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La proposta prevede alcune modifiche, di seguito riportate come emendamenti al Decreto, con
motivazioni accluse

In Verde le aggiunte
In Rosso gli stralci

1)
In premessa:

Vista l'introduzione di vincoli di bilancio sulle amministrazioni pubbliche che impongono il rispetto
del patto di stabilità e non permettono l'apertura di linee di credito per la realizzazione degli
impianti fotovoltaici, che pure, nel lungo periodo determinerebbero una voce attiva per i bilanci
dell'amministrazione medesima;
Considerata l’impossibilità di accedere alle incentivazioni al solare fotovoltaico da coloro che
abitano in condomini o che sono il locazione ed il rischio conseguente di discriminazione
all'accesso ad un incentivo pubblico che si verrebbe a creare tra i proprietari di abitazioni singole e
le altre categorie residenziali, laddove gli oneri di tale sistema d'incentivazione è parimenti
sostenuto da tutti i consumatori;
Ritenuto opportuno coinvolgere i capitali privati nel realizzare opere di interesse comune nello
spirito della sussidiarietà come enunciato nei principi della Legge 2 del 2009 (conversione in legge
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185), Art. 23;
Visto che la generazione distribuita, anche nelle sue forme più evolute di smart grid, costituisce
un'opportunità per l'efficientamento e l'ammodernamento degli attuali sistemi elettrici e che un
elemento importante per il potenziamento dei sistemi di smart grid è costituito dalla possibilità di
vendere la propria produzione elettrica

2-a)
Art 5 comma 1
Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di
dispacciamento, gli impianti ammessi agli incentivi di cui al presente decreto hanno diritto, su
richiesta, ad una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della
tipologia di impianto, individuata nell’Allegato 5. Sulla quota di energia autoconsumata è
attribuita una tariffa premio, individuata nel medesimo Allegato 5.
In alternativa tali impianti hanno diritto alle tariffe incentivanti individuate nell’Allegato 5, alle
quali possono essere aggiunti i benefici di cui alle lettere a) e b) del successivo art 12, comma 5.

Motivazioni:
Nell'attuale formulazione la norma garantisce una remunerazione certa degli impianti fotovoltaici.
In sostanza il GSE ritira tutta la produzione in eccesso dall'impianto ad un prezzo fisso. Questo è un
incentivo molto apprezzato. Tuttavia tale norma, così come formulata nel testo, di fatto impedisce la
vendita dell'energia elettrica ad un operatore terzo. Questo limita le possibilità di sviluppo presenti e
soprattutto future della generazione distribuita e della commercializzazione dell'energia. Non ci
sembrano esistere evidenti motivi per introdurre norme di questo tipo. Permettere la vendita di
energia non introduce infatti alcun onere al sistema. La cessione a terzi è un rischio del proprietario/
gestore dell'impianto che non introduce nessun aggravio aggiuntivo al sistema. Al contrario riduce
l'obbligo di acquisto dell'energia messo in capo al GSE. In sostanza permettere di vendere l'energia
prodotta in eccesso dall'impianto fotovoltaico è utile agli scopi elencati nei "considerato" della
presente norma, non si capisce perché la norma non debba permettere la vendita. E' opportuno
mantenere aperta la possibilità di vendita dell'energia da impianti di piccola taglia quale prerequisito
della generazione distribuita.
Si fa inoltre presente che “la cessione al mercato” appare un “diritto” acquisito con la
liberalizzazione dei mercati elettrici. Ed in effetti permettere l'accesso alle incentivazioni garantite
dal V conto energia contestualmente alla vendita dell'energia stessa non introduce alcun onere
aggiuntivo per il sistema. Si chiede quindi lo stralcio di tale previsione, prevedendo il permanere
della presente struttura di incentivo.

IN ALTERNATIVA AL PUNTO 2-A)
2-b)
Art 5 comma 1
Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di
dispacciamento, gli impianti ammessi agli incentivi di cui al presente decreto hanno diritto, ad una
tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto,
individuata nell’Allegato 5. Sulla quota di energia auto consumata è attribuita, inoltre, una tariffa
premio, individuata nel medesimo Allegato 5.
Su richiesta del soggetto gestore, gli impianti di cui al successivo articolo 8, comma 5 (si veda
successivo punto 3) ammessi agli incentivi di cui al presente decreto hanno diritto alle tariffe
incentivanti determinate sulla base della potenza e della tipologia di impianto, individuate
nell’Allegato 5. Per tali impianti le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici derivanti dalla
cessione al mercato dell’energia prodotta, in deroga a quanto previsto nel successivo art. 12, comma
5, lettera b).

Motivazioni:
Questa seconda formulazione limita agli impianti di “solare collettivo” la possibilità di accedere a
tariffe incentivanti (che andranno appositamente previste in alternativa alla tariffa onnicomprensiva)
in aggiunta alla vendita sul mercato. Si ricorda che questo passaggio è assolutamente necessario per
poter far funzionare l’iniziativa di “solare collettivo”.

3)
Articolo 8 aggiungere comma 5
Sono altresì considerati innovativi gli impianti di qualunque dimensione realizzati su edifici, su
serre, su pergole, su tettoie, su pensiline, su barriere acustiche, il cui soggetto responsabile sia una
società produttrice di energia fotovoltaica in forma collettiva. Per “società produttrice di energia
fotovoltaica in forma collettiva” si intende la società, in qualunque forma costituita, che evidenzia
un legame tra la potenza nominale installata di cui è soggetto responsabile ed i propri soci.
L’evidenza di tale rapporto deve risultare dalle scritture contabili. La potenza nominale riferibile al
singolo socio deve essere tale da permettere la produzione annua di una quantità di energia pari a
quella consumata dallo stesso nel medesimo arco temporale, con una tolleranza di 1 kW di potenza.
La potenza nominale riferibile al singolo socio non potrà in ogni caso superare i 20 kW. Tutta la
potenza nominale installata della quale la società è soggetto responsabile deve essere riferibile ai
propri soci.

Motivazione:
E' necessario inserire tale previsione per eliminare l’attuale discriminazione che esiste tra coloro che
dispongono di un tetto privato e quanti abitano in condomini o in case in locazione a fronte del
fatto che tutti partecipano alla copertura economica del meccanismo d'incentivazione stessa
tramite la componente A3 in bolletta. Solo i primi infatti possono produrre in modo pulito
l’energia che consumano ed avere conseguentemente accesso alle tariffe incentivanti.
Nell’intento di evitare comportamenti speculativi (ad es. che molti soci finanziano 1-2 kW di
potenza e un socio forte ne finanzi 1 MW) è stato previsto che ogni socio possa “finanziare” tramite
tali società solo quanto necessario per le proprie esigenze. Abbiamo previsto in ogni caso il limite di
20 kW per socio, in quanto compatibile con il limite per l’accesso diretto agli incentivi senza la
necessità di iscrizione al registro.
Per la certificazione di tale rapporto si fa riferimento alla contabilità interna della società, in quanto
determinata dagli scambi economici e finanziari.
Allo stesso tempo, sempre per evitare comportamenti speculativi, è stato previsto che la società non
possa installare anche impianti non riferibili ai propri soci, per evitare che possa in questo modo
accedere in modo diretto alle tariffe incentivanti per impianti che non hanno le finalità che qui si
propongono.

4)
Articolo 4 comma 12
12. Gli impianti fotovoltaici, gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, gli
impianti fotovoltaici a concentrazione, di potenza fino a 20 kW, nonché gli impianti che soddisfino i
requisiti di impianto innovativo di cui all'articolo 8 comma 5, accedono direttamente alle tariffe
incentivanti di cui all’articolo 5 e non sono tenuti al rispetto della procedura di iscrizione al registro.

Motivazione:
Si propone che così come i privati che installano impianti di 20kW non necessitano dell’iscrizione
nel registro per l’accesso alle tariffe incentivanti, sia garantito un pari diritto a tali società, in quanto
operano per conto di una molteplicità di individui.

5)
Articolo 5 aggiungere il comma 7
Non sono soggetti al pagamento dell'IMU gli impianti realizzati su edifici.

Motivazioni:
Non sembra opportuno fare ricadere sugli impianti fotovoltaici l'IMU, in quanto:
1) Introduce una distorsione nei costi delle diverse modalità di approvviginamento energetico
    decentrato. Se installo una piccola centrale di cogenerazione nello stabile, non ho una
    maggiorazione dell'IMU per offrire lo stesso servizio. E' importante non introdurre elementi
    discriminatori tra le fonti che in futuro potrebbero determinare delle distorsioni pesanti. Cosa
    succederebbe a tutto il settore qualora importanti componenti della fiscalità fossero trasportate
    sull'IMU?
2) è utile evidenziare una differenza di trattamento fiscale tra impianti che utilizzano strutture
    esistenti e impianti a terra, che consumano suolo. Quelle che utilizzano strutture esistenti hanno
    un valore aggiunto dovuto al non utilizzo del suolo.
A questo si aggiunga che un privato che installa un impianto per l’autoconsumo non è gravato da
maggiore IMU, cosa che accadrebbe per le società produttrici di energia fotovoltaica in forma
collettiva. Si avrebbe nuovamente una discriminazione nei confronti di chi non dispone di un
proprio tetto per l’installazione di impianti.

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Argomentazioni draft V conto energia

  • 1. La proposta prevede alcune modifiche, di seguito riportate come emendamenti al Decreto, con motivazioni accluse In Verde le aggiunte In Rosso gli stralci 1) In premessa: Vista l'introduzione di vincoli di bilancio sulle amministrazioni pubbliche che impongono il rispetto del patto di stabilità e non permettono l'apertura di linee di credito per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, che pure, nel lungo periodo determinerebbero una voce attiva per i bilanci dell'amministrazione medesima; Considerata l’impossibilità di accedere alle incentivazioni al solare fotovoltaico da coloro che abitano in condomini o che sono il locazione ed il rischio conseguente di discriminazione all'accesso ad un incentivo pubblico che si verrebbe a creare tra i proprietari di abitazioni singole e le altre categorie residenziali, laddove gli oneri di tale sistema d'incentivazione è parimenti sostenuto da tutti i consumatori; Ritenuto opportuno coinvolgere i capitali privati nel realizzare opere di interesse comune nello spirito della sussidiarietà come enunciato nei principi della Legge 2 del 2009 (conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185), Art. 23; Visto che la generazione distribuita, anche nelle sue forme più evolute di smart grid, costituisce un'opportunità per l'efficientamento e l'ammodernamento degli attuali sistemi elettrici e che un elemento importante per il potenziamento dei sistemi di smart grid è costituito dalla possibilità di vendere la propria produzione elettrica 2-a) Art 5 comma 1 Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di dispacciamento, gli impianti ammessi agli incentivi di cui al presente decreto hanno diritto, su richiesta, ad una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto, individuata nell’Allegato 5. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa premio, individuata nel medesimo Allegato 5. In alternativa tali impianti hanno diritto alle tariffe incentivanti individuate nell’Allegato 5, alle quali possono essere aggiunti i benefici di cui alle lettere a) e b) del successivo art 12, comma 5. Motivazioni: Nell'attuale formulazione la norma garantisce una remunerazione certa degli impianti fotovoltaici. In sostanza il GSE ritira tutta la produzione in eccesso dall'impianto ad un prezzo fisso. Questo è un incentivo molto apprezzato. Tuttavia tale norma, così come formulata nel testo, di fatto impedisce la vendita dell'energia elettrica ad un operatore terzo. Questo limita le possibilità di sviluppo presenti e soprattutto future della generazione distribuita e della commercializzazione dell'energia. Non ci sembrano esistere evidenti motivi per introdurre norme di questo tipo. Permettere la vendita di energia non introduce infatti alcun onere al sistema. La cessione a terzi è un rischio del proprietario/ gestore dell'impianto che non introduce nessun aggravio aggiuntivo al sistema. Al contrario riduce l'obbligo di acquisto dell'energia messo in capo al GSE. In sostanza permettere di vendere l'energia prodotta in eccesso dall'impianto fotovoltaico è utile agli scopi elencati nei "considerato" della presente norma, non si capisce perché la norma non debba permettere la vendita. E' opportuno mantenere aperta la possibilità di vendita dell'energia da impianti di piccola taglia quale prerequisito della generazione distribuita. Si fa inoltre presente che “la cessione al mercato” appare un “diritto” acquisito con la liberalizzazione dei mercati elettrici. Ed in effetti permettere l'accesso alle incentivazioni garantite
  • 2. dal V conto energia contestualmente alla vendita dell'energia stessa non introduce alcun onere aggiuntivo per il sistema. Si chiede quindi lo stralcio di tale previsione, prevedendo il permanere della presente struttura di incentivo. IN ALTERNATIVA AL PUNTO 2-A) 2-b) Art 5 comma 1 Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di dispacciamento, gli impianti ammessi agli incentivi di cui al presente decreto hanno diritto, ad una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto, individuata nell’Allegato 5. Sulla quota di energia auto consumata è attribuita, inoltre, una tariffa premio, individuata nel medesimo Allegato 5. Su richiesta del soggetto gestore, gli impianti di cui al successivo articolo 8, comma 5 (si veda successivo punto 3) ammessi agli incentivi di cui al presente decreto hanno diritto alle tariffe incentivanti determinate sulla base della potenza e della tipologia di impianto, individuate nell’Allegato 5. Per tali impianti le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici derivanti dalla cessione al mercato dell’energia prodotta, in deroga a quanto previsto nel successivo art. 12, comma 5, lettera b). Motivazioni: Questa seconda formulazione limita agli impianti di “solare collettivo” la possibilità di accedere a tariffe incentivanti (che andranno appositamente previste in alternativa alla tariffa onnicomprensiva) in aggiunta alla vendita sul mercato. Si ricorda che questo passaggio è assolutamente necessario per poter far funzionare l’iniziativa di “solare collettivo”. 3) Articolo 8 aggiungere comma 5 Sono altresì considerati innovativi gli impianti di qualunque dimensione realizzati su edifici, su serre, su pergole, su tettoie, su pensiline, su barriere acustiche, il cui soggetto responsabile sia una società produttrice di energia fotovoltaica in forma collettiva. Per “società produttrice di energia fotovoltaica in forma collettiva” si intende la società, in qualunque forma costituita, che evidenzia un legame tra la potenza nominale installata di cui è soggetto responsabile ed i propri soci. L’evidenza di tale rapporto deve risultare dalle scritture contabili. La potenza nominale riferibile al singolo socio deve essere tale da permettere la produzione annua di una quantità di energia pari a quella consumata dallo stesso nel medesimo arco temporale, con una tolleranza di 1 kW di potenza. La potenza nominale riferibile al singolo socio non potrà in ogni caso superare i 20 kW. Tutta la potenza nominale installata della quale la società è soggetto responsabile deve essere riferibile ai propri soci. Motivazione: E' necessario inserire tale previsione per eliminare l’attuale discriminazione che esiste tra coloro che dispongono di un tetto privato e quanti abitano in condomini o in case in locazione a fronte del fatto che tutti partecipano alla copertura economica del meccanismo d'incentivazione stessa tramite la componente A3 in bolletta. Solo i primi infatti possono produrre in modo pulito l’energia che consumano ed avere conseguentemente accesso alle tariffe incentivanti. Nell’intento di evitare comportamenti speculativi (ad es. che molti soci finanziano 1-2 kW di potenza e un socio forte ne finanzi 1 MW) è stato previsto che ogni socio possa “finanziare” tramite tali società solo quanto necessario per le proprie esigenze. Abbiamo previsto in ogni caso il limite di 20 kW per socio, in quanto compatibile con il limite per l’accesso diretto agli incentivi senza la necessità di iscrizione al registro. Per la certificazione di tale rapporto si fa riferimento alla contabilità interna della società, in quanto determinata dagli scambi economici e finanziari.
  • 3. Allo stesso tempo, sempre per evitare comportamenti speculativi, è stato previsto che la società non possa installare anche impianti non riferibili ai propri soci, per evitare che possa in questo modo accedere in modo diretto alle tariffe incentivanti per impianti che non hanno le finalità che qui si propongono. 4) Articolo 4 comma 12 12. Gli impianti fotovoltaici, gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, gli impianti fotovoltaici a concentrazione, di potenza fino a 20 kW, nonché gli impianti che soddisfino i requisiti di impianto innovativo di cui all'articolo 8 comma 5, accedono direttamente alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 5 e non sono tenuti al rispetto della procedura di iscrizione al registro. Motivazione: Si propone che così come i privati che installano impianti di 20kW non necessitano dell’iscrizione nel registro per l’accesso alle tariffe incentivanti, sia garantito un pari diritto a tali società, in quanto operano per conto di una molteplicità di individui. 5) Articolo 5 aggiungere il comma 7 Non sono soggetti al pagamento dell'IMU gli impianti realizzati su edifici. Motivazioni: Non sembra opportuno fare ricadere sugli impianti fotovoltaici l'IMU, in quanto: 1) Introduce una distorsione nei costi delle diverse modalità di approvviginamento energetico decentrato. Se installo una piccola centrale di cogenerazione nello stabile, non ho una maggiorazione dell'IMU per offrire lo stesso servizio. E' importante non introdurre elementi discriminatori tra le fonti che in futuro potrebbero determinare delle distorsioni pesanti. Cosa succederebbe a tutto il settore qualora importanti componenti della fiscalità fossero trasportate sull'IMU? 2) è utile evidenziare una differenza di trattamento fiscale tra impianti che utilizzano strutture esistenti e impianti a terra, che consumano suolo. Quelle che utilizzano strutture esistenti hanno un valore aggiunto dovuto al non utilizzo del suolo. A questo si aggiunga che un privato che installa un impianto per l’autoconsumo non è gravato da maggiore IMU, cosa che accadrebbe per le società produttrici di energia fotovoltaica in forma collettiva. Si avrebbe nuovamente una discriminazione nei confronti di chi non dispone di un proprio tetto per l’installazione di impianti.