Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.
ODCEC MILANO - Riforma del diritto fallimentare 15.11.16
1. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO1
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
CRISI E INSOLVENZA: NOVITA’
SULLA LEGGE FALLIMENTARE
DOTT.SSA DEBORAH SETOLA
Studio Vergallo Brivio & Associati
LA MARATONA DELLE COMMISSIONI
15 novembre 2016
2. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO2
Indice
2
I. Le modifiche alla Legge Fallimentare e agli strumenti di gestione della crisi d’impresa
II. Le modifiche della Mini Riforma ex D.L. 83/2015 convertito dalla L. 132/2015:
i. L’art. 182-septies, accordo di ristrutturazione con gli Intermediari
finanziari
ii. L’art. 182-quinquies, finanziamenti interinali
iii. L’art. 163-bis, offerte concorrenti
iv. Il Curatore ed i tempi della procedura
III. Le modifiche delle disposizioni in materia di fallimento e procedure concorsuali
introdotte dal D.L. 59/16 convertito con la L. 119/2016:
i. Attività e poteri degli Organi della Procedura
ii. Le modalità telematiche
IV. Le ipotesi di Riforma organica all’esame della Camera
3. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO3
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
I. Le modifiche alla Legge Fallimentare e
agli strumenti di gestione della crisi
d’impresa
4. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO4
Le modifiche alla legge fallimentare
1942
• R.D. 16 marzo 1942, n. 267 “Legge fallimentare”
2006
• D.L. 35/2005 (convertito dalla L.80/2005): revocatoria fallimentare e concordato preventivo
• D. Lgs. 5/2006 approvato in attuazione della legge 80/2005: valorizzazione del ruolo e dei
poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori, ridimensionamento di quelli del
giudice delegato, esdebitazione, abrogazione amministrazione controllata
• Il D. Lgs. 169/2007 “disposizioni correttive e integrative” al D. Lgs. 5/2006, soglie di
fallibilità
2015
• Mini Riforma D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto
2015 n. 132, dal D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180: accordo con intermediari finanziari ex
182-septies, velocizzazione della procedura
2016
• “Decreto Banche” D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modifiche, dalla L. 30 giugno
2016, n. 119, entrata in vigore dal 3 luglio 2016: ulteriore velocizzazione della procedura
attraverso modalità telematiche
• Riforma Rordorf e DDL Delega all’esame della Camera
5. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO5
Lo spettro di azione della legge fallimentare
5
+
-
Conoscibilità e gravità
della crisi/insolvenza
(ovvero
esteriorizzazione del
problema)
Primi «sentori» di crisi
Individuazione della crisi
Valore corrente del PN
Tempo
Piani ex art. 67 L.F. III, d
Accordi ristrutturazione ex 182-bis e 182-septies
Accordi di
ristrutturazione
Concordato in continuità ex art. 186-bis
Concordato preventivo (liquidatorio)
ex art. 160 e ss.
Fallimento
Concordato
fallimentare
ex art. 124
Concordati
6. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO6
Gli strumenti di soluzione della crisi
6
Piani di risanamento attestati ex art. 67, III comma lett. d
L.F. : sono accordi stragiudiziali tra un’impresa e i suoi creditori,
per i quali non è prevista azione revocatoria se il piano è
attestato da un professionista che ne accerti fattibilità e
veridicità;
Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari ex art.
182-septies L.F.: sono accordi stragiudiziali ma soggetti ad
omologa del Tribunale;
Accordi di ristrutturazione con la generalità dei creditori ex
art. 182-bis L.F.: anche questi sono accordi stragiudiziali ma
soggetti ad omologa del Tribunale;
AREA STRAGIUDIZIALE
Concordato in bianco ex art 161, VI comma L.F.;
Concordato preventivo (liquidatorio o misto) ex art. 160 e
s.s. L.F.;
Concordato in continuità aziendale ex art. 186- bis;
Fallimento;
Concordato Fallimentare ex art. 124 L.F.
AREA GIUDIZIALE
Nella fase stragiudiziale – quando la crisi è meno grave ed è risolvibile senza l’intervento del Tribunale – si trovano i piani
di risanamento attestati ex art. 67 L.F. e gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis (con tutti i creditori) o 182-septies
(solo con le banche).
Quando la crisi è conclamata e richiede l’intervento del Tribunale, si spazia tra le diverse forme di concordato utilizzabili
fino ad arrivare al fallimento vero e proprio.
Nel seguito del documento, vedremo l’impatto che le modifiche del 2015 e del 2016 hanno avuto su questi strumenti.
7. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO7
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II. Le modifiche della Mini Riforma ex D.L.
83/2015 convertito dalla L. 132/2015
8. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO8
Le modifiche introdotte dalla Mini riforma
8
La legge 132/2015, di conversione del decreto legge 83/2015, entrata in vigore il 21 agosto 2015,
ha apportato non poche modifiche alla legge fallimentare, tanto da meritarsi il nome di “Mini-
riforma fallimentare”.
In effetti sono stati modificati ben 24 articoli del R.D. 267/42 (che contiene la disciplina
fallimentare), e precisamente gli artt. 28, 39, 43, 64, 104-ter, 107, 118, 120, 160, 161, 163, 165,
169, 169-bis, 172, 177, 178, 181, 182, 182-quinquies, 185, 236, 236-bis.
Inoltre sono stati introdotti 2 nuovi articoli:
163-bis (offerte concorrenti) e
182-septies (accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari (commi 2 – 3 – 4) e
convenzione di moratoria (commi 5 e 6)).
Le modifiche al 182-quinquies hanno reso più agevole il ricorso ai finanziamenti interinali.
Sul ruolo del Curatore alla luce della riforma e sulle tempistiche della procedura,
approfondiremo le modifiche apportate agli artt. 28, 39, 43, 64, 104-ter, 107, 118 e 120.
9. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO9
S.A.F.
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II. Le modifiche della Mini Riforma
i. L’art. 182-septies
10. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO10
La ratio delle modifiche
10
Il sistema bancario italiano
è appesantito da un
volume di “special
situations”, pari a circa
€ 300m, che
rappresentano il 17% degli
impieghi globali.
La situazione è
particolarmente
problematica per le PMI,
per le quali i crediti
problematici rappresentano
il 32% degli impieghi totali.
300 miliardi
di crediti
problematici
17% degli impieghi
globali
9% degli impieghi
sulle large corporates
32% degli impieghi
sulle PMI
11. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO11
La soluzione individuata dalla L.F.
11
L’art. 182 - septies, introdotto dall’art. 9 del D.L. n.
83/2015, tenta di superare i limiti riscontrati nella
pratica dall’applicazione degli artt. 67 e 182 – bis.
La relazione al D.L. 83/15 afferma infatti : «non sono
pochi i casi in cui la maggioranza (spesso la larga
maggioranza) delle banche creditrici concorda con le
proposte dell’impresa, ma alcune di esse, solitamente
quelle che vantano crediti di importo minore, si dichiarano
contrarie, impedendo così il successo dell’operazione».
Nella pratica l’ipotesi di accordo spesso naufragava per il
dissenso di un unico Istituto di credito oppure, per
evitare il naufragio, le banche aderenti si vedevano
costrette a sobbarcarsi l’onere di soddisfare integralmente
le altre.
Art. 182-
septies
Art. 182-
bis e Art.
67
12. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO12
Accordo di ristrutturazione con I.F. ex 182-septies
12
Perché sia applicabile, almeno il 50% dei debiti complessivi
dell’impresa deve essere verso banche e/o intermediari finanziari
(incluso gli intermediari ex artt. 106-107 TUB e 18 TUF).
La norma prevede che i creditori finanziari possano essere
suddivisi in una o più categorie/classi, secondo un criterio di
omogeneità di posizione giuridica ed interesse economico
(ad esempio: categoria dei mutui ipotecari, categoria dei leasing
strumentali, categoria dei prestiti chirografari ecc.)
Una volta omologato, l’accordo di ristrutturazione/convenzione
di moratoria vincola non solo (ed ovviamente) i creditori finanziari
sottoscriventi l’accordo ma anche i creditori inerti o non
aderenti.
Affinché gli effetti dell’accordo siano estendibili ai creditori
finanziari inerti o non aderenti, è necessario che almeno il 75%
dei creditori finanziari inseriti in una categoria aderisca all’accordo.
Altri debiti
Debiti vs Banche
e Intermediari
Finanziari
13. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO13
L’art. 182-septies vs altre alternative
13
Accordo di
ristrutturazione con i
creditori ex art. 182-bis
• Confronto negoziale
con i creditori
• Definizione rimessa alla
volontà del 60% dei
creditori
• Il c.d. “waterfall”, cioè
l’ordine dei pagamenti,
può divergere dall’ordine
previsto dalla LF
(negozialmente si può
prevedere il soddisfo dei
chirografi prima degli
ipotecari)
Accordo di
ristrutturazione con
intermediari finanziari
ex art. 182-septies
• Confronto negoziale
con i soli intermediari
finanziari
• Definizione rimessa alla
volontà del 75% dei
creditori della
categoria
• Il c.d. “waterfall”, cioè
l’ordine dei pagamenti,
può divergere dall’ordine
previsto dalla legge
fallimentare
Concordato
Preventivo
• Definizione forzosa frutto
di un piano
concordatario non
negoziato
• Definizione rimessa al
voto del 51% dei
creditori della classe
• Il soddisfo dei creditori
deve seguire gli ordinari
criteri previsti dall’art.
111 L.F., quindi il
“waterfall” di legge
Procedura Fallimentare
• Il soddisfo dei creditori
deve seguire gli ordinari
criteri previsti dall’art.
111 L.F., quindi il
“waterfall” di legge
• Quando e quantum
stabiliti nel piano di
riparto predisposto dalla
curatela fallimentare
14. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO14
S.A.F.
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II. Le modifiche della Mini Riforma
ii. L’art. 182-quinquies
15. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO15
Finanziamenti interinali/urgenti
La Mini Riforma modificato il I° comma del 182-quinquies inserendo che il debitore che presenta:
domanda di ammissione al concordato preventivo o
domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art.182-bis
può chiedere l’autorizzazione, “anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161,
commi secondo e terzo” a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F.
E’ necessaria però l’attestazione che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino
all’omologazione, tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
L’autorizzazione può riguardare anche finanziamenti non ancora individuati o oggetto di trattative.
Inoltre, è stato introdotto ex novo il III° comma, che disciplina i finanziamenti urgenti. In
questo caso, anche prima del deposito del piano e della proposta di concordato, è possibile chiedere
al Tribunale di essere autorizzato in via d’urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi
dell’art. 111 L.F. , funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale
(in questo caso la formalità non è un’attestazione ma la semplice autocertificazione).
Il Tribunale decide entro 10 giorni, sentito il Commissario Giudiziale.
16. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO16
S.A.F.
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II. Le modifiche della Mini Riforma
iii. L’art. 163-bis
17. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO1717
La Mini Riforma ha introdotto ex novo l’art. 163-bis che disciplina le c.d. “offerte concorrenti”, con
l’obiettivo di massimizzare il valore del ramo d’azienda da trasferire.
Quando il piano comprende un’offerta che preveda il trasferimento o l’affitto dell’azienda a un soggetto già
individuato anche prima dell’omologa, il Tribunale dispone la ricerca di altri offerenti attraverso un
procedimento competitivo.
Il decreto che dispone l’apertura del procedimento competitivo deve stabilire le modalità di presentazione
delle offerte stesse, prevedendo che ne sia assicurata la comparabilità delle offerte e che vengano
disciplinate le modalità di accesso alle informazioni (data room) e deve fissare un’udienza per l’esame
delle stesse offerte, nonché la modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che
devono prestare gli offerenti e le forme di pubblicità.
La gara può aver luogo alla stessa udienza o ad un’udienza immediatamente successiva ma deve
concludersi prima dell’adunanza dei creditori .
La ricorrente deve modificare la proposta ed il piano di concordato presentato sulla base dell’esito
della gara.
L’art. 163-bis: offerte concorrenti
18. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO18
S.A.F.
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II. Le modifiche della Mini Riforma
iv. Il Curatore e i tempi della procedura
19. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO19
Art. 28 - requisiti per la nomina a curatore
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso,
all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della
procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in società per
azioni, dando prova di adeguate capacità
imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro
confronti dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in
conflitto di interessi con il fallimento.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri
commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti,
sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di
cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione
dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile
della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in società per azioni, dando prova di
adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta
nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli
affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha
concorso al dissesto dell'impresa nonché chiunque si trovi in
conflitto di interessi con il fallimento.
Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.
È istituito presso il Ministero della giustizia un registro
nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di
nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei
liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati
i provvedimenti di chiusura del fallimento e di
omologazione del concordato, nonché l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro
è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al
pubblico.
Testo vigente prima del D.L.
83/15
Testo successivo alla Riforma
del D.L. 83/15
20. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO20
Art. 28 - ratio e implicazioni delle modifiche
2° comma: l’abolizione del
limite temporale dei 2 anni
• Chi ha contribuito al dissesto
dell’impresa non può MAI
diventarne il curatore,
qualsiasi sia il tempo trascorso
• Separazione totale tra il ruolo
del professionista “Advisor”
dell’impresa entrata in crisi e
quello del professionista
“Curatore”
3° comma: il “track-record”
del curatore
• Introduzione di un criterio
meritocratico oggettivo, i.e.
quanto risultante dalle
relazioni semestrali
• Il criterio soggettivo – cioè il
rapporto di fiducia tra
professionista e magistrato –
deve essere integrato dal
track-record positivo del
Curatore
4° comma: istituzione del
Registro Nazionale
• Istituzione di un Registro dei
Curatori, Commissari Giudiziali
e Liquidatori Giudiziari:
trasparenza sulle nomine da
un lato e sull’operato del
professionista dall’altro
• Il track-record completo del
professionista diventa per la
prima volta fruibile per il
pubblico
21. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO21
Art. 104-ter - nuovi tempi della procedura fallimentare
Dichiarazione
di fallimento
Inventario
Programma di
Liquidazione
Chiusura
Orizzonte temporale limitato a 2 anni
Il 1° comma stabilisce i termini perentori per la predisposizione del PdL - cioè 180 giorni al massimo dalla
sentenza di fallimento - mentre il 2°,3°e 4° comma stabiliscono i termini perentori per l’esecuzione del
Programma di Liquidazione.
Il termine entro il quale deve essere completata la liquidazione dell’attivo non può in ogni caso eccedere due
anni dal deposito della sentenza di fallimento. “Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti
dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in
ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine”.
22. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO22
Compatibilità con le attuali prassi operative
• “Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal
tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di
ripartizione parziale”
• La riforma norma quella che è già prassi consolidata
Art. 39
Compenso del
Curatore
• “Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità
...[omissis]”
• L’istituzione di un “canale preferenziale per le controversie
fallimentari” è un’ ottima teoria, ma nella pratica è compatibile con i
carichi di lavoro dei Tribunali? Di quanto si accorcerà la vita media delle
controversie?
Art. 43
Rapporti
processuali
• “I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al
patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa
di fallimento…[omissis]”
• La riforma stabilisce un automatismo nell’acquisizione al patrimonio
del fallimento senza necessità di intraprendere l’azione revocatoria
ordinaria
Art. 64
Atti a titolo
gratuito
23. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO23
Compatibilità con l’attuale prassi nelle vendite
•“Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento
del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574,
primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile. In ogni caso al fine di assicurare la
massima informazione e partecipazione degli interessati il curatore
effettua la pubblicità prevista dall’art. 490 co. 1 c.p.c. almeno trenta
giorni prima dell’inizio della procedura competitiva”
•La previsione di pubblicità almeno trenta giorni prima dell’asta
introdotta dalla norma recepisce quella che è già una prassi consolidata.
•L’intento della riforma è quello di velocizzare le vendite nell’attuale
periodo di crisi attraverso l’accoglimento anche di offerte con pagamenti
rateali
•Il pagamento rateale però genera la questione dell’immissione
anticipata nel possesso, per cui il Tribunale ha ritenuto di non dover
prevedere, nelle nuove disposizioni di vendita, un pagamento superiore a
120 giorni
Art. 107
Modalità delle
vendite
24. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO24
• “Il curatore ha la responsabilità del rispetto dei termini per la
chiusura della procedura, non può “rifugiarsi” dietro la lentezza dei
tempi dei giudizi
• La chiusura della procedura di fallimento infatti non è
impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il Curatore
mantiene la legittimazione processuale anche nei successivi stati e
gradi del giudizio
• La legge 132/2015 che ha convertito il decreto legge 83/2015 ha
cambiato l’ordine delle priorità per il Curatore.
• La principale responsabilità si è spostata dalla massimizzazione
dell’attivo e quindi del soddisfo dei creditori alla velocità ed
efficienza nella chiusura della procedura
• “Sopravviveranno” quindi i curatori più efficienti e veloci, il
che implica una struttura adeguata (per quanto non tale requisito
non sia stato recepito dalla L.132/15)
Art. 118 Casi
di chiusura e
Art. 120
Effetti della
Chiusura
Artt. 118-120 – finisce il fallimento ma non il
curatore
25. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO25
Maggiore rapidità = minore soddisfazione?
Maggiore
rapidità
Minor
soddisfazio
ne
26. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO26
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
III.Le modifiche ex D.L. 59/2019
convertito dalla L. 119/2016
27. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO27
Il DL 59/16, c.d. “Decreto Banche”
Sono state apportate rilevanti variazioni al codice di procedura civile in materia di esecuzione
forzata, pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare (modifiche al patto marciano e al
pegno mobiliare non possessorio).
Ai nostri fini, in questa sede, ci soffermeremo sulle modifiche che più direttamente riguardano
la legge fallimentare, in particolare quelle che riguardano le attività ed i poteri degli Organi della
procedura e la possibilità di ricorrere a modalità telematiche per la gestione della procedura.
In particolare c’è una forte spinta verso l’utilizzo di piattaforme telematiche: PCT, Udienze telematiche,
Aste Telematiche mobiliari e immobiliari, Data Room.
L’art. 3 D.L. n. 59/2016 prevede l’istituzione del Registro elettronico delle procedure di espropriazione
forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, da tenersi
presso il (ed a cura del) Ministero della Giustizia: grande banca dati di informazioni consentirà di tenere
sotto controllo con grande precisione, il numero delle procedure concorsuali, le consistenze di attivo e
passivo di ognuna di esse, l’esito delle procedure di vendita, esecutive e fallimentari, la consistenza dei
NPL e la valutazione per la loro cessione. Fornirà utili dati per l’analisi del sistema economico e
giudiziario.
28. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO28
S.A.F.
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III.Le modifiche ex D.L. 59/2019
convertito dalla L. 119/2016
i) attività e poteri degli Organi della
procedura
29. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO29
Attività e poteri degli Organi della Procedura
COMITATO
DEI CREDITORI
GIUDICE DELEGATO
TRIBUNALE
CURATORE FALLIMENTARE
(nel concordato invece COMMISSARIO
GIUDIZIALE e LIQUIDATORE GIUDIZIALE)
Le modifiche delle disposizioni in materia di
fallimento e procedure concorsuali introdotte dal
D.L. 59/16 convertito con la L. 119/2016
impattano sull’attività e i poteri degli
Organi della Procedura.
Il Tribunale è organo della procedura ma il suo
ruolo è l’unico – tra gli organi della procedura –
che non è stato modificato dal D.L. 59/2016.
30. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO30
Potere del curatore di accesso alle banche dati
L’art. 5 del D.L. 59/16 ha inserito nell’art. 155-sexies disp.att.c.p.c. anche che “Ai fini del recupero o della
cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime
disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito,
anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale
nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al
giudice del procedimento”.
In ogni caso la nuova disposizione ha un carattere innovativo e di favore per le procedure, in quanto
prima – qualora si fossero volute intraprendere azioni recuperatorie di carattere espropriativo - l’indagine
telematica sarebbe stata possibile solo a condizione di disporre di un titolo esecutivo e solo previa
autorizzazione del Presidente del Tribunale.
Con la nuova disposizione si consente agli organi di gestione delle procedure concorsuali di
decidere sempre – prima di acquisire un titolo esecutivo e anzi proprio nella prospettiva se acquisirlo o
meno – se sia il caso di agire in giudizio (in via cognitoria o esecutiva) per il recupero di attivo in presenza o
in assenza di beni di cui sia titolare il debitore, così evitando spese processuali tanto inutili/ingenti.
Anche la giustizia civile ha il suo “Big Brother” orwelliano con l’Anagrafe Tributaria e sarà seguita a ruota
anche dalla giustizia penale.
31. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO31
S.A.F.
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III.Le modifiche ex D.L. 59/2019
convertito dalla L. 119/2016
ii) le modalità telematiche
32. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO32
Comitato dei Creditori – Costituzione
telematica
L’art. 6 del D.L. alla lettera a) interviene sull’art. 40 L.F. relativo alla nomina del Comitato, aggiungendo al
5° comma la disposizione “Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche
per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione
dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente” .
Prima di tale modifica, il Curatore – a norma del 3° comma - doveva convocare “fisicamente” il Comitato
entro 10 giorni dalla nomina e non era prevista espressamente dalla norma l’accettazione (comunque in
realtà sempre già richiesta nella prassi dei Tribunali). Modifica utile perché in precedenza vi era grande
difficoltà per costituire il comitato. La semplificazione dovrebbe agevolare la formazione del Comitato.
L’utilizzo del mezzo telematico era in realtà già previsto, proprio in relazione all’attività del
Comitato dei Creditori, dall’art. 41, 3° comma L.F., con riguardo, in particolare, alle modalità di
espressione del voto da parte dei suoi componenti: “Il voto può essere espresso in riunioni collegiali,
ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico e telematico, purché sia possibile conservare la
prova della manifestazione di voto”.
33. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO33
Udienza telematica – le nuove disposizioni
L’art. 6 del D.L. 59/2016 ha modificato l’art. 95 L.F. relativo al procedimento di formazione dello
stato passivo e l’udienza di verifica dei crediti, aggiungendo al III° comma un ulteriore periodo per
cui “In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che
l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della
procedura da soggetti terzi” .
Identica modifica è stata inserita con il comma 2-bis anche nell’art. 163 L.F. , relativo all’adunanza
dei creditori nel concordato preventivo, prevedendo la possibilità per il Tribunale, nel decreto di
ammissione, di scegliere di effettuare l’udienza in via telematica in base al numero dei creditori e all’entità
del passivo.
Qualora si opti per lo svolgimento dell’udienza di verifica dello stato passivo in modalità telematica, spetta
al Giudice Delegato indicarne le specifiche in un apposito disciplinare da depositare almeno 10
giorni prima dell’udienza.
E’ ragionevole ritenere che la scelta favorevole all’udienza telematica verrà fatta quando sia elevato il
numero dei creditori e sia altrettanto elevata l’entità del passivo (pensiamo a casi come l’Ilva di Taranto!).
34. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO34
Udienza telematica – modalità
GIUDICE
DELEGATO
CREDITORI/
AVVOCATI
Udienza fisica in
Tribunale
CURATORE/
COMMISSARIO
GIUDICE
DELEGATO
CREDITORI/
AVVOCATI
CURATORE/
COMMISSARIO
VIDEOCONFERE
NZA
- STREAMING
Udienza in streaming
35. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO35
Udienza telematica – nella pratica, Fallco
La piattaforma Fallco, utilizzata per la gestione delle procedure concorsuali, è già in grado da
qualche settimana di gestire le udienze per via telematica.
La storica funzione di Fallco relativa alle gestione delle udienze di verifica crediti è stata
implementata con la possibilità di effettuare le udienze per via telematica, con le seguenti
modalità:
l'accesso è consentito ad ogni Creditore, che si deve semplicemente registrare al link
generato da Fallco e valido per quella determinata udienza;
l'udienza è tenuta dal G.D., mediante Fallco, con la possibilità di attivare/disattivare i
microfoni dei partecipanti;
anche i creditori presenti nella stanza del G.D. possono vedere ed interagire
nell'udienza;
l'udienza può essere registrata e conservata
se necessario, è possibile condividere documenti per eventuali approfondimenti.
I requisiti tecnici richiesti sono i seguenti:
connessione internet (ADSL o anche connessione via chiavetta),
computer dotato di webcam e microfono, ipad/similari, smartphone,
installazione sul computer del software di condivisione "udienza telematica".
(operazione veloce e semplice. Per i meno esperti è a disposizione il servizio di help
desk telefonico) .
36. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO36
Udienza telematica – video
https://youtu.be/_g0a-PDZ-nU
37. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO37
L’art. 175 L.F. “Discussione sulla proposta di concordato” prevedeva già che
“Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le
proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai
sensi dell’articolo 163, comma quarto. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le
quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare
contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non
ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.”
Il D.L. 59/2016 ha modificato il 2°comma dell’art. 175 L.F., precisando che, “Quando
il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione
sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è
disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato
almeno dieci giorni prima dell'adunanza”.
Discussione su proposte concorrenti - via
telematica nel disciplinare
38. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO38
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
IV.Le ipotesi di Riforma organica all’esame
della Camera
39. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO39
In corso di esame
• Proposta di legge delega preparata
dalla Commissione Rordorf
• Disegno di legge: "Delega al Governo in
materia di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza"
(Già articolo 15 del disegno di legge n.
3671, stralciato con deliberazione
dall'Assemblea il 18 maggio 2016 )
Atto
Camera: 3671-
ter
• Proposta di legge: ABRIGNANI ed altri:
"Disciplina delle procedure di
amministrazione straordinaria delle grandi
imprese e dei complessi di imprese in crisi"
(865)
Atto
Camera: 865
40. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO40
Fine del concordato liquidatorio
L’art. 6 dello schema di disegno di legge recante delega al Governo per la riforma organica
delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza prevede alcune novità in materia di
concordato preventivo. Fra le modifiche, si segnala l’inammissibilità di domande che, in virtù del loro
contenuto sostanziale, abbiano natura essenzialmente liquidatoria.
L’accesso al concordato preventivo sarà riconosciuto solo all’imprenditore in situazione di crisi reversibile,
che deposita una proposta di superamento di tale stato critico, con la prosecuzione, anche indiretta,
dell’attività aziendale, sulla base di un adeguato piano.
Il debitore, se vuole approdare al concordato dovrà dimostrare di essere in grado di dare continuità alla
propria attività aziendale, in termini diretti od indiretti, abbandonandola invece nelle mani di un
curatore in caso il business che la alimenta non sia più in grado di generare flussi virtuosi, neppure a
seguito di una ristrutturazione.
Agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati è stato invece affidato il compito di risolvere la crisi
attraverso accordi diretti con le banche, che in futuro saranno il vero ago della bilancia per la definizione
della crisi.
41. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO41
Flash sulle altre riforme che verranno
Non più “fallimento” ma “liquidazione giudiziale”, meno vessatoria anche nel nome.
Introduzione della nuova figura del giudice specializzato, che si occuperà prettamente di crisi aziendali.
Tali giudici si occuperanno però solo dei giudizi e procedure concorsuali di maggiore importanza ed entità.
Le normali procedure di sovraindebitamento rimarranno invece competenza dei tribunali ordinari.
A questo si aggiunge anche una nuova disciplina riguardante i gruppi di impresa, sia con riferimento
al concordato di gruppo che alla liquidazione giudiziale (fallimento) di gruppo con un solo tribunale
competente in materia. Prevista inoltre l’istituzione degli obblighi dichiarativi per essi, nonché il deposito
presso lo stesso tribunale di un bilancio consolidato specifico, da approvare.
Inoltre è stata aggiunta la possibilità di usufruire di una procedura extragiudiziale di allerta, nonché di
composizione anticipata delle aziende in difficoltà finanziarie.
L’obbligo di segnalazione posto a carico dell’organo di controllo sindacale oltre che degli organi di
revisione in via cumulativa andrebbe a colmare la c.d. “twilight zone”, ossia quella fase del dissesto
aziendale prodromica allo stato di crisi, che se tempestivamente denunciata potrebbe consentire soluzioni di
salvataggio e conservazione dell’impresa.
42. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO42
Dott.ssa Deborah Setola
Studio Vergallo Brivio & Associati
setola@vbea.it