1. I SOGGETTI DELLAI SOGGETTI DELLA
PREVENZIONE:PREVENZIONE:
OBBLIGHI EOBBLIGHI E
RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’
2. 2008
Viene approvato il Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n. 81 che integra e completa la sequenza
logica delle normative precedenti venendo a
configurare
UN SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALEUN SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE
ORGANIZZATOORGANIZZATO
PROGRAMMATOPROGRAMMATO
INFORMATOINFORMATO
PARTECIPATOPARTECIPATO
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO 81 /08 - IL TESTO UNICO
3. I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
CHI SONO?
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI
LAVORATORI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Medico Competente
Addetti Antincendio
4. DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO
IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO
DI LAVORO CON IL LAVORATORE
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività.
HA LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE
STESSA O DELL’ UNITA' PRODUTTIVA IN QUANTO
ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESAPOTERI DECISIONALI E DI SPESA.
5. Nelle Pubbliche Amministrazioni
per DATORE DI LAVORO si intende
IL DIRIGENTE AL QUALE SPETTANO I POTERI DIIL DIRIGENTE AL QUALE SPETTANO I POTERI DI
GESTIONEGESTIONE
DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO
Il Datore di Lavoro è identificato nella persona del
Direttore Generale.
Il Direttore Generale, nell’ambito delle strutture sanitarie
è coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociale.
6. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
la valutazione di tutti i RISCHI LAVORATIVIRISCHI LAVORATIVI esistenti nel luogo di lavoro con
la conseguente elaborazione ed aggiornamento del DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI previsto dall’art. 28 D.Lgs. 81/2008;
la designazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONERESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE DAI RISCHI e dei relativi ADDETTIE PROTEZIONE DAI RISCHI e dei relativi ADDETTI; del MEDICOMEDICO
COMPETENTECOMPETENTE; dell’/degli ESPERTI QUALIFICATIESPERTI QUALIFICATI e del/dei MEDICIMEDICI
AUTORIZZATIAUTORIZZATI;;
l'individuazione e l’aggiornamento di adeguate MISURE DI PROTEZIONEMISURE DI PROTEZIONE
E PREVENZIONEE PREVENZIONE, l’organizzazione e il coordinamento delle attività;
l’individuazione, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, dei LAVORATORILAVORATORI incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque, di GESTIONE DELL’EMERGENZAGESTIONE DELL’EMERGENZA;
7. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
consentire ai RLSRLS di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale;
provvedere ad indire almeno una volta all’anno la RIUNIONE PERIODICARIUNIONE PERIODICA
di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
assicurare, attraverso i Servizi tecnici competenti, che i LUOGHI DILUOGHI DI
LAVOROLAVORO siano conformi alle prescrizioni di legge; provvedere all’
adeguamento e alla pulizia dei luoghi di lavoro; assicurare che i luoghi di
lavoro siano strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori portatori di
handicap;
applicare l’ art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in caso di stipulazione ed esecuzione
di CONTRATTI D’ APPALTO O D’ OPERACONTRATTI D’ APPALTO O D’ OPERA, previa verifica da parte dei
Servizi competenti della Direzione Approvvigionamenti, Servizi Generali
e Tecnici, dell’ idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi, ed avvalendosi della collaborazione del SPP
8. SOGGETTI AZIENDALISOGGETTI AZIENDALI
Per l’adempimento dei compiti in merito alle funzioni di:
- VALUTAZIONEVALUTAZIONE,
- INFORMAZIONE/FORMAZIONEINFORMAZIONE/FORMAZIONE,
- ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE,,
- VERIFICA e CONTROLLOVERIFICA e CONTROLLO delle attività
il datore di lavoro, al fine di assicurare una idonea
prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, si avvale delle
seguenti figure aziendali:
DirigentiDirigenti
PrepostiPreposti
9. DIRIGENTEDIRIGENTE
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
ATTUA LE DIRETTIVEATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORODEL DATORE DI LAVORO
ORGANIZZANDOORGANIZZANDO L'ATTIVITÀ LAVORATIVA EL'ATTIVITÀ LAVORATIVA E
VIGILANDO SU DI ESSA.VIGILANDO SU DI ESSA.
10. DIRIGENTEDIRIGENTE
Ai Dirigenti compete la RESPONSABILITÀ
in ordine all’adozione delle misure generali e
speciali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008,
nell’ambito delle STRUTTURE e FUNZIONI
ad essi assegnate in gestione, nonché il
compito di garantire che il sistema aziendale
di gestione della sicurezza venga applicato e
mantenuto adeguatamente.
11. OBBLIGHI DEL DIRIGENTEOBBLIGHI DEL DIRIGENTE
Il dirigente deve:
conformare la propria attività alle linee del PIANO AZIENDALE DI
SVILUPPO STRATEGICO E ALLA POLITICA AZIENDALE PER LA
SICUREZZA;
collaborare ai fini dell’elaborazione e aggiornamento periodico del
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione le INFORMAZIONI in
merito alla natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la
programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive, la
descrizione delle apparecchiature, dei dispositivi medici e dei
processi produttivi, le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza;
assegnare ai lavoratori MANSIONI COMPATIBILI con l’idoneità
certificata dal Medico Competente;
12. OBBLIGHI DEL DIRIGENTEOBBLIGHI DEL DIRIGENTE
informare ciascun lavoratore sui RISCHI per la sicurezza e la salute
connessi alle attività in generale e sui RISCHI SPECIFICI cui è
esposto in relazione all’attività svolta;
informare i lavoratori circa le PROCEDURE DI EMERGENZA, gli
interventi di emergenza e di riparo in luogo sicuro;
assicurare che ciascun lavoratore riceva una FORMAZIONE
SUFFICIENTE ed ADEGUATA in materia di sicurezza e di salute;
mettere a disposizione dei lavoratori ATTREZZATURE adeguate al
lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute,
ridurre al minimo i rischi connessi all’uso di dette attrezzature e
impedire che possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, installarle e utilizzarle in
conformità alle istruzioni del fabbricante, GARANTIRNE L’IDONEA
MANUTENZIONE;
13. OBBLIGHI DEL DIRIGENTEOBBLIGHI DEL DIRIGENTE
provvedere a che i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti,
prima di essere destinati ad attività che li espongono alle
RADIAZIONI IONIZZANTI, siano sottoposti a visita medica da parte
del Medico autorizzato e allontanare immediatamente dal lavoro
comportante esposizione a radiazioni ionizzanti i lavoratori che non
risultino idonei.
provvedere alla fornitura, manutenzione e pulizia dei DPI; fornire ai
lavoratori istruzioni chiare e informazioni sui rischi da cui proteggersi
con il dispositivo fornito;
utilizzare i LOCALI DI LAVORO in conformità alla loro idoneità d’uso
e comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione il CAMBIO DI
DESTINAZIONE d’ uso di un LOCALE di propria pertinenza;
14. OBBLIGHI DEL DIRIGENTEOBBLIGHI DEL DIRIGENTE
adottare, in caso di presenza di Lavoratori di IMPRESE
APPALTATRICI operanti all’interno della propria struttura, tutte le
misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza;
adottare le misure e le disposizioni necessarie al controllo delle
situazioni di rischio in CASO DI EMERGENZA affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto
di lavoro o la zona pericolosa;
verificare l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI e
dei DPI messi a loro disposizione;
segnalare, qualora non possa provvedervi direttamente, eventuali
manchevolezze o necessità di adeguamento dell’ AMBIENTE DI
LAVORO.
15. PREPOSTOPREPOSTO
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, SOVRINTENDESOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀALLA ATTIVITÀ
LAVORATIVA ELAVORATIVA E GARANTISCEGARANTISCE
L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVEL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
RICEVUTERICEVUTE, CONTROLLANDONECONTROLLANDONE LA
CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI
LAVORATORI ED ESERCITANDO UNESERCITANDO UN
FUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVAFUNZIONALE POTERE DI INIZIATIVA
16. PREPOSTOPREPOSTO
In generale, il preposto sovrintende ad un
settore, reparto, servizio, etc., con funzioni di
IMMEDIATA SUPERVISIONE del lavoro e
di DIRETTO CONTROLLO sulle modalità
esecutive della prestazione,
COORDINANDO conseguentemente uno o
più lavoratori.
17. PREPOSTOPREPOSTO
Vengono individuati come Preposti le
seguenti FIGURE:
• CAPOSALACAPOSALA
• CAPOTECNICICAPOTECNICI
• COORDINATORI DELLECOORDINATORI DELLE
SPECIALIZZAZIONI SANITARIESPECIALIZZAZIONI SANITARIE
18. OBBLIGHI DEL PREPOSTOOBBLIGHI DEL PREPOSTO
vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione,
sull’effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto
utilizzo dei dispositivi di protezione;
vigilare sulla corretta esecuzione delle attività secondo le modalità
previste nelle procedure specifiche esistenti e, in caso di assenza di
queste, con diligenza e attenzione;
controllare che le vie di circolazione e di evacuazione siano sempre
agibili;
controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate
e segnalare tempestivamente al dirigente eventuali
malfunzionamenti;
controllare il corretto utilizzo di eventuali sostanze pericolose;
segnalare l’inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle
misure di prevenzione;
19. collaborare, con il SPP e con le altre figure aziendali di riferimento,
alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee
ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi imprevisti
che si possono verificare, dandone immediata ed esauriente
informazione al proprio Dirigente e al SPP;
OBBLIGHI DEL PREPOSTOOBBLIGHI DEL PREPOSTO
provvedere alla formazione, informazione e addestramento dei
lavoratori a lui affidati in ordine alle procedure di lavoro, al corretto
impiego delle attrezzature e delle sostanze, alle misure di
prevenzione e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e
provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne,
usino i dispositivi di protezione loro forniti e usino correttamente i
dosimetri loro assegnati.
20. LAVORATORELAVORATORE
Persona che, INDIPENDENTEMENTE DALLA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE, svolge
un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
21. OBBLIGHI DEL LAVORATOREOBBLIGHI DEL LAVORATORE
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze
e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, e le altre
attrezzature di lavoro;
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a loro disposizione segnalando immediatamente al datore di
lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di
cui vengano a conoscenza; adoperandosi direttamente, in caso
di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
22. OBBLIGHI DEL LAVORATOREOBBLIGHI DEL LAVORATORE
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
sottoporsi alla sorveglianza sanitaria qualora prevista per i rischi
specifici, ai sensi della normativa vigente;
partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori durante il lavoro.
23. Le Responsabilità Operative
Datore di lavoro Dirigente
Gestione (decisione e spesa)
Organizzazione
Controllo
Attuazione
Organizzazione
Controllo
Attuazione
Preposto
Controllo
Attuazione
Lavoratore
Attuazione
24. I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
CHI SONO?
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI
LAVORATORI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Medico Competente
Addetti alle Emergenze
25. INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI
ALL'AZIENDA FINALIZZATI ALL'ATTIVITA'
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
PROFESSIONALI PER I LAVORATORI
RSPP
ASPP
SERVIZIO DI PREVENZIONE ESERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEPROTEZIONE
FINALITA’ DEL SPP:FINALITA’ DEL SPP:
Perseguire e garantire con un’azione assidua le migliori condizioni
per la salute e la sicurezza dei lavoratori
26. APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN CINQUE FASI
Fase 1. Individuare i pericoli
e le persone a rischio
Fase. 2 Valutare e dare
priorità ai rischi
Fase 3. Decidere
un’azione preventiva
Fase 4. Intervenire
Fase. 5.
Controllo e riesame
Registrare la valutazione: il Documento di Valutazione dei Rischi
SERVIZIO DI PREVENZIONE ESERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEPROTEZIONE
27. Registrare la valutazione
• La valutazione dei rischi deve essere
documentata.
• La registrazione può essere utilizzata per:
– trasmettere informazioni alle persone interessate
– verificare se sono state introdotte le misure necessarie
– fornire una prova alle autorità di vigilanza
– revisionare le misure in caso di mutamento delle
circostanze.
DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE
DEI RISCHI
28. a) una RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI per
la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale
siano specificati i CRITERI adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle MISURE DI PREVENZIONE E DI
PROTEZIONE attuate e dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI adottati, a seguito della valutazione;
A seguito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve
elaborare il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI che
deve contenere:
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
29. c) il programma delle MISURE ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle PROCEDURE per l'attuazione
delle misure da realizzare, i ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, che devono
essere ricoperti unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze.
f) l'individuazione delle MANSIONI che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
30. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
Il Documento di valutazione dei rischi deve rispondere a 4
REQUISITI:
COMPLETEZZACOMPLETEZZA: identificazione di tutti i pericoli e
quantificazione dei rischi
PIANIFICABILITÀPIANIFICABILITÀ: definizione di tutti gli interventi in ordine
di priorità
CONSULTABILITÀCONSULTABILITÀ: ogni informazione deve essere
disponibile con facilità
AGGIORNABILITÀAGGIORNABILITÀ: ogni modifica deve essere gestita e
registrata con facilità
31. La VALUTAZIONE E IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DEBBONO ESSERE RIELABORATI :
• in occasione di modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro significative
• ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione
• a seguito di infortuni significativi
• quando i risultati della sorveglianza sanitariasorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità.
A SEGUITO DI TALE RIELABORAZIONE, LE MISURE DILE MISURE DI
PREVENZIONE DEBBONO ESSERE AGGIORNATE.PREVENZIONE DEBBONO ESSERE AGGIORNATE.
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
32. La riunione periodica
Quando si tiene:
I componenti
obbligatori:
Argomenti da
trattare:
Vanno
individuati:
almeno una volta all’anno
in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio
il datore di lavoro o un suo rappresentante
il RSPP
il medico competente, ove nominato
i RLS
- documento di valutazione dei rischi e attività a consuntivo del SPP;
- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria
- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI
- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
- programma delle attività per l’anno successivo
codici di comportamento e buone prassi
obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
34. SORVEGLIANZA SANITARIA
PROTOCOLLO SANITARIO
definito dal MEDICO COMPETENTE
in funzione dei rischi specifici presenti in azienda
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
Medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e
professionali, che COLLABORA CON IL DATORE DI
LAVORO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHIVALUTAZIONE DEI RISCHI ed
è nominato dallo stesso per effettuare la
SORVEGLIANZA SANITARIASORVEGLIANZA SANITARIA e per tutti gli altri compiti
previsti dal D. Lgs.81/08.
35. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTEOBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo
in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
Istituisce aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della
sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
36. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTEOBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute
e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a
cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
37. RAPPRESENTANTERAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIDEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZAPER LA SICUREZZA
Persona eletta o designata per
RAPPRESENTARERAPPRESENTARE i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro;
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
38. IL NUMERO MINIMO DEI RAPPRESENTANTIIL NUMERO MINIMO DEI RAPPRESENTANTI::
in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i
1.000 lavoratori
1 RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
lavoratori
3 RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a
1.000 lavoratori
6 RLS
RAPPRESENTANTERAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIDEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZAPER LA SICUREZZA
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' INCOMPATIBILEINCOMPATIBILE con la nomina di responsabile o
addetto al servizio di prevenzione e protezione
39. E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda
E' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al
servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico
competente
E' consultato in merito all'organizzazione della formazione
RAPPRESENTANTERAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIDEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZAPER LA SICUREZZA
40. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni
ed alle malattie professionali
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Riceve una formazione adeguata
RAPPRESENTANTERAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIDEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZAPER LA SICUREZZA
Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35
Fa proposte in merito alla attività di prevenzione
Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure
di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro
41. del TEMPO NECESSARIOTEMPO NECESSARIO allo svolgimento
dell'incarico senza perdita di retribuzione
dei MEZZI E DEGLI SPAZI NECESSARIMEZZI E DEGLI SPAZI NECESSARI per
l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli
Su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione riceve
COPIA DEL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
NON PUÒ SUBIRE PREGIUDIZIO ALCUNO ANON PUÒ SUBIRE PREGIUDIZIO ALCUNO A
CAUSA DELLO SVOLGIMENTO DELLACAUSA DELLO SVOLGIMENTO DELLA
PROPRIA ATTIVITÀPROPRIA ATTIVITÀ
DEVE DISPORRE:
RAPPRESENTANTERAPPRESENTANTE DEI LAVORATORIDEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZAPER LA SICUREZZA
42. Chi sono Personale dipendente nominato dal DdL, che sceglie in base
alle capacità e propensioni di ciascuno
Opportunamente formato ai sensi del DM 10.03.98
Quanti sono
In numero sufficiente a coprire le esigenze dell’azienda,
in base alla valutazione dei rischi
Responsabilità
Hanno responsabilità penali per “omissione di soccorso”
GLI INCARICATI DELLE MISURE
ANTINCENDIO
43. COMPITI
Non possono
se non
per giustificato
motivo
rifiutare
la designazione
Sorveglianza: controllo visivo (anche quotidiano)
- Porte e vie (libere)
- Segnaletica (visibile e integra)
- Luci di emergenza (funzionanti)
- Mezzi di estinzione (accessibili)
Controlli periodici (almeno semestrali)
- Funzionalità degli impianti
tecnologico
- Efficienza dei presidi antincendio
Partecipazione alla manutenzione,
segnalando i malfunzionamenti
Collaborazione con i Vigili del Fuoco
GLI INCARICATI DELLA SQUADRA
ANTINCENDIO
44. SANZIONI
Il Dlgs 81/08 e s.m.i. prevede 3 tipologie di sanzioni:
arresto ammenda sanzioni amministrative
45. SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI
LAVORO E DIRIGENTE (art.55)
OBBLIGHI SANZIONI
Mancata VDR Arresto 3/6 mesi o Ammenda 2500/6400 €
Incompleta compilazione DVR Ammenda 2000/ 4000 €
Nomina RSPP Arresto 3/6 mesi o Ammenda 2500/6400 €
Fornire DPI Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Formazione lavoratori Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1200/5200 €
Informazione lavoratori Arresto 4/8 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Designazione addetti anti-incendio e primo
soccorso
Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €
Informazione,Formazione,Addestramento
addetti anti-incendio e primo soccorso
Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €
Nomina Medico Competente Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Effettuare riunione periodica per decidere i
programmi di sicurezza (+ 15 lavoratori)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 6600 €
46. PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL
PREPOSTO (art. 56)
OBBLIGHI SANZIONI
Sovraintendere e vigilare sui lavoratori Arresto fino a 2 mesi o ammenda 400/ 1200 €
Richiedere l’osservanza delle disposizioni per
gestire le situazioni di rischio
Arresto fino a 2 mesi o ammenda 400/ 1200 €
Segnalazione tempestiva al datore di lavoro
delle deficienze dei mezzi
Arresto fino a 2 mesi o ammenda 400/ 1200 €
Astenersi dal richiedere la ripresa del’attività in
caso di pericolo
Arresto fino a 2 mesi o ammenda 400/ 1200 €
Verificare che i lavoratori abbiano avuto
adeguata formazione
Arresto fino a 1 mese o con ammenda da €200
a €800
Informare i lavoratori Arresto fino a 1 mese o con ammenda da €200
a €800
Partecipare a corsi di formazione Arresto fino a 1 mese o con ammenda da €200
a €800
47. PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL
LAVORATORE (art. 59)
INOSSERVANZE SANZIONI
Mancate disposizioni ed istruzioni impartite dal
datore di lavoro
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo non appropriato dei DPI Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Segnalazione non immediata di qualsiasi
condizione di pericolo conosciuto
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Compiere di propria iniziativa operazione o
manovre non competenti
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Non partecipare ai programmi di formazione e
addestramento
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
48. La legge NON prevede sanzioni contravvenzionali per il RSPP.
E’ un organo meramente consultivo e propositivo, coordinatore della
sicurezza sul lavoro. Non ha potere decisionale. E’ un supporto
tecnico del datore di lavoro.
Tuttavia il RSPP è responsabile del reato di evento se l’infortunio si
verifica a causa della consulenza erroneamente resa.
Le responsabilità del R.S.P.P.
49. Le responsabilità del
Medico Competente
Il D. Lgs. 626/04 NON prevedeva sanzioni contravvenzionali per il
Medico Competente
INOSSERVANZE SANZIONI
Mancata consegna al DL a fine incarico
della documentazione sanitaria
Arresto fino a 1 mese o Ammenda
200/800€
Mancata Programmazione della
Sorveglianza Sanitaria
Arresto fino a 2 mesi o Ammenda
300/1200 €
Mancata informazione ai lavoratori
interessati dei risultati della sorveglianza
sanitaria
Sanzione Amministrativa Pecuniaria
600/2000 €
Violazione dell’ obbligo di collaborare con il
DL alla Valutazione dei Rischi
Arresto fino a 3 mesi o Ammenda
400/1600€
NOVITA’
D. LGS.
81/08 Art.58
50. La legge non prevede contravvenzioni per il RLS
E’ configurabile il concorso di colpa nel reato di evento per
omessa segnalazione rischi eventualmente individuati.
Le responsabilità del
Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza
51. Servizi SPISAL delle ASL
Vigili del fuoco
Ministero per lo sviluppo economico per il settore minerario
Regioni e Province Autonome per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali
Il Ministero del Lavoro (Servizi Ispettivi delle Direzioni Territoriali del
Lavoro) anche in materia di sicurezza e salute del lavoro nelle
seguenti attività e informandone preventivamente le ASL:
Costruzioni edili o di genio civile, lavori in sotterraneo e gallerie anche
comportanti l’impiego di esplosivi;
Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
Ulteriori lavori comportanti rischi particolarmente elevati.
IL SISTEMA ISTITUZIONALE DI VIGILANZA
52. SERVIZIO DI PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO delle ASL (SPISAL)
mission istituzionale
– la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni causati o correlati al lavoro
– il miglioramento del benessere del lavoratore
strumenti
– vigilanza
– assistenza
– informazione
IL SISTEMA ISTITUZIONALE DI VIGILANZA
53. Verifica dell'attuazione delle norme in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro: applicazione del sistema
sanzionatorio di cui al D.Lgs 758/94
Controllo dei fattori di nocività attraverso
misurazioni dei principali inquinanti
ambientali
Riconoscimento delle cause e delle
responsabilità nei casi di infortunio e
malattia professionale
Il servizio SPISAL
VIGILANZA
54. • VIENE PORTATO A CONOSCENZA DI:
– Contravventore
– Legale rappresentante
– RLS aziendale Prescrizione su cosa fare e in che modo
– Procuratore della Repubblica
• SI TRATTA DI VIOLAZIONI DI LEGGE O DECRETI;
• VIENE SEMPRE DATO UN TEMPO PER LA SUA REALIZZAZIONE
• NON PUO’ ESSERE FATTO RICORSO
• VIENE AVVIATA L’AZIONE PENALE da parte della Procura
• C'È SEMPRE UNA SANZIONE / AMMENDA DA PAGARE
• IL PAGAMENTO ESTINGUE L'AZIONE PENALE
VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
CON PRESCRIZIONI
Il servizio SPISAL
55. I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
CHI SONO?
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI
LAVORATORI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Medico Competente
Addetti alle Emergenze
OTTICA SISTEMICA
56. • Promuovendo la partecipazione del personale alla valutazione del rischio;
• Favorendo la partecipazione in prima persona del Personale nella raccolta di
osservazioni ed indicazioni in tema di SSL ed il loro coinvolgimento nella stesura
di procedure operative per le attività di propria competenza;
• Incoraggiando i preposti a creare e gestire momenti dedicati alla discussione di
temi relativi alla sicurezza in piccolo gruppo;
• Introducendo brevi momenti dedicati alla sicurezza negli spazi routinari
destinati ad altri obiettivi;
• Coinvolgendo i lavoratori nell’analisi delle situazioni e nelle proposte di
miglioramento;
• Garantendo feedback circa le soluzioni proposte e i cambiamenti adottati;
• Predisponendo sistemi di segnalazione anonimi;
• Premiando, attraverso forme di riconoscimento sociale, i lavoratori più attivi in
questo senso.
IN CHE MODO?
IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORIIL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI