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11-11-2011                    GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 263




                                                                                       ALLEGATO C
                                                                 (di cui all’articolo 4, comma 2)
  Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell’articolo 4, comma 2


               1. Reati                                               Crediti decurtabili
  Condanna anche non definitiva al pagamento                                      2
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  2. Misure di sicurezza personali                                    Crediti decurtabili
  Applicazione provvisoria di una misura                                          6
  di sicurezza ai sensi dell’articolo 206 c.p.

  Applicazione anche in via non definitiva                                        10
  di una misura di sicurezza personale




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11-11-2011                                       GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                     Serie generale - n. 263



           3. Illeciti amministrativi e tributari                                                              Crediti decurtabili

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                                                                         NOTE

AVVERTENZA:
      Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
      — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
      — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
      «Art. 17. (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
         a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
         b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
         c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
         d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
         e)».
      — Si riporta il testo dell’art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, introdotto dall’art. 1, com-
ma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170:
      «Art. 4-bis. (Accordo di integrazione). — 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a pro-
muovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno
a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
      2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sotto-
scrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, di un
Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità
del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal
questore secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta
di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato
il diritto al ricongiungimento familiare.
      3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
      — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle dispo-
sizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258.
      — Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse

                                                                        — 16 —

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Accordo integrazione allegato C: creditidecurtabili

  • 1. 11-11-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 263 ALLEGATO C (di cui all’articolo 4, comma 2) Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell’articolo 4, comma 2 1. Reati Crediti decurtabili Condanna anche non definitiva al pagamento 2 Di una ammenda non inferiore a 10 mila euro Condanna anche non definitiva alla pena 3 dell’arresto inferiore a tre mesi anche congiunta al pagamento di una ammenda Condanna anche non definitiva alla pena 5 dell’arresto superiore a tre mesi Condanna anche non definitiva al pagamento 6 di una multa non inferiore a 10 mila euro Condanna anche non definitiva alla pena 8 della reclusione inferiore a tre mesi anche congiunta al pagamento di una multa Condanna anche non definitiva alla pena 10 della reclusione non inferiore a tre mesi Condanna anche non definitiva alla pena 15 della reclusione non inferiore ad un anno Condanna anche non definitiva alla pena 20 della reclusione non inferiore a due anni Condanna anche non definitiva alla pena 25 della reclusione non inferiore a tre anni 2. Misure di sicurezza personali Crediti decurtabili Applicazione provvisoria di una misura 6 di sicurezza ai sensi dell’articolo 206 c.p. Applicazione anche in via non definitiva 10 di una misura di sicurezza personale — 15 —
  • 2. 11-11-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 263 3. Illeciti amministrativi e tributari Crediti decurtabili Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 2 di importo non inferiore a 10 mila euro Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 4 di importo non inferiore a 30 mila euro Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 6 di importo non inferiore a 60 mila euro Irrogazione di una sanzione pecuniaria definitiva 8 di importo non inferiore a 100 mila euro NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17. (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)». — Si riporta il testo dell’art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, introdotto dall’art. 1, com- ma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170: «Art. 4-bis. (Accordo di integrazione). — 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a pro- muovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istru- zione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sotto- scrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. 3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle dispo- sizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258. — Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse — 16 —