1. Cyberlaundering: catch the money
I - Il riciclaggio in generale
II - Crime.net
III - Cyberlaundering
IV - Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
Emanuele Florindi
2. I. Il riciclaggio in generale
648-bis
[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad
essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
1.032 euro a 15.493 euro.
[II]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
[III]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da
delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque
anni.
[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
competenza: Trib. collegiale
arresto: facoltativo
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
3. I. Il riciclaggio in generale
Caratteristiche
Il reato de quo è caratterizzato dalla sostituzione o trasferimento di denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero dal compimento, in relazione
ad essi, di altre operazioni di modo che
Integrano il delitto di riciclaggio le attività manipolatorie e modificative di beni ove
esse siano idonee ad ostacolare l'individuazione della loro provenienza ed il loro
riconoscimento da parte del proprietario (fattispecie in cui il giudicante ha ritenuto la
sussistenza del delitto "de quo" in presenza di importanti trasformazioni operate
dalle imputate su gioielli, con asportazione di parti degli stessi, e pellicce cui erano
state apportate aggiunte di altre pelli ovvero cui erano state ristrette le spalle,
accorciate le maniche e la lunghezza complessiva ovvero ancora trasformate da
mantelle in giacche).
Trib.Milano, Sez. IX, 06/10/08
Si osserva che il delitto di riciclaggio deve intendersi punito a titolo di dolo generico,
a differenza del reato di ricettazione per il quale è richiesto il dolo specifico
rappresentato dal “fine di procurare a sé o ad altri un profitto”.
4. I. Il riciclaggio in generale
Giurisprudenza
Il delitto di riciclaggio si configura quando le condotte di sostituzione e di
trasferimento del denaro siano attuate con modalità tali da ostacolare
l'identificazione della provenienza delittuosa del bene (Fattispecie nella quale non è
stato ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. nell'ipotesi in cui un
bancario si sia limitato a consentire il trasferimento di una somma di denaro su un
conto corrente estero in quanto tale condotta di per sé non risulta accompagnata da
modalità operative tali da creare ostacolo alle indagini).
Tribunale Milano sez. X, 20 dicembre 2005
Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in
contatto l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel
trasferimento del bene, in quanto mentre la mediazione è un'attività accessoria al
contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce
una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono
per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente
dall'accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l' elemento soggettivo e
oggettivo del riciclaggio. (Nella specie si trattava di titoli di credito italiani e stranieri).
Cassazione penale sez. II, 18 ottobre 2005, n. 36779
5. I. Il riciclaggio in generale
Giurisprudenza
Integra l' elemento oggettivo del reato di riciclaggio, ex art. 648 bis c.p., la condotta
di un professionista, volta alla costituzione di numerose società estere fiduciarie e di
comodo, con apertura di conti correnti e con sedi in paesi con i quali le rogatorie
internazionali risultano particolarmente difficoltose, su cui siano confluiti i proventi
di un'illecita attività di appropriazione indebita e corruzione, compiuta da un cliente
dello stesso professionista.
Tribunale Milano sez. XI, 04 dicembre 2006
Secondo l'Interpol il riciclaggio è "ogni atto volto ad occultare o dissimulare l'identità
di proventi illegalmente ottenuti cosicché essi appaiano derivanti da una fonte
legittima".
6. II. crime.net: Un'idea sulle cifre
fonte http://www.wired.com/magazine/2011/01/ff_orgchart_crime/
7.
8.
9. II. crime.net:
Dati Ottobre 2011 UNODC (U.N. office on drugs and crime)
La sola pornografia
infantile rende alle
organizzazioni criminali
circa 250 milioni di
dollari all'anno con una
produzione stimata di
circa 50.000 nuove
immagini all'anno.
A queste cifre vanno poi
aggiunte quelle legate
allo sfruttamento
sessuale dei minori
(prostituzione) pari al
21% di 1,25 Miliardi
ovvero ad altri 250
milioni di dollari circa.
13. II. crime.net:
Russian Business Network
An Internet business
based in St. Petersburg
has become a world hub
for Web sites devoted to
child pornography,
spamming and identity
theft, according to
computer security
experts.
The Russian Business
Network sells Web site
hosting to people
engaged in criminal
activity.
Brian Krebs
washingtonpost.com
Staff Writer – 13/10/07
David Bizeul - RBN study – before and after V.1.0.1
RBN is nothing and RBN is everything. RBN is the name of the
whole cybercrime scheme described in this study. is also the
name of the small network zone where many malicious ISP
are attached to; offers bullet-proof hosting services. It is
used for phishing, malware diffusion, child pornography and
many other malicious activities.
15. III. Cyberlaundering
Perché?
L’esperienza investigativa dimostra chiaramente che la criminalità organizzata è
sempre alla ricerca di nuove fonti di reddito e a tale “colonizzazione” non poteva di
certo sfuggire internet.
Di particolare interesse si è rivelata la possibilità di trasferire, direttamente in forma
elettronica, ingenti capitali verso le “lavatrici internazionali” di denaro sporco,
riducendo notevolmente il rischio di intercettazioni e sequestri alla frontiera da parte
delle Forze dell’Ordine.
Per le organizzazioni criminali, è, infatti, vitale non soltanto assicurasi un flusso
costante di risorse finanziarie, ma anche riuscire a reinvestire ed utilizzare il denaro
raccolto.
Ed internet si presta ottimamente a tali scopi, ma non è colpa di internet!
I primi studi in tema di cyberlaundering si devono, nel 1999 al Dott.Vigna ed al T.Col.
Umberto Rapetto che, in Per Aspera ad Veritatem, n. 14 del 1999 (“Cyberlaundering -
Il riciclaggio del terzo millennio”) prendeva atto ed ammoniva di fronte a questa
svolta epocale.
16. III. Cyberlaundering
Internet lava più bianco
Fasi tipiche:
- placement: fase di collocamento fisico del denaro nel circuito finanziario o nel
commercio legale. Si tratta del momento di maggior rischio per i criminali.
- layering: è il cosiddetto “lavaggio” in cui il denaro viene ripulito.
- integration: il denaro, ormai “pulito”, viene investito in attività legali...
Esistono due distinte tipologie di riciclaggio in internet:
1) riciclaggio digitale strumentale: internet viene preso in considerazione come
mero strumento e l’attività illecita prende le mosse dai cosiddetti “paradisi fiscali”
ovvero da centri “off-shore”. La tecnologia viene utilizzata per perfezionare e
migliorare le strategie classiche di riciclaggio dei proventi illeciti sostituendo con un
computer il classico corriere.
2) riciclaggio digitale integrale: completa sostituzione del denaro convenzionale con
moneta virtuale, di conseguenza gli scambi sono molto più difficili da tracciare. La
fase di placement, viene condotta direttamente in forma digitale riducendo
notevolmente tutti i rischi connessi e, spesso, rendendo persino superflue le altre
due fasi.
20. III. Cyberlaundering
Come
(R.Chiesa, Hackers Corner, Perugia, 2011)
Di recente è
comparso
un nuovo
“attore”: the
“Innovative
Marketing
Ukraine”
(IMU) che ha
nuovamente
modificato il
modello
economico:
21. III. Cyberlaundering: il futuro
Mondi virtuali, denaro reale...
Le nuove frontiere del riciclaggio si stanno oggi spostando verso il denaro virtuale (e-
currency) o, addirittura in mondi virtuali (tipicamente MMORPG o Second Life) dove
l'impiego di denaro virtuale sta rapidamente sostituendo il denaro reale.
In questo modo è possibile trasferire ingenti quantità di denaro con la minima
esposizione dato che neppure i più sofisticati strumenti di analisi del traffico
bancario sono in grado di tracciare operazioni compiute in un universo che … non
esiste, in una sorta di infinito gioco a rimpiattino o, per essere più filosofici, di corsa
tra Achille e la tartaruga...
22. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
Focus sui sistemi di pagamento: le carte di credito
Nei primi anni del 2000 ci si è trovati a dover affrontare il problema dell'impiego delle
carte di credito per pagare l'accesso ai siti pedo pornografici.
Uno dei principali problemi era rappresentato dall'impiego di carte di credito rubate e
dalle garanzie di riservatezza offerte da numerosi intermediari.
Per rispondere a tale situazione la legge 38/2006 ha introdotto nella legge 269/98
l'articolo 14-bis che prevede l'istituzione del Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito
di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri
e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile,
riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori
avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e
gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti
gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le
determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato,
nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti
in un elenco costantemente aggiornato.
23. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
14 quinquies
Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale
pedopornografico
1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva
comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e
agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui
all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la
commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete
INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari
finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione
disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi
del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette
al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di
pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da
parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
24. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
14 quinquies
Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale
pedopornografico
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di
pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente
l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla
banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario
finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai
titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.
6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari
finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito
delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo
10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari
finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei
divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile
relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma
1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.
25. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
14 quinquies
Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale
pedopornografico
8. Con regolamento adottato ai sensi del-l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le
tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare
per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle
informazioni previste dal presente articolo.
9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di
moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano
servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione
provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il
Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC,
negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo
145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.
10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il
contrasto della pedopomografia sulla rete INTERNET".
26. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
14 quinquies
Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale
pedopornografico
I due punti essenziali sono:
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta
elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di
pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da
parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di
pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente
l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla
banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario
finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai
titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.
27. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
Sistema bancario ed autotutela
Nel 1988 il Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di
vigilanza ha adottato la "Dichiarazione dei principi sulla prevenzione dall'uso illecito
del sistema bancario a fini di riciclaggio", nella quale si afferma, tra l'altro, che l'uso
improprio del sistema finanziario da parte delle organizzazioni criminali deve
costituire materia di attenzione non solo per le forze di polizia ma anche per gli
organi di direzione e vigilanza bancaria.
In tale ottica nasce la “Financial Coalition Against Child Pornography”, una
coalizione di istituti di carte di credito e di banche per tentare di eliminare il
commercio di pornografia infantile.
28. IV. Flusso di denaro e sfruttamento sessuale dei minori
Sistema bancario ed autotutela
Nel 1988 il Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di
vigilanza ha adottato la "Dichiarazione dei principi sulla prevenzione dall'uso illecito del
sistema bancario a fini di riciclaggio", nella quale si afferma, tra l'altro, che l'uso
improprio del sistema finanziario da parte delle organizzazioni criminali deve costituire
materia di attenzione non solo per le forze di polizia ma anche per gli organi di
direzione e vigilanza bancaria.
In tale ottica nasce nel 2006 la “Financial Coalition Against Child Pornography”, una
coalizione di istituti di carte di credito e di banche per tentare di eliminare il
commercio di pornografia infantile. In particolare, la coalizione afferma “Child
pornography has become a multi-billion dollar commercial enterprise and is among
the fastest growing businesses on the Internet. Through the use of digital and web
cameras, child pornography has become easier and less expensive to produce.
Distribution on the Internet has facilitated instant access by thousands and possibly
millions of individuals throughout the world. The ability to use a variety of payment
methods to purchase child pornography has made it easier than ever to obtain. [...]
The FCACP works hand-in-hand with federal, state, local, and international law
enforcement to support, to the fullest extent of the law, criminal prosecution. The
FCACP, however, was formed on the premise that it is impossible to arrest and
prosecute everybody who is involved in this global epidemic. That’s why it is so
important “to follow the money” and disrupt the economics of the child pornography
business by denying criminals the use of the legitimate international financial system.