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Riordino Province PD TV
1. Provincia di Padova
IL RIORDINO DELLE
PROVINCE
Provincia di Padova
5 novembre 2012
prof. avv. Mario Bertolissi
avv. Francesca Mazzonetto
2. Provincia di Padova
Il problema dell’eliminazione delle Provincie di cui
si parla, in realtà, da moltissimo tempo, è entrato
nell’ambito di una prospettiva di attuazione più
concreta a partire dal decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.
214, più noto sotto il nome di decreto Salva Italia,
ove, all’art. 23, a partire dal 14° comma, sono
state introdotte disposizioni che hanno svuotato, di
fatto, le competenze delle Province e ne hanno
modificato il sistema elettorale.
3. Provincia di Padova
L’art. 23 è stato impugnato avanti alla Corte
costituzionale da 8 regioni, fra cui il Veneto,
e la questione verrà discussa domani (6
novembre 2012).
4. Provincia di Padova
L’ultimo e concreto intervento legislativo sulla
riorganizzazione delle Province si è avuto con il
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, più noto
come primo decreto sulla spending review, che
all’art. 17, intitolato “Riordino delle province e loro
funzioni”, risolve in sei commi la riorganizzazione
delle Province delle regioni a statuto ordinario,
stabilendo che saranno oggetto di riordino sulla base
dei seguenti requisiti minimi:
- 2.500 Km quadrati di dimensione territoriale;
- almeno 350.000 abitanti residenti nel territorio.
6. Provincia di Padova
Il comma 3 delinea quindi il procedimento del riordino delle Province,
stabilendo che il Consiglio delle autonomie locali nelle Regioni a
statuto ordinario o, in mancanza, l’organo regionale di raccordo
tra Regioni ed Enti locali, entro settanta giorni dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Consiglio dei
ministri, nel rispetto della continuità territoriale della provincia,
approva un’ipotesi di riordino relativa alle Province ubicate nel
territorio della rispettiva Regione e la invia alla regione medesima
entro il giorno successivo.
Entro venti giorni dalla trasmissione dell’ipotesi di riordino o, in
mancanza della trasmissione, entro novantadue giorni dalla data di
pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri contenente i
criteri di riordino, pubblicazione avvenuta il 24 luglio 2012, ciascuna
Regione trasmette al Governo una proposta di riordino delle
Province che insistono sul suo territorio, sulla base delle ipotesi
formulate dal Consiglio delle autonomie locali o, in mancanza,
dall’organo regionale di raccordo tra Regioni ed Enti locali.
7. Provincia di Padova
Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative
comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di
adozione della delibera del Consiglio dei ministri più volte citata. Resta
comunque fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei
requisiti minimi determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e
della popolazione esistente.
Quindi il quarto comma prevede che, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione e perciò a decorrere dal 14
agosto 2012, con atto legislativo di iniziativa governativa, le Province
vengano riordinate sulla base delle proposte regionali, con contestuale
ridefinizione dell’ambito delle Città metropolitane di cui all’art. 18 del d. l. n.
95, conseguente alle eventuali iniziative dei Comuni, ai sensi dell’art. 133,
primo comma, della Costituzione, nonché del comma 2 del predetto art. 18.
Se nel termine dei sessanta giorni la Regione non fa pervenire al Governo
la sua proposta, il provvedimento legislativo di riordino viene assunto previo
parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d. lgs. 28 agosto 1997,
n. 281, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino
delle province ubicate nel territorio della Regione che non ha formulato la
proposta.
8. Provincia di Padova
Con lo schema di decreto legge ancora in
corso di pubblicazione, del 31 ottobre u.s., il
Governo è quindi intervenuto, ai sensi del
predetto art. 17, per dare effettivo riordino
alle Province, nel caso del Veneto,
scavalcando la proposta della Regione, che,
com’è noto, prevedeva il mantenimento
dello status quo, cioè di tutte le 7 province
esistenti.
9. Provincia di Padova
Si tratta di decreto-legge e, pertanto,
entro 60 giorni dovrà essere
convertito in legge, altrimenti
decade.
10. Provincia di Padova
Per quanto ci interessa il Veneto avrà il
seguente assetto: Provincia di Padova -
Treviso in luogo delle Province di Padova e
di Treviso; Provincia di Rovigo - Verona in
luogo delle Province di Rovigo e di Verona.
Viene mantenuta, per le sue caratteristiche
montane, la provincia di Belluno e Venezia
diverrà città metropolitana.
12. Provincia di Padova
Diviene capoluogo di Provincia il
Comune, tra quelli già capoluogo di
Provincia, avente maggior popolazione
residente, salvo il caso di diverso
accordo.
13. Provincia di Padova
Ai fini del riordino si tiene conto delle
iniziative comunali assunte ai sensi
dell’art. 133, primo comma, Cost.,
volte a modificare le circoscrizioni
provinciali esistenti alla data del 20
luglio 2012, per le quali è stato
espresso il parere della Regione.
14. Provincia di Padova
Gli organi delle Province hanno
sede esclusivamente nel Comune
capoluogo di Provincia e non
possono essere istituite sedi
decentrate.
15. Provincia di Padova
Ai Comuni già capoluogo di Provincia
continuano ad applicarsi, solo per due
mandati successivi a quello in corso alla
data di entrata in vigore del decreto, le
disposizioni relative al numero dei consiglieri
e degli assessori comunali vigenti alla
predetta data.
Ciò significa che Belluno, Treviso, Padova,
Vicenza, Verona, Rovigo e Venezia non
subiranno tagli agli organi politici.
19. Provincia di Padova
Nel novembre 2013 si terranno
le elezioni per la nomina dei
nuovi organi.
20. Provincia di Padova
Spettano alla Provincia le funzioni di
indirizzo e di coordinamento delle attività dei
Comuni nelle materie e nei limiti indicati con
legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
21. Provincia di Padova
Le leggi dello Stato e della Regione, nelle
materie di rispettiva competenza,
trasferiscono ai Comuni le funzioni già
conferite alla Province dalla normativa
vigente, salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, tali funzioni siano
acquisite dalla Regione.
22. Provincia di Padova
In caso di trasferimento delle funzioni
sono trasferite le risorse umane, finanziarie
e strumentali.
23. Provincia di Padova
Art. 16 L.R. del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25. Parere regionale ex art. 133 Cost.
1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art.
15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale
entro un anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di
promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di invio ai comuni
interessati della delibera della Giunta regionale con cui l'iniziativa è
promossa; l'inutile decorso del termine comporta l'interruzione del
procedimento, che non può essere ripetuto prima di tre anni.
2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la
prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta
giorni, la proposta di parere.
3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui
all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso favorevole,
può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della
Costituzione.