Giuseppe Nucci: Rifiuti radioattivi, lo scenario e le prospettive in Italia
Procedure autorizzative e di intesa
1. Certificazione del sito e autorizzazione unica
L’intesa con gli Enti locali
(D.lgs 31/2010 – Art. 4/7 e 10/13)
Il decreto legislativo 31 del febbraio 2010 riconosce la costruzione e l’esercizio degli impianti
nucleari come attività di preminente interesse statale. Come tale, la costruzione degli impianti è
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata sulla base della procedura prevista dallo stesso
decreto.
I requisiti degli operatori e il Programma di intervento
Gli operatori interessati al processo di costruzione di nuovi impianti nucleari in Italia sono tenuti a
soddisfare una serie di requisiti soggettivi, definiti attraverso una serie di criteri esplicativi dai
Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e dei Trasporti, che emanano un apposito
decreto entro 30 giorni dall’adozione della delibera CIPE sulla creazione di consorzi per la
costruzione degli impianti.
Legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 26
Il Comitato Interministeriale per la programmazione Economica è tenuto all’adozione di due
delibere sul nucleare: la prima per la definizione delle tipologie di impianti che possono
essere realizzati sul territorio nazionale, mentre la seconda delibera inquadra i criteri per la
costituzione di consorzi di produttori di energia e soggetti industriali, ai fini della costruzione
e dell’esercizio degli impianti stessi.
I requisiti richiesti agli operatori, rimandano ad aspetti riguardanti la disponibilità di adeguate
risorse umane e finanziarie e di capacità tecniche, materiali e professionali adatte a gestire il
processo legato al rilascio delle certificazioni ed autorizzazioni, nonché necessarie in materia di
sicurezza. Il possesso di tali requisiti pone l’operatore nelle condizioni di poter garantire il pieno
controllo delle attività di progettazione, costruzione, esercizio ed eventuale disattivazione degli
impianti nucleari.
Nella piena rispondenza dei requisiti previsti, gli operatori presentano al Ministero dello Sviluppo
Economico il proprio Programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari. Tale
programma tiene conto delle linee guida dettate dalla Strategia del Governo in materia nucleare,
insieme a quanto disposto dalle due delibere CIPE. Il programma è, inoltre, sottoposto al principio
del diritto di accesso agli atti e non entra nel merito del processo di localizzazione degli impianti.
L’Agenzia per la Sicurezza Nucleare procede con una serie di verifiche, arrivando alla
predisposizione di un rapporto preliminare di sicurezza sugli impianti proposti dagli operatori.
L’Agenzia è tenuta, in particolare, ad accertare la rispondenza del progetto agli standard di
sicurezza internazionali definiti dalla AIEA, l’Agenzia Internazionale per l’energia atomica delle
2. nazioni Unite, oltre alle misure indicate dall’Agenzia per l’energia nucleare presso l’OCSE.
Nell’attività di verifica, l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare tiene conto, inoltre, delle approvazioni
già concesse dalle Autorità competenti per il comparto nucleare dei Paesi OCSE e degli Stati con i
quali l’Italia mantiene accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore
nucleare.
Al termine di questa fase gli operatori ricevono la conferma che la tipologia di impianto da
realizzare è autorizzabile.
La certificazione dei siti
Entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Strategia nucleare e dei parametri
riferiti alle caratteristiche tecnico – ambientali per la localizzazione delle aree potenzialmente
idonee ad ospitare dei siti, ciascun operatore interessato può presentare al Ministero dello
Sviluppo Economico e all’Agenzia per la Sicurezza Nucleare la richiesta di certificazione di un sito in
cui poter procedere alla costruzione di un impianto nucleare.
Superato il termine di 90 giorni, istanze simili potranno essere presentate entro il 30 giugno di
ciascun anno successivo.
L’ISTANZA DI CERTIFICAZIONE
Il contenuto dell’istanza viene definito con apposito decreto interministeriale. Nel complesso la
documentazione dovrà riferirsi a:
1. Qualificazione ed identificazione dell’operatore
2. Indicazione puntuale del sito per la destinazione dell’impianto, comprendente le indagini
tecniche svolte sull’area, la valutazione degli effetti ambientali, gli obiettivi di pianificazione
territoriale e di tutela paesaggistico-ambientale.
3. Progetto preliminare dell’impianto, con annesso rapporto di sicurezza disposto dall’Agenzia per
la Sicurezza Nucleare
Iᵃ Fase: l’istruttoria dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare
Entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze, l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare dà inizio alla
fase di istruttoria tecnica per ogni singola domanda di certificazione ricevuta. L’Agenzia ha la
facoltà di richiedere all’operatore un’integrazione della documentazione presentata. Una richiesta
di questo tipo sospende l’istruttoria fino al ricevimento delle integrazioni stesse. Una volta
ottenute, l’Agenzia ha 90 giorni di tempo per effettuare tutte le verifiche, rilasciando la
certificazione del sito in caso di esito positivo.
3. IIᵃ Fase: l’intesa con la Regione interessata
L’Agenzia per la Sicurezza Nucleare procede alla trasmissione della certificazione rilasciata al
Ministero dello Sviluppo Economico, incaricato di gestire la fase di intesa con la Regione
interessata. Questa sarà chiamata ad esprimersi anche sulla base del parere espresso dal Comune
interessato dalla localizzazione del sito. La conclusione di questo passaggio deve avvenire entro 30
giorni.
Trascorso tale termine, in caso di mancata intesa viene costituito un Comitato interistituzionale il
cui funzionamento viene regolato da un decreto interministeriale emanato ad hoc e sottoposto al
parere della Conferenza Unificata.
I COMPONENTI DEL COMITATO INTERISTITUZIONALE
D.lgs 31/2010 – Art. 11, comma 6
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Regione
Comune interessato
Nel caso in cui le consultazioni in sede di Comitato non raggiungano un esito positivo, trascorsi 60
giorni si procede con una deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale è prevista anche la
partecipazione del Presidente della Regione interessata. L’ufficializzazione della certificazione del
sito arriva con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un decreto presidenziale, a conclusione del
processo.
IIIᵃ Fase: l’esame della Conferenza Unificata
Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede alla trasmissione dell’elenco dei siti certificati alla
Conferenza Unificata, chiamata ad esprimere il proprio parere.
In assenza di parere favorevole da parte della Conferenza Unificata, si procede ad una
deliberazione motivata da parte del Consiglio dei Ministri. Il completamento di questo passaggio
consente l’adozione definitiva del decreto di approvazione dei siti certificati che viene pubblicato
in Gazzetta Ufficiale.
Ciascun sito certificato viene dichiarato di interesse strategico nazionale e pertanto, sottoposto a
speciali forme di vigilanza e protezione. Ciascun sito viene, inoltre, attribuito alla titolarità
dell’operatore richiedente.
La Regione interessata dalla presenza all’interno del proprio territorio di un sito certificato, ha
dodici mesi di tempo per adeguare il proprio Piano energetico Ambientale.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dei siti certificati consente
all’operatore di procedere con l’istanza di autorizzazione unica. L’operatore ha ventiquattro mesi
4. di tempo per adoperarsi in tal senso. La mancata presentazione dell’istanza entro tale termine
rende inefficace la certificazione del singolo sito, una responsabilità a cui l’operatore sarà
chiamato a rispondere per i danni economici procurati.
Prim’ancora che si apra la fase legata al rilascio dell’autorizzazione unica, l’avvenuta certificazione
del sito consente all’operatore di dare avvio ad una serie di attività preliminari espressamente
individuate dal decreto 31/2010, purché ne sia informata l’autorità locale interessata.
LE ATTIVITA’ PRELIMINARI AMMESSE
D. lgs. 31/2010 – Art. 12, comma 1
Effettuazione di rilievi
Indagini geognostiche, legate alle caratteristiche dei terreni
Indagini ambientali specifiche
Allacci tecnologici di cantiere
Recinzione delle aree
L’Autorizzazione Unica
L’operatore titolare del sito certificato è tenuto a presentare al Ministero dello Sviluppo
Economico istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e per lo
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. La stessa istanza deve essere
presentata, contestualmente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero
dell’Ambiente, consentendo così l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale,
VIA. Con la sentenza n. 33 del gennaio 2011, la Corte Costituzionale ha stabilito che il rilascio
dell’autorizzazione unica deve prevedere anche uno specifico momento di consultazione mirata
con la Regione interessata dalla presenza di un sito certificato. Il parere richiesto è obbligatorio,
ma non vincolante.
L’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
Il contenuto dell’istanza viene definito con apposito decreto interministeriale, di intesa con l’Agenzia per
la Sicurezza nucleare. Nel complesso la documentazione dovrà riferirsi a:
1. Identificazione dell’operatore
2. Certificazione del possesso dei requisiti richiesti
3. Atti di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistico-ambientale.
4. Progetto definitivo dell’impianto, con annesso rapporto finale di sicurezza
5. Studio di impatto ambientale
6. Modello operativo alla base delle attività dell’impianto
7. Studio preliminare di disattivazione dell’impianto
8. Certificazione della rispondenza alle prescrizioni del Trattato Euratom
5. Il Ministero dello Sviluppo Economico è incaricato, inoltre, di effettuare la trasmissione della
notifiche del caso all’Unione Europea, al fine di acquisire il parere della Commissione Europea sul
procedimento in atto.
L’istruttoria tecnica dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare
L’Agenzia per la Sicurezza Nucleare è incaricata di effettuare l’istruttoria tecnica sulla domanda di
autorizzazione unica, con la possibilità di avvalersi anche degli organi tecnici presenti presso il
Ministero dell’Ambiente. L’Agenzia ha dodici mesi di tempo per formulare le sue valutazioni. In
questa fase l’Agenzia può, inoltre, chiedere alle amministrazioni locali interessate dalla
localizzazione del progetto da valutare, pareri e autorizzazioni su determinati aspetti di
competenza. L’Agenzia tiene conto, non in ultimo, degli esiti evidenziati dalla Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) e dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) svolte sul progetto
stesso. Gli esiti evidenziati vanno ad integrarsi ai riscontri emersi in sede di VAS.
VIA - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Procedura tecnico-amministrativa di supporto al processo decisionale, finalizzata ad individuare,
descrivere e valutare gli impatti ambientali prodotti dell'attuazione di un determinato progetto. La VIA
si incentra sul giudizio di compatibilità ambientale, mantenendo prioritari gli obiettivi di tutela della
salute e di miglioramento della qualità della vita
La VIA tiene conto dello studio di impatto ambientale fornito dall’operatore, che viene sottoposta ad
istruttoria tecnica. La documentazione legata al procedimento è sottoposta a misure di pubblicità e
viene resa disponibile alla libera consultazione.
AIA – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso nell’osservanza delle
prescrizioni disposte dalla Comunità europea condizioni.
Anche in questo caso, le istanze esaminate vengono rese pubbliche e possono essere oggetto di
osservazioni scritte da parte dei soggetti interessati.
In sede di verifica istruttoria, l’Agenzia definisce le prescrizioni tecniche a cui dovrà attenersi
l’impianto. A queste possono aggiungersi, se necessario, eventuali prescrizioni sulla certificazione
del proponente del progetto.
Al termine dell’accertamento, l’Agenzia trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico il
proprio parere che ha natura vincolante.
La Conferenza dei Servizi
Acquisito il parere dell’Agenzia, il Ministero dello Sviluppo Economico è tenuto ad indire una
Conferenza dei Servizi. A questa partecipano l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, i Ministeri
concertanti, la Regione, gli enti locali interessati e tutti gli altri soggetti e le amministrazioni
coinvolte, che non abbiamo espresso il proprio parere già in fase di istruttoria dell’Agenzia.
In assenza di intesa con un ente locale coinvolto, il Consiglio dei Ministri interviene fissando un
termine per il raggiungimento di tale intesa per mezzo di ulteriori consultazioni: laddove la
6. situazione non variasse, lo stesso Consiglio dei Ministri provvede all’adozione di un decreto
sostitutivo dell’intesa riunendosi in presenza del presidente di Regione interessato.
Conclusa questa fase, l’autorizzazione unica viene rilasciata con un apposito decreto
interministeriale, pubblicato in Gazzetta ufficiale e successivamente sui siti Internet dei Ministeri
concertanti e dell’Agenzia.
I CONTENUTI DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA
D. lgs 31/2010 – Art. 13, comma 13
- Licenza per l’esercizio di impianti di produzione e uso dell’energia nucleare a scopi
industriali, previa acquisizione da parte dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare degli atti di
approvazione relativi ai collaudi, prove nucleari e non.
- Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
- Variante agli strumenti urbanistici
Il Ministero dello Sviluppo Economico può sospendere o revocare l’autorizzazione unica in caso di
gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni impartite, come disciplinato dall’articolo 31 dello
stesso decreto del febbraio del 2010.