Weitere ähnliche Inhalte Mehr von Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna (20) Il diritto di seguito dopo il vademecum SIAE - Dott. Franco Broccardi1. ©ACEFAssociazioneCulturaleEconomiaeFinanza-Riproduzionevietata-Tuttiidirittiriservati
BOLOGNA – 1° aprile 2019
Beni culturali e diritto d’autore
Normativa e case studies per approfondire la tematica
del diritto d’autore in un ambito particolare. 1
BENI CULTURALI E
DIRITTO D’AUTORE
NORMATIVA E CASE STUDIES PER
APPROFONDIRE LA TEMATICA DEL DIRITTO
D’AUTORE IN UN AMBITO PARTICOLARE
CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO – Bologna 1° APRILE 2019
Franco Broccardi
Il diritto di seguito (DdS)
dopo il vademecum SIAE.
Bene, non benissimo.
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Normativa e case studies per approfondire la tematica
del diritto d’autore in un ambito particolare.
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Nascita, morte e resurrezione del DdS• Il droit de suite nacque in Francia nel 1920
come una sorta di indennizzo alle vedove e ai
figli degli artisti morti in guerra.
• In Italia fu introdotto abbastanza presto,
quando nel 1941 fu approvata la legge sul
diritto d’autore. Ben prima che in Germania
(1965), Spagna (1987) e Grecia (1993), mentre
la Gran Bretagna se ne guardò bene dal
pensarci finché ha potuto farlo.
• Con l’approvazione della direttiva europea
relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte
sulle successive vendite dell’originale, le cose
sono in parte cambiate.
• Il fondamento del diritto di seguito è quello di
uniformare gli artisti indipendentemente dal
loro specifico campo. Le opere musicali,
teatrali e letterarie sono legate al loro autore e
questi trae frutto dalla loro più o meno grande
fortuna. Il diritto di seguito consente agli artisti
“figurativi” di trarre profitto, almeno in parte,
da quello che è l’unico momento avvicinabile
all’utilizzazione successiva: la rivendita. ph. Christopher Wool
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Normativa e case studies per approfondire la tematica
del diritto d’autore in un ambito particolare.
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Secondo mercato. E terzo e altro
• Gli autori delle opere d'arte e di
manoscritti hanno diritto ad un compenso
sul prezzo di ogni vendita successiva alla
prima cessione delle opere stesse da
parte dell'autore.
• Si intende come vendita successiva quella
comunque effettuata che comporta
l'intervento, in qualità di venditori,
acquirenti o intermediari, di soggetti che
operano professionalmente nel mercato
dell'arte, come le case d'asta, le gallerie
d'arte e, in generale, qualsiasi
commerciante di opere d'arte.
• Il diritto non si applica alle vendite
quando il venditore abbia acquistato
l'opera direttamente dall'autore meno di
tre anni prima di tali vendite e il prezzo di
vendita non sia superiore a 10.000,00
euro
ph: Carlos Ayesta e Guillaume Bression
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Vademecum, cui prodest?
• Fornire le linee guida in grado di
agevolare gli adempimenti degli operatori
del mercato dell'arte, per il pagamento
del diritto di seguito
• Creare uno strumento operativo e pratico
a supporto degli adempimenti necessari
per la corretta applicazione del diritto di
seguito, in coerenza con le procedure in
essere e destinato ad evolvere in base alle
esigenze operative e alle eventuali
modifiche legislative
ph: Reuters
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Gallerie vs Case d’Asta
• La disparità di trattamento tra galleria e
case d’asta circa la possibilità di
utilizzazione del regime IVA del margine,
comporta tuttavia una distorsione della
concorrenza e del mercato.
• L’art. 40-bis, comma 1, del D.L. n. 41/1995
che prevede espressamente l’applicabilità
del regime del margine per le cessioni di
opere d’arte effettuate dagli esercenti
agenzie di vendita all’asta che agiscono in
nome proprio e per conto di privati, in
base ad un contratto di commissione per
la vendita all’asta delle opere d’arte
traeva origine dal fatto che queste
agivano per definizione come
intermediari superando di fatto la
presunzione dell’acquisto ancorché di
fronte all’applicazione del margine.
ph. Eugenio Recuenco
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Il Balloonfest ‘86, tipo
• O tale presunzione ha valore anche in
presenza di gallerie d’arte che
sostanzialmente ‘intermediano’ come
nella fattispecie prevista dal vademecum
che implica l’utilizzo di un contratto di
commissione
• o si prende atto che l’attività delle case
d’asta è cambiato e che sono ormai
innumerevoli gli esempi di operazioni
tipiche delle gallerie
• La conseguenza è semplice: il mercato
degli autori italiani è a rischio: le gallerie
si concentreranno sulla vendita di autori
di stati ‘senza reciprocità’ (es: USA)
• O chiuderanno come stanno già facendo
ph. Thom Sheridan
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GDPR come dovrebbe• L'interessato ha espresso il consenso al
trattamento dei propri dati personali;
• Il trattamento è necessario all'esecuzione
di un contratto di cui l'interessato è parte;
• Il trattamento è necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento;
• Il trattamento è necessario per la
salvaguardia di interessi vitali;
• Il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico di cui è
investito il titolare del trattamento;
• Il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del
titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi
o i diritti e le libertà fondamentali
dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare
se l'interessato è un minore. ph. Abbas Kiarostami
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Franco Broccardi
Dottore commercialista e revisore legale.
Esperto in economia della cultura, arts management e gestione e organizzazione
aziendale, ricopre incarichi come consulente e revisore di musei, teatri, gallerie
d’arte, fondazioni e associazioni culturali.
E’ coordinatore del gruppo di lavoro Economia e cultura presso il CNDCEC e del
gruppo di lavoro Arte e Cultura di AEGI – Associazione Economisti e giuristi
insieme (Consigli nazionali commecialisti-avvocati-notai)
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