Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Prospetto finanziamento borse_e_oneri_19_20
1. FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO DI FREQUENZA
AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ministeriali, possono essere coperti dall'Università anche
mediante convenzione con soggetti estranei all'Amministrazione universitaria, da stipulare in data
antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della Legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Ente finanziatore deve impegnarsi, con lettera di intenti indirizzata al Rettore, a versare
all'Università per ogni anno di durata del corso:
a) l'importo della borsa di studio, determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 aprile
2016, di € 16.350,00;
b) il contributo INPS a gestione separata, previsto dall'art. 2 del D.m. 11 settembre 1998, nella misura
percentuale in vigore;
c) il contributo di funzionamento del corso, fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in
€ 1.549,37 per i dottorati scientifici e in € 774,69 per quelli umanistici, cui si aggiunge il contributo per
l'accesso e la frequenza al corso, pari a € 840,00.
d) l’importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima da assicurare a ciascun dottorando a
decorrere dal secondo anno, in aggiunta alla borsa, per l'attività di ricerca in Italia e all'estero
adeguato rispetto alla tipologia di corso.
L'Ente finanziatore deve impegnarsi altresì a corrispondere all'Ateneo:
e) l'aumento, in misura non inferiore al 50% dell'importo della borsa, per l'eventuale periodo di soggiorno
all'estero del dottorando;
f) le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e
regolamentari (incremento dell'importo della borsa e del contributo INPS).
La convenzione relativa al finanziamento della borsa di studio, una volta approvata dal Consiglio di
Amministrazione, è trasmessa per la sottoscrizione all'Ente finanziatore, che di norma deve farsi carico
delle spese di bollo.
Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di
cui all'art. 2195 del codice civile, soggetti di cui all'art. 17 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, il
programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti anche in ordine alla
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni e integrazioni.
Tale convenzione, la cui efficacia non può essere condizionata al conseguimento delle agevolazioni
fiscali, deve prevedere:
- che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Università, fermo restando che al
tutore designato dal Collegio dei docenti del corso possa essere affiancato un co-tutore esterno,
afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando
presso quest'ultimo;
- che il soggetto convenzionato garantisca la copertura finanziaria della borsa di studio, rendendo
disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca e facilitando, nei modi più
opportuni, l'esito professionale di dottori di ricerca formatisi nell'ambito della convenzione;
- che eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche dell'attività di ricerca collegata al dottorato,
ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici
accordi.
Il pagamento delle somme di cui alle lettere a), b), c) e d) può essere effettuato:
2. □ in un'unica soluzione anticipata all'inizio del primo anno di corso, entro 20 giorni dalla richiesta
scritta dell’Università
□ in rate annuali anticipate rispetto all'inizio di ciascun anno di corso. Il versamento della prima rata
avverrà entro 20 giorni dalla richiesta scritta dell’Università; il versamento delle rate successive
avverrà entro il 30 settembre di ogni anno.
La Società, a garanzia del pagamento dei contributi di cui alle lett. a), b), c) e d) si impegna a
consegnare all’Università, all’atto della stipula della convenzione, fideiussione bancaria o assicurativa
irrevocabile, di durata pari alla durata del corso di dottorato.
Le somme di cui ai punti e) e f) saranno versate entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta da
parte dell’Università.
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO CALCOLATI CON GLI INCREMENTI
INPS PREVISTI PER LEGGE
Dottorati scientifici 2019/2020 2020/2021 2021/2022
a) borsa di studio € 16.350,00 € 16.350,00 € 16.350,00
b) contributo INPS € 3.731,07* € 3.731,07* € 3.731,07*
c) altri contributi ** € 2.389,37 € 2.389,37 € 2.389,37
d) budget di ricerca € 0,00 € 1.650,00 € 1.650,00
Totale annuale € 22.470,44 € 24.120,44 € 24.120,44
Totale generale € 70.711,32
Dottorati umanistici 2019/2020 2020/2021 2021/2022
a) borsa di studio € 16.350,00 € 16.350,00 € 16.350,00
b) contributo INPS € 3.731,07* € 3.731,07* € 3.731,07*
c) altri contributi ** € 1.614,69 € 1.614,69 € 1.614,69
d) budget di ricerca € 0,00 € 1.650,00 € 1.650,00
Totale annuale € 21.695,76 € 23.345,76 € 23.345,76
Totale generale € 68.387,28
* dal 1° gennaio 2018 l’aliquota Inps carico ente prevista è pari al 22,82% (articolo 2, c. 57, della
legge 28/6/2012, n. 92)
3. ** l'importo comprende il contributo di funzionamento (€ 1.549,37 per i dottorati scientifici, € 774,69
per i dottorati umanistici) e il contributo per la frequenza al corso (€ 840,00 - Tale importo, aggiornato
all’a.a. 2017/2018, verrà confermato nel corso del 2019)