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Gestione Terre e Rocce da scavo per i grandi cantieri (DM

161/2012) e riutilizzo in sito dei terreni ai sensi dell’Art. 185 (D. Lgs

                               152/06).

                             28 Marzo 2013



                                                Dott. Geol. Tommaso
                                                Magro
                                                Coordinatore Cantieri
                                                t.magro@eambiente.it
LE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE
 LE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE


   Il tema delle Terre e Rocce da Scavo è stato negli anni oggetto di molteplici e
   sempre nuove rivisitazioni legislative nazionali e regionali, per citare le principali:


     Legge n. 443/2001 (art. 1, commi 17, 18 e 19)

     Legge n. 306/2003 (art. 23 che modifica Legge 443/2001)

     D.Lgs. n. 152/2006 (art. 186)

     D.Lgs. n. 4/2008 (II° Correttivo al D.Lgs. 152/06)

     D.Lgs. n. 205/2010 (IV° correttivo del D.Lgs. 152/06 che anticipa con l’art. 39
      l’abrogazione dell’art. 186)


 DM 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)


                CONTINUA E PROGRESSIVA EVOLUZIONE
                      NORMATIVA NAZIONALE
LE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE
 LE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE


  Nel caso della Regione del Veneto, il tema della gestione delle Terre e Rocce da
  Scavo è stato normato dai seguenti provvedimenti normativi;

   D.G.R. 23/4/2004, n. 1126

   D.G.R. 21/1/2005, n. 80

   L.R. 20/2007 - Art. 17

   DGR 2424/2008

   DGR 794/2009 (Integrazioni a D.G.R. 2424/08)


   DGR 179/2013 (SOLO PER PICCOLI CANTIERI)


            CONTINUA E PROGRESSIVA EVOLUZIONE
           NORMATIVA ANCHE A LIVELLO REGIONALE!
                                     (e non finirà qui…)
LE TERRE DA SCAVO ––L’ETICHETTA DEFINISCE LA PROCEDURA
 LE TERRE DA SCAVO L’ETICHETTA DEFINISCE LA PROCEDURA




        RIFIUTO
        RIFIUTO              SOTTOPRODOTTO
                              SOTTOPRODOTTO              «MATERIA PRIMA»
                                                          «MATERIA PRIMA»
LE TERRE DA SCAVO ––PANORAMICA DELLE MODALITA’ DI
 LE TERRE DA SCAVO PANORAMICA DELLE MODALITA’ DI
GESTIONE
 GESTIONE
  Riutilizzo EX SITU (Volumi > 6000 mc)

                                                                               GESTIONE AI SENSI DI ART. 185 D.Lgs.

                                                                               152/06:
                                                                               •Esclusioni dall’ambito di applicazione disciplina rifiuti;
  GESTIONE COME SOTTOPRODOTTO:                                                 •Comma c: suolo non contaminato …, ove sia certo
                                                                               che esso verrà riutilizzato … allo stato naturale e nello
  •Ripristini Ambientali, Impianti Produttivi                                  stesso sito in cui è stato escavato
  •Procedure Amministrative DM 161/2012;                                       •Verifica analitica suoli oggetto di scavo;
  •Piano di Utilizzo                                                                                           Riutilizzo IN SITU
  •DDT, DAU, …                                             Cantiere con produzione
                                                              di Terre da Scavo

  Riutilizzo EX SITU (Volumi < 6000 mc)




GESTIONE COME SOTTOPRODOTTO:
•Ripristini Ambientali, Impianti Produttivi                                                     Discarica, Impianto di recupero
•DGRV 179/2013



                                   GESTIONE COME RIFIUTO:
                                   •Procedure Amministrative Parte IV , Titolo I, D.Lgs. 152/06;
                                   •Normativa di riferimento: D.Lgs. 36/2003; D.M. 27/09/2010
                                   •Codice CER; Trasporto con Formulario, Ditta autorizzata iscritta Albo Gestori Ambientali, …
TERRE DA SCAVO ––IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185,
 TERRE DA SCAVO IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185,
D.LGS. 152/06
 D.LGS. 152/06



     L’Art. 185 definisce le ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
              delle procedure previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/06


                                             PERTANTO:

I MATERIALI CHE SODDISFANO I REQUISITI previsti da tale articolo non sono soggetti alle

regolamentazioni previste dalla «disciplina rifiuti» così come articolata nella Parte IV del D.Lgs. 152/06, e

possono essere gestiti come vere e proprie MATERIE PRIME quando non sono regolati da altre

disposizioni normative comunitarie…
TERRE DA SCAVO ––IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185,
 TERRE DA SCAVO IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185,
D.LGS. 152/06
 D.LGS. 152/06



     L’Art. 185 definisce le ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
              delle procedure previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/06


IN MERITO ALLE TERRE DA SCAVO

   Comma 1: «Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
   a)…
   b)…
   c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di
   costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello
   stesso sito in cui è stato escavato;
   d)…»
TERRE DA SCAVO ––IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185,
 TERRE DA SCAVO IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185,
D.LGS. 152/06
 D.LGS. 152/06



      L’Art. 185 definisce le ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
               delle procedure previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/06


Leggendo tra le righe il comma 1
Suolo Non Contaminato: non è effettivamente specificato se lo stato di «contaminato» è definito in relazione
alla destinazione d’uso del sito od in termini assoluti (per cui il rispetto dei limiti previsti da Col. A , Tab. 1, All.V, Pt.IV,
Tit, V, D.Lgs. 152/06 – Siti ad uso verde pubblico o residenziale)… Non sono peraltro definite nemmeno le specifiche
minime per poter dichiarare come non contaminato del terreno da scavo…

Allo stato naturale: non sembra contemplata la possibilità di eseguire le normali operazioni di pratica industriale
(es. stabilizzazione a calce, ecc…), in altre parole non è specificato se l’esecuzione delle suddette pratiche comporta il
mantenimento dei requisiti previsti dal comma 1 dell’Art. 185…


Riutilizzato … nello stesso sito in cui è stato escavato: NESSUN DUBBIO, L’APPLICABILITÀ DI TALE
ARTICOLO VALE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL RIUTILIZZO IN SITU DEL TERRENO DA SCAVO
TERRE DA SCAVO --I ICHIARIMENTI DEL MATTM --NOTA 0036288
 TERRE DA SCAVO CHIARIMENTI DEL MATTM NOTA 0036288
DEL 14/11/12
 DEL 14/11/12
IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO - -IL D.M.
 IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO IL D.M.
10/08/2012, N. 161
 10/08/2012, N. 161

    Il riutilizzo OFF SITE di Terre da Scavo prodotte in cantieri di grandi
        dimensioni (più di 6.000 metri cubi) è normato dal DM 161/2012

                                   DM 161/2012 – La Struttura

Art. 1 - Definizioni                              Art. 9 - Realizzazione del Piano di Utilizzo

Art. 2 - Finalità                                 Art. 10 - Deposito in attesa di utilizzo

Art. 3 - Ambiti di applicazione ed esclusione     Art. 11 - Trasporto

Art. 4 - Disposizioni generali                    Art. 12 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo -

Art. 5 - Piano di Utilizzo                        D.A.U.

Art. 6 - Situazioni di emergenza                  Art. 13 - Gestione dei dati

Art. 7 - Obblighi generali                        Art. 14 - Controlli e ispezioni

Art. 8 - Modifica del Piano di Utilizzo           Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

                                                  Art. 16 - Clausola di riconoscimento reciproco
IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO - -IL D.M.
 IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO IL D.M.
10/08/2012, N. 161
 10/08/2012, N. 161

 …i 9 Allegati:

 Allegato 1 – caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo

 Allegato 2 – procedure di campionamento in fase di progettazione

 Allegato 3 – normale pratica industriale

 Allegato 4 – procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali

 Allegato 5 – piano di utilizzo

 Allegato 6 – documento di trasporto

 Allegato 7 – dichiarazione di avvenuto utilizzo (d.a.u.)

 Allegato 8 – procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni

 Allegato 9 – materiali di riporto di origine antropica
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 55PIANO DI UTILIZZO
 D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. PIANO DI UTILIZZO

DEVE COMPRENDERE

1.ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo;

2.ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo;

3.operazioni di normale pratica industriale;

4.modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in

fase progettuale, indicando in particolare:

i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento;

le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi, indicazione del set di parametri;

indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera;

5.ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo e tempi di deposito;

6.individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree

impiegate nel processo di gestione.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 55P.U. - -VALIDITÀ
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. P.U. VALIDITÀ


IL PIANO DI UTILIZZO DEFINISCE LA DURATA DI VALIDITÀ DEL PIANO STESSO
Salvo deroghe i lavori devono cominciare entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.
Decorso il termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti.


ALLO SCADERE DEI TERMINI INDICATI NEL PIANO DI UTILIZZO IL MATERIALE
DEVE ESSERE TRATTATO COME RIFIUTO
È prevista la facoltà di presentare entro 2 mesi dalla scadenza dei termini indicati nel Piano di Utilizzo un
nuovo piano di Utilizzo con validità massima di un anno.


IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI NEL PIANO DI UTILIZZO IL
MATERIALE DEVE ESSERE SMALTITO COME RIFIUTO
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 55P.U. - -CASI PARTICOLARI
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. P.U. CASI PARTICOLARI


Per siti con presenza di fenomeni di fondo naturale in fase di predisposizione del piano di
utilizzo il proponente:
Segnala il superamento all’Autorità Competente;
Presenta un piano di accertamento eseguito in contraddittorio con ARPA
Presenta il Piano di Utilizzo sulla base dei valori definiti dal piano di accertamento.



NOTA: Il materiale di scavo deve essere utilizzato nell’ambito dello stesso sito o
nell’ambito di un sito con fondo naturale analogo


Per siti sottoposti ad interventi di bonifica o ripristino ambientale:
Previa richiesta del proponente ARPA o APPA comunicano al proponente entro 60 giorni se per i
materiali di scavo i valori non superano i limiti tabellari relativi alla destinazione d’uso indicata in sede di
richiesta;
In caso di esito positivo il proponente può presentare il Piano di Utilizzo;
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 66SITUAZIONI DI EMERGENZA
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. SITUAZIONI DI EMERGENZA



1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei

   requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, è attestata all'Autorità competente mediante una dichiarazione

   sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

   dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il

   materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data

   di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve

   comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 5.

2. E' facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla

   documentazione presentata.

3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata a quanto disciplinato all'articolo 5, comma 5 (siti

   con interventi di bonifica in corso).
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
  D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
 UTILIZZO
  UTILIZZO


Art. 9 - Realizzazione del Piano di Utilizzo:

Il proponente deve comunicare all’Autorità Competente l’indicazione dell’esecutore del Piano di Utilizzo
prima dell’inizio della realizzazione dell’opera;

Dalla data di comunicazione l’esecutore del Piano ne è responsabile;

L’esecutore redigerà la modulistica per la tracciabilità del materiale.


Art. 10 - Deposito in attesa di Utilizzo:

Il deposito del materiale in attesa di utilizzo avviene all’interno del sito di produzione o dei siti di deposito
intermedio indicati nel Piano di Utilizzo;

Il materiale escavato viene tenuto separato da materiale proveniente da altri piani di utilizzo;

Il periodo di deposito non può essere superiore a quello del Piano di Utilizzo.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
  D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
 UTILIZZO
  UTILIZZO


Art. 11 - Trasporto:
In tutte le fasi successive all’ uscita il materiale escavato è accompagnato dai documenti di trasporto (cfr.
Allegato 6 - documento di trasporto)

La documentazione sarà redatta in triplice copia (per esecutore, trasportatore e destinatario) sono
previste quattro copie se il proponente e l’esecutore sono diversi.

Art. 12 - Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.):
L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore
all'autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà corredata (cfr. Allegato
7 - dichiarazione di avvenuto utilizzo (d.a.u.))

Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo.

La dichiarazione è conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile
in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: GESTIONE DEI DATI EECONTROLLI
 D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: GESTIONE DEI DATI CONTROLLI



Art. 13 - Gestione dei dati:
Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati ogni Autorità competente comunica i pareri in merito
ai piani di utilizzo ad ISPRA;

ISPRA entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web
un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione.

Art 14 - Controlli e ispezioni:
Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo
effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli
obblighi assunti nel Piano di Utilizzo.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO


  La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità
    ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell’opera.

  La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e
    comunque prima dell’inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

  Caratterizzazione ambientale mediante scavi esplorativi (ed in subordine con sondaggi).

  Densità dei punti di indagine basata su un modello concettuale preliminare delle aree
    (campionamento ragionato campionamento sistematico su griglia o casuale).


                                 Numero di PUNTI d'indagine
          (cfr. allegato 2 - procedure di campionamento in fase di progettazione):
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO




 Nel caso di opere infrastrutturali lineari: campionamento ogni 500 m o ogni 2000 m in

   fase preliminare.

 Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo almeno un

   sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1.000 metri lineari di tracciato ovvero ogni

   5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre

   incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso dovrà essere effettuato

   un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO



 La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da
    sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:
•   campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
•   campione 2: nella zona di fondo scavo;
•   campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico
    individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

 Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-
    fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità.

 Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio oltre ai
    campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente
    e compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: VERIFICHE ANALITICHE
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: VERIFICHE ANALITICHE


          D.M. 161/2012      DGR 2424/08
            Parametro         Parametro
       Arsenico           Arsenico
       Cadmio             Cadmio             Parametri indicatori set minimale:
       Cobalto
       Nichel             Nichel             Il set di parametri dovrà essere definito considerando:
       Piombo             Piombo
       Rame               Rame
                                             1.Sostanze ricollegabili ad attività antropiche;
       Zinco              Zinco
       Mercurio
       Idrocarburi C>12   Idrocarburi C>12   2.Contaminazioni pregresse;
       Cromo tot          Cromo tot
       Cromo VI           Cromo VI           3.Fondo naturale.
       Amianto
       BTEX
       IPA                IPA
                          PCB




Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i
6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche
dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di tabella.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: CAMPIONAMENTO IN FASE
 D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: CAMPIONAMENTO IN FASE
ESECUTIVA
 ESECUTIVA

La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia
comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione
dell'opera da cui deriva la produzione dei materiali da scavo (cfr. Allegato 8)

 Parte A
  Parte A                                                  Parte B:
                                                            Parte B:
 La caratterizzazione dei materiali da scavo in
  La caratterizzazione dei materiali da scavo in           Verifiche per i icontrolli eele ispezioni
                                                            Verifiche per controlli le ispezioni
 corso d'opera potrà avvenire:
  corso d'opera potrà avvenire:                            ARPA/APPA
                                                            ARPA/APPA
 ••su cumuli
    su cumuli                                              1. Le verifiche possono essere eseguite
                                                            1. Le verifiche possono essere eseguite
 ••direttamente sull'area di scavo e/o sul
    direttamente sull'area di scavo e/o sul                sia aacompletamento che durante la
                                                            sia completamento che durante la
 fronte di avanzamento,
  fronte di avanzamento,                                   posa in opera del materiale.
                                                            posa in opera del materiale.
 ••sul fondo oosulle pareti di corpi idrici
    sul fondo sulle pareti di corpi idrici                 2. Sono utilizzati gli stessi criteri adottati
                                                            2. Sono utilizzati gli stessi criteri adottati
 superficiali;
  superficiali;                                            per ililcontrollo in corso d'opera.
                                                            per controllo in corso d'opera.
 ••nell'intera area di intervento.
    nell'intera area di intervento.
 IlIlset analitico, le metodologie di analisi, i ilimiti
      set analitico, le metodologie di analisi, limiti
 di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere
   di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere
 conformi aaquanto indicato negli Allegati 22ee4.
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D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: DEFINIZIONE DI RIPORTO
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: DEFINIZIONE DI RIPORTO


Riporto

I riporti si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti

da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente

frammisti al suolo e al sottosuolo;

Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti,

qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20% (in massa), sono indicativamente

identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi,

laterizi, prodotti ceramici, intonaci.
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: NORMALE PRATICA INDUSTRIALE
D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: NORMALE PRATICA INDUSTRIALE


    Normale Pratica Industriale: operazioni, anche condotte non singolarmente, finalizzate al
    miglioramento caratteristiche merceologiche del materiale da scavo per renderne l’utilizzo
    maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il
    rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale ….
 selezione granulometrica
 riduzione volumetrica
 stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata
 stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione
 riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (frammenti di
  vetroresina, cementiti, bentoniti, …)


    Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la
    presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai
    requisiti tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente
    fattibile ed economicamente sostenibile
CONFRONTO ADEMPIMENTI DGR 2424/08 ––DM 161/2012
 CONFRONTO ADEMPIMENTI DGR 2424/08 DM 161/2012


           Adempimenti DGR 2424/08                                      Adempimenti DM 161/2012

 Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.:                  Presentazione, indipendentemente dall’iter tecnico

(progetto, dichiarazione, indagine, MOD2 e MOD3)               amministrativo del progetto dell’opera, del Piano di
                                                               Utilizzo comprensivo di indagini svolte:
 Interventi sottoposti a permesso a costruire:
                                                             1. In fase progettuale;
(progetto, indagine, MOD1,MOD2 e MOD 3)
                                                             2. In fase esecutiva
 Interventi sottoposti a D.I.A.:
                                                             Nonché di:
(Indagine, MOD1, MOD2 e MOD3)
                                                              Doc. di trasporto;
 Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o A.I.A., né a
                                                              D.A.U.
  permesso a costruire, né a D.I.A.:

(progetto, dichiarazione, MOD2 e MOD3)

 Interventi non sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a
  permesso a costruire, né a D.I.A.:

(progetto, dichiarazione, MOD2 e MOD3)
SANZIONI EERESPONSABILITÀ
 SANZIONI RESPONSABILITÀ
   Sanzioni



 Rif. Normativo D.Lgs. 152/06             Sintesi                                            Sanzioni D.Lgs. 152/06


                                   Mancata notifica di
         Art. 242 c.3                                        • Arresto da 3 mesi ad 1 anno o con ammenda da 1.000-26.000 €
                                 superamento delle CSC


         Art. 255 c.1              Abbandono di rifiuti      • Amm. Pecuniaria da 300 a 3.000 € se rifiuti pericolosi aumento sino al doppio



                                                             • Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € per non pericolosi
         Art. 256 c.1            Gestione non autorizzata
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         Art. 256 c.3            Discarica non autorizzata     da 5.200 a 52.000 € se rif. peric. / confisca dell’area fatti salvi gli
                                                               obblighi di bonifica.

                                 Procurare inquinamento      • Arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € se non provvede
         Art. 257 c.1
                                    per suolo e/o falda        secondo art. 242 TUA


                                                             • Sanz. Amm. da 1.600 a 9.300 € / reclusione fino a 2 anni per attestazioni false a
         Art. 258 c.4           Trasporto senza formulario
                                                               pubblico ufficiale
GRAZIE PER L’ATTENZIONE




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Gestione Terre e Rocce da scavo per i grandi cantieri (DM 161/2012) e riutilizzo in sito dei terreni ai sensi dell’Art. 185 (D. Lgs 152/06)

  • 1. Gestione Terre e Rocce da scavo per i grandi cantieri (DM 161/2012) e riutilizzo in sito dei terreni ai sensi dell’Art. 185 (D. Lgs 152/06). 28 Marzo 2013 Dott. Geol. Tommaso Magro Coordinatore Cantieri t.magro@eambiente.it
  • 2. LE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE LE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE Il tema delle Terre e Rocce da Scavo è stato negli anni oggetto di molteplici e sempre nuove rivisitazioni legislative nazionali e regionali, per citare le principali:  Legge n. 443/2001 (art. 1, commi 17, 18 e 19)  Legge n. 306/2003 (art. 23 che modifica Legge 443/2001)  D.Lgs. n. 152/2006 (art. 186)  D.Lgs. n. 4/2008 (II° Correttivo al D.Lgs. 152/06)  D.Lgs. n. 205/2010 (IV° correttivo del D.Lgs. 152/06 che anticipa con l’art. 39 l’abrogazione dell’art. 186)  DM 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) CONTINUA E PROGRESSIVA EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE
  • 3. LE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE LE TERRE DA SCAVO, EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE Nel caso della Regione del Veneto, il tema della gestione delle Terre e Rocce da Scavo è stato normato dai seguenti provvedimenti normativi;  D.G.R. 23/4/2004, n. 1126  D.G.R. 21/1/2005, n. 80  L.R. 20/2007 - Art. 17  DGR 2424/2008  DGR 794/2009 (Integrazioni a D.G.R. 2424/08)  DGR 179/2013 (SOLO PER PICCOLI CANTIERI) CONTINUA E PROGRESSIVA EVOLUZIONE NORMATIVA ANCHE A LIVELLO REGIONALE! (e non finirà qui…)
  • 4. LE TERRE DA SCAVO ––L’ETICHETTA DEFINISCE LA PROCEDURA LE TERRE DA SCAVO L’ETICHETTA DEFINISCE LA PROCEDURA RIFIUTO RIFIUTO SOTTOPRODOTTO SOTTOPRODOTTO «MATERIA PRIMA» «MATERIA PRIMA»
  • 5. LE TERRE DA SCAVO ––PANORAMICA DELLE MODALITA’ DI LE TERRE DA SCAVO PANORAMICA DELLE MODALITA’ DI GESTIONE GESTIONE Riutilizzo EX SITU (Volumi > 6000 mc) GESTIONE AI SENSI DI ART. 185 D.Lgs. 152/06: •Esclusioni dall’ambito di applicazione disciplina rifiuti; GESTIONE COME SOTTOPRODOTTO: •Comma c: suolo non contaminato …, ove sia certo che esso verrà riutilizzato … allo stato naturale e nello •Ripristini Ambientali, Impianti Produttivi stesso sito in cui è stato escavato •Procedure Amministrative DM 161/2012; •Verifica analitica suoli oggetto di scavo; •Piano di Utilizzo Riutilizzo IN SITU •DDT, DAU, … Cantiere con produzione di Terre da Scavo Riutilizzo EX SITU (Volumi < 6000 mc) GESTIONE COME SOTTOPRODOTTO: •Ripristini Ambientali, Impianti Produttivi Discarica, Impianto di recupero •DGRV 179/2013 GESTIONE COME RIFIUTO: •Procedure Amministrative Parte IV , Titolo I, D.Lgs. 152/06; •Normativa di riferimento: D.Lgs. 36/2003; D.M. 27/09/2010 •Codice CER; Trasporto con Formulario, Ditta autorizzata iscritta Albo Gestori Ambientali, …
  • 6. TERRE DA SCAVO ––IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, TERRE DA SCAVO IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, D.LGS. 152/06 D.LGS. 152/06 L’Art. 185 definisce le ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE delle procedure previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 PERTANTO: I MATERIALI CHE SODDISFANO I REQUISITI previsti da tale articolo non sono soggetti alle regolamentazioni previste dalla «disciplina rifiuti» così come articolata nella Parte IV del D.Lgs. 152/06, e possono essere gestiti come vere e proprie MATERIE PRIME quando non sono regolati da altre disposizioni normative comunitarie…
  • 7. TERRE DA SCAVO ––IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, TERRE DA SCAVO IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, D.LGS. 152/06 D.LGS. 152/06 L’Art. 185 definisce le ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE delle procedure previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 IN MERITO ALLE TERRE DA SCAVO Comma 1: «Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a)… b)… c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d)…»
  • 8. TERRE DA SCAVO ––IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, TERRE DA SCAVO IL RIUTILIZZO IN SITU AI SENSI DELL’ART. 185, D.LGS. 152/06 D.LGS. 152/06 L’Art. 185 definisce le ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE delle procedure previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 Leggendo tra le righe il comma 1 Suolo Non Contaminato: non è effettivamente specificato se lo stato di «contaminato» è definito in relazione alla destinazione d’uso del sito od in termini assoluti (per cui il rispetto dei limiti previsti da Col. A , Tab. 1, All.V, Pt.IV, Tit, V, D.Lgs. 152/06 – Siti ad uso verde pubblico o residenziale)… Non sono peraltro definite nemmeno le specifiche minime per poter dichiarare come non contaminato del terreno da scavo… Allo stato naturale: non sembra contemplata la possibilità di eseguire le normali operazioni di pratica industriale (es. stabilizzazione a calce, ecc…), in altre parole non è specificato se l’esecuzione delle suddette pratiche comporta il mantenimento dei requisiti previsti dal comma 1 dell’Art. 185… Riutilizzato … nello stesso sito in cui è stato escavato: NESSUN DUBBIO, L’APPLICABILITÀ DI TALE ARTICOLO VALE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL RIUTILIZZO IN SITU DEL TERRENO DA SCAVO
  • 9. TERRE DA SCAVO --I ICHIARIMENTI DEL MATTM --NOTA 0036288 TERRE DA SCAVO CHIARIMENTI DEL MATTM NOTA 0036288 DEL 14/11/12 DEL 14/11/12
  • 10. IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO - -IL D.M. IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO IL D.M. 10/08/2012, N. 161 10/08/2012, N. 161 Il riutilizzo OFF SITE di Terre da Scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni (più di 6.000 metri cubi) è normato dal DM 161/2012 DM 161/2012 – La Struttura Art. 1 - Definizioni Art. 9 - Realizzazione del Piano di Utilizzo Art. 2 - Finalità Art. 10 - Deposito in attesa di utilizzo Art. 3 - Ambiti di applicazione ed esclusione Art. 11 - Trasporto Art. 4 - Disposizioni generali Art. 12 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo - Art. 5 - Piano di Utilizzo D.A.U. Art. 6 - Situazioni di emergenza Art. 13 - Gestione dei dati Art. 7 - Obblighi generali Art. 14 - Controlli e ispezioni Art. 8 - Modifica del Piano di Utilizzo Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie Art. 16 - Clausola di riconoscimento reciproco
  • 11. IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO - -IL D.M. IL RIUTILIZZO OFF SITE DELLE TERRE DA SCAVO IL D.M. 10/08/2012, N. 161 10/08/2012, N. 161 …i 9 Allegati: Allegato 1 – caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo Allegato 2 – procedure di campionamento in fase di progettazione Allegato 3 – normale pratica industriale Allegato 4 – procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali Allegato 5 – piano di utilizzo Allegato 6 – documento di trasporto Allegato 7 – dichiarazione di avvenuto utilizzo (d.a.u.) Allegato 8 – procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni Allegato 9 – materiali di riporto di origine antropica
  • 12. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 55PIANO DI UTILIZZO D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. PIANO DI UTILIZZO DEVE COMPRENDERE 1.ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo; 2.ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo; 3.operazioni di normale pratica industriale; 4.modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare: i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento; le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi, indicazione del set di parametri; indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera; 5.ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo e tempi di deposito; 6.individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione.
  • 13. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 55P.U. - -VALIDITÀ D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. P.U. VALIDITÀ IL PIANO DI UTILIZZO DEFINISCE LA DURATA DI VALIDITÀ DEL PIANO STESSO Salvo deroghe i lavori devono cominciare entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo. Decorso il termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti. ALLO SCADERE DEI TERMINI INDICATI NEL PIANO DI UTILIZZO IL MATERIALE DEVE ESSERE TRATTATO COME RIFIUTO È prevista la facoltà di presentare entro 2 mesi dalla scadenza dei termini indicati nel Piano di Utilizzo un nuovo piano di Utilizzo con validità massima di un anno. IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI NEL PIANO DI UTILIZZO IL MATERIALE DEVE ESSERE SMALTITO COME RIFIUTO
  • 14. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 55P.U. - -CASI PARTICOLARI D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. P.U. CASI PARTICOLARI Per siti con presenza di fenomeni di fondo naturale in fase di predisposizione del piano di utilizzo il proponente: Segnala il superamento all’Autorità Competente; Presenta un piano di accertamento eseguito in contraddittorio con ARPA Presenta il Piano di Utilizzo sulla base dei valori definiti dal piano di accertamento. NOTA: Il materiale di scavo deve essere utilizzato nell’ambito dello stesso sito o nell’ambito di un sito con fondo naturale analogo Per siti sottoposti ad interventi di bonifica o ripristino ambientale: Previa richiesta del proponente ARPA o APPA comunicano al proponente entro 60 giorni se per i materiali di scavo i valori non superano i limiti tabellari relativi alla destinazione d’uso indicata in sede di richiesta; In caso di esito positivo il proponente può presentare il Piano di Utilizzo;
  • 15. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. 66SITUAZIONI DI EMERGENZA D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: ART. SITUAZIONI DI EMERGENZA 1. In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, è attestata all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 5. 2. E' facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata. 3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata a quanto disciplinato all'articolo 5, comma 5 (siti con interventi di bonifica in corso).
  • 16. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO UTILIZZO Art. 9 - Realizzazione del Piano di Utilizzo: Il proponente deve comunicare all’Autorità Competente l’indicazione dell’esecutore del Piano di Utilizzo prima dell’inizio della realizzazione dell’opera; Dalla data di comunicazione l’esecutore del Piano ne è responsabile; L’esecutore redigerà la modulistica per la tracciabilità del materiale. Art. 10 - Deposito in attesa di Utilizzo: Il deposito del materiale in attesa di utilizzo avviene all’interno del sito di produzione o dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo; Il materiale escavato viene tenuto separato da materiale proveniente da altri piani di utilizzo; Il periodo di deposito non può essere superiore a quello del Piano di Utilizzo.
  • 17. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO UTILIZZO Art. 11 - Trasporto: In tutte le fasi successive all’ uscita il materiale escavato è accompagnato dai documenti di trasporto (cfr. Allegato 6 - documento di trasporto) La documentazione sarà redatta in triplice copia (per esecutore, trasportatore e destinatario) sono previste quattro copie se il proponente e l’esecutore sono diversi. Art. 12 - Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.): L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore all'autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà corredata (cfr. Allegato 7 - dichiarazione di avvenuto utilizzo (d.a.u.)) Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non costituiscono un utilizzo. La dichiarazione è conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
  • 18. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: GESTIONE DEI DATI EECONTROLLI D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: GESTIONE DEI DATI CONTROLLI Art. 13 - Gestione dei dati: Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati ogni Autorità competente comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo ad ISPRA; ISPRA entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione. Art 14 - Controlli e ispezioni: Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo.
  • 19. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO  La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell’opera.  La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell’inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.  Caratterizzazione ambientale mediante scavi esplorativi (ed in subordine con sondaggi).  Densità dei punti di indagine basata su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato campionamento sistematico su griglia o casuale). Numero di PUNTI d'indagine (cfr. allegato 2 - procedure di campionamento in fase di progettazione):
  • 20. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO  Nel caso di opere infrastrutturali lineari: campionamento ogni 500 m o ogni 2000 m in fase preliminare.  Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione dovrà essere effettuata prevedendo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente ogni 1.000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.
  • 21. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO  La profondità d'indagine sarà determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo: • campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; • campione 2: nella zona di fondo scavo; • campione 3: nella zona intermedia tra i due; e in ogni caso andrà previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.  Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico- fisiche possono essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità.  Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio oltre ai campioni sopra elencati sarà necessario acquisire un campione delle acque sotterranee, preferibilmente e compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico.
  • 22. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: VERIFICHE ANALITICHE D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: VERIFICHE ANALITICHE D.M. 161/2012 DGR 2424/08 Parametro Parametro Arsenico Arsenico Cadmio Cadmio Parametri indicatori set minimale: Cobalto Nichel Nichel Il set di parametri dovrà essere definito considerando: Piombo Piombo Rame Rame 1.Sostanze ricollegabili ad attività antropiche; Zinco Zinco Mercurio Idrocarburi C>12 Idrocarburi C>12 2.Contaminazioni pregresse; Cromo tot Cromo tot Cromo VI Cromo VI 3.Fondo naturale. Amianto BTEX IPA IPA PCB Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di tabella.
  • 23. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: CAMPIONAMENTO IN FASE D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA ESECUTIVA La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione dei materiali da scavo (cfr. Allegato 8) Parte A Parte A Parte B: Parte B: La caratterizzazione dei materiali da scavo in La caratterizzazione dei materiali da scavo in Verifiche per i icontrolli eele ispezioni Verifiche per controlli le ispezioni corso d'opera potrà avvenire: corso d'opera potrà avvenire: ARPA/APPA ARPA/APPA ••su cumuli su cumuli 1. Le verifiche possono essere eseguite 1. Le verifiche possono essere eseguite ••direttamente sull'area di scavo e/o sul direttamente sull'area di scavo e/o sul sia aacompletamento che durante la sia completamento che durante la fronte di avanzamento, fronte di avanzamento, posa in opera del materiale. posa in opera del materiale. ••sul fondo oosulle pareti di corpi idrici sul fondo sulle pareti di corpi idrici 2. Sono utilizzati gli stessi criteri adottati 2. Sono utilizzati gli stessi criteri adottati superficiali; superficiali; per ililcontrollo in corso d'opera. per controllo in corso d'opera. ••nell'intera area di intervento. nell'intera area di intervento. IlIlset analitico, le metodologie di analisi, i ilimiti set analitico, le metodologie di analisi, limiti di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere di riferimenti ai fini di riutilizzo, devono essere conformi aaquanto indicato negli Allegati 22ee4. conformi quanto indicato negli Allegati 4.
  • 24. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: DEFINIZIONE DI RIPORTO D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: DEFINIZIONE DI RIPORTO Riporto I riporti si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo; Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20% (in massa), sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.
  • 25. D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: NORMALE PRATICA INDUSTRIALE D.M. 10 AGOSTO 2012, N. 161: NORMALE PRATICA INDUSTRIALE  Normale Pratica Industriale: operazioni, anche condotte non singolarmente, finalizzate al miglioramento caratteristiche merceologiche del materiale da scavo per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale ….  selezione granulometrica  riduzione volumetrica  stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata  stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione  riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti, …) Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile
  • 26. CONFRONTO ADEMPIMENTI DGR 2424/08 ––DM 161/2012 CONFRONTO ADEMPIMENTI DGR 2424/08 DM 161/2012 Adempimenti DGR 2424/08 Adempimenti DM 161/2012  Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.:  Presentazione, indipendentemente dall’iter tecnico (progetto, dichiarazione, indagine, MOD2 e MOD3) amministrativo del progetto dell’opera, del Piano di Utilizzo comprensivo di indagini svolte:  Interventi sottoposti a permesso a costruire: 1. In fase progettuale; (progetto, indagine, MOD1,MOD2 e MOD 3) 2. In fase esecutiva  Interventi sottoposti a D.I.A.: Nonché di: (Indagine, MOD1, MOD2 e MOD3)  Doc. di trasporto;  Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o A.I.A., né a  D.A.U. permesso a costruire, né a D.I.A.: (progetto, dichiarazione, MOD2 e MOD3)  Interventi non sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a permesso a costruire, né a D.I.A.: (progetto, dichiarazione, MOD2 e MOD3)
  • 27. SANZIONI EERESPONSABILITÀ SANZIONI RESPONSABILITÀ Sanzioni Rif. Normativo D.Lgs. 152/06 Sintesi Sanzioni D.Lgs. 152/06 Mancata notifica di Art. 242 c.3 • Arresto da 3 mesi ad 1 anno o con ammenda da 1.000-26.000 € superamento delle CSC Art. 255 c.1 Abbandono di rifiuti • Amm. Pecuniaria da 300 a 3.000 € se rifiuti pericolosi aumento sino al doppio • Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € per non pericolosi Art. 256 c.1 Gestione non autorizzata • Arresto 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 € per pericolosi • Arresto 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 / da 1 a 3 anni con sanzione Art. 256 c.3 Discarica non autorizzata da 5.200 a 52.000 € se rif. peric. / confisca dell’area fatti salvi gli obblighi di bonifica. Procurare inquinamento • Arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 € se non provvede Art. 257 c.1 per suolo e/o falda secondo art. 242 TUA • Sanz. Amm. da 1.600 a 9.300 € / reclusione fino a 2 anni per attestazioni false a Art. 258 c.4 Trasporto senza formulario pubblico ufficiale
  • 28. GRAZIE PER L’ATTENZIONE www.eambiente.it www.eenergiagroup.it