Certificazione Energetica degli Edifici: Normativa e Procedure
1. Certificazione Energetica degli
Edifici: Normativa e Procedure
Relatore Ing. Felicetto Massa
1 Dottorando
Università Degli Studi di Cassino
2. Indice
2 Motivi dell’efficienza energetica
Direttiva 2002/91/CE
Normativa Nazionale
Adempimenti nel caso di realizzazione e
progettazione dei nuovi edifici
Normativa
CASO PRATICO DI CERTIFICAZIONE
3. I MOTIVI DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA
3 Le principali cause dell’effetto serra sono le
emissioni di CO2. Queste provengono
principalmente dalla combustione di materiali
fossili. La conservazione dell’energia deve
essere il compito principale di ogni strategia
di controllo del surriscaldamento del pianeta.
L’Unione Europea si è impegnata a ridurre le
emissioni annuali di CO2 di circa 300 milioni
di tonnellate, entro il 2020, adottando misure
di risparmio energetico nell’edilizia
residenziale e non residenziale.
4. DIRETTIVA 2002/91/CE:SINTESI
La direttiva comprende quattro elementi principali:
una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato
degli edifici;
4 i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione
e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni;
i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e
l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di
altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel
corso degli ultimi cinque anni;
l'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria
condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento
dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.
La metodologia comune di calcolo dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi
che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto
della qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata
dovrebbe tenere conto di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di
raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione e l'orientazione
dell'edificio, il recupero del calore ecc.
Le norme minime per gli edifici sono calcolate sulla base della metodologia
di cui sopra. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme minime.
5. DIRETTIVA 2002/91/CE:CAMPO
DI APPLICAZIONE
La direttiva riguarda il settore residenziale e quello terziario (uffici, edifici
pubblici ecc.); alcuni edifici sono però esclusi dal campo di applicazione
delle disposizioni relative alla certificazione, per esempio gli edifici storici, i
5 siti industriali ecc. La direttiva tratta tutti gli aspetti dell'efficienza energetica
degli edifici per affrontare questa problematica con una vera visione
d'insieme.
La direttiva non contiene provvedimenti per gli impianti mobili (come ad
esempio gli elettrodomestici). Nell'ambito del piano d'azione sull'efficienza
energetica sono già stati adottati o sono previsti provvedimenti
sull'etichettatura e il rendimento minimo obbligatorio.
6. DIRETTIVA 2002/91/CE:
ATTESTATI NORME MINIME E
CONTROLLI
All'atto della costruzione, della compravendita o della locazione di un edificio
6
deve essere disponibile l'attestato di rendimento energetico.
La direttiva si concentra in particolare sulla locazione per garantire che il
proprietario, che di norma non paga le spese per il consumo energetico,
adotti i provvedimenti necessari.
Essa prevede tuttavia anche che i locatari siano messi in condizione di
regolare il consumo di calore e acqua calda se tali misure sono
economicamente convenienti.
Gli Stati membri sono responsabili dell'elaborazione delle norme minime e
sono tenuti a garantire che la certificazione e il controllo degli edifici siano
effettuati da personale qualificato e indipendente.
La Commissione, assistita da un comitato, è responsabile dell'adeguamento
dell'allegato al progresso tecnico. L'allegato contiene gli elementi da
prendere in considerazione nel calcolo del rendimento energetico degli
edifici e le prescrizioni relative al controllo delle caldaie e degli impianti
centralizzati di aria condizionata.
7. NORMATIVA NAZIONALE
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
7
rendimento energetico nell'edilizia“
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.
311 "Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell'edilizia“
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115
"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE"
8. Art. 4 D.Lgs 192/05
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
8 a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,
l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua
calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per
l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso
degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in
funzione dei progressi della tecnica.
9. I PRIMI 3 DECRETI ATTUATIVI
1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 “Regolamento
9
di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia.”
2. Decreto 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici”;
3. DA EMANARE
A breve un'altro regolamento definirà infine nelle
prossime settimane le figure dei certificatori
energetici (ingegneri, architetti, professionisti)
abilitati al rilascio delle certificazioni.
10. Regolamento e Linee Guida Definito dal D.P.R. 59/09, in
vigore dal 25/06/09, il regolamento stilato secondo l’Art.
10 4, c. 1, l. a) e b) del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., confermano i
controlli previsti dal regime transitorio del D.Lgs. 311/06,
con poche variazioni ed alcune novità; mentre le linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici (D.M. 26 giugno 2009 – GU 158/09) definiscono,
oltre ai metodi di calcolo da adottare, le tabelle di
classificazione nazionale per climatizzazione invernale e
produzione di acqua calda sanitaria, ed i modelli per la
redazione degli attestati di qualificazione e certificazione
e alla procedura di calcolo semplificata.
12. QUADRO LEGISLATIVO:DPR
59/09
Il decreto ha la finalità di promuovere un’applicazione
“omogenea, coordinata e immediatamente operativa”
delle norme per l’efficienza energetica sul territorio
12
nazionale. E definisce le metodologie, i criteri e i
requisiti minimi di edifici e impianti relativamente alla:
climatizzazione invernale (è mantenuto l’assetto del
DLgs 192/05)
preparazione di acqua calda per usi sanitari
(sull’argomento in realtà non si chiarisce il ruolo
dell’obbligo delle fonti rinnovabili)
climatizzazione estiva (la principale novità rispetto al
DLgs 192/05)
illuminazione artificiale di edifici del terziario (anche se
poi nel testo del decreto non se ne parla)
13. LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si
applicano alle Regioni e Province autonome che non
13 hanno adottato propri strumenti di certificazione
energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino
all'emanazione di strumenti attuativi regionali di
certificazione energetica.
Tutte le Regioni e le Province autonome che invece
si sono già dotati di strumenti per la certificazione
energetica dovranno assicurare un graduale
ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione
alle Linee guida nazionali.
14. LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Gli allegati al decreto riportano rispettivamente:
Allegato A - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici
non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua
14
calda sanitaria;
Allegato 2 - Schema di procedura semplificata per la determinazione
dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
dell'edificio;
Allegato 3 - Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi
energetici da valutare ai fini della certificazione energetica;
Allegato 4 - Sistema di classificazione concernente la climatizzazione
invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria;
Allegato 5 - Schema di attestato di qualificazione energetica per edifici
residenziali;
Allegato 6 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici
residenziali;
Allegato 7 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici non
residenziali;
Allegato B – Norme tecniche di riferimento.
15. LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Attestato di Certificazione Energetica
L'attestato di certificazione energetica avrà una validità
15
massima di dieci anni, confermata solo se sono
rispettate le prescrizioni normative che riguardano le
operazioni di controllo di efficienza energetica, degli
impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni
l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui è prevista la
prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica.
16. LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
Attestato di Certificazione Energetica
16 All'attestato di certificazione energetica devono essere
allegati i libretti di impianto o di centrale.
L'attestato di certificazione energetica DEVE essere
aggiornato a seguito di:
interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25%
della superficie esterna dell'immobile;
installazione di sistemi di produzione con rendimenti più
alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti;
interventi che, fermo restando il rispetto delle norme
vigenti, possano ridurre la prestazione energetica
dell'edificio.
17. LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
L'Allegato 6 al decreto precisa che l'attestato di
certificazione energetica deve contenere
17 l'informazione sintetica in termine di classe
energetica globale (definita nell'Allegato 4) per la
climatizzazione invernale e per la produzione di
acqua calda sanitaria.
La rappresentazione grafica globale delle prestazioni
energetiche (tachimetro) e della classificazione
energetica è identificata come sommatoria delle
prestazioni parziali relative alla climatizzazione
invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.
Le Linee guida stabiliscono che per gli edifici
residenziali la certificazione energetica riguarda il
singolo appartamento, indipendentemente dal fatto
che l'impianto sia centralizzato o individuale.
18. METODO DI CALCOLO
Metodi di calcolo
Nessuna particolare novità per il calcolo della
18 prestazione energetica degli edifici, con la
conferma delle norme UNI TS 11300, parte 1
e 2, per il metodo calcolato di progetto.
Per la certificazione degli edifici esistenti è
stato introdotto un metodo di calcolo "da
rilievo o standard", di riferimento, che
prevede tre diverse modalità di approccio.
19. Energia per il riscaldamento
Bilancio energetico dell’edificio
La procedura di calcolo definisce dapprima quello che è il fabbisogno di
QH,tr energia
19 energia dell’involucro per la climatizzazione invernale (QH,nd)
dispersa per
Perdite per trasmissione
trasmissione QH,ve energia
attraverso elementi dispersa per
opachi inclinati ventilazione
Apporti QInt apporti gratuiti
Apporti solari
interni interni
Perdite per ventilazione QSol apporti gratuiti
Perdite per solari
Perdite per trasmissione
trasmissione attraverso gli elementi H,gn fattore
attraverso trasparenti correttivo
elementi opachi
verticali
Perdite per trasmissione
attraverso gli elementi
opachi orizzontali
19
20. UNI/TS 11300-2
Rendimento impiantistici
Qhvs Qhvs
Qp , H
20
rg e d gn g , H
c
e e
d
gn
20
21. METODO DI CALCOLO
La Certificazione Energetica degli edifici
esistenti può essere rilasciata:
21
Per gli edifici esistenti di qualsiasi dimensione e
con qualsiasi destinazione d'uso secondo le
Norme UNI/TS 11300: il certificatore può rifarsi a dati
ricavati da analisi in loco o da tabelle delle stratigrafie
delle UNI/TS
SOLO per gli edifici residenziali esistenti di
superficie inferiore a 3000 metri quadri, in
alterativa, secondo il metodo di calcolo DOCET,
predisposto da CNR ed ENEA
SOLO per gli edifici residenziali esistenti di
superficie inferiore a 1000 metri quadri, ancora,
secondo il metodo semplificato riportato nell'allegato
2 alle linee guida
22. FASE DI AVVIO
Nella fase di avvio, l'indice di prestazione
considera solamente la climatizzazione
22 invernale e la preparazione dell'acqua calda
sanitaria, mentre per la climatizzazione estiva si
fa riferimento ad una valutazione qualitativa
dell'involucro. Successivamente, si terrà conto
anche dell'indice di prestazione energetica per
l'illuminazione degli ambienti.
Soggetti abilitati alla certificazione
Per quanto concerne i soggetti abilitati alla
certificazione energetica, in attesa dell'apposito
regolamento, trova applicazione, in via
transitoria, l'allegato III al d.lgs 115/2008.
36. CASO DI STUDIO
36
APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO
IN VILLETTA TRIFAMILIARE
Calcolo Fabbisogno Energetico
Globale ACS+ Riscaldamento
37. Importante
Data della richiesta del
37 permesso a costruire:
Maggio 2006
38. Caso Pratico Appartamento al primo piano in
Villa Trifamiliare
Trasmittanza parete
esterna verificata
Trasmittanza verso vicini
38 non rispettata
Ponte Termico non
Corretto
Radiatori a Bassa
Temperatura;
Tubazioni isolate ed
interne all’isolamento;
Valvole Termostatiche;
Caldaia ad alto
rendimento;
38
42. Verifica Correzione ponte
Termico
42
Trasmittanza corrente, a ponte termico corretto, media
UParete Fittizia< 1.15 Ucorrente IL PONTE TERMICO E’ CORRETTO
U UParete Fittizia > 1.15 Ucorrente
occorre confrontare con il limite la trasmittanza MEDIA della “parete”
UFittizia UCorrente 0,752 0,364
U% 106%
UCorrente 0,364
43. CORREZIONE PONTI TERMICI
influenza delle aree
Pilastri 0,30 x 0,30
43 1,1
H= 2,7 m
2,1
6
A Corrente UCorrente AFittizia UFittizia 1 2,7 0,364 0,3 2,7 0,762
,10
Um 0,57
A Corrente 1 2,7
,10
44. I PONTI TERMICI SECONDO IL 311
il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture
opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il
volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non
44 dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o
uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2
dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia
climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell’involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2
dell’allegato C al presente decreto devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte
termico).
Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero
previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore
(sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i
limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al
presente decreto con riferimento alla superficie totale di
calcolo.
48. CLASSI
ENERGETICHE
SECONDO LE LINEE
GUIDA
COMMENTO AL
48 FABBISOGNO PER LA
CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE
CLASSE C
Per
P ERCHE’ 38,52 kWh/m2a
è
COMPRESO TRA 42,11 E (42,11 x 0,75)=31,58 kWh/m2a
49. COMMENTO AL FABBISOGNO DI ACS
49
CLASSE E
ATTESO PERCHE’ NON E’ INSTALLATO IL SISTEMA DI
PRODUZIONE DI ACS DA SOLARE TERMICO
50. COMMENTO AL FABBISOGNO GLOBALE
50
CLASSE Cgl
PERCHE IL LIMITE SUPERIORE DELLA CLASSE E’
60,11 kWh/m2a ed il valore ottenuto è 59,91 kWh/m2a
52. DOMANDE A CUI DARE UNA RISPOSTA
Rimangono sicuramente da chiarire una
52 serie di aspetti:
gli uffici regionali preposti alla ricezione degli
ACE
la definizione del fabbisogno per il
raffrescamento e per l'illuminazione
(quest'ultima, però, riguarda gli immobili non
residenziali, gli alloggi propriamente detti)
Elevati costi di Consulenza Energetica
Non sarebbe meglio che i soggetti
certificatori siano estranei alla proprietà?
53. Grazie per l’attenzione !! f.massa@unicas.it
SIAMO QUASI ALLA FINE
53 DELL’OPERA DI ATTUAZIONE
DELLA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA…
MA IL BENESSERE DELL’UOMO
NON DIPENDE SOLO DALLE
CONDIZIONI TERMICHE E DI
UMIDITA’???
Dal mese di marzo 2008, il gruppo di lavoro 5 “Classificazione acustica
degli edifici” operante nella sottocommissione “Acustica in edilizia”,
organo misto tra le commissioni UNI “Acustica e Vibrazioni” e “Prodotti,
processi e sistemi per l’organismo edilizio”, sta elaborando un progetto
congiunto con titolo “Acustica - Classificazione acustica degli
edifici”
53