Lavoro di raccolta e sintesi sulla normativa italiana in tema di sordità. La ricerca si compone di più parti: Introduzione ai fondamenti giuridici, distinzione tra invalidità e handicap, riconoscimento sordità, iter da seguire, benefici previsti (sanitari, assistenziali, economici, sgravi fiscali...)/
Riconoscimento invalidità civile, benefici previsti (...)/ Riconoscimento Handicap... Queste slides coprono solo una prima parte (Introduzione e "figura" sordità).
2. I diritti delle persone con difficoltà
uditive
La normativa italiana riconosce e disciplina in diverso modo
«l’ipoacusia», ovvero la diminuzione più o meno
grave di capacità uditiva cui una persona - per svariate
ragioni (congenita, lavoro, guerra…) - può essere affetta.
3. La normativa italiana varia in ragione di
una pluralità di fattori:
1. In base al momento in cui insorge il deficit uditivo:
tecnicamente, da un punto di vista strettamente giuridico, si può parlare di
«sordità» («ex sordomutismo») solo nei casi in cui l’ipoacusia ha/ha avuto
delle conseguenze sull’apprendimento del linguaggio (cosiddetta sordità
«prelinguale»)
2. In base al grado di deficit uditivo: non in tutti i casi di
ipoacusia si avrà riconoscimento d’invalidità
3. In base alla sua definizione come invalidità civile o
meno: l’invalidità è «civile» quando non deriva da cause di servizio, di
guerra, di lavoro (escluse sia da invalidità civile, sia da sordità)
4. In base alla richiesta che il non-udente (rectius: l’ipoacusico o la sua
famiglia) fa in sede di presentazione della
domanda e, conseguentemente, in ragione di quanto le relative
commissioni Asl/INPS devono accertare
4. … sulla base dell’articolazione di questi fattori (insorgenza, gravità…)
varia la disciplina relativa al «fenomeno ipoacusia-sordità»,
ovvero:
varia il suo riconoscimento, l’iter procedurale, gli accertamenti e le
verifiche;
di conseguenza, variano anche i diritti
(assistenziali, economici, previdenziali, fiscali) riconosciuti alle
persone che presentano un deficit sensoriale uditivo.
5. Sordità (Ipoacusia)
Forme di riconoscimento, accertamento e
tutela della menomazione sensoriale
uditiva
- danno funzionale (invalidità)
- svantaggio sociale (handicap)
6. Fondamento normativo
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività…» (Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 32.1).
Ai sensi dell’articolo 3.2 della Carta Costituzionale, « È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».
7. Al dettato costituzionale (artt. 3.2, 4.1, 9.1, 31.2, 32.1, 35.1,
38, quest’ultimo, in riferimento al riconoscimento, a tutti, di un
fondamentale diritto al lavoro) si aggiungono una pluralità di
fonti: leggi e decreti attuativi interni (tra cui leggi e decreti
regionali), ma anche Trattati internazionali, Ordinamento Europeo
(Direttive), Consiglio d’Europa…
8. Riconoscimento Invalidità
Invalidità: minorazione che comporta danno funzionale
permanente (Legge 118/1971)
1. Sordità (sordità prelinguale, ex sordomutismo)
Legge 381/1970, così come modificata dalla Legge 95/2006
2. Invalidità civile (altre ipotesi di menomazione, senza/con minori
conseguenze sull’apprendimento naturale della capacità comunicativa)
Legge 118/1971
Riconoscimento Handicap
Handicap: svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o
menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una
persona vive (Legge 104/1992)
1.Handicap (condizione di gravità, art. 3 Legge 104/92)
9. Riconoscimento Invalidità per deficit uditivo
1.
Sordità (sordità prelinguale, ex
sordomutismo)
a. Riconoscimento: Quadro medico-legale
b. Iter procedurale: domanda di accertamento
c. Benefici
10. Riconoscimento Invalidità per deficit uditivo
1.
Sordità (sordità prelinguale, ex sordomutismo)
a. Riconoscimento: Quadro medico-legale
11. «Agli effetti della legge si considera sordo il minorato
sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o
acquisita durante l'età evolutiva»
«che gli abbia compromesso il normale apprendimento
del linguaggio parlato (…)».
Articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381, così come
modificato dall’articolo 1 della Legge 20 Febbraio 2006, n. 95
12. Conseguentemente, ai fini del riconoscimento
devono coesistere due elementi:
uno legato al momento dell’insorgenza del deficit (quando),
l’altro legato alle conseguenze (effetti) sull’apprendimento
della capacità comunicativa del soggetto derivante dal deficit
uditivo
13. Nota «di sistema»:
In termini generali, l'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune
funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una
menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, cardio-circolatorio
o locomotorio, della vista o dell'udito…
In tal senso, il riconoscimento dell’invalidità civile fa innanzitutto
riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità
lavorativa (anche conformemente agli obblighi gravanti sul sistema
repubblicano in virtù dell’articolo 38 della Costituzione).
In riferimento ai minori, il riconoscimento dello «status» di
sordo o minore invalido si ricollega non tanto all’attività lavorativa (che
effettivamente essi non svolgono ancora), ma più ampiamente alle «
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie
dell'età », tra le quali imparare, comunicare, studiare, giocare...
14. Va quindi precisato…
il termine conclusivo dell'età evolutiva in cui si
consegue la minorazione sensoriale va identificato con il
compimento del 12° (dodicesimo) anno di età
La frase «che gli abbia impedito (rectius: compromesso)
il normale apprendimento del linguaggio parlato» deve essere
intesa nel senso che l’ipoacusia renda o abbia reso
difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio
parlato
15. Muto, sordomuto o sordo?
Secondo la legge 381/1970 si può richiedere il riconoscimento dello stato di “sordomuto”
se la sordità ha impedito l’apprendimento del linguaggio.
In virtù dell’intervento legislativo 2006 - sostituzione del termine
«sordomutismo» con «sordità», ma soprattutto modifica della definizione stessa di
ciò che è richiesto ai fini del riconoscimento della sordità - ciò che rientra nel
concetto di apprendimento difficoltoso non è tanto il risultato finale (il
riconoscimento di un “grado più o meno grave di sordomutismo, rectius di un
grado più o meno grave di in-capacità comunicativa” in ragione di un impedito
apprendimento), ma, più ampiamente, gli effetti che il deficit sensoriale
ha (oggettivamente, intrinsecamente) sul percorso di normale («naturale»)
apprendimento del linguaggio (capacità di «comprometterlo»).
Ciò che è richiesto ai fini del riconoscimento è che la sordità
abbia reso difficile - ma non necessariamente impedito né leso -
l'apprendimento del linguaggio (il quale può avvenire tramite protesi
e riabilitazione). Di conseguenza lo «status» di sordo verrà concesso anche a
chi impara a parlare correttamente.
16. … “come si misura”, allora, la difficoltà
nell’apprendimento del linguaggio parlato?
Quali tecniche medico-legali per il suo
riconoscimento (o meno)?
17. Fattori che rendono difficoltoso (o talvolta
agevolano) l'apprendimento della lingua
Molteplici e complessi:
•primi, tra tutti, l'epoca di insorgenza ed il livello di perdita
uditiva.
•Altri fattori importanti: la precocità e la correttezza della diagnosi
e del trattamento, il livello socio-culturale della famiglia ed altri
ancora.
Quest’ultimi, trattasi tuttavia di fattori aleatori e variabili nel
tempo, quindi non quantificabili né facilmente valutabili in
sede normativa
Possono (e dovrebbero?) essere valutati in sede di
commissione medica? Se sì, con «quale peso»?
18. In linea generale, nel caso in cui
l’interessato sia maggiorenne, l'invalidità
civile viene definita in percentuale, in
conformità con quanto fissato dal sistema
tabellare…
19. Il Decreto ministeriale 5 febbraio 1992 si occupa
dell’accertamento delle minorazioni civili (invalidità civile, cecità civile e
sordità),
in particolare,
indicando le relative percentuali di riferimento,
“categorizzazione” dei diversi tipi e gradi di invalidità,
presupposto per il loro rispettivo riconoscimento.
Decreto ministeriale, Ministero della Sanità, 5 Febbraio 1992: Approvazione della
nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie
invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell'organizzazione mondiale
della sanità
20. Ai sensi del suddetto sistema tabellare,
perché si possa parlare di sordità (sordità «prelinguale», ex
sordomutismo) il deficit uditivo deve essere
bilaterale
di un certo livello (definita talvolta come sordità profonda)
Va inoltre precisato che la percentuale di riferimento ai fini della
concessione della indennità di comunicazione (concessione prevista a
favore di chi è riconosciuto sordo) varia a seconda dell’età :
1) pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze 500,
1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore qualora il richiedente
non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età;
2) pari o superiore a 75 dB qualora il richiedente abbia
compiuto il dodicesimo anno d'età purché sia dimostrabile
l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del
dodicesimo anno.
21. Per contrario, in tutti i casi in cui i livelli di perdita uditiva
siano inferiori a quelli sopra indicati oppure non sia
dimostrabile un'epoca dell'insorgenza dell'ipoacusia
compresa nell'arco dell'età evolutiva, verrà effettuata una
valutazione secondo i criteri dell'invalidità civile,
ovvero in riferimento, innanzitutto, alla incidenza delle
infermità invalidanti sulla capacità lavorativa (benché, nei
confronti dei minori… si veda sopra).
22. Sordità profonda
Questa è una sordità
profonda che verrà
riconosciuta ai sensi della
legge 381/1970
23. Ipoacusia che rientrerà nell’invalidità civile
Questa non è una sordità
profonda; il paziente viene
rimandato a invalidità civile,
ai sensi della legge
118/1971
24. Al fine del riconoscimento è richiesta l'analisi e la misura
percentuale di ciascuna menomazione anatomo- funzionale.
Ai sensi delle Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali
contenute nella seconda parte del Decreto Ministeriale del 5
febbraio 1992, fanno fede «documenti clinici rilasciati da
pubbliche strutture e, in mancanza di dati cronologici certi, la
valutazione dei caratteri qualitativi e quantitativi del linguaggio
parlato e dei poteri comunicativi nel loro insieme da cui si
possa desumere un'origine audiongena delle alterazioni fono-linguistiche
presenti».
25. Gli accertamenti sanitari relativi alla sordità
prelinguale devono essere effettuati da medici
specialisti in otorinolaringoiatria o in audiologia o
in foniatria ASL o convenzionati
26. TABELLA DEI DEFICIT UDITIVI
Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali
(Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, 2° parte)
1) l'esame o gli esami audiometrici da valutare ai fini della concessione
dell'indennità devono essere effettuati dopo il compimento del primo
anno d'età
2) l'esame o gli esami relativi ai pazienti di età inferiore ai 12 anni devono riportare
chiaramente un'attestazione di attendibilità dell'esame stesso (attendibile/non
attendibile) redatta dal medico esaminatore
3) le ipoacusie di tipo trasmissivo o comunque che si accompagnano a
timpanogrammi dimostranti patologie tubo-timpaniche devono essere valutate
secondo i criteri già esposti per l'invalidità civile e quindi non rientrano nella 381/70
4) l'esame impedenzometrico deve essere obbligatoriamente allegato ad
ogni esame audiometrico, a meno che non vi siano chiare controindicazioni (otite
cronica a timpano aperto, stenosi o lesioni del condotto uditivo ecc.)
5) I beneficiari dell'indennità di comunicazione, concessa prima del compimento
di dodici anni d'età a causa di perdita uditiva inferiore (tuttavia) a 75 dB di
media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore, decadono dal
godimento del beneficio al compimento di detta età.
27. La visita: Quali esami portare in
commissione sordità?
Esame audiometrico recente (ad orecchio nudo, vedi in seguito) dal quale si
evinca che il bambino ha perdite compatibili con i termini di legge indicati
Diagnosi che attesti l’insorgenza della sordità avvenuta prima del
compimento del 12° anno di età (se successiva)
Potenziali evocati uditivi (ABR)
Impedenzometria
Relazione medica rilasciata da un audiologo e/o da un otorino che lavorino
in un servizio ASL nel quale vi sia specificato che il bambino ha “appreso la
lingua in maniera non naturale e che magari frequenta ancora un servizio di
riabilitazione logopedico”
Se si è appurato che esiste una sordità genetica vanno portati tutti gli esami in
merito.
NB. quando si va dal proprio pediatra per effettuare la domanda di
accertamento si deve chiedere che venga crocettata la casella in cui si richiede
l’applicazione del DM 2 Agosto 2007
28. Con la protesi o senza?
Ai sensi del riconoscimento (o meno) di un danno
funzionale permanente, le Commissioni competenti
devono esaminare la possibilità o meno
dell'applicazione di apparecchi protesici.
In effetti, ai sensi del suddetto Decreto ministeriale (Prima
Parte, Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità), «Le protesi
sono da considerare fattore di attenuazione della gravità del
danno funzionale e pertanto possono comportare una
riduzione della percentuale d'invalidità a condizione che esse,
per la loro natura, siano ben tollerate e funzionalmente efficaci
ai fini della capacità lavorativa generica, semispecifica (=
occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto) e
specifica».
29. Con la protesi o senza?
Ciononostante, sempre ai sensi del Decreto, «La
valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio
vanno effettuati sempre a orecchio nudo, cioè senza
protesi».
Ciò per numerosi motivi:
non è possibile valutare l'efficacia e la resa protesica se non dopo un adeguato periodo
di allenamento e adattamento (variabile da caso a caso);
la valutazione tradizionale della resa protesica mediante esame audiometrico tonale in
campo libero non è idonea ed inoltre non è acusticamente corretto paragonare risposte
in campo libero con risposte in cuffia;
l'unico test valido per verificare la resa protesica è l'audiometria vocale effettuabile
solo in pochi centri specializzati; inoltre in tale metodica vengono utilizzati come unità
di misura dB SPL difficilmente convertibili in dB HTL; e vengono introdotti gli stessi
problemi valutativi legati all'impiego del campo libero di cui si è già accennato;
la verifica del guadagno prodotto dalla protesi presuppone la contestuale verifica da
parte della Commissione della correttezza sia della prescrizione che dell'applicazione
della protesi;
notevolmente difficoltosa e aleatoria è la valutazione in termini medico-legali del
vantaggio prodotto dall'uso di protesi acustiche, considerati gli svantaggi che presentano
(i danni estetici che comportano l'impossibilità di impiegarli in ambienti rumorosi, le
difficoltà di usarle durante il lavoro, l'affaticamento uditivo…)
30. Con la protesi o senza?
Ne consegue che:
La visita va effettuata sempre senza protesi
Appare più opportuno effettuare una valutazione teorica sulla
possibilità o meno di applicazione di una protesi per ciascun grado di
ipoacusie e laddove tale possibilità teorica sussista applicare una
limitata riduzione del punteggio di invalidità
A tal fine, ai sensi del Decreto Ministeriale, «la riduzione dell'invalidità
nei casi di ipoacusia protesizzabile è stata fissata nella nostra tabella in 9
punti e riguarda tutte le ipoacusie pari o inferiori a 275 dB sull'orecchio
migliore; (…) il livello critico di passaggio da una ipoacusia ben
protesizzabile a una ipoacusia difficilmente protesizzabile è stato pertanto
fissato sui 275 dB; al di sotto di tale livello di perdita viene
automaticamente applicata una riduzione di 9 punti proprio in base alla
possibilità dell'applicazione di un apparecchio protesico che può
garantire in modo totale o parziale il ripristino funzionale dell'apparato
uditivo
31. Riduzione automatica del punteggio di invalidità
Concretamente:
Non ha effetto su soggetti riconosciuti sordi, in quanto il
grado di ipoacusia è superiore a quello fissato come livello
critico di passaggio
Non ha effetto su minori (ipoacusici gravi) perché, di norma,
la percentuale di invalidità non viene attribuita per i minori
(per i quali l’invalidità è come se fosse riconosciuta al 100%),
ma solo al compimento della maggiore età.
Unica eccezione normalmente ammessa è quella relativa ai
minori superiori di anni 15, cioè quelle persone che possono
iscriversi alle liste di collocamento per le quali è richiesta la
definizione della percentuale di invalidità.
32. Riconoscimento sordità maggiorenni/neomaggiorenni e % di invalidità
Come evidenziato, nei soggetti maggiorenni la perdita uditiva deve essere, nell’orecchio
migliore, pari o superiore a 75 dB. Deve inoltre dimostrare che la sordità è insorta durante
l'età evolutiva (Decreti Ministero della Sanità del 05/02/1992 e 14/06/1994).
A tal fine, anche il minorenne già riconosciuto sordo, divenuto con la maggiore età
legalmente capace di intendere e volere, viene sottoposto a una nuova valutazione(vedi novità
in basso). In caso contrario, gli verrà revocata l’indennità e non gli verrà concessa la pensione
che gli spetterebbe come maggiorenne.
Nell’ipotesi in cui la valutazione attesti (o confermi) il rispetto dei requisiti,
viene direttamente attribuito un punteggio di invalidità lavorativa pari
all’80%.
Tabella percentuale inabilità al lavoro e codici di riferimento per patologia (DM
05/02/1992)
In tema di valutazione della sordità al momento del compimento della maggior età (sordi
divenuti maggiorenni), il dl 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in Legge 11 agosto 2014, n.
114) apporta importanti novità (art 25, “Semplificazione per i soggetti con invalidità”)
Al minore titolare di indennità di comunicazione per sordità “sono attribuite al compimento della
maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti
sanitari». Va precisato che non è necessario nessun ulteriore accertamento sanitario, né l’obbligo di
presentare una domanda amministrativa: la concessione avverrà in automatico.
33. Questione «Impianto cocleare»
Riconoscimento dello status di sordo e esame dei soggetti
portatori di Impianto Cocleare (IC)
L'impianto cocleare è una protesi, per cui anche nel soggetto
portatore di IC la commissione deve valutare l'audiogramma a
orecchio nudo, cioè senza impianto.
Il fatto che l'impianto sia costituito da una parte interna
posizionata nella coclea, oltre al processore esterno, è
ininfluente, poiché, da sola, la parte interna è inerte; è il
processore esterno che trasmette i suoni: quando questo viene
scollegato il soggetto non sente più nulla.
L'apprendimento del linguaggio avviene in modo
innaturale (indotto) per cui non deve essere tenuto conto
dalla commissione il livello di linguaggio acquisito.
Circolare n.32 Ministero. del Tesoro, 21/07/1997
34. Riconoscimento Invalidità per deficit uditivo
1.
Sordità (sordità prelinguale, ex sordomutismo)
a. Riconoscimento: Quadro medico-legale
b. Iter procedurale: domanda di
accertamento
35. La richiesta di riconoscimento della sordità va presentata,
dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, o
tutore) o a chi ne cura gli interessi nel caso degli inabilitati
(curatore), all’INPS territorialmente competente (un tempo
all’USL/ASL).
La presentazione della domanda, informatizzata dal gennaio
2010, deve rispettare alcuni precisi passaggi:
1. Il Certificato introduttivo del medico curante
2. La Domanda on-line
3. La Ricevuta e la Convocazione a visita
4. La Visita
5. La Verifica
6. L’invio del Verbale
36. 1. Medico curante: rilascio certificato introduttivo
Prima attività da compiere è rivolgersi al medico curante (medico
certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico
attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le
patologie invalidanti di cui il soggetto è affetto, con l’indicazione
obbligatoria dei codici nosologici internazionali (classificazione
internazionale delle malattie, in specie ICD-9).
Se presenti, il medico indica le patologie elencate nel Decreto
interministeriale 2 agosto 2007, il quale precisa le patologie
stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla «non rivedibilità» (vedi
anche novità introdotta dall’art. 25.8 della Legge 90/2014 con relativa
riforma della Legge 80/2006, articolo 6).
Il certificato ha validità 90 giorni (messaggio INPS 28110/2010): se non
si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo
nuovamente al medico.
Assicurarsi che il medico abbia timbrato e firmato il certificato nello
spazio preposto e portare tale certificato prima presso gli enti abilitati (se
utilizzati) e poi alla visita.
37. 2. Presentazione della domanda all’INPS
La domanda di accertamento può essere presentata solo per via
telematica.
Il Cittadino può farlo autonomamente (dopo aver acquisito il PIN,
codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati:
associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre
organizzazioni.
Nella fase della presentazione si abbina il certificato introduttivo
rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta
presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo
di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le
informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Contemporaneamente alla domanda di accertamento dell'invalidità
può essere richiesto l’accertamento dell'handicap: non è, cioè,
necessario presentare due domande distinte.
.
38. 3 La ricevuta e la convocazione a visita
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta
con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone un’agenda di date disponibili per
l’accertamento presso la Commissione ASL. Il Cittadino può scegliere la
data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le
ulteriori date indicate.
Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:
- per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo
massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda (…).
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella
procedura informatica e viene comunicato con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della
prenotazione, le avvertenze riguardanti la documentazione da portare
all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del
certificato introduttivo; documentazione sanitaria, ecc.), le modalità da
seguire in caso di impedimento a presentarsi, nonché le conseguenze che
possono derivare dalla eventuale assenza.
39. 4. La visita
La visita avviene presso la Commissione ASL competente che, dal 1
gennaio 2010 è - in forza dell’articolo 20 della Legge 102/2009 -
integrata con un medico dell’INPS.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e
il certificato medico. La persona può farsi assistere - a sue spese - da un
medico di fiducia.
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando
l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e l’eventuale
indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che
comportano l’esclusione di successive visite di revisione.
40. 5. La verifica
Le Commissioni ASL sono integrate con un medico dell’INPS e questo
può rappresentare un vantaggio in termini di tempi e di gestione.
Infatti, se al termine della visita viene approvato all’unanimità, il verbale,
validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS viene
considerato definitivo.
Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità,
assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa
concessione ed erogazione e quindi inviato anche all’ente concessore e
“messo in lavorazione”.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è
unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che
vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale
dell’INPS.
Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una
nuova visita nei successivi 20 giorni.
41. 6. L’invio del verbale
Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS.
Le versioni inviate sono due:
una contenente tutti i dati sensibili
una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il
Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio
reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a
scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni vengono raccolte nella “banca dati” e
completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e
disabilità.
Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze
economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei
requisiti sanitari e di diritto.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario
Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
42. L’eventuale ricorso contro la mancata convocazione
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla
presentazione della domanda non fissi la visita di
accertamento, l'interessato può presentare una diffida
all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la
visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di
presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio
rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
43. L’eventuale ricorso contro il verbale INPS: riforma 2012
Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche che si intenda contestare è necessario
presentare istanza di accertamento tecnico preventivo, entro sei mesi dalla notifica del verbale,
presso il giudice ordinario con l'assistenza di un legale.
Fino al 31 dicembre 2011 chi intendeva opporsi ad una decisione dell’INPS in materia di
invalidità o di handicap presentava ricorso al Giudice. Il Giudice nominava un CTU incaricato di
stendere una relazione peritale che poi il Giudice acquisiva. I tempi, spesso, erano molto lunghi
arrivando ad alcuni anni prima della sentenza che giungeva dopo varie udienze.
Dal gennaio 2012, non è più possibile avviare il ricorso giudiziario se prima non si è
concluso l'accertamento tecnico preventivo.
L’articolo 38 della Legge 111/2011, infatti, ha modificato il Codice di procedura civile,
introducendo uno nuovo articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis.
Questo articolo prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in
materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (…).
Il Cittadino che intenda opporsi ad una decisione dell’INPS, non presenta più il ricorso
introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico
per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere.
Insomma non si va subito “in causa” ma si chiede una consulenza tecnica
preventiva ai fini della conciliazione della lite.
Nel caso di accertamento tecnico preventivo o del successivo ricorso davanti al giudice, è
possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
44. L’eventuale ricorso contro il verbale INPS
L’iter in sintesi
Si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende
contestare
Si presenta al Tribunale competente (quello di residenza) istanza di
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
Il Giudice nomina un consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere
una relazione (perizia); alla sua attività di perizia è presente anche INPS;
Il consulente invia la bozza al cittadino e all’INPS e attende le osservazioni;
quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice
Il giudice chiede formalmente a INPS e al cittadino se vi sono contestazioni.
Se non ci sono, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che
diventa inappellabile.
Se l’INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono
proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della
contestazione.
Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino
all’emissione della sentenza definitiva.
La sentenza è inappellabile.
45. Riconoscimento Invalidità per deficit uditivo
1.
Sordità (sordità prelinguale, ex sordomutismo)
a. Riconoscimento: Quadro medico-legale
b. Iter procedurale: domanda di accertamento
c. Benefici
46. I benefici del riconoscimento della sordità
Il riconoscimento dello «status» di sordo dà diritto a una serie di
agevolazioni.
Questi benefici sono sia d’ordine generico, sia d’ordine specifico,
ovvero collegati al particolare deficit.
In sintesi, si possono riassumere in 5 principali aree:
1.Assistenza sanitaria
2.Provvidenze economiche
3.Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro
4.Vantaggi fiscali
5.Altre agevolazioni
47. I benefici del riconoscimento della sordità.
Prospetto sintetico
1. Assistenza sanitaria
-Erogazione di ausili
-Esenzione ticket
2. Provvidenze
economiche
-Indennità di
comunicazione (L.
508/1988, art. 4)
-Pensione per
sordomuti
3. Agevolazioni lavorative e
diritto del lavoro
-Prolungamento dell'astensione
facoltativa di maternità
-Permessi lavorativi retribuiti
-Congedi di due anni retribuiti
-Scelta della sede di lavoro
-Rifiuto al trasferimento
-Lavoro notturno
-Liste speciali di collocamento
4. Agevolazioni fiscali
-Auto (Iva agevolata e detraz. Irpef)
-Ausili (Iva agevolata e Irpef)
-Sussidi tecnici e informatici (Iva
agevolata e Irpef)
-Spese per l’assistenza specifica (Irpef)
-Spese per l’assistenza personale e
domestica (deduz. E detraz. Irpef)
-Detrazioni famigliari a carico (Irpef)
Spese di interpretariato (Detraz. Irpef)
5. Altre agevolazioni
-Telefonia fissa
-Telefonia mobile
6.