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STATUTOSOS
1.
ARTICOLO 1 Denominazione → 1.1. È costituita la società a responsabilità limitata: “La Scuola Open Source S.R.L.” ARTICOLO 2 Oggetto Sociale → 2.1. La società, che intende agire come Istituto didattico, centro di ricerca e consulenza — artistica e tecnologica — per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato (digitale e non), ha per oggetto l'esercizio, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle seguenti attività: A) la formazione e la consulenza, erogata in molteplici modalità (ad esempio: moduli didattici – intensivi e non – frontali, orizzontali o verticali su temi specifici,laboratori e workshop orientati allo sviluppo di progetti di ricerca, percorsi teorici di approfondimento) e per diverse tipologie di segmenti di pubblico (ad esempio: Pubbliche Amministrazioni, Imprese, attività commerciali e Istituti scolastici di ogni ordine e grado), nelle materie facenti riferimento all’innovazione sociale o tecnologica, al mondo dell’Open Source, al design, all’informatica, all’elettronica, alla sociologia, alla teoria delle reti, e a tutti i campi della cultura umanistica o scientifica che si riterranno utili (strategicamente o tatticamente) per lo sviluppo della società; B) l'analisi, la progettazione, lo sviluppo, la documentazione, l’installazione, la manutenzione, la vendita, il noleggio e la concessione (gratuita o a pagamento) di spazi, prodotti, servizi, tecnologie e sistemi, elettronici, informatici o di telecomunicazioni (e più in generale, facenti riferimento all’innovazione sociale o tecnologica) e l’esecuzione di servizi relativi; la formazione e la consulenza (a Pubbliche Amministrazioni, Imprese, attività commerciali e Istituti scolastici di ogni ordine e grado), in genere, in riferimento a eventuali prodotti, servizi, sistemi o tecnologie così sviluppate; C) l'acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di spazi, prodotti, servizi, tecnologie e sistemi facenti riferimento all’innovazione sociale o tecnologica, l’educazione, l’apprendimento in situazione, l’intrattenimento e la cultura, sia di produzione propria, che prodotti da terzi; la vendita dei suddetti per corrispondenza o tramite reti di trasmissione dati (internet o intranet), ivi incluse le attività di formazione in tali ambiti;
2.
D) l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e l'implementazione di piattaforme informatiche atte a erogare servizi e fornire informazioni mediante l'utilizzo della rete Internet, nonché la gestione delle stesse anche per conto di terzi; l'ideazione, la creazione, lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici complessi volti al commercio elettronico, nonché la gestione degli stessi, anche per conto di terzi; E) la produzione, la commercializzazione e la distribuzione, anche per conto di terzi, di prodotti editoriali (libri, riviste, magazine, pubblicazioni, audiovisivi, DVD ma non quotidiani), con qualsiasi mezzo, ivi incluse le attività di diffusione di contenuti informativi via Internet, televisione, radio, email, circolari, libri e riviste; F) la realizzazione, a fini istituzionali, promozionali e pubblicitari di piani editoriali e contenuti redazionali per il mercato nazionale ed internazionale; realizzazione e commercializzazione di pubblicazioni editoriali di ogni genere, anche esclusivamente elettroniche, traduzioni, coedizioni e l'acquisizione e cessione di diritti d’autore o di riproduzione; G) la consulenza (ad esempio: a Pubbliche Amministrazioni, Imprese, attività commerciali e Istituti scolastici di ogni ordine e grado) su progetti d’innovazione sociale o tecnologica in genere; l’erogazione di servizi, tra cui anche la facilitazione e la moderazione per processi di coprogettazione e gestione delle comunità, per iniziative artistiche, sociali, culturali e tecnologiche basati su reti di persone, o di trasmissione dati (internet ed intranet); H) l’ideazione e la produzione di giochi di varie forme (digitali e fisici), la creazione di iniziative di socializzazione e intrattenimento e scambio su internet, l’organizzazione di eventi pubblici e privati, la creazione di software e format, destinati all’intrattenimento pubblico attraverso vari media; I) lo sfruttamento economico e commerciale di tutte le attività derivanti dall’utilizzo dei canali digitali; L) l’organizzazione di corsi di formazione e attività di aggiornamento per clienti direzionali ovvero per il pubblico e l’organizzazione di eventi inerenti i settori dell’innovazione sociale e tecnologica in genere, dei socialmedia e dell’informazione digitale, ovvero attinente a qualsivoglia campo di attività affine con l’oggetto sociale;
3.
M) l’organizzazione di congressi, convegni, seminari e ogni altra attività didattica e di riqualificazione professionale, corsi di aggiornamento e approfondimento professionale, con qualsiasi strumento anche tecnologico; N) l’assistenza strategica e operativa per la ricerca e lo sviluppo di idee e progetti innovativi, anche per la realizzazione di nuovi processi/prodotti (software o hardware), servizi, per conto proprio e/o conto terzi, attraverso l’eventuale collaborazione con università internazionali, esperti nel settore, nonché la conduzione di workshop; O) la detenzione di partecipazioni in società italiane ed estere la cui attività sia propedeutica al raggiungimento dell’oggetto sociale della Società; P) il fundraising e crowdfunding finalizzati alla nascita e allo sviluppo di idee innovative, progetti didattici o di ricerca; Q) la creazione e gestione di una comunità (fisica e digitale) di persone interessate ai temi dell’innovazione sociale e tecnologica e ai valori dell’opensource; R) la certificazione per lezioni di coding e didattica digitale innovativa. → 2.2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere qualsiasi attività complementare, accessoria, ausiliaria ed affine a quanto innanzi indicato, compiendo tutte le operazioni necessarie, utili o anche solo opportune. Essa Potrà concedere garanzie reali e personali per il conseguimento degli scopi sociali, nonché assumere, direttamente od indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società italiane ed estere, aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio, ma solo in funzione del conseguimento degli scopi sociali e quindi solo strumentalmente rispetto all'oggetto principale ed a scopo di stabile investimento e non di collocamento. → 2.3. La società è costituita ed intende operare nell'ambito delle norme che regolano le attività delle imprese artigiane. Essa intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, creditizie e di altra natura previste per detto tipo di impresa dalla vigente legislazione.
4.
ARTICOLO 3 Sede Legale La società ha sede nel Comune di Bari (BA). L'organo amministrativo ha facoltà di istituire filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di sopprimerle, ferma, restando la competenza dell'assemblea per le sedi secondarie. ARTICOLO 4 Durata della società La durata della società è stabilita sino al sei giugno duemilasessantasei (06.06.2066). ARTICOLO 5 Capitale Sociale Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). In sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica,secondo le modalità di legge. In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società. In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo, presso la sede sociale, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale Organo di Controllo. → 5.1. Apporti e finanziamenti dei soci La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi con apposita delibera assembleare, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. → 5.2. Ammissione e domiciliazione dei soci I soggetti che intendono divenire soci della società devono avanzare domanda scritta indirizzata al C.D.A., secondo le specifiche disposizioni stabilite nel regolamento interno, redatto dal Consiglio medesimo ed approvato dai soci con decisione adottata con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. La domanda di ammissione sarà esaminata e valutata (attraverso una votazione all’unanimità) dal C.D.A. per accertare la congruità del proponente e, in caso di
5.
accertamento positivo, da questo sottoposta all'approvazione dei soci che delibereranno con decisione adottata con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. In caso di diniego, questo dovrà essere motivato. L'ingresso dei nuovi soci avrà luogo o mediante aumento di capitale corrispondente alla partecipazione che l'aspirante intende possedere, o mediante trasferimento da parte dei soci di parte delle proprie partecipazioni in proporzione delle partecipazioni possedute, salvo diversa concorde volontà dei soci. Sia nel caso di aumento di capitale che in quello di cessione da parte dei precedenti soci, il corrispettivo che l'aspirante socio verserà alla società o ai soci sarà commisurato al patrimonio netto della società e non al valore nominale della partecipazione che si intende di ottenere. La deliberazione di ammissione e la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese saranno in ogni caso subordinate, in caso di aumento di capitale, alla liberazione in sede di sottoscrizione, da parte del nuovo socio, almeno del 25% (venticinque per cento) della partecipazione sociale sottoscritta e dell'intero eventuale sovrapprezzo. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo di telefax. Gli amministratori devono aggiornare le risultanza del registro delle Imprese con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. → 5.3. Trasferimento delle quote per atto fra vivi e recesso Non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Avviso Nuove Iniziative d'Impresa, pubblicato sul B.U.R.P. n.20 del 13 febbraio 2014, fino a tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni previste dal suddetto Avviso. Trascorso tale periodo qualora un socio intenda cedere, a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota a soggetti diversi dagli altri soci, dal proprio coniuge e dai propri figli, deve farne prima offerta, con raccomandata A.R. contenente l'indicazione del prezzo richiesto,
6.
agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato. Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo già richiesto ai soci, la quota offerta. Il diritto di prelazione, dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita. Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla a terzi al prezzo richiesto ai soci con raccomandata A.R. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. Ai sensi dell'articolo 2470, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento del deposito nel Registro delle Imprese, da eseguire nelle forme e nei termini di legge. Per le ipotesi di recesso si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 2473 del codice civile. → 5.4. Morte del socio In caso di morte di uno dei soci per il subentro dei suoi eredi nella quota del defunto è richiesto il gradimento unanime da parte dell’assemblea dei soci; in caso di mancato gradimento la relativa quota viene proporzionalmente acquisita dagli altri soci che dovranno liquidarla agli eredi del socio defunto a norma del terzo e quarto comma dell'articolo 2473 del codice civile. → 5.5. Esclusione del socio L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’art. 2466 c.c., può avere luogo: a) per la dichiarazione di fallimento del socio;
7.
b) per l’interdizione o l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; c) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 25% del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore; d) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d’opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio; e) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e ss. c.c. ovvero qualora questi per almeno due anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante; f) nell’ipotesi in cui vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per l’ingresso nella compagine sociale, ai sensi del precedente art. 9, comma 8 (motivi per i quali può essere negato il gradimento nel caso di trasferimento della partecipazione ad un soggetto non socio). L’esclusione deve essere decisa dai soci all’unanimità, non computandosi nel numero il socio da escludere. La decisione di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la decisione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale, ai sensi del successivo art. 2015. Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società. In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall’organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso. In ogni caso, l’adozione della
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decisione di esclusione comporta la decadenza del socio dall’eventuale carica di membro del C.D.A. e rappresentante della società, fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace. ARTICOLO 6 Decisioni dei soci L’assemblea dei soci, attraverso un voto proporzionale alle quote loro spettanti, è sovrana per tutte le questioni previste dalla legge. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; d) le modificazioni dello statuto; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. → 6.1. Svolgimento dell’assemblea dei soci L’assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano. L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo mediante o raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), o equivalente, spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ai recapiti risultanti dal libro dei soci. Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.
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L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale quando ricorrono le condizioni di legge. L’assemblea è inoltre convocata quando l’organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge e del presente statuto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società. Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione. L’assemblea è presieduta dal presidente del C.D.A. o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario, anche non socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando l’organo amministrativo lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio scelto dallo stesso organo amministrativo. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo l’assemblea si potrà riunire in seconda convocazione, che non si potrà tenere nello stesso giorno della prima. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell’art. 2479 c.c. è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Compito dell’assemblea è, se necessaria, la nomina del revisore contabile. → 6.2. Espressione del consenso Salvo quanto previsto nel punto 6.8, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; in tali casi deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
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ARTICOLO 7 Amministrazione La società è amministrata, su decisione dei soci in sede della nomina da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici) membri. → 7.1. Consiglio di Amministrazione Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere necessariamente soci e tutti i soci fondatori devono essere necessariamente membri del Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio d’Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei componenti, computata non per capi ma in proporzione alle quote espresse da ciascun componente del Consiglio stesso. Un nuovo socio può entrare a far parte del Consiglio solo con l’esplicito voto favorevole all’unanimità dell’assemblea dei soci. Ai membri del Consiglio di Amministrazione non si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c. I membri del Consiglio d’Amministrazione possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti. → 7.2. Durata carica I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica fino a revoca, morte, dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili. → 7.3. Revoca Il Consiglio d’Amministrazione può revocare la carica ad uno dei suoi membri con una votazione all’unanimità meno uno. In caso di situazioni straordinarie (come descritte nel regolamento della società) è possibile una semplice votazione a maggioranza. → 7.4. Cessazione In caso di dimissioni, revoca o morte di uno dei membri del C.D.A., tutti gli altri decadono e l’assemblea dei soci nominerà un nuovo C.D.A.. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
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Il C.D.A. può determinare un'indennità per la cessazione dalla carica di uno dei suoi membri e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. → 7.5. Poteri dell'Organo amministrativo I Consiglio d'Amministrazione, quale organo amministrativo in carica, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi e delle attività sociali. → 7.6. Rappresentanza La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un membro del C.D.A. appositamente delegato attraverso una procura. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. → 7.7. Compensi e rimborsi per i membri del C.D.A. Ai membri del C.D.A. spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai membri del C.D.A. un'indennità annuale in misura fissa, o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio. → 7.8. Presidente e Vice Presidente Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del CDA. Egli dura in carica un anno ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, in attesa che l’assemblea provveda ad eleggere un nuovo Presidente, le funzioni di presidente vengono assunte dal Vice Presidente. Il Presidente può conferire ai Consiglieri procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti. ARTICOLO 8 Organo di controllo Verificandosi le condizioni di legge, l'Assemblea procederà alla nomina dell’Organo di controllo, nelle forme previste dall’ordinamento vigente in tale momento. In qualsiasi momento ciascun socio ha diritto di avere dall’Organo Amministrativo notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 2476 c.c.
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ARTICOLO 9 Bilancio e Utili Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed, alla fine di ogni esercizio, l’organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio ai sensi di legge. Dopo l’accantonamento di una somma non inferiore al cinque per cento destinata a riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, gli utili sono distribuiti ai soci, salvo diversa deliberazione dell’assemblea. ARTICOLO 10 Scioglimento e liquidazione Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l’assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri a norma degli articoli 2484 e seguenti dal Codice Civile. ARTICOLO 11 Composizione delle controversie Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; infatti tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso ed esclusione, che dovessero insorgere tra la società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l’interpretazione e/o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento
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obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente degli ordini dei Commercialisti di Bari o in alternativa dal Presidente degli Ordini degli Avvocati di Bari. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (artt. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.
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