IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
Diffamazione online e stampa odg sardegna
1. Cagliari - 15 aprile 2013
Diffamazione ai tempi di
Twitter (Twittamazione?)!
I giornalismi ai tempi di Twitter: i giornalisti italiani,
l’etica professionale e l’informazione online!
Avv. Francesco Paolo Micozzi
2.
3. Problemi sensibili?
!
«La cattiva legislazione osservata nel 2011 è proseguita,
soprattutto in Italia (57, +4), dove la diffamazione deve
ancora essere depenalizzata e le istituzioni
ripropongono pericolosamente “leggi bavaglio”»
RSF
Avv. Francesco Paolo Micozzi
5. ddl “Carlucci”
Art. 2, comma 3, ddl C.2195
!
“Per quanto riguarda i reati di diffamazione, si applicano
gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché
le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47”
!
http://goo.gl/IV2WH
Avv. Francesco Paolo Micozzi
6. Il caso Sallusti
Cassazione: “Spiccata capacità a
delinquere, la gravità dei fatti
legittima il carcere”
Sent. 41249/2012
http://goo.gl/SbLEI
Avv. Francesco Paolo Micozzi
7. I ddl del post-cassazione
A partire dal mese di settembre dello scorso anno... nascono nuovi (e ne
vengono riesumati di vecchi) ddl in tema di diffamazione
!
!
28.9.2012 - ddl A.S. 3491 - Chiti Gasparri
1.10.2012 - ddl A.S. 3492 - Li Gotti e altri
5.10.2012 - ddl A.S. 3509 - Malan
Avv. Francesco Paolo Micozzi
10. Art. 595 c.p.
!
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui
reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno
o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena è della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a euro 2.065.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
11. Art. 595 c.p.
!
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con
qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto
pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre
anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una
autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
12. Alcuni aspetti da considerare...
!
1) Non esiste una matematica della diffamazione
2) Nella comparazione tra norme di diversi Paesi occorre
tenere in considerazione anche gli aspetti normativi non
“ricompresi” nella norma penale incriminatrice
3) ... le esimenti
Avv. Francesco Paolo Micozzi
13. Esimenti...
!
!
Esercizio di un diritto (art. 51 c.p.)
Diritto di Cronaca
Diritto di Critica
Diritto di Satira
!
Esimenti putative...?
Avv. Francesco Paolo Micozzi
14. Limiti all’esercizio diritto...
!
a) verità/correttezza (ossia vi deve essere una
corrispondenza tra i fatti narrati e quelli realmente
accaduti);
b) pertinenza (solitamente racchiusa nell’interesse
pubblico alla divulgazione della notizia);
c) continenza (ossia la correttezza nell’esposizione dei
fatti narrati, senza espressioni gratuite o aggressioni
feroci ed ingiustificate alla reputazione altrui)
Avv. Francesco Paolo Micozzi
17. Il veicolo della diffamazione
!
Messaggi diretti (Post,Tweet, audiovisivi, accostamenti, sottintesi...)
Tag
“Like”
Hashtag
Meme
Retweet
Commenti
Link a pagine contenenti messaggi diffamatori
“Autocomplete”...
“RT are not endorsement”?
Avv. Francesco Paolo Micozzi
18. Il veicolo della diffamazione
!
!
!
!
!
Tag
“Like”
Retweet
Commenti
Autocomplete...
Avv. Francesco Paolo Micozzi
19. Veicolo della diffamazione: “autocomplete”
Tribunale di Pinerolo, ord. 2 maggio 2012
“Il riferimento, in termini di mera ricerca di informazioni, all’eventuale coinvolgimento di una persona
in indagini penali, tuttavia, non è di per sé diffamatorio”
Tribunale di Firenze, 25 maggio 2012
“la conoscenza effettiva della pretesa illiceità dei contenuti del sito de quo non possa essere desunta
neppure dal contenuto delle diffide di parte, trattandosi di prospettazioni unilaterali”
Tribunale Milano, 31 marzo 2011
Dunque è la scelta a monte e l’utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività
a determinare – a valle – l’addebitabilità a Google dei risultati che il meccanismo così ideato
produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per i risultati
eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di
ricerca
Tribunale Milano, 25 marzo 2013
“non pare potersi ravvisare nell’esito di ricerche del tutto automatiche (effettuate dunque in base agli
accostamenti più ricorrenti, ovvero a quanto presente e indicizzato nelle pagine web con quel
termine di ricerca, e comunque ad informazioni e materiale pubblicati da terzi in rete), prodotto di
un algoritmo, memorizzato al fine di facilitare la ricerca di altri destinatari del servizio, una
qualsivoglia affermazione o dichiarazione di contenuto diffamatorio”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
26. Art. 1 L. 47/1948
Definizione di stampa o stampato.
!
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa
legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque
ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in
qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
!
Avv. Francesco Paolo Micozzi
27. Diffamazione a mezzo Internet
!
INTERNET = STAMPA?
1) Stampa clandestina e web
Avv. Francesco Paolo Micozzi
28. Art. 5 L. 47/1948
!
!
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non
sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale,
nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
29. Art. 16 L. 47/1948
!
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale
o altro periodico senza che sia stata eseguita la
registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno
stampato non periodico, dal quale non risulti il nome
dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi
siano indicati in modo non conforme al vero.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
30. Accadde in Sicilia...
!
!
E’ il caso del giornalista Carlo Ruta condannato in
primo e secondo grado, per il reato previsto
dall’art. 16 della legge sulla stampa, per non aver
registrato il suo blog www.accaddeinsicilia.net
!
Avv. Francesco Paolo Micozzi
31. Perché Stampa non è web?
Cass. 23230/2012
!
!
1) Il blog non rientra nella definizione di stampato previsto
dall’art. 1 della L. 47/48 (“Sono considerate stampe o
stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o
fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione”) sia perché manca un’attività di
“riproduzione tipografica” sia perché non ci troviamo di
fronte al risultato di una riproduzione tipografica che sia
destinata alla pubblicazione
Avv. Francesco Paolo Micozzi
32. Perché Stampa non è web?
Cass. 23230/2012
!
!
2) La registrazione dei prodotti editoriali online è
stata introdotta dalla legge 62 del 2001
esclusivamente come presupposto per poter
usufruire delle provvidenze economiche previste
per l’editoria
Avv. Francesco Paolo Micozzi
33. Perché Stampa non è web?
Cass. 23230/2012
!
!
3) Anche il d.lgs. 70/2003 (art. 7 comma 3) ribadisce
che “la registrazione della testata editoriale
telematica è obbligatoria esclusivamente per le
attività per le quali i prestatori del servizio
intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla
legge 7 marzo 2001, n. 62.”
!
Avv. Francesco Paolo Micozzi
34. Diffamazione a mezzo Internet
!
INTERNET = STAMPA?
2) L’art. 57 c.p.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
35. Art. 596-bis c.p.
!
!
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo
della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si
applicano anche al direttore o vice-direttore
responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati
preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
36. Art. 57 c.p. - Reati commessi col mezzo della stampa periodica
!
Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e
fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore
responsabile, il quale omette di esercitare sul
contenuto del periodico da lui diretto il controllo
necessario ad impedire che col mezzo della
pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di
colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per
tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
37. Cass. pen. 35511/2010 (Merateonline)
!
Il Brambilla era direttore del periodico telematico
Merateonline, sul quale risultava pubblicata una
lettera ritenuta diffamatoria nei confronti del
ministro della Giustizia e del suo “consulente per
l'edilizia penitenziaria”...
Avv. Francesco Paolo Micozzi
38. Diffamazione a mezzo Internet
!
INTERNET = STAMPA?
3) L’art. 13 L. 47/1948
Avv. Francesco Paolo Micozzi
39. Art. 13 L. 47/1948
!
!
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della
stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, si applica la pena della reclusione da uno
a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 258
Avv. Francesco Paolo Micozzi
40. Art. 550 c.p.p.
!
!
Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la
citazione diretta a giudizio quando si tratta di
contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro
anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta
pena detentiva...
Avv. Francesco Paolo Micozzi
41. Cass. 23624/2012
!
“Il giudicante, escluso che, per la diffamazione tramite
web, ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 13 della legge sulla
stampa, ha rilevato la tardività della querela proposta.
[...]
le comunicazioni che hanno luogo tramite "la rete" non
rientrano nella nozione di "stampato"
Avv. Francesco Paolo Micozzi
42. Cass. 23624/2012
“Quanto alla tempestività della (pur proposta) querela, l'argomento della
permanenza in rete del messaggio diffamatorio "prova troppo", perché,
in tal caso, i termini per la proposizione della querela non spirerebbero mai...
In realtà poiché la diffamazione, è reato di evento, essa si consuma nel
momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e
dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web,
nel momento in cui il collegamento viene attivato.
La considerazione non può non riflettersi sulla problematica circa la
tempestività della proposizione della querela. Si deve in realtà partire dal
presupposto che l'interessato, normalmente, abbia notizia delle immissione in
internet della comunicazione o accedendo direttamente "in rete", ovvero da
altre persone che, in tal maniera, ne siano venute a conoscenza. Il che
presuppone, se non la assoluta contestualità tra immissione "in rete" e
cognizione da parte del diffamato, quantomeno una prossimità temporale; a
meno che, s'intende, l'interessato non dia dimostrazione del contrario.”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
43. Diffamazione a mezzo Internet
!
INTERNET = STAMPA?
4) Sequestro degli stampati
Avv. Francesco Paolo Micozzi
44. Art. 21, III e IV, Cost
!
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che
la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della
stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro
s'intende revocato e privo di ogni effetto.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
45. Art. 1 R.D.Lgs 561/1946
Non si può procedere al sequestro della edizione dei
giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato,
contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n.
695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile
dell'autorità giudiziaria.
È tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il
sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle
pubblicazioni o stampati che importino una violazione
della legge penale.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
46. Cass. Pen. sent. 7155/2011
!
“si contesta (secondo motivo del ricorso) la presunta ma
non definitivamente accertata diffamatorietà delle frasi
oggetto del provvedimento cautelare e, quindi,
l'inesistenza delle condizioni di legge per operare, in via
generale, il sequestro (R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561,
art. 1, L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1 e 2 e art. 21
Cost., comma 1).”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
47. Cass. Pen. sent. 7155/2011
“Quanto a tale ultimo motivo può evidenziarsi, per
affermarsene immediatamente l'infondatezza, un duplice
ordine di considerazioni:
il primo, dato dalla mancata contestazione in sede
d'impugnazione, circa la ritenuta esistenza, da parte del
primo Giudice, del fumus boni iuris.
Il secondo, che la "definitivamente accertata
diffamatorietà" delle frasi contenute nell'art. pubblicato su
internet non è un requisito previsto dalla normativa in
tema di sequestro preventivo ma soltanto dal citato
R.D.Lgs. n. 561 del 1946, art. 1, applicabile al solo sequestro
probatorio”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
49. Diffamazione a mezzo Internet
!
competenza territoriale
Avv. Francesco Paolo Micozzi
50. Cass. Pen. 4741/2000
“Appare innanzitutto opportuno verificare come si caratterizzi
il delitto di diffamazione consumato con quel nuovo mezzo
di trasmissione-comunicazione che prende il nome di
internet”
“Le informazioni e le immagini immesse "in rete", relative a
qualsiasi persona sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi
parte del mondo. Ma proprio questo è il nodo che qui
interessa sciogliere, dal momento che, in considerazione della
caratterizzazione "transnazionale" dello strumento
adoperato, può apparire, in un primo momento,
problematica la individuazione del luogo in cui deve
ritenersi consumato il delitto commesso "a mezzo internet"”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
51. Cass. Pen. 4741/2000
“Per il tribunale di Genova, si è in presenza di una vera e propria
lacuna legislativa, dal momento che non sarebbero perseguibili
in Italia quelle azioni diffamatorie consumate tramite internet,
nella ipotesi in cui la diffusione del messaggio sia partita
dall'estero; e ciò anche nel caso in cui il provider sia italiano...
il tetto sanzionatorio dell'articolo 595 c.p. rende inapplicabili le
disposizioni degli articoli 7 e 10 c.p. (in tema di reati commessi
all'estero) mentre, per altro verso, manca una norma
derogatoria della competenza come quella prevista
dall'articolo 30 legge 6 agosto 1990 n. 223, che, come è noto,
stabilisce che, in materia di diffamazione televisiva o
radiofonica, foro competente è quello del luogo della persona
offesa” potestà punitiva dello Stato italiano.”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
52. Cass. Pen. 4741/2000
Critica:
“Orbene, l'articolo 6 c.p., al comma secondo, stabilisce che il
reato si considera commesso nel territorio dello Stato,
quando su di esso si sia verificata, in tutto, ma anche in
parte, l'azione o l'omissione, ovvero l'evento che ne sia
conseguenza. La cosiddetta teoria della ubiquità, dunque,
consente al giudice italiano di conoscere del fatto-reato,
tanto nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata
la condotta, quanto in quello in cui su di esso si sia
verificato l'evento. Pertanto, nel caso di un iter criminis
iniziato all'estero e conclusosi (con l'evento) nel nostro
Paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
53. Cass. Pen. 25875/2006
!
“la diffamazione, in quanto reato di evento, si consuma
nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono
la espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui
frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel
momento in cui il collegamento viene attivato”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
54. Cass. Pen. 25875/2006
“Al proposito, oltretutto, va chiarito che, quando una notizia
risulti immessa sui cc.dd. media, vale a dire nei mezzi di
comunicazione di massa (cartacei, radiofonici, televisivi,
telematici ecc.), la diffusione della stessa, secondo un
criterio che la nozione stessa di "pubblicazione" impone,
deve presumersi, fino a prova del contrario.
Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda
i siti web,”
!
Conformi: Cass. 16262/2008, 36357/2012
Avv. Francesco Paolo Micozzi
55. Cass. Pen. 36721/2008
!
Il reato di diffamazione consistente nell'immissione
nella rete Internet di frasi offensive e/o immagini
denigratorie, deve ritenersi commesso nel luogo
in cui le offese e le denigrazioni sono percepite
da più fruitori della rete, pur quando il sito "web"
sia registrato all'estero
Avv. Francesco Paolo Micozzi
56. Cass. Pen. 16307/2011
“quand'anche esista un preciso luogo di partenza (il
server) delle informazioni, lo stesso non coincide con
quello di percezione delle espressioni offensive e,
quindi, di verificazione dell'evento lesivo, da individuare
nel luogo in cui il collegamento viene attivato”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
57. Cass. Pen. 16307/2011
“è possibile affermare, in armonia con i principi già espressi da questa
Corte (SSUU. Civ. 13 ottobre 2009, n. 21661), che rispetto all'offesa
della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell'individuazione
della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non
impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio,
quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di
accesso del primo visitatore. Per entrambe le ragioni esposte none
neppure utilizzabile quello del luogo in cui a situato il server (che può
trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia.
Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita
dall'art. 8 cod. proc. pen. né quella fissata dall'art. 9, comma 1, cod.
proc. pen.”
Si applicherà il secondo comma dell’art. 9
Avv. Francesco Paolo Micozzi
58. Art. 9 c.p.p.
1. Se la competenza non può essere determinata a norma
dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in
cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la
competenza appartiene successivamente al giudice della
residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la
competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui
ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto
per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro
previsto dall'articolo 335.
Avv. Francesco Paolo Micozzi
59. Diffamazione a mezzo Internet
!
acquisizione e congelamento della
prova
Avv. Francesco Paolo Micozzi
60. Casi
1. Notaio
2. PG
3. Acquisizione con Hashbot
4... sequestro probatorio di password... e account
Avv. Francesco Paolo Micozzi
61. Trib. Milano, 3 febbraio 2012
“quanto al sequestro dell’account di posta elettronica, la
PG dava atto di una serie di comunicazioni con l’ISP
competente”
“Tuttavia la PG al fine di cautelare l’oggetto del sequestro
si faceva comunicare la password di accesso all’account
e provvedeva a modificarla con altra password nota,
dunque, alla sola PG operante; effettuava poi la
modifica dell’account email attraverso il quale operare
l’eventuale ripristino della password”
Avv. Francesco Paolo Micozzi
62. Trib. Milano, 3 febbraio 2012
“Nel caso di specie la PG ha, peraltro, posto in essere un
atto del tutto atipico e che in sostanza - a prescindere
dal concreto intento degli operanti che era solo quello di
cautelare ‘l’oggetto del sequestro’ - si risolve (trattandosi
di account di posta elettronica formalmente ancora
attivo, pur se sottratto alla disponibilità della parte),
come correttamente evidenziato dalla difesa, in una
possibile intercettazione di flussi di comunicazione futuri
con conseguente snaturamento della funzione propria
del sequestro probatorio e violazione delle norme che
prescrivono ben altre modalità (266) per l’attivazione di
simili operazioni di controllo ad opera della AG”
Avv. Francesco Paolo Micozzi