2. Garanzie finanziarie Soggetti esclusi dall’obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie I soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs n. 152/06. Si presentano limitatamente al solo R13 esclusisvo-
13. Garanzie finanziarie La garanzia finanziaria è determinata nella misura dell’ 80% degli importi previsti per gli impianti che svolgono analoghe operazioni di smaltimento o di recupero Impianti di ricerca e sperimentazione