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LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Palermo – 18 febbraio 2014
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Il nuovo Sistema tutela i lavoratori su due fronti:
1) Tutela per i lavoratori fuori dal rapporto lavoro
(ossia in caso di Ds per perdita di un precedente lavoro
subordinato)
2) Tutela in costanza di rapporto di lavoro
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Entrata in vigore del nuovo sistema:
Partirà dal 1° gennaio 2013 e sarà a regime il 1° gennaio
2016.
Durante il triennio 2013-2015 ci sarà un graduale passaggio
dalla vigente normativa con l’abbandono delle attualidalla vigente normativa con l’abbandono delle attuali
prestazioni.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
I nuovi ammortizzatori
Tutele fuori dal rapporto di
lavoro:
• ASPI
• Mini ASPI
• Una Tantum (parasubordinati)
• Disoccupazione Agricola
Tutele in costanza di rapporto
di lavoro:
• Cassa Integrazione Guadagni
(Cigo-Cigs)
• Indennità mancato avviamento
lavoro (settore portuale)• Disoccupazione Agricola lavoro (settore portuale)
• Fondi solidarietà bilaterali
alternativi
• Fondi solidarietà bilaterali residuali
Periodo transitorio 2013-2015
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• Sarà istituita dal 1° gennaio 2013 ed entrerà a regime il 1° gennaio
2016;
• Sostituirà a regime:
- Indennità di mobilità
- Indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e- Indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e
ridotti
- Indennità di disoccupazione speciale Edile;
• Consiste nella erogazione mensile di una indennità;
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• Lavoratori interessati: dipendenti settore privato compresi
apprendisti, soci di coop. con rapporto di lavoro subordinato,
dipendenti P.A. con rapporto lavoro a tempo determinato o a termine
oggi coperte da disoccupazione ordinaria.
• Lavoratori esclusi: dipendenti della P.A. a tempo indeterminato
(art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001) e lavoratori agricoli per i quali
continueranno ad applicarsi le normative vigenti.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• Requisiti: corrisposta a coloro che perdono involontariamente la
propria occupazione e che risultino in stato di disoccupazione (art. 1
comma 2 lett. C D.Lgs 181/2000) e possono far valere almeno 2 anni
di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio
precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• A chi non spetta: ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per
dimissioni o per risoluzione consensuale, fatti salvi i casi in cui
quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di
conciliazione nei casi di licenziamenti economici introdotti dal
provvedimento in esame che ha rivisitato la normativa previstaprovvedimento in esame che ha rivisitato la normativa prevista
dall’art. 7 legge 604/1966.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• Il valore dell’ASPI:
- L’importo sarà pari al 75% nei casi di retribuzione mensile pari o
inferiore nel 2013 a € 1.180 (tale importo sarà rivalutato
annualmente). Per le retribuzioni superiori andrà aggiunto il 25% del
differenziale (tra tale importo e la retribuzione mensile complessiva)differenziale (tra tale importo e la retribuzione mensile complessiva)
per il 2012 equivale a € 1.119. Opererà dunque solo il massimale
“alto” dei due oggi previsto.
- L’importo sarà decurtato del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e
di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mesi di fruizione.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• Riflessi contributivi dell’ASPI: alla nuova ASPI non si applicherà il
prelievo contributivo del 5,84% per gli apprendisti.
É previsto il riconoscimento dei contributi figurativi, ai fini
pensionistici, per i relativi periodi di fruizione, nella misura
settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai finisettimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali, degli ultimi due anni.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• La domanda da presentare all’INPS: la liquidazione dell’ASPI
avviene a pena di decadenza dietro presentazione da parte dei
lavoratori aventi diritto di una apposita domanda, da inviare all’INPS
esclusivamente ONLINE, entro 60 giorni dalla data di spettanza del
trattamento.trattamento.
• La durata dell’ASPI: per i nuovi eventi di DS a partire dal 2013 la
durata dell’ASPI aumenterà gradualmente sino all’entrata a regime
nel 2016 ed in base alla età degli aventi diritto.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
2013 2014 2015 2016
Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi A regime 12 mesi
51-54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi A regime 12 mesi
55 e oltre 12 mesi 14 mesi 16 mesi A regime 18 mesi55 e oltre 12 mesi 14 mesi 16 mesi A regime 18 mesi
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• Sospensione dell’ASPI: l’indennità è sospesa d’ufficio in caso di
nuova occupazione subordinata.
• Riduzione dell’indennità: In caso di lavoro autonomo con reddito
fino a € 4.800 il beneficiario informando l’INPS entro 30 gg. Puòfino a € 4.800 il beneficiario informando l’INPS entro 30 gg. Può
continuare a percepire l’indennità se pur in forma ridotta in quanto
non perde lo stato di DS.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• Contributo all’Autoimpiego: in via sperimentale per il triennio
2013-2015 il lavoratore avente diritto all’ASPI, può richiedere la
liquidazione del trattamento per l’importo relativo al numero di
mensilità non ancora percepite, nel caso in cui intenda intraprendere
una attività autonoma in forma di impresa o associarsi in Coop.una attività autonoma in forma di impresa o associarsi in Coop.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)
• Casi di decadenza dell’ASPI: il lavoratore decade dalla fruizione
dell’ASPI e della Mini ASPI (vedi pag. 16) nei seguenti casi:
a) Perdita dello stato di disoccupazione;
b) Inizio di un’attività in forma autonoma e senza che il lavoratore
effettui la comunicazione all’INPS;effettui la comunicazione all’INPS;
c) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;
d) Acquisizione del diritto di assegno ordinario di invalidità;
e) In caso di condanna attraverso sentenza passata in giudicato.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Mini ASPI
• Sarà istituita dal 1° gennaio 2013 (ovvero ai nuovi eventi che
decorreranno da quella data)
• Indennità che sostituisce la DS/requisiti ridotti
• Partirà nel prendere a riferimento i periodi lavorativi del 2012 nelle
prestazioni liquidate nel 2013
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Mini ASPI
• Lavoratori interessati: come per l’ASPI saranno interessati
dipendenti settore privato, apprendisti e soci di coop. con rapporto
associativo in forma subordinata, lavoratori P.A. con contratto a
tempo determinato o a termine.
• Lavoratori esclusi: lavoratori della P.A. con contratto a tempo
indeterminato, lavoratori agricoli sia a tempo indeterminato che
tempo determinato i quali continueranno a percepire la DS/agricola.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Mini ASPI
• Requisiti: corrisposta a coloro i quali possono far valere almeno 13
settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi e
che siano cessati dal rapporto di lavoro avvenuto involontariamente
ovvero fatti salvi i casi nell’ambito delle nuove procedure di
conciliazione previste dalla nuova normativa.conciliazione previste dalla nuova normativa.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Mini ASPI
• Il valore della Mini ASPI:
- L’importo economico è lo stesso dell’ASPI. Naturalmente in rapporto
alle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.
- La Mini ASPI verrà corrisposta mensilmente in seguito alla- La Mini ASPI verrà corrisposta mensilmente in seguito alla
domanda e non l’anno successivo come avviene con i requisiti ridotti.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Mini ASPI
• La domanda da presentare all’INPS: la liquidazione della Mini ASPI
avviene pena la decadenza, dietro presentazione da parte dei
lavoratori aventi diritto di una apposita domanda, da inviare all’INPS
esclusivamente ONLINE, entro 60 giorni dalla data di spettanza del
trattamento.trattamento.
• La durata della Mini ASPI: corrisposta mensilmente per un numero
di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione
nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità fruiti nel periodo.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Mini ASPI
• Sospensione dell’indennità: alla Mini ASPI si applicano le stesse
regole dell’ASPI. In caso di nuova occupazione è prevista la
sospensione dell’erogazione delle Mini ASPI.
• Contributo all’Autoimpiego: per il periodo transitorio 2013-2015 ai• Contributo all’Autoimpiego: per il periodo transitorio 2013-2015 ai
lavoratori aventi diritto alla Mini ASPI non è consentita la
liquidazione anticipata una tantum in caso di autoimpiego.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Mini ASPI
• Casi di decadenza della Mini ASPI: i soggetti beneficiari decadono
dal diritto alla fruizione dell’ASPI e della Mini ASPI nei seguenti casi:
a) Perdita dello stato di disoccupazione;
b) Inizio di un’attività in forma autonoma e senza che il lavoratore
effettui la comunicazione all’INPS;effettui la comunicazione all’INPS;
c) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;
d) Acquisizione del diritto di assegno ordinario di invalidità;
e) In caso di condanna attraverso sentenza passata in giudicato.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.)
• Dal 2013 viene modificata l’indennità di fine rapporto per i
co.co.pro. Iscritti nella gestione separata dell’Inps
• I requisiti di accesso e l’importo migliorano
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.)
• I requisiti richiesti dal 2013 al 2015 (periodo transitorio)sono i
seguenti:
- rapporto di monocommittenza nell’anno precedente;
- reddito lordo Irpef fino a € 20.000 (rivalutato Istat) nell’anno
precedente;precedente;
- periodo Ds ininterrotto di almeno 2 mesi nell’anno precedente;
- accredito nell’anno precedente di almeno 3 mensilità presso la
gestione separata Inps nell’anno di riferimento;
- accredito nell’anno di riferimento di almeno 1 mensilità presso la
gestione separata Inps.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.)
• Valore indennità (2013-2015):
7% minimale contributivo per artigiani e commercianti da
moltiplicare per il numero di “mensilità utili” - orientativamente
varierà da € 3.135 a € 6.270varierà da € 3.135 a € 6.270
5% dal 2016
- Superamento in prospettiva: dal 2017 tale indennità sarà sostituita
dalla Mini ASPI
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele fuori dal rapporto di lavoro:
Disoccupazione Agricola
• Anche per gli anni successivi valgono le attuali disposizioni in
materia oggi vigenti.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Cassa Integrazione Guadagni (Cigo-Cigs)
• La riforma conferma l’attuale disciplina della Cigo-Cigs nonché
quella in deroga.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Cassa Integrazione Guadagni (Cigo-Cigs)
• Vengono portate a regime le norme di estensione di Cigs, con
previsione della relativa aliquota contributiva a carico dei datori di
lavoro nei seguenti settori:
imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più diagenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di
50 dipendenti;
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
imprese di trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di
dipendenti.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Indennità mancato avviamento (Settore portuale)
• Viene portata a regime (con relativa aliquota a carico dei datori di
lavoro) l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori
del settore portuale.
• L’erogazione a regime decorrerà dal 1° gennaio 2013.• L’erogazione a regime decorrerà dal 1° gennaio 2013.
• L’indennità è pari ad 1/26 del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Indennità mancato avviamento (Settore portuale)
• Vengono riconosciuti i contributi figurativi del periodo in questione.
• Scatta anche il diritto alla percezione degli assegni per il nucleo
familiare.
• L’indennità spetta per un minimo di giornate di mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26
giornate mensili erogabili e il numero di giornate effettivamente
lavorate in ogni mese, incrementato dal numero di giornate di ferie,
malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Indennità mancato avviamento (Settore portuale)
• L’erogazione avviene da parte dell’INPS acquisiti tutti i dati
certificati dalla autorità portuale o marittima locale.
• L’indennità spetta agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo
occupati con contratto a T.I. nelle imprese e nelle agenzie (di cui allaoccupati con contratto a T.I. nelle imprese e nelle agenzie (di cui alla
L. 84/94 art. 17).
• Ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle
compagnie portuali (di cui alla L. 84/94 art. 21).
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Indennità mancato avviamento (Settore portuale)
• Con l’estensione a regime della CIGS anche per il settore portuale,
scatterà l’obbligo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, la
relativa contribuzione prevista, rispettivamente allo 0,6% (a carico
dei datori di lavoro) e 0,3% (a carico dei lavoratori).
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Bilaterale
• La riforma ha istituito l’obbligatorietà della costituzione di fondi
bilaterali per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, a favore dei
lavoratori interessati alla tutela nei casi di riduzione o sospensione
delle attività lavorative.delle attività lavorative.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Bilaterale
• Sono interessate le imprese che occupano mediamente più di 15
dipendenti.
• I fondi saranno istituiti presso l’INPS sulla base di accordi collettivi
da stipulare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge dida stipulare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
riforma, con decreto da emanarsi entri i successivi 3 mesi, ed
avranno validità erga omnes.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Bilaterale
• I fondi possono prevedere che nei fondi di solidarietà confluiscono
anche i fondi interprofessionali con il relativo gettito del contributo
dello 0,30% di cui alla L. 388/2000.
• I fondi assicurano una prestazione di importo pari all’integrazione• I fondi assicurano una prestazione di importo pari all’integrazione
salariale, di durata non superiore ad 1/8 delle ore lavorabili nel
biennio, in relazione alle stesse causali previste per la CIGO o CIGS,
nonché il versamento alla gestione di iscrizione del lavoratore della
contribuzione correlata.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Bilaterale
• La gestione dei fondi sarà demandata ad un comitato di esperti
(OO.SS., OO.PP., Min. Lav., Min. Econ.).
• I componenti del comitato saranno incompatibili con le cariche
sindacali.sindacali.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Bilaterale
• I fondi possono avere altresì ulteriori finalità aggiuntive:
assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto all’ASPI;
prevedere assegni straordinari per processi di agevolazione
all’esodo, per lavoratori che raggiungono i requisiti a pensione diall’esodo, per lavoratori che raggiungono i requisiti a pensione di
vecchiaia o anticipata nei successivi 5 anni;
contribuire al finanziamento per progetti formativi di riconversione
o riqualificazione professionale, anche con il concorso dei fondi
nazionali o comunitari;
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Bilaterale
• Per tali finalità aggiuntive i fondi potranno essere istituiti con le
stesse modalità, anche in relazione a settori e aziende già coperte
dalla normativa in materia di integrazione salariale.
• Dal 1° gennaio 2017 i fondi saranno alimentati con una aliquota• Dal 1° gennaio 2017 i fondi saranno alimentati con una aliquota
contributiva pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”
• Per favorire la costituzione dei fondi di solidarietà anche nelle
aziende con meno di 15 dipendenti, per i quali non vige l’obbligo, è
previsto “un modello alternativo”.
• Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione• Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale e non operano sistemi di bilateralità le parti possono
stipulare accordi per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito
nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”
• In questi casi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente
legge le parti definiranno:
l’aliquota di finanziamento non inferiore al 20%;
la tipologia di prestazioni;
la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni ela rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni e
l’adeguamento delle aliquote in funzione all’andamento della
gestione;
la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del
contributo del fondo interprofessionale;
criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”
• Un apposito decreto emanato dai Ministeri (Lavoro ed Economia),
sentite le parti istitutive dei fondi, determinerà specifici parametri
volti alla gestione dei fondi ed al monitoraggio sull’andamento delle
prestazioni.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi”
• In via sperimentale per il triennio 2013-2015, è stata prevista
l’erogazione dell’ASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali purché in possesso dei requisiti ordinari e a condizione
che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20%
della indennità stessa a carico dei fondi di solidarietà bilateralidella indennità stessa a carico dei fondi di solidarietà bilaterali
(ordinari o alternativi). In tal caso la durata massima del trattamento
non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Residuale
• Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali
comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in
materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati entro
il 31 marzo 2013 accordi collettivi volti all’attuazione di un fondo di
solidarietà, sarà istituita con decreto da parte del Ministero delsolidarietà, sarà istituita con decreto da parte del Ministero del
Lavoro di concerto con l’Economia, un Fondo di Solidarietà
Residuale.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Residuale
• Il Fondo di Solidarietà Residuale sarà finanziato con i contributi dei
datori di lavoro e dei lavoratori.
• Anche il fondo residuale garantirà una prestazione di durata non
superiore a 1/8 delle ore lavorabili da computare in un bienniosuperiore a 1/8 delle ore lavorabili da computare in un biennio
mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione della
attività lavorativa prevista dalla normativa della CIGO o CIGS,
nonché il versamento alla gestione di iscrizione del lavoratore della
contribuzione correlata.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Residuale
• Anche il fondo residuale sarà gestito da un apposito comitato
composto da OO.PP., OO.SS. e rappresentati dei Ministeri del Lavoro
e dell’Economia.
• I decreti di costituzione dei Fondi determinano le aliquote di• I decreti di costituzione dei Fondi determinano le aliquote di
contribuzione ordinaria, ripartite nella misura di 2/3 a carico dei
datori di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori.
• In caso di ricorso da parte dei datori di lavoro di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa dovrà versare un contributo non
inferiore a 1/5 della retribuzione.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Tutele in costanza di rapporto di lavoro:
Fondi di Solidarietà Residuale
• In caso di agevolazione all’esodo il datore di lavoro deve
corrispondere un contributo straordinario di importo corrispondente
all’assegno erogato al lavoratore e alla contribuzione correlata.
• La riforma prevede altresì l’adeguamento di fondi preesistenti• La riforma prevede altresì l’adeguamento di fondi preesistenti
(credito, trasporto aereo, trasporto ferroviario) sulla base di accordi
e contratti collettivi, alle nuove norme attraverso l’emanazione di
decreto interministeriale. Tutto ciò entro il 30 giugno 2013
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Periodo transitorio (2013-2015)
Durante tale periodo valgono le seguenti deroghe:
• il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell’anno
precedente alla gestione separata inps ai fini della fruizione
dell’indennità UNA TANTUM è ridotta a 3 mesi.
• la misura dell’indennità è più elevata del 5% al 7% del predetto• la misura dell’indennità è più elevata del 5% al 7% del predetto
minimale annuo di reddito.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Periodo transitorio (2013-2015)
La transizione verso l’ASPI (2013/2015) ovvero l’indennità di
disoccupazione ordinaria
• in relazione ai casi di cessazione dell’occupazione interventi fino al
31/12/2012, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di
indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Periodo transitorio (2013-2015)
La durata massima legale, tuttavia è disciplinata nei seguenti
termini:
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO
Età lavoratore
DATA LICENZIAMENTO
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi
Da 50 a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi
Oltre i 55 12 mesi 14 mesi 16 mesi
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Periodo transitorio (2013-2015)
Indennità di mobilità
• Per i lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013
fino al 31 dicembre 2016 il periodo massimo di diritto della relativa
indennità, fino al pieno assorbimento nell’ambito ASPI, dal 1°
gennaio 2017, è rideterminato nei seguenti termini:
Età dei lavoratori messi in mobilità
Zona e territori
Età dei lavoratori messi in mobilità
Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50
Anno 2013 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO
Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 36 mesi
Meridione 24 mesi 24 mesi 36 mesi 36 mesi 48 mesi 48 mesi
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Periodo transitorio (2013-2015)
Indennità di mobilità
Zona e territori
Età dei lavoratori messi in mobilità
Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50
Anno 2014 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO
Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 30 mesi
Meridione 24 mesi 18 mesi 36 mesi 30 mesi 48 mesi 42 mesiMeridione 24 mesi 18 mesi 36 mesi 30 mesi 48 mesi 42 mesi
Anno 2015 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO
Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 18mesi 36 mesi 24 mesi
Meridione 24 mesi 12 mesi 36 mesi 24 mesi 48 mesi 36 mesi
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Periodo transitorio (2013-2015)
Indennità di mobilità
Zona e territori
Età dei lavoratori messi in mobilità
Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50
Anno 2016 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO
Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 12mesi 36 mesi 18 mesi
Meridione 24 mesi 12 mesi 36 mesi 18 mesi 48 mesi 24 mesi
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Periodo transitorio (2013-2015)
Novità procedure per la mobilità (intervenute a seguito modifiche
alla L. 223/91)
• Fatto salvo che raggiunto l’accordo sindacale secondo l’iter della L.
223/91 art. 4 l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli
eventuali “eccedenti”, l’elenco degli stessi nonché le modalità e i
criteri applicati nella scelta, devono essere inviati alla direzione
dell’UPLMO competente, alla Commissione Regionale dell’Impiego edell’UPLMO competente, alla Commissione Regionale dell’Impiego e
alle associazioni di categoria, non più contestualmente ma entro 7
gg. dalla comunicazione dei recessi ai lavoratori.
• Eventuali vizi di comunicazione possono essere sanati poi
nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della
procedura di licenziamento collettivo.
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Periodo transitorio (2013-2015)
Ammortizzatori in deroga
• Per gli anni 2013-2016 resta in piedi l’attuale sistema degli
ammortizzatori in deroga con risorse decrescenti:
1.000 milioni anno 2013
1.000 milioni anno 20141.000 milioni anno 2014
700 milioni anno 2015
400 milioni anno 2016
La Riforma degli ammortizzatori sociali
Periodo transitorio (2013-2015)
Ammortizzatori in deroga
• La regolamentazione resta quella vigente, in base alla quale il
Ministero del Lavoro di concerto con l’Economia, può disporre, sulla
base di specifici accordi, la concessione di trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità, per periodi non superiori a 12 mesi, anche con
riferimento a settori produttivi ed aree regionali.riferimento a settori produttivi ed aree regionali.
• È prevista altresì per tale periodo transitorio, sia la
regolamentazione delle proroghe con le decurtazioni previste (10%
nel caso della prima, 30% nel caso della seconda, 40% nel caso di
proroghe successive) sia quella relativa ai criteri soggettivi di
accesso.

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La riforma degli ammortizzatori sociali

  • 1. LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Palermo – 18 febbraio 2014
  • 2. La Riforma degli ammortizzatori sociali Il nuovo Sistema tutela i lavoratori su due fronti: 1) Tutela per i lavoratori fuori dal rapporto lavoro (ossia in caso di Ds per perdita di un precedente lavoro subordinato) 2) Tutela in costanza di rapporto di lavoro
  • 3. La Riforma degli ammortizzatori sociali Entrata in vigore del nuovo sistema: Partirà dal 1° gennaio 2013 e sarà a regime il 1° gennaio 2016. Durante il triennio 2013-2015 ci sarà un graduale passaggio dalla vigente normativa con l’abbandono delle attualidalla vigente normativa con l’abbandono delle attuali prestazioni.
  • 4. La Riforma degli ammortizzatori sociali I nuovi ammortizzatori Tutele fuori dal rapporto di lavoro: • ASPI • Mini ASPI • Una Tantum (parasubordinati) • Disoccupazione Agricola Tutele in costanza di rapporto di lavoro: • Cassa Integrazione Guadagni (Cigo-Cigs) • Indennità mancato avviamento lavoro (settore portuale)• Disoccupazione Agricola lavoro (settore portuale) • Fondi solidarietà bilaterali alternativi • Fondi solidarietà bilaterali residuali Periodo transitorio 2013-2015
  • 5. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) • Sarà istituita dal 1° gennaio 2013 ed entrerà a regime il 1° gennaio 2016; • Sostituirà a regime: - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e- Indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti - Indennità di disoccupazione speciale Edile; • Consiste nella erogazione mensile di una indennità;
  • 6. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) • Lavoratori interessati: dipendenti settore privato compresi apprendisti, soci di coop. con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti P.A. con rapporto lavoro a tempo determinato o a termine oggi coperte da disoccupazione ordinaria. • Lavoratori esclusi: dipendenti della P.A. a tempo indeterminato (art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001) e lavoratori agricoli per i quali continueranno ad applicarsi le normative vigenti.
  • 7. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) • Requisiti: corrisposta a coloro che perdono involontariamente la propria occupazione e che risultino in stato di disoccupazione (art. 1 comma 2 lett. C D.Lgs 181/2000) e possono far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
  • 8. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) • A chi non spetta: ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale, fatti salvi i casi in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione nei casi di licenziamenti economici introdotti dal provvedimento in esame che ha rivisitato la normativa previstaprovvedimento in esame che ha rivisitato la normativa prevista dall’art. 7 legge 604/1966.
  • 9. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) • Il valore dell’ASPI: - L’importo sarà pari al 75% nei casi di retribuzione mensile pari o inferiore nel 2013 a € 1.180 (tale importo sarà rivalutato annualmente). Per le retribuzioni superiori andrà aggiunto il 25% del differenziale (tra tale importo e la retribuzione mensile complessiva)differenziale (tra tale importo e la retribuzione mensile complessiva) per il 2012 equivale a € 1.119. Opererà dunque solo il massimale “alto” dei due oggi previsto. - L’importo sarà decurtato del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mesi di fruizione.
  • 10. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) • Riflessi contributivi dell’ASPI: alla nuova ASPI non si applicherà il prelievo contributivo del 5,84% per gli apprendisti. É previsto il riconoscimento dei contributi figurativi, ai fini pensionistici, per i relativi periodi di fruizione, nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai finisettimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, degli ultimi due anni.
  • 11. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) • La domanda da presentare all’INPS: la liquidazione dell’ASPI avviene a pena di decadenza dietro presentazione da parte dei lavoratori aventi diritto di una apposita domanda, da inviare all’INPS esclusivamente ONLINE, entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento.trattamento. • La durata dell’ASPI: per i nuovi eventi di DS a partire dal 2013 la durata dell’ASPI aumenterà gradualmente sino all’entrata a regime nel 2016 ed in base alla età degli aventi diritto.
  • 12. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) 2013 2014 2015 2016 Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi A regime 12 mesi 51-54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi A regime 12 mesi 55 e oltre 12 mesi 14 mesi 16 mesi A regime 18 mesi55 e oltre 12 mesi 14 mesi 16 mesi A regime 18 mesi
  • 13. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) • Sospensione dell’ASPI: l’indennità è sospesa d’ufficio in caso di nuova occupazione subordinata. • Riduzione dell’indennità: In caso di lavoro autonomo con reddito fino a € 4.800 il beneficiario informando l’INPS entro 30 gg. Puòfino a € 4.800 il beneficiario informando l’INPS entro 30 gg. Può continuare a percepire l’indennità se pur in forma ridotta in quanto non perde lo stato di DS.
  • 14. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) • Contributo all’Autoimpiego: in via sperimentale per il triennio 2013-2015 il lavoratore avente diritto all’ASPI, può richiedere la liquidazione del trattamento per l’importo relativo al numero di mensilità non ancora percepite, nel caso in cui intenda intraprendere una attività autonoma in forma di impresa o associarsi in Coop.una attività autonoma in forma di impresa o associarsi in Coop.
  • 15. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) • Casi di decadenza dell’ASPI: il lavoratore decade dalla fruizione dell’ASPI e della Mini ASPI (vedi pag. 16) nei seguenti casi: a) Perdita dello stato di disoccupazione; b) Inizio di un’attività in forma autonoma e senza che il lavoratore effettui la comunicazione all’INPS;effettui la comunicazione all’INPS; c) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) Acquisizione del diritto di assegno ordinario di invalidità; e) In caso di condanna attraverso sentenza passata in giudicato.
  • 16. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Mini ASPI • Sarà istituita dal 1° gennaio 2013 (ovvero ai nuovi eventi che decorreranno da quella data) • Indennità che sostituisce la DS/requisiti ridotti • Partirà nel prendere a riferimento i periodi lavorativi del 2012 nelle prestazioni liquidate nel 2013
  • 17. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Mini ASPI • Lavoratori interessati: come per l’ASPI saranno interessati dipendenti settore privato, apprendisti e soci di coop. con rapporto associativo in forma subordinata, lavoratori P.A. con contratto a tempo determinato o a termine. • Lavoratori esclusi: lavoratori della P.A. con contratto a tempo indeterminato, lavoratori agricoli sia a tempo indeterminato che tempo determinato i quali continueranno a percepire la DS/agricola.
  • 18. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Mini ASPI • Requisiti: corrisposta a coloro i quali possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi e che siano cessati dal rapporto di lavoro avvenuto involontariamente ovvero fatti salvi i casi nell’ambito delle nuove procedure di conciliazione previste dalla nuova normativa.conciliazione previste dalla nuova normativa.
  • 19. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Mini ASPI • Il valore della Mini ASPI: - L’importo economico è lo stesso dell’ASPI. Naturalmente in rapporto alle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi. - La Mini ASPI verrà corrisposta mensilmente in seguito alla- La Mini ASPI verrà corrisposta mensilmente in seguito alla domanda e non l’anno successivo come avviene con i requisiti ridotti.
  • 20. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Mini ASPI • La domanda da presentare all’INPS: la liquidazione della Mini ASPI avviene pena la decadenza, dietro presentazione da parte dei lavoratori aventi diritto di una apposita domanda, da inviare all’INPS esclusivamente ONLINE, entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento.trattamento. • La durata della Mini ASPI: corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità fruiti nel periodo.
  • 21. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Mini ASPI • Sospensione dell’indennità: alla Mini ASPI si applicano le stesse regole dell’ASPI. In caso di nuova occupazione è prevista la sospensione dell’erogazione delle Mini ASPI. • Contributo all’Autoimpiego: per il periodo transitorio 2013-2015 ai• Contributo all’Autoimpiego: per il periodo transitorio 2013-2015 ai lavoratori aventi diritto alla Mini ASPI non è consentita la liquidazione anticipata una tantum in caso di autoimpiego.
  • 22. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Mini ASPI • Casi di decadenza della Mini ASPI: i soggetti beneficiari decadono dal diritto alla fruizione dell’ASPI e della Mini ASPI nei seguenti casi: a) Perdita dello stato di disoccupazione; b) Inizio di un’attività in forma autonoma e senza che il lavoratore effettui la comunicazione all’INPS;effettui la comunicazione all’INPS; c) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) Acquisizione del diritto di assegno ordinario di invalidità; e) In caso di condanna attraverso sentenza passata in giudicato.
  • 23. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.) • Dal 2013 viene modificata l’indennità di fine rapporto per i co.co.pro. Iscritti nella gestione separata dell’Inps • I requisiti di accesso e l’importo migliorano
  • 24. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.) • I requisiti richiesti dal 2013 al 2015 (periodo transitorio)sono i seguenti: - rapporto di monocommittenza nell’anno precedente; - reddito lordo Irpef fino a € 20.000 (rivalutato Istat) nell’anno precedente;precedente; - periodo Ds ininterrotto di almeno 2 mesi nell’anno precedente; - accredito nell’anno precedente di almeno 3 mensilità presso la gestione separata Inps nell’anno di riferimento; - accredito nell’anno di riferimento di almeno 1 mensilità presso la gestione separata Inps.
  • 25. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Una Tantum (per i parasubordinati o co.co.pro.) • Valore indennità (2013-2015): 7% minimale contributivo per artigiani e commercianti da moltiplicare per il numero di “mensilità utili” - orientativamente varierà da € 3.135 a € 6.270varierà da € 3.135 a € 6.270 5% dal 2016 - Superamento in prospettiva: dal 2017 tale indennità sarà sostituita dalla Mini ASPI
  • 26. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele fuori dal rapporto di lavoro: Disoccupazione Agricola • Anche per gli anni successivi valgono le attuali disposizioni in materia oggi vigenti.
  • 27. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Cassa Integrazione Guadagni (Cigo-Cigs) • La riforma conferma l’attuale disciplina della Cigo-Cigs nonché quella in deroga.
  • 28. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Cassa Integrazione Guadagni (Cigo-Cigs) • Vengono portate a regime le norme di estensione di Cigs, con previsione della relativa aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro nei seguenti settori: imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più diagenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; imprese di trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
  • 29. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Indennità mancato avviamento (Settore portuale) • Viene portata a regime (con relativa aliquota a carico dei datori di lavoro) l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. • L’erogazione a regime decorrerà dal 1° gennaio 2013.• L’erogazione a regime decorrerà dal 1° gennaio 2013. • L’indennità è pari ad 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria.
  • 30. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Indennità mancato avviamento (Settore portuale) • Vengono riconosciuti i contributi figurativi del periodo in questione. • Scatta anche il diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare. • L’indennità spetta per un minimo di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero di giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero di giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
  • 31. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Indennità mancato avviamento (Settore portuale) • L’erogazione avviene da parte dell’INPS acquisiti tutti i dati certificati dalla autorità portuale o marittima locale. • L’indennità spetta agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a T.I. nelle imprese e nelle agenzie (di cui allaoccupati con contratto a T.I. nelle imprese e nelle agenzie (di cui alla L. 84/94 art. 17). • Ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali (di cui alla L. 84/94 art. 21).
  • 32. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Indennità mancato avviamento (Settore portuale) • Con l’estensione a regime della CIGS anche per il settore portuale, scatterà l’obbligo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, la relativa contribuzione prevista, rispettivamente allo 0,6% (a carico dei datori di lavoro) e 0,3% (a carico dei lavoratori).
  • 33. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Bilaterale • La riforma ha istituito l’obbligatorietà della costituzione di fondi bilaterali per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, a favore dei lavoratori interessati alla tutela nei casi di riduzione o sospensione delle attività lavorative.delle attività lavorative.
  • 34. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Bilaterale • Sono interessate le imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. • I fondi saranno istituiti presso l’INPS sulla base di accordi collettivi da stipulare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge dida stipulare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma, con decreto da emanarsi entri i successivi 3 mesi, ed avranno validità erga omnes.
  • 35. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Bilaterale • I fondi possono prevedere che nei fondi di solidarietà confluiscono anche i fondi interprofessionali con il relativo gettito del contributo dello 0,30% di cui alla L. 388/2000. • I fondi assicurano una prestazione di importo pari all’integrazione• I fondi assicurano una prestazione di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore ad 1/8 delle ore lavorabili nel biennio, in relazione alle stesse causali previste per la CIGO o CIGS, nonché il versamento alla gestione di iscrizione del lavoratore della contribuzione correlata.
  • 36. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Bilaterale • La gestione dei fondi sarà demandata ad un comitato di esperti (OO.SS., OO.PP., Min. Lav., Min. Econ.). • I componenti del comitato saranno incompatibili con le cariche sindacali.sindacali.
  • 37. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Bilaterale • I fondi possono avere altresì ulteriori finalità aggiuntive: assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto all’ASPI; prevedere assegni straordinari per processi di agevolazione all’esodo, per lavoratori che raggiungono i requisiti a pensione diall’esodo, per lavoratori che raggiungono i requisiti a pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi 5 anni; contribuire al finanziamento per progetti formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con il concorso dei fondi nazionali o comunitari;
  • 38. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Bilaterale • Per tali finalità aggiuntive i fondi potranno essere istituiti con le stesse modalità, anche in relazione a settori e aziende già coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale. • Dal 1° gennaio 2017 i fondi saranno alimentati con una aliquota• Dal 1° gennaio 2017 i fondi saranno alimentati con una aliquota contributiva pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
  • 39. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi” • Per favorire la costituzione dei fondi di solidarietà anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti, per i quali non vige l’obbligo, è previsto “un modello alternativo”. • Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione• Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non operano sistemi di bilateralità le parti possono stipulare accordi per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
  • 40. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi” • In questi casi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge le parti definiranno: l’aliquota di finanziamento non inferiore al 20%; la tipologia di prestazioni; la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni ela rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni e l’adeguamento delle aliquote in funzione all’andamento della gestione; la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo del fondo interprofessionale; criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
  • 41. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi” • Un apposito decreto emanato dai Ministeri (Lavoro ed Economia), sentite le parti istitutive dei fondi, determinerà specifici parametri volti alla gestione dei fondi ed al monitoraggio sull’andamento delle prestazioni.
  • 42. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Bilaterale “alternativi” • In via sperimentale per il triennio 2013-2015, è stata prevista l’erogazione dell’ASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali purché in possesso dei requisiti ordinari e a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% della indennità stessa a carico dei fondi di solidarietà bilateralidella indennità stessa a carico dei fondi di solidarietà bilaterali (ordinari o alternativi). In tal caso la durata massima del trattamento non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile.
  • 43. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Residuale • Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati entro il 31 marzo 2013 accordi collettivi volti all’attuazione di un fondo di solidarietà, sarà istituita con decreto da parte del Ministero delsolidarietà, sarà istituita con decreto da parte del Ministero del Lavoro di concerto con l’Economia, un Fondo di Solidarietà Residuale.
  • 44. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Residuale • Il Fondo di Solidarietà Residuale sarà finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori. • Anche il fondo residuale garantirà una prestazione di durata non superiore a 1/8 delle ore lavorabili da computare in un bienniosuperiore a 1/8 delle ore lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione della attività lavorativa prevista dalla normativa della CIGO o CIGS, nonché il versamento alla gestione di iscrizione del lavoratore della contribuzione correlata.
  • 45. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Residuale • Anche il fondo residuale sarà gestito da un apposito comitato composto da OO.PP., OO.SS. e rappresentati dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia. • I decreti di costituzione dei Fondi determinano le aliquote di• I decreti di costituzione dei Fondi determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartite nella misura di 2/3 a carico dei datori di lavoro e 1/3 a carico dei lavoratori. • In caso di ricorso da parte dei datori di lavoro di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà versare un contributo non inferiore a 1/5 della retribuzione.
  • 46. La Riforma degli ammortizzatori sociali Tutele in costanza di rapporto di lavoro: Fondi di Solidarietà Residuale • In caso di agevolazione all’esodo il datore di lavoro deve corrispondere un contributo straordinario di importo corrispondente all’assegno erogato al lavoratore e alla contribuzione correlata. • La riforma prevede altresì l’adeguamento di fondi preesistenti• La riforma prevede altresì l’adeguamento di fondi preesistenti (credito, trasporto aereo, trasporto ferroviario) sulla base di accordi e contratti collettivi, alle nuove norme attraverso l’emanazione di decreto interministeriale. Tutto ciò entro il 30 giugno 2013
  • 47. La Riforma degli ammortizzatori sociali Periodo transitorio (2013-2015) Durante tale periodo valgono le seguenti deroghe: • il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell’anno precedente alla gestione separata inps ai fini della fruizione dell’indennità UNA TANTUM è ridotta a 3 mesi. • la misura dell’indennità è più elevata del 5% al 7% del predetto• la misura dell’indennità è più elevata del 5% al 7% del predetto minimale annuo di reddito.
  • 48. La Riforma degli ammortizzatori sociali Periodo transitorio (2013-2015) La transizione verso l’ASPI (2013/2015) ovvero l’indennità di disoccupazione ordinaria • in relazione ai casi di cessazione dell’occupazione interventi fino al 31/12/2012, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
  • 49. La Riforma degli ammortizzatori sociali Periodo transitorio (2013-2015) La durata massima legale, tuttavia è disciplinata nei seguenti termini: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO Età lavoratore DATA LICENZIAMENTO Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Fino a 50 anni 8 mesi 8 mesi 10 mesi Da 50 a 54 anni 12 mesi 12 mesi 12 mesi Oltre i 55 12 mesi 14 mesi 16 mesi
  • 50. La Riforma degli ammortizzatori sociali Periodo transitorio (2013-2015) Indennità di mobilità • Per i lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016 il periodo massimo di diritto della relativa indennità, fino al pieno assorbimento nell’ambito ASPI, dal 1° gennaio 2017, è rideterminato nei seguenti termini: Età dei lavoratori messi in mobilità Zona e territori Età dei lavoratori messi in mobilità Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50 Anno 2013 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 36 mesi Meridione 24 mesi 24 mesi 36 mesi 36 mesi 48 mesi 48 mesi
  • 51. La Riforma degli ammortizzatori sociali Periodo transitorio (2013-2015) Indennità di mobilità Zona e territori Età dei lavoratori messi in mobilità Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50 Anno 2014 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 24 mesi 36 mesi 30 mesi Meridione 24 mesi 18 mesi 36 mesi 30 mesi 48 mesi 42 mesiMeridione 24 mesi 18 mesi 36 mesi 30 mesi 48 mesi 42 mesi Anno 2015 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 18mesi 36 mesi 24 mesi Meridione 24 mesi 12 mesi 36 mesi 24 mesi 48 mesi 36 mesi
  • 52. La Riforma degli ammortizzatori sociali Periodo transitorio (2013-2015) Indennità di mobilità Zona e territori Età dei lavoratori messi in mobilità Inferiore ai 40 Tra 40 e 50 Superiore ai 50 Anno 2016 OGGI DOPO OGGI DOPO OGGI DOPO Centro Nord 12 mesi 12 mesi 24 mesi 12mesi 36 mesi 18 mesi Meridione 24 mesi 12 mesi 36 mesi 18 mesi 48 mesi 24 mesi
  • 53. La Riforma degli ammortizzatori sociali Periodo transitorio (2013-2015) Novità procedure per la mobilità (intervenute a seguito modifiche alla L. 223/91) • Fatto salvo che raggiunto l’accordo sindacale secondo l’iter della L. 223/91 art. 4 l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli eventuali “eccedenti”, l’elenco degli stessi nonché le modalità e i criteri applicati nella scelta, devono essere inviati alla direzione dell’UPLMO competente, alla Commissione Regionale dell’Impiego edell’UPLMO competente, alla Commissione Regionale dell’Impiego e alle associazioni di categoria, non più contestualmente ma entro 7 gg. dalla comunicazione dei recessi ai lavoratori. • Eventuali vizi di comunicazione possono essere sanati poi nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.
  • 54. La Riforma degli ammortizzatori sociali Periodo transitorio (2013-2015) Ammortizzatori in deroga • Per gli anni 2013-2016 resta in piedi l’attuale sistema degli ammortizzatori in deroga con risorse decrescenti: 1.000 milioni anno 2013 1.000 milioni anno 20141.000 milioni anno 2014 700 milioni anno 2015 400 milioni anno 2016
  • 55. La Riforma degli ammortizzatori sociali Periodo transitorio (2013-2015) Ammortizzatori in deroga • La regolamentazione resta quella vigente, in base alla quale il Ministero del Lavoro di concerto con l’Economia, può disporre, sulla base di specifici accordi, la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, per periodi non superiori a 12 mesi, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.riferimento a settori produttivi ed aree regionali. • È prevista altresì per tale periodo transitorio, sia la regolamentazione delle proroghe con le decurtazioni previste (10% nel caso della prima, 30% nel caso della seconda, 40% nel caso di proroghe successive) sia quella relativa ai criteri soggettivi di accesso.