle Entrate con la recente C.M. Tra questi, la circolare affronta le novità introdotte 5.8.2011, n. 41/E è intervenuta illustrando i con- nell’ambito degli studi di settore, ed in particolare tenuti del D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. l’incremento delle sanzioni per omessa o infedele dalla L. 15.7.2011, n. 111 (cd. manovra economi- dichiarazione e la «sanzione impropria» costitui- ca 2011) per illustrarne i punti salienti e chiarire ta dalla sottoposizione ad accertamento induttivo alcuni aspetti. puro. MANOVRA ECONOMICA 2011 e C.M. 41/E/2011: mento induttivo «puro» ex art. 39, D.P.R. come si è avuto modo di chiarire recentemente 29.9.1973, n. 600 [CFF ➋ 6339]; in questa Rivista, (1) l’art. 23, co. 28, D.L. 6.7.2011, ●● nell’abolizione dell’obbligo di motivazione n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, (circa le ragioni che inducono i verificatori ha introdotto rilevanti novità nell’ambito degli a disattendere le risultanze degli studi) per studi di settore, la maggior parte delle quali accertamenti su contribuenti congrui. hanno lo scopo di contrastare con determina- Su tali punti l’Amministrazione finanziaria è zione comportamenti dichiarativi fraudolenti. recentemente intervenuta con la C.M. 5.8.2011, Giova ricordare sinteticamente quali siano dette n. 41/E che, al paragrafo 7, illustra le disposi- novità, che si sostanziano: zioni citate. ●● in un nuovo termine per la pubblicazione Di seguito analizzeremo i contenuti della degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale, circolare in merito agli studi di settore. fissato ora al 31 dicembre di ogni anno solare (in precedenza era il 30 settembre); TERMINE per la PUBBLICAZIONE nella «GAZZETTA ●● nell’applicazione della sanzione «fissa» nella UFFICIALE»: relativamente alla tempistica per la misura massima in caso di omessa presenta- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli studi zione del modello degli studi (e 2.065,83); di settore, la C.M. 41/E/2011 non porta informa- ●● nell’incremento delle sanzioni «variabili» (in zioni ulteriori rispetto a quanto già precisato relazione al reddito accertato) previste in ca- dal D.L. 98/2011, limitandosi a confermare che, so di omessa presentazione del modello; a partire dagli studi cosiddetti «in evoluzione» ●● nell’introduzione di una sanzione «impropria» (2) nel 2012, detta pubblicazione potrà avvenire costituita dalla sottoposizione ad accerta- con più calma rispetto a quanto avviene oggi, (1) Si veda il nostro articolo «Manovra 2011 – Studi di settore – Novità» ne «La Settimana fiscale» n. 31/2011. (2) Per «evoluzione» si intende, in estrema sintesi, un aggiornamento sistematico degli studi di settore. Tale processo avviene con continuità, ed ogni anno viene aggiornato circa 1/3 degli studi di settore totali. Ciò significa che ogni studio di settore subisce un’evoluzione ogni tre anni. Lo studio evoluto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge. 21 N. 34 - 23 settembre 2011
  • 2. MANOVRA 2011 poiché il termine viene spostato in avanti di 3 presentare entro il 30.9.2011, saranno già mesi. Tuttavia, va ricordato, gli studi di settore, oggetto di tale novità; da qualche anno a questa parte, vengono inte- ●● sanzione per l’omessa presentazione prevista grati con i cosiddetti «correttivi congiunturali», dall’art. 1, co. 2, D.Lgs. 471/1997 [CFF ➋ 9452] aventi la finalità di adattare le risultanze di (Ires/Irpef), dall’art. 5, co. 4, del medesimo Gerico alle evoluzioni dell’economia del Paese, D.Lgs. 471/1997 [CFF ➊ 1620] (Iva) e dall’art. 32, così tentando di rendere meno obsoleti gli studi D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 [CFF ➊ 3919i] (Irap). stessi tra una evoluzione e quella successiva. Si tratta di una sanzione «variabile» in rela- Ebbene, poiché tale integrazione dovrà avvenire zione al maggior reddito (Ires), alla maggiore anche futuro, esattamente come accade oggi, imposta (Iva) e al maggior imponibile (Irap) entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello accertato. Sul punto la circolare ricorda che il di pubblicazione degli studi stessi, la novità D.L. 98/2011, introducendo il co. 2bis.1 all’art non dovrebbe avere conseguenze pratiche per 1, D.Lgs. 471/1997, ha stabilito l’applicazione gli «addetti ai lavori» (commercialisti, fiscalisti di un incremento pari al 50% sulla sanzione ecc), atteso che la release annuale di Gerico minima (100% sul maggior valore accertato) continuerà ad essere diffusa con il consueto, e massima (200%) laddove, a seguito della ormai canonico ritardo, ovvero a ridosso delle corretta applicazione degli studi di settore, scadenze fiscali per i pagamenti d’imposta. il maggior valore accertato superi il limite del 10% rispetto a quanto dichiarato. Anche SANZIONI per OMESSA PRESENTAZIONE del in questo caso, beninteso, l’incremento della MODELLO: per quanto attiene invece alle san- sanzione è evitabile laddove il contribuente zioni legate all’omissione della presentazione, provveda alla presentazione di un’idonea come anticipato queste si sostanziano in due dichiarazione integrativa, anche a seguito di tipologie: specifico invito formulato dal Fisco. Anche ●● sanzione per l’omessa presentazione prevista per questa nuova disposizione, ovviamente, dall’art. 8, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 valgono i termini temporali già ricordati al [CFF ➋ 9456]. Si tratta di una sanzione «fissa», punto precedente. ovvero non legata ad un parametro variabile In entrambi i casi appena illustrati, stante (quale il reddito accertato). La circolare ricor- la previsione dell’invito formulato dagli Uffici da che il D.L. 98/2011 ha ora imposto l’ap- competenti alla presentazione di dichiarazione plicazione della sanzione in misura massima integrativa, la comminazione della sanzione (e 2.065,83) in caso di omessa presentazione nelle misure estreme previste dalle nuove di- del modello degli studi (contenuto nel Mod. sposizioni dovrebbe essere piuttosto remota, Unico), laddove il contribuente non provve- colpendo solo i contribuenti che, in spregio da alla presentazione dello stesso con una alle richieste formulate dall’Agenzia delle En- dichiarazione integrativa, anche a seguito di trate, non si attivino in tal senso: solo in caso specifico invito da parte dell’Agenzia delle di ulteriore inadempienza, infatti, le «maxi- Entrate. La circolare giustifica così l’applica- sanzioni» si renderebbero irrogabili. Beninte- zione della sanzione in misura massima: «la so, il dar seguito all’invito in commento non mancata presentazione, da parte dei soggetti produrrà peraltro un’esenzione dalle sanzioni, obbligati, dei modelli dei dati rilevanti ai che verranno comunque conteggiate, seppur fini dell’applicazione degli studi di settore nei limiti ordinari. produce effetti estremamente critici attesa Infine, va tenuto conto che tale maggiorazio- l’indubbia rilevanza dei dati stessi nell’orien- ne si aggiunge a quella, già esistente, discipli- tare le attività di controllo fiscale». nata dall’art. 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997, che Interessante appare il chiarimento circa la prevede un incremento del 10% delle sanzioni decorrenza della nuova norma: stante la minime/massime prima richiamate. Tuttavia, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.L. detto «mini-incremento» (10% appunto) ha 98/2011 il 6.7.2011 (data di entrata in vigore un’area di applicazione differente rispetto alla del decreto stesso), la disposizione si applica nuova «maxi-sanzione» (50%) appena illustrata: con riferimento alle violazioni commesse a il primo, a differenza della seconda, viene com- partire da tale data. All’atto pratico, quindi, minato nei casi di omessa o infedele indicazione le dichiarazioni riferite all’anno 2010, da dei dati richiesti da Gerico, (3) oltre che nei casi (3) Si noti come il riferimento letterale della norma, per quanto concerne l’ambito soggettivo, sia differente: il nuovo co. 2-bis.1 dell’art. 1, D.Lgs. 471/1997 fa riferimento ai casi di «omessa presentazione del modello», mentre il comma 2-bis (dello stesso articolo) si riferisce ai casi di «omessa o infedele indicazione dei dati». N. 34 - 23 settembre 2011 22
  • 3. MANOVRA 2011 di indicazione di cause di esclusione o inappli- di omessa o infedele indicazione dei dati nel cabilità degli studi non sussistenti. modello degli studi, oltreché nei casi di indica- Le condizioni per l’applicazione del «mini- zione di cause di esclusione o di inapplicabilità incremento» sono del tutto analoghe a quelle degli studi non sussistenti. L’applicazione di valide per l’applicazione della nuova maggio- tale nuova disposizione è tuttavia subordinata razione del 50% (superamento della franchigia alla condizione che le irregolarità riscontrate del 10% del reddito dichiarato), con l’unica siano tali da rendere applicabili le sanzioni di eccezione legata al mancato riferimento alla cui all’art. 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997, che «salvaguardia» costituita dalla presentazione «scattano» laddove il maggior reddito accertato della dichiarazione integrativa a seguito di invito a seguito della corretta applicazione degli studi da parte dell’Amministrazione finanziaria. sia superiore al 10% del reddito dichiarato. Stante questa parziale «sovrapposizione», In merito a tale disposizione, la C.M. 41/E/2011 incerta appare allo stato l’applicazione del evidenzia due aspetti degni di nota: combinato disposto in caso di omessa presen- ●● per superare la preclusione in sede di accer- tazione del modello degli studi: laddove vi siano tamento non è necessario che sia intervenuta i presupposti per la comminazione della nuova l’effettiva irrogazione delle sanzioni ex art. maxi-sanzione, parte della dottrina è propensa 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997, bastando che per un’applicazione congiunta (con una sorta di risultino verificati i presupposti oggettivi doppio incremento delle sanzioni ordinarie), atte- per l’applicazione della medesima disposi- so che tale fattispecie configurerebbe automati- zione; camente anche il caso di omessa presentazione ●● la «maxi sanzione», a detta dell’Agenzia dei dati ivi contenuti; altri esponenti, viceversa, delle Entrate, esplica effetti diretti solo in sono indotti a considerare l’applicazione della materia di imposizione diretta, ancorchè nuova maxi-sanzione come «assorbente» il gli Uffici possano comunque verificare gli cosiddetto mini-incremento. effetti ai fini Iva di una ricostruzione indut- tiva dei ricavi, purché in relazione al caso OMESSA o INFEDELE INDICAZIONE dei DATI – concreto ed alla specifica attività esercitata ACCERTAMENTO INDUTTIVO quale SANZIONE dal contribuente. «IMPROPRIA»: l’introduzione della sanzione «im- Pur condividendo pienamente la finalità di propria» della sottoposizione ad accertamento contrasto a comportamenti scientemente legati induttivo in caso di omessa o infedele indicazio- ad una manipolazione di Gerico, non si può ne dei dati costituisce senz’altro la disposizione negare che tale novità avrà un impatto negativo più critica e delicata tra quelle introdotte dal D.L. sui contribuenti indotti ad errori anche relati- 98/2011 in merito agli studi di settore. vamente esigui (la franchigia del 10% risulta In breve, come ricorda la circolare, il de- facilmente superabile), dovuti ai frequenti casi creto, introducendo al co. 2 dell’art. 39, D.P.R. di errata interpretazione delle istruzioni mini- 600/1973 la nuova lettera d-ter), prevede che steriali, comportando in tali casi conseguenze l’Amministrazione finanziaria possa procedere sanzionatorie assolutamente sproporzionate ad un accertamento induttivo «puro» in caso rispetto all’errore medesimo. 23 N. 34 - 23 settembre 2011