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Legge 170/2010
Nuove norme in materia di DSA
              &
Piano Didattico Personalizzato
  www.aiditalia.org          Luciana Ventriglia

                      Presidente Comitato Scuola A.I.D   .
PROGETTO
“A scuola di dislessia”

        PROTOCOLLO D’INTESA
                     tra
Ministero dell’Istruzione dell’Università e
                della Ricerca
    Associazione Italiana Dislessia
       Fondazione Telecom Italia
A scuola di dislessia

       progettoreferenti@dislessia.it



• Formazione on-line tutte le regioni
 (docenti referenti di ogni ordine e grado di scuola)

• Formazione di base 30 province italiane
 (docenti referenti di ogni ordine e grado di scuola)

• Alta formazione 25 province italiane
 (docenti referenti e non di scuola secondaria di 1° e 2° grado)

• Ricerca-azione (bando) 20 progetti (docenti
 di scuola secondaria di 1° grado e del biennio superiore)
Formazione on-line
              screening e dislessia

• Le attività previste dall‟ambiente saranno
  caratterizzate dall‟operatività e dal
  coinvolgimento attivo dei docenti,
  attraverso una pluralità di momenti
  formativi (materiali di studio, forum,
  laboratori sincroni), che consentano di
  correlare gli aspetti teorici con la
  riflessione sull‟esperienze fatte e la loro
  sistematizzazione.
Formazione on-line
          screening e dislessia

• Per fornire uno strumento che
 permetta di individuare precocemente
 gli alunni in difficoltà e di dotare i
 docenti di un assessment valutativo
 per i casi con difficoltà persistenti.
Nuove norme in materia di disturbi specifici
  di apprendimento in ambito scolastico
                      Legge170 /2010 art.2 (Finalità)
La presente legge persegue, per la persona con DSA, le seguenti finalità:
a. Garantire il diritto all‟istruzione
b. Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di
   supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo
   delle potenzialità.
c. Ridurre i disagi relazionali ed emozionali
d. Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità
   formative degli studenti
e. Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle
   problematiche legate ai DSA
f. Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi
g. Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola
   e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione
h. Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito
   sociale e professionale
Legge 1702010:
    ruolo della scuola

• formazione sulle problematiche relative ai DSA
• organizzazione scolastica
• formazione dirigenti scolastici
• conoscenza dei provvedimenti dispensativi e
  compensativi
• applicazione di strategie didattiche,
  metodologiche e valutative
Legge 1702010:
ruolo della scuola

• “promuove adeguate attività di recupero
  didattico mirato”

• “trasmette apposita comunicazione alla
  famiglia degli studenti che presentano
  persistenti difficoltà”
Legge 1702010:
  ruolo della scuola

• “attiva interventi tempestivi idonei ad
  individuare i casi sospetti di DSA”

• esplicita che “l‟esito di tali attività non
  costituisce, comunque una diagnosi di
  DSA”.
Legge 1702010:
  ruolo della scuola


• garantisce una didattica individualizzata e
  personalizzata
• garantisce forme efficaci e flessibili di lavoro
  scolastico in relazioni alle caratteristiche
  peculiari dei soggetti
• applica strategie didattiche , metodologiche
  e valutative adeguate (ruolo del PDP come
  documento dell’avvenuta applicazione delle
  strategie)
Legge 1702010:
ruolo della scuola

• introduce gli strumenti compensativi, compresi i
  mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
  informatiche, nonché misure dispensative da
  alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità
  dei concetti da apprendere

• monitorizza periodicamente l’efficacia delle
  misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi
Legge 1702010:
 ruolo della scuola

• garantisce adeguate forme di verifica e
  valutazione, anche per quanto concerne gli esami
  di stato e di ammissione all‟università nonché gli
  esami universitari
• chiarisce che la comunicazione della diagnosi
  alla scuola è data solo dalla famiglia
• promuove la collaborazione e la comunicazione
  scuola-famiglia servizi sanitari
Profilo dell’insegnante
Referente DSA


• Insegnante curricolare a Tempo Indeterminato
• Essere motivato e interessato ad accrescere la sua
  formazione
• Avere capacità relazionali e competenze nell‟ambito
  della gestione delle dinamiche di gruppo
• Conoscere le potenzialità didattico–organizzative
  offerte dal Regolamento dell‟autonomia
• Essere disponibile a lavorare in rete all‟interno e
  all‟esterno dell‟Istituzione Scolastico.
Azioni del
Referente DSA


• Favorire attività di sensibilizzazione, informazione
  e formazione
• Mantenere i contatti con famiglie e enti esterni
• Promuovere ricerche e azioni
• Fornire informazioni, materiali didattici e di
  valutazione specifici
• Collaborare con AID e con gli enti di formazione,
  USP - USR - MIUR
Azioni dei
Referente DSA


• Fornire informazioni bibliografiche e sitogragrafiche

• Fornire indicazioni sui libri digitali PDF

• Aggiornare le conoscenze legislative
Azioni del
Referente DSA


- Organizzare una mappatura degli allievi con
  Disturbo Specifico d‟Apprendimento.

- essere a disposizione dei Consigli di Classe/
   Team per impostare il Piano Didattico
   Personalizzato, individuare gli strumenti
   compensativi e le misure dispensative e le
   strategie metodologico didattiche più idonee.
“Con la personalizzazione si persegue
l’obiettivo di raggiungere i medesimi obiettivi
attraverso itinerari diversi.
 Questa strategia implica la messa a punto di
nuove forme di organizzazione didattica e di
trasmissione dei processi del “sapere” e del
“saper fare” in modo da predisporre piani di
apprendimento coerenti con le capacità, i
ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni”.
  (G. Chiosso, La personalizzazione dell’apprendimento)
Personalizzare
  l’insegnamento
• Conoscere i processi dell’apprendimento
• Individuare punti di forza e debolezza di ogni studente
• Prendersi cura degli aspetti emotivo-motivazionali e
  relazionali dell‟apprendimento
• Promuovere modalità di insegnamento flessibili
  (apprendimento cooperativo, tecniche metacognitive,
  educazione tra pari)
• Promuovere una valutazione “per” l‟apprendimento
• Utilizzare mediatori didattici diversificati (software, ausili
  informatici…)
• Favorire una didattica per competenze e non per contenuti
Obiettivi Lisbona
                  entro il 2010
• diminuzione della percentuale dei quindicenni con scarsa
  capacità di lettura (almeno del 20% rispetto al 2000);
• diminuzione degli abbandoni precoci (percentuale non superiore
  al 10%);
• aumento della media europea di partecipazione ad iniziative di
  lifelong learning (almeno fino al 12% della popolazione adulta in
  età lavorativa 25/64 anni)
• Istruzione prescolare almeno 90%
• aumento dei giovani che completano gli studi secondari superiori
  (almeno l'85% della popolazione ventiduenne)
• aumento dei laureati in matematica, scienze e tecnologia
  (aumento almeno del 15% e al contempo diminuzione dello
  squilibrio fra sessi)
Raccomandazioni del Parlamento
 e del Consiglio Europeo, 2006
“Le competenze-chiave per
 l’apprendimento permanente:
Un quadro di riferimento Europeo”
                   “ Imparare ad imparare”
• la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei
  propri bisogni.
• l’identificazione delle opportunità disponibili.
• la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo
  efficace.
• la consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento, dei
  punti di forza e dei punti di debolezza delle proprie abilità
• la capacità di perseverare nell’apprendimento
• la capacità di organizzare il proprio apprendimento anche
  mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni,
  sia a livello individuale che in gruppo.
Convenzione ONU sui diritti
  delle persone con disabilita‟
  Ratifica del parlamento Italiano Legge 18 , 3 marzo 2009



• Per realizzare il diritto all‟istruzione (.) gli Stati
  Parti garantiscono un sistema di istruzione
  inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento
  continuo lungo tutto l‟arco della vita, finalizzati
  al pieno sviluppo del capitale umano, del senso
  di dignità e dell‟autostima ed al rafforzamento
  del rispetto dei diritti umani, delle libertà
  fondamentali e della diversità umana.
Flessibilità didattica
    DPR 275/1999 art. 4.2:
il Regolamento dell‟autonomia scolastica offre lo strumento
    della flessibilità, (“le istituzioni scolastiche possono adottare
    tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”).
Tale flessibilità non è solo nei calendari, negli orari, nei
    raggruppamenti degli alunni, nell‟adeguamento alle
    esigenze delle realtà locali, ecc, ma è prevista anche in tutti
    gli aspetti dell‟organizzazione educativa e didattica della
    Scuola e quindi va intesa come:
       - personalizzazione educativa e didattica,
       - personalizzazione degli obiettivi formativi
       - personalizzazione dei percorsi formativi.
DPR 275/99
Art.4 – Autonomia didattica.
comma 4

Le Istituzioni scolastiche:
- assicurano la realizzazione di iniziative di recupero
  e sostegno, di continuità e di orientamento
- individuano le modalità e i criteri di
  valutazione degli alunni nel rispetto della
  normativa nazionale.
Indicazioni
per il Curriculo, 2007



“La scuola è chiamata a realizzare percorsi
formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni
personali degli studenti nella prospettiva di
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità
di ognuno”
Esame di stato –Secondo ciclo
OM n° 40/2009

 Art. 12 c. 7
 La commissione terrà in considerazione gli allievi
   con dislessia:

 - per la predisposizione della terza prova scritta
 - per la valutazione delle altre due prove
 - prevedendo tempi più lunghi e l’utilizzo di
   strumenti informatici se utilizzati in corso d’anno
ESAMI
SECONDARIA DI 2° GRADO
O. M. n. 44 /2010 Prot. n. 3446


Anche quest’anno le nuove norme per l'esame di Stato
   prestano particolare attenzione agli studenti con disturbi
   specifici di apprendimento (DSA).
L'articolo 12 (DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE
   PROVE ) specifica, infatti, la necessità di tener conto, da
   parte della Commissione d'esame, delle situazioni
   soggettive dei candidati con DSA.
  Questo implica che anche per la terza prova scritta siano
   permessi:
- allungamento dei tempi
- utilizzo di strumenti informatici.
Documento del 15 maggio
O.M. 44/2010

“Grande importanza riveste, quindi, il Documento del 15
  maggio, che ogni Consiglio di classe deve elaborare
  indicando
“….i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
  percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
  valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché
  ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano
  significativo ai fini dello svolgimento degli esami”
                                                                   (Art.6 c.2 )
“Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di
   classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la
   componente studentesca e quella dei genitori”.                (Art.6 c.6 )


“Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato
    in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne
    copia.”                                                       (Art.6 c.7 )
INVALSI
“Per la rilevazione degli apprendimenti ( 15
  primaria; 1 sec.1°) per l‟anno scolastico 2009/10
  l‟INVALSI ha adottato un protocollo di
  somministrazione ispirato alle pratiche seguite in
  altri paesi europei. Per quanto riguarda le
  modalità di partecipazione degli alunni con
  bisogni educativi speciali, l‟INVALSI ha
  pubblicato una apposita nota nella quale viene
  esplicitato in modo chiaro che lo scopo delle
  rilevazioni non è la valutazione del singolo
  studente”.
PROVA NAZIONALE:
   Concorre alla valutazione finale
   degli alunni
“ Si ricorda che gli alunni con certificazione di diagnosi di
   dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento di
   apprendimento, possono sostenere la prova con l’ausilio
   degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e
   con tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sotto
   commissione (per la Prova Nazionale, massimo 30 minuti).
   Ove ai candidati che ne hanno titolo e necessità siano
   assegnati tempi più ampi per rispondere ai quesiti (prova
   nazionale) del primo fascicolo (italiano), agli altri candidati
   potrà essere, comunque, somministrato il secondo fascicolo
   (matematica) dopo i primi 60 minuti ed il previsto intervallo

  MIUR- C.M.n.50 7 giugno 2010
Strategie organizzative da inserire nel POF

• Inserimento nel POF normativa dislessia: adeguamento
  della didattica alle circolari ministeriali
• Presentazione al Consiglio di classe dell‟ allievo
  dislessico da parte del DS o Referente Dislessia d‟Istituto
• Programmazione incontri con operatori Sanitari, famiglia
  per conoscenza
• Predisposizione Percorso Personalizzato: livello
  del disturbo, obiettivi personalizzati, interventi compensativi
  e dispensativi, criteri di valutazione
• Condivisione del Percorso         Personalizzato con
  la famiglia
PDP
 PIANO:      studio mirante a predisporre un'azione in tutti i suoi
  sviluppi”; programma, progetto, strategia
 DIDATTICO: scopo della didattica è:
 - il miglioramento dell‟ efficacia e efficienza insegnamento
  del docente
 - il miglioramento dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza
  (diminuzione dei tempi e delle energie) dell'apprendimento
  dell„allievo.
 PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle
  metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione
  del lavoro della classe
  (C.M. n 4099 del 05/10/2004 e n. 4674 del 10/05/2007 per studenti dislessici - DPR
  122 giugno 2009 art.10 – Circ. MIUR 28.5.2009)
PDP
La programmazione per l‟alunno con dislessia deve
essere flessibile, condivisa dall’intero Consiglio
di Classe e riferita agli stessi obiettivi della
classe.

Si tratta quindi di una progetto educativo e didattico
personalizzato, cioè di un intervento commisurato
alle potenzialità dell‟alunno, che rispetti i suoi
tempi di apprendimento e che ne valuti i
progressi rispetto alle abilità di partenza.
Chi?
Il team dei docenti o il Consiglio di Classe,
acquisita la diagnosi specialistica di DSA,
procede alla compilazione del Piano Didattico
Personalizzato.

E‟ prevista una fase preparatoria d’incontro e
di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti
nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.
Legge 8 ottobre 2010 n.170
 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
    apprendimento in ambito scolastico” -
          Art. 3 comma 1 (Diagnosi)

La diagnosi dei DSA è effettuata nell‟ambito dei trattamenti
  specialistici già assicurati dal Servizio sanitario
  nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla
  famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.
Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la
  diagnosi nell‟ambito dei trattamenti specialistici erogati
  dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei
  limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
  disponibili a legislazione vigente, che la medesima
  diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture
  accreditate.
Quando?
Su richiesta, per scritto, da parte della famiglia
   alla scuola di definire un percorso personalizzato
   che preveda l‟applicazione delle disposizioni previste
   dalla legge e da altra normativa ministeriale al riguardo.
In presenza di una diagnosi di servizi specialistici del SSN (o
   accreditati)
Informazione alla famiglia sull’iter procedurale conseguente
   alla segnalazione
La richiesta deve essere protocollata.
Applicazione delle norme sulla privacy sui dati sensibili.
Il PDP compilato va dato in copia alla famiglia
Come ?
• acquisizione della diagnosi specialistica;
• incontro di presentazione tra: il coordinatore della
  classe, la famiglia dello studente, il Dirigente Scolastico
  e/o il referente DSA per la raccolta delle informazioni.
  (verbalizzazione da parte del coordinatore);
• accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la
  distribuzione della modulistica da compilare (ad es.
  nel C.d.C. di Ottobre)
• stesura finale e sottoscrizione del documento
  (docenti e genitori dello studente). (nel successivo
  C.d.C. di Novembre).
Struttura del Piano
      Didattico Personalizzato
1.    Dati relativi all‟alunno
2.    Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali
3.    Caratteristiche comportamentali
4.    Caratteristiche del processo di apprendimento
5.    Strategie utilizzate dall‟alunno per lo studio
6.     Strumenti utilizzati dall‟alunno nello studio
7.    Individuazione di eventuali modifiche all‟interno degli obiettivi specifici di
      apprendimento previsti dai piani di studio
8.    Strategie metodologiche e didattiche adottate
9.    Attività programmate
10.   Strumenti compensativi e misure dispensative
11.   Criteri e modalità di verifica e valutazione
12.   Patto con la famiglia
Legge 8 ottobre 2010 n.170
 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
 apprendimento in ambito scolastico”
 art 5 (Misure educative e didattiche e di supporto)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di
   appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di
   flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e
   formazione e negli studi universitari.


2. Agli studenti DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle
   risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte
   nello stato di previsione del Miur, garantiscono:
                                              (continua)
Legge 8 ottobre 2010 n.170
  art 5 (Misure educative e didattiche e di supporto)
 a) L‟uso della didattica individualizzata e personalizzata
    con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che
    tengano conto anche delle caratteristiche peculiari dei
    soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e
    una strategia educativa adeguate.
b) L‟introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi
    di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche,
    nonché misure dispensative da alcune prestazioni non
    essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere.
c) Per l‟insegnamento delle lingue straniere, l‟uso di strumenti
    compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e
    che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo
    anche, ove risulti utile, la possibilità dell‟esonero.
Struttura del PDP
  10. Strumenti compensativi
  11. Misure dispensative

Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuati gli
 strumenti compensativi e le misure dispensative necessari a
 sostenere l’allievo nell’apprendimento.
Tra questi, nella scuola secondaria, vanno individuati con
  particolare cura gli strumenti compensativi e dispensativi che
  sarà possibile assicurare anche in sede di Esame di Stato.
Preliminarmente all’Esame di Stato, della scuola secondaria di
  II grado, tali strumenti vanno indicati nel Documento del 15
  maggio (Nota MPI n.1787/05 - MPI maggio 2007) in cui il
  Consiglio di Classe dovrà esattamente indicare modalità,
  tempi e sistema valutativo previsti per le prove d’esame.
Strumenti
   compensativi

• Il primo strumento compensativo per un alunno con dislessia:
  un efficiente metodo di studio. (“Dislessia”,gennaio 2010)
• In classe durante la spiegazione (selezionare i contenuti
  fondamentali sul libro di testo; utilizzare simboli visivi, parole
  chiave, brevi frasi, evidenziare)
• A casa (capire e ricordare) lettura per studiare
• Strategie metacognitive da esplicitare per tutti gli studenti
• Esplorazione metacognitiva delle modalità di studio adottate
  dallo studente.
• Colloquio con i genitori e con lo studente da parte dei docenti
Struttura del PDP
12. Criteri e modalità di verifica
  e valutazione
La valutazione per l’apprendimento presuppone “tutte quelle
   attività intraprese dagli insegnanti e/o dagli alunni, che
   forniscono informazioni da utilizzare come feedback per
   modificare le attività di insegnamento/apprendimento in cui
   sono impegnati (Black and Wiliam, 1998).
Pertanto la valutazione per l’apprendimento, pur non essendo
   esente da un suo valore certificativo, ha soprattutto un valore
   formativo.
Infatti è dimostrato che la valutazione per l’apprendimento è
   uno degli strumenti più efficaci per migliorare i risultati degli
   studenti, riuscendo anche ad innalzarne i livelli di competenza.
12. Criteri e modalità
    di verifica e valutazione

Si concordano:
• verifiche orali programmate
• compensazione con prove orali di compiti scritti
• uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali
   (mappe mentali, mappe cognitive..)
• valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze
   di analisi, sintesi e collegamento con eventuali
   elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza
   formale
• prove informatizzate
• valutazione dei progressi in itinere
Legge 8 ottobre 2010 n.170
“Nuove norme in materia di DSA
in ambito scolastico”
art 5 (Misure educative e didattiche e di supporto) comma 4
  Agli studenti con DSA sono garantite, durante il
  percorso di istruzione e di formazione scolastica e
  universitaria, adeguate forme di verifica e di
  valutazione, anche per quanto concerne gli esami
  di Stati e di ammissione all‟università nonché gli
  esami universitari
Legge 8 ottobre 2010 n.170
“Nuove norme in materia di DSA
in ambito scolastico” art.7 comma 2 e 3

il MIUR, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della
   presente legge,con proprio decreto, individua le modalità
   di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all‟art.4,
   le misure educative e didattiche di supporto di cui
   all‟art.5 com.2, nonché di le forme di verifica e di
   valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto all‟art 5
   com.4 .

Con decreto MIUR, da adottare entro due mesi (.) è istituito
  presso il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della
  Ricerca un Comitato Scientifico composto da esperti di
  comprovata competenza sui DSA (,).
Valutazione Personalizzata
Nella C.M. 4674 del 10 maggio 2007 si parla della
  valutazione per gli studenti con DSA “(.)In tutti i casi in cui
  le prove scritte interessino lingue diverse da quella
  materna e non si possono dispensare gli studenti dalla
  loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare
  maggiore considerazione per le corrispondenti prove
  orali come misura compensativa dovuta”
Nel DPR N. 122 “La valutazione concorre, con la sua finalità
  anche formativa e attraverso l’individuazione delle
  potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai
  processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al
  miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo
  formativo”.
Struttura del PDP
13. Patto con la famiglia.
 Nella progettazione del PDP dovranno essere
 indicate le modalità di accordo tra i docenti e la
 famiglia:
- assegnazione dei compiti a casa e modalità su come
 vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ...)
- quantità di compiti assegnati (tenendo conto che i ragazzi
 con DSA sono lenti e fanno molta più fatica degli altri,
 occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni
 apprendimento)
- scadenze con cui i compiti vengono assegnati, evitando
 sovrapposizioni e sovraccarichi.
- modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro
 scolastico a casa può essere realizzato (uso di strumenti
 informatici, presentazioni con mappe, powerpoint …)
Atto dovuto
Decreto del Presidente della Repubblica n° 122 del 22 giugno 2009 Art.
   10 – Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di
   apprendimento (DSA):
  “Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
   adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli
   apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
   conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche
   situazioni soggettive di tali alunni.
   A tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove
   d’esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie
   disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-
   didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
   Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta
   menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione
   delle prove”.
Perché?
Permette di:
• ripensare le pratiche didattiche per migliorarle,
• Riflettere sull‟importanza dell’osservazione
  sistematica dei processi di apprendimento
  dell‟alunno
• condividere la responsabilità educativa
  con la famiglia
• favorire la comunicazione efficace tra
  diversi ordini di scuola
• documentare per decidere e/o modificare
  strategie didattiche
• creare ambienti costruttivi, collaborativi, attivi,
  cioè ambienti per l‟apprendimento che
  favoriscano la curiosità intellettiva e dove sia
  presente un clima emozionale positivo.
“ Raramente il destino degli individui è determinato
da ciò che essi NON sono in grado di fare.
 È molto più probabile che la loro vita sia forgiata
dalle capacità che essi hanno sviluppato (…).

 Coloro ai quali è affidato il compito dell’educazione,
dovrebbero prestare una particolare attenzione alle
doti e alle inclinazioni dei giovani dei quali sono
chiamati a occuparsi.”

             Howard Gardner “L’educazione delle intelligenze multiple”, ANABASI,Milano

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Legge 170 2010,emilia romagna , Ventriglia

  • 1. Legge 170/2010 Nuove norme in materia di DSA & Piano Didattico Personalizzato www.aiditalia.org Luciana Ventriglia Presidente Comitato Scuola A.I.D .
  • 2. PROGETTO “A scuola di dislessia” PROTOCOLLO D’INTESA tra Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Associazione Italiana Dislessia Fondazione Telecom Italia
  • 3. A scuola di dislessia progettoreferenti@dislessia.it • Formazione on-line tutte le regioni (docenti referenti di ogni ordine e grado di scuola) • Formazione di base 30 province italiane (docenti referenti di ogni ordine e grado di scuola) • Alta formazione 25 province italiane (docenti referenti e non di scuola secondaria di 1° e 2° grado) • Ricerca-azione (bando) 20 progetti (docenti di scuola secondaria di 1° grado e del biennio superiore)
  • 4. Formazione on-line screening e dislessia • Le attività previste dall‟ambiente saranno caratterizzate dall‟operatività e dal coinvolgimento attivo dei docenti, attraverso una pluralità di momenti formativi (materiali di studio, forum, laboratori sincroni), che consentano di correlare gli aspetti teorici con la riflessione sull‟esperienze fatte e la loro sistematizzazione.
  • 5. Formazione on-line screening e dislessia • Per fornire uno strumento che permetta di individuare precocemente gli alunni in difficoltà e di dotare i docenti di un assessment valutativo per i casi con difficoltà persistenti.
  • 6. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico Legge170 /2010 art.2 (Finalità) La presente legge persegue, per la persona con DSA, le seguenti finalità: a. Garantire il diritto all‟istruzione b. Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità. c. Ridurre i disagi relazionali ed emozionali d. Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti e. Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA f. Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi g. Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione h. Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale
  • 7. Legge 1702010: ruolo della scuola • formazione sulle problematiche relative ai DSA • organizzazione scolastica • formazione dirigenti scolastici • conoscenza dei provvedimenti dispensativi e compensativi • applicazione di strategie didattiche, metodologiche e valutative
  • 8. Legge 1702010: ruolo della scuola • “promuove adeguate attività di recupero didattico mirato” • “trasmette apposita comunicazione alla famiglia degli studenti che presentano persistenti difficoltà”
  • 9. Legge 1702010: ruolo della scuola • “attiva interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA” • esplicita che “l‟esito di tali attività non costituisce, comunque una diagnosi di DSA”.
  • 10. Legge 1702010: ruolo della scuola • garantisce una didattica individualizzata e personalizzata • garantisce forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico in relazioni alle caratteristiche peculiari dei soggetti • applica strategie didattiche , metodologiche e valutative adeguate (ruolo del PDP come documento dell’avvenuta applicazione delle strategie)
  • 11. Legge 1702010: ruolo della scuola • introduce gli strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere • monitorizza periodicamente l’efficacia delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi
  • 12. Legge 1702010: ruolo della scuola • garantisce adeguate forme di verifica e valutazione, anche per quanto concerne gli esami di stato e di ammissione all‟università nonché gli esami universitari • chiarisce che la comunicazione della diagnosi alla scuola è data solo dalla famiglia • promuove la collaborazione e la comunicazione scuola-famiglia servizi sanitari
  • 13. Profilo dell’insegnante Referente DSA • Insegnante curricolare a Tempo Indeterminato • Essere motivato e interessato ad accrescere la sua formazione • Avere capacità relazionali e competenze nell‟ambito della gestione delle dinamiche di gruppo • Conoscere le potenzialità didattico–organizzative offerte dal Regolamento dell‟autonomia • Essere disponibile a lavorare in rete all‟interno e all‟esterno dell‟Istituzione Scolastico.
  • 14. Azioni del Referente DSA • Favorire attività di sensibilizzazione, informazione e formazione • Mantenere i contatti con famiglie e enti esterni • Promuovere ricerche e azioni • Fornire informazioni, materiali didattici e di valutazione specifici • Collaborare con AID e con gli enti di formazione, USP - USR - MIUR
  • 15. Azioni dei Referente DSA • Fornire informazioni bibliografiche e sitogragrafiche • Fornire indicazioni sui libri digitali PDF • Aggiornare le conoscenze legislative
  • 16. Azioni del Referente DSA - Organizzare una mappatura degli allievi con Disturbo Specifico d‟Apprendimento. - essere a disposizione dei Consigli di Classe/ Team per impostare il Piano Didattico Personalizzato, individuare gli strumenti compensativi e le misure dispensative e le strategie metodologico didattiche più idonee.
  • 17. “Con la personalizzazione si persegue l’obiettivo di raggiungere i medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi. Questa strategia implica la messa a punto di nuove forme di organizzazione didattica e di trasmissione dei processi del “sapere” e del “saper fare” in modo da predisporre piani di apprendimento coerenti con le capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni”. (G. Chiosso, La personalizzazione dell’apprendimento)
  • 18. Personalizzare l’insegnamento • Conoscere i processi dell’apprendimento • Individuare punti di forza e debolezza di ogni studente • Prendersi cura degli aspetti emotivo-motivazionali e relazionali dell‟apprendimento • Promuovere modalità di insegnamento flessibili (apprendimento cooperativo, tecniche metacognitive, educazione tra pari) • Promuovere una valutazione “per” l‟apprendimento • Utilizzare mediatori didattici diversificati (software, ausili informatici…) • Favorire una didattica per competenze e non per contenuti
  • 19. Obiettivi Lisbona entro il 2010 • diminuzione della percentuale dei quindicenni con scarsa capacità di lettura (almeno del 20% rispetto al 2000); • diminuzione degli abbandoni precoci (percentuale non superiore al 10%); • aumento della media europea di partecipazione ad iniziative di lifelong learning (almeno fino al 12% della popolazione adulta in età lavorativa 25/64 anni) • Istruzione prescolare almeno 90% • aumento dei giovani che completano gli studi secondari superiori (almeno l'85% della popolazione ventiduenne) • aumento dei laureati in matematica, scienze e tecnologia (aumento almeno del 15% e al contempo diminuzione dello squilibrio fra sessi)
  • 20. Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo, 2006 “Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente: Un quadro di riferimento Europeo” “ Imparare ad imparare” • la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni. • l’identificazione delle opportunità disponibili. • la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. • la consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento, dei punti di forza e dei punti di debolezza delle proprie abilità • la capacità di perseverare nell’apprendimento • la capacità di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo.
  • 21. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita‟ Ratifica del parlamento Italiano Legge 18 , 3 marzo 2009 • Per realizzare il diritto all‟istruzione (.) gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l‟arco della vita, finalizzati al pieno sviluppo del capitale umano, del senso di dignità e dell‟autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana.
  • 22. Flessibilità didattica DPR 275/1999 art. 4.2: il Regolamento dell‟autonomia scolastica offre lo strumento della flessibilità, (“le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”). Tale flessibilità non è solo nei calendari, negli orari, nei raggruppamenti degli alunni, nell‟adeguamento alle esigenze delle realtà locali, ecc, ma è prevista anche in tutti gli aspetti dell‟organizzazione educativa e didattica della Scuola e quindi va intesa come: - personalizzazione educativa e didattica, - personalizzazione degli obiettivi formativi - personalizzazione dei percorsi formativi.
  • 23. DPR 275/99 Art.4 – Autonomia didattica. comma 4 Le Istituzioni scolastiche: - assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento - individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale.
  • 24. Indicazioni per il Curriculo, 2007 “La scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno”
  • 25. Esame di stato –Secondo ciclo OM n° 40/2009 Art. 12 c. 7 La commissione terrà in considerazione gli allievi con dislessia: - per la predisposizione della terza prova scritta - per la valutazione delle altre due prove - prevedendo tempi più lunghi e l’utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d’anno
  • 26. ESAMI SECONDARIA DI 2° GRADO O. M. n. 44 /2010 Prot. n. 3446 Anche quest’anno le nuove norme per l'esame di Stato prestano particolare attenzione agli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA). L'articolo 12 (DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE ) specifica, infatti, la necessità di tener conto, da parte della Commissione d'esame, delle situazioni soggettive dei candidati con DSA. Questo implica che anche per la terza prova scritta siano permessi: - allungamento dei tempi - utilizzo di strumenti informatici.
  • 27. Documento del 15 maggio O.M. 44/2010 “Grande importanza riveste, quindi, il Documento del 15 maggio, che ogni Consiglio di classe deve elaborare indicando “….i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami” (Art.6 c.2 ) “Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori”. (Art.6 c.6 ) “Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.” (Art.6 c.7 )
  • 28. INVALSI “Per la rilevazione degli apprendimenti ( 15 primaria; 1 sec.1°) per l‟anno scolastico 2009/10 l‟INVALSI ha adottato un protocollo di somministrazione ispirato alle pratiche seguite in altri paesi europei. Per quanto riguarda le modalità di partecipazione degli alunni con bisogni educativi speciali, l‟INVALSI ha pubblicato una apposita nota nella quale viene esplicitato in modo chiaro che lo scopo delle rilevazioni non è la valutazione del singolo studente”.
  • 29. PROVA NAZIONALE: Concorre alla valutazione finale degli alunni “ Si ricorda che gli alunni con certificazione di diagnosi di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento di apprendimento, possono sostenere la prova con l’ausilio degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e con tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sotto commissione (per la Prova Nazionale, massimo 30 minuti). Ove ai candidati che ne hanno titolo e necessità siano assegnati tempi più ampi per rispondere ai quesiti (prova nazionale) del primo fascicolo (italiano), agli altri candidati potrà essere, comunque, somministrato il secondo fascicolo (matematica) dopo i primi 60 minuti ed il previsto intervallo MIUR- C.M.n.50 7 giugno 2010
  • 30. Strategie organizzative da inserire nel POF • Inserimento nel POF normativa dislessia: adeguamento della didattica alle circolari ministeriali • Presentazione al Consiglio di classe dell‟ allievo dislessico da parte del DS o Referente Dislessia d‟Istituto • Programmazione incontri con operatori Sanitari, famiglia per conoscenza • Predisposizione Percorso Personalizzato: livello del disturbo, obiettivi personalizzati, interventi compensativi e dispensativi, criteri di valutazione • Condivisione del Percorso Personalizzato con la famiglia
  • 31.
  • 32. PDP  PIANO: studio mirante a predisporre un'azione in tutti i suoi sviluppi”; programma, progetto, strategia  DIDATTICO: scopo della didattica è: - il miglioramento dell‟ efficacia e efficienza insegnamento del docente - il miglioramento dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza (diminuzione dei tempi e delle energie) dell'apprendimento dell„allievo.  PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione del lavoro della classe (C.M. n 4099 del 05/10/2004 e n. 4674 del 10/05/2007 per studenti dislessici - DPR 122 giugno 2009 art.10 – Circ. MIUR 28.5.2009)
  • 33. PDP La programmazione per l‟alunno con dislessia deve essere flessibile, condivisa dall’intero Consiglio di Classe e riferita agli stessi obiettivi della classe. Si tratta quindi di una progetto educativo e didattico personalizzato, cioè di un intervento commisurato alle potenzialità dell‟alunno, che rispetti i suoi tempi di apprendimento e che ne valuti i progressi rispetto alle abilità di partenza.
  • 34. Chi? Il team dei docenti o il Consiglio di Classe, acquisita la diagnosi specialistica di DSA, procede alla compilazione del Piano Didattico Personalizzato. E‟ prevista una fase preparatoria d’incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.
  • 35. Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” - Art. 3 comma 1 (Diagnosi) La diagnosi dei DSA è effettuata nell‟ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell‟ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
  • 36. Quando? Su richiesta, per scritto, da parte della famiglia alla scuola di definire un percorso personalizzato che preveda l‟applicazione delle disposizioni previste dalla legge e da altra normativa ministeriale al riguardo. In presenza di una diagnosi di servizi specialistici del SSN (o accreditati) Informazione alla famiglia sull’iter procedurale conseguente alla segnalazione La richiesta deve essere protocollata. Applicazione delle norme sulla privacy sui dati sensibili. Il PDP compilato va dato in copia alla famiglia
  • 37. Come ? • acquisizione della diagnosi specialistica; • incontro di presentazione tra: il coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il Dirigente Scolastico e/o il referente DSA per la raccolta delle informazioni. (verbalizzazione da parte del coordinatore); • accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica da compilare (ad es. nel C.d.C. di Ottobre) • stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente). (nel successivo C.d.C. di Novembre).
  • 38. Struttura del Piano Didattico Personalizzato 1. Dati relativi all‟alunno 2. Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali 3. Caratteristiche comportamentali 4. Caratteristiche del processo di apprendimento 5. Strategie utilizzate dall‟alunno per lo studio 6. Strumenti utilizzati dall‟alunno nello studio 7. Individuazione di eventuali modifiche all‟interno degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dai piani di studio 8. Strategie metodologiche e didattiche adottate 9. Attività programmate 10. Strumenti compensativi e misure dispensative 11. Criteri e modalità di verifica e valutazione 12. Patto con la famiglia
  • 39. Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” art 5 (Misure educative e didattiche e di supporto) 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Miur, garantiscono: (continua)
  • 40. Legge 8 ottobre 2010 n.170 art 5 (Misure educative e didattiche e di supporto) a) L‟uso della didattica individualizzata e personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche delle caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate. b) L‟introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. c) Per l‟insegnamento delle lingue straniere, l‟uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell‟esonero.
  • 41. Struttura del PDP 10. Strumenti compensativi 11. Misure dispensative Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuati gli strumenti compensativi e le misure dispensative necessari a sostenere l’allievo nell’apprendimento. Tra questi, nella scuola secondaria, vanno individuati con particolare cura gli strumenti compensativi e dispensativi che sarà possibile assicurare anche in sede di Esame di Stato. Preliminarmente all’Esame di Stato, della scuola secondaria di II grado, tali strumenti vanno indicati nel Documento del 15 maggio (Nota MPI n.1787/05 - MPI maggio 2007) in cui il Consiglio di Classe dovrà esattamente indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti per le prove d’esame.
  • 42. Strumenti compensativi • Il primo strumento compensativo per un alunno con dislessia: un efficiente metodo di studio. (“Dislessia”,gennaio 2010) • In classe durante la spiegazione (selezionare i contenuti fondamentali sul libro di testo; utilizzare simboli visivi, parole chiave, brevi frasi, evidenziare) • A casa (capire e ricordare) lettura per studiare • Strategie metacognitive da esplicitare per tutti gli studenti • Esplorazione metacognitiva delle modalità di studio adottate dallo studente. • Colloquio con i genitori e con lo studente da parte dei docenti
  • 43. Struttura del PDP 12. Criteri e modalità di verifica e valutazione La valutazione per l’apprendimento presuppone “tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e/o dagli alunni, che forniscono informazioni da utilizzare come feedback per modificare le attività di insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati (Black and Wiliam, 1998). Pertanto la valutazione per l’apprendimento, pur non essendo esente da un suo valore certificativo, ha soprattutto un valore formativo. Infatti è dimostrato che la valutazione per l’apprendimento è uno degli strumenti più efficaci per migliorare i risultati degli studenti, riuscendo anche ad innalzarne i livelli di competenza.
  • 44. 12. Criteri e modalità di verifica e valutazione Si concordano: • verifiche orali programmate • compensazione con prove orali di compiti scritti • uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive..) • valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale • prove informatizzate • valutazione dei progressi in itinere
  • 45. Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico” art 5 (Misure educative e didattiche e di supporto) comma 4 Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stati e di ammissione all‟università nonché gli esami universitari
  • 46. Legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico” art.7 comma 2 e 3 il MIUR, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all‟art.4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all‟art.5 com.2, nonché di le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto all‟art 5 com.4 . Con decreto MIUR, da adottare entro due mesi (.) è istituito presso il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca un Comitato Scientifico composto da esperti di comprovata competenza sui DSA (,).
  • 47. Valutazione Personalizzata Nella C.M. 4674 del 10 maggio 2007 si parla della valutazione per gli studenti con DSA “(.)In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possono dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta” Nel DPR N. 122 “La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”.
  • 48. Struttura del PDP 13. Patto con la famiglia. Nella progettazione del PDP dovranno essere indicate le modalità di accordo tra i docenti e la famiglia: - assegnazione dei compiti a casa e modalità su come vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ...) - quantità di compiti assegnati (tenendo conto che i ragazzi con DSA sono lenti e fanno molta più fatica degli altri, occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento) - scadenze con cui i compiti vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi. - modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro scolastico a casa può essere realizzato (uso di strumenti informatici, presentazioni con mappe, powerpoint …)
  • 49. Atto dovuto Decreto del Presidente della Repubblica n° 122 del 22 giugno 2009 Art. 10 – Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA): “Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico- didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove”.
  • 50. Perché? Permette di: • ripensare le pratiche didattiche per migliorarle, • Riflettere sull‟importanza dell’osservazione sistematica dei processi di apprendimento dell‟alunno • condividere la responsabilità educativa con la famiglia • favorire la comunicazione efficace tra diversi ordini di scuola • documentare per decidere e/o modificare strategie didattiche • creare ambienti costruttivi, collaborativi, attivi, cioè ambienti per l‟apprendimento che favoriscano la curiosità intellettiva e dove sia presente un clima emozionale positivo.
  • 51. “ Raramente il destino degli individui è determinato da ciò che essi NON sono in grado di fare. È molto più probabile che la loro vita sia forgiata dalle capacità che essi hanno sviluppato (…). Coloro ai quali è affidato il compito dell’educazione, dovrebbero prestare una particolare attenzione alle doti e alle inclinazioni dei giovani dei quali sono chiamati a occuparsi.” Howard Gardner “L’educazione delle intelligenze multiple”, ANABASI,Milano