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Gli aspetti fiscali
dell’attività professionale
Ordine Psicologi Lazio - Roma, 26 marzo 2015 www.studiobardini.it
- L’avvio dell’attività di lavoro autonomo o professionale e
gli obblighi fiscali relativi;
- La scelta del Regime Fiscale;
- L’apertura della Partita IVA;
- La fatturazione;
- La tenuta dei documenti contabili e dei registri fiscali;
- La determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- Dichiarazioni fiscali, imposte, studi di settore.
DEFINIZIONE DI LAVORO AUTONOMO per la Legge
DEFINIZIONE del Lavoro autonomo del Codice Civile
Il lavoro autonomo civilisticamente ricade nella categoria dei contratti d’opera.
L’art. 2222 C.c. definisce il contratto d’opera come contratto mediante il quale “… una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Nel genere del contratto d’opera vi è ricompresa la specie del contratto d’opera intellettuale (art.
2229 c.c.), il quale riguarda attività per il cui esercizio AL MOMENTO la legge prevede la
necessaria iscrizione in appositi albi ed elenchi (ad es. Medici, Psicologi, Avvocati, Ingegneri,
Commercialisti,).
Il contratto d’opera si caratterizza per due elementi, l’autonomia intesa come indipendenza
gerarchica verso il committente e discrezionalità tecnica nell’esecuzione dell’opera, ed il principio
della personalità della prestazione.
Nella definizione di lavoro autonomo sono ricomprese le associazioni senza personalità giuridica
costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (dette
associazioni, fiscalmente vengono equiparate alle società semplici).
La prestazione occasionale è uno dei rapporti di
lavoro di cui si sono occupate la Riforma Biagi (D.lgs.
276/2003) e la Riforma Fornero (Legge 28/06/2012 n.92).
Entrambe le riforme al loro interno individuano i casi in cui
non è possibile ricorrere a questa forma di rapporto di
lavoro, tra questi sono ricomprese le professioni intellettuali
rese da professionisti iscritti in Albi professionali
regolamentati, per le attività caratteristiche.
pertanto anche agli psicologi è negata la possibilità di
effettuare prestazioni occasionali.
Si precisa che tale possibilità è tollerata allorquando la prestazione
sia rivolta a soggetto diverso da persona fisica o eserciti un attività.
(esempio: prestazione per collega con Partita IVA /Associazione
/Coopeartiva, …. ovviamente rispettando i parametri di cui a fianco).
Non è possibile effettuare prestazioni occasionali a Pazienti.
PRESTAZIONE OCCASIONALE ?! “ISCRITTI IN ALBI ESCLUSI”
AVVIO DI LAVORO AUTONOMO, FISCO E ALTRI OBBLIGHI
L’attività professionale produce Redditi ricompresi nell’art. 53 del TUIR
“sono Redditi di lavoro autonomo quei redditi che derivano dall’esercizio di arti
e professioni svolte in modo professionale ed abituale ovvero in modo
sistematico e continuativo”.
Con l’avvio dell’attività libero professionale, fiscalmente si rende necessario:
-Aprire la Partita IVA
-Tenere la contabilità secondo i Regimi fiscali
- Inviare le Dichiarazioni Fiscali e se obbligati gli Studi di Settore
inoltre è necessario iscriversi alla Cassa di previdenza degli Psicologi “ENPAP”
entro 90 giorni dal conseguimento del primo compenso professionale.
La Partita IVA si apre compilando e presentando presso l’Agenzia delle
Entrate, il modello AA9/11 per le persone fisiche reperibile online
sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, entro 30 giorni dalla data
di inizio attività, con le seguenti modalità:
a)recandosi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
b)a mezzo Raccomandata, allegando copia di un documento;
c)in via telematica presso soggetti abilitati,commercialisti e altri.
d)in via Telematica accreditandosi su Fisconline sul sito dell’Agenzia
delle Entrate.
APRIRE LA PARTITA IVA
Se per l’inizio dell’attività individuale si provvede in autonomia, compilando il modello
AA9/11 senza l’ausilio di un professionista, è necessario fare attenzione a compilare lo
stesso in tutte le sue parti, indicando:
-dati anagrafici completi;
-codice attività Ateco2007, reperibile dall’elenco attività economiche dell’ISTAT, che per
gli Psicologi è : 86.90.30 – attività svolta da Psicologi;
-indirizzo eventuale Studio (se formalizzato con contratto);
-esercizio di eventuali opzioni, barrando le caselle corrispondenti, al fine di godere di un
Regime fiscale agevolato;
-eventuale depositario scritture contabili (commercialista).
NB: Ricordarsi di tenere sempre una copia del modello inoltrato
IL MODELLO AA9/11
Attualmente i Regimi Fiscali sono tre:
Regime Normale, Regime Minimi, Regime Forfetario
A)REGIME NORMALE SEMPLIFICATO
attualmente senza Opzione il semplificato
ACCESSO LIBERO in quanto non è un Regime fiscale agevolato
ACCESSO OBBLIGATORIO quando si superano le condizioni per la
permanenza nei regimi fiscali agevolati
Durata: minimo 3 anni
Limite dei compensi - nessuno
NO: nessuno
SI: Ritenuta d’acconto / tenuta contabilità e registri / Studi di Settore
Imposte: IVA, IRPEF e addiz.li, IRAP se dovuta
REGIMI FISCALI 2015
REGIMI AGEVOLATI 2015 :
B) REGIME DEI “MINIMI: (Legge 111/2011)
abolito dalla Finanziaria 2015 e successivamente prorogato di un anno
accesso per Opzione in sede di inizio attività
pre verifica requisiti soggettivi: no mera prosecuzione attività / no esercizio
nei 3 anni precedenti /no collaboratori o dipendenti / no in società di
persone o in regime trasparenza/ no esportazioni
Durata: 4 anni successivi a quello di inizio dell’attività (5 anni circa)
o maggior periodo fino a compimento del 35mo anno di età;
Limite dei compensi - € 30.000
Limite Beni - 15.000 in 3 anni compreso locazione
NO: IVA ed IRAP /Rit acconto / tenuta contabilità / Controlli / Studi di Settore
Imposte: Sostitutiva 5% (Sostituisce Irpef/addiz.li) No cumulo Redditi IRPEF
REGIMI FISCALI 2015
C) REGIME “FORFETARIO”
Il Regime è riservato alle persone fisiche (lavoratori autonomi e imprese), che iniziano una nuova
attività, o che avendola già iniziata rientrano nelle condizioni previste per l’accesso, con riferimento
all’anno precedente, le stesse sono :
-limite dei compensi percepiti e di cui alla tabella dei gruppi di attività, che per il lavoro autonomo e
professionale riporta un limite di 15.000 euro;
-limite spese sostenute per lavoro di collaboratori, dipendenti ed altri di 5.000 euro;
-limite costo complessivo lordo dei beni strumentali a 20.000 euro;
inoltre:
-non contemporaneo beneficio di regimi speciali IVA e fiscali;
-non soggetto non residente extra UE od UE con verifica;
-non partecipino contestualmente a società di persone, associazioni professionali, Srl trasparenti;
inoltre per gli inizi attività:
-non esercizio, nei 3 anni precedenti, di attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma
associata.
-non mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche in altre forme;
segue
REGIMI FISCALI 2015
segue REGIME “FORFETARIO”
Caratteristiche del nuovo Regime sono:
-durata senza limite e fino al permanere delle condizioni;
-esonero applicazione IVA;
-impossibilità recupero IVA su Acquisti;
-esonero trattenuta ritenuta d’acconto sui compensi percepiti;
-esonero applicazione ritenute sui compensi pagati a terzi;
-esonero obbligo tenuta scritture contabili;
-obbligo tenuta documenti contabili;
-esclusione studi di settore e parametri;
A differenza dei precedenti Regimi, con il nuovo Regime forfetario il Reddito verrà calcolato
applicando un coefficiente di redditività che per il lavoro autonomo è stabilito al 78%, questo significa
che su un Fatturato di 10.000 il Reddito ai fini fiscali sarà uguale al 78% e quindi a 7.800 euro, da cui
sarà ancora possibile dedurre i contributi Previdenziali versati.
Per gli inizi attività e per i primi 3 anni, il Reddito come sopra determinato, viene ridotto ad ⅓.
Sul Reddito così calcolato, verrà calcolata un Imposta sostitutiva, pari al 15%, in luogo dei precedenti
5% e 10%.
REGIMI FISCALI 2015
- REGIME NORMALE SEMPLIFICATO / ORDINARIO
OBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI E
CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI
REGISTRI OBBLIGATORI:
- DELLE FATTURE EMESSE
- DEGLI ACQUISTI
- DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
- DEI BENI AMMORTIZZABILI
- REGIMI AGEVOLATI (Minimi/Forfetari)
NESSUN OBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI
OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI
NB: Libri, Registri e Documenti vanno conservati per 10 anni.
LA TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI
LA FATTURA
La Fattura deve essere emessa entro la data di incasso.
ELEMENTI ESSENZIALI della fattura sono:
-propria intestazione completa compresa di Codice Fiscale e Partita IVA
-numerazione e data (progressive)
-dati completi del cliente/committente compresi Codice Fiscale ed eventuale
Partita IVA (tranne per fattura semplificata solo C.F. per importi < €100)
-descrizione della prestazione resa
-compenso
-aliquota IVA o titolo esenzione per operazioni esenti o non soggette
INOLTRE
-applicazione imposta di Bollo se dovuta
-Ritenuta d’acconto se applicata
-indicazione in calce di eventuali regimi agevolati applicati
un esempio di fattura
LA FATTURA
un esempio di fattura in regime normale semplificato/ordinario :
Dottoressa Bianchi Maria
Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065
Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)
00151 - Roma
CF : BNC MRA 67M55 H501E
PI : 07953081004
FATTURA N° 13/2015
DEL 27/02/2015 Rossi Mauro
Via delle nuvole, 36
00146 - Roma
CF: RSS MRA 54T20 H501L
Per attività di consulenza professionale:
sedute di psicoterapia 110,00
Contrib. ENPAP 2% 2,20
Importo lordo 102,20
Imposta di Bollo 2,00
Da pagare 104,20
========
Esente IVA ai sensi dell’art.10 comma 18 DPR 633/72
Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
LA FATTURA
un esempio di fattura in regime contribuenti minimi :
Dottoressa Bianchi Maria
Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065
Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)
00151 - Roma
CF : BNC MRA 67M55 H501E
PI : 07953081004
FATTURA N° 12/2015
DEL 20/02/2015 Rossi Mauro
Via delle nuvole, 36
00146 - Roma
CF: RSS MRA 54T20 H501L
Per attività di consulenza professionale:
sedute di psicoterapia 110,00
Contrib. ENPAP 2% 2,20
Importo lordo 102,20
Imposta di Bollo 2,00
Da pagare 104,20
========
Operazione fuori campo applicazione Iva ai sensi della Legge n.111 del 2011.
(Regime Minimi 2015)
Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
LA FATTURA
un esempio di fattura in regime contribuenti forfetari:
Dottoressa Bianchi Maria
Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065
Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)
00151 - Roma
CF : BNC MRA 67M55 H501E
PI : 07953081004
FATTURA N° 10/2015
DEL 23/02/2015 Rossi Mauro
Via delle nuvole, 36
00146 - Roma
CF: RSS MRA 54T20 H501L
Per attività di consulenza professionale:
sedute di psicoterapia 110,00
Contrib. ENPAP 2% 2,20
Importo lordo 102,20
Imposta di Bollo 2,00
Da pagare 104,20
========
Operazione fuori campo applicazione Iva e Rit. Acconto ai sensi della Legge n.190 del 2014, commi 54-89.
(Regime Forfetario 2015)
Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
APPLICAZIONE dell’IVA
L’IVA o imposta sul valore aggiunto,
è sempre applicabile nel Regime semplificato e Ordinario mentre
non si applica nei Regimi fiscali agevolati, Minimi e Forfetari.
Nell’ambito dell’applicazione IVA la legge individua alcune operazioni che vengono dette
“esenti”, sono cioè esentate dalla sua applicazione, come ad esempio le prestazioni di
carattere sanitario (così come definite dal Ministero della Salute) che sono esenti IVA ai
sensi del comma 18 art. 10 del D.P.R. 633/72.: "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura
e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a
vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27/07/1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”
La maggior parte delle attività svolte dallo Psicologo rientra in questa categoria, ma lo
psicologo può svolgere anche attività non sanitarie.
Sono ad esempio esenti da IVA alcune prestazioni educative e di insegnamento in base al
comma 20 dello stesso art. 10.
Pertanto per le ulteriori attività si rende necessario verificare preventivamente l’assoggettabilità o meno ai fini
IVA.
PRESTAZIONI ESENTI IVA
Alcune prestazioni Esenti dall’applicazione IVA sono :
Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo,
Colloqui psicologici
Colloqui psicodiagnostici,
Consultazioni psicologiche,
Perizie psicologiche,
Certificazioni esclusivamente se finalizzate alla tutela della salute e dell’integrità psicologica del
paziente,
Somministrazione di test psicoattitudinali,
Somministrazione di test proiettivi finalizzati alla valutazione clinica, Conduzioni di gruppi
psicoterapeutici,
Colloqui di sostegno
NB: Si raccomanda al professionista la massima prudenza nell’applicazione delle esenzioni.
al Reddito di lavoro autonomo si giunge applicando le norme del TUIR
(Testo Unico Imposte sui Redditi) in base, al Regime fiscale adottato ed anche alla
tipologia ed alla diversa deducibilità dei costi e delle spese sostenuti (alcuni totalmente,
altri parzialmente deducibili), ed applicando il principio di Cassa:
Compensi incassati meno Costi e spese sostenute
esempio:
Compensi fatturati e incassati 10.000
meno
Costi e spese pagati 3.000-
Costi al 50% (2.000) 1.000-
Reddito netto lavoro autonomo 6.000
Imposte medie 25% ca 1.500 primo scaglione IRPEF
Nota sugli incassi
Relativamente agli incassi dei compensi, oltre alle norme di utilizzo del contante, previsto per gli
importi fino a 999,99 euro, da luglio 2014 è stato introdotto l’obbligo, per adesso non sanzionato, di
dotarsi di un dispositivo elettronico POS, qualora i propri clienti/pazienti ne facciano richiesta, per il
pagamento di importi superiori a 30 euro.
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
al Reddito di lavoro autonomo nel Regime Forfetario si giunge applicando ai
compensi un coefficiente % fisso stabilito, detto di Redditività e a prescindere dalle
spese effettivamente sostenute.
esempio:
Compensi fatturati e incassati 10.000
per
Coefficiente redditività 78% 7.800
meno
Contributi ENPAP pagati 1.000-
Reddito netto professionale 6.800
Imposta sostitutiva 15% 1.020
________________________________________________________________
Lo stesso con applicazione ulteriore Riduzione ad ⅓ per inizio attività
Reddito netto professionale 2.270
Imposta sostitutiva 15% 340
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FORFETARIO
DICHIARAZIONI FISCALI e IMPOSTE
Gli obblighi fiscali dichiarativi, e l’imposizione fiscale cui si è sottoposti, sono direttamente collegati al
tipo di Regime fiscale adottato.
Per il Regime Semplificato/Ordinario, bisogna compilare il modello UNICO quadro RE (Redditi da
lavoro autonomo), la Dichiarazione IVA se obbligati, la Dichiarazione IRAP se tenuti.
Le imposte che si applicano a questo Regime sono l’IRPEF (per scaglioni d’imposta) e le sue
addizionali, regionali e comunali localmente stabiliti, nonchè l’IRAP se obbligati.
Eventualmente è dovuta l’IVA.
Per il Regime agevolato “Forfetario 2015”, bisogna compilare il modello UNICO quadro LM (Redditi
da lavoro autonomo in Regime Forfetario), Le imposte che si applicano a questo Regime sono
l’Imposta sostitutiva del 15%, riduzione ad ⅓ dell’imponibile per i primi tre anni dall’apertura,
(sostituisce l’IRPEF e le addizionali e l’IRAP).
Per il Regime agevolato dei “Minimi”, bisogna compilare il modello UNICO quadro LM (Redditi da
lavoro autonomo in Regime dei Minimi).
Questo Regime è soggetto alla sola l’Imposta sostitutiva nella misura del 5% (sostituisce l’IRPEF, le
addizionali e l’IRAP).
LE IMPOSTE
IVA
L’Imposta sul valore aggiunto, colpisce i passaggi di beni e servizi e ricade sull’utente finale
in quanto questo non ha la possibilità di recuperarla.
IRPEF e le Addizionali regionali e comunali
L’Imposta sul Reddito delle persone fisiche, colpisce il Reddito complessivo del
contribuente. Lo stesso è composto da diversi tipi di Redditi (fabbricati, lavoro dipendente,
pensione, lavoro autonomo, impresa, capitale, etc etc …), per la determinazione di ognuno
di essi si applicano le norme del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).
Per le addizionali cambia solo il beneficiario che invece dello Stato sono gli Enti locali.
IRAP
L’Imposta Regionale sulle attività produttive, riguardo le persone fisiche e le società,
colpisce i redditi prodotti nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo con un
certo grado di autonoma organizzazione.
Imposta sostitutiva
L’Imposta sostitutiva, è cosi detta, in quanto sostituisce le Imposte di cui sopra, tranne l’IVA.
DICHIARAZIONI FISCALI e STUDI DI SETTORE
GLI STUDI DI SETTORE
sono un complesso sistema di calcolo proposto come questionario, che sulla base di
parametri relativi all’attività svolta, verifica la “congruità” e la “coerenza” dei ricavi
dichiarati dal contribuente che svolge una determinata attività.
sono obbligati alla compilazione e all’invio degli Studi di settore i professionisti in
Regime Ordinario o Semplificato dal secondo esercizio di attività.
Il risultato del calcolo, se maggiore rispetto al dichiarato, può essere adottato quale valore
di riferimento per il pagamento delle imposte, questo al fine di evitare possibili verifiche
da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Successivamente all’iscrizione (entro 90 giorni dall’incasso del primo compenso), gli iscritti alla Cassa,
devono annualmente, dopo aver predisposto la Dichiarazione dei Redditi, provvedere (entro il mese di
settembre) a comunicare telematicamente, accedendo al sito dell’ENPAP con le password ricevute, i
propri dati reddituali dichiarati, al fine di provvedere al calcolo di quanto dovuto quale saldo dei
contributi da versare per l’anno precedente.
Sia il saldo che l’acconto potranno essere saldati entro la scadenza o rateizzati, entro 150 giorni il
saldo, ed entro 180 giorni l’acconto di marzo, con successivo addebito da parte dell’Ente di un esiguo
tasso d’interesse.
Le voci contributive sono:
Contributo Integrativo 2% rivalsa in fattura calcolata sul compenso
Contributo Soggettivo 10% o altre aliquote calcolato sul reddito conseguito
Contributo maternità importo fisso
Esiste però un minimo contributivo da pagare, e condizioni per le quali sono previste riduzioni
o agevolazioni, pertanto è opportuno verificare la propria situazione.
sul sito dell’ENPAP, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie.
ENPAP - Breve nota informativa
NOVITA’ DEL PERIODO
POS
E’ in attesa di essere approvato il D.D.L. del 22 gennaio 2015 per integrazione
Legge 221/2012 che ne istituiva l’obbligo senza prevederne sanzioni.
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Il Consiglio di Stato con adunanza del 17 dicembre 2014 si è espresso in
merito alla non obbligatorietà assicurativa per gli esercenti professioni sanitarie,
in attesa di normativa che ne disciplini procedure e requisiti.
FATTURAZIONE ELETTRONICA PA
Entrerà in vigore il prossimo 31 marzo, l’obbligo della fatturazione elettronica
per tutti quei professionisti e altri che operano con la Pubblica Amministrazione.
CORRETTO AVVIO - Info slides
Considerata la complessità delle norme, al fine di attivare la propria posizione
nel modo più consono ed aderente alle proprie esigenze si consiglia di affidarsi
a professionisti esperti, onde evitare scelte errate che possono compromettere
o semplicemente complicare il corretto avvio della propria attività professionale.
*
Info slides
Le presenti slides verranno pubblicate su sito e pagine dello Studio.
LO STUDIO

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Geili 2012.2.25-公益金融&社会企业
 
u090927
u090927u090927
u090927
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
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Ordine degli Psicologi del Lazio - Roma, 26 marzo 2015

  • 1. Gli aspetti fiscali dell’attività professionale Ordine Psicologi Lazio - Roma, 26 marzo 2015 www.studiobardini.it
  • 2. - L’avvio dell’attività di lavoro autonomo o professionale e gli obblighi fiscali relativi; - La scelta del Regime Fiscale; - L’apertura della Partita IVA; - La fatturazione; - La tenuta dei documenti contabili e dei registri fiscali; - La determinazione del reddito di lavoro autonomo; - Dichiarazioni fiscali, imposte, studi di settore.
  • 3. DEFINIZIONE DI LAVORO AUTONOMO per la Legge DEFINIZIONE del Lavoro autonomo del Codice Civile Il lavoro autonomo civilisticamente ricade nella categoria dei contratti d’opera. L’art. 2222 C.c. definisce il contratto d’opera come contratto mediante il quale “… una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Nel genere del contratto d’opera vi è ricompresa la specie del contratto d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.), il quale riguarda attività per il cui esercizio AL MOMENTO la legge prevede la necessaria iscrizione in appositi albi ed elenchi (ad es. Medici, Psicologi, Avvocati, Ingegneri, Commercialisti,). Il contratto d’opera si caratterizza per due elementi, l’autonomia intesa come indipendenza gerarchica verso il committente e discrezionalità tecnica nell’esecuzione dell’opera, ed il principio della personalità della prestazione. Nella definizione di lavoro autonomo sono ricomprese le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (dette associazioni, fiscalmente vengono equiparate alle società semplici).
  • 4. La prestazione occasionale è uno dei rapporti di lavoro di cui si sono occupate la Riforma Biagi (D.lgs. 276/2003) e la Riforma Fornero (Legge 28/06/2012 n.92). Entrambe le riforme al loro interno individuano i casi in cui non è possibile ricorrere a questa forma di rapporto di lavoro, tra questi sono ricomprese le professioni intellettuali rese da professionisti iscritti in Albi professionali regolamentati, per le attività caratteristiche. pertanto anche agli psicologi è negata la possibilità di effettuare prestazioni occasionali. Si precisa che tale possibilità è tollerata allorquando la prestazione sia rivolta a soggetto diverso da persona fisica o eserciti un attività. (esempio: prestazione per collega con Partita IVA /Associazione /Coopeartiva, …. ovviamente rispettando i parametri di cui a fianco). Non è possibile effettuare prestazioni occasionali a Pazienti. PRESTAZIONE OCCASIONALE ?! “ISCRITTI IN ALBI ESCLUSI”
  • 5. AVVIO DI LAVORO AUTONOMO, FISCO E ALTRI OBBLIGHI L’attività professionale produce Redditi ricompresi nell’art. 53 del TUIR “sono Redditi di lavoro autonomo quei redditi che derivano dall’esercizio di arti e professioni svolte in modo professionale ed abituale ovvero in modo sistematico e continuativo”. Con l’avvio dell’attività libero professionale, fiscalmente si rende necessario: -Aprire la Partita IVA -Tenere la contabilità secondo i Regimi fiscali - Inviare le Dichiarazioni Fiscali e se obbligati gli Studi di Settore inoltre è necessario iscriversi alla Cassa di previdenza degli Psicologi “ENPAP” entro 90 giorni dal conseguimento del primo compenso professionale.
  • 6. La Partita IVA si apre compilando e presentando presso l’Agenzia delle Entrate, il modello AA9/11 per le persone fisiche reperibile online sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, con le seguenti modalità: a)recandosi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate; b)a mezzo Raccomandata, allegando copia di un documento; c)in via telematica presso soggetti abilitati,commercialisti e altri. d)in via Telematica accreditandosi su Fisconline sul sito dell’Agenzia delle Entrate. APRIRE LA PARTITA IVA
  • 7. Se per l’inizio dell’attività individuale si provvede in autonomia, compilando il modello AA9/11 senza l’ausilio di un professionista, è necessario fare attenzione a compilare lo stesso in tutte le sue parti, indicando: -dati anagrafici completi; -codice attività Ateco2007, reperibile dall’elenco attività economiche dell’ISTAT, che per gli Psicologi è : 86.90.30 – attività svolta da Psicologi; -indirizzo eventuale Studio (se formalizzato con contratto); -esercizio di eventuali opzioni, barrando le caselle corrispondenti, al fine di godere di un Regime fiscale agevolato; -eventuale depositario scritture contabili (commercialista). NB: Ricordarsi di tenere sempre una copia del modello inoltrato IL MODELLO AA9/11
  • 8. Attualmente i Regimi Fiscali sono tre: Regime Normale, Regime Minimi, Regime Forfetario A)REGIME NORMALE SEMPLIFICATO attualmente senza Opzione il semplificato ACCESSO LIBERO in quanto non è un Regime fiscale agevolato ACCESSO OBBLIGATORIO quando si superano le condizioni per la permanenza nei regimi fiscali agevolati Durata: minimo 3 anni Limite dei compensi - nessuno NO: nessuno SI: Ritenuta d’acconto / tenuta contabilità e registri / Studi di Settore Imposte: IVA, IRPEF e addiz.li, IRAP se dovuta REGIMI FISCALI 2015
  • 9. REGIMI AGEVOLATI 2015 : B) REGIME DEI “MINIMI: (Legge 111/2011) abolito dalla Finanziaria 2015 e successivamente prorogato di un anno accesso per Opzione in sede di inizio attività pre verifica requisiti soggettivi: no mera prosecuzione attività / no esercizio nei 3 anni precedenti /no collaboratori o dipendenti / no in società di persone o in regime trasparenza/ no esportazioni Durata: 4 anni successivi a quello di inizio dell’attività (5 anni circa) o maggior periodo fino a compimento del 35mo anno di età; Limite dei compensi - € 30.000 Limite Beni - 15.000 in 3 anni compreso locazione NO: IVA ed IRAP /Rit acconto / tenuta contabilità / Controlli / Studi di Settore Imposte: Sostitutiva 5% (Sostituisce Irpef/addiz.li) No cumulo Redditi IRPEF REGIMI FISCALI 2015
  • 10. C) REGIME “FORFETARIO” Il Regime è riservato alle persone fisiche (lavoratori autonomi e imprese), che iniziano una nuova attività, o che avendola già iniziata rientrano nelle condizioni previste per l’accesso, con riferimento all’anno precedente, le stesse sono : -limite dei compensi percepiti e di cui alla tabella dei gruppi di attività, che per il lavoro autonomo e professionale riporta un limite di 15.000 euro; -limite spese sostenute per lavoro di collaboratori, dipendenti ed altri di 5.000 euro; -limite costo complessivo lordo dei beni strumentali a 20.000 euro; inoltre: -non contemporaneo beneficio di regimi speciali IVA e fiscali; -non soggetto non residente extra UE od UE con verifica; -non partecipino contestualmente a società di persone, associazioni professionali, Srl trasparenti; inoltre per gli inizi attività: -non esercizio, nei 3 anni precedenti, di attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata. -non mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche in altre forme; segue REGIMI FISCALI 2015
  • 11. segue REGIME “FORFETARIO” Caratteristiche del nuovo Regime sono: -durata senza limite e fino al permanere delle condizioni; -esonero applicazione IVA; -impossibilità recupero IVA su Acquisti; -esonero trattenuta ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; -esonero applicazione ritenute sui compensi pagati a terzi; -esonero obbligo tenuta scritture contabili; -obbligo tenuta documenti contabili; -esclusione studi di settore e parametri; A differenza dei precedenti Regimi, con il nuovo Regime forfetario il Reddito verrà calcolato applicando un coefficiente di redditività che per il lavoro autonomo è stabilito al 78%, questo significa che su un Fatturato di 10.000 il Reddito ai fini fiscali sarà uguale al 78% e quindi a 7.800 euro, da cui sarà ancora possibile dedurre i contributi Previdenziali versati. Per gli inizi attività e per i primi 3 anni, il Reddito come sopra determinato, viene ridotto ad ⅓. Sul Reddito così calcolato, verrà calcolata un Imposta sostitutiva, pari al 15%, in luogo dei precedenti 5% e 10%. REGIMI FISCALI 2015
  • 12. - REGIME NORMALE SEMPLIFICATO / ORDINARIO OBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI REGISTRI OBBLIGATORI: - DELLE FATTURE EMESSE - DEGLI ACQUISTI - DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI - DEI BENI AMMORTIZZABILI - REGIMI AGEVOLATI (Minimi/Forfetari) NESSUN OBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI NB: Libri, Registri e Documenti vanno conservati per 10 anni. LA TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI
  • 13. LA FATTURA La Fattura deve essere emessa entro la data di incasso. ELEMENTI ESSENZIALI della fattura sono: -propria intestazione completa compresa di Codice Fiscale e Partita IVA -numerazione e data (progressive) -dati completi del cliente/committente compresi Codice Fiscale ed eventuale Partita IVA (tranne per fattura semplificata solo C.F. per importi < €100) -descrizione della prestazione resa -compenso -aliquota IVA o titolo esenzione per operazioni esenti o non soggette INOLTRE -applicazione imposta di Bollo se dovuta -Ritenuta d’acconto se applicata -indicazione in calce di eventuali regimi agevolati applicati un esempio di fattura
  • 14. LA FATTURA un esempio di fattura in regime normale semplificato/ordinario : Dottoressa Bianchi Maria Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065 Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza) 00151 - Roma CF : BNC MRA 67M55 H501E PI : 07953081004 FATTURA N° 13/2015 DEL 27/02/2015 Rossi Mauro Via delle nuvole, 36 00146 - Roma CF: RSS MRA 54T20 H501L Per attività di consulenza professionale: sedute di psicoterapia 110,00 Contrib. ENPAP 2% 2,20 Importo lordo 102,20 Imposta di Bollo 2,00 Da pagare 104,20 ======== Esente IVA ai sensi dell’art.10 comma 18 DPR 633/72 Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
  • 15. LA FATTURA un esempio di fattura in regime contribuenti minimi : Dottoressa Bianchi Maria Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065 Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza) 00151 - Roma CF : BNC MRA 67M55 H501E PI : 07953081004 FATTURA N° 12/2015 DEL 20/02/2015 Rossi Mauro Via delle nuvole, 36 00146 - Roma CF: RSS MRA 54T20 H501L Per attività di consulenza professionale: sedute di psicoterapia 110,00 Contrib. ENPAP 2% 2,20 Importo lordo 102,20 Imposta di Bollo 2,00 Da pagare 104,20 ======== Operazione fuori campo applicazione Iva ai sensi della Legge n.111 del 2011. (Regime Minimi 2015) Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
  • 16. LA FATTURA un esempio di fattura in regime contribuenti forfetari: Dottoressa Bianchi Maria Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065 Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza) 00151 - Roma CF : BNC MRA 67M55 H501E PI : 07953081004 FATTURA N° 10/2015 DEL 23/02/2015 Rossi Mauro Via delle nuvole, 36 00146 - Roma CF: RSS MRA 54T20 H501L Per attività di consulenza professionale: sedute di psicoterapia 110,00 Contrib. ENPAP 2% 2,20 Importo lordo 102,20 Imposta di Bollo 2,00 Da pagare 104,20 ======== Operazione fuori campo applicazione Iva e Rit. Acconto ai sensi della Legge n.190 del 2014, commi 54-89. (Regime Forfetario 2015) Imposta di Bollo assolta sull’originale (importi superiori € 77,47)
  • 17. APPLICAZIONE dell’IVA L’IVA o imposta sul valore aggiunto, è sempre applicabile nel Regime semplificato e Ordinario mentre non si applica nei Regimi fiscali agevolati, Minimi e Forfetari. Nell’ambito dell’applicazione IVA la legge individua alcune operazioni che vengono dette “esenti”, sono cioè esentate dalla sua applicazione, come ad esempio le prestazioni di carattere sanitario (così come definite dal Ministero della Salute) che sono esenti IVA ai sensi del comma 18 art. 10 del D.P.R. 633/72.: "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze” La maggior parte delle attività svolte dallo Psicologo rientra in questa categoria, ma lo psicologo può svolgere anche attività non sanitarie. Sono ad esempio esenti da IVA alcune prestazioni educative e di insegnamento in base al comma 20 dello stesso art. 10. Pertanto per le ulteriori attività si rende necessario verificare preventivamente l’assoggettabilità o meno ai fini IVA.
  • 18. PRESTAZIONI ESENTI IVA Alcune prestazioni Esenti dall’applicazione IVA sono : Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo, Colloqui psicologici Colloqui psicodiagnostici, Consultazioni psicologiche, Perizie psicologiche, Certificazioni esclusivamente se finalizzate alla tutela della salute e dell’integrità psicologica del paziente, Somministrazione di test psicoattitudinali, Somministrazione di test proiettivi finalizzati alla valutazione clinica, Conduzioni di gruppi psicoterapeutici, Colloqui di sostegno NB: Si raccomanda al professionista la massima prudenza nell’applicazione delle esenzioni.
  • 19. al Reddito di lavoro autonomo si giunge applicando le norme del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) in base, al Regime fiscale adottato ed anche alla tipologia ed alla diversa deducibilità dei costi e delle spese sostenuti (alcuni totalmente, altri parzialmente deducibili), ed applicando il principio di Cassa: Compensi incassati meno Costi e spese sostenute esempio: Compensi fatturati e incassati 10.000 meno Costi e spese pagati 3.000- Costi al 50% (2.000) 1.000- Reddito netto lavoro autonomo 6.000 Imposte medie 25% ca 1.500 primo scaglione IRPEF Nota sugli incassi Relativamente agli incassi dei compensi, oltre alle norme di utilizzo del contante, previsto per gli importi fino a 999,99 euro, da luglio 2014 è stato introdotto l’obbligo, per adesso non sanzionato, di dotarsi di un dispositivo elettronico POS, qualora i propri clienti/pazienti ne facciano richiesta, per il pagamento di importi superiori a 30 euro. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
  • 20. al Reddito di lavoro autonomo nel Regime Forfetario si giunge applicando ai compensi un coefficiente % fisso stabilito, detto di Redditività e a prescindere dalle spese effettivamente sostenute. esempio: Compensi fatturati e incassati 10.000 per Coefficiente redditività 78% 7.800 meno Contributi ENPAP pagati 1.000- Reddito netto professionale 6.800 Imposta sostitutiva 15% 1.020 ________________________________________________________________ Lo stesso con applicazione ulteriore Riduzione ad ⅓ per inizio attività Reddito netto professionale 2.270 Imposta sostitutiva 15% 340 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FORFETARIO
  • 21. DICHIARAZIONI FISCALI e IMPOSTE Gli obblighi fiscali dichiarativi, e l’imposizione fiscale cui si è sottoposti, sono direttamente collegati al tipo di Regime fiscale adottato. Per il Regime Semplificato/Ordinario, bisogna compilare il modello UNICO quadro RE (Redditi da lavoro autonomo), la Dichiarazione IVA se obbligati, la Dichiarazione IRAP se tenuti. Le imposte che si applicano a questo Regime sono l’IRPEF (per scaglioni d’imposta) e le sue addizionali, regionali e comunali localmente stabiliti, nonchè l’IRAP se obbligati. Eventualmente è dovuta l’IVA. Per il Regime agevolato “Forfetario 2015”, bisogna compilare il modello UNICO quadro LM (Redditi da lavoro autonomo in Regime Forfetario), Le imposte che si applicano a questo Regime sono l’Imposta sostitutiva del 15%, riduzione ad ⅓ dell’imponibile per i primi tre anni dall’apertura, (sostituisce l’IRPEF e le addizionali e l’IRAP). Per il Regime agevolato dei “Minimi”, bisogna compilare il modello UNICO quadro LM (Redditi da lavoro autonomo in Regime dei Minimi). Questo Regime è soggetto alla sola l’Imposta sostitutiva nella misura del 5% (sostituisce l’IRPEF, le addizionali e l’IRAP).
  • 22. LE IMPOSTE IVA L’Imposta sul valore aggiunto, colpisce i passaggi di beni e servizi e ricade sull’utente finale in quanto questo non ha la possibilità di recuperarla. IRPEF e le Addizionali regionali e comunali L’Imposta sul Reddito delle persone fisiche, colpisce il Reddito complessivo del contribuente. Lo stesso è composto da diversi tipi di Redditi (fabbricati, lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, capitale, etc etc …), per la determinazione di ognuno di essi si applicano le norme del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Per le addizionali cambia solo il beneficiario che invece dello Stato sono gli Enti locali. IRAP L’Imposta Regionale sulle attività produttive, riguardo le persone fisiche e le società, colpisce i redditi prodotti nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo con un certo grado di autonoma organizzazione. Imposta sostitutiva L’Imposta sostitutiva, è cosi detta, in quanto sostituisce le Imposte di cui sopra, tranne l’IVA.
  • 23. DICHIARAZIONI FISCALI e STUDI DI SETTORE GLI STUDI DI SETTORE sono un complesso sistema di calcolo proposto come questionario, che sulla base di parametri relativi all’attività svolta, verifica la “congruità” e la “coerenza” dei ricavi dichiarati dal contribuente che svolge una determinata attività. sono obbligati alla compilazione e all’invio degli Studi di settore i professionisti in Regime Ordinario o Semplificato dal secondo esercizio di attività. Il risultato del calcolo, se maggiore rispetto al dichiarato, può essere adottato quale valore di riferimento per il pagamento delle imposte, questo al fine di evitare possibili verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.
  • 24. Successivamente all’iscrizione (entro 90 giorni dall’incasso del primo compenso), gli iscritti alla Cassa, devono annualmente, dopo aver predisposto la Dichiarazione dei Redditi, provvedere (entro il mese di settembre) a comunicare telematicamente, accedendo al sito dell’ENPAP con le password ricevute, i propri dati reddituali dichiarati, al fine di provvedere al calcolo di quanto dovuto quale saldo dei contributi da versare per l’anno precedente. Sia il saldo che l’acconto potranno essere saldati entro la scadenza o rateizzati, entro 150 giorni il saldo, ed entro 180 giorni l’acconto di marzo, con successivo addebito da parte dell’Ente di un esiguo tasso d’interesse. Le voci contributive sono: Contributo Integrativo 2% rivalsa in fattura calcolata sul compenso Contributo Soggettivo 10% o altre aliquote calcolato sul reddito conseguito Contributo maternità importo fisso Esiste però un minimo contributivo da pagare, e condizioni per le quali sono previste riduzioni o agevolazioni, pertanto è opportuno verificare la propria situazione. sul sito dell’ENPAP, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie. ENPAP - Breve nota informativa
  • 25. NOVITA’ DEL PERIODO POS E’ in attesa di essere approvato il D.D.L. del 22 gennaio 2015 per integrazione Legge 221/2012 che ne istituiva l’obbligo senza prevederne sanzioni. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE Il Consiglio di Stato con adunanza del 17 dicembre 2014 si è espresso in merito alla non obbligatorietà assicurativa per gli esercenti professioni sanitarie, in attesa di normativa che ne disciplini procedure e requisiti. FATTURAZIONE ELETTRONICA PA Entrerà in vigore il prossimo 31 marzo, l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti quei professionisti e altri che operano con la Pubblica Amministrazione.
  • 26. CORRETTO AVVIO - Info slides Considerata la complessità delle norme, al fine di attivare la propria posizione nel modo più consono ed aderente alle proprie esigenze si consiglia di affidarsi a professionisti esperti, onde evitare scelte errate che possono compromettere o semplicemente complicare il corretto avvio della propria attività professionale. * Info slides Le presenti slides verranno pubblicate su sito e pagine dello Studio.