Prevenzione della corruzione valle sabbia 30_11_2015
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La Prevenzione della Corruzione
Normativa, Piani Triennali di Prevenzione e Piano
Nazionale Anticorruzione
Comunità Montana di Valle Sabbia
30 novembre 2015
Andrea Ferrarini (Consulente Anticorruzione)
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La Normativa Anticorruzione
• Legge 190/2012: Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione:
assegna alla Ci.V.I.T. il ruolo di Autorità Nazionale Anticorruzione;
introduce il Piano Nazionale Anticorruzione e i Piani Triennali di
Prevenzione della Corruzione in tutte le pubbliche amministrazioni
• D.lgs. 235/2012: Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi
• D.lgs. 33/2013: riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni
• D.lgs. 39/2013: Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico
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La Normativa Anticorruzione
• D.P.R. 62/2013: regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
• D.L. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
(decreto del fare): sottrae alla Ci.V.I.T. alcune competenze
• D.L. 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi
di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni: Nasce ANAC
• D.L. 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari: Le
competenze in materia di prevenzione della corruzione assegnate al
DFP vengono trasferite ad ANAC, che diventa l’unica autorità
nazionale responsabile delle politiche di prevenzione. ANAC
assorbe l’ AVCP e il suo personale.
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La norma UNI ISO 31000:2010
• La UNI ISO 31000:2010 è la versione italiana della norma
internazionale, che definisce principi e linee guida per la gestione
del rischio
• La UNI ISO 31000:2010 non serve per certificare un sistema, ma
per fornire dei suggerimenti, per gestire efficacemente il rischio
(qualunque rischio!) e può rendere più efficaci e sistematiche le
politiche di prevenzione della corruzione
• La UNI ISO 31000:2010 è una norma di 28 pagine, acquistabile
sul sito http://store.uni.com/ al costo di 72 Euro. E’ scritta in modo
chiaro ed accessibile, anche per chi non si è mai occupato di Risk
Management
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Definizione di Rischio
OHSAS 18001: Rischio «Combinazione della probabilità e della
conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso»
UNI ISO 31000: Rischio «Effetto dell’incertezza sugli obiettivi»
• La prima definizione è molto comprensibile: il rischio è un evento che
potrebbe capitarci e che potrebbe avere delle conseguenze negative.
• La seconda definizione è a prima vista meno chiara: sembra suggerire
che il rischio dipende dall’incertezza (non dagli eventi) e dalle
conseguenze che l’incertezza ha sui nostri obiettivi
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Definizione di Rischio di Corruzione
Piano Nazionale Anticorruzione, Allegato 1, paragrafo
B1:
«Il Rischio di Corruzione è l’effetto dell’incertezza sul
corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi,
sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla
possibilità che si verifichi un evento di corruzione»
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Effetto dell’incertezza sull’obiettivo
istituzionale…
Effetto = scostamento da qualcosa di atteso
Incertezza = stato, anche parziale, di assenza di informazioni su
un evento, sulle sue conseguenze o sulla loro probabilità.
Obiettivo istituzionale (Enti locali): rappresentare la propria
comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo (art. 3,
co. 2 d.lgs 267/2000)
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Il rischio non dipende dal fatto che alcuni eventi possono influire sui nostri
obiettivi, ma dal fatto che non conosciamo tali eventi (= incertezza)
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COSA CI INSEGNA LA UNI ISO 31000:2010
1. Che gli eventi, in sé stessi, non sono un rischio, ma che diventano un
rischio quando «incontrano» gli obiettivi di una organizzazione
2. Che il modo migliore per non correre rischi, è non darsi degli obiettivi. Ma
questo non è possibile:
• qualunque organizzazione, per vivere, ha bisogno di avere uno
scopo e definire dei risultati attesi.
• «vivere di obiettivi» significa anche «vivere di incertezze»:
potrebbe succedere qualcosa di non previsto, che influisce sugli
obiettivi.
3. Che gestire il rischio significa, semplicemente (?) ridurre l’incertezza.
4. Che il rischio di corruzione non è un problema politico o giudiziario, ma è
un problema organizzativo.
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COSA CI INSEGNA LA UNI ISO 31000:2010
• L’obiettivo istituzionale delle vostre amministrazioni è «il
perseguimento dell’interesse pubblico»*
• La corruzione distorce i processi della pubblica amministrazione,
facendoli deviare verso il perseguimento di interessi privati
• Quindi la corruzione è un evento che influenza negativamente
l’obiettivo istituzionale di un ente pubblico
• Gestire il rischio di corruzione significa gestire (ridurre) la nostra
incertezza nei confronti della corruzione
*Piano Nazionale Anticorruzione, Allegato 1, punto B.1.1.1
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Definizione di «evento di corruzione»
Abuso di un potere pubblico, finalizzato a favorire interessi
privati
• Questa definizione è più ampia di quella proposta dalla circolare
1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal P.N.A.(*),
perché include sia gli interessi privati del dipendente pubblico,
sia gli interessi dei soggetti privati che si interfacciano con la
pubblica amministrazione.
• Descrive meglio le dinamiche corruttive del dopo Tangentopoli:
mentre negli anni ‘90 il motore della corruzione era rappresentato
dai partiti politici (ed erano numerosi i casi di concussione), oggi
sono gli interessi privati degli operatori economici il principale
«MOTORE» della corruzione.
(*) Abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere
vantaggi privati
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La corruzione è come un incendio …
INCENDIO CORRUZIONE
Reazione chimica, tra: Evento che coinvolge
Un combustibile (es. legno, carta,
gas…), che può bruciare
Persone («fatte» di bisogni, valori,
scelte, comportamenti)
Un comburente (aria), «dentro
cui» si può sviluppare l’incendio.
Un processo di interesse pubblico
«dentro il quale» può avere luogo la
corruzione
In presenza di ….
Un innesco (es. una fiamma) Interessi privati (=non pubblici)
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Tre dimensioni del rischio = tre tipi di incertezza
INCERTEZZA ORGANIZZATIVA
Non sapere come sono gestiti i processi; non sapere se il sistema «reale»
dei poteri coincide con il sistema «formale» definito dall’amministrazione
(organigramma); non accorgersi di eventuali monopoli interni
all’amministrazione
INCERTEZZA ETICA
Discrezionalità nella gestione dei processi; scarsa motivazione del
personale; scarsa capacità di definire gli obiettivi dell’ente; scarsa capacità
di definire e veicolare valori di etica pubblica
INCERTEZZA nelle RELAZIONI
Mancata individuazione degli interessi privati che possono interferire con i
processi pubblici; scarsa «qualificazione» dei fornitori e dei consulenti
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… Un QUARTO tipo di incertezza
• In qualunque pubblica amministrazione esistono dei processi; delle
persone che decidono e agiscono (i dipendenti pubblici, senza i quali
l’organizzazione sarebbe una «scatola vuota»; e degli interessi privati
(gli interessi dei soggetti che si interfacciano con l’ente e gli interessi
della componente politica)
• Probabilmente, in alcune pubbliche amministrazione esistono dei
processi gestiti male, delle persone disoneste e degli interessi che
potrebbero confliggere con gli interessi pubblici
• Ma non possiamo prevedere quando «il triangolo della corruzione» si
chiuderà, cioè quando un singolo dipendente pubblico sceglierà di
abusare del proprio potere, gestendo uno o più processi in modo tale da
favorire degli interessi privati
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Le 4 «colonne» della prevenzione della corruzione
Analisi e
trattamento del
rischio
Programmazione,
monitoraggio e
revisione Trasparenza
Etica Pubblica
Valori individuali
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Cos’è il PTPC
Il PTPC è uno degli strumenti introdotti con la Legge 190/2012 per prevenire la corruzione
amministrativa (Cfr. art. 9 comma1). Tale documento deve essere adottato dalle PA entro il 31 gennaio
di ogni anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, con l’obiettivo di:
– individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche
raccogliendo le proposte dei dirigenti;
– prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire
il rischio di corruzione;
– prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPC;
– monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
– monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti
e i dipendenti dell'amministrazione;
– individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Struttura del PTPC
Prendendo spunto dai suggerimenti del nuovo PNA 2015 e dalle best practices nazionali (es. D.lgs. 231/01) ed
internazionali (es. FCPA, UKBA) qui di seguito si riporta una possibile struttura che potrebbe caratterizzare i PTPC
PTPC
Quadro normativo
Contesto esterno – Contesto interno (mappatura processi)
Ruoli e responsabilità (RPC, dirigenti, OIV)
Metodologia per l'adozione PTPC e forme di consultazione
Aree a rischio, programmazione misure preventive (cd. Action Plan)
Misure di trasparenza
Coordinamento ciclo performance
Piano di comunicazione e formazione
Flussi informativi e whistleblowing
Sistema disciplinare
Monitoraggio e aggiornamento
Codice di
comportamento
Piano delle
performance e
della trasparenza
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Funzione del PTPC
Confrontando il PTPC con i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo previsti dal d.lgs. 231/01 (di seguito
Modelli 231) emerge quanto segue:
Destinatario della
responsabilità
Ente (sanzioni pecuniarie e interdittive) +
Amministratori dell’Ente e/o
ODV(responsabilità civile)
RPC (danno erariale e sanzioni disciplinari)
Organo designato per la
sua approvazione e
aggiornamento
Organo Dirigente Organo di Indirizzo Politico-Amministrativo
Organo deputato al
monitoraggio
Organismo di Vigilanza RPC
Valore esimente
L'ente non risponde se prova che l'organo
dirigente ha adottato ed efficacemente attuato,
prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi
Il RPC non risponde se dimostra di avere
predisposto, prima della commissione del fatto,
il PTPC e di aver vigilato sul funzionamento e
sull'osservanza di tale piano, nonché di aver
adottato procedure si selezione e formazione
del personale.
Modello 231 PTPC
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Il processo di gestione del rischio di corruzione
Le principali fasi del processo di gestione del rischio sono rappresentate in maniera sintetica nella figura seguente.
A queste fasi, vanno aggiunte, in linea con le indicazioni della norma internazionale UNI ISO 31000:2010, le fasi
trasversali della comunicazione e consultazione nonché del monitoraggio e riesame.
• DEFINIZIONE DEL CONTESTO ESTERNO: caratteristiche dell’ambiente esterno (es. variabili culturali,
criminologiche, sociali ed economiche del territorio) che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi
all’interno dell’Ente.
• DEFINIZIONE DEL COSTESTO INTERNO: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità;
politiche, obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale;
cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussi informativi, processi
decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne.
• VALUTAZIONE DEL RISCHIO: applicare in modo concreto la metodologia presentata nell’allegato 5 del PNA (tali
indicazioni non sono strettamente vincolanti) per evitare di identificare misure generiche
• TRATTAMENTO DEL RISCHIO: teso a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla
base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi ed in particolare misure adeguatamente
progettate, sostenibili e verificabili
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Il “ciclo di vita” del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
1. Disegno 3. Monitoraggio2. Attuazione 4. Aggiornamento
3.1
Programma di vigilanza ed
esecuzione audit/control
self assessment
3.2
Relazione annuale del RPC
sulle attività di
monitoraggio e
pubblicazione sul sito del
DFP
3.3
Proposte di adeguamento
PTPC post-monitoraggio
1.1
Identificazione delle aree a
rischio
1.2
Individuazione interventi
per ridurre i rischi
1.3
Individuazione dei referenti
tenuti a relazionare al RPC
2.1
Pubblicazione PTPC sul sito
istituzione ed invio
telematico al DFP
2.3
Esecuzione iniziative di
comunicazione e
formazione del PTPC
2.2
Attuazione interventi per
ridurre i rischi di corruzione
4.1
Aggiornamento del PTPC
con cadenza annuale per
considerare modifiche
normative/organizzative
e/o violazioni accertate
1.4
Programmazione iniziative
di formazione
1.5
Definizione misure per
monitoraggio e
aggiornamento PTPC
2.4
Attivazione Flussi
informativi da parte dei
referenti verso RPC
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Valutazione del rischio di corruzione
Il livello di rischio di un evento di corruzione può essere calcolato
utilizzando una serie di indici (P.N.A., allegato 5), che quantificano dei
«fattori di rischio», vale a dire delle situazioni che risultano statisticamente
associate al verificarsi di eventi corruttivi; e delle «aree di impatto», in cui
si evidenziano le conseguenze negative della corruzione
Valore Economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni,
ma di non particolare rilievo economico (es: concessione
di borsa di studio per studenti)
3
Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti
esterni (es. affidamento appalto)
5
INDICI
FATTORE
DI RISCHIO
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Valutazione del Rischio - Probabilità
Fattori (caratteristiche dei processi) per il calcolo della
probabilità di un evento di corruzione (Piano Nazionale
Anticorruzione, Allegato 5):
• Discrezionalità
• Rilevanza esterna
• Complessità
• Valore economico
• Frazionabilità
• Efficacia dei controlli
VALORI (min: 1 – max: 5)
• 1 = improbabile
• 2 = poco probabile
• 3 = probabile
• 4 = molto probabile
• 5 = altamente probabile
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Valutazione del Rischio – Impatto
Indici per il calcolo dell’ impatto di un evento di corruzione
(Piano Nazionale Anticorruzione, Allegato 5):
• Impatto organizzativo
• Impatto economico
• Impatto reputazionale
• Impatto organizzativo,
economico e sull’immagine
VALORI (min: 1 – max: 5)
• 1 = marginale
• 2 = minore
• 3 = soglia
• 4 = serio
• 5 = superiore
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Valutazione del Rischio – Livello di Rischio
Formula per calcolare il Livello di Rischio di un evento di corruzione (Piano Nazionale
Anticorruzione, Allegato 5):
• Livello di rischio = P x I (valore della probabilità x valore dell’impatto)
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Trattamento del Rischio di Corruzione (PNA)
MISURA DI TRATTAMENTO PNA Allegato 1 al PNA Tavole delle Misure
Trasparenza e PTTI 3.1.2 Par. B.3 Tavola n.3
Codici di comportamento 3.1.3 Par. B.4 Tavola n.4
Criteri di rotazione del personale 3.1.4 par. B.5 Tavola n. 5
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 3.1.5 Par. B.6
Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai pubblici dipendenti. 3.1.6 par. B.7 Tavola n. 7
Direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali - cause ostative al
conferimento
3.1.7 Par B.8 Tavola n. 8
Direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali - verifica dell’insussistenza di
cause di incompatibilità
3.1.8. par. B.9 Tavola n. 9
limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del
rapporto di lavoro;
3.1.9 par. B.10 Tavola n. 10
Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione 3.1.10 par. B.11 Tavola n. 11
Adozione di misure per la tutela del whistleblower 3.1. 11 par. B.12 Tavola n. 12
Formazione dei dipendenti 3.1.12 Par. B.13 Tavole n. 13
Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 3.1.13 par B.14 Tavola n. 14
Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti par. B.1.1.3 Tavola 16
Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni Tavola n. 17
Misure Ulteriori e
Procedure di
trattamento specifiche
per:
- La gestione dei contratti pubblici.
- l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici
- la riscossione di sanzioni e tributi
- i concorsi e selezione del personale
L’Allegato 3 del P.N.A. fornisce un “Elenco
esemplificativo delle misure ulteriori”, che
possono essere previste nel Piano di
prevenzione.
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Le misure di trattamento del rischio
Il rischio di corruzione può essere affrontato:
riducendo la probabilità degli eventi di corruzione,
introducendo misure di prevenzione
riducendo l’impatto degli eventi di corruzione, con strumenti
per monitorare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i
comportamenti a rischio.
«rompendo» il triangolo della corruzione
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Le misure di trattamento del rischio
Misure di prevenzione:
verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica
amministrazione;
protocolli di legalità/patti di integrità,
Procedure «ulteriori» e misure specifiche di gestione
(contratti pubblici; erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici; gestione dei concorsi e del
personale; riscossione di sanzioni e tributi);
Gestione dei rapporti con le Società controllate/partecipate
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Le misure di trattamento del rischio
Misure per monitorare e rimuovere tempestivamente i
soggetti ed i comportamenti a rischio:
trasparenza;
codici di comportamento,
tutela del whistleblowing;
monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti;
Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti
esterni;
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Le misure di trattamento del rischio
Misure per “rompere” il triangolo della corruzione:
rotazione del personale;
definizione di criteri per l’autorizzazione allo svolgimento di
incarichi esterni;
obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
definizione dei casi di inconferibilità e incompatibilità;
limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico,
dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
formazione del personale.
40. www.retecomuni.it
Misure di trattamento (specifiche)
• rotazione del personale;
• protocolli di legalità per gli affidamenti;
• monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti
esterni;
• Procedure specifiche per la gestione delle attività esposte
al rischio di corruzione;
• Prevenzione della corruzione negli enti controllati.
41. www.retecomuni.it
Misure di trattamento (trasversali)
• Trasparenza;
• Norme di comportamento
• Formazione
• attività e incarichi non consentiti ai dipendenti;
• inconferibilità e incompatibilità;
• libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del
rapporto di lavoro;
• verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica
amministrazione;
• tutela dei whistleblowers;
• monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti.
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Il Nuovo PNA 2015
• Con la determinazione 12/2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha inteso fornire
indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione
approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA).
• L’Autorità ha deciso di predisporre l’Aggiornamento muovendo, da una parte, dalle risultanze
della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione (PTPC) di un campione di
1911 amministrazioni conclusasi a luglio 2015; dall’altra dall’opportunità di dare risposte
unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai
Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), con i quali l’Autorità ha avuto un
importante confronto il 14 luglio del 2015 nella “Giornata nazionale di incontro con i
Responsabili della prevenzione della corruzione in servizio presso le pubbliche
amministrazioni”.
• L’aggiornamento al PNA tiene già conto di alcune indicazioni della L. 124/2015, art. 7, laddove è
posto l’accento sull’individuazione, all’interno dello stesso PNA, dei rischi di corruzione e dei
relativi rimedi.
• Nel corso del 2016, dopo l’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dell’art. 7 della L.
124/2015, ANAC adotterà un nuovo PNA, con validità per il successivo triennio 2016-2018.
• Nelle more, i soggetti tenuti all’adozione dei PTPC e comunque delle misure di prevenzione
avranno cura di applicare, per la formazione dei propri strumenti di prevenzione per il 2016, il
PNA, alla luce dei suggerimenti e delle integrazioni contenute nella determinazione 8/2015
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Il Nuovo PNA 2015: criticità dei PTPC adottati dalla PA
• La qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente
• Analisi del contesto esterno: assente o di scarsa qualità. Le amministrazioni non sono capaci di
leggere ed interpretare le dinamiche socio-territoriali che possono favorire la corruzione
• Analisi del contesto interno: l’analisi dei processi, anche delle cd. “aree obbligatorie”,
presenta una bassa qualità ed analiticità
• Valutazione del rischio: le amministrazioni hanno applicato in modo troppo meccanico la
metodologia presentata nell’allegato 5 del PNA 2013 . NB: gli indicatori di rischio del PNA
2013 non sono strettamente vincolanti , potendo l’amministrazione scegliere anche
metodologie differenti.
• Trattamento del rischio: la gran parte dei PTPC esaminati, anche se contiene misure
“obbligatorie”, è priva di una concreta pianificazione delle stesse, facendo venir meno la
componente di programmazione propria dello strumento
• Coordinamento tra PTPC e Piano della performance: assenza di un efficace coordinamento tra
il PTPC e il Piano della Performance
• Coinvolgimento degli attori esterni ed interni: il livello di coinvolgimento degli attori interni
(compresi gli amministratori) ed esterni nella predisposizione del PTPC risulta particolarmente
critico; le qualità delle azioni di accompagnamento, sensibilizzazione e formazione poste in
essere per la realizzazione del PTPC sembra essere sostanzialmente non elevata;
• Monitoraggio dei PTPC: da migliorare notevolmente (risulta insufficiente nel 75,22% dei PTPC
analizzati)
45. www.retecomuni.it
Il Nuovo PNA 2015: alcuni spunti interessanti
• Mappatura dei processi. Le amministrazioni che si trovino in situazione di ridotte dimensioni
organizzative o di assoluta mancanza di risorse tecniche adeguate allo svolgimento
dell’autoanalisi organizzativa, potranno, sulla base di congrua motivazione, procedere alla
mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due annualità (2016 e
2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca l’individuazione delle misure di
prevenzione che abbiano le caratteristiche nella determinazione n. 12 di ottobre 2015
• Coinvolgimento degli Organi di Indirizzo Politico. Negli enti territoriali, caratterizzati dalla
presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la
Giunta), è utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere generale
sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale.
• Pieno coinvolgimento e partecipazione dei titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei
titolari di incarichi amministrativi di vertice, qualora a questi ultimi, in particolare, non sia stato
affidato il ruolo di RPC.
• Contesto esterno. Ai fini dell’analisi di contesto esterno si potranno considerare gli elementi e i
dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica,
presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei
Deputati (Ordine e sicurezza pubblica).
• Contesto interno. Nuove aree a rischio “generali”: gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e
contenzioso; Nuove aree a rischio “specifiche” degli enti locali: smaltimento dei rifiuti e
pianificazione urbanistica (NB: si potrebbero aggiungere anche la gestione dei servizi sociali, la
gestione dei tributi e la gestione dei rapporti con le società controllate/partecipate)
47. www.retecomuni.it
Il Nuovo PNA 2015: Nuove indicazioni per la valutazione del
rischio
Al fine di evitare l’identificazione di misure generiche, sarebbe di sicura utilità considerare per
l’analisi del rischio anche l’individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi
(fattori di rischio), cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell’evento. Tali cause
possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi fra loro:
• mancanza di controlli: ovvero verifica se presso l’amministrazione siano già stati predisposti –
ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
• mancanza di trasparenza;
• eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
• esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un
unico soggetto;
• scarsa responsabilizzazione interna;
• inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
• inadeguata diffusione della cultura della legalità;
• mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
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Il Nuovo PNA 2015: Nuove indicazioni per la valutazione del
rischio
Per comprendere meglio le cause e il livello di rischio, le amministrazioni possono fare riferimento
sia a dati oggettivi (per es. i dati giudiziari), sia a dati di natura percettiva, che fungono da indicatori
di situazioni anomale:
• i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
dell’amministrazione o dell’ente. Possono essere considerate le sentenze passate in giudicato, i
procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA e il falso
e al la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e
640 bis c.p.);
• i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
• i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici. Ad esempio si può ricorrere
anche alle banche dati on-line già attive e liberamente accessibili (es. Banca dati delle sentenze
della Corte dei Conti, banca dati delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione);
• le segnalazioni pervenute, tramite procedure di whistleblowing. È opportuno considerare
anche quelle trasmesse dall’esterno dell’amministrazione o dell’ente. Altri dati da considerare
possono emergere dai reclami e dalle risultanze di indagini di customer satisfaction che
consentono di indirizzare l’attenzione su fenomeni di cattiva gestione;
• ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (es. rassegne stampa.).