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NUOVO SISTEMA DI
TASSAZIONE IN MATERIA
  DI IMPOSTA SUI REDDITI

         LEGGE DELEGA
  PER LA RIFORMA DEL SISTEMA
        FISCALE STATALE


    (L. n.80 del 07/04/2003)
                          1
ISTITUZIONE DELL’ IRES
            ISTITUZIONE
                                                (Art. 4)
          DELLA NUOVA IRE
               (Art. 3)
                                      (Attuazione con Dlg. 344/2003

    GRADUALE
   ELIMINAZIONE                                          RIFORMA
     DELL’IRAP                                           DELL’IVA
       (Art. 8)          LEGGE DELEGA                  Sullo standard
                      N. 80 DEL 07/04/2003              Comunitario
    RIFORMA DEL                                            (Art. 5)
SISTEMA DELL’ACCISA
        (art. 7)


                         ISTITUZIONE DI UNA
                      IMPOSTA SUI SERVIZI (Art. 6)

                                                       2
NUOVO SISTEMA DI
   TASSAZIONE IN MATERIA DI
     IMPOSTA SUI REDDITI
L’ART. 3 DELLA LEGGE DELEGA 7 APRILE 2003 N.80
  CONTIENE I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI
ENTRO I QUALI IL GOVERNO DOVRA’ PROCEDERE
  ALL’EMANAZIONEDI DECRETI LEGISLATIVI DI
          ATTUAZIONE DELLA DELEGA IN
   MATERIA DI IRE DESTINATA A SOSTITUIRE
               L’ATTUALE IRPEF.

                                       3
OBIETTIVI DELL’IRE



RAZIONALIZZARE E RAFFORZARE LA
  PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSTA
           PERSONALE



                         4
SOGGETTI PASSIVI
    SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO
    PERSONALE
    - Persone fisiche residenti e non
    - Enti pubblici e privati diversi dalle società
       commerciali (NO PROFIT)
       Attualmente ancora collocati nell’ambito IRES

   SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO DI
    IMPRESA
   REGIME INVARIATO PER LE SOCIETA’ DI
    PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI.
                                         5
RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE
        PREVISTE


   Fino a € 100.000…………23%
   Oltre € 100.000…………33%




                        6
NO TAX AREA

          L’ART. 2 LEGGE 289/2002

    HA GIA’ DATO AVVIO, NELLA SOSTANZA, AL
      PROCESSO DI RIFORMA DELL’IMPOSTA
                PERSONALE CON

   L’INTRODUZIONE DI UNA NUOVA DEDUZIONE
   NUOVE DETRAZIONI
   VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEI RELATIVI
    SCAGLIONI
                                         7
   CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La nuova tabella delle aliquote e scaglioni di reddito dal 1° gennaio 2003:




Gli scaglioni di reddito e le nuove aliquote si applicano ai redditi che sono imputabili
al periodo di imposta CHE INIZIA IL 1° GENNAIO 2003.


                                                                      8
DEDUZIONE PER ASSICURARE LA
   PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSIZIONE

                        Lavoro dipendente
                             € 4.500

Deduzione teorica
     base
    € 3.000
                    +       Pensione
                             € 4.000

                        Lavoro autonomo
                        e impresa minore
                            € 1.500


                               9
DEDUZIONE PER ASSICURARE LA
     PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSIZIONE
                     Deduzione base
                          € 3.000
                Non va ragguagliata ad anno
                      Ulteriori deduzioni
             Vanno sommate alla deduzione base
Per lavoro dipendente      - Va ragguagliata al periodo di
       € 4.500               lavoro nell’anno
Per pensione               - Va ragguagliata al periodo di
      € 4.000                pensione nell’anno
Per lavoro autonomo        - Non va ragguagliata al periodo di
       € 1.500               lavoro nell’anno
                                                  10
DEDUZIONE PER ASSICURARE LA
      PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSIZIONE

   Le deduzioni previste per lavoro dipendente,
    pensione e lavoro autonomo NON SONO MAI
    CUMULABILI TRA LORO

   Se alla formazione del reddito complessivo
    concorrono due o più delle tipologie reddituali il
    contribuente potrà usufruire della deduzione più
    conveniente.

                                              11
DEDUZIONE
EFFETTIVAMENTE SPETTANTE




                       12
ESEMPI
 1. Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE                € 36.000
    Oneri deducibili                                  € 1.500



  Essendo il risultato del rapporto minore di zero la deduzione non spetta

 2. Reddito annuo di PENSIONE                         € 8.000
    Oneri deducibili                                  € 1.500


Essendo il risultato maggiore di 1 la deduzione spetta per intero (3.000+4.000) = 7.000


  3. Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE                € 20.000
     Oneri deducibili                                  € 1.500


  Essendo il risultato compreso tra 0 e 1, la deduzione effettivamente spettante è
  pari a (3.000+4.500) x 0,5769 = 4.327

                                                                      13
ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I
      SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE

1.   L’ IMPOSTA NON E’ DOVUTA
     QUALORA IL REDDITO COMPLESSIVO E’ COMPOSTO
     ESCLUSIVAMENTE DA :

     -- PENSIONE NON SUPERIORE A € 7.500
     -- REDDITI DI TERRENI NON SUPER. A € 185,92
     -- REDDITO INERENTE L’ABITAZIONE PRINCIPALE E
        RELATIVE PERTINENZE


                                         14
ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I
     SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE

2.   SE L’ IMPORTO DEI REDDITI DA PENSIONE E’
     COMPRESO TRA € 7.500 E € 7.800,
     NON E’ DOVUTA LA PARTE D’IMPOSTA
     NETTA
     EVENTUALMENTE ECCEDENTE LA DIFFERENZA
     TRA
     REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE E
     L’ IMPORTO DI € 7.500.



                                     15
LE NUOVE DETRAZIONI

1. Sono finalizzate al mantenimento della            progressività della
   imposizione    e non più al riconoscimento        forfetario di spese
   sostenute per la produzione di reddito.

2. Vanno commisurate sul reddito complessivo al netto della deduzione
   per l’abitazione principale

3. L’importo di detrazione spettante non deve essere più rapportata al
   periodo di lavoro o di pensione nell’anno, ma compete in misura
   piena.

 4. NON SONO CUMULABILI TRA LORO, ma se alla formazione di reddito
   concorrono due o più tipologie reddituali il contribuente potrà fruire
   della detrazione più favorevole.

                                                              16
LE NUOVE DETRAZIONI




                      17
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

   E’ una clausola di garanzia che ha lo scopo di tutelare il
    contribuente da eventuali penalizzazioni derivanti
    dall’applicazione delle nuove disposizioni.

   Con tale clausola è riconosciuta la possibilità al
    contribuente di applicare, IN SEDE DI DICHIARAZIONE,
    le disposizioni del Testo Unico in vigore al 31.12.2002,
    qualora queste ultime risultino più favorevoli.

   Tale clausola può essere applicata nelle dichiarazioni
    relative ai redditi del 2003 e del 2004.
                                                   18
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NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI

  • 1. NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (L. n.80 del 07/04/2003) 1
  • 2. ISTITUZIONE DELL’ IRES ISTITUZIONE (Art. 4) DELLA NUOVA IRE (Art. 3) (Attuazione con Dlg. 344/2003 GRADUALE ELIMINAZIONE RIFORMA DELL’IRAP DELL’IVA (Art. 8) LEGGE DELEGA Sullo standard N. 80 DEL 07/04/2003 Comunitario RIFORMA DEL (Art. 5) SISTEMA DELL’ACCISA (art. 7) ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SUI SERVIZI (Art. 6) 2
  • 3. NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI L’ART. 3 DELLA LEGGE DELEGA 7 APRILE 2003 N.80 CONTIENE I PRINCIPI ED I CRITERI DIRETTIVI ENTRO I QUALI IL GOVERNO DOVRA’ PROCEDERE ALL’EMANAZIONEDI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA IN MATERIA DI IRE DESTINATA A SOSTITUIRE L’ATTUALE IRPEF. 3
  • 4. OBIETTIVI DELL’IRE RAZIONALIZZARE E RAFFORZARE LA PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSTA PERSONALE 4
  • 5. SOGGETTI PASSIVI  SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO PERSONALE - Persone fisiche residenti e non - Enti pubblici e privati diversi dalle società commerciali (NO PROFIT) Attualmente ancora collocati nell’ambito IRES  SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO DI IMPRESA  REGIME INVARIATO PER LE SOCIETA’ DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI. 5
  • 6. RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE PREVISTE Fino a € 100.000…………23% Oltre € 100.000…………33% 6
  • 7. NO TAX AREA L’ART. 2 LEGGE 289/2002 HA GIA’ DATO AVVIO, NELLA SOSTANZA, AL PROCESSO DI RIFORMA DELL’IMPOSTA PERSONALE CON  L’INTRODUZIONE DI UNA NUOVA DEDUZIONE  NUOVE DETRAZIONI  VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEI RELATIVI SCAGLIONI 7  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
  • 8. La nuova tabella delle aliquote e scaglioni di reddito dal 1° gennaio 2003: Gli scaglioni di reddito e le nuove aliquote si applicano ai redditi che sono imputabili al periodo di imposta CHE INIZIA IL 1° GENNAIO 2003. 8
  • 9. DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSIZIONE Lavoro dipendente € 4.500 Deduzione teorica base € 3.000 + Pensione € 4.000 Lavoro autonomo e impresa minore € 1.500 9
  • 10. DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSIZIONE Deduzione base € 3.000 Non va ragguagliata ad anno Ulteriori deduzioni Vanno sommate alla deduzione base Per lavoro dipendente - Va ragguagliata al periodo di € 4.500 lavoro nell’anno Per pensione - Va ragguagliata al periodo di € 4.000 pensione nell’anno Per lavoro autonomo - Non va ragguagliata al periodo di € 1.500 lavoro nell’anno 10
  • 11. DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA’ DELL’IMPOSIZIONE  Le deduzioni previste per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo NON SONO MAI CUMULABILI TRA LORO  Se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali il contribuente potrà usufruire della deduzione più conveniente. 11
  • 13. ESEMPI 1. Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE € 36.000 Oneri deducibili € 1.500 Essendo il risultato del rapporto minore di zero la deduzione non spetta 2. Reddito annuo di PENSIONE € 8.000 Oneri deducibili € 1.500 Essendo il risultato maggiore di 1 la deduzione spetta per intero (3.000+4.000) = 7.000 3. Reddito annuo di LAVORO DIPENDENTE € 20.000 Oneri deducibili € 1.500 Essendo il risultato compreso tra 0 e 1, la deduzione effettivamente spettante è pari a (3.000+4.500) x 0,5769 = 4.327 13
  • 14. ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE 1. L’ IMPOSTA NON E’ DOVUTA QUALORA IL REDDITO COMPLESSIVO E’ COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA : -- PENSIONE NON SUPERIORE A € 7.500 -- REDDITI DI TERRENI NON SUPER. A € 185,92 -- REDDITO INERENTE L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 14
  • 15. ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER I SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE 2. SE L’ IMPORTO DEI REDDITI DA PENSIONE E’ COMPRESO TRA € 7.500 E € 7.800, NON E’ DOVUTA LA PARTE D’IMPOSTA NETTA EVENTUALMENTE ECCEDENTE LA DIFFERENZA TRA REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE E L’ IMPORTO DI € 7.500. 15
  • 16. LE NUOVE DETRAZIONI 1. Sono finalizzate al mantenimento della progressività della imposizione e non più al riconoscimento forfetario di spese sostenute per la produzione di reddito. 2. Vanno commisurate sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale 3. L’importo di detrazione spettante non deve essere più rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, ma compete in misura piena. 4. NON SONO CUMULABILI TRA LORO, ma se alla formazione di reddito concorrono due o più tipologie reddituali il contribuente potrà fruire della detrazione più favorevole. 16
  • 18. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  E’ una clausola di garanzia che ha lo scopo di tutelare il contribuente da eventuali penalizzazioni derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni.  Con tale clausola è riconosciuta la possibilità al contribuente di applicare, IN SEDE DI DICHIARAZIONE, le disposizioni del Testo Unico in vigore al 31.12.2002, qualora queste ultime risultino più favorevoli.  Tale clausola può essere applicata nelle dichiarazioni relative ai redditi del 2003 e del 2004. 18
  • 19. 19
  • 20. 20