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Milano, 6 febbraio 2020
Stato della regolazione del
settore del teleriscaldamento
e teleraffrescamento
Modalità di esercizio del diritto di recesso
Luca Bongiolatti - Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (DTLR)
Questa presentazione non costituisce un documento ufficiale di ARERA
Modalità di esercizio del
diritto di recesso
6 febbraio 2020
1
Inquadramento generale
• Decreto legislativo n. 102/14 (attuazione Energy Efficiency Directive): stabilisce che
l’Autorità, tra l’altro definisca le modalità di esercizio del diritto di recesso nel settore
del telecalore (art. 10, comma 17, lett. b))
• L’Autorità, con la deliberazione 24/2018/R/tlr, ha definito le modalità di esercizio del
diritto di recesso per il periodo di regolazione 1 giugno 2018 – 31 dicembre 2021
• Alcune associazioni ed operatori hanno evidenziato alcune potenziali criticità
derivanti dall’applicazione della disciplina per la sostenibilità degli investimenti e lo
sviluppo del settore
• L’Autorità ha avviato un procedimento per rivalutare l’effettivo impatto delle
disposizioni del TUAR (tramite delibera 661/2018/R/tlr) su:
– investimenti nel settore (salvaguardia di quelli già effettuati e di quelli futuri, per
la promozione e diffusione del servizio)
– tutela degli utenti (completezza informazioni pre-sottoscrizione del contratto,
effetto clausole di durata minima su concorrenza)
• Le modalità di esercizio del diritto di recesso sono state completate con delibera
278/2019/R/tlr, a valle di un approfondito confronto con i principali stakeholder
Modalità di esercizio del
diritto di recesso
6 febbraio 2020
2
Obiettivi intervento
Promuovere la concorrenza nel mercato dei servizi di
climatizzazione, attraverso il superamento di eventuali barriere di
carattere contrattuale che possano rendere più difficile il passaggio a
servizi di climatizzazioni alternativi
Assicurare la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli
esercenti e promuovere lo sviluppo del settore
Differenziare la disciplina in relazione alle caratteristiche dell’utente
e, conseguentemente, delle sue competenze tecnico-economiche e forza
contrattuale
1
2
3
Modalità di esercizio del
diritto di recesso
6 febbraio 2020
3
Modalità di esercizio diritto recesso - nuovi contratti
Modalità di
recesso
• L’utente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura in qualunque
momento, con un periodo di preavviso di un mese (comma 8.1)
• Sono esclusi dalla disciplina gli utenti con una potenza contrattualizzata
superiore a 1.200 kW) (comma 2.3)
Garanzia
investimenti
• Gli esercenti, al solo fine di garantire il recupero dei costi di realizzazione
dell’allacciamento, possono prevedere nel preventivo di allacciamento e
nel contratto uno specifico corrispettivo di salvaguardia a carico
dell’utente che receda dal contratto di fornitura prima della sua naturale
scadenza (comma 9.1)
Obblighi
informativi
• L’esercente indica nel contratto di allacciamento, nel contratto di fornitura
e nel sito internet le modalità con cui l’utente può presentare richiesta di
disattivazione della fornitura o scollegamento dalla rete. Gli esercenti
di minori dimensioni1 sono esonerati dagli obblighi di pubblicazione sul
sito internet (comma 8.2 e 8.3)
1 Esercenti di minori dimensioni: < 750 utenti e potenza complessivamente contrattualizzata < 12 MW
Modalità di esercizio del
diritto di recesso
6 febbraio 2020
4
Modalità di applicazione del corrispettivo di salvaguardia
• Il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia è pari (comma 9.2):
– nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della
società cooperativa che gli fornisce l’energia termica, alla differenza tra il costo
di realizzazione dell’allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il
corrispettivo applicato all’utente per la realizzazione dello stesso
– per le altre tipologie di utente, oltre ai costi di realizzazione dell’allacciamento
possono essere inclusi anche i costi di estensione e/o potenziamento della
rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l’energia termica all’utente
• Il corrispettivo può essere applicato per un periodo massimo di:
– 5 anni nel caso di un utente residenziale, sia domestico sia non domestico,
diverso da un utente socio della cooperativa che gli fornisce energia termica
– 10 anni per le altre tipologie di utente
• L’ammontare del corrispettivo (C) si riduce nel tempo (linearmente) in funzione del
tempo residuo di applicazione (t):
𝐶 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 = 𝐶𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 ∗
𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
Modalità di esercizio del
diritto di recesso
6 febbraio 2020
5
Esempio applicativo del corrispettivo di salvaguardia (1)
• Esempio applicativo (utente residenziale domestico):
– Costo allacciamento: 6.000 €
– Corrispettivo di allacciamento: 1.000 €
– Valore max del corrispettivo di salvaguardia: 6.000-1.000 = 5.000 €
– Data sottoscrizione contratto di fornitura: 1˚ ottobre 2020
– Durata contratto: 5 anni
– Data recesso: 30 settembre 2023 (731 giorni mancanti allo scadere dei 5 anni)
– Valore corrispettivo di salvaguardia: 5.000*(731/1.826) = 2.002 €
Modalità di esercizio del
diritto di recesso
6 febbraio 2020
6
Esempio applicativo del corrispettivo di salvaguardia (2)
• Esempio applicativo (utente NON residenziale):
– Costo allacciamento: 12.000 €
– Costo estensione e potenziamento rete: 15.000 €
– Corrispettivo di allacciamento: 10.000 €
– Valore max del corrispettivo di salvaguardia: 12.000+15.000-10.000 = 17.000 €
– Data sottoscrizione contratto di fornitura: 1˚ ottobre 2020
– Durata contratto: 10 anni
– Data recesso: 30 settembre 2025 (1.826 giorni mancanti allo scadere dei 10
anni)
– Valore corrispettivo di salvaguardia: 17.000*(1.826/3.652) = 8.500 €
Modalità di esercizio del
diritto di recesso
6 febbraio 2020
7
Modalità di esercizio del diritto di recesso – contratti esistenti
• Eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri, vincoli temporali di
durata del contratto che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del
servizio sottoscritti entro la data di entrata in vigore del TUAR (1˚ giugno 2018),
continuano a trovare applicazione (comma 9.4):
– per gli utenti con potenza contrattualizzata minore o uguale a 350 kW, per la
durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023
– per gli utenti con potenza contrattualizzata maggiore di 350 kW, per la durata del
contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2028
• Decorsi i termini sopraindicati, laddove il contratto continui ad avere esecuzione, le
predette clausole si considerano non apposte
Modalità di esercizio del
diritto di recesso
6 febbraio 2020
8
Definizione utente residenziale domestico
• Si considera utente residenziale domestico (comma 1.1):
– un’utente che utilizza l’energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere
familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione, adibiti a studi, uffici,
laboratori, cantine o garage, purché:
• l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di fornitura per l’abitazione e i
locali annessi o pertinenti
• il titolare del punto di fornitura sia una persona fisica
– un condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente
almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli elencati nel precedente
alinea, purché:
• il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in
cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio
• l’energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la
commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio
energia
9
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Teleriscaldamento - Modalità di esercizio del diritto di recesso

  • 1. Milano, 6 febbraio 2020 Stato della regolazione del settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento Modalità di esercizio del diritto di recesso Luca Bongiolatti - Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (DTLR) Questa presentazione non costituisce un documento ufficiale di ARERA
  • 2. Modalità di esercizio del diritto di recesso 6 febbraio 2020 1 Inquadramento generale • Decreto legislativo n. 102/14 (attuazione Energy Efficiency Directive): stabilisce che l’Autorità, tra l’altro definisca le modalità di esercizio del diritto di recesso nel settore del telecalore (art. 10, comma 17, lett. b)) • L’Autorità, con la deliberazione 24/2018/R/tlr, ha definito le modalità di esercizio del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1 giugno 2018 – 31 dicembre 2021 • Alcune associazioni ed operatori hanno evidenziato alcune potenziali criticità derivanti dall’applicazione della disciplina per la sostenibilità degli investimenti e lo sviluppo del settore • L’Autorità ha avviato un procedimento per rivalutare l’effettivo impatto delle disposizioni del TUAR (tramite delibera 661/2018/R/tlr) su: – investimenti nel settore (salvaguardia di quelli già effettuati e di quelli futuri, per la promozione e diffusione del servizio) – tutela degli utenti (completezza informazioni pre-sottoscrizione del contratto, effetto clausole di durata minima su concorrenza) • Le modalità di esercizio del diritto di recesso sono state completate con delibera 278/2019/R/tlr, a valle di un approfondito confronto con i principali stakeholder
  • 3. Modalità di esercizio del diritto di recesso 6 febbraio 2020 2 Obiettivi intervento Promuovere la concorrenza nel mercato dei servizi di climatizzazione, attraverso il superamento di eventuali barriere di carattere contrattuale che possano rendere più difficile il passaggio a servizi di climatizzazioni alternativi Assicurare la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli esercenti e promuovere lo sviluppo del settore Differenziare la disciplina in relazione alle caratteristiche dell’utente e, conseguentemente, delle sue competenze tecnico-economiche e forza contrattuale 1 2 3
  • 4. Modalità di esercizio del diritto di recesso 6 febbraio 2020 3 Modalità di esercizio diritto recesso - nuovi contratti Modalità di recesso • L’utente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese (comma 8.1) • Sono esclusi dalla disciplina gli utenti con una potenza contrattualizzata superiore a 1.200 kW) (comma 2.3) Garanzia investimenti • Gli esercenti, al solo fine di garantire il recupero dei costi di realizzazione dell’allacciamento, possono prevedere nel preventivo di allacciamento e nel contratto uno specifico corrispettivo di salvaguardia a carico dell’utente che receda dal contratto di fornitura prima della sua naturale scadenza (comma 9.1) Obblighi informativi • L’esercente indica nel contratto di allacciamento, nel contratto di fornitura e nel sito internet le modalità con cui l’utente può presentare richiesta di disattivazione della fornitura o scollegamento dalla rete. Gli esercenti di minori dimensioni1 sono esonerati dagli obblighi di pubblicazione sul sito internet (comma 8.2 e 8.3) 1 Esercenti di minori dimensioni: < 750 utenti e potenza complessivamente contrattualizzata < 12 MW
  • 5. Modalità di esercizio del diritto di recesso 6 febbraio 2020 4 Modalità di applicazione del corrispettivo di salvaguardia • Il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia è pari (comma 9.2): – nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l’energia termica, alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo applicato all’utente per la realizzazione dello stesso – per le altre tipologie di utente, oltre ai costi di realizzazione dell’allacciamento possono essere inclusi anche i costi di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l’energia termica all’utente • Il corrispettivo può essere applicato per un periodo massimo di: – 5 anni nel caso di un utente residenziale, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della cooperativa che gli fornisce energia termica – 10 anni per le altre tipologie di utente • L’ammontare del corrispettivo (C) si riduce nel tempo (linearmente) in funzione del tempo residuo di applicazione (t): 𝐶 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 = 𝐶𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 ∗ 𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
  • 6. Modalità di esercizio del diritto di recesso 6 febbraio 2020 5 Esempio applicativo del corrispettivo di salvaguardia (1) • Esempio applicativo (utente residenziale domestico): – Costo allacciamento: 6.000 € – Corrispettivo di allacciamento: 1.000 € – Valore max del corrispettivo di salvaguardia: 6.000-1.000 = 5.000 € – Data sottoscrizione contratto di fornitura: 1˚ ottobre 2020 – Durata contratto: 5 anni – Data recesso: 30 settembre 2023 (731 giorni mancanti allo scadere dei 5 anni) – Valore corrispettivo di salvaguardia: 5.000*(731/1.826) = 2.002 €
  • 7. Modalità di esercizio del diritto di recesso 6 febbraio 2020 6 Esempio applicativo del corrispettivo di salvaguardia (2) • Esempio applicativo (utente NON residenziale): – Costo allacciamento: 12.000 € – Costo estensione e potenziamento rete: 15.000 € – Corrispettivo di allacciamento: 10.000 € – Valore max del corrispettivo di salvaguardia: 12.000+15.000-10.000 = 17.000 € – Data sottoscrizione contratto di fornitura: 1˚ ottobre 2020 – Durata contratto: 10 anni – Data recesso: 30 settembre 2025 (1.826 giorni mancanti allo scadere dei 10 anni) – Valore corrispettivo di salvaguardia: 17.000*(1.826/3.652) = 8.500 €
  • 8. Modalità di esercizio del diritto di recesso 6 febbraio 2020 7 Modalità di esercizio del diritto di recesso – contratti esistenti • Eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri, vincoli temporali di durata del contratto che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio sottoscritti entro la data di entrata in vigore del TUAR (1˚ giugno 2018), continuano a trovare applicazione (comma 9.4): – per gli utenti con potenza contrattualizzata minore o uguale a 350 kW, per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 – per gli utenti con potenza contrattualizzata maggiore di 350 kW, per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2028 • Decorsi i termini sopraindicati, laddove il contratto continui ad avere esecuzione, le predette clausole si considerano non apposte
  • 9. Modalità di esercizio del diritto di recesso 6 febbraio 2020 8 Definizione utente residenziale domestico • Si considera utente residenziale domestico (comma 1.1): – un’utente che utilizza l’energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione, adibiti a studi, uffici, laboratori, cantine o garage, purché: • l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di fornitura per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti • il titolare del punto di fornitura sia una persona fisica – un condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli elencati nel precedente alinea, purché: • il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio • l’energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia