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Documento di consultazione DCO
        4/10 – Codice di condotta
      commerciale per la vendita di
    energia elettrica e di gas naturale


                    Direzione consumatori e qualità del servizio


                                            Milano, 17 maggio 2010




Autorità per l'energia elettrica e il gas                            1
DCO 04/10: finalità
 Il DC0 04/10 persegue le seguenti finalità:
      semplificazione e armonizzazione dei Codici di condotta commerciale
      loro adeguamento all’evoluzione del quadro normativo e regolatorio e
       alle esigenze manifestate dai clienti finali, dalle loro associazioni
       rappresentative e dagli esercenti la vendita

 al fine di:
        migliorare gli strumenti a disposizione del cliente finale per una
         scelta consapevole e informata
        prevenire pratiche commerciali non corrette soprattutto nella fase
         di conclusione del contratto e favorire una corretta esecuzione
         dello stesso




Autorità per l'energia elettrica e il gas                                      2
L’indagine demoscopica

• Dall’indagine demoscopica condotta è emerso che i clienti
  finali nella fase precontrattuale dichiarano di richiedere:
   – informazioni chiare e strumenti che permettano loro di valutare le
     offerte proposte;
   – una modulistica omogenea per facilitare la coomparazione delle
     proposte;
   – informazioni certe sulle tempistiche di recesso e ripensamento;
   – uno strumento che possa assisterli nel valutare la completezza delle
     informazioni ricevute anche nella fase immediatamente successiva
     alla conclusione del contratto
La regolazione vigente e le sue
                      criticità

      La regolazione vigente alla prova del mercato ha posto in
      evidenza alcune criticità:
       comportamenti non trasparenti degli operatori commerciali nel caso
        di contatti a distanza o fuori dai locali commerciali;
       inadeguatezza delle informazioni fornite dagli stessi operatori;
       non immediata leggibilità dei contratti con particolare riferimento
        alle condizioni economiche;
       non facile identificazione della tipologia di contratto proposto
        qualora l’offerta provenga da un venditore che vende sul mercato
        libero e serve in regime tutelato o da un venditore che appartiene
        ad un gruppo con un marchio prevalente.




Autorità per l'energia elettrica e il gas                                     4
Le proposte del documento di
                   consultazione

1. Unificazione dei Codici di condotta commerciale
2. Ambito di applicazione
3. Criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio e criteri
   per la redazione dei contratti
4. Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali
5. Informazioni precontrattuali e clausole minime dei contratti
6. Chiara identificazione degli esercenti
7. Nota informativa per il cliente finale
8. Altre informazioni da veicolare al momento della promozione di una
   offerta
9. Schede di confrontabilità

Autorità per l'energia elettrica e il gas                                        5
Unificazione dei Codici di condotta
      commerciale ed ambito di
             applicazione
 L’adozione di un Codice di condotta commerciale unico per la
  vendita di energia elettrica e di gas naturale costituisce un
  elemento di certezza e di semplificazione. Esso tiene
  comunque in debito conto le specificità dei due settori
 L’ambito di applicazione risulta invariato rispetto alle
  previsioni del Codice di condotta commerciale per la vendita
  di energia elettrica e del Codice di condotta commerciale per
  la vendita di gas naturale:
   • clienti finali alimentati in bassa tensione
   • clienti finali con consumi non superiori a 200.000 smc/anno
Criteri per la comunicazione dei
          prezzi di fornitura del servizio
 Sono confermati i criteri già previsti nei Codici di
  condotta commerciale attualmente vigenti con
  riferimento:
•      all’indicazione dei corrispettivi unitari dovuti, anche in
       caso di eventuali aggiornamenti e indicizzazioni;
•      agli strumenti che permettano di ottenere informazioni
       complete circa le condizioni economiche utilizzate come
       riferimento per la determinazione dell’eventuale sconto;
•      alle informazioni relative alla spesa complessiva


Autorità per l'energia elettrica e il gas                           7
Criteri per la redazione dei contratti - 1

 Finalità: aumentare, a beneficio dei clienti finali, la
  comprensione dell’offerta contrattuale ed in particolare delle
  condizioni economiche proposte;
 Viene proposto che il contratto tra esercente la vendita e
  cliente finale contenga una sezione relativa alle condizioni
  economiche nella quale sia chiaramente percepibile dal
  cliente:
    a quale componente si riferisce il prezzo proposto;
    quali altri componente concorrono al prezzo complessivo
     del kWh/smc fornito;
    che incidenza abbiano mediamente le varie componenti
Criteri per la redazione dei contratti - 2

La sezione relativa alle condizioni economiche del contratto
   deve contenere una sezione nella quale siano indicati:
 corrispettivi previsti dal contratto per la componente
  energia;
 tutti gli altri corrispettivi applicati al cliente;
 il riferimento alle clausole               contrattuali   che   più
  estesamente li rappresentano;
 le informazioni fornite devono essere accessibili per il
  cliente, ovvero trasparenti e di facile comprensione:


 Autorità per l'energia elettrica e il gas                              9
Esempio Sezione Informativa
Di seguito si riporta a titoli esemplificativo un possibile schema
della sezione informativa
 Servizi di vendita
 I prezzi per i Servizi di vendita coprono in media il XX% del prezzo al kWh per un cliente
 domestico tipo (con consumi annui pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW)
                                     Fascia 1            Fascia 2            Fascia 3
 Componente energia *                0.079 €/kWh         0.069 €/kWh         0.059 €/kWh
 Perdite di rete *                   0,0085 €/kWh        0,0074 €/kWh        0,0064 €/kWh
 Ulteriori Corrispettivi di vendita
 Al cliente verranno inoltre fatturati ulteriori corrispettivi di importo equivalente alle
 componenti previste per il servizio di maggior tutela, in materia di costi di dispacciamento
 e commercializzazione.

 Servizio di rete
 I prezzi per i Servizi di rete coprono in media il YY% del prezzo al kWh per un cliente
 domestico tipo (con consumi annui pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW)
 I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura di importi pari a tutti i
 costi e gli oneri sostenuti dalla Società XYZ nei confronti del Distributore in relazione ai
 servizi di trasporto e misura dell’energia elettrica, nonché l’applicazione degli oneri generali
 di sistema previsti per legge
 Si rinvia per un maggior dettaglio agli articoli 4 e 5 delle condizioni generali di fornitura.
 * i prezzi indicati devono intendersi al netto delle imposte
Autorità per l'energia elettrica e il gas                                                              10
Obblighi relativi alla promozione delle offerte
   contrattuali: gli obblighi informativi da parte
            del personale commerciale

 Sono confermati i criteri di identificazione già presenti negli attuali
  Codici
 Nella Nota informativa, rilasciata al cliente finale il personale
  commerciale inserisce il proprio nome e/o codice identificativo, la
  data e l’ora del contatto
 Qualora il cliente finale contattato sia identificato come cliente
  servito in maggior tutela/regime di tutela - soprattutto nel caso in
  cui tale contatto avvenga da parte della società attualmente
  fornitrice del cliente stesso -, il personale commerciale deve fornire
  informazioni trasparenti circa gli effetti del passaggio al mercato
  libero e sulla possibilità di rientro in maggior tutela o nel regime di
  tutela


 Autorità per l'energia elettrica e il gas                                  11
Obblighi relativi alla promozione delle offerte
  contrattuali: la nota informativa per il cliente
                        finale
 Viene confermato l’obbligo di consegna della Nota
  informativa, nella quale sono elencati i contenuti che il
  contratto proposto deve avere, i diritti del cliente finale,
  ecc., al fine di permettere al cliente stesso di valutare il
  comportamento del personale commerciale e la
  correttezza della formulazione dell’offerta contrattuale
 La Nota è stata semplificata e:
        • viene consegnata anche nel caso di proposta del cliente finale
        • deve contenere anche il riferimento al diritto di ripensamento e
          alla disciplina relativa alla revoca della proposta contrattuale
          (clienti domestici)
        • deve essere fornita separatamente dal contratto


Autorità per l'energia elettrica e il gas                                12
Informazioni precontrattuali e clausole
  minime dei contratti - disciplina attuale

 Articolo 10 dei Codici di condotta commerciale: in occasione
  della proposta di un’offerta contrattuale, qualunque sia la
  modalità con la quale il cliente viene contattato, ed in ogni
  caso prima della conclusione del contratto, il cliente finale
  deve ricevere determinate informazioni
 Articolo 10 del Codice di condotta commerciale per la
  vendita di gas naturale: tra le informazioni sono comprese
  anche le condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n.
  229/01. L’esercente la vendita di gas naturale, oltre alle
  condizioni regolate, può offrire condizioni contrattuali
  liberamente definite, ma queste devono necessariamente
  contenere le clausole elencate all’articolo 11 del suddetto
  Codice
 Autorità per l'energia elettrica e il gas                   13
Informazioni precontrattuali: cosa
     cambia (prima alternativa)
 L’esercente la vendita:
• informa il cliente finale che il contatto ha ad oggetto una
  fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale a
  condizioni di mercato libero
• offre e descrive ai clienti finali le condizioni liberamente
  definite
• nel caso di gas naturale, precisa di poter offrire le
  condizioni regolate che il cliente può comunque scegliere
• rende edotto il cliente finale della differenza tra condizioni
  regolate e condizioni negoziate nel mercato libero


Autorità per l'energia elettrica e il gas                      14
Informazioni precontrattuali: cosa
  cambia (seconda alternativa)
 L’esercente la vendita, nel caso di clienti finali
  domestici o comunque dei clienti finali destinatari
  del servizio di tutela, in aggiunta a quanto previsto
  dalla prima alternativa:
• offre e descrive ai clienti finali anche le condizioni
  economiche definite ai sensi del TIVG e le
  condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n.
  229/01



Autorità per l'energia elettrica e il gas              15
Informazioni precontrattuali: i contratti a distanza:
               il nuovo set informativo - 1
     Elenco delle informazioni da fornire al cliente finale:
•     modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione
•     periodicità della fatturazione
•     tempi e modalità di pagamento
•     costi e procedure di messa in mora e distacco
•     garanzie
•     gestione reclami
•     condizioni limitative dell’offerta (nel caso di condizioni non regolate)
•     durata e validità dell’offerta (nel caso di condizioni non regolate)
•     durata e validità del contratto (nel caso di condizioni non regolate)
•     condizioni economiche regolate/prezzo
•     diritto di recesso, compresa l’eventualità del diritto di ripensamento,
      e modalità del relativo esercizio
Autorità per l'energia elettrica e il gas                                        16
Informazioni precontrattuali: i contratti a distanza: il
              nuovo set informativo - 2


 E’ ridotto il set di informazioni da trasferire al cliente
  finale nel caso di contatto telefonico (ad esempio: nel
  caso di condizioni regolate l’esercente la vendita non è
  tenuto a dare informazioni sulla periodicità di lettura,
  sulla rateizzazione, ecc.)
 Viene agevolata la conclusione dei contratti a distanza
  anche nel caso in cui l’esercente la vendita trasmetta
  informazioni sulle condizioni non regolate
 La proposta di modifica non riguarda le informazioni
  precontrattuali che il cliente deve ricevere nel caso in cui
  il contatto non avvenga mediante tecniche di
  comunicazione a distanza

Autorità per l'energia elettrica e il gas                        17
Clausole minime dei contratti:
                disciplina attuale
   Attualmente, solo il Codice di condotta commerciale per la vendita di
    gas naturale (articolo 11) prevede che alcune clausole debbano essere
    inserite nel contratto. Il contenuto di tali clausole è liberamente
    definito dalle parti
   La violazione delle clausole contrattuali di seguito elencate comporta
    la corresponsione dell’indennizzo automatico (art.14):
     •    mancato utilizzo dei dati di lettura di contatori accessibili
     •    periodicità di emissione della fattura
     •    tempo minimo intercorrente tra l’invio al cliente del sollecito di
          pagamento e la sospensione della fornitura per morosità
     •    mancato rispetto dei termini e modalità di preavviso per la
          variazione unilaterale delle condizioni contrattuali


Autorità per l'energia elettrica e il gas                                      18
Clausole minime dei contratti ed
 indennizzi automatici: cosa cambia

       Anche il contratto di fornitura di energia elettrica
        prevede le clausole obbligatorie già previste per il
        settore del gas naturale
       Sia nel caso di fornitura di energia elettrica sia nel
        caso di fornitura di gas naturale il riconoscimento
        dell’indennizzo automatico è limitato al mancato
        rispetto della procedura per la variazione unilaterale
        delle clausole contrattuali




Autorità per l'energia elettrica e il gas                        19
Variazione unilaterale delle clausole
            contrattuali: disciplina attuale
      Ai sensi dei Codici di condotta commerciale:
•      la facoltà di variare unilateralmente specifiche clausole
       contrattuali deve essere specificamente prevista in contratto
       ed è subordinata al ricorrere di un giustificato motivo
•      la variazione deve essere portata a conoscenza del cliente
       finale in forma scritta con un preavviso non inferiore a 60
       giorni
•      la comunicazione contiene: il testo completo di ciascuna delle
       disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;
       l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti
       e degli effetti della variazione proposta; la decorrenza della
       variazione proposta; i termini e modalità per la
       comunicazione da parte del cliente dell’eventuale volontà di
       esercitare il recesso senza oneri

    Autorità per l'energia elettrica e il gas                      20
Variazione unilaterale delle clausole
           contrattuali: cosa cambia
   La variazione deve essere portata a conoscenza del cliente finale con
    apposita informativa diversa dalla bolletta
   Il preavviso non può essere inferiore a 3 mesi e decorre dal primo
    giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del
    cliente finale, della comunicazione di variazione
   Nel caso di fornitura di gas naturale, il cliente avente diritto al servizio
    di tutela deve essere chiaramente informato che, in caso di recesso
    per preannunciata variazione unilaterale e qualora non abbia
    individuato un nuovo fornitore, ha diritto e può richiedere al proprio
    esercente di essere fornito a condizioni (contrattuali ed economiche)
    regolate. La richiesta deve essere trasmessa dal cliente finale
    all’esercente in forma scritta almeno 1 mese prima della decorrenza
    della variazione. Il termine decorre dal primo giorno del mese
    successivo a quello di ricevimento da parte dell’esercente la vendita


Autorità per l'energia elettrica e il gas                                          21
Diritto di ripensamento


 Disciplina attuale:
•   Clienti finali di gas naturale con consumi non
    superiori a 200.000 scm/anno e clienti finali
    domestici alimentati in bassa tensione
 Proposta:
•   Clienti finali domestici
Chiara identificazione degli
                            esercenti
       Gli esercenti che operano:
              sia   nel mercato libero sia nei regimi tutelati
              nel mercato libero o in maggior tutela e che risultino
             appartenenti ad uno stesso gruppo societario, qualora utilizzino
             prevalentemente lo stesso logo
        riportano nei contratti, nella comunicazione e nella
        corrispondenza, con evidenza e nell’immediata
        prossimità del marchio, l’indicazione del servizio o
        dell’attività per cui il documento e/o l’informazione sono
        forniti, distinguendo tra maggior tutela e mercato libero




Autorità per l'energia elettrica e il gas                                       23
Schede di confrontabilità
 Attualmente le schede di confrontabilità sono previste solo per il
  settore elettrico
 La delibera n. 110/07 prevede due modelli distinti per la scheda
  dei clienti domestici e non domestici
 L’Autorità propone la definizione di una scheda di confronto
  anche per la fornitura di gas ai clienti domestici, che riprenda gli
  schemi già definiti per l’elettrico, tenendo conto delle specificità
  relative alle due forniture
 Si propone, inoltre, di eliminare la scheda di confrontabilità
  elettrica per i clienti non domestici, potendo adeguatamente
  essere sostituita da quanto proposto in tema di esposizione
  delle condizioni economiche




Autorità per l'energia elettrica e il gas                            24
Schede di confrontabilità gas - 1
Complessità
L’articolazione territoriale:
alcuni corrispettivi di vendita sono definiti in €/Gj e vanno
convertiti in €/Smc applicando il valore del P locale
le tariffe di distribuzione sono articolate in 6 ambiti tariffari
le imposte variano nelle diverse regioni italiane

Ciò renderebbe necessaria la predisposizione di un elevato
numero di schede.
Pertanto l’autorità propone di adottare alcuni criteri di
uniformità per la predisposizione delle schede


Autorità per l'energia elettrica e il gas                        25
Schede di confrontabilità gas - 2
Criteri di uniformità
 Si propone che il calcolo della spesa sia effettuato utilizzando,
per ciascun ambito tariffario, i valori:
 •P = 0.003852 GJ/Sm3
  •C = 1
 Per consentire al cliente di individuare il livello di spesa più
vicino alle sue abitudini di consumo e garantire maggiore
confrontabilità, si propone di calcolare la spesa per i seguenti livelli
di consumo:
  •250, 500, (700), 1.400, 2.500, 5.000, 10.000
 Si propone che la spesa sia calcolata al netto delle imposte
(come per l’elettrico), eventualmente predisponendo uno spazio
per l’indicazione personalizzata dell’ammontare delle imposte nella
zona in cui è localizzato il PDR
 In alternativa, si propone di rendere disponibile, nella scheda,
una modalità informativa per conoscere il calcolo della spesa al
lordo delle imposte applicabili
Autorità per l'energia elettrica e il gas                              26
Schede di confrontabilità gas - 3
 La struttura della scheda di confronto per il gas, posta in
 consultazione, è costruita in analogia con quanto attualmente
 previsto per la scheda elettrica:
       •Confronto  tra la spesa annua con l’offerta presentata e
       quella in base al Servizio di tutela
       •Altre informazioni, quali: oneri accessori, modalità di
       indicizzazione, sconti, altre informazioni
                           Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

     Ambito Nord orientale: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
                                (A)                  (B)                 (C)                   (D)
                        Stima della spesa    Stima della spesa   Stima della minore         Stima del
                        annua escluse le     annua escluse le       spesa annua            variazione
                         imposte in base      imposte in base     (segno -) o della     percentuale della
                          alla presente         alle tariffe o    maggiora spesa        spesa annua (con
     Consumo annuo
                              offerta            condizioni       annua (segno +)      segno + o segno -)
         (Sm3)
                            (in euro)          economiche di          (in euro)
                                                riferimento
                                                dell’Autorità
                                                  (in euro)
                                                                         A-B              A-B/Bx100
            250
            500
           1.400
           2.500
           5.000
          10.000
Autorità per l'energia elettrica e il gas                                                                   27
Schede di confrontabilità elettrico -
                1
  I nuovi prezzi biorari per il servizio di maggior tutela
   richiedono un adeguamento delle schede anche per il
   settore elettrico, al fine di dotare il cliente di uno strumento
   in grado di confrontare correttamente la spesa sul mercato
   libero con quella della maggior tutela
  È fondamentale porre l’attenzione sulla possibile
   distribuzione dei consumi nelle diverse fasce orarie, non
   solo sul livello assoluto di consumo annuo
  È necessario inoltre, almeno fino alla fine del periodo
   transitorio, riportare i valori della spesa sia con i prezzi
   biorari “a richiesta”, che con quelli “transitori”




Autorità per l'energia elettrica e il gas                             28
Schede di confrontabilità elettrico - 2
Al fine di semplificare la scheda, si propone l’individuazione di due
profili di consumo oltre a quello relativo alla soglia di indifferenza:
    un profilo 2 per un cliente che realizza la gran parte dei suoi
    consumi in fascia F23 e in particolare il 10% in F1 e il 90% in
    F23
    un profilo 3 per un cliente che realizza la gran parte dei suoi
    consumi in F1 e in particolare il 60% in F1 e il 40% in F23

Si propone inoltre di ridurre i livelli di consumo annuo per i quali
calcolare la spesa, ai soli: 2.700 kWh, 3.500 kWh e 4.500 kWh


Rimane invece invariata la regola di calcolare la spesa per clienti
residenti e non e per i diversi livelli di potenza impegnata (3 kW e
4,5 kW)
Schede di confrontabilità elettrico - 3

Modelli di scheda
Dato il maggior numero di dati, per migliorare la semplicità di
redazione e comprensione delle schede, si propongono tre modelli
in alternativa.
Per tutti i modelli in consultazione
 i valori dovranno essere calcolati con riferimento a:
       • i diversi profili di consumo

       • i livelli di consumo annuo individuati

       • la tipologia di cliente (residenza e potenza impegnata)
 inoltre, per tutti i modelli proposti è previsto:
       • un set di informazioni che rimane invariato rispetto alla
          regolazione vigente


Autorità per l'energia elettrica e il gas                          30
Schede di confrontabilità elettrico - 4
Allegato 1
Contiene solo il totale della spesa annua, calcolato in base all’offerta e ai
corrispettivi per la maggior tutela e la variazione in termini assoluti (segno
+/-)
Al fine di dare evidenza ai valori contenuti nella scheda, si propone di
predisporre tre schede distinte relative a:
     cliente domestico residente con 3 kW di potenza impegnata
     cliente domestico non residente con 3 kW di potenza impegnata
     cliente domestico con 4,5 kW di potenza impegnata
Allegato 2
Tale modello prevede un’unica scheda per le tre tipologie di cliente
Riporta i valori relativi al totale della spesa annua calcolati in base all’offerta
presentata e ai corrispettivi per la maggior tutela
Al fine di garantire comunque un immediato confronto in termini di
convenienza o meno dell’offerta, poiché la scheda non riporta alcuna colonna
relativa alla variazione della spesa, si propone di evidenziare il valore della
spesa più basso con opportuni supporti grafici (nell’esempio del DCO il colore
verde)

 Autorità per l'energia elettrica e il gas                                      31
Schede di confrontabilità elettrico - 5
    Modelli di scheda: Allegati 3/a, b, c

    Tali modelli prevedono una scheda per ciascun livello di
     consumo, sebbene unica per tipologia di cliente (in totale è
     quindi necessaria la predisposizione di tre schede)
    In alternativa ai valori numerici, si propone l’utilizzo di
     grafici che diano un immediato impatto visivo sul livello di
     spesa più conveniente
    Ciascun grafico riporta i livelli di spesa relativi all’offerta
     presentata, ai prezzi biorari “a richiesta” e quelli
     “transitori”



Autorità per l'energia elettrica e il gas                          32
Schede di confrontabilità elettrico - 6
         Modelli di scheda: Allegati 3/a, b, c
Si propone che i valori della spesa vengano confrontati secondo la
seguente logica:
•il livello di spesa calcolato in base al prezzo monorario dell’Autorità
(o ai prezzi biorari ipotizzando un’allocazione F1 33.6% e F23
66.4%) viene confrontata con la spesa relativa all’offerta calcolata
sulla base del prezzo monorario, qualora previsto, o ipotizzando la
stessa ripartizione dei consumi
•relativamente ad un profilo 2, vengono confrontati i livelli di spesa
calcolati in base ai prezzi biorari transitori e a regime con quelli
previsti dell’offerta
•relativamente ad un profilo 3, vengono confrontati i livelli di spesa
calcolati in base ai prezzi biorari transitori e a regime con quelli
previsti dell’offerta
 Autorità per l'energia elettrica e il gas                                 33

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  • 1. Documento di consultazione DCO 4/10 – Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale Direzione consumatori e qualità del servizio Milano, 17 maggio 2010 Autorità per l'energia elettrica e il gas 1
  • 2. DCO 04/10: finalità Il DC0 04/10 persegue le seguenti finalità:  semplificazione e armonizzazione dei Codici di condotta commerciale  loro adeguamento all’evoluzione del quadro normativo e regolatorio e alle esigenze manifestate dai clienti finali, dalle loro associazioni rappresentative e dagli esercenti la vendita al fine di:  migliorare gli strumenti a disposizione del cliente finale per una scelta consapevole e informata  prevenire pratiche commerciali non corrette soprattutto nella fase di conclusione del contratto e favorire una corretta esecuzione dello stesso Autorità per l'energia elettrica e il gas 2
  • 3. L’indagine demoscopica • Dall’indagine demoscopica condotta è emerso che i clienti finali nella fase precontrattuale dichiarano di richiedere: – informazioni chiare e strumenti che permettano loro di valutare le offerte proposte; – una modulistica omogenea per facilitare la coomparazione delle proposte; – informazioni certe sulle tempistiche di recesso e ripensamento; – uno strumento che possa assisterli nel valutare la completezza delle informazioni ricevute anche nella fase immediatamente successiva alla conclusione del contratto
  • 4. La regolazione vigente e le sue criticità La regolazione vigente alla prova del mercato ha posto in evidenza alcune criticità:  comportamenti non trasparenti degli operatori commerciali nel caso di contatti a distanza o fuori dai locali commerciali;  inadeguatezza delle informazioni fornite dagli stessi operatori;  non immediata leggibilità dei contratti con particolare riferimento alle condizioni economiche;  non facile identificazione della tipologia di contratto proposto qualora l’offerta provenga da un venditore che vende sul mercato libero e serve in regime tutelato o da un venditore che appartiene ad un gruppo con un marchio prevalente. Autorità per l'energia elettrica e il gas 4
  • 5. Le proposte del documento di consultazione 1. Unificazione dei Codici di condotta commerciale 2. Ambito di applicazione 3. Criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio e criteri per la redazione dei contratti 4. Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali 5. Informazioni precontrattuali e clausole minime dei contratti 6. Chiara identificazione degli esercenti 7. Nota informativa per il cliente finale 8. Altre informazioni da veicolare al momento della promozione di una offerta 9. Schede di confrontabilità Autorità per l'energia elettrica e il gas 5
  • 6. Unificazione dei Codici di condotta commerciale ed ambito di applicazione  L’adozione di un Codice di condotta commerciale unico per la vendita di energia elettrica e di gas naturale costituisce un elemento di certezza e di semplificazione. Esso tiene comunque in debito conto le specificità dei due settori  L’ambito di applicazione risulta invariato rispetto alle previsioni del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale: • clienti finali alimentati in bassa tensione • clienti finali con consumi non superiori a 200.000 smc/anno
  • 7. Criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio  Sono confermati i criteri già previsti nei Codici di condotta commerciale attualmente vigenti con riferimento: • all’indicazione dei corrispettivi unitari dovuti, anche in caso di eventuali aggiornamenti e indicizzazioni; • agli strumenti che permettano di ottenere informazioni complete circa le condizioni economiche utilizzate come riferimento per la determinazione dell’eventuale sconto; • alle informazioni relative alla spesa complessiva Autorità per l'energia elettrica e il gas 7
  • 8. Criteri per la redazione dei contratti - 1  Finalità: aumentare, a beneficio dei clienti finali, la comprensione dell’offerta contrattuale ed in particolare delle condizioni economiche proposte;  Viene proposto che il contratto tra esercente la vendita e cliente finale contenga una sezione relativa alle condizioni economiche nella quale sia chiaramente percepibile dal cliente:  a quale componente si riferisce il prezzo proposto;  quali altri componente concorrono al prezzo complessivo del kWh/smc fornito;  che incidenza abbiano mediamente le varie componenti
  • 9. Criteri per la redazione dei contratti - 2 La sezione relativa alle condizioni economiche del contratto deve contenere una sezione nella quale siano indicati:  corrispettivi previsti dal contratto per la componente energia;  tutti gli altri corrispettivi applicati al cliente;  il riferimento alle clausole contrattuali che più estesamente li rappresentano;  le informazioni fornite devono essere accessibili per il cliente, ovvero trasparenti e di facile comprensione: Autorità per l'energia elettrica e il gas 9
  • 10. Esempio Sezione Informativa Di seguito si riporta a titoli esemplificativo un possibile schema della sezione informativa Servizi di vendita I prezzi per i Servizi di vendita coprono in media il XX% del prezzo al kWh per un cliente domestico tipo (con consumi annui pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW) Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Componente energia * 0.079 €/kWh 0.069 €/kWh 0.059 €/kWh Perdite di rete * 0,0085 €/kWh 0,0074 €/kWh 0,0064 €/kWh Ulteriori Corrispettivi di vendita Al cliente verranno inoltre fatturati ulteriori corrispettivi di importo equivalente alle componenti previste per il servizio di maggior tutela, in materia di costi di dispacciamento e commercializzazione. Servizio di rete I prezzi per i Servizi di rete coprono in media il YY% del prezzo al kWh per un cliente domestico tipo (con consumi annui pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW) I corrispettivi per i servizi di rete prevedono l’applicazione in fattura di importi pari a tutti i costi e gli oneri sostenuti dalla Società XYZ nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasporto e misura dell’energia elettrica, nonché l’applicazione degli oneri generali di sistema previsti per legge Si rinvia per un maggior dettaglio agli articoli 4 e 5 delle condizioni generali di fornitura. * i prezzi indicati devono intendersi al netto delle imposte Autorità per l'energia elettrica e il gas 10
  • 11. Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali: gli obblighi informativi da parte del personale commerciale  Sono confermati i criteri di identificazione già presenti negli attuali Codici  Nella Nota informativa, rilasciata al cliente finale il personale commerciale inserisce il proprio nome e/o codice identificativo, la data e l’ora del contatto  Qualora il cliente finale contattato sia identificato come cliente servito in maggior tutela/regime di tutela - soprattutto nel caso in cui tale contatto avvenga da parte della società attualmente fornitrice del cliente stesso -, il personale commerciale deve fornire informazioni trasparenti circa gli effetti del passaggio al mercato libero e sulla possibilità di rientro in maggior tutela o nel regime di tutela Autorità per l'energia elettrica e il gas 11
  • 12. Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali: la nota informativa per il cliente finale  Viene confermato l’obbligo di consegna della Nota informativa, nella quale sono elencati i contenuti che il contratto proposto deve avere, i diritti del cliente finale, ecc., al fine di permettere al cliente stesso di valutare il comportamento del personale commerciale e la correttezza della formulazione dell’offerta contrattuale  La Nota è stata semplificata e: • viene consegnata anche nel caso di proposta del cliente finale • deve contenere anche il riferimento al diritto di ripensamento e alla disciplina relativa alla revoca della proposta contrattuale (clienti domestici) • deve essere fornita separatamente dal contratto Autorità per l'energia elettrica e il gas 12
  • 13. Informazioni precontrattuali e clausole minime dei contratti - disciplina attuale  Articolo 10 dei Codici di condotta commerciale: in occasione della proposta di un’offerta contrattuale, qualunque sia la modalità con la quale il cliente viene contattato, ed in ogni caso prima della conclusione del contratto, il cliente finale deve ricevere determinate informazioni  Articolo 10 del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale: tra le informazioni sono comprese anche le condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n. 229/01. L’esercente la vendita di gas naturale, oltre alle condizioni regolate, può offrire condizioni contrattuali liberamente definite, ma queste devono necessariamente contenere le clausole elencate all’articolo 11 del suddetto Codice Autorità per l'energia elettrica e il gas 13
  • 14. Informazioni precontrattuali: cosa cambia (prima alternativa)  L’esercente la vendita: • informa il cliente finale che il contatto ha ad oggetto una fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale a condizioni di mercato libero • offre e descrive ai clienti finali le condizioni liberamente definite • nel caso di gas naturale, precisa di poter offrire le condizioni regolate che il cliente può comunque scegliere • rende edotto il cliente finale della differenza tra condizioni regolate e condizioni negoziate nel mercato libero Autorità per l'energia elettrica e il gas 14
  • 15. Informazioni precontrattuali: cosa cambia (seconda alternativa)  L’esercente la vendita, nel caso di clienti finali domestici o comunque dei clienti finali destinatari del servizio di tutela, in aggiunta a quanto previsto dalla prima alternativa: • offre e descrive ai clienti finali anche le condizioni economiche definite ai sensi del TIVG e le condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n. 229/01 Autorità per l'energia elettrica e il gas 15
  • 16. Informazioni precontrattuali: i contratti a distanza: il nuovo set informativo - 1  Elenco delle informazioni da fornire al cliente finale: • modalità di utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione • periodicità della fatturazione • tempi e modalità di pagamento • costi e procedure di messa in mora e distacco • garanzie • gestione reclami • condizioni limitative dell’offerta (nel caso di condizioni non regolate) • durata e validità dell’offerta (nel caso di condizioni non regolate) • durata e validità del contratto (nel caso di condizioni non regolate) • condizioni economiche regolate/prezzo • diritto di recesso, compresa l’eventualità del diritto di ripensamento, e modalità del relativo esercizio Autorità per l'energia elettrica e il gas 16
  • 17. Informazioni precontrattuali: i contratti a distanza: il nuovo set informativo - 2  E’ ridotto il set di informazioni da trasferire al cliente finale nel caso di contatto telefonico (ad esempio: nel caso di condizioni regolate l’esercente la vendita non è tenuto a dare informazioni sulla periodicità di lettura, sulla rateizzazione, ecc.)  Viene agevolata la conclusione dei contratti a distanza anche nel caso in cui l’esercente la vendita trasmetta informazioni sulle condizioni non regolate  La proposta di modifica non riguarda le informazioni precontrattuali che il cliente deve ricevere nel caso in cui il contatto non avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza Autorità per l'energia elettrica e il gas 17
  • 18. Clausole minime dei contratti: disciplina attuale  Attualmente, solo il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale (articolo 11) prevede che alcune clausole debbano essere inserite nel contratto. Il contenuto di tali clausole è liberamente definito dalle parti  La violazione delle clausole contrattuali di seguito elencate comporta la corresponsione dell’indennizzo automatico (art.14): • mancato utilizzo dei dati di lettura di contatori accessibili • periodicità di emissione della fattura • tempo minimo intercorrente tra l’invio al cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità • mancato rispetto dei termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali Autorità per l'energia elettrica e il gas 18
  • 19. Clausole minime dei contratti ed indennizzi automatici: cosa cambia  Anche il contratto di fornitura di energia elettrica prevede le clausole obbligatorie già previste per il settore del gas naturale  Sia nel caso di fornitura di energia elettrica sia nel caso di fornitura di gas naturale il riconoscimento dell’indennizzo automatico è limitato al mancato rispetto della procedura per la variazione unilaterale delle clausole contrattuali Autorità per l'energia elettrica e il gas 19
  • 20. Variazione unilaterale delle clausole contrattuali: disciplina attuale  Ai sensi dei Codici di condotta commerciale: • la facoltà di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali deve essere specificamente prevista in contratto ed è subordinata al ricorrere di un giustificato motivo • la variazione deve essere portata a conoscenza del cliente finale in forma scritta con un preavviso non inferiore a 60 giorni • la comunicazione contiene: il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; la decorrenza della variazione proposta; i termini e modalità per la comunicazione da parte del cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri Autorità per l'energia elettrica e il gas 20
  • 21. Variazione unilaterale delle clausole contrattuali: cosa cambia  La variazione deve essere portata a conoscenza del cliente finale con apposita informativa diversa dalla bolletta  Il preavviso non può essere inferiore a 3 mesi e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del cliente finale, della comunicazione di variazione  Nel caso di fornitura di gas naturale, il cliente avente diritto al servizio di tutela deve essere chiaramente informato che, in caso di recesso per preannunciata variazione unilaterale e qualora non abbia individuato un nuovo fornitore, ha diritto e può richiedere al proprio esercente di essere fornito a condizioni (contrattuali ed economiche) regolate. La richiesta deve essere trasmessa dal cliente finale all’esercente in forma scritta almeno 1 mese prima della decorrenza della variazione. Il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte dell’esercente la vendita Autorità per l'energia elettrica e il gas 21
  • 22. Diritto di ripensamento  Disciplina attuale: • Clienti finali di gas naturale con consumi non superiori a 200.000 scm/anno e clienti finali domestici alimentati in bassa tensione  Proposta: • Clienti finali domestici
  • 23. Chiara identificazione degli esercenti  Gli esercenti che operano:  sia nel mercato libero sia nei regimi tutelati  nel mercato libero o in maggior tutela e che risultino appartenenti ad uno stesso gruppo societario, qualora utilizzino prevalentemente lo stesso logo riportano nei contratti, nella comunicazione e nella corrispondenza, con evidenza e nell’immediata prossimità del marchio, l’indicazione del servizio o dell’attività per cui il documento e/o l’informazione sono forniti, distinguendo tra maggior tutela e mercato libero Autorità per l'energia elettrica e il gas 23
  • 24. Schede di confrontabilità  Attualmente le schede di confrontabilità sono previste solo per il settore elettrico  La delibera n. 110/07 prevede due modelli distinti per la scheda dei clienti domestici e non domestici  L’Autorità propone la definizione di una scheda di confronto anche per la fornitura di gas ai clienti domestici, che riprenda gli schemi già definiti per l’elettrico, tenendo conto delle specificità relative alle due forniture  Si propone, inoltre, di eliminare la scheda di confrontabilità elettrica per i clienti non domestici, potendo adeguatamente essere sostituita da quanto proposto in tema di esposizione delle condizioni economiche Autorità per l'energia elettrica e il gas 24
  • 25. Schede di confrontabilità gas - 1 Complessità L’articolazione territoriale: alcuni corrispettivi di vendita sono definiti in €/Gj e vanno convertiti in €/Smc applicando il valore del P locale le tariffe di distribuzione sono articolate in 6 ambiti tariffari le imposte variano nelle diverse regioni italiane Ciò renderebbe necessaria la predisposizione di un elevato numero di schede. Pertanto l’autorità propone di adottare alcuni criteri di uniformità per la predisposizione delle schede Autorità per l'energia elettrica e il gas 25
  • 26. Schede di confrontabilità gas - 2 Criteri di uniformità  Si propone che il calcolo della spesa sia effettuato utilizzando, per ciascun ambito tariffario, i valori: •P = 0.003852 GJ/Sm3 •C = 1  Per consentire al cliente di individuare il livello di spesa più vicino alle sue abitudini di consumo e garantire maggiore confrontabilità, si propone di calcolare la spesa per i seguenti livelli di consumo: •250, 500, (700), 1.400, 2.500, 5.000, 10.000  Si propone che la spesa sia calcolata al netto delle imposte (come per l’elettrico), eventualmente predisponendo uno spazio per l’indicazione personalizzata dell’ammontare delle imposte nella zona in cui è localizzato il PDR  In alternativa, si propone di rendere disponibile, nella scheda, una modalità informativa per conoscere il calcolo della spesa al lordo delle imposte applicabili Autorità per l'energia elettrica e il gas 26
  • 27. Schede di confrontabilità gas - 3 La struttura della scheda di confronto per il gas, posta in consultazione, è costruita in analogia con quanto attualmente previsto per la scheda elettrica: •Confronto tra la spesa annua con l’offerta presentata e quella in base al Servizio di tutela •Altre informazioni, quali: oneri accessori, modalità di indicizzazione, sconti, altre informazioni Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte Ambito Nord orientale: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna (A) (B) (C) (D) Stima della spesa Stima della spesa Stima della minore Stima del annua escluse le annua escluse le spesa annua variazione imposte in base imposte in base (segno -) o della percentuale della alla presente alle tariffe o maggiora spesa spesa annua (con Consumo annuo offerta condizioni annua (segno +) segno + o segno -) (Sm3) (in euro) economiche di (in euro) riferimento dell’Autorità (in euro) A-B A-B/Bx100 250 500 1.400 2.500 5.000 10.000 Autorità per l'energia elettrica e il gas 27
  • 28. Schede di confrontabilità elettrico - 1 I nuovi prezzi biorari per il servizio di maggior tutela richiedono un adeguamento delle schede anche per il settore elettrico, al fine di dotare il cliente di uno strumento in grado di confrontare correttamente la spesa sul mercato libero con quella della maggior tutela È fondamentale porre l’attenzione sulla possibile distribuzione dei consumi nelle diverse fasce orarie, non solo sul livello assoluto di consumo annuo È necessario inoltre, almeno fino alla fine del periodo transitorio, riportare i valori della spesa sia con i prezzi biorari “a richiesta”, che con quelli “transitori” Autorità per l'energia elettrica e il gas 28
  • 29. Schede di confrontabilità elettrico - 2 Al fine di semplificare la scheda, si propone l’individuazione di due profili di consumo oltre a quello relativo alla soglia di indifferenza: un profilo 2 per un cliente che realizza la gran parte dei suoi consumi in fascia F23 e in particolare il 10% in F1 e il 90% in F23 un profilo 3 per un cliente che realizza la gran parte dei suoi consumi in F1 e in particolare il 60% in F1 e il 40% in F23 Si propone inoltre di ridurre i livelli di consumo annuo per i quali calcolare la spesa, ai soli: 2.700 kWh, 3.500 kWh e 4.500 kWh Rimane invece invariata la regola di calcolare la spesa per clienti residenti e non e per i diversi livelli di potenza impegnata (3 kW e 4,5 kW)
  • 30. Schede di confrontabilità elettrico - 3 Modelli di scheda Dato il maggior numero di dati, per migliorare la semplicità di redazione e comprensione delle schede, si propongono tre modelli in alternativa. Per tutti i modelli in consultazione  i valori dovranno essere calcolati con riferimento a: • i diversi profili di consumo • i livelli di consumo annuo individuati • la tipologia di cliente (residenza e potenza impegnata)  inoltre, per tutti i modelli proposti è previsto: • un set di informazioni che rimane invariato rispetto alla regolazione vigente Autorità per l'energia elettrica e il gas 30
  • 31. Schede di confrontabilità elettrico - 4 Allegato 1 Contiene solo il totale della spesa annua, calcolato in base all’offerta e ai corrispettivi per la maggior tutela e la variazione in termini assoluti (segno +/-) Al fine di dare evidenza ai valori contenuti nella scheda, si propone di predisporre tre schede distinte relative a: cliente domestico residente con 3 kW di potenza impegnata cliente domestico non residente con 3 kW di potenza impegnata cliente domestico con 4,5 kW di potenza impegnata Allegato 2 Tale modello prevede un’unica scheda per le tre tipologie di cliente Riporta i valori relativi al totale della spesa annua calcolati in base all’offerta presentata e ai corrispettivi per la maggior tutela Al fine di garantire comunque un immediato confronto in termini di convenienza o meno dell’offerta, poiché la scheda non riporta alcuna colonna relativa alla variazione della spesa, si propone di evidenziare il valore della spesa più basso con opportuni supporti grafici (nell’esempio del DCO il colore verde) Autorità per l'energia elettrica e il gas 31
  • 32. Schede di confrontabilità elettrico - 5 Modelli di scheda: Allegati 3/a, b, c  Tali modelli prevedono una scheda per ciascun livello di consumo, sebbene unica per tipologia di cliente (in totale è quindi necessaria la predisposizione di tre schede)  In alternativa ai valori numerici, si propone l’utilizzo di grafici che diano un immediato impatto visivo sul livello di spesa più conveniente  Ciascun grafico riporta i livelli di spesa relativi all’offerta presentata, ai prezzi biorari “a richiesta” e quelli “transitori” Autorità per l'energia elettrica e il gas 32
  • 33. Schede di confrontabilità elettrico - 6 Modelli di scheda: Allegati 3/a, b, c Si propone che i valori della spesa vengano confrontati secondo la seguente logica: •il livello di spesa calcolato in base al prezzo monorario dell’Autorità (o ai prezzi biorari ipotizzando un’allocazione F1 33.6% e F23 66.4%) viene confrontata con la spesa relativa all’offerta calcolata sulla base del prezzo monorario, qualora previsto, o ipotizzando la stessa ripartizione dei consumi •relativamente ad un profilo 2, vengono confrontati i livelli di spesa calcolati in base ai prezzi biorari transitori e a regime con quelli previsti dell’offerta •relativamente ad un profilo 3, vengono confrontati i livelli di spesa calcolati in base ai prezzi biorari transitori e a regime con quelli previsti dell’offerta Autorità per l'energia elettrica e il gas 33