SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
DROGHE	
  

	
  D.P.R.	
  309/90	
  modificato	
  dalla	
  L.	
  21	
  
febbraio	
  2006,	
  n.	
  49	
  
	
  
Droghe	
  
•  Sono droghe tutte le sostanze che
agiscono sul sistema nervoso
centrale e modificano le sensazioni,
le reazioni, la personalità e che
vengono assunte per la ricerca
dei loro effetti positivi
nonostante rischi e danni.
Sostanze	
  stupefacen7	
  
•  Dal 2006 la legge italiana non
distingue più tra droghe leggere e
pesanti.
•  Tutte le sostanze che vengono vengono
inserite dal Ministero in un'unica
tabella sono considerate sostanze
illegali cioè proibite nell’uso e nella
produzione.
•  La distinzione non dipende dalla loro
pericolosità.
ILLECITI	
  
•  La	
  legge	
  vieta:	
  
–  IL	
  CONSUMO	
  
–  L’ACQUISTO	
  
–  LA	
  DETENZIONE	
  
–  LO	
  SPACCIO	
  
CONSUMO	
  	
  
E'	
  segnalato	
  alla	
  Prefettura	
  per	
  consumo	
  chi	
  
durante	
  un	
  controllo	
  di	
  Polizia:	
  
•  è	
  visto	
  consumare	
  sostanze	
  illegali;	
  
•  viene	
  trovato	
  in	
  compagnia	
  di	
  persone	
  che	
  le	
  
stanno	
  consumando,	
  (a	
  meno	
  che	
  non	
  dichiari	
  e	
  
faccia	
  mettere	
  a	
  verbale	
  che	
  non	
  usa	
  droghe	
  e	
  si	
  
trova	
  lì	
  solo	
  per	
  compagnia.);	
  
•  viene	
  trovato	
  con	
  indizi	
  che	
  evidenziano	
  il	
  
consumo	
  di	
  sostanze	
  (es.	
  resti	
  di	
  una	
  canna	
  nel	
  
posacenere	
  della	
  macchina).	
  
ACQUISTO	
  

Può essere accusato di acquisto di
sostanze stupefacenti chi è visto dalle
Forze di Polizia ricevere o pagare
una sostanza illegale.
DETENZIONE	
  DI	
  SOSTANZE	
  	
  

•  Una	
  persona	
  può	
  essere	
  accusata	
  di	
  
detenzione	
  di	
  sostanze	
  stupefacenti	
  se	
  le	
  
Forze	
  dell’Ordine,	
  durante	
  un	
  controllo,	
  le	
  
trovano	
  addosso,	
  tra	
  i	
  suoi	
  effetti	
  personali	
  o	
  
nelle	
  sue	
  proprietà	
  (casa,	
  macchina,	
  etc.)	
  una	
  
quantità	
  qualsiasi	
  di	
  una	
  sostanza	
  
stupefacente	
  illegale.	
  
SPACCIO	
  	
  	
  
Può essere accusato di spaccio:
•  Chi offre ad altri delle sostanze illegali in cambio
di denaro o a titolo di regalo (se qualcuno
dichiara alla polizia che un amico gli ha regalato
delle droghe, l’amico può essere accusato di
spaccio).
Sono considerati illeciti penali punibili nello stesso
modo dello spaccio:
•  la produzione di sostanze illegali (compresa la
coltivazione di piante da cui si ricavano droghe);
•  la raffinazione, la preparazione o il taglio;
•  il trasporto e il traffico.
SANZIONI	
  per	
  il	
  consumatore	
  
•  La Polizia può dichiarare in un verbale che una
persona ha consumato sostanze stupefacenti
anche se non ha sequestrato nulla: c’è un
consumo senza detenzione.
•  In questi casi non ci sono sanzioni ma la
persona viene comunque segnalata in
Prefettura.
•  La Prefettura comunicherà al Ser.T e alla
Motorizzazione Civile che la persona ha fatto uso
di droghe.
•  La persona segnalata sarà anche invitata a
presentarsi ad un Ser.T per un colloquio
facoltativo.
Sanzioni	
  per	
  chi	
  ACQUISTA	
  O	
  DETIENE	
  	
  
PER	
  USO	
  PERSONALE	
  	
  	
  	
  
	
  

Chiunque illecitamente acquista, riceve o detiene
sostanze stupefacenti per uso personale è
sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e
non superiore a un anno, a una o più delle seguenti
sanzioni amministrative:
a)  sospensione della patente di guida o divieto di
conseguirla;
b)  sospensione della licenza di porto d’armi o
divieto di conseguirla;
c)  sospensione del passaporto;
d)  sospensione del permesso di soggiorno per
motivi di turismo o divieto di conseguirlo se
cittadino extracomunitario.”
Procedimento	
  
•  La persona viene convocata dal PREFETTO.
•  Se è minore si convocano anche i genitori o
chi ne esercita la potestà.
•  Se si tratta di droghe leggere, al posto della
sanzione e solo la prima volta, il prefetto
può limitare il provvedimento al formale invito
a non fare più uso delle sostanze stesse.	
  

	
  
RECIDIVE	
  
•  L’interessato, se accusato di
detenzione di droghe pesanti o che
risulti già sanzionato ai sensi di
questa legge, può essere sottoposto
per un massimo di due anni ad
ulteriori misure.
•  Il mancato rispetto anche solo di una
di queste disposizioni è punita con
l’arresto da 3 a 18 mesi.
Ulteriori	
  misure	
  per	
  le	
  recidive	
  
•  Obbligo di presentarsi almeno due volte a
settimana presso un ufficio della Polizia;
•  obbligo di rientrare a casa entro una
determinata ora e di non uscirne prima di
altra ora prefissata;
•  divieto di frequentare determinati locali
pubblici;
•  divieto di allontanarsi dal comune di
residenza;
•  obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia,
negli orari di entrata ed uscita dagli istituti
scolastici;
•  divieto di condurre qualsiasi veicolo a
motore.
Sanzioni	
  per	
  LO	
  SPACCIO	
  
•  Coltivare, produrre, vendere,
cedere anche a titolo gratuito,
trasportare, procurare ad altri,
inviare, consegnare per qualunque
scopo sostanze stupefacenti
costituisce reato sanzionato con la
reclusione da 6 a 20 anni con
sanzioni pecuniarie da 26000 a
260000 euro.
SANZIONI	
  per	
  DETENZIONE	
  
	
  di	
  quanFtà	
  superiore	
  ai	
  limiF	
  
•  Con le stesse pene è punito chi acquista,
riceve a qualsiasi titolo o illecitamente
detiene sostanze stupefacenti in quantità
superiore ai limiti massimi del principio
attivo indicati dal Ministero Salute.
•  Quando, per i mezzi, modalità, circostanze o
per qualità o quantità delle sostanza i fatti
sono di “lieve entità” si applicano le pene
della reclusione da 1 a 6 anni e una multa
da 3000 a 26000 euro.
•  E’ previsto l’arresto in flagranza.
QuanFtà	
  considerate	
  spaccio	
  
Possesso superiore (circa):
•  750 mg di cocaina (45% di principio attivo
- 1,6 grammi per 5 dosi),
•  500 mg di cannabis (10% - 5 grammi per
15-20 spinelli),
•  250 mg di eroina (15% - 1,7 grammi per
10 dosi).
•  5 compresse di ecstasy (750 mg. di
principio attivo),
•  5 compresse di anfetamina (500 mg.),
•  3 francobolli di Lsd (0,150 mg.).

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (20)

La Costituzione italiana
La Costituzione italianaLa Costituzione italiana
La Costituzione italiana
 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato e i suoi elementi costitutiviLo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
 
Efficacia delle-norme-giuridiche
Efficacia delle-norme-giuridicheEfficacia delle-norme-giuridiche
Efficacia delle-norme-giuridiche
 
Norme sociali-e-norme-giuridiche
Norme sociali-e-norme-giuridicheNorme sociali-e-norme-giuridiche
Norme sociali-e-norme-giuridiche
 
Persone fisiche
Persone fisichePersone fisiche
Persone fisiche
 
Lo Stato
Lo StatoLo Stato
Lo Stato
 
Forma di stato e di governo
Forma di stato e di governoForma di stato e di governo
Forma di stato e di governo
 
Mod. 1 le fonti del dir
Mod. 1 le fonti del dirMod. 1 le fonti del dir
Mod. 1 le fonti del dir
 
Mod.1 norme giuridiche
Mod.1 norme giuridicheMod.1 norme giuridiche
Mod.1 norme giuridiche
 
Diritto costituzionale.
Diritto costituzionale.Diritto costituzionale.
Diritto costituzionale.
 
La moneta
La monetaLa moneta
La moneta
 
Governo
GovernoGoverno
Governo
 
Verso la democrazia
Verso la democraziaVerso la democrazia
Verso la democrazia
 
Interpretazione
InterpretazioneInterpretazione
Interpretazione
 
Lo Stato italiano e i suoi organi
Lo Stato italiano e i suoi organiLo Stato italiano e i suoi organi
Lo Stato italiano e i suoi organi
 
Forme di Governo - AU ROMA
Forme di Governo - AU ROMAForme di Governo - AU ROMA
Forme di Governo - AU ROMA
 
Artt.4 12
Artt.4  12Artt.4  12
Artt.4 12
 
Il presidente della repubblica
Il presidente della repubblicaIl presidente della repubblica
Il presidente della repubblica
 
Lo stato
Lo statoLo stato
Lo stato
 
I reati
I reatiI reati
I reati
 

Andere mochten auch (20)

Mod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-primaMod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-prima
 
Mod. 4 dir. di voto
Mod. 4 dir. di votoMod. 4 dir. di voto
Mod. 4 dir. di voto
 
Parlamento parte-seconda-2
Parlamento parte-seconda-2Parlamento parte-seconda-2
Parlamento parte-seconda-2
 
Artt.1 2-3 cost
Artt.1 2-3 costArtt.1 2-3 cost
Artt.1 2-3 cost
 
Diritto alla salute
Diritto alla saluteDiritto alla salute
Diritto alla salute
 
Alimentazione
AlimentazioneAlimentazione
Alimentazione
 
Famiglie nel sistema economico
Famiglie nel sistema economicoFamiglie nel sistema economico
Famiglie nel sistema economico
 
Rapporto giuridico persone-fisiche
Rapporto giuridico persone-fisicheRapporto giuridico persone-fisiche
Rapporto giuridico persone-fisiche
 
Oggetto del-rapporto-giuridico
Oggetto del-rapporto-giuridicoOggetto del-rapporto-giuridico
Oggetto del-rapporto-giuridico
 
Contenuto del rapporto giuridico
Contenuto del rapporto giuridicoContenuto del rapporto giuridico
Contenuto del rapporto giuridico
 
Le imprese sintesi
Le imprese sintesiLe imprese sintesi
Le imprese sintesi
 
Bisogni beni-economici
Bisogni beni-economiciBisogni beni-economici
Bisogni beni-economici
 
Lo stato
Lo statoLo stato
Lo stato
 
Sistema economico
Sistema economicoSistema economico
Sistema economico
 
Imprese nel sis. ec sintesi
Imprese nel sis. ec sintesiImprese nel sis. ec sintesi
Imprese nel sis. ec sintesi
 
Stato nel sistema economico
Stato nel sistema economicoStato nel sistema economico
Stato nel sistema economico
 
Le famiglie nel sistema ec. sintesi
Le famiglie nel sistema ec. sintesiLe famiglie nel sistema ec. sintesi
Le famiglie nel sistema ec. sintesi
 
Ripasso problema economico
Ripasso problema economicoRipasso problema economico
Ripasso problema economico
 
Gruppo 1 analisi sondaggio
Gruppo 1 analisi sondaggioGruppo 1 analisi sondaggio
Gruppo 1 analisi sondaggio
 
Famiglie
FamiglieFamiglie
Famiglie
 

Mehr von donatella carli Moretti (20)

il deposito in albergo
il deposito in albergoil deposito in albergo
il deposito in albergo
 
contratto d'albergo
contratto d'albergocontratto d'albergo
contratto d'albergo
 
limiti autonomia contrattuale
limiti autonomia contrattualelimiti autonomia contrattuale
limiti autonomia contrattuale
 
contratto e terzi
contratto e terzicontratto e terzi
contratto e terzi
 
Professioni tur
Professioni turProfessioni tur
Professioni tur
 
Effetti del contratto
Effetti del contrattoEffetti del contratto
Effetti del contratto
 
Inadempimento mora
Inadempimento mora Inadempimento mora
Inadempimento mora
 
1. obbligazione
1. obbligazione1. obbligazione
1. obbligazione
 
Possesso
PossessoPossesso
Possesso
 
S.a.s pptx
S.a.s pptxS.a.s pptx
S.a.s pptx
 
S.n.c.
S.n.c.S.n.c.
S.n.c.
 
Proprietà e diritti reali
Proprietà e diritti realiProprietà e diritti reali
Proprietà e diritti reali
 
1. obbligazione
1. obbligazione1. obbligazione
1. obbligazione
 
Società semplice
Società sempliceSocietà semplice
Società semplice
 
Società in generale
Società in generaleSocietà in generale
Società in generale
 
Lo stato
Lo statoLo stato
Lo stato
 
Risoluzione
RisoluzioneRisoluzione
Risoluzione
 
Rescissione
RescissioneRescissione
Rescissione
 
Nullita annullamento
Nullita annullamentoNullita annullamento
Nullita annullamento
 
Nullita annullamento
Nullita annullamentoNullita annullamento
Nullita annullamento
 

La legge e le sostenze stupefacenti

  • 1. DROGHE    D.P.R.  309/90  modificato  dalla  L.  21   febbraio  2006,  n.  49    
  • 2. Droghe   •  Sono droghe tutte le sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale e modificano le sensazioni, le reazioni, la personalità e che vengono assunte per la ricerca dei loro effetti positivi nonostante rischi e danni.
  • 3. Sostanze  stupefacen7   •  Dal 2006 la legge italiana non distingue più tra droghe leggere e pesanti. •  Tutte le sostanze che vengono vengono inserite dal Ministero in un'unica tabella sono considerate sostanze illegali cioè proibite nell’uso e nella produzione. •  La distinzione non dipende dalla loro pericolosità.
  • 4. ILLECITI   •  La  legge  vieta:   –  IL  CONSUMO   –  L’ACQUISTO   –  LA  DETENZIONE   –  LO  SPACCIO  
  • 5. CONSUMO     E'  segnalato  alla  Prefettura  per  consumo  chi   durante  un  controllo  di  Polizia:   •  è  visto  consumare  sostanze  illegali;   •  viene  trovato  in  compagnia  di  persone  che  le   stanno  consumando,  (a  meno  che  non  dichiari  e   faccia  mettere  a  verbale  che  non  usa  droghe  e  si   trova  lì  solo  per  compagnia.);   •  viene  trovato  con  indizi  che  evidenziano  il   consumo  di  sostanze  (es.  resti  di  una  canna  nel   posacenere  della  macchina).  
  • 6. ACQUISTO   Può essere accusato di acquisto di sostanze stupefacenti chi è visto dalle Forze di Polizia ricevere o pagare una sostanza illegale.
  • 7. DETENZIONE  DI  SOSTANZE     •  Una  persona  può  essere  accusata  di   detenzione  di  sostanze  stupefacenti  se  le   Forze  dell’Ordine,  durante  un  controllo,  le   trovano  addosso,  tra  i  suoi  effetti  personali  o   nelle  sue  proprietà  (casa,  macchina,  etc.)  una   quantità  qualsiasi  di  una  sostanza   stupefacente  illegale.  
  • 8. SPACCIO       Può essere accusato di spaccio: •  Chi offre ad altri delle sostanze illegali in cambio di denaro o a titolo di regalo (se qualcuno dichiara alla polizia che un amico gli ha regalato delle droghe, l’amico può essere accusato di spaccio). Sono considerati illeciti penali punibili nello stesso modo dello spaccio: •  la produzione di sostanze illegali (compresa la coltivazione di piante da cui si ricavano droghe); •  la raffinazione, la preparazione o il taglio; •  il trasporto e il traffico.
  • 9. SANZIONI  per  il  consumatore   •  La Polizia può dichiarare in un verbale che una persona ha consumato sostanze stupefacenti anche se non ha sequestrato nulla: c’è un consumo senza detenzione. •  In questi casi non ci sono sanzioni ma la persona viene comunque segnalata in Prefettura. •  La Prefettura comunicherà al Ser.T e alla Motorizzazione Civile che la persona ha fatto uso di droghe. •  La persona segnalata sarà anche invitata a presentarsi ad un Ser.T per un colloquio facoltativo.
  • 10. Sanzioni  per  chi  ACQUISTA  O  DETIENE     PER  USO  PERSONALE           Chiunque illecitamente acquista, riceve o detiene sostanze stupefacenti per uso personale è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a)  sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b)  sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; c)  sospensione del passaporto; d)  sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.”
  • 11. Procedimento   •  La persona viene convocata dal PREFETTO. •  Se è minore si convocano anche i genitori o chi ne esercita la potestà. •  Se si tratta di droghe leggere, al posto della sanzione e solo la prima volta, il prefetto può limitare il provvedimento al formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse.    
  • 12. RECIDIVE   •  L’interessato, se accusato di detenzione di droghe pesanti o che risulti già sanzionato ai sensi di questa legge, può essere sottoposto per un massimo di due anni ad ulteriori misure. •  Il mancato rispetto anche solo di una di queste disposizioni è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi.
  • 13. Ulteriori  misure  per  le  recidive   •  Obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso un ufficio della Polizia; •  obbligo di rientrare a casa entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; •  divieto di frequentare determinati locali pubblici; •  divieto di allontanarsi dal comune di residenza; •  obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; •  divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
  • 14. Sanzioni  per  LO  SPACCIO   •  Coltivare, produrre, vendere, cedere anche a titolo gratuito, trasportare, procurare ad altri, inviare, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti costituisce reato sanzionato con la reclusione da 6 a 20 anni con sanzioni pecuniarie da 26000 a 260000 euro.
  • 15. SANZIONI  per  DETENZIONE    di  quanFtà  superiore  ai  limiF   •  Con le stesse pene è punito chi acquista, riceve a qualsiasi titolo o illecitamente detiene sostanze stupefacenti in quantità superiore ai limiti massimi del principio attivo indicati dal Ministero Salute. •  Quando, per i mezzi, modalità, circostanze o per qualità o quantità delle sostanza i fatti sono di “lieve entità” si applicano le pene della reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 3000 a 26000 euro. •  E’ previsto l’arresto in flagranza.
  • 16. QuanFtà  considerate  spaccio   Possesso superiore (circa): •  750 mg di cocaina (45% di principio attivo - 1,6 grammi per 5 dosi), •  500 mg di cannabis (10% - 5 grammi per 15-20 spinelli), •  250 mg di eroina (15% - 1,7 grammi per 10 dosi). •  5 compresse di ecstasy (750 mg. di principio attivo), •  5 compresse di anfetamina (500 mg.), •  3 francobolli di Lsd (0,150 mg.).