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Illuminismo E Diritto Penale

Il diritto penale moderno nasce con l'illuminismo a metà del 700. Alcuni principi di allora costituiscono tuttora cardini delle
legislazioni penali europee quali: principio di irretroattività, principio di personalità della responsabilità penale, divieto di pene
disumane.....

Cesare Beccaria descrive nel suo libro dei diritti delle pene quali siano i fini del diritto penale, i quali secondo lui erano
perlopiù protezione forte dei beni umani fondamentali; dite pene devono conoscersi prima della commissione del fatto in
modo che si possa essere previsione da parte del cittadino di ciò che è vietato e ciò che non lo è. La pena deve essere
retributiva che a colpire in maniera proporzionale alla gravità del fatto.

Tra le pene è da preferirsi quella carceraria perché è uguale per tutti la pena non deve essere per forza severa ciò che conta
è che sia rapida.
tali principi sono stati accolti dalle corti del 700 e sono sbocciati nella rivoluzione francese

Molti di questi principi sono compresi nella dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino del 1789: a stretta legalità,
irretroattività, presunzione innocenza, diritto di manifestazione del proprio pensiero. i principi del codice penale il quale
influenzato l'intera codificazione italiana ed europea dell'800

Scuola Classica:

Il passaggio dall'illuminismo alle legislazioni liberali dell'800 trova riscontro nella scuola classica. Maggior esponente è
Francesco Carrara il quale dà continuità rispetto i cannoni garantistici dell'illuminismo. Caratteristica della scuola classica è il
tentativo di costruire un sistema scientifico di diritto penale astratto e immutabile ancorato il valore della ragione assoluta.il
giurista deve costruire un sistema di dati delle prime secondo criteri di razionalità senza tener conto delle pressioni che
vengono dalla società o dalla politica.

In questo modo il diritto penale diverrebbe un sistema perfetto perché sganciato dalle contaminazioni del mondo e della
politica. Ad ogni modo nella costruzione del sistema penale carrabili altri classici ripropongono i capisaldi dell'idea liberale del
sistema penale: garanzie di legalità e irretroattività sono indiscutibili quanto il principe di tassatività della fattispecie e di
certezza del diritto inoltre il carattere astratto diritto penale viene enfatizzato.

L'unico punto in cui il Carrara a un cedimento riguardi delitti di cosiddetta lesa maestà cioè contro lo Stato che sono
necessariamente dipendenti dalla politica dal potere e non possono essere elaborati scientifica.

La scuola classica perfezioni inoltre gli strumenti di analisi tecnica del reato massimi esponenti Carrara e piscina: è un
approccio metodologico i cui risultati hanno perdurato nel tempo tanto che ancora oggi influenzano la teoria generale del
reato.

la scuola classica e in particolare il Carrara ha influenzato molto l'elaborazione del codice penale Zanardelli del 1889 in
codice che può considerarsi di caratura e liberale: può considerarsi espressione legislativa nel complesso delle garanzie
illuministico liberali.

Principi di stretta legalità di irretroattività ed altri sono stati formulati in maniera impeccabile è stata eliminata la pena di morte
tentativo è concorso di persone nel reato sono stati configurati in maniera il più possibile garantista il codice Zanardelli nella
parte speciale è stato attento a non punire fatti soprattutto se riguardanti la manifestazione del pensiero.



La Scuola Positivista

Con essa c'è un cambiamento radicale nell'approccio scientifico del diritto penale: i classici usavano il metodo deduttivo il
positivisti servono il metodo induttivo tipico della ricerca sul campo i classici privilegiavano l'analisi derrata della I. positivisti
puntano l'attenzione sull'uomo delinquente e quindi la personalità dell'autore e dell'illecito cambiano anche presupposti della
responsabilità penale: i classici sostenevano che il reo era libero di scegliere bene il mare di positivisti negano l'esistenza del
libero arbitrio e affermano che l'autore di un reato è in realtà una normale.

Le sanzioni in senso retributivo è sostituito delle sanzioni in senso preventivo, la durata della sanzione puoi non per avere un
termine determinato ma durare tanto quanto sia necessario perché l'individuo si è adattato la vita libera e quando si
incorreggibile deve durare per tutta la vita .
Tale scuola è nato troppo tardi per influenzare il codice Zanardelli il quale accoglie l'idea retributiva di pena comunque a
questa scuola sia imposta nella seconda decade del 900 e fu addirittura incaricato il guardasigilli Mortara di redigere un
progetto preliminare di codice penale per proporre le riforme necessarie per una maggiore difesa sociale contro il delitto in
generale.punto tale progetto pubblicato nel 1221 non ebbe seguito a causa delle vicende politiche inerenti al fascismo salito
al potere alcune delle positivisti che tuttavia penetrarono fortemente nel codice Rocco del 1930 in cui era tradizione di pena
retributiva classica fu placata la misura di sicurezza indeterminata legata alla durata della pericolosità sociale del reo Questo
e è il compromesso fra le due scuole.

Il Socialismo Giuridico

Non è e propria scuola ma un atteggiamento culturale nato a cavallo fra 809100. In Questo periodo si è sviluppato un
orientamento di critica verso il potere politico che ha usato il codice Zanardelli nel modo più rigido possibile; critica volta alla
protezione dei principi liberali presenti nel codice.

Sono giuristi docenti universitari avvocati che sono impegnati nel terreno della difesa dei diritti della libertà.

L'incidenza pratica di questa presenza culturale è stato il certo rilievo anche se è mancata capacità di formulare proposte
concrete di riforma.

La Scuola Tecnico Giuridica:

Al culmine del dibattito tra le due scuole si formò in Italia una reazione a entrambe: un nuovo orientamento culturale nato
dall'Università di Sassari e da Arturo Rocco del 1910.

Rocco osservava che il diritto penale si trova in crisi a causa della sua posizione di esso con antropologia psicologia
statistica sociologia era scarsa attenzione prestata alla realtà legislativa vigente entrambe le scuole non sono accettabili: la
scuola classica pretende di elaborare un diritto penale assoluto la scuola positiva afferma che il diritto penale è un capitolo
della criminologia della sezione di punto ecco la novità metodologica imposta da Rocco: per tenersi fermi scrupolosamente
attaccati allo studio del diritto positivo vigente il solo che debba essere oggetto della scienza giuridica .

Questo indirizzo detto tecnico giuridico è il solo possibile in una scienza giuridica.

Filosofia del diritto politica criminale antropologia sono soltanto di ostacolo alla purezza della ricerca scientifica quando il
giurista a questo si leva la toga e veste l'abito del filosofo. Nonostante questo ribaltamento metodologico i collegamenti con
la scuola classica sono molteplici: decostruzione dogmatica della teoria del reato, l'enunciazione dei principi generali della
responsabilità penale.

Il giurista deve avere il solo compito di interpretare le legislazione e la costruzione del sistema che rifletta la stessa. Anche la
sua positiva è stato oggetto di critica da parte di Arturo Rocco anche se i risultati della scuola positiva non contrastavano con
gli obiettivi politici perseguiti da Rocco. La sua positiva non dava particolari preoccupazioni ai protagonisti del nuovo indirizzo
l'indirizzo tecnico giuridico di Rocco diventò metodo di lavoro dominante tre penalisti tanto da che da caratterizzare gli studi
fino a parecchi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale.




La Codificazione Penale Del 1930, Il Compromesso Fra Le Scuole.

Nella relazione al nuovo codice si spiega che nella riforma della legislazione penale non si deve travolgere l'intero sistema
ma per l'altro fare dei perfezionamenti tecnici che anche se importanti non modificano le basi storiche tradizionali.

Il dibattito sul codice del 30 ha visto nascere posizioni diverse: da un lato chi sosteneva che nonostante contenesse i sostituti
liberali sarebbe stato pesantemente influenzato da pensiero fascista e della sua concezione di Stato, non per uno Stato
prodotto dalla somma di individui che lo costituiscono bensì uno Stato forte e autonomo sovraordinato l'individuo.

C'è stato chi ha fermati invece che nonostante la sua emanazione in epoca fascista non sia interamente investito
dall'ideologia del regime che gli diede vita: l'impronta del regime avrebbe contrassegnato alcuni settori della parte speciale
ma in modo non troppo marcato infatti si ravvisa una certa continuità storica tra le due codificazioni. Nonostante questo il
nuovo codice sono state numerose le rotture rispetto al passato e il presente e ora meno garantista.
È stata ripristinata la pena di morte le sanzioni sono inasprite genericamente e nelle conseguenze sanzionatorie si sono
affiancate alle pene retributivo punitive le misure di sicurezza rieducativa scegliendo così il sistema del doppio binario
sanzionatorio: è ravvisabile in questoil compromesso tra le due scuole.

La Scuola Tecnico Giuridica Anni 30 Anni 50:

Anche durante il fascismo il dibattito sui contenuti ha continuato sia pure timidamente a svilupparsi: chi sono stati dibattiti sul
significato è giuridico. Nel 39 Petrocelli incitava il giuristi ad occuparsi più di politica e meno dogmatica



Recenti Orientamenti Del Pensiero Penalistico Italiano:

Operistiche italiana non è stato in grado nel dopoguerra di proporre realizzare una riforma della legislazione penale italiano
rispondente alla nuova scala di valori mutata nella società attuale. nonostante ciò ricordato come nel 48 la nuova
costituzione abbia introdotto nuovi principi in materia di giustizia penale. La costituzione influenzi il sistema in due piani
quello delle norme che prevedono direttamente principi di garanzia penale e denunciano regole di responsabilità e sanzioni
penali articoli 25-27 costituzione e quello dell'enunciazione dei diritti di libertà e dei diritti sociali alla luce delle quali numerose
norme del codice Rocco sono risultati illegittime e quindi annullate dalla corte costituzionale.

Si può così tracciare l'elaborazione della dottrina penalisti che in Italia dall'inizio degli
anni 70:

. l'idea di un nuovo modo di concepire il ruolo del giurista e della sua attività bisognava riappropriarsi anche del ruolo di
politici del diritto e questo sfociò in un'ampia critica della legislazione vigente. Sul piano pratico molti giovani magistrati hanno
abbandonato il ruolo di giudice come migliore interprete della legge per fare un'opera di adeguamento interpretativo della
legislazione penale ai dettami della costituzione.

. I valori costituzionali sono diventati dei veri e propri punti di riferimento per la costruzione del sistema dei reati al punto di
portare ad affermare qualche studioso al fine degli anni 70 che il diritto penale dovrebbe essere stato strumento
sanzionatorio delle soli violazioni di caratura costituzionale. In un piano di modernizzazione del diritto penale ai beni giuridici
classici sono stati affiancati nuovi beni giuridici quali la tutela del territorio dell'ambiente la salute, la sicurezza sul lavoro, la
tutela dei consumatori.

. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio la costituzione attribuita una per una funzione rieducativa e a posto le
premesse per una trasformazione radicale del concetto di pena. Su questo piano la dottrina ha prodotto grandi elaborazioni
tendenze sostituire il carcere con sanzioni non privati della libertà personale e a superare il sistema del doppio binario con
una sanzione penale unica rieducativa.

Dario Melossi

Punti di riferimento del sistema penale sono: codice penale codice di procedura regolamento penitenziario misure di
prevenzione o di polizia tutti settori in cui legislazione fascista pesantemente intervenuta.

Il diritto penale sostanziale del sistema è il codice Zanardelli che ha definito un codice liberale. La parte generale del codice
Zanardelli configura il sistema in cui diritti di libertà sono sufficientemente garantiti in linea con l'impostazione classica del
Carrara nella parte speciale sono descritte le singole fattispecie incriminatrici. L'impostazione classista del codice è evidente
soprattutto nei delitti contro lo Stato emblematiche al riguardo sono le pene per i delitti contro la proprietà è il delitto di furto.

Il regolamento carcerario:

Il regolamento generale 1 febbraio 1891 260 è ancora in vigore l'avvento del fascismo e reimpostato lungo tre linee guida:

1: il carcere è organizzato come un luogo isolato dalla società libera per porre detenuti in un contesto di emarginazione e
separazione gli unici collegamenti con l'esterno sono i colloqui la corrispondenza e le visite dei congiunti ma hanno disciplina
restrittiva .
2: c'è un clima di violenza tra detenuti e soprattutto tra custodi e custoditi, estremo rigore degli obblighi e relative sanzioni
disciplinari a carico sia del personale che detenuti è la principale regola di governo del carcere: governare con la violenza è
espressamente previsto nel regolamento del 91.

3 terza linea guida è data da struttura burocratica e rigidamente centralizzata e verticistica dell'amministrazione penitenziaria.
Le leggi di sicurezza e le misure di prevenzione.

Il sistema penale dello Stato liberale era completato dalla legge di pubblica sicurezza e stemperava alcune delle garanzie del
codice Zanardelli tramite il sistema di misure di prevenzione volte le figure degli oziosi e vagabondi e dei diffamati per certi
reati. La situazione legislativa era in un piano eccezionale con le leggi del 94 Crispi che traevano spunto dall'esplosione di
una bomba alla camera dei deputati: nuove misure repressive contro gli anarchici.

Le scuole e la cultura penalistica.

Negli anni venti e il dibattito tra le due scuole era arrivato al culmine ed erano state sopraffatte dalla scuola tecnico giuridica
di Arturo Rocco. I principi di garanzia della scuola classica si trovano in un contesto di garanzie sostanziali sempre più
precario, a ciò si sostituiva il rispetto della legge positiva. Dall'altro lato i positivisti erano ansiosi di una riforma non avendo
fatto parte del codice Zanardelli e presentare un progetto, il progetto ferri, le ventuno che però si spense quasi subito.

Consolidamento del regime e politica degli amnistie .

Il momento iniziale della politica criminale fascista è il ventisei con i provvedimenti a difesa dello Stato primo nucleo di regole
volte all'annientamento degli avversari politici. Il fascismo volle utilizzare lo strumento penale come arma di lotta politica e
usa le amnistie per sbarazzarsi di scomode pendenze penali dei suoi sostenitori. Tali amnistie erano volte a sanare i fatti
commessi con l'uso della violenza dai sostenitori del fascismo. Si concedeva amnistia per tutti i reati commessi in occasione
o per causa di moventi politici o determinati da movente politico quando il fatto sia stato commesso per un fine nazionale
immediato o mediato. Tutto questo si attende con il regio decreto nell'ottobre del ventitré, a questo punto il fascismo aveva
una forza spaventosa.

Repressione dell'opposizione politica

Il tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Legge numero due mille otto nel novembre del ventisei emanata con procedura d'emergenza in seguito ad un attentato a
Mussolini anticipa alcuni contenuti poi riversati nel codice Rocco. L'attentato al capo del governo è equiparato a quello del re
anche se più pericolose si mostravano l'associazionismo e l'attività di propaganda antifascista, al riguardo si punisce la
ricostruzione e la partecipazione all'attività di organizzazioni partiti disciolti per ordine della pubblica autorità. Per il fascismo
inoltre era necessario rivedere le regole sulla competenza per avere un dominio totale sulle sorti dello Stato e quindi fu
istituito il tribunale speciale per la difesa dello Stato la cui composizione assicurava la dipendenza di direttive politiche
dell'esecutivo è un organo di giustizia politica che giudica secondo regole della procedura penale in tempo di guerra con
garanzie difensive alquanto ridotte e senza nessun ricorso in cassazione possibile. Non divenne mai formalmente organo
permanente e rimase in vita fino a meno cento quarantatré. L'istituzione di tale organo da parte del governo fascista è la
dimostrazione dell'incapacità del regime di assicurare la giustizia con gli organi propri della giustizia ordinaria.

Non si è trattato quindi di una riforma della giustizia ordinaria ma di una modalità di utilizzazione della giustizia penale
militare di repressione politica: è un organo di tutela degli interessi dello Stato. Il regime non uso lo strumento di stato
d'assedio come pretesto di controllo sul popolo, a soddisfare le sue esigenze furono più che sufficienti il tribunale speciale e il
ricorso le misure di prevenzione.

Le leggi di pubblica sicurezza del mille nove cento ventisei

 la lotta Agli avversari del regime si completa con il testo unico di pubblica sicurezza del ventisei il quale prevedeva il delitto
di espatrio abusivo, o tentativo di espatrio, quando il fatto sia determinato da un motivo politico e quindi lesivo dei superiori
interessi della sua nazionale in questo modo si vuole prevenire e tentativi di allontanamento dal territorio degli antifascisti,
per evitare attività di propaganda svolte all'estero contro il regime. Un'altra legge punisce il cittadino che fuori del titolo dello
Stato comunica notizie false o esagerate sulle condizioni di vita e relative al regime. Le misure di prevenzione sono
strutturate come semplice fattispecie di sospetto volte alla repressione del dissenso politico e sono lo strumento principale
per assicurare l'intangibilità politica del regime. La misura è rivolta sia chi ha commesso atti volti a sovvertire o anche a chi
ha solamente manifestato e deliberato il proposito di commettere tagliati. Denigrato inoltre l'ovra reparto speciale destinato a
repressione dell'antifascismo.
È da notare che il fascismo è stato molto abile a strumentalizzare per i propri fini legislazione liberale allentando le avversari
politici.



Le deleghe della codificazione: il codice penale

L'ambizioso programma del regime iniziano i venticinque dove il governo ha la facoltà di emendare il codice penale e quello
di procedura le leggi sull'ordinamento giudiziario e noleggio del codice civile. Per quanto riguarda il codice penale e la delega
a progetto profili esclusivamente tecnico giuridici in particolare il governo è autorizzato a modificare il sistema delle pene in
effetti è l'esecuzione delle condanne penali, la recidiva, eccetera. Potrebbe sembrare che il legislatore non volesse
modificare più di tanto il codice Zanardelli in realtà i punti nei quali è permesso legiferare sono molto vasti e incisivi e
riguardano l'intero sistema sanzionatorio e tutti i reati della parte speciale. Rocco diceva che ai fini della riforma non
servivano profonde trasformazioni ma erano sufficienti semplici ritocchi e prudenti emendamenti volti a completare le norme
attuali mantenendo intatti principi e i caratteri fondamentali degli istituti penali .

Ci sono: da sottolineare innanzitutto l'utilizzazione di alcuni postulati della scuola positiva al riguardo del re del rafforzamento
delle esigenze di difesa sociale e quindi l'introduzione delle misure di sicurezza in determinate nel massimo, poi il
rafforzamento della tutela della sicurezza dello Stato e con introduzione di nuovi delitti come alcune forme di tradimento
come si sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

Il codice di procedura penale:

La stessa legge del venticinque concede il governo anche la delega per il codice di procedura penale e in tal caso la delega
è ancora più in bianco: il governo è autorizzato ad emendare i punti che hanno dato luogo controversie..... non c'è alcun
cenno a quali siano gli istituti da modificare. Altra differenza riguarda il modo di produzione di due codice: il codice penale è
dato da un comitato ministeriale, il codice di procedura e opera per lo piu di Vincenzo Manzini su su incarico conferito
direttamente da Rocco. il progetto fu esaminato dal ministro e poi rielaborato da Manzini in seguito distribuito alle corti
d'appello alle facoltà di giurisprudenza e agli ordini forensi che diedero il loro parere i quali furono presi in considerazione in
vista del progetto finale. Questo codice fu elaborato nella totale assenza di qualunque dibattito e il contraddittorio dottrinale.
Secondo Manzoni visto la speditezza della procedura, è la prova che è questo il miglior metodo di produzione.

La politica criminale del regime attraverso il codice penale.

La dottrina fascista dello Stato.

La dottrina fascista dello Stato.
La nuova costruzione autoritaria dello Stato e provata dall'intreccio di disposizioni repressive e preventive, e le deleghe in
bianco per i nuovi codici. La serietà dell'esecutivo si fonda sul capo del governo che ha svincolato da di controllo del
Parlamento e in una posizione di supremazia gerarchica rispetto ad altri ministri. contrariamente al Stato liberale, privo di
contenuto e idee propri lo Stato fascista è dotato di volontà propria con finalità proprie, ha una propria morale. Intendeva la
nazione italiana come un organismo avente fini dita medie dimensioni superiori per potenza è durata a quelli degli individui
che la compongono è un'unità morale e politica ed economica che si realizzi integralmente nello Stato fascista.

Il codice Rocco e l'ideologia penale fascis la parte generale del codice

La loro concezione dello Stato autoritario inteso come un organismo ha conseguenze sul diritto penale: l'aspetto difensivo
rispetta quello retributivo e si concepisce il diritto penale come strumento di difesa sociale. La politica criminale diventa
funzionare il perseguimento dei fini del fascismo, ed ecco uno degli aspetti peculiari della riforma:

Accosta principi della scuola classica con quelli della scuola positiva, con l'approvazione dei rappresentanti delle due scuole.
Ma tutto ciò ha delle gravi conseguenze sulle sanzioni le quali diventano decisamente eccessive e pesantemente repressiva:
non solo si inaspriscono i limiti di età in piena e si estende la pena di morte malapena retributive si affiancano le misure di
sicurezza. È da sottolineare che se ne progetto ferri le misure di sicurezza erano l'unica sanzione prevista nel codice Rocco
e se sono in aggiunta alle sanzioni retributive e tutto ciò comporta un aggravamento del carico sanzionatorio in cui si riduce
all'annientamento del soggetto.

Anche il diritto tentato trova una nuova formulazione ora con il codice Rocco e l'inizio dell'attività punibile e anticipata da atti
che sotto la reggenza del codice Zanardelli non sarebbero stati puniti.

Particolare attenzione invece viene data la delinquenza minorile sentì dal regime come problema educativo della stirpe
nazionale in accordo alla concezione dello Stato come etico educatore. Quindi la nuova politica legislativa è più attenti profili
preventivi che le necessità repressive per quanto riguarda i minori e si traduce nell'innalzamento della soglia di mutabilità da
nove a quattordici anni.
Quando la dottrina parla di subbiettivazione del diritto penale si intende sottolineare quanto è il regime e il suo codice
abbiano dato spazio alla personalità del delinquente.

la parte speciale.

Il codice Rocco non può di certo essere considerato, nonostante la presenza di istituti garantistici, con codice liberale. È
proprio nella parte speciale che il codice fa emergere ideologia fascista. le innovazioni del legislatore toccano vari punti tra
cui delitti contro la sicurezza dello Stato, così titolati nel codice Zanardelli ma di definizione troppo restrittiva. Infatti non
andava tutelato solo lo stato anche tutti gli interessi statali e se voleva fermare la sua personalità come la saldezza della
prosperità economica del paese.

Da questa visione dello Stato deriva il sacrificio l'annullamento dei diritti di libertà dell'individuo proprio per la realizzazione di
fini superiori dello Stato nazione.

Nelle categorie di reati associativi politici il codice Rocco introduce l'associazione sovversiva la cui novità è dato al fatto che è
penalmente rilevante nel semplice diffusione di idee. È una fattispecie volta colpire le associazioni socialiste comuniste e
anarchiche. Varie altre modifiche toccano la parte speciale ad esempio l'eliminazione delle attenuanti generiche che
consentivano una migliore valutazione del fatto in concreto. Per garantire l'idea del regime non bastavano fattispecie a
regime sanzionatorio nuove ma si rese necessario definire poteri della magistratura per realizzare gli obiettivi del regime
venne ridotto al minimo il potere discrezionale del giudice.

Il testo unico di pubblica sicurezza
Dalla combinazione tra il codice penale e il testo unico di pubblica sicurezza nasce un pesante inasprimento della
repressione del dissenso politico. Nel testo unico di pubblica sicurezza del trentuno le misure di prevenzione sono uguale al
ventisei ma diventano in qualche modo ancor più rigide perché applicate anche chi pur in assenza di reati è intenzionato a
sovvertire.......

Le formule utilizzate molte determinate incentrate sul momento soggettivo, basta l'intenzione, permette un controllo sul
dissenso politico molto molto molto penetrante.

In questo modo si compete il sistema da un lato il codice penale che da una severa repressione dei reati riguardanti la nuova
scala dei valori tutelati, dall'altro l'uso di meccanismi preventivi e sanzionatori che completano gli spazi vuoti che non
potevano lasciarsi scoperti soprattutto nei settori della tutela Stato partito. Il testo unico svuotava deificato una serie di
disposizioni dello statuto Albertino come ad esempio le libertà di riunione la quale era condizionata dal controllo preventivo
del questore e anche sulle associazioni viene cadere un pesante controllo poliziesco le quali devono comunicare all'autorità
di pubblica sicurezza lo statuto e dai regolamenti interni l'elenco nominativo e le cariche dei soci e ogni altra notizia
riguardante la loro attività con sanzioni penali in casi di commesse o false comunicazioni. Inoltre il testo unico del trentuno
riproduci di istituti della dichiarazione di pericolo pubblico e di stato di guerra e eredi di uno strumento ampiamente collaudato
nei momenti di rottura della legalità dello Stato liberale.

Legislazione razzista

La produzione legislativa in questa materia è stata molto intensa: norme miranti a tutelare la purezza della razza italiana
dalle contaminazioni dell'Africa orientale italiana e da infiltrazioni degli ebrei nel territorio nazionale. Di questa triste pagine
della storia gli studiosi del diritto non si sono molto occupati erano previste comunque due categorie della difesa diretta e
immediata contro l'infiltrazione di elementi appartenenti a razze inferiori e diverse e dalla difesa in diretta e immediata
mirante all'intimità alla conservazione dei caratteri fondamentali dell'arte italiana. Nel codice Rocco tali norme erano
introdotte nel capo dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe or integralmente abrogato.

Tutela della razza nei territori coloniali: il delitto di madamato

Ci fu una serie di norme destinate la popolazione coloniale al fine di ostacolare la mescolanza dei cittadini italiani con gli
indigeni. In particolare l'attenzione era rivolta madamato pratica accettata dalle autorità locali che consisteva nell'acquisto da
parte di un bianco di un indigena detta madame che svolgeva compiti di domestica e pratiche sessuali pelame della
permanenza del bianco della colonia. Contro questo fenomeno interviene un decreto legge il trentasette che fa incorrere in
una sanzione severa, da una cinque anni, al cittadino italiano che incorra in situazione. Lo scopo è di ostacolare rapporti con
razze inferiori. La razza viene tutelato da questa legge da un lato come fattore biologico, dall'altro come fattore sociale di
prestigio. Per l'accusa di madamato devono concorrere due elementi: uno coniugale materiale consistente nel rapporto
sessuale continuato e una morale consistente nell'affetto del marito ed è soprattutto l'accertamento di quest'ultimo desunto
dalla fedeltà richiesta a destare maggiori problemi. In seguito ci fu un inasprimento dovuto all'estensione del diritto di
madamato anche i libici prima esclusi dal trattato normativo.

Le leggi antiebraiche.
Il manifesto del razzismo italiano del trentotto è elaborato da un gruppo di intellettuali scienziati dove delineato
l'antisemitismo di Stato, da ricordare la carta della razza approvata dal gran consiglio del fascismo lo stesso non. Da questi
documenti emerge una presunta causa pseudoscientifica di carattere fisico e biologico della persecuzione antisemita in linea
generale del legislazione antiebraica mira le persecuzioni dei diritti a differenza di quella tedesca che vede le persecuzioni
delle vite. La persecuzione dei diritti e volta l'emarginazione è l'isolamento degli ebrei da qualsiasi aspetto della società e
anche alla privazione del lavoro: si vuole spingere ebrei alla emigrazione.

C'è un divieto assoluto, nel diritto privato, il matrimonio tra italiani ed ebrei o appartenenti ad altra razza, l'interdizione alla
proprietà o la gestione di aziende impiegano più di cento persone, il limite alla proprietà terriera e fabbricati urbani, il divieto
di avere le prove dipendenze domestici di razza ariana.gli appartenenti alla razza ebraica vennero esclusi dalle scuole di
ogni ordine e ogni grado sia in qualità di studenti e insegnanti, dalle forze armate, da qualsiasi settore della pubblica
amministrazione.

Con il tempo ci fu una progressiva estensione dell'attività vietate e questo provocò una continua invenzione di nuove attività
lavorative da parte del popolo ebraico: fu vietato vendere carte da gioco articoli per bambini aprire scuole di ballo e di taglio e
anche raccogliere la lana dei materassi.erano pulite con recensioni della violazione dell'obbligo di denuncia
dell'appartenenza alla razza ebraica sanzioni minori erano dati a chi ad esempio non comunicava di avere le proprie
dipendenze cittadini di razza ariana oppure sanzioni erano previste per chi celebrasse matrimonio senza accertarsi della
razza dei futuri sposi. Altri criteri sanzionatori sono seguite nelle legislazione successiva al regio decreto del trentotto: divieto
di svolgere qualsiasi professione liberale accompagnato da disciplina molto complessa degli elenchi degli ebrei discriminati
non discrimina per l'esercizio abusivo della professione; infine venne aggiunto il divieto di rappresentare qualunque opera di
autore appartenente alla razza ebraica. Per quanto riguarda le sentenze emesse dalla magistratura italiana in quel periodo
nonostante la maggior parte dei magistrati si conformavano alla volontà del regime sicuramente esistevano dei giudici
coraggiosi i quali manifestavano attraverso le sentenze il proprio dissenso famosa è stata la corte d'appello di Torino, autrice
di sabotaggio interpretativo della legislazione antisemita. In materia matrimoniale invece le sentenze furono abbastanza
condiscendenti. In ogni caso lo studio della giurisprudenza penale in materia in materia di legislazione antiebraica è
ovviamente incompleta in quanto condotto sulle sole sentenze pubblicate sulle riviste.
Nuovo processo Penale
Il modo accentratore di produzione del codice di procedura ha un influenza sul nuovo processo penale: nella relazione al
codice non si cita se il modo sia inquisitorio o accusatorio, indica i cardini della riforma in principi del tutto ovvi. In realtà il
nuovo processo penale è perfettamente in linea col regime ed è di tipo inquisitorio e molto autoritario: il processo è ancora di
tipo misto ma potenzia gli aspetti inquisitori della fase istruttoria. Il secondo libro è dedicato appunto all’istruzione momento
fondamentale della raccolta delle prove, il terzo al giudizio e ne è gravemente impoverito dalla potenza appunto della fase
istruttoria. Confrontandolo con il precedente si può notare :
1) Il nuovo esclude la presenza del difensore nella fase istruttoria di raccolta delle prove, sia quella sommaria che la formale.
2)è escluso il difensore per le contravvenzioni punibili con ammenda o arresto non superiore ai trenta giorni, prima erano
cinque
3)Vengono ampliati i poteri del pubblico ministero
4)diminuzione quasi totale delle garanzie dell’imputato, ampliati i casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato e abolito
l’istituto di scarcerazione automatica per decorrenza dei termini massimi
5)il codice Rocco a differenza dello Zanardelli definisce tutte le nullità sanabili
6)dopo un anno dall’entrata in vigore del Rocco un regio decreto modifica la composizione della corte d’assise che perde
autonomia e diviene una sezione della Corte d’Appello.
Da ciò emerge un sistema il quale ha forte controllo sul p.m,, c’è grande sacrificio dei diritti individuali di difesa e di libertà
dell’imputato unica strada perseguibile.
L’ordinamento penitenziario
I primi interventi in materia penitenziaria.

Il regio decreto del ventidue dalla direzione generale delle carceri dal ministero dell'interno quello di giustizia, dare
esecuzione delle pene detentive alle stesse istituzioni che pronuncia le sentenze significa non dare valore a carattere
rieducativo della pena.

In questo periodo ci sono sempre maggiori esigenze di controllo sui detenuti soprattutto quelli che non solo per motivi politici
e dei quali bisogna stare ben distanti ed evitare ogni contatto perché sono oppositori del regime, come i compagni di fede. E
si istituisce il comitato ha soccorso vittime del partito comunista e quale vi è visto come un'insidiosa forma di propaganda
capace di far simpatizzare per il partito comunista stesso.

Il Regolamento Rocco

Tale regolamento nato nel trentuno e la fedele traduzione di ideologia fascista nel settore penitenziario. Come per il codice
penale si realizza un compromesso tra le due scuole per giustificare scientificamente il maggior rigore carcerario. La pena
deve confermare il suo carattere di castigo nonostante ciò deve servire anche a rigenerare il detenuto, in tale regolamento
trova conferma le tre leggi fondamentali della vita carceraria già presenti nel regolamento precedente: lavoro, istruzione,
pratiche religiose; ogni altra attività è tassativamente vietato. Nel nuovo regolamento particolare rilievo hanno quegli obblighi
che sottolineano il carattere di castigo della pena ad esempio il divieto di giochi o di divertimenti riservati al cittadino libero.
Inoltre nel nuovo regolamento si fa alla scelta di chiamare detenuti per loro nome e non più con il loro numero, in questo
modo si ha un abbattimento della personalità del detenuto: al nome sono legati tutti ricordi della vita passata. Inoltre l'elevata
grande attenzione al lavoro come funzione educativa. I principi cardine del nuovo regolamento tra un'applicazione anche a
chi in attesa di pena non potendosi considerare sia il giudizio al pari di una persona libera, inoltre sono abolite le commissioni
visitatrici che possono creare dei subbugli all'interno del carcere. Nel ventennio fascista sono scarse le informazioni
condizioni di vita dei detenuti, a differenza di quello precedente, inoltre viene stabilito che le visite se non sono compito di
un'istituzione non debbono avere altro compito che quello di studio scientifico. L'istruzione diventa obbligatoria per due ore al
giorno per i detenuti analfabeti ma i maestri che prestano servizio per ragioni economiche non debbono essere pagati lo
stato era grato. Per quanto riguarda il lavoro nel trentadue viene pubblicata la carta del lavoro carcerario che tra i vari
obblighi istituisce quello per le pubbliche amministrazioni di dare parte del lavoro ai carceri.

I programmi del guardasigilli Grandi e i delinquenti non rieducabili
casacche uniformi e spersonalizzante, al disegno rendeva sia a escludere il detenuto dalla vita sociale ma
anche condizionarlo agli schemi del regime il quale usava come propaganda.

In questo modo si chiude nell'arco del ventennio fascista questa opera di bonifica e di eliminazione dei devianti
che sono rimasti intrappolati nelle maglie della giustizia penale italiano.

Il controllo sulla magistratura e l'ordinamento grandi del quarantuno.

Come già ricordato in precedenza la magistratura doveva dare attuazione alle scelte di politica criminale del
regime. La politica giudiziaria del regime emanò una serie di regole per regolare i rapporti tra magistratura e
potere esecutivo queste erano le sono uno dei tasselli della politica criminale durante il periodo fascista.

L'adesione della magistratura alle scelte di politica criminale del regime.

Dopo la conquista del potere il regime fascista è in un contesto nel quale c'è un grandissimo potere dato
l'esecutivo il quale condizione l'intero corpo giudiziario, il pubblico ministero non gode di alcuna indipendenza dal
governo ed è tenuto a seguire le sue iniziative sull'azione penale.

Non comprese la posizione dei giudici il quale dovrebbero essere indipendenti dal governo ma il cui stato
giuridico in realtà è nelle mani del governo stesso dato che provvedimenti nei loro confronti sono controllati
direttamente dal ministro di giustizia, inoltre l'organizzazione gerarchica di tipo piramidale permette decisioni
incisivo controllo su tutti i magistrati facendo una singola pressione sul capufficio.

Da ricordare sul programma di epurazione della magistratura con regio decreto del 1923, con il quale veniva
prevista la dispensa dal servizio di quel magistrato il quale si fosse posto in condizioni di incompatibilità con le
direttive generali del governo.

Il sistema dei controlli sulla magistratura che era già residente al tempo dello Stato liberale spiega perché il
regime non abbia effettuato specifici interventi sulla magistratura proprio nel periodo in cui iniziò la maggiore
fascistizzazione dello Stato: gli strumenti esistenti erano già idonei a soddisfare il controllo sulla magistratura.

Si può dire in linea generale che la magistratura non ebbe grandi problemi a conformarsi all'idea del regime,: nel
mille nove cento quaranta il guardasigilli grandi elenca ad un dì in un discorso pubblico i molti esempi di
sensibilità fascista della magistratura italiana tra quelle sentenze che hanno qualificato il partito nazione fascista
come organo di diritto pubblico e investito i suoi pubblici ufficiali delle pratica le istituzioni statali: le poche fonti
ufficiali danno quindi un'idea della magistratura completamente allineata alla politica criminale del regime. Gli
unici punti in cui ci sono atteggiamenti giurisprudenziali non conformisti sono quelli riguardanti i delitti contro
l'integrità e la serietà della stirpe con particolare riferimento all'aborto, e ai reati annonari.

Nonostante i segni di resistenza dimostrata in questi due settori a fine degli anni trenta non c'erano più spazi per
l'autonomia della magistratura: vigeva l'obbligo di iscrizione al partito fascista per qualunque impiego nella
pubblica amministrazione, inizialmente previsto solo per l'ingresso in carriera ma di fatto poi esteso a tutti i
giudici con una legge del quaranta che poneva l'appartenenza al partito fascista come condizione per
l'avanzamento di carriera del personale facente parte l'amministrazione statale. Svariate regole furono poi
inserire ad esempio la stretta di mano e lei sostituiti dal saluto romano e dal tu o voi.

Troviamo alcune testimonianze anche se rare che parlano di una magistratura coraggiosa che ha fatto
resistenza al regime fascista con astute sentenze, ma questo sembra essere soltanto l'eccezione che conferma
la regola. Questo comunque contrasta con le realtà sembra infatti legittima alla conclusione di chi sostiene che
le scelte di politica criminale del fascismo non ebbero nessun ostacolo della magistratura italiana, anzi fu uno dei
mezzi con i quali si attuò la codificazione del regime materia per punto

L'Ordinamento Giudiziario Del Quarantuno.

L'ordinamento giudiziario del quarantuno non introduce nessuna grande novità né per quanto riguarda i rapporti
tra magistratura e potere politico né per quanto riguarda l'organizzazione interna: perfeziona solo l'indipendenza
del pubblico ministero dall'esecutivo, il controllo sui giudici, e l'organizzazione gerarchica piramidale della
magistratura.

Grandi precisa: "per i magistrati non si può parlare di autogoverno l'autogoverno è incompatibile col concetto di
Stato fascista".

Da qui deriva quindi da subordinazione di tutti i magistrati al ministro della giustizia e il controllo esercitato
tramite i capi degli uffici. Anche il sistema delle promozioni a giudice di appello e di cassazione è saldamente
nelle mani del ministro come quelle riguardanti il consiglio superiore della magistratura. Considerati titoli
preferenziali l'essere invalidi o feriti per la causa fascista il brevetto di partecipazione a marcia su Roma e
l'iscrizione ininterrotta i fasci di combattimento.
Effetti della legislazione penale fascista sulla criminalità.

Nel periodo fascista il dato che maggiormente emerge è la diminuzione dei tassi di criminalità, le denunce penali
sono diminuite nettamente tranne che per i diritti di furto, gli omicidi sono addirittura dimezzato, rimane costante
il numero delle persone presenti negli istituti di pena. Tali dati non poteva di certo essere non considerati dai
sostenitori del regime i quali con toni celebrativi inneggiavano alla forza del partito nazionale fascista. In realtà è
più corretto attribuire diminuzione del tasso di criminalità alla cura crescente sui cittadini dovuta al maggior rigore
del controllo poliziesco.

Inoltre il periodo di vigilanza del codice Rocco, ci furono diverse condanne di morte di cui ventotto furono
commutate in ergastolo, mentre altre quarantadue furono quelle eseguite. Significativa e anche l'estrazione
sociale degli imputati per lo più operai e contadini.

La cultura penalistica durante il fascismo

Il dibattito sul metodo giuridico.

Dopo Arturo Rocco il metodo prevalentemente usato dai giuristi italiani è sicuramente il tecnico giuridico, il quale
tralasciava tutto ciò che non riguardava strettamente il diritto positivo. La scienza giuridica stava diventando del
tutto sterile, a questo punto Paolo Rossi in un suo testo si dimostrò scettico di fronte a tale dogmatismo giuridico
il quale secondo lui permetteva al regime autoritario di prendere il sopravvento, come risposta il regime ordinò
l'immediato sequestro del volume che conteneva quelle informazioni. Parte della dottrina si schierò dalla stessa
parte e seguendola scienza giuridica tedesca si afferma un nuovo indirizzo teleologico, secondo quale i concetti
giuridici sono strettamente collegati a un'idea di scopo. Il metodo tecnico giuridico viene considerato come un
residuo storico del periodo liberale che proclamava la superiorità della legge sullo stato, invece si auspica una
scienza giuridica con nuovi contenuti politici e filosofici. In Italia la dottrina teleologica tentava un approccio
diverso da quello del formalismo tecnico giuridico, sul piano del metodo ci fu un netto rifiuto della giurisprudenza
degli interessi. L'atletica tecnicismo giuridico si esprime con la delegittimazione della legge ad essere unica fonte
di produzione del diritto e del proprio il nuovo Stato fascista a imporre una riconsiderazione globale del
fondamento e delle finalità del diritto penale.

Fondamento e funzione della pena
 il dibattito nella dottrina giuridica non si è fermato al problema del metodo giuridico, sia i codici che le misure di
sicurezza portavano nuove riflessioni sul fondamento e funzione della pena. Si deve considerare la politica
criminale in funzione al soddisfacimento delle politiche di difesa sociale, nella concezione fascista la pena a una
funzione polivalente sia retributiva che preventiva come volevano le due scuole, è un'idea polivalente di pena.

Inoltre ben figurava il lato rieducativo della pena in uno stato il quale voleva essere stato educatore, ma dalle
gelatiere fascista non è riuscita a contemperare questi diversi caratteri. Infatti il rigore del codice Rocco il
sistema delle pene e dall'introduzione della pena di morte sono lontani da finalità rieducative. Sulla terra ci
furono vari dibattiti con idee da un lato o dall'altro l'unica pena per la quale c'era difficoltà di trovare una solida
base giuridica e alla pena di morte non su un problema: si trattava di questioni politica di competenza esclusiva
del governo: l'Italia aveva una tradizione abolizionista e si usò il pensiero dello stesso Beccaria che era il più
grande sostenitore dell'abolizione della pena di morte, per far vedere come anche lui in certi reati più gravi la
ammetteva. Ancora una volta Paolo Rossi e si dimostrò scettico davanti a questa dimensione della pena di
morte tecnico giuridica, per affrontare una discussione più ideologica e sottolineando i molteplici effetti negativi
della pena stessa.

Altro dibattito sul fondamento in funzione della pena devono ancora della scuola positiva la quale era attenta ai
limiti di durata delle sanzioni, il dibattito era tra i fautori della pena determinata e quelli dell'indeterminata. Dal
dibattito emerse dai problemi del sistema del doppio binario e si cercarono varie soluzioni volte a superarne le
incongruenze.

In questo periodo con la ricerca di nuove tecniche sanzionatorie, più efficaci alla rotta il crimine, ha valorizzato la
personalità soggettiva del reo, questo dato si ricava dal sistema, dalle lire di sicurezza introdotte, e della
categoria giuridica della pericolosità sociale: l'attenzione rivolta reo evidenzia una connessione ora nuovamente
attiva tra diritto penale e scienze ausiliarie, biologia psichiatria antropologia. Si studia ora la struttura
dell'individuo nel quale troviamo determinati inclinazioni all'essere un criminale quindi un'inclinazione al reato. Il
codice ha incasellato in queste categorie determinati soggetti considerati pericolosi socialmente in funzione di
alcune caratteristiche personali degli stessi.

ruolo e continuità della dottrina penale, mancate riforme dopo caduta fascismo.

Dal dibattito penalistico nel ventre del regime si vede che la dottrina si è trovata tra due fuochi: da un lato lo
statalismo fascista abile nel manipolare categorie istituti di tradizione liberale; dall'altro gli sviluppi della
dogmatica tedesca che svalutando la concezione classica del reato si avviava verso il diritto penale della volontà
per aggiungere l'abolizione del divieto di analogia.

Sicuramente nel clima di sommossa che c'era alla caduta del fascismo poteva sembrare azzardato proporre una
riforma del diritto penale per poter tornare al codice Zanardelli come auspicato da alcuni ministri oppure per
costruire un codice nuovo in attesa della costituzione. In ogni caso si nota e si sottolinea che il codice penale è
tecnicamente perfetto e quindi sarebbe un peccato rovinare un lavoro talmente impeccabile e quindi si sono
andati a cercare attentamente tutti quegli aspetti permeati l'ideologia fascista i quali andavano sicuramente
riformati mantenendo invece tutte le altre norme che avevano radici liberali. Secondo la penalistica e il codice
Rocco non fu frutto del fascismo ma di una lunga elaborazione cominciata molti anni prima all'interno della
scienza criminale.

Si sono mantenuti per il principe istituti in netto contrasto con le premesse teoriche del fascismo: principio di
legalità irretroattività, l'imputabilità, la centralità del bene giuridico. E mentre i liberali comunque dimostrano una
continuità tra i due codici a prescindere dal regime fascista.

Francesco palazzo


Politica criminale e politica penale: precisazioni e delimitazioni.

Plausibile definizione di politica criminale potrebbe essere: insieme organizzato di mezzi strumenti che in
coerenza con dei principi di riferimento persegue lo scopo di contrastare la criminalità, tale definizione richiede
precisazioni:

Innanzitutto non è affatto detto che sia per forza razionale perché nelle sue manifestazioni storiche non sempre
stato così infatti non è raro vedere come mezzi e strumenti siano stati usati per far fronte a contingenze politiche
e senza nessuna preoccupazione per la coerenza con i principi di riferimento. Per quanto riguarda i principi poi il
loro grado di consolidamento e di rigore è molto diverso il rapporto alla loro natura mi sono principi che hanno
raggiunto la consultazione giuridica e talvolta anche costituzionale, come il principio della personalità della
responsabilità penale. Ma ce ne sono altri ideologico culturali che nondimeno condizionano i mezzi strumenti
della politica criminale. Per quanto riguarda i mezzi della poesia criminale e agli strumenti è indispensabile fare
una delimitazione: è falsa idea che lo strumento sanzionatorio penale che l'unica opzione disponibile della
politica criminale infatti esistono altri mezzi punitivi o anche mezzi non punitivi ma incentivanti promozionali. È
questo potrebbe esserci una diversificazione dei mezzi di contrasto da criminalità.

Mancata codificazione penale dell'età repubblicana.

dei due codici , quello di procedura e quello penale solo il primo è stato rifatto dal legislatore repubblicano per il
secondo, il più importante, si usa ancora quello di produzione fascista. l'età repubblicana non è stata in grado di
modificare il più importante strumento della politica criminale: il codice penale. Del codice di procedura
nonostante fosse opera moderna ottantotto, pesantemente colpito dalla corte costituzionale nella sua opera di
ammodernamento della legislazione alla costituzione del quarantotto.

La politica criminale dell'età repubblicana si identifica in parte in una storia negativa: l'incapacità di attuare una
riforma del codice penale, invece in Europa si ravvisa una tendenza alla codificazione e molti nuovi codici
vengono prodotti ed essi rappresentano più che altro una consolidazione legislativa del diritto prevalentemente
giurisprudenziale, non mancano poi delle codificazioni che esprimono un ordine di valori nuovo: un ordine
razionale e umanitario come con il codice spagnolo del novantacinque, oppure la traduzione del nuovo ordine di
valore sulla giustizia penale come affermato col cambio costituzionale del settantotto. Nonostante il legislatore
non abbia avuto la forza di sostituire il codice Rocco sono state prodotte un elevato numero di leggi speciali le
quali hanno fatto nascere anche un dibattito sul se il codice abbia mantenuto oppure no la sua centralità nel
sistema penale italiano.

Tentativi di codificazione dalla costituzione alla metà degli anni settanta.

La rapidità con cui la assemblea costituente terminò il suo lavoro e lavorando la carta costituzionale venne in
inficiata dall'incapacità del legislatore repubblicano di riformare il codice penale italiano. Ci sono comunque già
le quarantaquattro alcuni interventi legislativi che depurarli sistema dei più vistosi lasciti del fascismo: abolita la
pena di morte, furono introdotte le attenuanti generiche, e furono ripristinate o modificate alcune norme in modo
da stemperarne certi eccessi di autoritarismo statalistico.

La grande svolta doveva essere data della carica innovativa della carta costituzionale, infatti aveva radicalmente
mutato molti valori fondamentali di rilevanza penale: famiglia, ordine pubblico, manifestazione del pensiero,
riunioni, associazione. Inoltre la costituzione presenta molte norme di rilevanza penalistica diretta: principio di
legalità dei reati delle pene, principio di personalità, di responsabilità penale, finalità rieducativa della pena. Il
principio di personalità della responsabilità penale, nello specifico, fu dettato dai costituenti come una reazione
polemica nei confronti delle aberrazioni del diritto penale usato come strumento di rappresaglia nei confronti di
avversari politici quindi è accettabile, che significato originario del principio fosse solo quello di evitare là in
civilissima responsabilità per fato altrui. Per quanto riguarda il principio della finalità rieducativa della pena
questa è un'espressione quasi rivoluzionaria, molto diversa dalla tradizione della giustizia retributiva. Si potrebbe
pensare che tali finalità rieducative siano collegate a un superiore principio ideale di solidarietà umana e sociale,
presente in tutta la costituzione
il primo progetto di riforma organica, del dopoguerra fu negli anni cinquanta e il risentì affatto della carica
innovativa costituzionale: effettuava una scelta politico criminale rigorosamente ispirata alla concezione
retributiva della pena. La reazione della dottrina prevalente fu nettamente negativa: si parlò di regresso di un
secolo nella legislazione penale e il progetto fu rapidamente ritirato dal guardasigilli. Quindi nella storia negativa
della riforma penale che sono stati soltanto tre tentativi poco significativi di progetti preliminari, il cinquantasei,
nei sessanta, sessantatré. Sono le sessantotto un progetto riuscirà ad ottenere l'approvazione di un ramo
parlamentare: il senato. Ma eravamo in un periodo in cui si erano ripetuti scioglimenti anticipati del Parlamento e
la camera non sarebbe mai riuscita a discutere quel progetto neanche nella legislatura successiva. Il codice
Rocco era divenuto uno strumento inadeguato soprattutto sul versante della criminalità quotidiana: furti a
pressioni indebite lesioni e ingiuria erano sanzionate pesantemente e tutto ciò non era più tollerabile. D'altra
parte invece il vecchio codice è insufficiente verso una nuova criminalità che emergeva in un'Italia che stava
cambiando velocemente da agricola ad industriale da contadina a borghese. Dal mille nove cento
settantaquattro iniziò una riforma fatta non con una di codificazione ma con una serie di leggi speciali extra
codicem e si cercò di reagire anche in quell'enorme che avevano un eccessivo carico sanzionatorio.
Riassumendo la storia mancata codificazione è negativa in due sensi: il primo perché non si giunge al codice
nuovo, il secondo perché l'unica riforma del codice, quella di settantaquattro, è ispirata la volontà di non
modificare il codice nel quadro dei valori della parte speciale nei principi fondanti la responsabilità penale della
parte generale : l'obiettivo è solamente quello di mitigare la risposta sanzionatorie. Ultimi progetti di codificazione
a cavallo tra gli anni ottanta novanta.
Nel mille nove centoottantotto, Giuliano vassalli, autorevole professore di diritto penale, nomina una
commissione per redigere uno schema di delega al governo per il nuovo. Codice penale. La situazione politica è
ora ben diversa dal passato, le ragioni che sembrano spingere alla codificazione sono legate alla sensibilità
giuridica del ministro di allora. Un lavoro decennale era appena stato varato il codice di procedura, il primo
repubblicano, ispirato a principi molto distanti dal vecchio codice di procedura. Tra l'altro ora si presenta un
problema di rapporto tra i due codici dato che quello di procedura era profondamente mutato. Inoltre nessuno
più del ministro vassalli conosceva i progressi della scienza penale dell'ultimo ventennio essendo aperto anche
una visione comparatistica del diritto penale in chiave internazionale. Ancora una volta la riforma del codice ha
una storia negativa quella di una riforma mancata. Nel novantadue arrivati ad un risultato di immenso valore
scientifico, forse con qualche eccesso di accademismo, il progetto permeato da un forte personalismo sia nella
parte generale che nella parte speciale delle singole incriminazioni. Nonostante ciò l'accoglienza del progetto
molto fredda al punto che non è mai stato presentato nemmeno al consiglio dei ministri. Inoltre era discutibile la
scelta della delegazione legislativa al governo come mezzo per sottrarre il codice alle lungaggini parlamentari,
mancava così un controllo efficace del Parlamento. Sulla questione del metrò. Si aprì una grande disputa,
perlopiù accademica, sicuramente meno pregevole dello schema di delega.

La politica criminale delle leggi penali speciali anni settanta: fattori sociali, culturali e politici.

Il fatto è che alla base della produzione legislativa manifestanti le scelte di politica criminale sono vari e si fanno
riferimento innanzitutto a principi costituzionali, che iniziano a essere influenti dagli anni sessanta in poi, inoltre
fattore non trascurabile della politica criminale è visto nell'influenza esercitata tramite la scienza giuridica dal
cosiddetto movimento internazionale di riforma penale. In Europa si respira una tendenziale omogeneità
culturale e politica soprattutto nell'occidentale, nascono istituzioni europee, il fatto è che facilitano la circolazione
di alcuni idee politico criminali comuni.si può aggiungere anche che un ruolo molto intenso è stato svolto da di
fattori considerati sociali, sia le grandi trasformazioni della società italiana del dopoguerra, sia quelle del
fenomeno criminale. Gli anni settanta sono stati degli anni di relativa tranquillità ma tutto questo era soltanto
l'albore della tempesta che si scatenerà nel decennio successivo.

Tendenza della politica criminale italiana: uso simbolico della pena.

Sinteticamente si può dire che: si è assistito da un lato ad un fenomeno di espansione dell'area penalmente
rilevante almeno in due direzioni, quella dei nuovi interessi caratteristica della società tecnologicamente
avanzata del tardo capitalismo che ha fatto sorgere nuove branche del diritto penale, ed espansione del diritto
penale dovuta dalla sempre più intensi articolata repressione della cosiddetta criminalità organizzata: mafia
camorra 'ndrangheta. Dall'altro lato c'è stato anche un fenomeno di liberalizzazione e secolarizzazione del diritto
penale che ha spinto nell'opposta direzione della riduzione dell'area del penalmente rilevante, il fenomeno
quantitativamente limitato di quell'espansivo. Se ad esempio il legislatore modificò la disciplina dell'aborto e
divide la rilevanza della causa d'onore. La corte invece intervenne con un raggio più ampio innanzitutto
rimuovendo i limiti penali di esercizio delle libertà costituzionali, come quella di manifestazione del pensiero,
riunione, situazione, ciò ma anche per eliminare la tutela penale di beni che non apparivano più in armonia col
quadro di valori e espressi della costituzione, adulterio concubinato plagio.
nella produzione legislativa del periodo repubblicano soprattutto negli anni più vicini a noi, che è una
utilizzazione del là sanzione criminale come simbolica affermazione di valori ideali sociali come per dare un
esempio. Per quanto riguarda la criminalità organizzata, specialmente quella violenta, l'utilizzatore simbolica
della sanzione penale risponde l'intento politico di placare l'interesse diffuso allarme sociale prodotte da queste
temibili forme di criminalità come appunto la mafia e il terrorismo.

L'utilizzatore simbolica della sanzione penale e una delle cause del fenomeno di inflazione penale che a sua
volta origina molti problemi di efficienza della giustizia penale complessivamente.




Grandi tendenze della politica criminale italiana: ricerca di efficienza

 tendenza di usare anche strumenti nuovi per dare una maggiore efficienza controllo penale: adozione di nuove
tecniche di configurazione dei reati, potenziamento di alcuni strumenti sanzionatori, utilizzazione di norme
premiali in funzione probatoria.per le nuove tecniche di configurazione dei reati si sottolinea l'anticipo della soglia
di punibilità, in modo di colpire comportamenti precedenti alla successiva offesa del bene. Questa tecnica di
tutela trova ragion d'essere nella difficoltà di accertamento o dall'irreparabile gravità di alcuni tipi di reati i quali
toccano interessi diffusi collettivi. Si arriva però alla duplice conseguenza: da un lato si ottengono delle forme di
illecito penale di un disvalore attenuato, dall'altro l'adozione generalizzata di questa tutela porta con sé un
incremento dell'ipotesi criminose innescando anch'essa l'inflazione penale già innescata dall'uso simbolico della
sanzione criminale. Un'altra tecnica che deriva da un'evoluzione generale dei modi di gestire certi interessi da
parte dell'ordinamento, fa anticipare la tutela penale al carattere sanzionatorio che viene ad assumere.una
scelta politico criminali sempre presente in Italia e quella che privilegia le misure di prevenzione "ante delictum":
non è tanto l'anticipazione ma quanto un'adozione di uno strumento sanzionatorio surrogatoria rispetto alla
pena. Infatti tali misure non presuppongono il reato in quanto l'anticipano repressivamente e facilitano
l'accertamento probatorio. Tra le modifiche delle misure di prevenzione degli ultimi anni , da segnalare il
potenziamento di quella contenuto patrimoniale e di confisca. Infatti proprio per la criminalità organizzata e le
associazioni mafiose è divenuto la costante la confisca dei loro immensi patrimoni di illecita provenienza in modo
da fargli un danno. Forse però la scelta politico criminali più significativo degli ultimi anni è quella che ha
introdotto le norme premiali a vantaggio dei cosiddetti pentiti, le quali vengono estese prima a chi si dissocia dal
gruppo criminoso e poi ai collaboratori di giustizia. Il risultato voluto è stato raggiunto con queste norme che si
sono rivelate efficienti anche perché hanno permesso di conoscere il fenomeno mafioso in maniera molto più
ampia del passato anche se questa scelta politico criminale si pone in contrasto con alcuni valori di giustizia, non
perché il premio spetta la proporzione tra gravità del fatto e gravità della risposta sanzionatorie; piuttosto per due
motivi: in primis la custodia cautelare, in secondo il sistema di protezione del pentito, volto a proteggerlo da
rappresaglie vendette dei suoi ex compagni, che ha sommato al già presente sconto della pena sembra dare
troppi benefici a una persona che comunque un delinquente. Inoltre spesso è facile arrivare a tali privilegi anche
con dichiarazioni parziali reticenti o del tutto fasulle.




Tendenza all'adeguamento costituzionale delle legislative penale: riforme penitenziarie.


Non sono mancati in Italia alcune linee di politica criminale più stabili e razionali delle precedenti, vanno ricordati almeno due
filoni evolutivi. Le trasformazioni del sistema dovute al suo adeguamento costituzionale e la più recente tendenza di
razionalizzazione del sistema penale per far fronte alla complessità della società odierna. Per quanto riguarda il primo punto
va ricordato il potenziamento della colpevolezza e soprattutto la filosofia della risocializzazione della pena. Queste tendenze
riformistiche hanno diverse ispirazioni, per quanto riguarda il potenziamento della colpevolezza e suo forse si deriva
dall'inclinazione al pensiero giuridico tedesco più attenta al lato soggettivo, da ricordare il primato culturale che la dottrina
giuridica tedesca ha sempre avuto nelle scienze penali. A potenziare la colpevolezza in Italia non fu tanto il legislatore ma
quando la corte costituzionale la quale con una coraggiosa sentenza dell'ottantotto definita storica elimino il principio
dell'irrilevanza scusante dell'ignoranza legis che della colpevolezza è sempre stata la più grande negazione. questa
sentenza riportò l'Italia è in una posizione di conformismo rispetto ad altri paesi europei e poneva le basi di un adeguamento
del nostro sistema al principio della colpevolezza.

Discorso diverso merita la filosofia della risocializzazione, che muove le sue mosse direttamente dall'enunciato della
costituzione il quale prevede che la pena debba essere rieducativa per il condannato; l'ideologia della rieducazione alle sue
radici nella svolta solidaristico sociale che si ebbe in Italia alla fine degli anni settanta che portò a un riscatto degli strati della
società maggiormente emarginati. Per quanto riguarda la ideologia rieducativa del detenuto bisogna considerarsi
fondamentale lo studio del soggetto per individualizzare il trattamento. Proprio in questa direzione si muove la grande riforma
penitenziaria del mille nove cento settantacinque, in Italia sta per esplodere il terrorismo e la malavita e rispetto a questi
fenomeni è difficile un'idea di rieducazione sociale e ancora una volta le esigenze di sicurezza e finiscono per prevalere
sull'idea rieducative. Più in generale poi sistema tende a distinguere tra piccola criminalità e criminalità organizzata
differenziandole più che altro in base oggettiva cioè della tipologia dei reati commessi.

L'ideale educativo ormai avuto il suo tempo, le nuove priorità sono di assicurare il governo di carcere e di alleggerire il
sistema penitenziario concentrando le risorse disponibili contro la grande criminalità.

Con la riforma dell'ottantasei e decisivo contributo della corte costituzionale le misure di sicurezza subiscono una dilatazione
in senso oggettivo: divengono benefici pressoché automatici fondati su comportamenti e situazioni abitative come ad
esempio disintossicarsi da alcol e droga.

Per quanto riguarda la grande criminalità invece la chiusura e netta, con vari provvedimenti legislativi datati novantuno e
novantatré ai condannati per questi gravi reati venivano precluse le ammissioni alle misure alternative: opera una
presunzione di non rieducabilità., anche se non assoluta perché in presenza di un comportamento di un certo tipo, il
cosiddetto pentimento, anche questi condannati possono essere ammessi alle misure alternative che come già detto in
precedenza diventano per loro benefici anche troppo esagerati.

Sintetizzando si possono racchiudere in tre linee di politica criminale dell'ultimo ventennio: rieducazione, decarcerazione e,
collaborazione processuale.

Il risultato di questo processo è la disintegrazione della pena carceraria che ha perso non solo rigidità ma anche certezza.




Tendenza alla razionalizzazione del sistema penale

L'evoluzione legislativa spinge verso una razionalizzazione del sistema della giustizia penale, questa si manifesta in tutti quei
provvedimenti che tendono a controllare l'espansione del penale. Le grandi elezioni legislative si collocano su due piani
differenti: il primo quello di affiancare al sistema del diritto penale quello del diritto amministrativo punitivo, il secondo quello
di operare esclusivamente sulla sanzione criminale rimanendo all'interno del sistema stesso. L'illecito punitivo amministrativo
nasce in Italia nell'ottantuno, per accogliere le violazioni dei reati minori e quelle derivanti da quelle relazioni che il legislatore
futuro vuole configurare come amministrative. Quindi c'è il legislatore una semplice alternativa al sistema penale classico, e
questo è risultata una felice scelta politica. In ogni caso va sottolineato che la scelta dell'ottantuno è stata quella di modellare
tale sistema in chiave para penale e in termini semplificati. La situazione è ancora lontana dall'essere perfettamente
consolidata, sicuramente lo sviluppo di tale sistema segue linee di differenziazione molto più marcate rispetto al sistema
penale classico. Sicuramente nasce un ulteriore problema che è quello della ripartizione tra sistema penale classico e quello
affiancato

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Illuminismo E Diritto Penale

  • 1. Illuminismo E Diritto Penale Il diritto penale moderno nasce con l'illuminismo a metà del 700. Alcuni principi di allora costituiscono tuttora cardini delle legislazioni penali europee quali: principio di irretroattività, principio di personalità della responsabilità penale, divieto di pene disumane..... Cesare Beccaria descrive nel suo libro dei diritti delle pene quali siano i fini del diritto penale, i quali secondo lui erano perlopiù protezione forte dei beni umani fondamentali; dite pene devono conoscersi prima della commissione del fatto in modo che si possa essere previsione da parte del cittadino di ciò che è vietato e ciò che non lo è. La pena deve essere retributiva che a colpire in maniera proporzionale alla gravità del fatto. Tra le pene è da preferirsi quella carceraria perché è uguale per tutti la pena non deve essere per forza severa ciò che conta è che sia rapida. tali principi sono stati accolti dalle corti del 700 e sono sbocciati nella rivoluzione francese Molti di questi principi sono compresi nella dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino del 1789: a stretta legalità, irretroattività, presunzione innocenza, diritto di manifestazione del proprio pensiero. i principi del codice penale il quale influenzato l'intera codificazione italiana ed europea dell'800 Scuola Classica: Il passaggio dall'illuminismo alle legislazioni liberali dell'800 trova riscontro nella scuola classica. Maggior esponente è Francesco Carrara il quale dà continuità rispetto i cannoni garantistici dell'illuminismo. Caratteristica della scuola classica è il tentativo di costruire un sistema scientifico di diritto penale astratto e immutabile ancorato il valore della ragione assoluta.il giurista deve costruire un sistema di dati delle prime secondo criteri di razionalità senza tener conto delle pressioni che vengono dalla società o dalla politica. In questo modo il diritto penale diverrebbe un sistema perfetto perché sganciato dalle contaminazioni del mondo e della politica. Ad ogni modo nella costruzione del sistema penale carrabili altri classici ripropongono i capisaldi dell'idea liberale del sistema penale: garanzie di legalità e irretroattività sono indiscutibili quanto il principe di tassatività della fattispecie e di certezza del diritto inoltre il carattere astratto diritto penale viene enfatizzato. L'unico punto in cui il Carrara a un cedimento riguardi delitti di cosiddetta lesa maestà cioè contro lo Stato che sono necessariamente dipendenti dalla politica dal potere e non possono essere elaborati scientifica. La scuola classica perfezioni inoltre gli strumenti di analisi tecnica del reato massimi esponenti Carrara e piscina: è un approccio metodologico i cui risultati hanno perdurato nel tempo tanto che ancora oggi influenzano la teoria generale del reato. la scuola classica e in particolare il Carrara ha influenzato molto l'elaborazione del codice penale Zanardelli del 1889 in codice che può considerarsi di caratura e liberale: può considerarsi espressione legislativa nel complesso delle garanzie illuministico liberali. Principi di stretta legalità di irretroattività ed altri sono stati formulati in maniera impeccabile è stata eliminata la pena di morte tentativo è concorso di persone nel reato sono stati configurati in maniera il più possibile garantista il codice Zanardelli nella parte speciale è stato attento a non punire fatti soprattutto se riguardanti la manifestazione del pensiero. La Scuola Positivista Con essa c'è un cambiamento radicale nell'approccio scientifico del diritto penale: i classici usavano il metodo deduttivo il positivisti servono il metodo induttivo tipico della ricerca sul campo i classici privilegiavano l'analisi derrata della I. positivisti puntano l'attenzione sull'uomo delinquente e quindi la personalità dell'autore e dell'illecito cambiano anche presupposti della responsabilità penale: i classici sostenevano che il reo era libero di scegliere bene il mare di positivisti negano l'esistenza del libero arbitrio e affermano che l'autore di un reato è in realtà una normale. Le sanzioni in senso retributivo è sostituito delle sanzioni in senso preventivo, la durata della sanzione puoi non per avere un termine determinato ma durare tanto quanto sia necessario perché l'individuo si è adattato la vita libera e quando si incorreggibile deve durare per tutta la vita .
  • 2. Tale scuola è nato troppo tardi per influenzare il codice Zanardelli il quale accoglie l'idea retributiva di pena comunque a questa scuola sia imposta nella seconda decade del 900 e fu addirittura incaricato il guardasigilli Mortara di redigere un progetto preliminare di codice penale per proporre le riforme necessarie per una maggiore difesa sociale contro il delitto in generale.punto tale progetto pubblicato nel 1221 non ebbe seguito a causa delle vicende politiche inerenti al fascismo salito al potere alcune delle positivisti che tuttavia penetrarono fortemente nel codice Rocco del 1930 in cui era tradizione di pena retributiva classica fu placata la misura di sicurezza indeterminata legata alla durata della pericolosità sociale del reo Questo e è il compromesso fra le due scuole. Il Socialismo Giuridico Non è e propria scuola ma un atteggiamento culturale nato a cavallo fra 809100. In Questo periodo si è sviluppato un orientamento di critica verso il potere politico che ha usato il codice Zanardelli nel modo più rigido possibile; critica volta alla protezione dei principi liberali presenti nel codice. Sono giuristi docenti universitari avvocati che sono impegnati nel terreno della difesa dei diritti della libertà. L'incidenza pratica di questa presenza culturale è stato il certo rilievo anche se è mancata capacità di formulare proposte concrete di riforma. La Scuola Tecnico Giuridica: Al culmine del dibattito tra le due scuole si formò in Italia una reazione a entrambe: un nuovo orientamento culturale nato dall'Università di Sassari e da Arturo Rocco del 1910. Rocco osservava che il diritto penale si trova in crisi a causa della sua posizione di esso con antropologia psicologia statistica sociologia era scarsa attenzione prestata alla realtà legislativa vigente entrambe le scuole non sono accettabili: la scuola classica pretende di elaborare un diritto penale assoluto la scuola positiva afferma che il diritto penale è un capitolo della criminologia della sezione di punto ecco la novità metodologica imposta da Rocco: per tenersi fermi scrupolosamente attaccati allo studio del diritto positivo vigente il solo che debba essere oggetto della scienza giuridica . Questo indirizzo detto tecnico giuridico è il solo possibile in una scienza giuridica. Filosofia del diritto politica criminale antropologia sono soltanto di ostacolo alla purezza della ricerca scientifica quando il giurista a questo si leva la toga e veste l'abito del filosofo. Nonostante questo ribaltamento metodologico i collegamenti con la scuola classica sono molteplici: decostruzione dogmatica della teoria del reato, l'enunciazione dei principi generali della responsabilità penale. Il giurista deve avere il solo compito di interpretare le legislazione e la costruzione del sistema che rifletta la stessa. Anche la sua positiva è stato oggetto di critica da parte di Arturo Rocco anche se i risultati della scuola positiva non contrastavano con gli obiettivi politici perseguiti da Rocco. La sua positiva non dava particolari preoccupazioni ai protagonisti del nuovo indirizzo l'indirizzo tecnico giuridico di Rocco diventò metodo di lavoro dominante tre penalisti tanto da che da caratterizzare gli studi fino a parecchi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. La Codificazione Penale Del 1930, Il Compromesso Fra Le Scuole. Nella relazione al nuovo codice si spiega che nella riforma della legislazione penale non si deve travolgere l'intero sistema ma per l'altro fare dei perfezionamenti tecnici che anche se importanti non modificano le basi storiche tradizionali. Il dibattito sul codice del 30 ha visto nascere posizioni diverse: da un lato chi sosteneva che nonostante contenesse i sostituti liberali sarebbe stato pesantemente influenzato da pensiero fascista e della sua concezione di Stato, non per uno Stato prodotto dalla somma di individui che lo costituiscono bensì uno Stato forte e autonomo sovraordinato l'individuo. C'è stato chi ha fermati invece che nonostante la sua emanazione in epoca fascista non sia interamente investito dall'ideologia del regime che gli diede vita: l'impronta del regime avrebbe contrassegnato alcuni settori della parte speciale ma in modo non troppo marcato infatti si ravvisa una certa continuità storica tra le due codificazioni. Nonostante questo il nuovo codice sono state numerose le rotture rispetto al passato e il presente e ora meno garantista.
  • 3. È stata ripristinata la pena di morte le sanzioni sono inasprite genericamente e nelle conseguenze sanzionatorie si sono affiancate alle pene retributivo punitive le misure di sicurezza rieducativa scegliendo così il sistema del doppio binario sanzionatorio: è ravvisabile in questoil compromesso tra le due scuole. La Scuola Tecnico Giuridica Anni 30 Anni 50: Anche durante il fascismo il dibattito sui contenuti ha continuato sia pure timidamente a svilupparsi: chi sono stati dibattiti sul significato è giuridico. Nel 39 Petrocelli incitava il giuristi ad occuparsi più di politica e meno dogmatica Recenti Orientamenti Del Pensiero Penalistico Italiano: Operistiche italiana non è stato in grado nel dopoguerra di proporre realizzare una riforma della legislazione penale italiano rispondente alla nuova scala di valori mutata nella società attuale. nonostante ciò ricordato come nel 48 la nuova costituzione abbia introdotto nuovi principi in materia di giustizia penale. La costituzione influenzi il sistema in due piani quello delle norme che prevedono direttamente principi di garanzia penale e denunciano regole di responsabilità e sanzioni penali articoli 25-27 costituzione e quello dell'enunciazione dei diritti di libertà e dei diritti sociali alla luce delle quali numerose norme del codice Rocco sono risultati illegittime e quindi annullate dalla corte costituzionale. Si può così tracciare l'elaborazione della dottrina penalisti che in Italia dall'inizio degli anni 70: . l'idea di un nuovo modo di concepire il ruolo del giurista e della sua attività bisognava riappropriarsi anche del ruolo di politici del diritto e questo sfociò in un'ampia critica della legislazione vigente. Sul piano pratico molti giovani magistrati hanno abbandonato il ruolo di giudice come migliore interprete della legge per fare un'opera di adeguamento interpretativo della legislazione penale ai dettami della costituzione. . I valori costituzionali sono diventati dei veri e propri punti di riferimento per la costruzione del sistema dei reati al punto di portare ad affermare qualche studioso al fine degli anni 70 che il diritto penale dovrebbe essere stato strumento sanzionatorio delle soli violazioni di caratura costituzionale. In un piano di modernizzazione del diritto penale ai beni giuridici classici sono stati affiancati nuovi beni giuridici quali la tutela del territorio dell'ambiente la salute, la sicurezza sul lavoro, la tutela dei consumatori. . Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio la costituzione attribuita una per una funzione rieducativa e a posto le premesse per una trasformazione radicale del concetto di pena. Su questo piano la dottrina ha prodotto grandi elaborazioni tendenze sostituire il carcere con sanzioni non privati della libertà personale e a superare il sistema del doppio binario con una sanzione penale unica rieducativa. Dario Melossi Punti di riferimento del sistema penale sono: codice penale codice di procedura regolamento penitenziario misure di prevenzione o di polizia tutti settori in cui legislazione fascista pesantemente intervenuta. Il diritto penale sostanziale del sistema è il codice Zanardelli che ha definito un codice liberale. La parte generale del codice Zanardelli configura il sistema in cui diritti di libertà sono sufficientemente garantiti in linea con l'impostazione classica del Carrara nella parte speciale sono descritte le singole fattispecie incriminatrici. L'impostazione classista del codice è evidente soprattutto nei delitti contro lo Stato emblematiche al riguardo sono le pene per i delitti contro la proprietà è il delitto di furto. Il regolamento carcerario: Il regolamento generale 1 febbraio 1891 260 è ancora in vigore l'avvento del fascismo e reimpostato lungo tre linee guida: 1: il carcere è organizzato come un luogo isolato dalla società libera per porre detenuti in un contesto di emarginazione e separazione gli unici collegamenti con l'esterno sono i colloqui la corrispondenza e le visite dei congiunti ma hanno disciplina restrittiva . 2: c'è un clima di violenza tra detenuti e soprattutto tra custodi e custoditi, estremo rigore degli obblighi e relative sanzioni disciplinari a carico sia del personale che detenuti è la principale regola di governo del carcere: governare con la violenza è espressamente previsto nel regolamento del 91. 3 terza linea guida è data da struttura burocratica e rigidamente centralizzata e verticistica dell'amministrazione penitenziaria.
  • 4. Le leggi di sicurezza e le misure di prevenzione. Il sistema penale dello Stato liberale era completato dalla legge di pubblica sicurezza e stemperava alcune delle garanzie del codice Zanardelli tramite il sistema di misure di prevenzione volte le figure degli oziosi e vagabondi e dei diffamati per certi reati. La situazione legislativa era in un piano eccezionale con le leggi del 94 Crispi che traevano spunto dall'esplosione di una bomba alla camera dei deputati: nuove misure repressive contro gli anarchici. Le scuole e la cultura penalistica. Negli anni venti e il dibattito tra le due scuole era arrivato al culmine ed erano state sopraffatte dalla scuola tecnico giuridica di Arturo Rocco. I principi di garanzia della scuola classica si trovano in un contesto di garanzie sostanziali sempre più precario, a ciò si sostituiva il rispetto della legge positiva. Dall'altro lato i positivisti erano ansiosi di una riforma non avendo fatto parte del codice Zanardelli e presentare un progetto, il progetto ferri, le ventuno che però si spense quasi subito. Consolidamento del regime e politica degli amnistie . Il momento iniziale della politica criminale fascista è il ventisei con i provvedimenti a difesa dello Stato primo nucleo di regole volte all'annientamento degli avversari politici. Il fascismo volle utilizzare lo strumento penale come arma di lotta politica e usa le amnistie per sbarazzarsi di scomode pendenze penali dei suoi sostenitori. Tali amnistie erano volte a sanare i fatti commessi con l'uso della violenza dai sostenitori del fascismo. Si concedeva amnistia per tutti i reati commessi in occasione o per causa di moventi politici o determinati da movente politico quando il fatto sia stato commesso per un fine nazionale immediato o mediato. Tutto questo si attende con il regio decreto nell'ottobre del ventitré, a questo punto il fascismo aveva una forza spaventosa. Repressione dell'opposizione politica Il tribunale speciale per la difesa dello Stato. Legge numero due mille otto nel novembre del ventisei emanata con procedura d'emergenza in seguito ad un attentato a Mussolini anticipa alcuni contenuti poi riversati nel codice Rocco. L'attentato al capo del governo è equiparato a quello del re anche se più pericolose si mostravano l'associazionismo e l'attività di propaganda antifascista, al riguardo si punisce la ricostruzione e la partecipazione all'attività di organizzazioni partiti disciolti per ordine della pubblica autorità. Per il fascismo inoltre era necessario rivedere le regole sulla competenza per avere un dominio totale sulle sorti dello Stato e quindi fu istituito il tribunale speciale per la difesa dello Stato la cui composizione assicurava la dipendenza di direttive politiche dell'esecutivo è un organo di giustizia politica che giudica secondo regole della procedura penale in tempo di guerra con garanzie difensive alquanto ridotte e senza nessun ricorso in cassazione possibile. Non divenne mai formalmente organo permanente e rimase in vita fino a meno cento quarantatré. L'istituzione di tale organo da parte del governo fascista è la dimostrazione dell'incapacità del regime di assicurare la giustizia con gli organi propri della giustizia ordinaria. Non si è trattato quindi di una riforma della giustizia ordinaria ma di una modalità di utilizzazione della giustizia penale militare di repressione politica: è un organo di tutela degli interessi dello Stato. Il regime non uso lo strumento di stato d'assedio come pretesto di controllo sul popolo, a soddisfare le sue esigenze furono più che sufficienti il tribunale speciale e il ricorso le misure di prevenzione. Le leggi di pubblica sicurezza del mille nove cento ventisei la lotta Agli avversari del regime si completa con il testo unico di pubblica sicurezza del ventisei il quale prevedeva il delitto di espatrio abusivo, o tentativo di espatrio, quando il fatto sia determinato da un motivo politico e quindi lesivo dei superiori interessi della sua nazionale in questo modo si vuole prevenire e tentativi di allontanamento dal territorio degli antifascisti, per evitare attività di propaganda svolte all'estero contro il regime. Un'altra legge punisce il cittadino che fuori del titolo dello Stato comunica notizie false o esagerate sulle condizioni di vita e relative al regime. Le misure di prevenzione sono strutturate come semplice fattispecie di sospetto volte alla repressione del dissenso politico e sono lo strumento principale per assicurare l'intangibilità politica del regime. La misura è rivolta sia chi ha commesso atti volti a sovvertire o anche a chi ha solamente manifestato e deliberato il proposito di commettere tagliati. Denigrato inoltre l'ovra reparto speciale destinato a repressione dell'antifascismo.
  • 5. È da notare che il fascismo è stato molto abile a strumentalizzare per i propri fini legislazione liberale allentando le avversari politici. Le deleghe della codificazione: il codice penale L'ambizioso programma del regime iniziano i venticinque dove il governo ha la facoltà di emendare il codice penale e quello di procedura le leggi sull'ordinamento giudiziario e noleggio del codice civile. Per quanto riguarda il codice penale e la delega a progetto profili esclusivamente tecnico giuridici in particolare il governo è autorizzato a modificare il sistema delle pene in effetti è l'esecuzione delle condanne penali, la recidiva, eccetera. Potrebbe sembrare che il legislatore non volesse modificare più di tanto il codice Zanardelli in realtà i punti nei quali è permesso legiferare sono molto vasti e incisivi e riguardano l'intero sistema sanzionatorio e tutti i reati della parte speciale. Rocco diceva che ai fini della riforma non servivano profonde trasformazioni ma erano sufficienti semplici ritocchi e prudenti emendamenti volti a completare le norme attuali mantenendo intatti principi e i caratteri fondamentali degli istituti penali . Ci sono: da sottolineare innanzitutto l'utilizzazione di alcuni postulati della scuola positiva al riguardo del re del rafforzamento delle esigenze di difesa sociale e quindi l'introduzione delle misure di sicurezza in determinate nel massimo, poi il rafforzamento della tutela della sicurezza dello Stato e con introduzione di nuovi delitti come alcune forme di tradimento come si sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Il codice di procedura penale: La stessa legge del venticinque concede il governo anche la delega per il codice di procedura penale e in tal caso la delega è ancora più in bianco: il governo è autorizzato ad emendare i punti che hanno dato luogo controversie..... non c'è alcun cenno a quali siano gli istituti da modificare. Altra differenza riguarda il modo di produzione di due codice: il codice penale è dato da un comitato ministeriale, il codice di procedura e opera per lo piu di Vincenzo Manzini su su incarico conferito direttamente da Rocco. il progetto fu esaminato dal ministro e poi rielaborato da Manzini in seguito distribuito alle corti d'appello alle facoltà di giurisprudenza e agli ordini forensi che diedero il loro parere i quali furono presi in considerazione in vista del progetto finale. Questo codice fu elaborato nella totale assenza di qualunque dibattito e il contraddittorio dottrinale. Secondo Manzoni visto la speditezza della procedura, è la prova che è questo il miglior metodo di produzione. La politica criminale del regime attraverso il codice penale. La dottrina fascista dello Stato. La dottrina fascista dello Stato. La nuova costruzione autoritaria dello Stato e provata dall'intreccio di disposizioni repressive e preventive, e le deleghe in bianco per i nuovi codici. La serietà dell'esecutivo si fonda sul capo del governo che ha svincolato da di controllo del Parlamento e in una posizione di supremazia gerarchica rispetto ad altri ministri. contrariamente al Stato liberale, privo di contenuto e idee propri lo Stato fascista è dotato di volontà propria con finalità proprie, ha una propria morale. Intendeva la nazione italiana come un organismo avente fini dita medie dimensioni superiori per potenza è durata a quelli degli individui che la compongono è un'unità morale e politica ed economica che si realizzi integralmente nello Stato fascista. Il codice Rocco e l'ideologia penale fascis la parte generale del codice La loro concezione dello Stato autoritario inteso come un organismo ha conseguenze sul diritto penale: l'aspetto difensivo rispetta quello retributivo e si concepisce il diritto penale come strumento di difesa sociale. La politica criminale diventa funzionare il perseguimento dei fini del fascismo, ed ecco uno degli aspetti peculiari della riforma: Accosta principi della scuola classica con quelli della scuola positiva, con l'approvazione dei rappresentanti delle due scuole. Ma tutto ciò ha delle gravi conseguenze sulle sanzioni le quali diventano decisamente eccessive e pesantemente repressiva: non solo si inaspriscono i limiti di età in piena e si estende la pena di morte malapena retributive si affiancano le misure di sicurezza. È da sottolineare che se ne progetto ferri le misure di sicurezza erano l'unica sanzione prevista nel codice Rocco e se sono in aggiunta alle sanzioni retributive e tutto ciò comporta un aggravamento del carico sanzionatorio in cui si riduce all'annientamento del soggetto. Anche il diritto tentato trova una nuova formulazione ora con il codice Rocco e l'inizio dell'attività punibile e anticipata da atti che sotto la reggenza del codice Zanardelli non sarebbero stati puniti. Particolare attenzione invece viene data la delinquenza minorile sentì dal regime come problema educativo della stirpe nazionale in accordo alla concezione dello Stato come etico educatore. Quindi la nuova politica legislativa è più attenti profili preventivi che le necessità repressive per quanto riguarda i minori e si traduce nell'innalzamento della soglia di mutabilità da nove a quattordici anni.
  • 6. Quando la dottrina parla di subbiettivazione del diritto penale si intende sottolineare quanto è il regime e il suo codice abbiano dato spazio alla personalità del delinquente. la parte speciale. Il codice Rocco non può di certo essere considerato, nonostante la presenza di istituti garantistici, con codice liberale. È proprio nella parte speciale che il codice fa emergere ideologia fascista. le innovazioni del legislatore toccano vari punti tra cui delitti contro la sicurezza dello Stato, così titolati nel codice Zanardelli ma di definizione troppo restrittiva. Infatti non andava tutelato solo lo stato anche tutti gli interessi statali e se voleva fermare la sua personalità come la saldezza della prosperità economica del paese. Da questa visione dello Stato deriva il sacrificio l'annullamento dei diritti di libertà dell'individuo proprio per la realizzazione di fini superiori dello Stato nazione. Nelle categorie di reati associativi politici il codice Rocco introduce l'associazione sovversiva la cui novità è dato al fatto che è penalmente rilevante nel semplice diffusione di idee. È una fattispecie volta colpire le associazioni socialiste comuniste e anarchiche. Varie altre modifiche toccano la parte speciale ad esempio l'eliminazione delle attenuanti generiche che consentivano una migliore valutazione del fatto in concreto. Per garantire l'idea del regime non bastavano fattispecie a regime sanzionatorio nuove ma si rese necessario definire poteri della magistratura per realizzare gli obiettivi del regime venne ridotto al minimo il potere discrezionale del giudice. Il testo unico di pubblica sicurezza Dalla combinazione tra il codice penale e il testo unico di pubblica sicurezza nasce un pesante inasprimento della repressione del dissenso politico. Nel testo unico di pubblica sicurezza del trentuno le misure di prevenzione sono uguale al ventisei ma diventano in qualche modo ancor più rigide perché applicate anche chi pur in assenza di reati è intenzionato a sovvertire....... Le formule utilizzate molte determinate incentrate sul momento soggettivo, basta l'intenzione, permette un controllo sul dissenso politico molto molto molto penetrante. In questo modo si compete il sistema da un lato il codice penale che da una severa repressione dei reati riguardanti la nuova scala dei valori tutelati, dall'altro l'uso di meccanismi preventivi e sanzionatori che completano gli spazi vuoti che non potevano lasciarsi scoperti soprattutto nei settori della tutela Stato partito. Il testo unico svuotava deificato una serie di disposizioni dello statuto Albertino come ad esempio le libertà di riunione la quale era condizionata dal controllo preventivo del questore e anche sulle associazioni viene cadere un pesante controllo poliziesco le quali devono comunicare all'autorità di pubblica sicurezza lo statuto e dai regolamenti interni l'elenco nominativo e le cariche dei soci e ogni altra notizia riguardante la loro attività con sanzioni penali in casi di commesse o false comunicazioni. Inoltre il testo unico del trentuno riproduci di istituti della dichiarazione di pericolo pubblico e di stato di guerra e eredi di uno strumento ampiamente collaudato nei momenti di rottura della legalità dello Stato liberale. Legislazione razzista La produzione legislativa in questa materia è stata molto intensa: norme miranti a tutelare la purezza della razza italiana dalle contaminazioni dell'Africa orientale italiana e da infiltrazioni degli ebrei nel territorio nazionale. Di questa triste pagine della storia gli studiosi del diritto non si sono molto occupati erano previste comunque due categorie della difesa diretta e immediata contro l'infiltrazione di elementi appartenenti a razze inferiori e diverse e dalla difesa in diretta e immediata mirante all'intimità alla conservazione dei caratteri fondamentali dell'arte italiana. Nel codice Rocco tali norme erano introdotte nel capo dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe or integralmente abrogato. Tutela della razza nei territori coloniali: il delitto di madamato Ci fu una serie di norme destinate la popolazione coloniale al fine di ostacolare la mescolanza dei cittadini italiani con gli indigeni. In particolare l'attenzione era rivolta madamato pratica accettata dalle autorità locali che consisteva nell'acquisto da parte di un bianco di un indigena detta madame che svolgeva compiti di domestica e pratiche sessuali pelame della permanenza del bianco della colonia. Contro questo fenomeno interviene un decreto legge il trentasette che fa incorrere in una sanzione severa, da una cinque anni, al cittadino italiano che incorra in situazione. Lo scopo è di ostacolare rapporti con razze inferiori. La razza viene tutelato da questa legge da un lato come fattore biologico, dall'altro come fattore sociale di prestigio. Per l'accusa di madamato devono concorrere due elementi: uno coniugale materiale consistente nel rapporto sessuale continuato e una morale consistente nell'affetto del marito ed è soprattutto l'accertamento di quest'ultimo desunto dalla fedeltà richiesta a destare maggiori problemi. In seguito ci fu un inasprimento dovuto all'estensione del diritto di madamato anche i libici prima esclusi dal trattato normativo. Le leggi antiebraiche.
  • 7. Il manifesto del razzismo italiano del trentotto è elaborato da un gruppo di intellettuali scienziati dove delineato l'antisemitismo di Stato, da ricordare la carta della razza approvata dal gran consiglio del fascismo lo stesso non. Da questi documenti emerge una presunta causa pseudoscientifica di carattere fisico e biologico della persecuzione antisemita in linea generale del legislazione antiebraica mira le persecuzioni dei diritti a differenza di quella tedesca che vede le persecuzioni delle vite. La persecuzione dei diritti e volta l'emarginazione è l'isolamento degli ebrei da qualsiasi aspetto della società e anche alla privazione del lavoro: si vuole spingere ebrei alla emigrazione. C'è un divieto assoluto, nel diritto privato, il matrimonio tra italiani ed ebrei o appartenenti ad altra razza, l'interdizione alla proprietà o la gestione di aziende impiegano più di cento persone, il limite alla proprietà terriera e fabbricati urbani, il divieto di avere le prove dipendenze domestici di razza ariana.gli appartenenti alla razza ebraica vennero esclusi dalle scuole di ogni ordine e ogni grado sia in qualità di studenti e insegnanti, dalle forze armate, da qualsiasi settore della pubblica amministrazione. Con il tempo ci fu una progressiva estensione dell'attività vietate e questo provocò una continua invenzione di nuove attività lavorative da parte del popolo ebraico: fu vietato vendere carte da gioco articoli per bambini aprire scuole di ballo e di taglio e anche raccogliere la lana dei materassi.erano pulite con recensioni della violazione dell'obbligo di denuncia dell'appartenenza alla razza ebraica sanzioni minori erano dati a chi ad esempio non comunicava di avere le proprie dipendenze cittadini di razza ariana oppure sanzioni erano previste per chi celebrasse matrimonio senza accertarsi della razza dei futuri sposi. Altri criteri sanzionatori sono seguite nelle legislazione successiva al regio decreto del trentotto: divieto di svolgere qualsiasi professione liberale accompagnato da disciplina molto complessa degli elenchi degli ebrei discriminati non discrimina per l'esercizio abusivo della professione; infine venne aggiunto il divieto di rappresentare qualunque opera di autore appartenente alla razza ebraica. Per quanto riguarda le sentenze emesse dalla magistratura italiana in quel periodo nonostante la maggior parte dei magistrati si conformavano alla volontà del regime sicuramente esistevano dei giudici coraggiosi i quali manifestavano attraverso le sentenze il proprio dissenso famosa è stata la corte d'appello di Torino, autrice di sabotaggio interpretativo della legislazione antisemita. In materia matrimoniale invece le sentenze furono abbastanza condiscendenti. In ogni caso lo studio della giurisprudenza penale in materia in materia di legislazione antiebraica è ovviamente incompleta in quanto condotto sulle sole sentenze pubblicate sulle riviste. Nuovo processo Penale Il modo accentratore di produzione del codice di procedura ha un influenza sul nuovo processo penale: nella relazione al codice non si cita se il modo sia inquisitorio o accusatorio, indica i cardini della riforma in principi del tutto ovvi. In realtà il nuovo processo penale è perfettamente in linea col regime ed è di tipo inquisitorio e molto autoritario: il processo è ancora di tipo misto ma potenzia gli aspetti inquisitori della fase istruttoria. Il secondo libro è dedicato appunto all’istruzione momento fondamentale della raccolta delle prove, il terzo al giudizio e ne è gravemente impoverito dalla potenza appunto della fase istruttoria. Confrontandolo con il precedente si può notare : 1) Il nuovo esclude la presenza del difensore nella fase istruttoria di raccolta delle prove, sia quella sommaria che la formale. 2)è escluso il difensore per le contravvenzioni punibili con ammenda o arresto non superiore ai trenta giorni, prima erano cinque 3)Vengono ampliati i poteri del pubblico ministero 4)diminuzione quasi totale delle garanzie dell’imputato, ampliati i casi di arresto obbligatorio in flagranza di reato e abolito l’istituto di scarcerazione automatica per decorrenza dei termini massimi 5)il codice Rocco a differenza dello Zanardelli definisce tutte le nullità sanabili 6)dopo un anno dall’entrata in vigore del Rocco un regio decreto modifica la composizione della corte d’assise che perde autonomia e diviene una sezione della Corte d’Appello. Da ciò emerge un sistema il quale ha forte controllo sul p.m,, c’è grande sacrificio dei diritti individuali di difesa e di libertà dell’imputato unica strada perseguibile. L’ordinamento penitenziario I primi interventi in materia penitenziaria. Il regio decreto del ventidue dalla direzione generale delle carceri dal ministero dell'interno quello di giustizia, dare esecuzione delle pene detentive alle stesse istituzioni che pronuncia le sentenze significa non dare valore a carattere rieducativo della pena. In questo periodo ci sono sempre maggiori esigenze di controllo sui detenuti soprattutto quelli che non solo per motivi politici e dei quali bisogna stare ben distanti ed evitare ogni contatto perché sono oppositori del regime, come i compagni di fede. E si istituisce il comitato ha soccorso vittime del partito comunista e quale vi è visto come un'insidiosa forma di propaganda capace di far simpatizzare per il partito comunista stesso. Il Regolamento Rocco Tale regolamento nato nel trentuno e la fedele traduzione di ideologia fascista nel settore penitenziario. Come per il codice penale si realizza un compromesso tra le due scuole per giustificare scientificamente il maggior rigore carcerario. La pena deve confermare il suo carattere di castigo nonostante ciò deve servire anche a rigenerare il detenuto, in tale regolamento trova conferma le tre leggi fondamentali della vita carceraria già presenti nel regolamento precedente: lavoro, istruzione, pratiche religiose; ogni altra attività è tassativamente vietato. Nel nuovo regolamento particolare rilievo hanno quegli obblighi che sottolineano il carattere di castigo della pena ad esempio il divieto di giochi o di divertimenti riservati al cittadino libero.
  • 8. Inoltre nel nuovo regolamento si fa alla scelta di chiamare detenuti per loro nome e non più con il loro numero, in questo modo si ha un abbattimento della personalità del detenuto: al nome sono legati tutti ricordi della vita passata. Inoltre l'elevata grande attenzione al lavoro come funzione educativa. I principi cardine del nuovo regolamento tra un'applicazione anche a chi in attesa di pena non potendosi considerare sia il giudizio al pari di una persona libera, inoltre sono abolite le commissioni visitatrici che possono creare dei subbugli all'interno del carcere. Nel ventennio fascista sono scarse le informazioni condizioni di vita dei detenuti, a differenza di quello precedente, inoltre viene stabilito che le visite se non sono compito di un'istituzione non debbono avere altro compito che quello di studio scientifico. L'istruzione diventa obbligatoria per due ore al giorno per i detenuti analfabeti ma i maestri che prestano servizio per ragioni economiche non debbono essere pagati lo stato era grato. Per quanto riguarda il lavoro nel trentadue viene pubblicata la carta del lavoro carcerario che tra i vari obblighi istituisce quello per le pubbliche amministrazioni di dare parte del lavoro ai carceri. I programmi del guardasigilli Grandi e i delinquenti non rieducabili casacche uniformi e spersonalizzante, al disegno rendeva sia a escludere il detenuto dalla vita sociale ma anche condizionarlo agli schemi del regime il quale usava come propaganda. In questo modo si chiude nell'arco del ventennio fascista questa opera di bonifica e di eliminazione dei devianti che sono rimasti intrappolati nelle maglie della giustizia penale italiano. Il controllo sulla magistratura e l'ordinamento grandi del quarantuno. Come già ricordato in precedenza la magistratura doveva dare attuazione alle scelte di politica criminale del regime. La politica giudiziaria del regime emanò una serie di regole per regolare i rapporti tra magistratura e potere esecutivo queste erano le sono uno dei tasselli della politica criminale durante il periodo fascista. L'adesione della magistratura alle scelte di politica criminale del regime. Dopo la conquista del potere il regime fascista è in un contesto nel quale c'è un grandissimo potere dato l'esecutivo il quale condizione l'intero corpo giudiziario, il pubblico ministero non gode di alcuna indipendenza dal governo ed è tenuto a seguire le sue iniziative sull'azione penale. Non comprese la posizione dei giudici il quale dovrebbero essere indipendenti dal governo ma il cui stato giuridico in realtà è nelle mani del governo stesso dato che provvedimenti nei loro confronti sono controllati direttamente dal ministro di giustizia, inoltre l'organizzazione gerarchica di tipo piramidale permette decisioni incisivo controllo su tutti i magistrati facendo una singola pressione sul capufficio. Da ricordare sul programma di epurazione della magistratura con regio decreto del 1923, con il quale veniva prevista la dispensa dal servizio di quel magistrato il quale si fosse posto in condizioni di incompatibilità con le direttive generali del governo. Il sistema dei controlli sulla magistratura che era già residente al tempo dello Stato liberale spiega perché il regime non abbia effettuato specifici interventi sulla magistratura proprio nel periodo in cui iniziò la maggiore fascistizzazione dello Stato: gli strumenti esistenti erano già idonei a soddisfare il controllo sulla magistratura. Si può dire in linea generale che la magistratura non ebbe grandi problemi a conformarsi all'idea del regime,: nel mille nove cento quaranta il guardasigilli grandi elenca ad un dì in un discorso pubblico i molti esempi di sensibilità fascista della magistratura italiana tra quelle sentenze che hanno qualificato il partito nazione fascista come organo di diritto pubblico e investito i suoi pubblici ufficiali delle pratica le istituzioni statali: le poche fonti ufficiali danno quindi un'idea della magistratura completamente allineata alla politica criminale del regime. Gli unici punti in cui ci sono atteggiamenti giurisprudenziali non conformisti sono quelli riguardanti i delitti contro l'integrità e la serietà della stirpe con particolare riferimento all'aborto, e ai reati annonari. Nonostante i segni di resistenza dimostrata in questi due settori a fine degli anni trenta non c'erano più spazi per l'autonomia della magistratura: vigeva l'obbligo di iscrizione al partito fascista per qualunque impiego nella pubblica amministrazione, inizialmente previsto solo per l'ingresso in carriera ma di fatto poi esteso a tutti i giudici con una legge del quaranta che poneva l'appartenenza al partito fascista come condizione per l'avanzamento di carriera del personale facente parte l'amministrazione statale. Svariate regole furono poi inserire ad esempio la stretta di mano e lei sostituiti dal saluto romano e dal tu o voi. Troviamo alcune testimonianze anche se rare che parlano di una magistratura coraggiosa che ha fatto resistenza al regime fascista con astute sentenze, ma questo sembra essere soltanto l'eccezione che conferma
  • 9. la regola. Questo comunque contrasta con le realtà sembra infatti legittima alla conclusione di chi sostiene che le scelte di politica criminale del fascismo non ebbero nessun ostacolo della magistratura italiana, anzi fu uno dei mezzi con i quali si attuò la codificazione del regime materia per punto L'Ordinamento Giudiziario Del Quarantuno. L'ordinamento giudiziario del quarantuno non introduce nessuna grande novità né per quanto riguarda i rapporti tra magistratura e potere politico né per quanto riguarda l'organizzazione interna: perfeziona solo l'indipendenza del pubblico ministero dall'esecutivo, il controllo sui giudici, e l'organizzazione gerarchica piramidale della magistratura. Grandi precisa: "per i magistrati non si può parlare di autogoverno l'autogoverno è incompatibile col concetto di Stato fascista". Da qui deriva quindi da subordinazione di tutti i magistrati al ministro della giustizia e il controllo esercitato tramite i capi degli uffici. Anche il sistema delle promozioni a giudice di appello e di cassazione è saldamente nelle mani del ministro come quelle riguardanti il consiglio superiore della magistratura. Considerati titoli preferenziali l'essere invalidi o feriti per la causa fascista il brevetto di partecipazione a marcia su Roma e l'iscrizione ininterrotta i fasci di combattimento. Effetti della legislazione penale fascista sulla criminalità. Nel periodo fascista il dato che maggiormente emerge è la diminuzione dei tassi di criminalità, le denunce penali sono diminuite nettamente tranne che per i diritti di furto, gli omicidi sono addirittura dimezzato, rimane costante il numero delle persone presenti negli istituti di pena. Tali dati non poteva di certo essere non considerati dai sostenitori del regime i quali con toni celebrativi inneggiavano alla forza del partito nazionale fascista. In realtà è più corretto attribuire diminuzione del tasso di criminalità alla cura crescente sui cittadini dovuta al maggior rigore del controllo poliziesco. Inoltre il periodo di vigilanza del codice Rocco, ci furono diverse condanne di morte di cui ventotto furono commutate in ergastolo, mentre altre quarantadue furono quelle eseguite. Significativa e anche l'estrazione sociale degli imputati per lo più operai e contadini. La cultura penalistica durante il fascismo Il dibattito sul metodo giuridico. Dopo Arturo Rocco il metodo prevalentemente usato dai giuristi italiani è sicuramente il tecnico giuridico, il quale tralasciava tutto ciò che non riguardava strettamente il diritto positivo. La scienza giuridica stava diventando del tutto sterile, a questo punto Paolo Rossi in un suo testo si dimostrò scettico di fronte a tale dogmatismo giuridico il quale secondo lui permetteva al regime autoritario di prendere il sopravvento, come risposta il regime ordinò l'immediato sequestro del volume che conteneva quelle informazioni. Parte della dottrina si schierò dalla stessa parte e seguendola scienza giuridica tedesca si afferma un nuovo indirizzo teleologico, secondo quale i concetti giuridici sono strettamente collegati a un'idea di scopo. Il metodo tecnico giuridico viene considerato come un residuo storico del periodo liberale che proclamava la superiorità della legge sullo stato, invece si auspica una scienza giuridica con nuovi contenuti politici e filosofici. In Italia la dottrina teleologica tentava un approccio diverso da quello del formalismo tecnico giuridico, sul piano del metodo ci fu un netto rifiuto della giurisprudenza degli interessi. L'atletica tecnicismo giuridico si esprime con la delegittimazione della legge ad essere unica fonte di produzione del diritto e del proprio il nuovo Stato fascista a imporre una riconsiderazione globale del fondamento e delle finalità del diritto penale. Fondamento e funzione della pena il dibattito nella dottrina giuridica non si è fermato al problema del metodo giuridico, sia i codici che le misure di sicurezza portavano nuove riflessioni sul fondamento e funzione della pena. Si deve considerare la politica criminale in funzione al soddisfacimento delle politiche di difesa sociale, nella concezione fascista la pena a una funzione polivalente sia retributiva che preventiva come volevano le due scuole, è un'idea polivalente di pena. Inoltre ben figurava il lato rieducativo della pena in uno stato il quale voleva essere stato educatore, ma dalle gelatiere fascista non è riuscita a contemperare questi diversi caratteri. Infatti il rigore del codice Rocco il sistema delle pene e dall'introduzione della pena di morte sono lontani da finalità rieducative. Sulla terra ci
  • 10. furono vari dibattiti con idee da un lato o dall'altro l'unica pena per la quale c'era difficoltà di trovare una solida base giuridica e alla pena di morte non su un problema: si trattava di questioni politica di competenza esclusiva del governo: l'Italia aveva una tradizione abolizionista e si usò il pensiero dello stesso Beccaria che era il più grande sostenitore dell'abolizione della pena di morte, per far vedere come anche lui in certi reati più gravi la ammetteva. Ancora una volta Paolo Rossi e si dimostrò scettico davanti a questa dimensione della pena di morte tecnico giuridica, per affrontare una discussione più ideologica e sottolineando i molteplici effetti negativi della pena stessa. Altro dibattito sul fondamento in funzione della pena devono ancora della scuola positiva la quale era attenta ai limiti di durata delle sanzioni, il dibattito era tra i fautori della pena determinata e quelli dell'indeterminata. Dal dibattito emerse dai problemi del sistema del doppio binario e si cercarono varie soluzioni volte a superarne le incongruenze. In questo periodo con la ricerca di nuove tecniche sanzionatorie, più efficaci alla rotta il crimine, ha valorizzato la personalità soggettiva del reo, questo dato si ricava dal sistema, dalle lire di sicurezza introdotte, e della categoria giuridica della pericolosità sociale: l'attenzione rivolta reo evidenzia una connessione ora nuovamente attiva tra diritto penale e scienze ausiliarie, biologia psichiatria antropologia. Si studia ora la struttura dell'individuo nel quale troviamo determinati inclinazioni all'essere un criminale quindi un'inclinazione al reato. Il codice ha incasellato in queste categorie determinati soggetti considerati pericolosi socialmente in funzione di alcune caratteristiche personali degli stessi. ruolo e continuità della dottrina penale, mancate riforme dopo caduta fascismo. Dal dibattito penalistico nel ventre del regime si vede che la dottrina si è trovata tra due fuochi: da un lato lo statalismo fascista abile nel manipolare categorie istituti di tradizione liberale; dall'altro gli sviluppi della dogmatica tedesca che svalutando la concezione classica del reato si avviava verso il diritto penale della volontà per aggiungere l'abolizione del divieto di analogia. Sicuramente nel clima di sommossa che c'era alla caduta del fascismo poteva sembrare azzardato proporre una riforma del diritto penale per poter tornare al codice Zanardelli come auspicato da alcuni ministri oppure per costruire un codice nuovo in attesa della costituzione. In ogni caso si nota e si sottolinea che il codice penale è tecnicamente perfetto e quindi sarebbe un peccato rovinare un lavoro talmente impeccabile e quindi si sono andati a cercare attentamente tutti quegli aspetti permeati l'ideologia fascista i quali andavano sicuramente riformati mantenendo invece tutte le altre norme che avevano radici liberali. Secondo la penalistica e il codice Rocco non fu frutto del fascismo ma di una lunga elaborazione cominciata molti anni prima all'interno della scienza criminale. Si sono mantenuti per il principe istituti in netto contrasto con le premesse teoriche del fascismo: principio di legalità irretroattività, l'imputabilità, la centralità del bene giuridico. E mentre i liberali comunque dimostrano una continuità tra i due codici a prescindere dal regime fascista. Francesco palazzo Politica criminale e politica penale: precisazioni e delimitazioni. Plausibile definizione di politica criminale potrebbe essere: insieme organizzato di mezzi strumenti che in coerenza con dei principi di riferimento persegue lo scopo di contrastare la criminalità, tale definizione richiede precisazioni: Innanzitutto non è affatto detto che sia per forza razionale perché nelle sue manifestazioni storiche non sempre stato così infatti non è raro vedere come mezzi e strumenti siano stati usati per far fronte a contingenze politiche e senza nessuna preoccupazione per la coerenza con i principi di riferimento. Per quanto riguarda i principi poi il loro grado di consolidamento e di rigore è molto diverso il rapporto alla loro natura mi sono principi che hanno raggiunto la consultazione giuridica e talvolta anche costituzionale, come il principio della personalità della responsabilità penale. Ma ce ne sono altri ideologico culturali che nondimeno condizionano i mezzi strumenti della politica criminale. Per quanto riguarda i mezzi della poesia criminale e agli strumenti è indispensabile fare una delimitazione: è falsa idea che lo strumento sanzionatorio penale che l'unica opzione disponibile della
  • 11. politica criminale infatti esistono altri mezzi punitivi o anche mezzi non punitivi ma incentivanti promozionali. È questo potrebbe esserci una diversificazione dei mezzi di contrasto da criminalità. Mancata codificazione penale dell'età repubblicana. dei due codici , quello di procedura e quello penale solo il primo è stato rifatto dal legislatore repubblicano per il secondo, il più importante, si usa ancora quello di produzione fascista. l'età repubblicana non è stata in grado di modificare il più importante strumento della politica criminale: il codice penale. Del codice di procedura nonostante fosse opera moderna ottantotto, pesantemente colpito dalla corte costituzionale nella sua opera di ammodernamento della legislazione alla costituzione del quarantotto. La politica criminale dell'età repubblicana si identifica in parte in una storia negativa: l'incapacità di attuare una riforma del codice penale, invece in Europa si ravvisa una tendenza alla codificazione e molti nuovi codici vengono prodotti ed essi rappresentano più che altro una consolidazione legislativa del diritto prevalentemente giurisprudenziale, non mancano poi delle codificazioni che esprimono un ordine di valori nuovo: un ordine razionale e umanitario come con il codice spagnolo del novantacinque, oppure la traduzione del nuovo ordine di valore sulla giustizia penale come affermato col cambio costituzionale del settantotto. Nonostante il legislatore non abbia avuto la forza di sostituire il codice Rocco sono state prodotte un elevato numero di leggi speciali le quali hanno fatto nascere anche un dibattito sul se il codice abbia mantenuto oppure no la sua centralità nel sistema penale italiano. Tentativi di codificazione dalla costituzione alla metà degli anni settanta. La rapidità con cui la assemblea costituente terminò il suo lavoro e lavorando la carta costituzionale venne in inficiata dall'incapacità del legislatore repubblicano di riformare il codice penale italiano. Ci sono comunque già le quarantaquattro alcuni interventi legislativi che depurarli sistema dei più vistosi lasciti del fascismo: abolita la pena di morte, furono introdotte le attenuanti generiche, e furono ripristinate o modificate alcune norme in modo da stemperarne certi eccessi di autoritarismo statalistico. La grande svolta doveva essere data della carica innovativa della carta costituzionale, infatti aveva radicalmente mutato molti valori fondamentali di rilevanza penale: famiglia, ordine pubblico, manifestazione del pensiero, riunioni, associazione. Inoltre la costituzione presenta molte norme di rilevanza penalistica diretta: principio di legalità dei reati delle pene, principio di personalità, di responsabilità penale, finalità rieducativa della pena. Il principio di personalità della responsabilità penale, nello specifico, fu dettato dai costituenti come una reazione polemica nei confronti delle aberrazioni del diritto penale usato come strumento di rappresaglia nei confronti di avversari politici quindi è accettabile, che significato originario del principio fosse solo quello di evitare là in civilissima responsabilità per fato altrui. Per quanto riguarda il principio della finalità rieducativa della pena questa è un'espressione quasi rivoluzionaria, molto diversa dalla tradizione della giustizia retributiva. Si potrebbe pensare che tali finalità rieducative siano collegate a un superiore principio ideale di solidarietà umana e sociale, presente in tutta la costituzione il primo progetto di riforma organica, del dopoguerra fu negli anni cinquanta e il risentì affatto della carica innovativa costituzionale: effettuava una scelta politico criminale rigorosamente ispirata alla concezione retributiva della pena. La reazione della dottrina prevalente fu nettamente negativa: si parlò di regresso di un secolo nella legislazione penale e il progetto fu rapidamente ritirato dal guardasigilli. Quindi nella storia negativa della riforma penale che sono stati soltanto tre tentativi poco significativi di progetti preliminari, il cinquantasei, nei sessanta, sessantatré. Sono le sessantotto un progetto riuscirà ad ottenere l'approvazione di un ramo parlamentare: il senato. Ma eravamo in un periodo in cui si erano ripetuti scioglimenti anticipati del Parlamento e la camera non sarebbe mai riuscita a discutere quel progetto neanche nella legislatura successiva. Il codice Rocco era divenuto uno strumento inadeguato soprattutto sul versante della criminalità quotidiana: furti a pressioni indebite lesioni e ingiuria erano sanzionate pesantemente e tutto ciò non era più tollerabile. D'altra parte invece il vecchio codice è insufficiente verso una nuova criminalità che emergeva in un'Italia che stava cambiando velocemente da agricola ad industriale da contadina a borghese. Dal mille nove cento settantaquattro iniziò una riforma fatta non con una di codificazione ma con una serie di leggi speciali extra codicem e si cercò di reagire anche in quell'enorme che avevano un eccessivo carico sanzionatorio. Riassumendo la storia mancata codificazione è negativa in due sensi: il primo perché non si giunge al codice nuovo, il secondo perché l'unica riforma del codice, quella di settantaquattro, è ispirata la volontà di non modificare il codice nel quadro dei valori della parte speciale nei principi fondanti la responsabilità penale della parte generale : l'obiettivo è solamente quello di mitigare la risposta sanzionatorie. Ultimi progetti di codificazione a cavallo tra gli anni ottanta novanta.
  • 12. Nel mille nove centoottantotto, Giuliano vassalli, autorevole professore di diritto penale, nomina una commissione per redigere uno schema di delega al governo per il nuovo. Codice penale. La situazione politica è ora ben diversa dal passato, le ragioni che sembrano spingere alla codificazione sono legate alla sensibilità giuridica del ministro di allora. Un lavoro decennale era appena stato varato il codice di procedura, il primo repubblicano, ispirato a principi molto distanti dal vecchio codice di procedura. Tra l'altro ora si presenta un problema di rapporto tra i due codici dato che quello di procedura era profondamente mutato. Inoltre nessuno più del ministro vassalli conosceva i progressi della scienza penale dell'ultimo ventennio essendo aperto anche una visione comparatistica del diritto penale in chiave internazionale. Ancora una volta la riforma del codice ha una storia negativa quella di una riforma mancata. Nel novantadue arrivati ad un risultato di immenso valore scientifico, forse con qualche eccesso di accademismo, il progetto permeato da un forte personalismo sia nella parte generale che nella parte speciale delle singole incriminazioni. Nonostante ciò l'accoglienza del progetto molto fredda al punto che non è mai stato presentato nemmeno al consiglio dei ministri. Inoltre era discutibile la scelta della delegazione legislativa al governo come mezzo per sottrarre il codice alle lungaggini parlamentari, mancava così un controllo efficace del Parlamento. Sulla questione del metrò. Si aprì una grande disputa, perlopiù accademica, sicuramente meno pregevole dello schema di delega. La politica criminale delle leggi penali speciali anni settanta: fattori sociali, culturali e politici. Il fatto è che alla base della produzione legislativa manifestanti le scelte di politica criminale sono vari e si fanno riferimento innanzitutto a principi costituzionali, che iniziano a essere influenti dagli anni sessanta in poi, inoltre fattore non trascurabile della politica criminale è visto nell'influenza esercitata tramite la scienza giuridica dal cosiddetto movimento internazionale di riforma penale. In Europa si respira una tendenziale omogeneità culturale e politica soprattutto nell'occidentale, nascono istituzioni europee, il fatto è che facilitano la circolazione di alcuni idee politico criminali comuni.si può aggiungere anche che un ruolo molto intenso è stato svolto da di fattori considerati sociali, sia le grandi trasformazioni della società italiana del dopoguerra, sia quelle del fenomeno criminale. Gli anni settanta sono stati degli anni di relativa tranquillità ma tutto questo era soltanto l'albore della tempesta che si scatenerà nel decennio successivo. Tendenza della politica criminale italiana: uso simbolico della pena. Sinteticamente si può dire che: si è assistito da un lato ad un fenomeno di espansione dell'area penalmente rilevante almeno in due direzioni, quella dei nuovi interessi caratteristica della società tecnologicamente avanzata del tardo capitalismo che ha fatto sorgere nuove branche del diritto penale, ed espansione del diritto penale dovuta dalla sempre più intensi articolata repressione della cosiddetta criminalità organizzata: mafia camorra 'ndrangheta. Dall'altro lato c'è stato anche un fenomeno di liberalizzazione e secolarizzazione del diritto penale che ha spinto nell'opposta direzione della riduzione dell'area del penalmente rilevante, il fenomeno quantitativamente limitato di quell'espansivo. Se ad esempio il legislatore modificò la disciplina dell'aborto e divide la rilevanza della causa d'onore. La corte invece intervenne con un raggio più ampio innanzitutto rimuovendo i limiti penali di esercizio delle libertà costituzionali, come quella di manifestazione del pensiero, riunione, situazione, ciò ma anche per eliminare la tutela penale di beni che non apparivano più in armonia col quadro di valori e espressi della costituzione, adulterio concubinato plagio. nella produzione legislativa del periodo repubblicano soprattutto negli anni più vicini a noi, che è una utilizzazione del là sanzione criminale come simbolica affermazione di valori ideali sociali come per dare un esempio. Per quanto riguarda la criminalità organizzata, specialmente quella violenta, l'utilizzatore simbolica della sanzione penale risponde l'intento politico di placare l'interesse diffuso allarme sociale prodotte da queste temibili forme di criminalità come appunto la mafia e il terrorismo. L'utilizzatore simbolica della sanzione penale e una delle cause del fenomeno di inflazione penale che a sua volta origina molti problemi di efficienza della giustizia penale complessivamente. Grandi tendenze della politica criminale italiana: ricerca di efficienza tendenza di usare anche strumenti nuovi per dare una maggiore efficienza controllo penale: adozione di nuove tecniche di configurazione dei reati, potenziamento di alcuni strumenti sanzionatori, utilizzazione di norme premiali in funzione probatoria.per le nuove tecniche di configurazione dei reati si sottolinea l'anticipo della soglia
  • 13. di punibilità, in modo di colpire comportamenti precedenti alla successiva offesa del bene. Questa tecnica di tutela trova ragion d'essere nella difficoltà di accertamento o dall'irreparabile gravità di alcuni tipi di reati i quali toccano interessi diffusi collettivi. Si arriva però alla duplice conseguenza: da un lato si ottengono delle forme di illecito penale di un disvalore attenuato, dall'altro l'adozione generalizzata di questa tutela porta con sé un incremento dell'ipotesi criminose innescando anch'essa l'inflazione penale già innescata dall'uso simbolico della sanzione criminale. Un'altra tecnica che deriva da un'evoluzione generale dei modi di gestire certi interessi da parte dell'ordinamento, fa anticipare la tutela penale al carattere sanzionatorio che viene ad assumere.una scelta politico criminali sempre presente in Italia e quella che privilegia le misure di prevenzione "ante delictum": non è tanto l'anticipazione ma quanto un'adozione di uno strumento sanzionatorio surrogatoria rispetto alla pena. Infatti tali misure non presuppongono il reato in quanto l'anticipano repressivamente e facilitano l'accertamento probatorio. Tra le modifiche delle misure di prevenzione degli ultimi anni , da segnalare il potenziamento di quella contenuto patrimoniale e di confisca. Infatti proprio per la criminalità organizzata e le associazioni mafiose è divenuto la costante la confisca dei loro immensi patrimoni di illecita provenienza in modo da fargli un danno. Forse però la scelta politico criminali più significativo degli ultimi anni è quella che ha introdotto le norme premiali a vantaggio dei cosiddetti pentiti, le quali vengono estese prima a chi si dissocia dal gruppo criminoso e poi ai collaboratori di giustizia. Il risultato voluto è stato raggiunto con queste norme che si sono rivelate efficienti anche perché hanno permesso di conoscere il fenomeno mafioso in maniera molto più ampia del passato anche se questa scelta politico criminale si pone in contrasto con alcuni valori di giustizia, non perché il premio spetta la proporzione tra gravità del fatto e gravità della risposta sanzionatorie; piuttosto per due motivi: in primis la custodia cautelare, in secondo il sistema di protezione del pentito, volto a proteggerlo da rappresaglie vendette dei suoi ex compagni, che ha sommato al già presente sconto della pena sembra dare troppi benefici a una persona che comunque un delinquente. Inoltre spesso è facile arrivare a tali privilegi anche con dichiarazioni parziali reticenti o del tutto fasulle. Tendenza all'adeguamento costituzionale delle legislative penale: riforme penitenziarie. Non sono mancati in Italia alcune linee di politica criminale più stabili e razionali delle precedenti, vanno ricordati almeno due filoni evolutivi. Le trasformazioni del sistema dovute al suo adeguamento costituzionale e la più recente tendenza di razionalizzazione del sistema penale per far fronte alla complessità della società odierna. Per quanto riguarda il primo punto va ricordato il potenziamento della colpevolezza e soprattutto la filosofia della risocializzazione della pena. Queste tendenze riformistiche hanno diverse ispirazioni, per quanto riguarda il potenziamento della colpevolezza e suo forse si deriva dall'inclinazione al pensiero giuridico tedesco più attenta al lato soggettivo, da ricordare il primato culturale che la dottrina giuridica tedesca ha sempre avuto nelle scienze penali. A potenziare la colpevolezza in Italia non fu tanto il legislatore ma quando la corte costituzionale la quale con una coraggiosa sentenza dell'ottantotto definita storica elimino il principio dell'irrilevanza scusante dell'ignoranza legis che della colpevolezza è sempre stata la più grande negazione. questa sentenza riportò l'Italia è in una posizione di conformismo rispetto ad altri paesi europei e poneva le basi di un adeguamento del nostro sistema al principio della colpevolezza. Discorso diverso merita la filosofia della risocializzazione, che muove le sue mosse direttamente dall'enunciato della costituzione il quale prevede che la pena debba essere rieducativa per il condannato; l'ideologia della rieducazione alle sue radici nella svolta solidaristico sociale che si ebbe in Italia alla fine degli anni settanta che portò a un riscatto degli strati della società maggiormente emarginati. Per quanto riguarda la ideologia rieducativa del detenuto bisogna considerarsi fondamentale lo studio del soggetto per individualizzare il trattamento. Proprio in questa direzione si muove la grande riforma penitenziaria del mille nove cento settantacinque, in Italia sta per esplodere il terrorismo e la malavita e rispetto a questi fenomeni è difficile un'idea di rieducazione sociale e ancora una volta le esigenze di sicurezza e finiscono per prevalere sull'idea rieducative. Più in generale poi sistema tende a distinguere tra piccola criminalità e criminalità organizzata differenziandole più che altro in base oggettiva cioè della tipologia dei reati commessi. L'ideale educativo ormai avuto il suo tempo, le nuove priorità sono di assicurare il governo di carcere e di alleggerire il sistema penitenziario concentrando le risorse disponibili contro la grande criminalità. Con la riforma dell'ottantasei e decisivo contributo della corte costituzionale le misure di sicurezza subiscono una dilatazione in senso oggettivo: divengono benefici pressoché automatici fondati su comportamenti e situazioni abitative come ad esempio disintossicarsi da alcol e droga. Per quanto riguarda la grande criminalità invece la chiusura e netta, con vari provvedimenti legislativi datati novantuno e novantatré ai condannati per questi gravi reati venivano precluse le ammissioni alle misure alternative: opera una presunzione di non rieducabilità., anche se non assoluta perché in presenza di un comportamento di un certo tipo, il
  • 14. cosiddetto pentimento, anche questi condannati possono essere ammessi alle misure alternative che come già detto in precedenza diventano per loro benefici anche troppo esagerati. Sintetizzando si possono racchiudere in tre linee di politica criminale dell'ultimo ventennio: rieducazione, decarcerazione e, collaborazione processuale. Il risultato di questo processo è la disintegrazione della pena carceraria che ha perso non solo rigidità ma anche certezza. Tendenza alla razionalizzazione del sistema penale L'evoluzione legislativa spinge verso una razionalizzazione del sistema della giustizia penale, questa si manifesta in tutti quei provvedimenti che tendono a controllare l'espansione del penale. Le grandi elezioni legislative si collocano su due piani differenti: il primo quello di affiancare al sistema del diritto penale quello del diritto amministrativo punitivo, il secondo quello di operare esclusivamente sulla sanzione criminale rimanendo all'interno del sistema stesso. L'illecito punitivo amministrativo nasce in Italia nell'ottantuno, per accogliere le violazioni dei reati minori e quelle derivanti da quelle relazioni che il legislatore futuro vuole configurare come amministrative. Quindi c'è il legislatore una semplice alternativa al sistema penale classico, e questo è risultata una felice scelta politica. In ogni caso va sottolineato che la scelta dell'ottantuno è stata quella di modellare tale sistema in chiave para penale e in termini semplificati. La situazione è ancora lontana dall'essere perfettamente consolidata, sicuramente lo sviluppo di tale sistema segue linee di differenziazione molto più marcate rispetto al sistema penale classico. Sicuramente nasce un ulteriore problema che è quello della ripartizione tra sistema penale classico e quello affiancato