14. 6. Normativa di riferimento L.59/1997 (L. Bassanini) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa . In previsione della realizzazione della RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione) e dello scambio di dati che questa consentirà tra Uffici pubblici, e tra questi e i cittadini, ha sancito che: Art.15 , comma 2 - “Gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. (…)” DPCM 13/12/2004 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. 1. Cos’è la firma digitale 2. Come funziona 3. Il ruolo del Certificatore 4. Validità temporale della firma 5. Vantaggi 6. Normativa di riferimento 7. Altri tipi di firma elettronica CE 93/1999 Direttiva CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche . Introduce la distinzione tra diverse tipologie di firma elettronica , in base alla quale la firma “digitale” di cui ai precedenti atti normativi si configura come la versione più evoluta ( firma elettronica qualificata con certificato rilasciato da Certificatore accreditato ).
15. 6. Normativa di riferimento DPR 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa . Ha stabilito che, per le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica alla Pubblica Amministrazione, dovrà essere utilizzata la Firma Digitale (non, quindi, una qualsiasi firma elettronica) e che nei documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni la firma autografa è sostituita unicamente dalla firma digitale. Art.25 , Comma 1: “In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale (…).” Art.38 , Comma 1: “ Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.” Art.38 , Comma 2: “Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale (…).” D.Lgs. 10/2002 DPR 137/2003 Recepimento della Direttiva 1999/93/CE sulla firma elettronica . Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23/01/2002, n. 10. Ha modificato e integrato il Testo Unico (DPR 445/2000) assicurando, tra l’altro, una speciale efficacia probatoria al documento informatico sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata: Art.10 , comma 3 – “Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura , fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto .” 1. Cos’è la firma digitale 2. Come funziona 3. Il ruolo del Certificatore 4. Validità temporale della firma 5. Vantaggi 6. Normativa di riferimento 7. Altri tipi di firma elettronica
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Hinweis der Redaktion
Questo documento illustra le logiche di funzionamento e i principali passi da compiere per utilizzare la Firma Digitale , ma è da intendersi esemplificativo e non esaustivo di tutte le soluzioni attualmente disponibili