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N. 185825/2011




Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma
3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111).


                         IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi


                                        Dispone


1. Soggetti ammessi al regime contabile agevolato
1.1. Dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui ai
commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia che:
   a) nell’anno solare precedente:
          1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati
              ad anno, non superiori a 30.000 euro;
          2. non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
          3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui
              all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
              sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
              1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un
              progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e
              seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato
              somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui
              all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al
              decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali,
       anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un
       ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
   c) non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
d) sono soggetti residenti;
   e) non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di
       fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del
       Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto
       nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331,
       convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
   f) non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato
       testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
       n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del
       medesimo testo unico;
accedono al regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto
legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, in quanto:
        a. non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
            giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori
            requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio
            2011 n. 98;
        b. fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
            lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti
            dall’articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98.
1.2. Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato:
     a) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99,
        dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato per il
        regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
        imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23
        dicembre 2000, n. 388;
     b) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all’articolo 27, commi 1 e 2,
        del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il regime ordinario
        ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e
        di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
1.3 Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino
contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o
dei ricavi, nonché del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, stabiliti
dall’articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si fa riferimento alle
attività complessivamente esercitate.


2. Soggetti esclusi
2.1. Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del
decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, ossia coloro che si
avvalgono delle seguenti disposizioni:
   a) articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma e 74-ter del decreto del
       Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
   c) articolo 25-bis, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della
       Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
   d) articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
       modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
2.2. La causa di esclusione di cui al precedente punto 2.1. lettera a) non ricorre per i
produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’articolo 32 del testo unico
delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


3. Determinazione del reddito
3.1. I contribuenti di cui al punto 1.1 determinano il reddito di lavoro autonomo o
d’impresa rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e 66 del testo unico delle imposte
sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.


4. Opzione per il regime ordinario
4.1. I contribuenti di cui al punto 1.1 possono optare per l’applicazione del regime
contabile ordinario di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600.
4.2 L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
4.3 Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario,
l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
5. Semplificazioni
5.1 I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai
seguenti obblighi:
     a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui
        redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore
        aggiunto;
     b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta
        dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli
        stessi dati previsti dall’articolo 16 del predetto decreto del Presidente della
        Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
     c) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto;
     d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
     e) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive,
        di cui all’articolo 19 dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della
        relativa imposta.
5.2. Restano fermi i seguenti adempimenti:
     a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'articolo 22 del
        decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
     b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le
        condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del decreto del
        Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696;
     c) comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del decreto del
        Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d’affari
        sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
     d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e
        dell’imposta sul valore aggiunto;
     e) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
     f) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone
        fisiche;
     g) versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali
        all’'imposta sul reddito delle persone fisiche;
h) adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'articolo 25 del decreto del
         Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del
         decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
     i) comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul
         valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio
         2010, n. 78;
     j) comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto
         legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dei
         dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici
         aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al
         decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro
         dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.


6. Studi di settore
6.1. I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi
di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed ai parametri di cui alla legge
28 dicembre 195, n. 549, nonché alla compilazione del modello per la comunicazione
dei relativi dati, come disposto dall’articolo 7 comma 2, lett. b) del decreto ministeriale
2 gennaio 2008;
6.2 Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e
dei compensi percepiti, di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi
di settore o dei parametri.


7. Passaggi tra regimi
7.1 Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione:
   a) dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al
   punto 1.1. o si verifica una causa di esclusione di cui al punto 2.1 del presente
   Provvedimento;
   b) a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.
7.2 I soggetti di cui al punto precedente applicano il regime contabile agevolato dal
periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai
commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito
di revoca del regime contabile ordinario.


Motivazioni
     Con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per
l’attuazione delle norme recate dal citato dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto
legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime contabile agevolato previsto per i
soggetti che posseggono i requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
     In particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e
fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a
tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito.


     Si riportano i riferimenti normativi dell’atto.



Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.


Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo
68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2,comma 1 e
articolo 5, comma 4).


Disciplina normativa di riferimento.


Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria (articolo 27, comma 3);
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117);
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (articolo 32);
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696 - Regolamento
recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 - Regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul
valore aggiunto e di imposte dirette;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 -
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori
(articolo 1);
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008 - Modalità
applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da
96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 22 dicembre 2011

                                          IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
                                                 f.to Attilio Befera

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  • 1. N. 185825/2011 Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi Dispone 1. Soggetti ammessi al regime contabile agevolato 1.1. Dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia che: a) nell’anno solare precedente: 1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2. non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 3. non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; c) non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • 2. d) sono soggetti residenti; e) non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; f) non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico; accedono al regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto: a. non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98; b. fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall’articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98. 1.2. Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato: a) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. 1.3 Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei ricavi, nonché del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, stabiliti
  • 3. dall’articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate. 2. Soggetti esclusi 2.1. Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, ossia coloro che si avvalgono delle seguenti disposizioni: a) articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) articolo 25-bis, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; d) articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 2.2. La causa di esclusione di cui al precedente punto 2.1. lettera a) non ricorre per i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. Determinazione del reddito 3.1. I contribuenti di cui al punto 1.1 determinano il reddito di lavoro autonomo o d’impresa rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e 66 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 4. Opzione per il regime ordinario 4.1. I contribuenti di cui al punto 1.1 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600. 4.2 L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. 4.3 Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
  • 4. 5. Semplificazioni 5.1 I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi: a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto; b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto; d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto; e) presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, di cui all’articolo 19 dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta. 5.2. Restano fermi i seguenti adempimenti: a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696; c) comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84; d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto; e) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto; f) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; g) versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 5. h) adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. i) comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; j) comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001. 6. Studi di settore 6.1. I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 195, n. 549, nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati, come disposto dall’articolo 7 comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 2 gennaio 2008; 6.2 Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri. 7. Passaggi tra regimi 7.1 Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione: a) dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al punto 1.1. o si verifica una causa di esclusione di cui al punto 2.1 del presente Provvedimento; b) a seguito di opzione per il regime contabile ordinario. 7.2 I soggetti di cui al punto precedente applicano il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai
  • 6. commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario. Motivazioni Con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme recate dal citato dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime contabile agevolato previsto per i soggetti che posseggono i requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito. Si riportano i riferimenti normativi dell’atto. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a). Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2,comma 1 e articolo 5, comma 4). Disciplina normativa di riferimento. Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (articolo 27, comma 3); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117); decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  • 7. Testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (articolo 32); Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696 - Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 - Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 - Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1); Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008 - Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 22 dicembre 2011 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA f.to Attilio Befera