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REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA
La filiera Vitivinicola IrpinaLa filiera Vitivinicola Irpina
““ Qualità e sostenibilità ”Qualità e sostenibilità ”
Dipartimento della Salute e delle Risorse NaturaliDipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e ForestaliDirezione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Servizio Territoriale ProvincialeServizio Territoriale Provinciale
AVELLINOAVELLINO
CastelfranciCastelfranci
3 Aprile 20143 Aprile 2014
LA RIFORMA DELL’OCM DELLA RIFORMA DELL’OCM DEL
MERCATO VITIVINICOLOMERCATO VITIVINICOLO
Il settore del vino non ha mai creato grandi problemi al
bilancio comunitario in quanto assorbe appena il 3% del
bilancio della PAC. Tuttavia è un settore difficile e
complesso in cui la normativa Comunitaria incide
significativamente sugli equilibri dei mercati non solo per gli
aspetti prettamente mercantili ( gestione delle eccedenze,
distillazioni, etc. ), quanto per la rigida regolazione del
potenziale viticolo ( diritti di impianto ), per le norme di
vinificazione ( zuccheraggio, pratiche enologiche ) e per le
direttive sulla classificazione ed etichettatura dei vini.
La complessità del settore ha costretto la
Commissione europea a procedere con cautela nella
riforma dell’OCM i cui obiettivi sono esplicitati nel modo
seguente:
•Migliorare la competitività dei produttori di vino
dell’unione europea, rafforzare la notorietà dei vini
europei di qualità, recuperare vecchi mercati e
conquistarne di nuovi all’interno dell’Unione europea e
ovunque nel mondo
•Istituire un regime vitivinicolo basato su regole semplici,
chiare ed efficaci, che permettano di equilibrare la
domanda e l’offerta
•Istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare
le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea,
di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di
garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto
dell’ambiente
Seguendo questi obiettivi ha visto la luce il Reg. Ce 479/2008
del Consiglio a cui è seguito il Reg. Ce 555/2008 della
Commissione che a partire dal 1° agosto 2008 ha sostituito il
precedente Reg. CE 1493/99.
Le principali novità della nuova Organizzazione
Comune di Mercato del settore vitivinicolo possono essere
così sintetizzate:
Immediata riduzione, fino all’abolizione, di tutte le
misure di mercato ( la distillazione di crisi sarà
limitata a quattro anni fino alla fine del 2012-2013 )
come anche sarà eliminata nell’arco di quattro anni
la distillazione dell’alcol alimentare.
Le risorse risparmiate con l’abolizione degli interventi
sul mercato saranno destinate a nuove e vecchie
misure di sostegno del settore:
•La promozione nei Paesi terzi
•La ristrutturazione e riconversione dei vigneti
•L’aiuto per la vendemmia verde
•Nuove misure di gestione delle crisi come
l’assicurazione contro le calamità naturali
Riforma della Politica Agricola ComuneRiforma della Politica Agricola Comune
La condizionalità rimane la garanzia fondamentale dei pagamentiLa condizionalità rimane la garanzia fondamentale dei pagamenti
direttidiretti
Ad essa si aggiunge il 30 % dei pagamenti diretti destinatoAd essa si aggiunge il 30 % dei pagamenti diretti destinato
all’ambienteall’ambiente (greening)(greening) che rappresenta la novità più rilevanteche rappresenta la novità più rilevante
della riforma. Il greening, che è finalizzato a rafforzare glidella riforma. Il greening, che è finalizzato a rafforzare gli
aspetti ambientali nella Pac, introduce una normativa volta aaspetti ambientali nella Pac, introduce una normativa volta a
sensibilizzare tutti gli agricoltori dell’Unione Europea chesensibilizzare tutti gli agricoltori dell’Unione Europea che
ricevono il sostegno affinché vadano oltre gli attuali obblighiricevono il sostegno affinché vadano oltre gli attuali obblighi
didi condizionalitàcondizionalità e svolgano quotidianamente un’azionee svolgano quotidianamente un’azione
positiva nei confronti del clima e dell’ambiente. Il greeningpositiva nei confronti del clima e dell’ambiente. Il greening
infatti è un sostegno economico per le pratiche agricoleinfatti è un sostegno economico per le pratiche agricole
ecologicamente sostenibiliecologicamente sostenibili che dovrebbero salvaguardare lache dovrebbero salvaguardare la
produzione di beni comuni e dei loro valori ambientaliproduzione di beni comuni e dei loro valori ambientali
intrinseci, in linea con gli obiettivi dellaintrinseci, in linea con gli obiettivi della
STRATEGIA EUROPA 2020STRATEGIA EUROPA 2020
Riforma della Politica Agricola ComuneRiforma della Politica Agricola Comune
Il “greening” rappresenta la seconda componente per importanzaIl “greening” rappresenta la seconda componente per importanza
dopo il pagamento di base, per un ammontare corrispondentedopo il pagamento di base, per un ammontare corrispondente
al 30 % del massimale nazionale,al 30 % del massimale nazionale,
uguale per tutti gli Stati membriuguale per tutti gli Stati membri
Gli agricoltori ne avranno diritto a condizione che percepiscano ilGli agricoltori ne avranno diritto a condizione che percepiscano il
pagamento di base e che rispettino sui loro ettari ammissibilipagamento di base e che rispettino sui loro ettari ammissibili
tre pratiche agricole considerate benefiche per clima edtre pratiche agricole considerate benefiche per clima ed
ambienteambiente
Riforma della Politica Agricola ComuneRiforma della Politica Agricola Comune
1.1. Diversificazione delle coltureDiversificazione delle colture
2.2. Mantenimento dei prati permanentiMantenimento dei prati permanenti
3.3. Presenza del 7 % di aree di interesse ecologicoPresenza del 7 % di aree di interesse ecologico
Tali pratiche agricole devono coesistere salvo nel caso diTali pratiche agricole devono coesistere salvo nel caso di
presenza di soli prati permanentipresenza di soli prati permanenti
L’accertamento del mancato rispetto da parte del beneficiario diL’accertamento del mancato rispetto da parte del beneficiario di
tali impegni comporta le revoca dei pagamenti totalmente otali impegni comporta le revoca dei pagamenti totalmente o
parzialmenteparzialmente
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vi èvi è l’esclusione del settore viticolo, così come di tutte lel’esclusione del settore viticolo, così come di tutte le
colture legnose, dall’obbligo del greeningcolture legnose, dall’obbligo del greening
Etichettatura
Il concetto di vino di qualità nell’ Unione europea si baserà
sull’origine geografica. Sono quindi previsti Vini ad
Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) ed a
Denominazione Geografica Protetta (D.O.P) e le
nuove denominazioni seguiranno le stesse procedure previste
per i prodotti alimentari ( Reg. Ce 510/2006 ). Si introduce
quindi un sistema analogo agli altri prodotti agricoli,
abbandonando le attuali denominazioni ( DOCG, DOC ed
IGT ). Si tratta di un cambiamento rilevante, soprattutto in
Italia, in cui le DOC e DOCG hanno una lunga storia ed una
reputazione assai più diffusa delle DOP ed IGP.
Potranno continuare ad essere protetti alcuni termini
tradizionali e certe forme di bottiglie.
Agricoltura BiologicaAgricoltura Biologica
Cessione dei diritti di impianto
In Europa, complessivamente, su una superficie vitata
di 3,5 milioni di ettari, 303.000 sono rappresentati da diritti di
impianto e reimpianto.
In Italia questi ultimi sono circa 50.000 ettari e, fino al 31
dicembre 2019, potranno continuare ad essere venduti tra i
produttori.
Dal 1° gennaio 2020 tutto ciò che non sarà piantato potrà
essere convertito in Autorizzazioni, ma queste non potranno
essere vendute.
Il sistema delle Autorizzazioni cesserà nel 2030 per tutti.
La Ristrutturazione dei vigneti in Campania
Questa misura di ammodernamento delle aziende viticole
prevista dal vecchio Reg. Ce 1493/99 e continuata col nuovo
Reg. CE 479/08 ha avuto già dal suo inizio ( Campagna
2000/2001 ) grande riscontro presso i viticoltori campani.
In Irpinia, in queste tredici Campagne ( dal 2000 al
2013), ha coinvolto circa 1.200 aziende con oltre
millecinquecento ettari ristrutturati e poco meno di 13 milioni di
euro di contributi erogati alle aziende.
Tutta questa attività di ammodernamento delle aziende
viticole unite alle superfici estirpate e reimpiantate senza
contributo pubblico ( oltre cinquecento ettari negli ultimi sei
anni ) hanno modificato e caratterizzato il paesaggio viticolo
della campagna irpina che in numerose zone della provincia è
particolarmente suggestivo.
Anche a livello normativo dal Piano Regionale per la
Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti (art. 11 Reg. CE
1493/99) si evince l’esigenza di tenere in considerazione “ …
gli aspetti di compatibilità ambientale anche in relazione alla
componente paesaggistica … “.
Si comprende, quindi, come il valore aggiunto “ paesaggio “
costituisca un elemento competitivo non riproducibile dalla
concorrenza internazionale e che deve individuare nei valori
del territorio un elemento della qualità complessiva dei prodotti
tipici.
E’ importante sottolineare che il paesaggio incide anche sulle
nostre scelte: un vino proveniente da un luogo bello può
essere percepito dal consumatore come qualitativamente
superiore rispetto ad un altro ottenuto in una zona non parti-
colarmente gradevole.
A tal proposito è il caso di raccontare un esperimento
realizzato da un Istituto di ricerche di mercato solo qualche
anno fa: ad un campione di persone è stato fatto assaggiare
un vino dicendo che proveniva da un’area viticola di elevato
valore paesaggistico, di cui è stata mostrata una fotografia. Poi
è stato fatto assaggiare un altro campione di vino dicendo che
veniva da un monotono vigneto di pianura, senza neanche un
filare di alberi. In realtà il vino era lo stesso ! A parte un gruppo
di esperti enologi, che se ne sono accorti, i non esperti hanno
dato un punteggio molto più alto al vino che era stato
dichiarato proveniente da un luogo bello.
Ecco, dunque, che la qualità di un vino non si compone più
soltanto di elementi chimicamente misurabili ma è data anche
da uno stato emozionale.
Il paesaggio, quindi, non è solo spettacolo ma anche cultura,
storia, tradizioni, architettura con i suoi uomini ed in modo
particolare con i suoi viticoltori, tutti elementi che si fondono in
un unico insieme che viene memorizzato dal consumatore.
Questo insieme di ricordi viene recuperato nel momento in cui
ci si appresta a degustare il vino di quel territorio e le emozioni
e sensazioni ad esso associate vengono inevitabilmente
legate alla qualità percepita del vino in esame. E’ stato
dimostrato che un vino collegato all’unicità e bellezza del
paesaggio di origine ha sempre un grado di preferenza che
supera la sola qualità intrinseca.
Si può certamente affermare che anche nellaSi può certamente affermare che anche nella
nostra regione esiste l’urgente necessità dinostra regione esiste l’urgente necessità di
proporre non solo il prodotto vino nella suaproporre non solo il prodotto vino nella sua
perfezione tecnologica ma anche il territorio in cuiperfezione tecnologica ma anche il territorio in cui
nasce, nel cui contesto il paesaggio ha unanasce, nel cui contesto il paesaggio ha una
enorme potenzialità espressiva, in grado dienorme potenzialità espressiva, in grado di
conferire un valore aggiunto pari alle emozioni checonferire un valore aggiunto pari alle emozioni che
riesce a trasmettere.riesce a trasmettere.
Attuazione DM 16/12/2010 – Art. 16 comma 1-Attuazione DM 16/12/2010 – Art. 16 comma 1-
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2011/2012, cessa l’operatività degli Albi a D.O.2011/2012, cessa l’operatività degli Albi a D.O.
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164/92 e viene stabilito che, per produrre e164/92 e viene stabilito che, per produrre e
rivendicare un determinato vino a DOP o IGP,rivendicare un determinato vino a DOP o IGP,
occorre verificare preliminarmente i requisiti dioccorre verificare preliminarmente i requisiti di
idoneità della superficie vitata conformemente aidoneità della superficie vitata conformemente a
quanto stabilito nei rispettivi disciplinari diquanto stabilito nei rispettivi disciplinari di
produzione.produzione.
Tale verifica è effettuata sulla singola unità vitata atta a
produrre un determinato vino a DOP o IGP e che in fase di
rivendicazione, da sola o congiuntamente ad altre unità vitate,
concorre a costituire il vigneto.
Sempre dalla campagna 2011/2012 la dichiarazione di
vendemmia e produzione di cui al Reg. CE 436/2009, avviene
in maniera unificata con la rivendicazione delle produzioni a
DOP e IGP a partire dai dati dello schedario viticolo.
Il DM del 16/12/2010 stabilisce che la misurazione dei vigneti
sia effettuata esclusivamente tramite il sistema di
fotointerpretazione (GIS).
La cosa interessante, e soprattutto innovativa, di questa
nuova normativa consiste nel fatto che:
“La verifica dell’idoneità non è più finalizzata all’iscrizione di
una superficie vitata all’Albo di una specifica Denominazione
d’origine, al fine di consentirne la rivendicazione del vino
prodotto.
Viceversa, l’idoneità tecnico-produttiva è valida per TUTTE le
Denominazioni d’origine che sono compatibili con quella
superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o
vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche, ecc. (compatibilità
con il o i disciplinari di produzione)”.
Vigneti “irregolari” o “abusivi”Vigneti “irregolari” o “abusivi”
Quando un vigneto si definisce “irregolare“ oQuando un vigneto si definisce “irregolare“ o
“abusivo” ?“abusivo” ?
Quando è stato piantatoQuando è stato piantato senza la necessariasenza la necessaria
autorizzazione da parte della Regioneautorizzazione da parte della Regione
CampaniaCampania dal 1° aprile 1987 ad oggi !dal 1° aprile 1987 ad oggi !
Quali sono le sanzioni ?Quali sono le sanzioni ?
 Estirpazione a cura della Ditta che lo ha impiantatoEstirpazione a cura della Ditta che lo ha impiantato
 Pagamento di una sanzione di € 6.000/ha ( vigneti impiantatiPagamento di una sanzione di € 6.000/ha ( vigneti impiantati
irregolarmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 ) oppure di €irregolarmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 ) oppure di €
12.000/ha ( vigneti impiantati irregolarmente dopo il 31 agosto12.000/ha ( vigneti impiantati irregolarmente dopo il 31 agosto
1998 )1998 )
 In conformità al Reg. CE n. 555/2008 la sanzione è applicata ogniIn conformità al Reg. CE n. 555/2008 la sanzione è applicata ogni
12 mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione da parte12 mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione da parte
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 In attesa di estirpo: divieto di circolazione dei prodotti vitivinicoli cheIn attesa di estirpo: divieto di circolazione dei prodotti vitivinicoli che
possono essere destinati solo a: Distillazione a spese delpossono essere destinati solo a: Distillazione a spese del
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Per evitare di incorrere in sanzioni che, come abbiamoPer evitare di incorrere in sanzioni che, come abbiamo
visto, sono anche piuttosto ingenti è necessariovisto, sono anche piuttosto ingenti è necessario
allorquando ci siano dubbi o perplessità rivolgersiallorquando ci siano dubbi o perplessità rivolgersi
agli uffici del Servizio Territoriale Provinciale diagli uffici del Servizio Territoriale Provinciale di
Avellino dellaAvellino della
Regione CampaniaRegione Campania
sempre a disposizione ed al servizio dei viticoltori irpinisempre a disposizione ed al servizio dei viticoltori irpini
GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE
Lorenzo FILOMENALorenzo FILOMENA
REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA
Servizio Territoriale ProvincialeServizio Territoriale Provinciale
AVELLINOAVELLINO
Telefono : 0825 765630Telefono : 0825 765630
lorenzo.filomena@regione.campania.itlorenzo.filomena@regione.campania.it

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La filiera vitivinicola irpina - Qualità e sostenibilità

  • 1. REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA La filiera Vitivinicola IrpinaLa filiera Vitivinicola Irpina ““ Qualità e sostenibilità ”Qualità e sostenibilità ” Dipartimento della Salute e delle Risorse NaturaliDipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e ForestaliDirezione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale ProvincialeServizio Territoriale Provinciale AVELLINOAVELLINO CastelfranciCastelfranci 3 Aprile 20143 Aprile 2014
  • 2. LA RIFORMA DELL’OCM DELLA RIFORMA DELL’OCM DEL MERCATO VITIVINICOLOMERCATO VITIVINICOLO
  • 3. Il settore del vino non ha mai creato grandi problemi al bilancio comunitario in quanto assorbe appena il 3% del bilancio della PAC. Tuttavia è un settore difficile e complesso in cui la normativa Comunitaria incide significativamente sugli equilibri dei mercati non solo per gli aspetti prettamente mercantili ( gestione delle eccedenze, distillazioni, etc. ), quanto per la rigida regolazione del potenziale viticolo ( diritti di impianto ), per le norme di vinificazione ( zuccheraggio, pratiche enologiche ) e per le direttive sulla classificazione ed etichettatura dei vini. La complessità del settore ha costretto la Commissione europea a procedere con cautela nella riforma dell’OCM i cui obiettivi sono esplicitati nel modo seguente:
  • 4. •Migliorare la competitività dei produttori di vino dell’unione europea, rafforzare la notorietà dei vini europei di qualità, recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all’interno dell’Unione europea e ovunque nel mondo •Istituire un regime vitivinicolo basato su regole semplici, chiare ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l’offerta •Istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto dell’ambiente
  • 5. Seguendo questi obiettivi ha visto la luce il Reg. Ce 479/2008 del Consiglio a cui è seguito il Reg. Ce 555/2008 della Commissione che a partire dal 1° agosto 2008 ha sostituito il precedente Reg. CE 1493/99. Le principali novità della nuova Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo possono essere così sintetizzate: Immediata riduzione, fino all’abolizione, di tutte le misure di mercato ( la distillazione di crisi sarà limitata a quattro anni fino alla fine del 2012-2013 ) come anche sarà eliminata nell’arco di quattro anni la distillazione dell’alcol alimentare.
  • 6. Le risorse risparmiate con l’abolizione degli interventi sul mercato saranno destinate a nuove e vecchie misure di sostegno del settore: •La promozione nei Paesi terzi •La ristrutturazione e riconversione dei vigneti •L’aiuto per la vendemmia verde •Nuove misure di gestione delle crisi come l’assicurazione contro le calamità naturali
  • 7. Riforma della Politica Agricola ComuneRiforma della Politica Agricola Comune La condizionalità rimane la garanzia fondamentale dei pagamentiLa condizionalità rimane la garanzia fondamentale dei pagamenti direttidiretti Ad essa si aggiunge il 30 % dei pagamenti diretti destinatoAd essa si aggiunge il 30 % dei pagamenti diretti destinato all’ambienteall’ambiente (greening)(greening) che rappresenta la novità più rilevanteche rappresenta la novità più rilevante della riforma. Il greening, che è finalizzato a rafforzare glidella riforma. Il greening, che è finalizzato a rafforzare gli aspetti ambientali nella Pac, introduce una normativa volta aaspetti ambientali nella Pac, introduce una normativa volta a sensibilizzare tutti gli agricoltori dell’Unione Europea chesensibilizzare tutti gli agricoltori dell’Unione Europea che ricevono il sostegno affinché vadano oltre gli attuali obblighiricevono il sostegno affinché vadano oltre gli attuali obblighi didi condizionalitàcondizionalità e svolgano quotidianamente un’azionee svolgano quotidianamente un’azione positiva nei confronti del clima e dell’ambiente. Il greeningpositiva nei confronti del clima e dell’ambiente. Il greening infatti è un sostegno economico per le pratiche agricoleinfatti è un sostegno economico per le pratiche agricole ecologicamente sostenibiliecologicamente sostenibili che dovrebbero salvaguardare lache dovrebbero salvaguardare la produzione di beni comuni e dei loro valori ambientaliproduzione di beni comuni e dei loro valori ambientali intrinseci, in linea con gli obiettivi dellaintrinseci, in linea con gli obiettivi della STRATEGIA EUROPA 2020STRATEGIA EUROPA 2020
  • 8. Riforma della Politica Agricola ComuneRiforma della Politica Agricola Comune Il “greening” rappresenta la seconda componente per importanzaIl “greening” rappresenta la seconda componente per importanza dopo il pagamento di base, per un ammontare corrispondentedopo il pagamento di base, per un ammontare corrispondente al 30 % del massimale nazionale,al 30 % del massimale nazionale, uguale per tutti gli Stati membriuguale per tutti gli Stati membri Gli agricoltori ne avranno diritto a condizione che percepiscano ilGli agricoltori ne avranno diritto a condizione che percepiscano il pagamento di base e che rispettino sui loro ettari ammissibilipagamento di base e che rispettino sui loro ettari ammissibili tre pratiche agricole considerate benefiche per clima edtre pratiche agricole considerate benefiche per clima ed ambienteambiente
  • 9. Riforma della Politica Agricola ComuneRiforma della Politica Agricola Comune 1.1. Diversificazione delle coltureDiversificazione delle colture 2.2. Mantenimento dei prati permanentiMantenimento dei prati permanenti 3.3. Presenza del 7 % di aree di interesse ecologicoPresenza del 7 % di aree di interesse ecologico Tali pratiche agricole devono coesistere salvo nel caso diTali pratiche agricole devono coesistere salvo nel caso di presenza di soli prati permanentipresenza di soli prati permanenti L’accertamento del mancato rispetto da parte del beneficiario diL’accertamento del mancato rispetto da parte del beneficiario di tali impegni comporta le revoca dei pagamenti totalmente otali impegni comporta le revoca dei pagamenti totalmente o parzialmenteparzialmente Sul resto della riforma, in attesa dei testi consolidati, di certezzaSul resto della riforma, in attesa dei testi consolidati, di certezza vi èvi è l’esclusione del settore viticolo, così come di tutte lel’esclusione del settore viticolo, così come di tutte le colture legnose, dall’obbligo del greeningcolture legnose, dall’obbligo del greening
  • 10. Etichettatura Il concetto di vino di qualità nell’ Unione europea si baserà sull’origine geografica. Sono quindi previsti Vini ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) ed a Denominazione Geografica Protetta (D.O.P) e le nuove denominazioni seguiranno le stesse procedure previste per i prodotti alimentari ( Reg. Ce 510/2006 ). Si introduce quindi un sistema analogo agli altri prodotti agricoli, abbandonando le attuali denominazioni ( DOCG, DOC ed IGT ). Si tratta di un cambiamento rilevante, soprattutto in Italia, in cui le DOC e DOCG hanno una lunga storia ed una reputazione assai più diffusa delle DOP ed IGP. Potranno continuare ad essere protetti alcuni termini tradizionali e certe forme di bottiglie.
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  • 16. Cessione dei diritti di impianto In Europa, complessivamente, su una superficie vitata di 3,5 milioni di ettari, 303.000 sono rappresentati da diritti di impianto e reimpianto. In Italia questi ultimi sono circa 50.000 ettari e, fino al 31 dicembre 2019, potranno continuare ad essere venduti tra i produttori. Dal 1° gennaio 2020 tutto ciò che non sarà piantato potrà essere convertito in Autorizzazioni, ma queste non potranno essere vendute. Il sistema delle Autorizzazioni cesserà nel 2030 per tutti.
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  • 19. La Ristrutturazione dei vigneti in Campania Questa misura di ammodernamento delle aziende viticole prevista dal vecchio Reg. Ce 1493/99 e continuata col nuovo Reg. CE 479/08 ha avuto già dal suo inizio ( Campagna 2000/2001 ) grande riscontro presso i viticoltori campani. In Irpinia, in queste tredici Campagne ( dal 2000 al 2013), ha coinvolto circa 1.200 aziende con oltre millecinquecento ettari ristrutturati e poco meno di 13 milioni di euro di contributi erogati alle aziende. Tutta questa attività di ammodernamento delle aziende viticole unite alle superfici estirpate e reimpiantate senza contributo pubblico ( oltre cinquecento ettari negli ultimi sei anni ) hanno modificato e caratterizzato il paesaggio viticolo della campagna irpina che in numerose zone della provincia è particolarmente suggestivo.
  • 20. Anche a livello normativo dal Piano Regionale per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti (art. 11 Reg. CE 1493/99) si evince l’esigenza di tenere in considerazione “ … gli aspetti di compatibilità ambientale anche in relazione alla componente paesaggistica … “. Si comprende, quindi, come il valore aggiunto “ paesaggio “ costituisca un elemento competitivo non riproducibile dalla concorrenza internazionale e che deve individuare nei valori del territorio un elemento della qualità complessiva dei prodotti tipici.
  • 21. E’ importante sottolineare che il paesaggio incide anche sulle nostre scelte: un vino proveniente da un luogo bello può essere percepito dal consumatore come qualitativamente superiore rispetto ad un altro ottenuto in una zona non parti- colarmente gradevole. A tal proposito è il caso di raccontare un esperimento realizzato da un Istituto di ricerche di mercato solo qualche anno fa: ad un campione di persone è stato fatto assaggiare un vino dicendo che proveniva da un’area viticola di elevato valore paesaggistico, di cui è stata mostrata una fotografia. Poi è stato fatto assaggiare un altro campione di vino dicendo che veniva da un monotono vigneto di pianura, senza neanche un filare di alberi. In realtà il vino era lo stesso ! A parte un gruppo di esperti enologi, che se ne sono accorti, i non esperti hanno dato un punteggio molto più alto al vino che era stato dichiarato proveniente da un luogo bello.
  • 22. Ecco, dunque, che la qualità di un vino non si compone più soltanto di elementi chimicamente misurabili ma è data anche da uno stato emozionale. Il paesaggio, quindi, non è solo spettacolo ma anche cultura, storia, tradizioni, architettura con i suoi uomini ed in modo particolare con i suoi viticoltori, tutti elementi che si fondono in un unico insieme che viene memorizzato dal consumatore. Questo insieme di ricordi viene recuperato nel momento in cui ci si appresta a degustare il vino di quel territorio e le emozioni e sensazioni ad esso associate vengono inevitabilmente legate alla qualità percepita del vino in esame. E’ stato dimostrato che un vino collegato all’unicità e bellezza del paesaggio di origine ha sempre un grado di preferenza che supera la sola qualità intrinseca.
  • 23. Si può certamente affermare che anche nellaSi può certamente affermare che anche nella nostra regione esiste l’urgente necessità dinostra regione esiste l’urgente necessità di proporre non solo il prodotto vino nella suaproporre non solo il prodotto vino nella sua perfezione tecnologica ma anche il territorio in cuiperfezione tecnologica ma anche il territorio in cui nasce, nel cui contesto il paesaggio ha unanasce, nel cui contesto il paesaggio ha una enorme potenzialità espressiva, in grado dienorme potenzialità espressiva, in grado di conferire un valore aggiunto pari alle emozioni checonferire un valore aggiunto pari alle emozioni che riesce a trasmettere.riesce a trasmettere.
  • 24. Attuazione DM 16/12/2010 – Art. 16 comma 1-Attuazione DM 16/12/2010 – Art. 16 comma 1- Procedure transitorie per la verifica dell’idoneitàProcedure transitorie per la verifica dell’idoneità delle unità vitate ai fini delle rivendicazione indelle unità vitate ai fini delle rivendicazione in Regione Campania.Regione Campania. A decorrere dalla campagna vitivinicolaA decorrere dalla campagna vitivinicola 2011/2012, cessa l’operatività degli Albi a D.O.2011/2012, cessa l’operatività degli Albi a D.O. (DOP, IGP, Elenchi delle Vigne, menzioni(DOP, IGP, Elenchi delle Vigne, menzioni tradizionali)tradizionali) gestiti dalle Camere digestiti dalle Camere di CommercioCommercio e attivi in vigenza della Leggee attivi in vigenza della Legge 164/92 e viene stabilito che, per produrre e164/92 e viene stabilito che, per produrre e rivendicare un determinato vino a DOP o IGP,rivendicare un determinato vino a DOP o IGP, occorre verificare preliminarmente i requisiti dioccorre verificare preliminarmente i requisiti di idoneità della superficie vitata conformemente aidoneità della superficie vitata conformemente a quanto stabilito nei rispettivi disciplinari diquanto stabilito nei rispettivi disciplinari di produzione.produzione.
  • 25. Tale verifica è effettuata sulla singola unità vitata atta a produrre un determinato vino a DOP o IGP e che in fase di rivendicazione, da sola o congiuntamente ad altre unità vitate, concorre a costituire il vigneto. Sempre dalla campagna 2011/2012 la dichiarazione di vendemmia e produzione di cui al Reg. CE 436/2009, avviene in maniera unificata con la rivendicazione delle produzioni a DOP e IGP a partire dai dati dello schedario viticolo. Il DM del 16/12/2010 stabilisce che la misurazione dei vigneti sia effettuata esclusivamente tramite il sistema di fotointerpretazione (GIS).
  • 26.
  • 27. La cosa interessante, e soprattutto innovativa, di questa nuova normativa consiste nel fatto che: “La verifica dell’idoneità non è più finalizzata all’iscrizione di una superficie vitata all’Albo di una specifica Denominazione d’origine, al fine di consentirne la rivendicazione del vino prodotto. Viceversa, l’idoneità tecnico-produttiva è valida per TUTTE le Denominazioni d’origine che sono compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche, ecc. (compatibilità con il o i disciplinari di produzione)”.
  • 28.
  • 29.
  • 30. Vigneti “irregolari” o “abusivi”Vigneti “irregolari” o “abusivi” Quando un vigneto si definisce “irregolare“ oQuando un vigneto si definisce “irregolare“ o “abusivo” ?“abusivo” ? Quando è stato piantatoQuando è stato piantato senza la necessariasenza la necessaria autorizzazione da parte della Regioneautorizzazione da parte della Regione CampaniaCampania dal 1° aprile 1987 ad oggi !dal 1° aprile 1987 ad oggi !
  • 31. Quali sono le sanzioni ?Quali sono le sanzioni ?  Estirpazione a cura della Ditta che lo ha impiantatoEstirpazione a cura della Ditta che lo ha impiantato  Pagamento di una sanzione di € 6.000/ha ( vigneti impiantatiPagamento di una sanzione di € 6.000/ha ( vigneti impiantati irregolarmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 ) oppure di €irregolarmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 ) oppure di € 12.000/ha ( vigneti impiantati irregolarmente dopo il 31 agosto12.000/ha ( vigneti impiantati irregolarmente dopo il 31 agosto 1998 )1998 )  In conformità al Reg. CE n. 555/2008 la sanzione è applicata ogniIn conformità al Reg. CE n. 555/2008 la sanzione è applicata ogni 12 mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione da parte12 mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione da parte del produttoredel produttore  In attesa di estirpo: divieto di circolazione dei prodotti vitivinicoli cheIn attesa di estirpo: divieto di circolazione dei prodotti vitivinicoli che possono essere destinati solo a: Distillazione a spese delpossono essere destinati solo a: Distillazione a spese del produttore; Vendemmia verde; Consumo familiare ( se sup. < 1.000produttore; Vendemmia verde; Consumo familiare ( se sup. < 1.000 mq ).mq ). In caso di mancato rispetto di questi obblighi:In caso di mancato rispetto di questi obblighi: Sanzione aggiuntiva di € 3.000/ha e per campagnaSanzione aggiuntiva di € 3.000/ha e per campagna
  • 32. CONCLUSIONICONCLUSIONI Per evitare di incorrere in sanzioni che, come abbiamoPer evitare di incorrere in sanzioni che, come abbiamo visto, sono anche piuttosto ingenti è necessariovisto, sono anche piuttosto ingenti è necessario allorquando ci siano dubbi o perplessità rivolgersiallorquando ci siano dubbi o perplessità rivolgersi agli uffici del Servizio Territoriale Provinciale diagli uffici del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino dellaAvellino della Regione CampaniaRegione Campania sempre a disposizione ed al servizio dei viticoltori irpinisempre a disposizione ed al servizio dei viticoltori irpini
  • 33. GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE Lorenzo FILOMENALorenzo FILOMENA REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA Servizio Territoriale ProvincialeServizio Territoriale Provinciale AVELLINOAVELLINO Telefono : 0825 765630Telefono : 0825 765630 lorenzo.filomena@regione.campania.itlorenzo.filomena@regione.campania.it