2. Costituzione Italiana
“La costituzione di un’organizzazione definisce la sua forma,
struttura, attività, carattere e regole fondamentali”
La costituzione della Repubblica
Italiana è la legge fondamentale e
fondativa dello stato Italiano.
Fu approvata dall’Assemblea
Costituente il 22 dicembre del
1947 e promulgata dal capo
provvisorio dello Stato Enrico De
Nicola il 27 dicembre del 1947
ed entrò in vigore il 1° gennaio
del 1948.
3. - scritta : redatta in un
documento unico
- rigida : è necessario un
procedimento parlamentare
aggravato per la riforma dei suoi
contenuti
- lunga : non si limita a
indicare le norme sulle fonti del
diritto ma contiene disposizioni in
molti settori del vivere civile
- approvata : approvata da
un’assemblea rappresentativa
La Costituzione italiana è…
6. ARTICOLO 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
7. ARTICOLO 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
8. ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
9. ARTICOLO 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
10. ARTICOLO 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
11. ARTICOLO 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
12. ARTICOLO 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
13. ARTICOLO 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
14. ARTICOLO 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
15. ARTICOLO 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
16. ARTICOLO 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
17. ARTICOLO 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco
e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
LA COSTITUZIONE
PRINCIPI FONDAMENTALI
18.
19. LA LIBERTA’
• ART. 13 «La libertà personale è inviolabile»
• ART. 15 «La libertà e la segretezza della corrispondenza sono
inviolabili»
• ART. 16 «Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica»
• ART. 21 «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero»
• ART. 33 «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è ‘insegnamento»
• ART. 39 «L’organizzazione sindacale è libera»
• ART. 49 «Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente i
partiti».
20. ARTICOLO 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
LA COSTITUZIONE
DIRITTI E DOVERI