1. Presentazione a cura dell’Assessorato alla Città
metropolitana del Comune di Bari
Istituzione delle città metropolitane
e riordino delle Province
Art. 18 D.L. 95/2012
convertito con modificazioni
nella L. 135/2012
Bari, 12 ottobre 2012
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2. Ratio della disposizione normativa
L’ istituzione della Città metropolitana, così come il riordino
delle Province atteso da decenni, sono inseriti in una legge di
«revisione della spesa» (D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012),
che risponde alla ratio di contribuire, anche attraverso la
riforma dello Stato e dei suoi elementi costitutivi (art. 114
Cost), al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
imposti dagli obblighi europei e necessari al raggiungimento
del pareggio di bilancio .
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3. Le Città metropolitane: il territorio
• Subentrano alle Province nelle aree che comprendono i
comuni di Torino, Milano, Roma, Venezia, Genova, Firenze,
Bologna, Napoli, Bari e Reggio Calabria.
• Dal 1.01.2014 (salvo cessazione anticipata del mandato del
Presidente della Provincia) è istituita la Città metropolitana
di Bari con contestuale soppressione della Provincia di Bari.
• Il territorio della Città metropolitana coinciderà con quello
della Provincia soppressa fermo restando il potere per i
Comuni della Provincia di Bari, di aderire alla Città
metropolitana con atto di consiglio, o in alternativa ad una
Provincia limitrofa ai sensi dell’art. 133 comma 1 Cost.
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4. Che cos’è la Città metropolitana
• La Città metropolitana nasce, nell’intenzione del
legislatore, come ente a servizio dei Comuni dell’area, per
la necessità di governare alcune specifiche parti del
territorio nazionale a maggior concentrazione di
popolazione e maggiore importanza economica e
produttiva;
• E’ la «Città dei Comuni» che nulla a che vedere con
l’attuale Provincia . Non dunque un CAMBIO DI ETICHETTA
• sarà il motore dello sviluppo di un territorio, quello che
include le grandi concentrazioni urbane attorno alle città
capoluogo, laddove si realizza lo sviluppo sinergico di
attività economiche e produttive accanto a sistemi di
servizi e di collegamenti per rendere competitiva l’area ed
essere poli di attrazione per imprese e strutture.
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5. L’istituzione delle città metropolitane nel
panorama della U.E.
• L’istituzione della città metropolitana è il frutto di una
nuova consapevolezza, già sperimentata ed acquisita a
livello europeo (si pensi alle città metropolitane di Londra,
Parigi, Lione, Barcellona….), per la quale, per superare i
problemi dello sviluppo urbano, condizionato da
problematiche complesse (dal mercato del lavoro alla
mobilità, dalla sicurezza ai servizi, dall’ambiente al governo
del territorio, dallo sviluppo eco-sostenibile delle aree
urbane allo sviluppo economico e produttivo) bisogna
innanzi tutto affrontare i problemi della “struttura urbana”;
• il Governo, d’intesa con le autorità europee, ha inteso
allineare l’ordinamento dello Stato italiano a quello degli
altri paesi Europei più evoluti per migliorare l’efficienza
amministrativa;
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6. L’istituzione delle città metropolitane nel
panorama della U.E. 2
• Il neo costituito «Comitato interministeriale per le
politiche urbane» rappresenta la premessa per dotare
anche l’Italia, come gli altri nostri partner dell’Unione
europea, di un’Agenda urbana che collochi le aree in cui
insistono le città al centro della strategia di sviluppo del
Paese.
• L’orientamento del Governo, anche per le modifiche
apportate agli organi ed all’organizzazione dello Stato,
appare dunque quello di valorizzare nei prossimi anni le
città metropolitane, affinchè, anche in Italia, al pari di
quello che accade nei paesi europei, diventino il motore
dello sviluppo del Paese.
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7. Attori del processo di costituzione della
città metropolitana: Sindaci e Presidente
della Provincia
• Saranno i Sindaci dei Comuni della Provincia di Bari
insieme al Presidente della Provincia i veri artefici di questa
importantissima riforma istituzionale attesa da 22 anni;
• Sarà loro responsabilità individuare «la visione» della
futura città metropolitana e sulla base di questa scriverne
la «carta costituente» prevedendo in essa i pesi ed i
contrappesi funzionali a valorizzare la specificità delle
diverse aree territoriali della città metropolitana,
disciplinare i rapporti tra la città metropolitana ed i
comuni, compreso il Comune capoluogo.
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8. Opportunità per i comuni che aderiscono
alla Città metropolitana 1
• I comuni aderenti alla Città metropolitana non
perderanno autonomia e non cederanno sovranità né
alla Città metropolitana né al Comune capoluogo. I
comuni rimangono infatti l’unità territoriale di base
prevista dalla Costituzione tra gli enti che compongono la
Repubblica (art. 114 Cost.) ed al contrario vedranno
valorizzate le specificità anche attraverso la creazione di
forme associative . Lo vedremo attraverso l’esame delle
«funzioni fondamentali» che sono assegnate dall’art. 19
L. 135/2012 ai Comuni.
• Gli amministratori dei comuni aderenti alla Città
metropolitana saranno i protagonisti dello sviluppo
economico e sociale dell’area di riferimento in quanto
parteciperanno come organi decisionali, alle decisioni del
consiglio metropolitano (costituito da sindaci e consiglieri
comunali dei comuni aderenti).
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9. Opportunità per i comuni che aderiscono
alla Città metropolitana 2
• La Città metropolitana, in relazione alle funzioni
assegnate dalla legge, sarà inevitabilmente destinataria
di maggiori fonti di finanziamento rispetto alle restanti
Province depotenziate nelle funzioni e nelle risorse dalle
disposizioni del D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012;
• La città metropolitana rappresenterà nella
Programmazione comunitaria 2014-2020 della U.E. il
soggetto cardine attorno al quale ruoteranno i futuri
programmi operativi e quindi le prossime risorse
comunitarie;
• La Città metropolitana gestirà, quale funzione propria, gli
interventi in materia di promozione e coordinamento
dello sviluppo economico e sociale che avranno
inevitabili ricadute sulle comunità dei comuni aderenti
alla Città metropolitana.
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10. Opportunità per i comuni che aderiscono
alla Città metropolitana 3
Le funzioni assegnate alla Città metropolitana di
pianificazione generale delle reti, di coordinamento dei
servizi pubblici in ambito sovracomunale, di organizzazione
dei servizi di ambito metropolitano consentiranno ai cittadini
dei comuni della città metropolitana:
1. di ricevere servizi migliori e più efficienti (le economie di
scala consentono di ridurre i costi) in un contesto storico
in cui la carenza delle risorse economiche milita in
termini di riduzione dei servizi;
2. di avere standard uguali nell’erogazione dei servizi in tutta
la città metropolitana;
3. di sburocratizzare e semplificare i rapporti con la P.A.
4. di supportare i comuni nell’esercizio dell’ attività
amministrativa di loro competenza
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11. Opportunità per i comuni che aderiscono
alla Città metropolitana 4
I Comuni aderenti alla Città metropolitana potranno essere
destinatari di deleghe di funzioni importanti per i territori (es.
sviluppo turistico) da gestire anche in forma associata, ed in
relazione alla natura dei territori, tali deleghe potranno essere
differenziate, consentendo ai comuni di diventare protagonisti
dello sviluppo locale.
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12. Le funzioni fondamentali dei comuni
ai sensi dell’art. 19 L. 135/2012 1
L’autonomia dei Comuni aderenti alla città metropolitana non
è messa in discussione dalla istituzione della nuova entità
territoriale in quanto, il riordino funzionale operato dal
legislatore assegna ai Comuni le c.d. funzioni di gestione
mentre assegna alla città metropolitana principalmente
funzioni di coordinamento.
Le funzioni fondamentali assegnate ai Comuni dall’art. 19
della L. 135/2012 sono infatti le seguenti:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo;
b) l’ organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale
di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto
pubblico comunale;
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13. Le funzioni fondamentali dei comuni
ai sensi dell’art. 19 L. 135/2012 2
omissis
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonché la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi;
g) la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118
quarto comma della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
Omissis….
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14. Le funzioni fondamentali della Città
metropolitana 1
Sono assegnate alla Città metropolitana :
Le funzioni fondamentali delle Province (da art. 17 comma 10 D.L.
95/2012) ovvero:
1) le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni
nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze (da art. 17 comma 6 D.L. 95/2012)
2) pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento nonché
tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
3) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito Provinciale;
4) autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale.
5) costruzione, classificazione e gestione delle strade Provinciali e
regolazione della circolazione stradale ad esse inerente
6) Programmazione della rete scolastica e gestione dell’edilizia
scolastica relativa alle scuole secondarie di II grado.
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15. Le funzioni fondamentali della Città
metropolitana 2
Si aggiungono, le funzioni fondamentali proprie della Città
metropolitana:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici;
3) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito metropolitano;
4) mobilità e viabilità;
5) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e
sociale.
Le ulteriori funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione in
attuazione dei principi di sussidiarietà differenziazione ed
adeguatezza ex art. 118 Cost
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16. Modalità di adesione dei Comuni alla Città
metropolitana
I Comuni dell’attuale Provincia di Bari possono aderire alla
città metropolitana di Bari mediante due modalità:
• deliberando in Consiglio comunale la formale adesione
alla città metropolitana entro il 24 ottobre data in cui la
Regione Puglia dovrebbe approvare il piano di riordino
delle provincie pugliesi.
• l’altra, rimanendo inerti ed omettendo qualsiasi
adempimento. In tal caso, ai sensi dell’art. 114 Cost. con la
soppressione della Provincia di Bari e l’istituzione dal
1.01.2014 della Città metropolitana di Bari i Comuni silenti
faranno parte della Città metropolitana di Bari.
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17. Modalità di adesione di Comuni della
Provincia di Bari a Provincia limitrofa 1
I Comuni dell’attuale Provincia di Bari che si trovano a confine con
una Provincia limitrofa possono decidere di aderire o alla città
metropolitana o alla Provincia limitrofa, purchè garantiscano il
principio della continuità territoriale.
• Modalità: Procedura prevista dall’art. 133 primo comma Cost. il
Comune deve adottare apposita deliberazione di Consiglio
comunale;
• Procedura e termini : la delibera deve essere trasmessa alla
Regione Puglia per il recepimento della stessa nel piano di
riordino da adottarsi entro il 24 ottobre.
• Avvertenza: i tempi indicati sono quelli in cui dovranno
esprimersi per legge gli organi preposti .
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18. Modalità di adesione di Comune della Provincia
di Bari a Provincia limitrofa 2
• I Comuni dell’attuale Provincia di Bari che non si trovano invece
a confine con una Provincia ovvero sono nel cuore della futura
città metropolitana non possono aderire ad una diversa
Provincia in quanto sarebbe creato un vulnus al principio della
continuità territoriale che ai sensi dell’art.17 comma 3
L.135/2012 deve essere garantita.
• La possibilità di aderire ad una Provincia può realizzarsi solo
mediante accordo tra i Sindaci che realizzi un’ effetto catena
che determina volta per volta lo spostamento del confine della
Provincia.
• Anche in questo caso, l’adesione alla Provincia limitrofa deve
essere fatta ai sensi dell’art. 133 Cost. con deliberazione di
Consiglio comunale.
• Le modalità la procedura ed i termini sono quelli già esposti
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19. Organi della città metropolitana
Il Consiglio metropolitano;
Il Sindaco metropolitano;
• In sede di prima applicazione è di diritto sindaco
metropolitano il sindaco del comune capoluogo;
• Il Sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco ed
attribuire deleghe ai singoli consiglieri;
• Opera il limite del secondo mandato previsto dall’art. 51
Tuel
• Le cariche di Sindaco e di Consigliere metropolitano sono
a titolo onorifico
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20. Il Sindaco metropolitano
• Può coincidere con il Sindaco del Comune capoluogo;
• Può essere eletto con elezione di II grado in seno al
consiglio metropolitano secondo le modalità che
saranno individuate con legge entro il 31.12.2012 per
l’elezione del presidente della Provincia;
• Può essere eletto a suffragio universale diretto
secondo le modalità previste dal TUEL per le elezioni
del Presidente della Provincia (artt. 74), solo però nelle
ipotesi in cui il Comune capoluogo si articoli in Comuni;
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21. Il Consiglio metropolitano
E’ composto da 12 consiglieri (numero determinato dalla
legge in base alla popolazione della Provincia di Bari pari a
1.259.337 abitanti ).
Elettorato passivo: i sindaci ed i consiglieri comunali dei
comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana;
Elettorato attivo:
1. un collegio formato da sindaci e consiglieri comunali dei
comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana
secondo le modalità che saranno individuate per il
consiglio Provinciale con legge entro il 31.12.2012 (se il
Sindaco metropolitano è eletto con elezione di secondo
grado)
2. Elezione diretta ai sensi dell’art. 75 TUEL (elezione
consiglio provinciale) solo nelle ipotesi in cui lo Statuto
metropolitano preveda che il Comune capoluogo si
articoli in più comuni. 21
22. Lo Statuto metropolitano 1
Individua la «visione» della città metropolitana come delineata
dai Sindaci «costituenti» .
Deve prevedere quale contenuto obbligatorio:
• le modalità di elezione del Sindaco metropolitano;
• regola l’organizzazione interna, il funzionamento degli organi
e l’assunzione delle decisioni;
• regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
• disciplina i rapporti tra i comuni e la Città metropolitana;
• disciplina le modalità di organizzazione e di esercizio delle
funzioni metropolitane;
• può prevedere le modalità di conferimento di deleghe di
funzioni ai comuni, anche in forma associata e differenziata
per determinate aree territoriali, con il contestuale
trasferimento di risorse umane e finanziarie
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23. Lo Statuto metropolitano 2
• può prevedere modalità di conferimento di funzioni da
parte dei comuni aderenti e delle loro forme associative
alla Citta metropolitana con trasferimento di risorse
umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro
svolgimento.
• può prevedere le modalità attraverso le quali i comuni non
ricompresi nel territorio metropolitano possano istituire
accordi con la Città metropolitana.
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24. La Finanza della Città metropolitana 1
• L’art. 119 Cost prevede che le città metropolitane al pari dei
comuni, delle Province e delle regioni abbiano autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
• L'articolo 15 della legge n. 42/2009 prevede un sistema di finanza
rafforzata per le città metropolitane.
• La Città metropolitana oltre alle funzioni dell’attuale Provincia è
assegnataria di funzioni ulteriori. Esse non potranno che essere
svolte attraverso un sistema finanziario particolare, al pari di ciò
che è previsto per Roma capitale.
• Il DPCM che assegna le fonti di entrata alla Città metropolitana
armonizza tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il
fondo di riequilibrio di cui all’art. 23 Dlgs. 68/2011.
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25. La Finanza della Città metropolitana 2
Nel decreto legislativo sulla fiscalità regionale e Provinciale (art.
23 e 24 Dlgs 68/2011) è previsto che la Città metropolitana
assumerà il sistema finanziario della Provincia, cui subentra.
Le sarà attribuita inoltre:
• una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul
territorio della Città metropolitana , che potrà essere
maggiore di quella delle Province, sulla base di quanto
stabilito dalle leggi annuali di stabilità, in relazione alla
complessità delle funzioni gestite.
• Una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale ;
• L’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile;
• L’IPT + altri tributi Provinciali
• è attribuita la facoltà di istituire una imposta di scopo delle
città metropolitane;
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26. Il patrimonio della Città metropolitana
• La Città metropolitana acquisisce il patrimonio e le
risorse umane e strumentali della Provincia di Bari cui
succede a titolo universale;
• Le risorse finanziarie prima descritte;
• IL DPCM che assegna il patrimonio e le fonti di entrata
alla Città metropolitana è adottato entro 3 mesi
dall’entrata in vigore del D.L. 95/2012.
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27. Disciplina transitoria per l’istituzione della
Città metropolitana 1
• Dalla data di conversione in legge del decreto 95/2012
ovvero dal 15.08.2012 è istituita la Conferenza
metropolitana costituita dai Sindaci dei Comuni della
Provincia e dal Presidente della Provincia;
La Conferenza metropolitana ha il compito di:
1. Elaborare lo Statuto metropolitano temporaneo
2. Approvare lo Statuto metropolitano entro il 31.10.2013
con parere favorevole del Sindaco comune capoluogo e
Presidente della Provincia
3. La conferenza metropolitana delibera con la maggioranza
dei due terzi dei componenti e comunque con il voto
favorevole del Sindaco capoluogo e del Presidente della
Provincia (linee guida del Governo)
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28. Disciplina transitoria per l’istituzione della
Città metropolitana 2
Se lo Statuto temporaneo non viene approvato dalla
Conferenza metropolitana entro il 31.10.2013:
• Il 1.11.2013 la Conferenza metropolitana cessa le proprie
funzioni;
• Dal 1.01.2014 il Sindaco metropolitano coincide con il
Sindaco del Comune capoluogo fino alla data di
approvazione dello Statuto definitivo;
• Si da luogo all’elezione del Consiglio metropolitano con le
modalità di elezione previste per il consiglio Provinciale (da
determinarsi con legge entro il 31.12.2012)
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