Cyberlaundering: catch the money
I - Il riciclaggio in generale
II - Crime.net
III - Cyberlaundering
IV - Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minor
1. Cyberlaundering: catch the
money
I - Il riciclaggio in generale
II - Crime.net
III - Cyberlaundering
IV - Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
Emanuele Florindi
2. I. Il riciclaggio in generale
648-bis
[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni,
in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
[II]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
[III]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il
quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
competenza: Trib. collegiale
arresto: facoltativo
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
3. I. Il riciclaggio in generale
Caratteristiche
Il reato de quo è caratterizzato dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero dal compimento, in relazione ad essi, di altre
operazioni di modo che
Integrano il delitto di riciclaggio le attività manipolatorie e modificative di beni ove esse siano
idonee ad ostacolare l'individuazione della loro provenienza ed il loro riconoscimento da parte
del proprietario (fattispecie in cui il giudicante ha ritenuto la sussistenza del delitto "de quo" in
presenza di importanti trasformazioni operate dalle imputate su gioielli, con asportazione di
parti degli stessi, e pellicce cui erano state apportate aggiunte di altre pelli ovvero cui erano
state ristrette le spalle, accorciate le maniche e la lunghezza complessiva ovvero ancora
trasformate da mantelle in giacche).
Trib.Milano, Sez. IX, 06/10/08
Si osserva che il delitto di riciclaggio deve intendersi punito a titolo di dolo generico, a
differenza del reato di ricettazione per il quale è richiesto il dolo specifico rappresentato dal
“fine di procurare a sé o ad altri un profitto”.
4. I. Il riciclaggio in generale
Giurisprudenza
Il delitto di riciclaggio si configura quando le condotte di sostituzione e di trasferimento del
denaro siano attuate con modalità tali da ostacolare l'identificazione della provenienza
delittuosa del bene (Fattispecie nella quale non è stato ritenuto configurabile il delitto di cui
all'art. 648 bis c.p. nell'ipotesi in cui un bancario si sia limitato a consentire il trasferimento di
una somma di denaro su un conto corrente estero in quanto tale condotta di per sé non risulta
accompagnata da modalità operative tali da creare ostacolo alle indagini).
Tribunale Milano sez. X, 20 dicembre 2005
Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto
l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene, in
quanto mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale
trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che
inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione
del bene, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l'
elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio. (Nella specie si trattava di titoli di credito
italiani e stranieri).
Cassazione penale sez. II, 18 ottobre 2005, n. 36779
5. I. Il riciclaggio in generale
Giurisprudenza
Integra l' elemento oggettivo del reato di riciclaggio, ex art. 648 bis c.p., la condotta di un
professionista, volta alla costituzione di numerose società estere fiduciarie e di comodo, con
apertura di conti correnti e con sedi in paesi con i quali le rogatorie internazionali risultano
particolarmente difficoltose, su cui siano confluiti i proventi di un'illecita attività di
appropriazione indebita e corruzione, compiuta da un cliente dello stesso professionista.
Tribunale Milano sez. XI, 04 dicembre 2006
Secondo l'Interpol il riciclaggio è "ogni atto volto ad occultare o dissimulare l'identità di
proventi illegalmente ottenuti cosicché essi appaiano derivanti da una fonte legittima".
6. II. crime.net: Un'idea sulle cifre
fonte http://www.wired.com/magazine/2011/01/ff_orgchart_crime/
7.
8.
9. II. crime.net:
Dati Ottobre 2011 UNODC (U.N. office on drugs and crime)
La sola pornografia infantile
rende alle organizzazioni
criminali circa 250 milioni di
dollari all'anno con una
produzione stimata di circa
50.000 nuove immagini
all'anno.
A queste cifre vanno poi
aggiunte quelle legate allo
sfruttamento sessuale dei
minori (prostituzione) pari al
21% di 1,25 Miliardi ovvero
ad altri 250 milioni di dollari
circa.
13. II. crime.net:
Russian Business Network
An Internet business based
in St. Petersburg has
become a world hub for
Web sites devoted to child
pornography, spamming
and identity theft, according
to computer security
experts.
The Russian Business
Network sells Web site
hosting to people engaged
in criminal activity.
Brian Krebs
washingtonpost.com Staff
Writer – 13/10/07 David Bizeul - RBN study – before and after V.1.0.1
RBN is nothing and RBN is everything. RBN is the name of the
whole cybercrime scheme described in this study. is also the name
of the small network zone where many malicious ISP are attached
to; offers bullet-proof hosting services. It is used for phishing,
malware diffusion, child pornography and many other malicious
activities.
15. III. Cyberlaundering
Perché?
L’esperienza investigativa dimostra chiaramente che la criminalità organizzata è sempre alla
ricerca di nuove fonti di reddito e a tale “colonizzazione” non poteva di certo sfuggire internet.
Di particolare interesse si è rivelata la possibilità di trasferire, direttamente in forma
elettronica, ingenti capitali verso le “lavatrici internazionali” di denaro sporco, riducendo
notevolmente il rischio di intercettazioni e sequestri alla frontiera da parte delle Forze
dell’Ordine.
Per le organizzazioni criminali, è, infatti, vitale non soltanto assicurasi un flusso costante di
risorse finanziarie, ma anche riuscire a reinvestire ed utilizzare il denaro raccolto.
Ed internet si presta ottimamente a tali scopi, ma non è colpa di internet!
I primi studi in tema di cyberlaundering si devono, nel 1999 al Dott.Vigna ed al T.Col. Umberto
Rapetto che, in Per Aspera ad Veritatem, n. 14 del 1999 (“Cyberlaundering - Il riciclaggio del
terzo millennio”) prendeva atto ed ammoniva di fronte a questa svolta epocale.
16. III. Cyberlaundering
Internet lava più bianco
Fasi tipiche:
- placement: fase di collocamento fisico del denaro nel circuito finanziario o nel commercio
legale. Si tratta del momento di maggior rischio per i criminali.
- layering: è il cosiddetto “lavaggio” in cui il denaro viene ripulito.
- integration: il denaro, ormai “pulito”, viene investito in attività legali...
Esistono due distinte tipologie di riciclaggio in internet:
1) riciclaggio digitale strumentale: internet viene preso in considerazione come
mero strumento e l’attività illecita prende le mosse dai cosiddetti “paradisi fiscali” ovvero da
centri “off-shore”. La tecnologia viene utilizzata per perfezionare e migliorare le strategie
classiche di riciclaggio dei proventi illeciti sostituendo con un computer il classico corriere.
2) riciclaggio digitale integrale: completa sostituzione del denaro convenzionale con
moneta virtuale, di conseguenza gli scambi sono molto più difficili da tracciare. La fase di
placement, viene condotta direttamente in forma digitale riducendo notevolmente tutti i rischi
connessi e, spesso, rendendo persino superflue le altre due fasi.
20. III. Cyberlaundering
Come
(R.Chiesa, Hackers Corner, Perugia, 2011)
Di recente è
comparso un
nuovo
“attore”: the
“Innovative
Marketing
Ukraine”
(IMU) che ha
nuovamente
modificato il
modello
economico:
21. III. Cyberlaundering: il futuro
Mondi virtuali, denaro reale...
Le nuove frontiere del riciclaggio si stanno oggi spostando verso il denaro virtuale (e-
currency) o, addirittura in mondi virtuali (tipicamente MMORPG o Second Life) dove l'impiego
di denaro virtuale sta rapidamente sostituendo il denaro reale.
In questo modo è possibile trasferire ingenti quantità di denaro con la minima esposizione
dato che neppure i più sofisticati strumenti di analisi del traffico bancario sono in grado di
tracciare operazioni compiute in un universo che … non esiste, in una sorta di infinito gioco a
rimpiattino o, per essere più filosofici, di corsa tra Achille e la tartaruga...
22. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
Focus sui sistemi di pagamento: le carte di credito
Nei primi anni del 2000 ci si è trovati a dover affrontare il problema dell'impiego delle carte di
credito per pagare l'accesso ai siti pedo pornografici.
Uno dei principali problemi era rappresentato dall'impiego di carte di credito rubate e dalle
garanzie di riservatezza offerte da numerosi intermediari.
Per rispondere a tale situazione la legge 38/2006 ha introdotto nella legge 269/98 l'articolo 14-
bis che prevede l'istituzione del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla
rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le
segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati
impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale
concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di
comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette
segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le
iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito
segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti
in un elenco costantemente aggiornato.
23. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
14 quinquies
Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di
materiale pedopornografico
1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle
banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che
prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti
beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente
l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari
che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a
rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro
le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da
Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i
soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di
carte di pagamento.
24. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
14 quinquies
Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di
materiale pedopornografico
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne
abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla
rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a
Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono
chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo
titolare.
6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari
che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste
per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990,
n. 386.
7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari
che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di
risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad
operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le
informazioni così acquisite al Centro.
25. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
14 quinquies
Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di
materiale pedopornografico
8. Con regolamento adottato ai sensi del-l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la
Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono
definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante
strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.
9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta
elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di
pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei
casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze,
su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto
compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma
2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopomografia sulla
rete INTERNET".
26. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
14 quinquies
Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di
materiale pedopornografico
I due punti essenziali sono:
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da
Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i
soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di
carte di pagamento.
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne
abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla
rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a
Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono
chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo
titolare.
27. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
Sistema bancario ed autotutela
Nel 1988 il Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza ha
adottato la "Dichiarazione dei principi sulla prevenzione dall'uso illecito del sistema bancario
a fini di riciclaggio", nella quale si afferma, tra l'altro, che l'uso improprio del sistema
finanziario da parte delle organizzazioni criminali deve costituire materia di attenzione non
solo per le forze di polizia ma anche per gli organi di direzione e vigilanza bancaria.
In tale ottica nasce la “Financial Coalition Against Child Pornography”, una coalizione di
istituti di carte di credito e di banche per tentare di eliminare il commercio di pornografia
infantile.
28. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
Sistema bancario ed autotutela
Nel 1988 il Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza ha
adottato la "Dichiarazione dei principi sulla prevenzione dall'uso illecito del sistema bancario a
fini di riciclaggio", nella quale si afferma, tra l'altro, che l'uso improprio del sistema finanziario da
parte delle organizzazioni criminali deve costituire materia di attenzione non solo per le forze di
polizia ma anche per gli organi di direzione e vigilanza bancaria.
In tale ottica nasce nel 2006 la “Financial Coalition Against Child Pornography”, una coalizione
di istituti di carte di credito e di banche per tentare di eliminare il commercio di pornografia
infantile. In particolare, la coalizione afferma “Child pornography has become a multi-billion
dollar commercial enterprise and is among the fastest growing businesses on the Internet.
Through the use of digital and web cameras, child pornography has become easier and less
expensive to produce. Distribution on the Internet has facilitated instant access by thousands
and possibly millions of individuals throughout the world. The ability to use a variety of payment
methods to purchase child pornography has made it easier than ever to obtain. [...]
The FCACP works hand-in-hand with federal, state, local, and international law enforcement to
support, to the fullest extent of the law, criminal prosecution. The FCACP, however, was formed
on the premise that it is impossible to arrest and prosecute everybody who is
involved in this global epidemic. That’s why it is so important “to follow the
money” and disrupt the economics of the child pornography business by denying
criminals the use of the legitimate international financial system.