La responsabilità professionale del DDL Gelli
Luci ed ombre della nuova riforma
DDL Gelli
e RC Professionale medica
Cambiamento del concetto di responsabilità soprattutto per il personale sanitario dipendente dove la responsabilità diventerà extracontrattuale da contrattuali
Gestione del rischio bisognerà studiare come far conciliare questo aspetto con la responsabilità della struttura
Le principali modifiche:
Linee Guida
Azione di Rivalsa
Audit
Risk Managment
Strutture Sociosanitarie
Garante diritto alla salute
Medici Medicina Generale
Assicurazioni
Disegno di legge 2224
Camera dei deputati
Disposizione in materia di Responsabilità professionale del personale sanitario
DDL approvato il 28 gennaio 2016, unifica i disegni numero nn. 259,262,1312,1324,1581,1769,1902,2155).
2. DDL Gelli
e RC Professionale medica
• Cambiamento del concetto di responsabilità
soprattutto per il personale sanitario
dipendente dove la responsabilità diventerà
extracontrattuale da contrattuali
• Gestione del rischio bisognerà studiare
come far conciliare questo aspetto con la
responsabilità della struttura
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1° Congegno Flebologico Lecco
7 e 8 Ottobre 2016
3. 3
La riforma
1° Congegno Flebologico Lecco
7 e 8 Ottobre 2016
Le principali modifiche
• Linee Guida
• Azione di Rivalsa
• Audit
• Risk Managment
• Strutture Sociosanitarie
• Garante diritto alla salute
• Medici Medicina Generale
• Assicurazioni
4. Camera dei deputati
Disposizione in materia di
Responsabilità professionale del
personale sanitario
DDL approvato il 28 gennaio 2016, unifica i disegni
numero nn. 259,262,1312,1324,1581,1769,1902,2155)
disegno di legge 2224
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5. Sicurezza delle cure in sanità
Art. 1. (Sicurezza delle cure in sanità)
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del
diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse
dell’individuo e della collettività.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto
dalle aziende sanitarie pubbliche è tenuto a concorrere
tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi
operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale
Art. 2. (Difensore civico Centro regionale rischio
sanitario)
Difensore civico regionale o provinciale …garante per il
diritto alla salute … istituzione dei Centri regionali per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente
In ogni regione è istituito, il Centro per la
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente
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6. Osservatorio nazionale
sulla sicurezza nella sanità
Art. 3
È istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS), l’Osservatorio
nazionale sulla sicurezza nella sanità, di seguito
denominato «Osservatorio».
4. L’Osservatorio si avvale anche del Sistema
informativo per il monitoraggio degli errori in
sanità (SIMES)
Art. 4. (Trasparenza dei dati)
Le strutture sanitarie pubbliche e private
rendono disponibili, mediante pubblicazione
nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i
risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio,
verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di
monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
sanitario (risk management)
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7. Osservatorio nazionale
sulla sicurezza nella sanità
Art. 5.(Buone pratiche clinico-assistenziali e
raccomandazioni previste dalle linee guida)
Gli esercenti le professioni sanitarie, …si
attengono, salve le specificità del caso concreto,
alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle
raccomandazioni previste dalle linee guida
elaborate dalle società scientifiche iscritte in
apposito elenco istituito e regolamentato con
decreto del Ministro della salute, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel
Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate
nel sito internet dell’Istituto superiore di sanità.
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8. Da ciò discende, da un lato, che l’adeguamento
del sanitario alle linee guida può non essere
sufficiente, come conferma il tenore letterale della
L. n. 189 del 2012, art. 3, ad escludere la colpa, e,
per altro verso, che il giudizio di responsabilità
colposa fondato sul paradigma normativo
dell’art. 43 c.p., esige che vengano presi in
considerazione elementi ulteriori, segnatamente i
profili della causalità della colpa per negligenza ed
imprudenza, rispetto alla mera violazione di regole
cautelari
Cassazione penale sez. IV 05/11/2013 N. 18430
Le linee guida possono tener
conto di esigenze estranee al
bene del pz?
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9. Responsabilità Civile
Struttura ed esercente
professione sanitaria
Art. 7
1. La struttura sanitaria risponde, ai sensi degli
articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro
condotte dolose o colpose.
2. anche alle prestazioni sanitarie svolte in libera
professione
3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai
commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi
dell’articolo 2043 del codice civile.
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10. Tentativo obbligatorio
di conciliazione
Art. 8
1. ATP ex art. 696 bis c.p.c. Condizione di
Procedibilità (in deroga L. 162/2014 mediazione)
2. Mancato accordo Procedimento sommario ex
art. 702 bis c.p.c. e ss.
3. Partecipazione obbligatoria per tutte le parti
(«comprese le imprese di assicurazione»)
4. Mancata adesione Condanna alle spese di
consulenza e di lite («indipendentemente dall’esito
del giudizio»)
5. pena pecuniaria, determinata equitativamente,
in favore della parte che è comparsa alla
conciliazione.
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11. Art. 9
1. L’azione di rivalsa :
2. Condizione di proponibilità
3. Decadenza
4. La decisione resa
5. Giurisdizione esclusiva
6. Misura massima della rivalsa
Riflessione
L’azione di rivalsa da parte della corte dei conti
c’è solo nel caso in cui la Azienda Sanitaria abbia
pagato con proprio bilancio
Azione di Rivalsa
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12. Obbligo di assicurazione
Art. 10
L’esercente la professione sanitaria al di fuori di
un’azienda obbligo di assicurazione
obbligo assicurazione per la colpa grave per i
dipendenti pubblici
Le aziende pubblicazione nel sito la copertura
assicurativa
Sono determinati i requisiti minimi delle polizze
assicurative per le strutture sanitarie e per gli
esercenti le professioni sanitarie.
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13. Sicurezza delle cure in sanità
Art. 11. (Estensione della garanzia assicurativa)
La garanzia assicurativa è estesa cinque anni
successivi alla scadenza del contratto assicurativo.
In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale
per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di
ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi
(garanzia postuma contrattuale)
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14. Sicurezza delle cure in sanità
Art. 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato)
il soggetto danneggiato ha diritto di agire
direttamente nei confronti dell’impresa di
assicurazione che presta la copertura assicurativa
all’azienda, struttura o ente.
Art. 13
Obbligo di comunicazione, entro 10 giorni della
notifica dell’atto introduttivo, all’esercente la
professione sanitaria del giudizio basato sulla sua
responsabilità
Art. 14
Con regolamento … è istituito il Fondo di garanzia
per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati,
altresì, il funzionamento, le modalità di intervento e
il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del
responsabile del sinistro.
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15. Consulenti tecnici d’ufficio
Art. 15 (Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei
consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di
responsabilità sanitaria)
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali
3. adeguata rappresentanza di esperti delle
discipline specialistiche dell’area sanitaria
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16. Verbali Rischio Clinico
Non utilizzo nei procedimenti giudiziari
Art. 16 (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208,
in materia di responsabilità professionale del personale
sanitario)
«I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione
del rischio clinico non possono essere acquisiti o
utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari.».
2. Risk manager competenze : in medicina legale
ovvero da personale dipendente con adeguata
formazione e comprovata esperienza almeno
triennale nel settore».
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17. Conclusioni
É necessario che il mondo sanitario
italiano si attivi ancor di più per sviluppare
• le competenze per elaborare linee guida per
l’assistenza;
• le competenze di professionisti che
intervengono nei giudizi nei quali sono
implicati;
• le associazioni quali comunità scientifica che
elaborano le linee guida;
• Albo dei consulenti tecnici d’ufficio;
Criticità
Come coniugare i vincoli (economici e non )
dell’organizzazione con le buone pratiche assistenziali?
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18. • Agenas- “Indagine sui modelli regionali di gestione sinistri e polizze”,
Monitor, 34, XII, 34, 2013
• A. Zagari - Guida all’esercizio della professione di infermiere,
edita da C.G. Edizioni Medico Scientifiche 2014 (Capitoli n. 7-8 La
responsabilità professionale)
• Rapporto mappatura rischio sistema sanitario regionale Lombardo
undicesima edizione anno 2014 – sito regione Lombardia
• Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero - SDO
2012, realizzato dall’Ufficio VI della Direzione generale della
Programmazione sanitaria del Ministero della Salute
• G. Forti - M. Catino - F. D’Alessandro - C. Mazzucato - G. Varraso
(a cura di), “Il problema della medicina difensiva. Una proposta di
riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività
sanitaria e gestione del contenzioso legato al rischio clinico”,
Edizioni ETS, Pisa, 2010 (ISBN: 9788846725943)
• Relazione Audizione del Presidente ANIA c/o commissione 12ª
(Igiene e Sanità) SENATO DELLA REPUBBLICA Roma, 31 marzo 2016
Bibliografia
19. Agnese Cremaschi
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