2. I diritti della persona
• CARATTERISTICHE
1- essenziali
2- assoluti
3- non patrimoniali
4- personalissimi
5- inalienabili
6- intrasmissibili
7- imprescrittibili
8- originari o innati
a- diritto alla vita ed all’integrità fisica (artt. 2 e 32 Cost. , art. 575 c.p., art. 590 c.p.)
b- diritto all’onore ed alla reputazione (art. 594 e ss. c.p.)
c- diritto al nome (art. 22 Cost., art.7 c.c.)
d- diritto all’identità personale
e- diritto alla riservatezza
Non c’è una fonte normativa
organica ma varie disposizioni
contenute in diverse fonti del
diritto (Cost., l., D.l., D.Lgs.) sulla
rilevanza giuridica di questi diritti
= diritto all’oblio
infatti
4. Tappe fondamentali
• Anni ’30-’40: processo d’inurbazione ed accenni al
“diritto all’illesa intimità privata”
• Anni ’50-’60: riproposizione di vicende private di
personaggi noti in sceneggiati televisivi e riviste (Caso
Caruso e Caso Petacci)
• Anni ’70: riconoscimento diritto alla riservatezza (Cass.
27 maggio 1975 n. 2129)
• Anni ‘80: riconoscimento diritto all’identità personale
• Anni ‘90: Caso de “Il Messaggero” (1990), i quattro casi
della Rai
5. Cass. Civ., sent. n. 3679/1998
• Ricerca della lesione di uno specifico “diritto all’oblio” (non
solo diffamazione)
• Diritto all’oblio come limite al diritto di cronaca (requisito della
“nuova attualità del fatto”)
• Diritto all’oblio come “nuovo profilo della riservatezza”
• Diritto all’oblio definito per la prima volta: “legittimo interesse
di ogni persona a non rimanere indeterminatamente esposta
ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua
reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in
passato legittimamente divulgata, salvo che eventi
sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti”
6. Oggi: dirittoall’oblioè LIBERTA’
NEGATIVA(dirittoadesseredimenticati)
“Il diritto all’oblio è quella tutela che l’ordinamento
accorda all’individuo contro la diffusione o l’utilizzo
immotivato di dati ed informazioni provenienti dal
passato, per i quali manca l’interesse della collettività alla
loro conoscenza e che possono provocare una distorsione
dei caratteri identificativi di una persona”.
- M. Mezzanotte “Il moderno sviluppo della
privacy”
in Dir. Pubbl.comp.eur., 2002
7. Le MATRICI
Diritto all’identità
personale
(Sent. Cass. n.3769/1985)
Diritto alla
riservatezza
(Sent. Cass. n.2129/1975)
FATTORE TEMPORALE
e la sua incidenza su
Dato o fatto
(= non più
attuali)
Utilità sociale
(= diminuita o del
tutto assente)
8. Il fondamento normativo del diritto
all’oblio
COSTITUZIONE
• Art.2: La Repubblica
riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo
*…+
• Art.3 c.2 il quale tutela il pieno
sviluppo della persona umana e
la partecipazione
all’organizzazione sociale
• Art.13 “La libertà personale è
inviolabile”
• Art.27 c.3 le pene devono
tendere alla “rieducazione
del condannato”
• Artt. 4, 14 e 15
FONTI COMUNITARIE ED
INTERNAZIONALI
• Art.8 CEDU Ogni persona ha
diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, del suo
domicilio e della sua
corrispondenza. *…+
• Art.12 Dichiarazione
Universale dei diritti
dell’uomo
• Art.17 Patto internazionale sui
diritti civili e politici
• Art.5 c.1 lett e Convenzione
n.108/1981 del Consiglio
d’Europa: i dati devono essere
conservati per un tempo non
superiore a quello necessario
per gli scopi …
CODICE PRIVACY
(l.n. 675/1996 poi riformata
e confluita nel D.Lgs. N.
196/2003)
• Art. 11 c.1 lett e
• Art.7 c.3 lett b
• Art.22 c.5
9. Nel CODICE PRIVACY
(D.Lgs.196/2003)
• Art. 11 c.1 lett. e): i dati personali oggetto di trattamento sono conservati in
una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
• Art. 7 c.3 lett. b): l’interessato ha diritto ad ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati.
=
DIRITTO ALL’OBLIO
Non solo come LIBERTA’ NEGATIVA (definizione Mezzanotte)
ma anche come LIBERTA’ POSITIVA
(controllo informazioni)
+
10. PERIMETRO
• Titolarità: tutti gli individui
• Fattore temporale ed i suoi effetti sul fatto/dato/notizia e sull’utilità sociale
degli stessi
• Libertà negativa e positiva
• Limiti:
- Interesse pubblico
a-diritto di cronaca (art 21 Cost)
b- diritto di ricerca e critica storica (artt. 9, 21, 33 Cost)
- Interesse privato
a- diritto di difesa (art.24 c.1 lett f) Codice Privacy)
b- diritto di accesso ai documenti amministrativi (art.21 Cost.)
11. Tentativi di applicazione ai vari
ambiti del diritto
1- Garante per la protezione dei dati personali
Sicurezza nell’utilizzo del
diritto all’oblio
(già dalla 1° relazione del 1997)
Collegamento della
maturazione del diritto
all’oblio a criteri oggettivi
TEMPI DI CONSERVAZIONE
DEI DATI RACCOLTIEsempi di ambiti d’applicazione
Centrali rischi creditizi (36 mesi)
Videosorveglianza (24h o 7 gg)
Cartelle cliniche (regolamenti
interni alle strutture ospedaliere)
Sbattezzo
Attività giornalistica
12. 2- INTERNET e INFORMATICA
Caratteristiche del mezzo:
• Accesso indiscriminato
• Facilità di immissione dei dati
• Facilità di reperimento dei dati
• Tendenza fagocitante verso le nostre identità
• Memoria illimitata
13. PROBLEMA
evidenziatocon sent. 5525/2012Cass.
MEMORIA ≠ ARCHIVIO
• disordinata
• in grado di riproporre
facilmente al fruitore una
consistente quantità di dati di
cui non si conosce la
provenienza, l’affidabilità
• “oceano di memoria” in cui gli
utenti “navigano”
• ordinato secondo
criteri determinati
• informazioni
intercorrelate per
agevolare la completa
e consapevole
fruizione
dell’informazione
14. Differenza tra dato reale e dato
informatico:
PERMANENZA DEL DATO INFORMATICO
Conseguenza sul diritto all’oblio:
Non più
DIRITTO a NON ESSERE
RICORDATO
Ma
DIRITTO AD ESSERE
DIMENTICATO,
CANCELLATO o, al più,
RICONTESTUALIZZATO
15. DIVERSO CONTESTO in cui viene
raccolto il dato
2 ambiti d’indagine
RACCOLTA DI DATI ONLINE GIORNALISMO
ONLINE
PALESE
• Transactional data
• ISP
• …
OCCULTA
• Logs
• Cookies
• Pixel
Si ignorano le realtà più dinamiche:
WEB 2.0 Social Network (tag, filesharing, condivisione,
gruppi), Smartphone (GPS, …), User generated contents…
16. SOLUZIONE:
APPLICARE IL CODICE DELLA PRIVACY del 2003
(ex art. 5 il Codice si applica a “chiunque è stabilito in
Italia o utilizzi strumenti fisicamente localizzati in Italia”)
Art.11 c.1 lett e):
Conservazione per un
tempo non superiore
a quello necessario al
raggiungimento degli
scopi
Art.7 c.3 lett b):
Cancellazione,
blocco,
trasformazione in
forma anonima
del dato
REVOCA DEL
CONSENSO
IL CODICE è TROPPO STATICO.
Il problema non è la disciplina applicabile ma l’ADATTAMENTO DELLA
DISCIPLINA ad un nuovo contesto.
17. MOTORI DI RICERCA
• 1° attività: Spider software (o warm o crawler), scandaglia la rete
internet e crea un catalogo delle parole presenti nei testi, nelle
immagini, nei links (cd. indici). E’ come se il motore di ricerca
effettuasse una duplicazione della pagina web (copia cache) e del
suo contenuto.
• 2° attività: Tecnica del combaciamento tramite la quale il motore di
ricerca confronta i dati immessi nella query, con gli indici e
ripropone all’utente i risultati della ricerca.
• 3° attività: Ranking ovvero il posizionamento dei risultati. Es.
PageRank classifica i risultati della ricerca in base a :
1- numero di links ottenuti in altre pagine (Review)
2- numero di preferenze ricevute dalla pagina
18. Profili di RESPONSABILITA’
del motore di ricerca
Il m.r. non può essere responsabile:
eroga informazioni che eventualmente riflettono una condotta
illecita di terzi.
INFATTI:
• Art.15 D.Lgs. N.70/2003: “attività di caching”. Memorizzazione
automatica, intermedia e temporanea d’informazioni
effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo
inoltro delle stesse ad altri fruitori.
• Art.17 D.Lgs. N.70/2003: non è sottoposto ad un obbligo
generale di “sorveglianza” dei contenuti dei siti, né di “ricerca
attiva” di eventuali fatti o circostanze che indichino la
presenza di illeciti sui dati.
19. MERO INTERMEDIARIO
Responsabilesolo se
(ex art.15 D.Lgs.70/2003):
STESSE CONSIDERAZIONI PER I SOCIAL NETWORK e gli
USER GENERATED CONTENT
1-
Ha MODIFICATO le
informazioni
trasmesse
2- Non ha agito per RIMUOVERE le
informazioni, non appena sia
venuto a conoscenza che le
informazioni sono state rimosse
dalla rete o che il consenso è stato
disabilitato a causa del loro
carattere illecito.
20. Come risolvere il problema?
Gruppo europeo che riunisce i Garanti Privacy 2008:
“applicare ai motori di ricerca la Direttiva europea n.
95/46/CE”:
1- informando adeguatamente gli utenti sui dati
personali da loro raccolti
2-evitando di conservare questi dati se non ne è
dimostrata la necessità
Scarica sul motore di ricerca la giustificazione
dell’eventuale conservazione di dati personali in suo
possesso, oltre i SEI MESI previsti in linea generale.
21. 2° ambito: GIORNALISMO ONLINE
Problema principale: RANKING dei siti
Il motore di ricerca consente all’utente di avere
accesso a pagine che non per forza sono aggiornate
con le più recenti evoluzioni sulle vicende che in
passato hanno avuto particolare rilevanza.
22. Tentativi di risoluzione del
problema
• Garante Privacy: si limita ad impedire il rinvenimento da
parte del motore di ricerca generalista della pagina
(sottraendo all’indicizzazione).
• Disegno di legge Lusanna (2009): cancellare la notizia
della commissione del reato dal sito sorgente, trascorso
un periodo di tempo determinato specificamente per
ogni reato (da 3 a 25 anni a seconda “dell’interesse
pubblico alla notizia”)
23. Cass. Sent.n.5525/2012
• RESPINGE: spostare la notizia in un’area non
indicizzata dai motori di ricerca.
• MOTIVAZIONE: era comunque riscontrabile la
persistenza di un interesse pubblico alla sua
divulgazione
CONSEGUENZA: mantenere la notizia in
rete soltanto per FINALITA’ STORICHE.
24. Quindi…
• L’articolo deve essere
integrato con il collegamento
della notizia ad altre
informazioni successivamente
pubblicate sulla vicenda (a
margine o nel corpo centrale).
MOTIVAZIONE: ex art.7 Codice
Privacy l’interessato ha diritto a
“aggiornamento, rettificazione o
integrazione dati”
• E’ onere del “sito sorgente”
quello di aggiornare la notizia
nel momento in cui ponga in
essere un archivio con tali
caratteristiche.
MOTIVAZIONE: spostamento del
dato in archivio per finalità
storiche costituisce un nuovo
trattamento del dato.
25. Proposte Commissaria Europea
Viviane Reding (25 gennaio 2012)
REGOLAMENTO
Istituisce un quadro generale dell’Unione per la
protezione dati:
• Art.17 : esplicita tutela del diritto all’oblio
• Considerando n.53: possibilità di richiedere la
cancellazione del dato
• Considerando n. 54: informare i terzi cui è stato
ceduto il dato che il dato è stato cancellato per
volontà dell’interessato
• Il terzo che ha autorizzato la pubblicazione del dato
di un soggetto, viene considerato responsabile del
trattamento e della pubblicazione
• I gestori devono indicare i dati che posseggono, gli
scopi per cui vengono usati, l’eventuale
trasferimento a terzi ed il periodo di conservazione
nel database
DIRETTIVA
Protezione delle
persone fisiche con
riguardo al
trattamento dei dati
in ambito giudiziario.
26. Quale futuro per il diritto all’oblio?
FAUTORI della
PROTEZIONE
FAUTORI della PIENA
LIBERTA’ IN INTERNET
VS
- Difficoltà di regolamentazione per continua e costante evoluzione dei mezzi di
comunicazione
- Nuovo contesto
- Necessità di non rinunciare alla libertà d’informazione ed alla libertà di essere
informati
- Speranza: netta presa di posizione