2. Agenda
Premessa: privacy e data protecion
Obblighi del titolare del trattamento di dati
personali per una certa finalità (TdDP*F)
Il titolare del trattamento
La finalità del trattamento
Obblighi generali
Le linee guida 2 dicembre 2010
3. Premessa
La privacy è la tutela della nostra vita privata
La data protection è la disciplina del
trattamento dei nostri dati personali da parte di
un altro soggetto (il titolare del trattamento)
6. Il titolare del trattamento
Pubblico e privato
Titolare Dati personali
Interessato
7. Il titolare del trattamento
Art. 4 comma 1 lettera F. La persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo [ndr: il soggetto] cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
8. Il titolare del trattamento
Il soggetto che decide
Finalità Modalità
Sicurezza
10. La finalità del trattamento
Pubblico e privato
Informazione
giuridica
Ragioni di
giustizia
Attività
giornalistica
11. La finalità del trattamento
Pubblico e privato
Informazione
giuridica
Ragioni di
giustizia
Attività
giornalistica
12. Obblighi del titolare
Pubblico e privato
Titolare Interessato
1. Limitazione (necessarietà e finalità)
2. Trasparenza (preventiva e successiva)
3. Base legale (consenso)
4. Misure di sicurezza
14. Tutto questo funziona con
riferimento
ad un data base?
ad un super data base (Internet)?
ad una comunità interconnessa ad un super
data base (Networked Society)?
15. Linee guida 2 dicembre 2010
Pubblico e privato
Titolare Interessato
1. Limitazione (necessarietà e finalità)
2. Trasparenza (preventiva e successiva)
3. Base legale (consenso)
4. Misure di sicurezza
16. Linee guida 2 dicembre 2010
Pubblico e privato
Uffici giudiziari,
editori,
chiunque
diffonda
provvedimenti
giudiziari
Interessato
17. Linee guida 2 dicembre 2010
Pubblico e privato
Informazione
giuridica
Ragioni di
giustizia
Attività
giornalistica
18. Linee guida 2 dicembre 2010
Pubblico e privato
Informazione
giuridica
Ragioni di
giustizia
Attività
giornalistica
19. Linee guida 2 dicembre 2010
1. Procedimento di anonimizzazione ex parte
(motivi legittimi) o ex officio (dignità degli
interessati, minori, famiglia e stato delle
persone)
2. Pubblicazione del provvedimento
3. Comunicazione del provvedimento
4. Diffusione del provvedimento sia da parte
degli uffici giudiziari sia da parte di terzi
20. Linee guida 2 dicembre 2010
1. Procedimento di anonimizzazione ex parte
(motivi legittimi) o ex officio (dignità degli
interessati, minori, famiglia e stato delle
persone)
Art. 52 comma 1 TU 196/2003.
21. Linee guida 2 dicembre 2010
1. Procedimento di anonimizzazione ex parte
(motivi legittimi) o ex officio (dignità degli
interessati, minori, famiglia e stato delle
persone)
Art. 52 comma 2 TU 196/2003.
22. Linee guida 2 dicembre 2010
1. Procedimento di anonimizzazione ex parte
(motivi legittimi) o ex officio (dignità degli
interessati, minori, famiglia e stato delle
persone)
Art. 52 comma 2 TU 196/2003.
Dignità degli interessati = dati sensibili; dati
idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26
comma 5 TU 196/2003)
23. Linee guida 2 dicembre 2010
1. Procedimento di anonimizzazione ex parte
(motivi legittimi) o ex officio (dignità degli
interessati)
Art. 52 comma 3 TU 196/2003.
“In caso di diffusione omettere le generalità e
gli altri dati identificativi di …”
24. Linee guida 2 dicembre 2010
1. Procedimento di anonimizzazione ex parte
(motivi legittimi) o ex officio (dignità degli
interessati)
Art. 52 comma 4 TU 196/2003.
Anche i terzi devono rispettare l’annotazione
25. Linee guida 2 dicembre 2010
1. Procedimento di anonimizzazione ex parte
(motivi legittimi) o ex officio (dignità degli
interessati, minori, famiglia e stato delle
persone)
Anche in mancanza dell’annotazione.
Art. 52 comma 5 TU 196/2003.
Art. 734 bis codice penale.
26. Linee guida 2 dicembre 2010
1. Procedimento di anonimizzazione ex parte
(motivi legittimi) o ex officio (dignità degli
interessati, minori, famiglia e stato delle
persone)
Anche in mancanza dell’annotazione.
Art. 52 comma 5 TU 196/2003.
27. Linee guida 2 dicembre 2010
Casi particolari:
- bisogna eliminare tutti i dati che possono
portare all’identificazione dei soggetti
protetti, ad esempio i nominativi dei genitori
del minore o la scuola da questo
frequentata, o l'indirizzo dell'abitazione delle
parti processuali.
28. Linee guida 2 dicembre 2010
Casi particolari:
- elenchi, massime, provvedimenti che
comunque riguardano soggetti protetti.
29. Linee guida 2 dicembre 2010
Art. 52 comma 7 TU 196/2003.
Fuori dei casi indicati nel presente articolo è
ammessa la diffusione in ogni forma del
contenuto anche integrale di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali.