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Profili di Responsabilità professionale
nell’Emergenza-Urgenza
Cristiano Radice
Infermiere SOREU Metropolitana
Infermiere legale e forense
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Master I livello in Gestione dei Processi Infermieristici
nel Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza 118
28 novembre 2019
Indice degli argomenti
• Riferimenti normativi essenziali
– D.P.R. 27 marzo 1992 e successive integrazioni
– Raccomandazione n. 15 del Ministero della Salute
– Legge N. 42/1999, Legge N. 251/2000 e DM Sanità 739/1994
• Legge 8 marzo 2017, n. 24 e Sicurezza delle cure
– Ruolo delle Linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali
– Principi di compilazione della documentazione sanitaria
• Responsabilità professionale sanitaria
– Responsabilità penale
– Responsabilità civile
– Responsabilità amministrativa
– Responsabilità ordinistico-disciplinare
Il nucleo irriducibile del diritto alla salute
• Il sistema di risposta all’emergenza sanitaria è orientato al «nucleo irriducibile
del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione, come ambito inviolabile
della dignità umana».
(Corte Cost., n. 309 del 16 dicembre 1999)
• Il SSN assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli
obiettivi indicati dagli Artt. 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli
essenziali e uniformi di assistenza definiti dal PSN nel rispetto dei principi di
dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell’accesso
all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze nonché all'economicità nell’impiego delle risorse.
(Art. 1, comma 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; successive modifiche e
integrazioni col D.lgs.19 giugno 1999, n. 229)
Il nucleo irriducibile del diritto alla salute
• L’Art. 32 Costituzione potrà dirsi pienamente attuato quando vi sarà
coincidenza tra legislazione e corretto utilizzo delle risorse sanitarie.
• Se la salute è fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
allora il cittadino:
– ha diritto a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non espongano a rischio
la sua salute
– ha diritto al mantenimento e al recupero delle migliori condizioni di salute in
qualsiasi circostanza
– ha il dovere di non compromettere o esporre a rischio la salute altrui, sia in
forma diretta a danno di altri cittadini, sia in forma indiretta attraverso l’uso
improprio delle risorse a ciò destinate
– ha il dovere di collaborare alla tutela della propria salute, affidandosi ai sistemi
per questo fine organizzati.
Il nucleo irriducibile del diritto alla salute
• Nel valutare le pretese dei cittadini e le risposte del sistema non sono
consentiti squilibri a favore delle une o delle altre: esposti i principi cardine
relativi alla destinazione delle risorse sanitarie, si richiede al cittadino utente
del sistema di soccorso un affidamento informato.
• Se deve essere garantita l'equità attraverso l’appropriatezza dell’intervento
di emergenza, ed entrambe attraverso l’uso più razionale delle risorse, a
determinare questa razionalità non è la pretesa del cittadino ma la
professionalità dei sanitari.
Battarino G., Capitolo 1, Il soccorso sanitario come servizio pubblico.
In: Battarino G. (2006) Diritto dell’emergenza sanitaria, Giuffre’ Editore
Riferimenti normativi essenziali
• DPR 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni
per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza
– Atto di intesa Stato-Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di
emergenza sanitaria, 11 aprile 1996 (G.U. N. 114 del 17 maggio 1996)
– DM Sanità del 15 maggio 1992, Criteri e requisiti per la codificazione degli
interventi di emergenza (G.U. N. 121 del 25 maggio 1992)
– Documento sul sistema delle emergenze sanitarie, adottato dal Gruppo di
lavoro Stato-Regioni il 2 dicembre 1991 (G.U. N. 126 del 30 maggio 1992)
• Obiettivo: sistema integrato di risposta all’emergenza sanitaria
per ridurre il periodo intercorrente tra la richiesta di soccorso e
l’intervento sanitario
Riferimenti normativi essenziali
• DPR 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni
per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza
La Centrale Operativa 118 costituisce il centro di coordinamento di tutto il sistema,
le sue funzioni fondamentali sono così individuate:
– la ricezione delle chiamate di soccorso
– la valutazione della gravità degli eventi
– l’attivazione dell’intervento di soccorso e l’invio del mezzo più idoneo
– il coordinamento dell’intervento di soccorso
– l’allertamento dell’ospedale di destinazione più idoneo a garantire il trattamento
iniziale e l’inquadramento diagnostico del paziente
– l’eventuale trasferimento verso altro ospedale per prestazioni specialistiche
di più alto livello.
Riferimenti normativi essenziali
• DPR 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni
per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza
– Art. 4, comma 2 «la centrale operativa si avvale di personale infermieristico
adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. […]
La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico nell’ambito di
protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa».
– Art. 10 «Il personale infermieristico, nello svolgimento del servizio di emergenza,
può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi,
nonché a svolgere le attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali,
previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio».
Riferimenti normativi essenziali
• Raccomandazione n. 15, Ministero della Salute
– Obiettivo: incoraggiare l’adozione di appropriate misure organizzative, formative
e assistenziali per prevenire l’insorgenza di eventi avversi o minimizzare gli effetti
conseguenti a una non corretta identificazione del grado di criticità e complessità
dell’evento segnalato alla centrale operativa 118 e ad una non corretta
attribuzione del codice triage da parte dell’equipe di soccorso 118 e/o in pronto
soccorso.
– Triage: processo dinamico, volto a garantire che i pazienti ricevano il livello e la
qualità di cura più appropriati alle loro necessità, in relazione alla migliore
utilizzazione possibile delle risorse disponibili (o destinabili).
La responsabilità professionale sanitaria in equipe
• Nell’ambito della tipica attività di equipe sanitaria all’interno della quale viene
gestito l’intervento in emergenza, si svolge una collaborazione ordinata e
funzionale, che rende interdipendenti le condotte dei soggetti.
• Vale il principio dell’affidamento […]: ciascuno risponde dell’inosservanza
delle leges artis del proprio specifico settore professionale, senza che esista
un dovere di prevedere eventuali difetti di diligenza altrui.
• Questo principio evita di far risalire autonomamente al capo equipe per
difetto di sorveglianza, le conseguenze di errori commessi da altri nell’ambito
delle prestazioni autonome che sono abilitati a compiere.
Battarino G., Capitolo 2, Soggetti e attribuzione di competenze.
In: Battarino G. (2006) Diritto dell’emergenza sanitaria, Giuffre’ Editore
La responsabilità professionale sanitaria in equipe
• E’ chiaro comunque che si dovrà individuare – con un’analisi in concreto – chi,
momento per momento, ha assunto il ruolo di capo equipe, ovvero di
controllore del contesto di risposta […].
• Questo soggetto esce dallo «scudo» del principio di affidamento se viene a
conoscenza o è in grado di rappresentarsi situazioni di rischio derivanti da
inadeguatezza o incapacità di altri soggetti e non si attiva per eliminarle.
Professionisti sanitari:
Medico e Infermiere
Professionisti (e volontari) NON sanitari:
Operatore tecnico e Soccorritore
La responsabilità professionale sanitaria in equipe
• Ogni componente dell’equipe, in quanto facente parte di un
ambito deontologico caratterizzato da specifiche capacità, deve
adempiere perfettamente agli obblighi di cautela connaturati al
suo ruolo professionale.
• Pertanto, i singoli membri dell’equipe, gravati da un dovere di
garanzia, sono legittimati a confidare nella correttezza dell'attività
da essi rispettivamente svolta, fatti salvi i casi in cui uno dei
contitolari degli obblighi di controllo non appalesi obiettivi segnali
di inidoneità a svolgere le proprie competenze funzionali.
Adattato da: Lombardi F., Il principio di affidamento nel trattamento
sanitario d’equipe. In: Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8
La responsabilità professionale sanitaria in equipe
• Nell’esercizio dei propri compiti il capo equipe è suscettibile di essere
chiamato a rispondere di condotte materialmente e direttamente poste in
essere da altri soggetti per culpa in eligendo o culpa in vigilando.
• «Egli dovrà selezionare i compiti che riterrà di poter delegare […]. Inoltre
dovrà scegliere tra i suoi collaboratori quelli che ritenga in grado di svolgere
tali compiti adeguatamente. Se dal comportamento del delegato dovesse
derivare un evento lesivo della salute del paziente, al superiore potrà essere
mosso un addebito di colpa per aver errato nella scelta della persona
affidataria dell’incarico. In ciò si concreta la cosiddetta culpa in eligendo […].
La culpa in vigilando […] si attiene ai compiti di verifica […] del rispetto, da
parte dei suoi collaboratori, delle direttive da lui impartite».
Ambrosetti et al., (2003) La responsabilità nel lavoro medico di equipe.
Profili penali e civili.
La responsabilità professionale sanitaria in equipe
• In tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgica e più in generale
in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare
nell'attività sanitaria, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre
che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche
mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla
convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico.
• Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare
l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista
in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo
rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori
altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili
con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.
Cass. Pen., Sez. 4, n. 18548 del 24/01/2005; Cass. Pen., Sez. 4, n. 24036 del 02/03/2004
La responsabilità professionale sanitaria in equipe
• In tema di responsabilità sanitaria, con riferimento all’ipotesi di
intervento effettuato da un’equipe chirurgica, il principio di affidamento
non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme
precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che
altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o
ponga rimedio all’omissione […].
Cass. Pen., Sez. 4, n. 18568 del 26/01/2005
Riferimenti normativi essenziali
• Legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Art. 1, comma 2)
– Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento
approvato con DPR 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni
previste dal Titolo V […].
– Il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie […] è
determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma
universitario e di formazione post-base, nonché degli specifici codici
deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e
per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche
competenze professionali.
Riferimenti normativi essenziali
• Legge 10 agosto 2000, n. 251 (Art. 1)
– Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e
della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale
attività’ dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute
individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive
dei relativi profili professionali nonché’ dagli specifici codici deontologici ed
utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.
• DM Sanità del 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del
relativo profilo professionale dell’infermiere
Il diritto alla sicurezza delle cure
• Legge 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale
degli esercenti le professioni sanitarie
– La sicurezza delle cure diviene parte costitutiva del diritto alla salute ed assume
rilievo costituzionale, comprende tutte le attività finalizzate alla prevenzione e
gestione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie,
incentivando l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed
organizzative.
– L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
predispone, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie, linee di indirizzo, individua idonee misure
per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle
buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e
aggiornamento degli esercenti le professioni sanitarie.
Il diritto alla sicurezza delle cure
• Legge 8 marzo 2017, n. 24, Art. 5
– Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie
con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono – salve le specificità del caso concreto – alle
raccomandazioni previste delle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed
elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero
della Salute […] da aggiornare con cadenza biennale.
– In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni
sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Il Sistema Nazionale Linee Guida
Ogni attività, procedura o
comportamento riguardante
percorsi assistenziali,
basato su standard di
qualità e sicurezza, originati
da evidenze, letteratura
scientifica, organizzazioni
sanitarie. (AGENAS)
Il diritto alla sicurezza delle cure
• Il rischio clinico rappresenta la probabilità che un paziente subisca un danno
o un disagio involontario, imputabile alle cure mediche prestate durante il
periodo di degenza, che causa un prolungamento del periodo di degenza,
un peggioramento delle condizioni di salute o la morte.
• La moderna concezione del risk management si basa sulla considerazione
dell’errore non come l’insufficienza del singolo operatore ma come una
disfunzione dell’intero sistema, con potenziali conseguenze negative
sull’esito di tutto il processo clinico-assistenziale.
Kohn et al., (1999) To err is human: building a safer health system.
• I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non
possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari.
Legge 8 marzo 2017, n. 24, Art. 16
La responsabilità professionale
• Art. 590 sexies C.P. «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali
in ambito sanitario»
– Se i fatti di cui agli Artt. 589 e 590 C.P. sono commessi nell’esercizio della
professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal
secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la
punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle
linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di
queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni
previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso
concreto.
Legge 8 marzo 2017, n. 24, Art. 6
Il concetto di «colpa» nel diritto
La responsabilità professionale
• L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni
personali derivanti dall’esercizio dell'attività sanitaria:
– se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza
– se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia
• nell’ipotesi di errore rimproveratile nell’esecuzione dell’atto sanitario quando il caso
concreto non sia regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o, in mancanza, dalle
buone pratiche clinico-assistenziali
• nell’ipotesi di errore rimproveratile nell’individuazione e scelta di linee guida e buone
pratiche clinico-assistenziali che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto,
fermo restando l’obbligo del sanitario di disapplicarle quando la specificità del caso
concreto renda necessario lo scostamento
• se l’evento si è verificato per colpa (soltanto grave) da imperizia nell’ipotesi di errore
rimproveratile nell’esecuzione, quando il sanitario abbia scelto e rispettato le linee guida
o buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate o adattate al caso concreto,
tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche
dell’atto sanitario.
Cassazione S.U., Sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018
La responsabilità professionale
• Responsabilità penale
• Nell’ambito della sua attività, l’infermiere è esposto al rischio di alcuni reati:
– esercizio abusivo di professione (Art. 348 C.P.)
– somministrazione e detenzione di medicinali guasti e imperfetti (Art. 443 C.P.)
– rivelazione del segreto professionale (Art. 622 C.P.) e d’ufficio (Art. 326 C.P.)
– omissione di soccorso (Art. 593 C.P.)
– rifiuto di atti d’ufficio (Art. 328 C.P.)
– omissione di referto (Artt. 365 C.P. e 334 C.P.P.; Artt. 361 e 362 C.P. e Artt. 331 e 332 C.P.P.)
– lesioni personali (Artt. 582 e 590 C.P.) e omicidio colposo (Art. 589 C.P.)
– sequestro di persona (Art. 605 C.P.)
– violenza privata (Art. 610 C.P.)
– abbandono di persone minori o incapaci (Art. 591 C.P.)
– interruzione di un pubblico servizio (Art. 340 C.P.)
– violenza sessuale (Art. 609 bis e seguenti)
La responsabilità professionale
• Responsabilità penale: Omissione di soccorso (Art. 593 C.P.)
• «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o
un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di
corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità
è punito […]. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo che sia o sembri
inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare
l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità».
• L’omissione di soccorso si concretizza in:
– mancata prestazione di soccorso, diretto o indiretto
– insufficiente prestazione di soccorso in rapporto ai bisogni della persona e alle concrete
possibilità (capacità personali e mezzi a disposizione)
– ritardata prestazione di soccorso in rapporto alle effettive possibilità (tempo e luogo).
La responsabilità professionale
• Responsabilità penale: Abbandono di persone minori o incapaci (Art. 591 C.P.)
• «Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una
persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa,
di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è
punito […]».
• L’esposizione al pericolo della persona abbandonata può essere anche virtuale e
temporanea, indipendentemente dalla possibilità di eventuali soccorsi.
• Responsabilità penale: Rifiuto di atti d’ufficio (Art. 328 C.P.)
• «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta
un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza, o di ordine pubblico
o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito […]».
• Il rifiuto di atti d’ufficio sussiste indipendentemente da qualsiasi danno al paziente.
La responsabilità professionale
• Responsabilità civile della struttura sanitaria
• La struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, che - nell’adempimento
della propria obbligazione - si avvalga dell’opera di esercenti la professione
sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura
stessa, risponde ai sensi degli Artt. 1218 e 1228 C.C. delle loro condotte dolose o
colpose.
• La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte
in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di
sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il SSN
nonché attraverso la telemedicina.
Legge 8 marzo 2017, n. 24, Art. 7
La responsabilità professionale
• Responsabilità civile della struttura sanitaria
• Il paziente che intende agire nei confronti della struttura sanitaria ha l’onere di
provare l’esistenza del «contratto di spedalità» (contatto sociale) e l’insorgenza/
aggravamento della patologia e di allegare l’inadempimento qualificato del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
• La struttura sanitaria ha l’onere di dimostrare che tale inadempimento non si sia
verificato ovvero che esso non sia stato causa del danno e che gli esiti siano stati
determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. Dovrà fornire prova di aver
utilizzato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in base ai criteri di diligenza,
perizia e prudenza.
Nesso Causale
La responsabilità professionale
• Responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria
• L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio
operato ai sensi dell’Art. 2043 C.C., salvo che abbia agito nell’adempimento di
obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione
del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione
sanitaria ai sensi dell’Art. 5 della presente legge e dell’Art. 590 sexies C.P.
• Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o
privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di
cui agli Artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.lgs.
209/2005 […].
Legge 8 marzo 2017, n. 24, Art. 7
La responsabilità professionale
• Responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria
• La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria si configura come una
prestazione d’opera intellettuale e pertanto prevede un «obbligo di mezzi».
• Il paziente che intende agire nei confronti dell’esercente la professione sanitaria
dovrà dimostrare, ai fini della risarcibilità del danno lamentato, la sussistenza del
nesso eziologicamente rilevante tra l’evento dannoso e la condotta del sanitario,
nonché la colpa del debitore nel verificarsi dell’evento.
• Oltre all’inversione dell’onere della prova, il termine di prescrizione è di soli 5 anni.
Art. 2229 C.C., Esercizio delle professioni intellettuali
Art. 2050 C.C., Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
• Il sanitario dovrà sempre dimostrare di aver agito correttamente e di aver adottato
ogni misura idonea ad evitare il danno, incidendo il proprio operato su diritti
inviolabili della persona umana, come la salute.
La cartella clinica
• Atto pubblico di fede privilegiata che documenta la presa in carico e il processo di
assistenza erogato al paziente. E’ un fascicolo che, per ogni episodio di ricovero,
consta di una pluralità di documenti recanti informazioni relative alla persona
assistita e alle attività clinico-assistenziali poste in essere da personale a ciò
abilitato.
• La cartella clinica contiene informazioni sufficienti ad identificare il paziente,
supportare la diagnosi, giustificare il trattamento, documentare il decorso e i risultati
del trattamento e promuovere la continuità delle cure tra gli operatori sanitari.
• Requisiti formali e sostanziali:
– contestualità (ogni registrazione deve essere contestuale al suo verificarsi)
– veridicità, completezza e chiarezza
– rintracciabilità (l’autore che ha redatto ciascuna registrazione deve sempre essere individuabile).
Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2 edizione (2017)
La cartella clinica
• Art. 476 C.P., Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici
– Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte,
un atto falso o altera un atto vero, è punito […]
• Art. 479 C.P., Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici
– Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue
funzioni, attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla
sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero
omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti
dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito […]
La cartella clinica
• L’omessa o lacunosa tenuta della cartella clinica non può riverberarsi
negativamente sul paziente, dovendosi tale mancanza addebitare esclusivamente
al professionista sul quale incombe siffatto obbligo. In conseguenza di ciò, deve
ritenersi presunto il nesso eziologico tra la patologia e l’azione o omissione o
l’inadempimento del sanitario.
• L’inesatta tenuta della cartella clinica pertanto non sarà mai motivo di esclusione
dell’anzidetto nesso di causalità, consentendo il ricorso a presunzioni nel momento
in cui la prova non può essere utilmente fornita per il comportamento ascrivibile alla
controparte.
• Tale circostanza può essere utilizzata dal giudice per ritenere dimostrato il nesso
causale tra l’operato dei sanitari e il danno patito dal paziente, quando tale nesso
non possa essere altrimenti dimostrato proprio a causa dell’incompletezza della
cartella clinica.
Corte di Cassazione ord., Sentenza n. 7250 del 23/03/2018
La responsabilità professionale
• Responsabilità amministrativa
• L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere
esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
• Il Giudice contabile deve tener conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà,
anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica, in
cui l’esercente la professione sanitaria ha operato.
• La struttura sanitaria ha l’obbligo – entro 45 giorni – di comunicare al sanitario l’atto
introduttivo o l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con l’invito a
prendervi parte.
Legge 8 marzo 2017, n. 24, Artt. 9 e 13; Legge 11 gennaio 2018, n. 3
Il risarcimento del danno
• Il risarcimento economico del danno alla persona avviene in base a:
– Art. 1218 C.C., Responsabilità del debitore (responsabilità contrattuale)
– Art. 2043 C.C., Risarcimento per fatto illecito (responsabilità extra-
contrattuale).
• Il danno ingiusto si suddivide in:
– danno patrimoniale, che incide sui beni del danneggiato e comprende il
danno emergente e il danno lucro-cessante (consistente nella riduzione
della capacità di produrre reddito successivamente all’evento)
– danno non patrimoniale, risarcibile sulla base della violazione di un diritto
costituzionalmente garantito alla persona, da cui deriva un danno.
Artt. 2059 C.C. e 185 C.P.
Il risarcimento del danno
• Didatticamente il danno non patrimoniale si suddivide in:
– danno biologico, corrispondente alla menomazione permanente o temporanea
dell'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti dinamico-
relazionali, passibile di accertamento e valutazione medico-legale, indipendente
da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito
– danno morale, che consiste nella sofferenza e nel patema d’animo che sia
conseguenza dell’evento
– danno esistenziale, che consiste nel radicale peggioramento della qualità di vita
intesa in senso ampio.
• Il danno iatrogeno differenziale è il pregiudizio causato da un sanitario, che ha per
effetto di aggiungere allo stato patologico iniziale del paziente (sia per cause naturali
che per effetto di terzi), un peggioramento delle sue condizioni di salute per
aggravamento della patologia iniziale ovvero per insorgenza di altre patologie.
Cassazione S.U., Sentenze n. 26972, 26973, 26974, 26975 (2008)
Corte Costituzionale, Sentenza n. 184 del 14/07/1986 – Linee guida SIMLA (2016)
Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019)
• Capo I, Principi e valori professionali
• Art. 1, Valori
– L’infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni
Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. E’
sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel
contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi
cura e della sicurezza.
• Art. 2, Azione
– L’infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le
sue azioni si realizzano e sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione,
dell’educazione e della ricerca.
Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019)
• Capo II, Responsabilità assistenziale
• Art. 10, Conoscenza, formazione, aggiornamento
– L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e
aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione
fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza
delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi
determinati dal programma di Educazione Continua in Medicina.
• Art. 11, Supervisione e sicurezza
– L’infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si
abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019)
• Capo III, Rapporti professionali
• Art. 12, Cooperazione e collaborazione
– L’infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel
percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri
operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale.
• Art. 13, Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni
– L’infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario,
alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza
ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità
professionali e istituzioni. Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona
assistita disponga delle informazioni condivise con l’equipe, necessarie ai suoi bisogni di
vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti.
Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019)
• Capo III, Rapporti professionali
• Art. 14, Posizione di protezione
– L’infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura psicofisica di un professionista o
di altro operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità, si adopera per
proteggere e tutelare le persone assistite, la professione e il professionista, anche
effettuando le opportune segnalazioni.
• Art. 16, Interazione e integrazione
– L’infermiere riconosce l’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale, quali
elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona.
Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019)
• Capo V, Comunicazione
• Art. 28, Comportamento nella comunicazione
– L’infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si
comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità, tutela la riservatezza
delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati ed
immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della
professione.
• Art. 29, Valori nella comunicazione
– L’infermiere, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, comunica
in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire ad un
dibattito costruttivo.
Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019)
• Capo VI, Organizzazione
• Art. 32, Partecipazione al governo clinico
– L’infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza
della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche
infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi
degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte.
• Art. 33, Documentazione clinica
– L’infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di
competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai
fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al
trattamento infermieristico.
Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019)
• Capo VI, Organizzazione
• Art. 36, Operatori di supporto
– L’infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona,
verifica per la sicurezza dell’assistito, l'attività degli operatori di supporto presenti nel
processo assistenziale e a lui affidati.
• Art. 37, Linee guida e buone pratiche assistenziali
– L’infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene
alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali e vigila sulla loro corretta
applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento.
Bibliografia
• Battarino G. (2006) Diritto dell’emergenza sanitaria, Giuffre’ Editore
• Benci L. (2015) Aspetti giuridici della professione infermieristica, Mc Graw Hill
• Missaggia M.L. e Viola L. (2017) La responsabilità sanitaria: i riflessi della riforma Gelli
nel mondo degli operatori sanitari, Edizioni Edra La Tribuna
• Filippelli M. (2019) La responsabilità sanitaria, Edizioni Admaiora
• DPR 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza
• Atto di intesa Stato-Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza
sanitaria, 11 aprile 1996 (G.U. n. 114 del 17 maggio 1996)
• Ministero della Sanita’, Raccomandazione n. 15 «Morte o grave danno conseguente a
una non corretta attribuzione del codice triage nella centrale operativa 118 e/o nel pronto
soccorso»
• Legge 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie
• FNOPI (2019), Il codice deontologico dell’infermiere

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  • 2. Indice degli argomenti • Riferimenti normativi essenziali – D.P.R. 27 marzo 1992 e successive integrazioni – Raccomandazione n. 15 del Ministero della Salute – Legge N. 42/1999, Legge N. 251/2000 e DM Sanità 739/1994 • Legge 8 marzo 2017, n. 24 e Sicurezza delle cure – Ruolo delle Linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali – Principi di compilazione della documentazione sanitaria • Responsabilità professionale sanitaria – Responsabilità penale – Responsabilità civile – Responsabilità amministrativa – Responsabilità ordinistico-disciplinare
  • 3. Il nucleo irriducibile del diritto alla salute • Il sistema di risposta all’emergenza sanitaria è orientato al «nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione, come ambito inviolabile della dignità umana». (Corte Cost., n. 309 del 16 dicembre 1999) • Il SSN assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli Artt. 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal PSN nel rispetto dei principi di dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché all'economicità nell’impiego delle risorse. (Art. 1, comma 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; successive modifiche e integrazioni col D.lgs.19 giugno 1999, n. 229)
  • 4. Il nucleo irriducibile del diritto alla salute • L’Art. 32 Costituzione potrà dirsi pienamente attuato quando vi sarà coincidenza tra legislazione e corretto utilizzo delle risorse sanitarie. • Se la salute è fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, allora il cittadino: – ha diritto a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non espongano a rischio la sua salute – ha diritto al mantenimento e al recupero delle migliori condizioni di salute in qualsiasi circostanza – ha il dovere di non compromettere o esporre a rischio la salute altrui, sia in forma diretta a danno di altri cittadini, sia in forma indiretta attraverso l’uso improprio delle risorse a ciò destinate – ha il dovere di collaborare alla tutela della propria salute, affidandosi ai sistemi per questo fine organizzati.
  • 5. Il nucleo irriducibile del diritto alla salute • Nel valutare le pretese dei cittadini e le risposte del sistema non sono consentiti squilibri a favore delle une o delle altre: esposti i principi cardine relativi alla destinazione delle risorse sanitarie, si richiede al cittadino utente del sistema di soccorso un affidamento informato. • Se deve essere garantita l'equità attraverso l’appropriatezza dell’intervento di emergenza, ed entrambe attraverso l’uso più razionale delle risorse, a determinare questa razionalità non è la pretesa del cittadino ma la professionalità dei sanitari. Battarino G., Capitolo 1, Il soccorso sanitario come servizio pubblico. In: Battarino G. (2006) Diritto dell’emergenza sanitaria, Giuffre’ Editore
  • 6. Riferimenti normativi essenziali • DPR 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza – Atto di intesa Stato-Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, 11 aprile 1996 (G.U. N. 114 del 17 maggio 1996) – DM Sanità del 15 maggio 1992, Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza (G.U. N. 121 del 25 maggio 1992) – Documento sul sistema delle emergenze sanitarie, adottato dal Gruppo di lavoro Stato-Regioni il 2 dicembre 1991 (G.U. N. 126 del 30 maggio 1992) • Obiettivo: sistema integrato di risposta all’emergenza sanitaria per ridurre il periodo intercorrente tra la richiesta di soccorso e l’intervento sanitario
  • 7. Riferimenti normativi essenziali • DPR 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza La Centrale Operativa 118 costituisce il centro di coordinamento di tutto il sistema, le sue funzioni fondamentali sono così individuate: – la ricezione delle chiamate di soccorso – la valutazione della gravità degli eventi – l’attivazione dell’intervento di soccorso e l’invio del mezzo più idoneo – il coordinamento dell’intervento di soccorso – l’allertamento dell’ospedale di destinazione più idoneo a garantire il trattamento iniziale e l’inquadramento diagnostico del paziente – l’eventuale trasferimento verso altro ospedale per prestazioni specialistiche di più alto livello.
  • 8. Riferimenti normativi essenziali • DPR 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza – Art. 4, comma 2 «la centrale operativa si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. […] La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico nell’ambito di protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa». – Art. 10 «Il personale infermieristico, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio».
  • 9. Riferimenti normativi essenziali • Raccomandazione n. 15, Ministero della Salute – Obiettivo: incoraggiare l’adozione di appropriate misure organizzative, formative e assistenziali per prevenire l’insorgenza di eventi avversi o minimizzare gli effetti conseguenti a una non corretta identificazione del grado di criticità e complessità dell’evento segnalato alla centrale operativa 118 e ad una non corretta attribuzione del codice triage da parte dell’equipe di soccorso 118 e/o in pronto soccorso. – Triage: processo dinamico, volto a garantire che i pazienti ricevano il livello e la qualità di cura più appropriati alle loro necessità, in relazione alla migliore utilizzazione possibile delle risorse disponibili (o destinabili).
  • 10. La responsabilità professionale sanitaria in equipe • Nell’ambito della tipica attività di equipe sanitaria all’interno della quale viene gestito l’intervento in emergenza, si svolge una collaborazione ordinata e funzionale, che rende interdipendenti le condotte dei soggetti. • Vale il principio dell’affidamento […]: ciascuno risponde dell’inosservanza delle leges artis del proprio specifico settore professionale, senza che esista un dovere di prevedere eventuali difetti di diligenza altrui. • Questo principio evita di far risalire autonomamente al capo equipe per difetto di sorveglianza, le conseguenze di errori commessi da altri nell’ambito delle prestazioni autonome che sono abilitati a compiere. Battarino G., Capitolo 2, Soggetti e attribuzione di competenze. In: Battarino G. (2006) Diritto dell’emergenza sanitaria, Giuffre’ Editore
  • 11. La responsabilità professionale sanitaria in equipe • E’ chiaro comunque che si dovrà individuare – con un’analisi in concreto – chi, momento per momento, ha assunto il ruolo di capo equipe, ovvero di controllore del contesto di risposta […]. • Questo soggetto esce dallo «scudo» del principio di affidamento se viene a conoscenza o è in grado di rappresentarsi situazioni di rischio derivanti da inadeguatezza o incapacità di altri soggetti e non si attiva per eliminarle. Professionisti sanitari: Medico e Infermiere Professionisti (e volontari) NON sanitari: Operatore tecnico e Soccorritore
  • 12. La responsabilità professionale sanitaria in equipe • Ogni componente dell’equipe, in quanto facente parte di un ambito deontologico caratterizzato da specifiche capacità, deve adempiere perfettamente agli obblighi di cautela connaturati al suo ruolo professionale. • Pertanto, i singoli membri dell’equipe, gravati da un dovere di garanzia, sono legittimati a confidare nella correttezza dell'attività da essi rispettivamente svolta, fatti salvi i casi in cui uno dei contitolari degli obblighi di controllo non appalesi obiettivi segnali di inidoneità a svolgere le proprie competenze funzionali. Adattato da: Lombardi F., Il principio di affidamento nel trattamento sanitario d’equipe. In: Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8
  • 13. La responsabilità professionale sanitaria in equipe • Nell’esercizio dei propri compiti il capo equipe è suscettibile di essere chiamato a rispondere di condotte materialmente e direttamente poste in essere da altri soggetti per culpa in eligendo o culpa in vigilando. • «Egli dovrà selezionare i compiti che riterrà di poter delegare […]. Inoltre dovrà scegliere tra i suoi collaboratori quelli che ritenga in grado di svolgere tali compiti adeguatamente. Se dal comportamento del delegato dovesse derivare un evento lesivo della salute del paziente, al superiore potrà essere mosso un addebito di colpa per aver errato nella scelta della persona affidataria dell’incarico. In ciò si concreta la cosiddetta culpa in eligendo […]. La culpa in vigilando […] si attiene ai compiti di verifica […] del rispetto, da parte dei suoi collaboratori, delle direttive da lui impartite». Ambrosetti et al., (2003) La responsabilità nel lavoro medico di equipe. Profili penali e civili.
  • 14. La responsabilità professionale sanitaria in equipe • In tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgica e più in generale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività sanitaria, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. • Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Cass. Pen., Sez. 4, n. 18548 del 24/01/2005; Cass. Pen., Sez. 4, n. 24036 del 02/03/2004
  • 15. La responsabilità professionale sanitaria in equipe • In tema di responsabilità sanitaria, con riferimento all’ipotesi di intervento effettuato da un’equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione […]. Cass. Pen., Sez. 4, n. 18568 del 26/01/2005
  • 16. Riferimenti normativi essenziali • Legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Art. 1, comma 2) – Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con DPR 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal Titolo V […]. – Il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie […] è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base, nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
  • 17. Riferimenti normativi essenziali • Legge 10 agosto 2000, n. 251 (Art. 1) – Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività’ dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché’ dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. • DM Sanità del 14 settembre 1994, n. 739 Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere
  • 18. Il diritto alla sicurezza delle cure • Legge 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – La sicurezza delle cure diviene parte costitutiva del diritto alla salute ed assume rilievo costituzionale, comprende tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie, incentivando l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. – L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità predispone, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie, linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e aggiornamento degli esercenti le professioni sanitarie.
  • 19. Il diritto alla sicurezza delle cure • Legge 8 marzo 2017, n. 24, Art. 5 – Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono – salve le specificità del caso concreto – alle raccomandazioni previste delle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della Salute […] da aggiornare con cadenza biennale. – In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
  • 20. Il Sistema Nazionale Linee Guida Ogni attività, procedura o comportamento riguardante percorsi assistenziali, basato su standard di qualità e sicurezza, originati da evidenze, letteratura scientifica, organizzazioni sanitarie. (AGENAS)
  • 21. Il diritto alla sicurezza delle cure • Il rischio clinico rappresenta la probabilità che un paziente subisca un danno o un disagio involontario, imputabile alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte. • La moderna concezione del risk management si basa sulla considerazione dell’errore non come l’insufficienza del singolo operatore ma come una disfunzione dell’intero sistema, con potenziali conseguenze negative sull’esito di tutto il processo clinico-assistenziale. Kohn et al., (1999) To err is human: building a safer health system. • I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari. Legge 8 marzo 2017, n. 24, Art. 16
  • 22. La responsabilità professionale • Art. 590 sexies C.P. «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario» – Se i fatti di cui agli Artt. 589 e 590 C.P. sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Legge 8 marzo 2017, n. 24, Art. 6
  • 23. Il concetto di «colpa» nel diritto
  • 24. La responsabilità professionale • L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell'attività sanitaria: – se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza – se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia • nell’ipotesi di errore rimproveratile nell’esecuzione dell’atto sanitario quando il caso concreto non sia regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali • nell’ipotesi di errore rimproveratile nell’individuazione e scelta di linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del sanitario di disapplicarle quando la specificità del caso concreto renda necessario lo scostamento • se l’evento si è verificato per colpa (soltanto grave) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproveratile nell’esecuzione, quando il sanitario abbia scelto e rispettato le linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto sanitario. Cassazione S.U., Sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018
  • 25. La responsabilità professionale • Responsabilità penale • Nell’ambito della sua attività, l’infermiere è esposto al rischio di alcuni reati: – esercizio abusivo di professione (Art. 348 C.P.) – somministrazione e detenzione di medicinali guasti e imperfetti (Art. 443 C.P.) – rivelazione del segreto professionale (Art. 622 C.P.) e d’ufficio (Art. 326 C.P.) – omissione di soccorso (Art. 593 C.P.) – rifiuto di atti d’ufficio (Art. 328 C.P.) – omissione di referto (Artt. 365 C.P. e 334 C.P.P.; Artt. 361 e 362 C.P. e Artt. 331 e 332 C.P.P.) – lesioni personali (Artt. 582 e 590 C.P.) e omicidio colposo (Art. 589 C.P.) – sequestro di persona (Art. 605 C.P.) – violenza privata (Art. 610 C.P.) – abbandono di persone minori o incapaci (Art. 591 C.P.) – interruzione di un pubblico servizio (Art. 340 C.P.) – violenza sessuale (Art. 609 bis e seguenti)
  • 26. La responsabilità professionale • Responsabilità penale: Omissione di soccorso (Art. 593 C.P.) • «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito […]. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità». • L’omissione di soccorso si concretizza in: – mancata prestazione di soccorso, diretto o indiretto – insufficiente prestazione di soccorso in rapporto ai bisogni della persona e alle concrete possibilità (capacità personali e mezzi a disposizione) – ritardata prestazione di soccorso in rapporto alle effettive possibilità (tempo e luogo).
  • 27. La responsabilità professionale • Responsabilità penale: Abbandono di persone minori o incapaci (Art. 591 C.P.) • «Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito […]». • L’esposizione al pericolo della persona abbandonata può essere anche virtuale e temporanea, indipendentemente dalla possibilità di eventuali soccorsi. • Responsabilità penale: Rifiuto di atti d’ufficio (Art. 328 C.P.) • «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito […]». • Il rifiuto di atti d’ufficio sussiste indipendentemente da qualsiasi danno al paziente.
  • 28. La responsabilità professionale • Responsabilità civile della struttura sanitaria • La struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, che - nell’adempimento della propria obbligazione - si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli Artt. 1218 e 1228 C.C. delle loro condotte dolose o colpose. • La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il SSN nonché attraverso la telemedicina. Legge 8 marzo 2017, n. 24, Art. 7
  • 29. La responsabilità professionale • Responsabilità civile della struttura sanitaria • Il paziente che intende agire nei confronti della struttura sanitaria ha l’onere di provare l’esistenza del «contratto di spedalità» (contatto sociale) e l’insorgenza/ aggravamento della patologia e di allegare l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. • La struttura sanitaria ha l’onere di dimostrare che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che esso non sia stato causa del danno e che gli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. Dovrà fornire prova di aver utilizzato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in base ai criteri di diligenza, perizia e prudenza. Nesso Causale
  • 30. La responsabilità professionale • Responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria • L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’Art. 2043 C.C., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’Art. 5 della presente legge e dell’Art. 590 sexies C.P. • Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli Artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.lgs. 209/2005 […]. Legge 8 marzo 2017, n. 24, Art. 7
  • 31. La responsabilità professionale • Responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria • La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria si configura come una prestazione d’opera intellettuale e pertanto prevede un «obbligo di mezzi». • Il paziente che intende agire nei confronti dell’esercente la professione sanitaria dovrà dimostrare, ai fini della risarcibilità del danno lamentato, la sussistenza del nesso eziologicamente rilevante tra l’evento dannoso e la condotta del sanitario, nonché la colpa del debitore nel verificarsi dell’evento. • Oltre all’inversione dell’onere della prova, il termine di prescrizione è di soli 5 anni. Art. 2229 C.C., Esercizio delle professioni intellettuali Art. 2050 C.C., Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose • Il sanitario dovrà sempre dimostrare di aver agito correttamente e di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno, incidendo il proprio operato su diritti inviolabili della persona umana, come la salute.
  • 32. La cartella clinica • Atto pubblico di fede privilegiata che documenta la presa in carico e il processo di assistenza erogato al paziente. E’ un fascicolo che, per ogni episodio di ricovero, consta di una pluralità di documenti recanti informazioni relative alla persona assistita e alle attività clinico-assistenziali poste in essere da personale a ciò abilitato. • La cartella clinica contiene informazioni sufficienti ad identificare il paziente, supportare la diagnosi, giustificare il trattamento, documentare il decorso e i risultati del trattamento e promuovere la continuità delle cure tra gli operatori sanitari. • Requisiti formali e sostanziali: – contestualità (ogni registrazione deve essere contestuale al suo verificarsi) – veridicità, completezza e chiarezza – rintracciabilità (l’autore che ha redatto ciascuna registrazione deve sempre essere individuabile). Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2 edizione (2017)
  • 33. La cartella clinica • Art. 476 C.P., Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito […] • Art. 479 C.P., Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito […]
  • 34. La cartella clinica • L’omessa o lacunosa tenuta della cartella clinica non può riverberarsi negativamente sul paziente, dovendosi tale mancanza addebitare esclusivamente al professionista sul quale incombe siffatto obbligo. In conseguenza di ciò, deve ritenersi presunto il nesso eziologico tra la patologia e l’azione o omissione o l’inadempimento del sanitario. • L’inesatta tenuta della cartella clinica pertanto non sarà mai motivo di esclusione dell’anzidetto nesso di causalità, consentendo il ricorso a presunzioni nel momento in cui la prova non può essere utilmente fornita per il comportamento ascrivibile alla controparte. • Tale circostanza può essere utilizzata dal giudice per ritenere dimostrato il nesso causale tra l’operato dei sanitari e il danno patito dal paziente, quando tale nesso non possa essere altrimenti dimostrato proprio a causa dell’incompletezza della cartella clinica. Corte di Cassazione ord., Sentenza n. 7250 del 23/03/2018
  • 35. La responsabilità professionale • Responsabilità amministrativa • L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. • Il Giudice contabile deve tener conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato. • La struttura sanitaria ha l’obbligo – entro 45 giorni – di comunicare al sanitario l’atto introduttivo o l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con l’invito a prendervi parte. Legge 8 marzo 2017, n. 24, Artt. 9 e 13; Legge 11 gennaio 2018, n. 3
  • 36. Il risarcimento del danno • Il risarcimento economico del danno alla persona avviene in base a: – Art. 1218 C.C., Responsabilità del debitore (responsabilità contrattuale) – Art. 2043 C.C., Risarcimento per fatto illecito (responsabilità extra- contrattuale). • Il danno ingiusto si suddivide in: – danno patrimoniale, che incide sui beni del danneggiato e comprende il danno emergente e il danno lucro-cessante (consistente nella riduzione della capacità di produrre reddito successivamente all’evento) – danno non patrimoniale, risarcibile sulla base della violazione di un diritto costituzionalmente garantito alla persona, da cui deriva un danno. Artt. 2059 C.C. e 185 C.P.
  • 37. Il risarcimento del danno • Didatticamente il danno non patrimoniale si suddivide in: – danno biologico, corrispondente alla menomazione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali, passibile di accertamento e valutazione medico-legale, indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito – danno morale, che consiste nella sofferenza e nel patema d’animo che sia conseguenza dell’evento – danno esistenziale, che consiste nel radicale peggioramento della qualità di vita intesa in senso ampio. • Il danno iatrogeno differenziale è il pregiudizio causato da un sanitario, che ha per effetto di aggiungere allo stato patologico iniziale del paziente (sia per cause naturali che per effetto di terzi), un peggioramento delle sue condizioni di salute per aggravamento della patologia iniziale ovvero per insorgenza di altre patologie. Cassazione S.U., Sentenze n. 26972, 26973, 26974, 26975 (2008) Corte Costituzionale, Sentenza n. 184 del 14/07/1986 – Linee guida SIMLA (2016)
  • 38. Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019) • Capo I, Principi e valori professionali • Art. 1, Valori – L’infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. E’ sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza. • Art. 2, Azione – L’infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e sviluppano nell’ambito della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca.
  • 39. Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019) • Capo II, Responsabilità assistenziale • Art. 10, Conoscenza, formazione, aggiornamento – L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi determinati dal programma di Educazione Continua in Medicina. • Art. 11, Supervisione e sicurezza – L’infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
  • 40. Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019) • Capo III, Rapporti professionali • Art. 12, Cooperazione e collaborazione – L’infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale. • Art. 13, Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni – L’infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all’intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni. Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l’equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti.
  • 41. Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019) • Capo III, Rapporti professionali • Art. 14, Posizione di protezione – L’infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura psicofisica di un professionista o di altro operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità, si adopera per proteggere e tutelare le persone assistite, la professione e il professionista, anche effettuando le opportune segnalazioni. • Art. 16, Interazione e integrazione – L’infermiere riconosce l’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona.
  • 42. Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019) • Capo V, Comunicazione • Art. 28, Comportamento nella comunicazione – L’infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità, tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati ed immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l’immagine della professione. • Art. 29, Valori nella comunicazione – L’infermiere, anche attraverso l’utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, comunica in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire ad un dibattito costruttivo.
  • 43. Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019) • Capo VI, Organizzazione • Art. 32, Partecipazione al governo clinico – L’infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte. • Art. 33, Documentazione clinica – L’infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico.
  • 44. Il Codice Deontologico dell’Infermiere (2019) • Capo VI, Organizzazione • Art. 36, Operatori di supporto – L’infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica per la sicurezza dell’assistito, l'attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati. • Art. 37, Linee guida e buone pratiche assistenziali – L’infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento.
  • 45. Bibliografia • Battarino G. (2006) Diritto dell’emergenza sanitaria, Giuffre’ Editore • Benci L. (2015) Aspetti giuridici della professione infermieristica, Mc Graw Hill • Missaggia M.L. e Viola L. (2017) La responsabilità sanitaria: i riflessi della riforma Gelli nel mondo degli operatori sanitari, Edizioni Edra La Tribuna • Filippelli M. (2019) La responsabilità sanitaria, Edizioni Admaiora • DPR 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza • Atto di intesa Stato-Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, 11 aprile 1996 (G.U. n. 114 del 17 maggio 1996) • Ministero della Sanita’, Raccomandazione n. 15 «Morte o grave danno conseguente a una non corretta attribuzione del codice triage nella centrale operativa 118 e/o nel pronto soccorso» • Legge 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie • FNOPI (2019), Il codice deontologico dell’infermiere

Hinweis der Redaktion

  1. Art. 32, Costituzione italiana La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
  2. Il Documento sul sistema delle emergenze sanitarie, adottato dal Gruppo di lavoro Stato-Regioni il 2 dicembre 1991, stabilisce che le attività di primo soccorso e di soccorso assistito sono da considerarsi a carico del SSN solo nei casi in cui siano disposte e coordinate dalle Centrali Operative 118.
  3. Le funzioni e le competenze della centrale operativa 118 sono definite nell’Atto di intesa Stato-Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, adottato in data 11 aprile 1996 e pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17 maggio 1996.
  4. Consiglio di Stato, sentenza 17 luglio 1996, n. 868 Consiglio di Stato, parte I, 1996, p.113 «Problemi decisamente maggiori si creano invece in merito al riconoscimento dei protocolli […] a valenza diagnostico-terapeutica, in cui è demandata all’infermiere l’intera gestione assistenziale del caso. L’infermiere deve cioè applicare il protocollo nella sua parte terapeutica laddove preliminarmente individui le condizioni diagnostiche che ne stanno alla base». Benci L., Il sistema dell’emergenza sanitaria: il ruolo dell’infermiere in centrale operativa e sui mezzi di soccorso. In: Benci L. (2015), Aspetti giuridici della professione infermieristica: McGraw Hill, pp. 184-188
  5. Raccomandazione n. 15, febbraio 2013 «Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale Operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso» Predisposizione di protocolli e procedure Condivisione e omogeneizzazione dei criteri per l’attribuzione del codice di priorita’ tra extra ed intraospedaliero Rivalutazione del paziente/utente in attesa, in particolare dei soggetti in condizioni di fragilita’ e/o disabilita’.
  6. La responsabilità d’equipe si configura ogni qualvolta l’erogazione di una prestazione sanitaria richiede l’intervento necessario di più professionisti, che devono collaborare per la realizzazione di un unico risultato. L'attività sanitaria in forma d’equipe può dar luogo ad un concorso di responsabilità colpose a seconda che il fatto sia l’esito della condotta di più soggetti che hanno agito indipendentemente ovvero sia l’esito della cooperazione consapevole di più operatori. Art. 41 C.P. “Concorso di cause”. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.  Art. 113 C.P. “Cooperazione nel delitto colposo”. Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il reato stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto […].
  7. DM Sanità del 14 settembre 1994, n. 739 «Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere» L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica […]. L’infermiere: partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
  8. Le linee guida sono integrate nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministero della Salute. L’Istituto Superiore di Sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché’ della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
  9. La Legge Gelli-Bianco introduce una clausola di non punibilità per i fatti di cui agli Artt. 589 e 590 C.P., la cui applicazione è condizionata alla ricorrenza di tre requisiti: - l’evento deve essersi verificato a causa di imperizia; - il professionista sanitario deve aver rispettato le linee guida o, in loro mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali; - le linee guida devono essere state adeguate alla specificità del caso concreto.  In sintesi, ai fini della valutazione della responsabilità professionale dovrà essere valutato se ci sia stata da parte del sanitario un’imperizia nella scelta (culpa in eligendo) ovvero nell’esecuzione (culpa in executivis) delle linee guida, tenendo in debita considerazione la necessità di un eventuale scostamento (colpa per divergenza) dal “sapere qualificato” tenuto conto della individualità del paziente e del caso concreto. 
  10. Art. 348 C.P. – Esercizio abusivo di professione «Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, è punito […]». Art. 443 C.P. – Somministrazione e detenzione di medicinali e imperfetti «Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito [...]». Art. 622 C.P. – Rivelazione del segreto professionale «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito […]». Art. 326 C.P. – Rivelazione del segreto d’ufficio «Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualche modo la conoscenza, è punito […]».
  11. In sintesi la posizione di garanzia può essere definito come l’obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi offensivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l'incapacità dei titolari di proteggerli adeguatamente. La posizione di protezione ha lo scopo di preservare determinati beni giuridici da tutti i pericoli che possano minacciarne l'integrità. La posizione di controllo ha lo scopo di neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che possono risultare minacciati. Il personale sanitario ha pertanto l’obbligo di preservare la salute e di evitare le minacce alla salute per le persone che ha in carico.
  12. Art. 1218 C.C. “Responsabilità del debitore”. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.  Art. 1228 C.C. “Responsabilità per fatto degli ausiliari”. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
  13. Art. 2043 C.C. “Risarcimento per fatto illecito”. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 
  14. Art. 2229 C.C. “Esercizio delle professioni intellettuali”. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Art. 2232 C.C. “Esecuzione dell’opera”. Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.  Art. 2236 C.C. “Responsabilità del prestatore d’opera”. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.  Art. 2050 C.C. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee evitare il danno.
  15. In sintesi, la cartella clinica assume una triplice valenza: medico-legale in caso di contenzioso, poiché rappresenta un elemento con valore probatorio, contestabile solo a querela di falso assistenziale, poiché rappresenta una registrazione precisa delle prestazioni erogate al paziente storico-documentale, poiché attesta il consenso informato del paziente.
  16. Per quanto riguarda la struttura sanitaria o socio-sanitaria privata l’azione di rivalsa può essere esercitata entro 1 anno dall’avvenuta liquidazione del risarcimento al danneggiato. Per quattro riguarda la struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica l’azione di rivalsa può essere esercitata entro 5 anni.
  17. Art. 2059 C.C. “Danni non patrimoniali”. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Art. 185 C.P. “Restituzioni e risarcimento del danno”. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui. 
  18. Capo I – Principi e valori professionali Capo II – Responsabilità assistenziale Capo III – Rapporti professionali Capo IV – Rapporti con le persone assistite Capo V – Comunicazione Capo VI – Organizzazione Capo VII – Libera professione Capo VIII – Disposizioni finali