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Certificati Bianchi - Le nuove linee guida
- 1. 1© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Certificati Bianchi: opportunità, criticità e strumenti
di tutela alla luce delle nuove Linee Guida
Studio Rödl & Partner, Padova – 15 giugno 2017
Avv. RA Svenja Bartels
Avv. Anna Maria Desiderà
- 2. 2© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Agenda
01 Rödl & Partner
02 Introduzione e risultati dei Certificati Bianchi
03 Il meccanismo dei Certificati Bianchi
04 Il D.M. 11 gennaio 2017
05 Focus Contratto Standard
06 Focus Procedimento autorizzativo, controlli e sanzioni
- 3. 3© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Agenda
01 Rödl & Partner
02 Introduzione e risultati dei Certificati Bianchi
03 Il meccanismo dei Certificati Bianchi
04 Il D.M. 11 gennaio 2017
05 Focus Contratto Standard
06 Focus Procedimento autorizzativo, controlli e sanzioni
- 4. 4© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Rödl & Partner Italia
• Lo Studio è presente a Milano, Padova, Roma
e Bolzano con avvocati civilisti e
amministrativisti nonché dottori
commercialisti e revisori legali che assistono
aziende, operatori finanziari e Pubbliche
Amministrazioni nelle operazioni di
investimento e finanziamento.
• Con riferimento al settore della green
economy e le operazioni di real estate ad essa
collegate, circa 30 professionisti tra avvocati e
dottori commercialisti, prestano assistenza su
tutto il territorio nazionale.
- 5. 5© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Rödl a Padova
le attività della divisione energy & real estate
Rödl & Partner è stato uno dei primi studi europei a costituire un team di professionisti dedicati ad
investimenti nelle energie rinnovabili e tradizionali, oltre che nell’efficienza energetica, con
l’obiettivo di assistere operatori industriali e finanziari in tutte le fasi dei progetti.
Sviluppo di progetti infrastrutture energetiche, contrattualistica di progetto, attività di Due
Diligence, accesso alle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas;
Power Generation and Transmission
Compravendita di progetti, di impianti e infrastrutture e di partecipazioni societarie;
Mergers and Acquisitions
Project financing, leasing o mezzi alternativi di finanziamento, redazione di contratti di facilitazione
finanziaria, assistenza a fondi di investimento, banche ed investitori;
Infrastructure and Project Finance
Trading energetico sulle borse dell’energia, negoziazioni OTC, contrattualistica per trading fisico e
virtuale,
Trading and Capital Markets
- 6. 6© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Assistenza avanti alle giurisdizioni amministrative e ordinarie, per questioni di diritto urbanistico,
dell’ambiente e dell’energia, nonché in sede arbitrale
Energy Litigation and Arbitration
Consulenza su questioni regolatorie e relative all’ottenimento di incentivi statali e europei,
assistenza nei procedimenti con enti pubblici e in tema di compliance 231
Investigations and Regulatory Compliance
Consulenza per l’ottenimento di finanziamenti statali ed europei, strutturazione di PPP e
finanziamenti agevolati tramite strutture europee e banche private
Energy Finance
Consulenza ad enti pubblici e privati in progetti di efficienza energetica, redazione di contratti EPC,
consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica e per lex specialis
Energy Efficiency
Rödl a Padova
le attività della divisione energy & real estate
- 7. 7© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Rödl a Padova
le attività della divisione energy & real estate
Le Attività nel settore Energy Efficiency
Attività per il settore privato e pubblico
Contrattualistica connessa a progetti di efficientamento energetico
Strutturazione di progetti dal punto di fiscale legale e fiscale
Ottenimento di fondi europei per progetti di efficientamento energetico
Finanziamento di progetto tramite banche e fondi di investimento
Gestione dei rapporti con il GSE
Attività di docenza
- 8. 8© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Agenda
01 Rödl & Partner
02 Introduzione e risultati dei Certificati Bianchi
03 Il meccanismo dei Certificati Bianchi
04 Il D.M. 11 gennaio 2017
05 Focus Contratto Standard
06 Focus Procedimento autorizzativo, controlli e sanzioni
- 9. 9© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il contesto normativo europeo
Normativa comunitaria
Direttiva 1993/76/CE
Certificazione energetica degli edifici e
normativa impianti termici
Direttiva 2002/91/CE:
Miglioramento del rendimento energetico
degli edifici.
Direttiva 2006/32/CE:
Efficienza negli usi finali dell’energia e
servizi energetici
Direttiva 2009/39/CE:
Obiettivo riduzione consumi 20-20
Direttiva 2010/31/CE:
Prestazione energetica degli edifici
Direttiva 2012/27/CE:
Nuovi obiettivi di riduzione dei consumi
11.2016: Proposta di modifiche
alla Direttiva 2012/27/CE
- 10. 10© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Novembre 2016: da Horizon 2020 a nuovi obbiettivi
Efficienza
energetica
+30%
Meno
emissioni
GHG
Rinnovabili
+27%
More clean
energy for
all
Europeans
- 11. 11© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Gli interventi di incentivazione per l’E.E.
Gli strumenti indicati nel PAEE 2014 e nel D.Lgs. 102/2014
Gli ulteriori strumenti di supporto
Misure fiscali
• Incentivo diretto;
• Interventi su involucro edifici;
• Interventi sugli impianti;
• Sia per E.E. (65%), che per ri-
qualificazione patrimonio (50%).
Conto termico
• Incentivo diretto;
• Interventi su involucro edifici;
• Interventi su impianti termici a
FER o ad alta efficienza.
Certificati Bianchi
• Strumenti di mercato;
• Tutte le tipologie di intervento
per efficienza energetica (indu-
striale, civile, illuminazione, tra-
sporti).
PREPAC
• Riservato alla P.A. centrale;
• Incentivo diretto;
• Interventi su involucro edifici e
impianto.
Fondi di Rotazione
• Es.: fondo nazionale per l’effi-
cienza (2014), fondo Kyoto
(2006);
• Fondo Kyoto per le scuole nel
2014, 350 mln Euro a tasso
agevolato (0,25%), cumulabile
con altri incentivi.
Principali Fondi strutturali
declinati su 11 PON, 39 POR e
21 PSR (sviluppo rurale)
• Fondo europeo di sviluppo re-
gionale (FESR);
• Fondo sociale europeo (FSE);
• Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR).
- 12. 12© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Aggiornamenti: i risultati CB 2016
Fonte: Rapporto annuale meccanismo dei Certificati
Bianchi – GSE
Nel corso dell’anno 2016 sono state presentate, nell’ambito
del meccanismo dei CB, complessivamente 12.524 richie-
ste. In particolare:
• 1.803 RVC a consuntivo (RVC-C), pari al 14% del totale
delle richieste annuali;
• 2.935 RVC analitiche (RVC-A) che costituiscono il 23%
totale delle richieste annuali;
• 9.971 nuove RVC standard (RVC-S), pari al 56% del to-
tale delle richieste annuali;
• 815 PPPM, che rappresentano circa il 7% del totale delle
richieste di verifica dei risparmi e dei progetti nell’anno
2016.
Complessivamente, in termini
di richieste presentate nel
2016, si rileva un incremento
pari al 6% rispetto all’anno pre-
cedente, in cui si registravano
circa 11.760 richieste.
- 13. 13© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Aggiornamenti: i risultati CB 2017
Fonte: sito GSE
- 14. 14© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Aggiornamenti: i risultati CB 2017
Fonte: sito GSE
Dal 1 gennaio al 30 aprile il GSE ha
concluso positivamente 1.948 istrutto-
rie tecniche, di cui 114 PPPM e 1.804
RVC, per le quali ha riconosciuto in to-
tale 2.168.704 TEE.
Complessivamente, dall’avvio del mec-
canismo nel 2006, sono stati ricono-
sciuti 43.875.141 TEE.
- 15. 15© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Aggiornamenti: i risultati CB 2017
Fonte: sito GSE
relativi alle PPPM…
- 16. 16© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Aggiornamenti: i risultati CB 2017
relativi alle RVC…
Fonte: sito GSE
- 17. 17© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Aggiornamenti: i risultati CB dalle origini del meccanismo
Vi sono state 3 fasi principali:
1. 2005-2007: successo di interventi di faci-
le attuazione e contabilizzazione, come
le lampade CFL e i rompigetto aerati, e
conseguente eccesso di offerta sul mer-
cato;
2. 2008-2011: progressiva difficoltà nel rag-
giungimento degli obiettivi, per il venire
meno degli interventi della prima fase e
la crescita non sufficiente dei progetti
complessi;
3. 2012-2016: introduzione del coefficiente
moltiplicativo tau, che consente di con-
teggiare anche i risparmi oltre la vita utile
degli interventi realizzati – ossia il perio-
do per il quale si ottengono i Certificati
Bianchi, normalmente pari a cinque anni.
Ad oggi sono stati emessi circa 46 milioni di
TEE e certificati risparmi cumulati per circa 24
milioni di tep.
- 18. 18© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Aggiornamenti: i risultati CB dalle origini del meccanismo
I risparmi annui certificati nel
2016 sono stati pari a circa 2 mi-
lioni di tep.
Si evidenzia una crescente diffi-
coltà nella generazione di rispar-
mi energetici. Possibili motiva-
zioni sono:
• venire meno della possibilità
di presentare progetti a con-
suntivo successivamente alla
loro entrata in esercizio a
partire dal 2014;
• riduzione dell’addizionalità.
- 19. 19© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Aggiornamenti: il mercato GME nel biennio 2016-2017
L’andamento del mercato negli ultimi mesi è stato caratterizzato dal superamento a più riprese del
record storico di prezzo. Il 14 febbraio il prezzo medio pesato ha raggiunto i 245 Euro a titolo.
Il mercato bilaterale presenta prezzi inferiori, seppure con un trend in crescita. Nel mese di gennaio,
ad esempio, il prezzo medio pesato sul bilaterale è stato di 138 Euro (185 Euro al netto degli scambi
sotto i 100 Euro). Questa differenza di prezzi fra spot e bilaterale ha fatto pensare a movimenti
speculativi. La verifica dell’AEEGSI non ha confermato il sospetto.
- 20. 20© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Agenda
01 Rödl & Partner
02 Introduzione e risultati dei Certificati Bianchi
03 Il meccanismo dei Certificati Bianchi
04 Il D.M. 11 gennaio 2017
05 Focus Contratto Standard
06 Focus Procedimento autorizzativo, controlli e sanzioni
- 21. 21© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Le caratteristiche del meccanismo dei Certificati Bianchi
CERTIFICATI
BIANCHI
Il risparmio
energetico è dato
dalla differenza
nei consumi di
energia primaria
prima e dopo un
intervento o un
progetto
Ogni singolo
Certificato
Bianco
corrisponde ad 1
TEP di energia
risparmiata
Il beneficio
totale percepito
è proporzionale
al risparmio
effettivamente
conseguito
L‘unità di misura
dell’energia
risparmiata è il
TEP (Tonnellata
equivalente
petrolio)
- 22. 22© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il mercato dei Certificati Bianchi: elementi principali
• I distributori di energia elettrica e gas con più di 50,000 clienti finali (i.e. Enel, A2A,
Hera, Edison etc.) (di seguito «Soggetti Obbligati»), hanno degli obblighi annui di
risparmio di energia primaria
• I Soggetti Obbligati possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di
efficienza energetica che diano diritto ai Certificati Bianchi, oppure acquistando gli
stessi da altri soggetti sul mercato dei Certificati Bianchi, organizzato dal Gestore
Mercati Energetici - GME
Soggetti
Obbligati
• I Certificati Bianchi vengono emessi dal GME su autorizzazione del GSE
• Possono presentare progetti per il rilascio dei Certificati Bianchi, oltre ai
Soggetti Obbligati e alle società da essi controllate, anche i distributori non
obbligati, le società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCo), le imprese
e gli enti che si dotino di un energy manager o di un sistema di gestione
dell’energia in conformità alla ISO 50001
Riconoscimento
dei Certificati
Bianchi
• I Certificati Bianchi emessi dal GME vengono scambiati su un mercato anch’esso
gestito dal GME, in cui la domanda è rappresentata dai Soggetti Obbligati e
l’offerta da tutti i soggetti in possesso di Certificati Bianchi che intendano cederli
in quanto non necessari all’adempimento degli obblighi di legge
• Il valore dei Certificati Bianchi non è perciò predeterminato, ma muta a
seconda della domanda e dell’offerta
Mercato dei
Certificati
Bianchi
- 23. 23© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il sistema dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi)
- 24. 24© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Agenda
01 Rödl & Partner
02 Introduzione e risultati dei Certificati Bianchi
03 Il meccanismo dei Certificati Bianchi
04 Il D.M. 11 gennaio 2017
05 Focus Contratto Standard
06 Focus Procedimento autorizzativo, controlli e sanzioni
- 25. 25© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Finalità e campo di applicazione del D.M. 11 gennaio 2017
Il Decreto CB dà attuazione alla Direttiva Europea 2012/27/UE,
stabilendo i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza
energetica, ai fini dell’accesso al meccanismo CB. In particolare:
a) fissa i nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico da raggiungere tramite CB per il
periodo 2017-2020
b) prevede gli obblighi di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei
distributori di energia elettrica e di gas nel periodo 2017-2020
e) individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei CB e le modalità di accesso al-
lo stesso
c) stabilisce le nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di effi-
cienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei CB
d) definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di ri-
conoscimento dei CB
f) introduce misure per potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo dei CB
g) introduce misure volte a favorire l’adempimento degli obblighi previsti
h) include espressamente previsioni in materia di controllo e verifica dell’esecuzione tecnica ed ammi-
nistrativa dei progetti ed il relativo regime sanzionatorio
- 26. 26© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Nuovi obiettivi quantitativi nazionali
Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da
conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei CB sono:
7,14 milioni di TEP di
energia primaria nel 2017
8,32 milioni di TEP di
energia primaria nel 2018
9,71 milioni di TEP di
energia primaria nel 2019
11,19 milioni di TEP di
energia primaria nel 2020
STRUMENTI
Interventi associati al
rilascio di CB
Energia di cogenerazione
ad alto rendimento (CAR)
Interventi di
efficientamento
energetico nell’ambito del
D.M. 106/2015
Interventi già agevolati
nell’ambito del
meccanismo CB
- 27. 27© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Non applicabilità del D.M. 11 gennaio 2017
Applicazione del D.M. 28 dicembre 2012
PROGETTI A
CONSUNTIVO,
ANALITICI E
STANDARD
PROGETTI A
CONSUNTIVO IN
CORSO DI
REALIZZAZIONE
PROGETTI STAN-
DARDIZZATI E ANA-
LITICI CHE HANNO
RAGGIUNTO LA SO-
GLIA MINIMA / CHE
HANNO CONCLUSO
IL PERIODO DI
MONITORAGGIO
Approvati prima
dell’entrata in vigore del
D.M. 11 gennaio 2017
(4.04.2017)
Entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore
del D.M. 11 gennaio
2017 (1.10.2017)
Entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore
del D.M. 11 gennaio
2017 (1.10.2017)
- 28. 28© Rödl & Partner 15 giugno 2017
D.M. 11 gennaio 2017 What’s new?
Novità introdotte dal D.M. 11 gennaio 2017
Progetti ammissibili in tabella allegata al D.M. con vita utile e tipo di risparmio
Misure non incluse nella tabella sono da sottoporre al GSE (e MiSE)
Da tre a due tipi di progetti (PC e PS)
Modalità di valutazione dei progetti
Eliminazione del Coefficiente TAU e ritorno a vita utile
Responsabilità dei soggetti – introduzione contratto tipo
Esclusione dei fonti rinnovabili (salvo la loro addizionalità)
Introduzione di nuove procedure di controllo
Criteri più stringenti per la baseline dei consumi (PC); monitoraggio esteso a 12
mesi con campionamento gionaliero
Strumenti a supporto di GSE e ENEA
Cumulabilità con altri incentivi
- 29. 29© Rödl & Partner 15 giugno 2017
I vecchi metodi di valutazione dei risparmi energetici
Metodo
standardizzato
Consente di
quantificare il risparmio
dell’intervento senza
procedere a
misurazioni dirette,
tramite l’utilizzo di
schede tecniche
standard
Metodo analitico
Consente di
quantificare il risparmio
conseguibile sulla base
di un algoritmo di
valutazione predefinito
e della misura di alcuni
parametri di
funzionamento dopo la
realizzazione
dell’intervento
Metodo a consuntivo
Consente di
quantificare il risparmio
conseguibile in
conformità ad un
programma di misura
proposto dal soggetto
titolare del progetto
insieme alla
descrizione del
medesimo (c.d. PPPM)
- 30. 30© Rödl & Partner 15 giugno 2017
I nuovi metodi di valutazione dei risparmi energetici
Metodo standardizzato
Sintesi fra vecchi progetti
standard e analitici.
Definizione di un campione
rappresentativo da sottoporre
a misura attraverso un
apposito algoritmo; il GSE
pubblica un elenco (c.d. PS)
Progetto a consuntivo
Consente di quantificare il
risparmio conseguibile in
conformità ad un programma
di misura proposto dal
soggetto titolare del progetto
insieme alla descrizione del
medesimo (c.d. PC)
- 31. 31© Rödl & Partner 15 giugno 2017
I progetti ammissibili
Ammissibilità al meccanismo dei CB di progetti di efficienza energetica con le
seguenti caratteristiche:
• Realizzazione da parte del medesimo Soggetto Titolare del progetto presso uno o più stabilimenti,
edifici o siti comunque denominati;
• Data di inizio della realizzazione dei lavori successiva alla data di trasmissione al GSE dell’istanza
di accesso al meccanismo;
• Predisposizione e trasmissione al GSE, in base alla tipologia di progetto, della documentazione di
cui al paragrafo 4 dell’Allegato 1 al Decreto CB (condizione di ammissibilità);
• Produzione di risparmi energetici addizionali;
• Utilizzo di componenti nuovi o rigenerati per i quali non siano già stati riconosciuti CB;
• Classificabilità tra le tipologie di intervento riportate in Tabella 1 dell’Allegato 2 del Decreto CB (non
esaustivo)
- 32. 32© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Allegato 2, Tabella 1, Decreto CB
- 33. 33© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Metodi di valutazione dei risparmi
I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica
sono due:
1. metodo a consuntivo: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile mediante il
progetto a consuntivo (Progetto a Consuntivo = PC; Richiesta di verifica e certificazione dei risparmi = RC);
2. metodo standardizzato: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la
realizzazione del progetto standardizzato (Progetto Standardizzato = PS; Richiesta di verifica e certificazione
dei risparmi= RS)
• Misurazione puntuale delle
grandezze ex ante e ex post
• Individuazione parametri
funzionamento che influenzano
consumo
• Data avvio realizzazione del progetto
entro i 12 mesi dall’approvazione
• Data decorrenza vita utile entro 36
mesi da avvio realizzazione progetto
• Presentazione RC entro 120 giorni
da fine periodo di monitoraggio
• 10 TEP almeno nei primi 12 mesi del
periodo di monitoraggio
• Baseline: 12 mesi precedenti (mis.g)
• Misurazione campionaria delle
grandezze caratteristiche
• Algoritmo, parametri e modalità di
misura predefiniti (schede)
• Data decorrenza vita utile entro 36
mesi da avvio realizzazione progetto
• Presentazione RS entro 120 giorni
da fine periodo di monitoraggio
• 5 TEP almeno nei primi 12 mesi del
periodo di monitoraggio
• Baseline: 12 mesi precedenti (mis.g)
- 34. 34© Rödl & Partner 15 giugno 2017
I progetti standardizzati
Caratteristiche fondamentali:
• Si propone sulla base di un campione rappresentativo di misura (è possibile selezionare un
campione di interventi su cui effettuare le misurazioni dei parametri che certificano i risparmi
conseguiti) (un successivo decreto direttoriale approva elenco delle schede)
Deve essere dimostrata :
• ripetitività del progetto o degli interventi che lo compongono: in contesti assimilabili e a pari
condizioni operative (replicabilità del progetto);
• non convenienza economica dell’investimento per installazione di misuratori dedicati per
singoli interventi a fronte del valore eco dei Cb attesi.
Il PS (come PC) può essere costituito da più interventi, purché questi siano caratterizzati
dalla medesima Vita Utile. A tali condizioni il soggetto proponente può inoltrare istanza unica
al GSE per il riconoscimento dei CB.
I risparmi conseguiti nell’ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli
di detta Vita Utile, a decorrere dalla data in cui viene avviato il Programma di Misura, e co-
munque non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del Progetto.
- 35. 35© Rödl & Partner 15 giugno 2017
I progetti standardizzati
Le Richieste di Verifica e di Certificazione dei risparmi (RS) devono essere presentate entro
centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio e devono riferirsi ad un periodo
di monitoraggio annuale.
I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una
quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP.
I PS che non conseguono il livello di risparmio minimo non sono ammissibili al meccanismo
dei Certificati Bianchi.
Per ciascuna tipologia di PS sarà fornita una specifica scheda in cui sono indicati:
• Modalità di descrizione del Progetto (caratteristiche tecniche, condizioni ex ante ed ex
post, verifica dell’addizionalità, Programma di Misura, ecc.);
• Baseline;
• Algoritmo per il calcolo dei risparmi;
• Elenco dei Documenti da trasmettere.
- 36. 36© Rödl & Partner 15 giugno 2017
I progetti standardizzati: pro e contro
PRO
Semplificazione rispetto ai Progetti a
consuntivo, in particolare per:
• La disponibilità di schede con una
definizione dettagliata degli specifici
Progetti di questo tipo, in cui, fra
l’altro, sono già definiti baseline e
algoritmo di calcolo dei risparmi;
• La possibilità di effettuare misura-
zioni a campione piuttosto che su
tutti gli interventi.
CONTRO
Il Proponente ha l’onere di dimostrare
che:
• Gli interventi sono realizzati in con-
testi simili;
• Non è economicamente convenien-
te installare sistemi di misura su tut-
ti gli interventi;
• Il campione è significativo e rappre-
sentativo di tutti gli interventi che
costituiscono il progetto.
- 37. 37© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Gli elementi nuovi di maggiore importanza
Controlli e
sanzioni
Contratto
standard
Guida
operativa
Elenco dei
progetti
standard
- 38. 38© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Gli elementi nuovi di maggiore importanza
Controlli e
sanzioni
Contratto
standard
Guida
operativa
Elenco dei
progetti
standard
GSE 30.05.:2017: «ci saranno nelle prossime settimane,
prima della pausa estiva o entro settembre»
- 39. 39© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Agenda
01 Rödl & Partner
02 Introduzione e risultati dei Certificati Bianchi
03 Il meccanismo dei Certificati Bianchi
04 Il D.M. 11 gennaio 2017
05 Focus Contratto Standard
06 Focus Procedimento autorizzativo, controlli e sanzioni
- 40. 40© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il contratto standard
I Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del
progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo
• l Soggetto Proponente
• colui che è in possesso dei requisiti di ammissibilità e che presenta l’istanza
per la richiesta di incentivo al GSE
• Soggetto Titolare
• il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di
efficienza energetica
Il contratto tipo è il contratto che disciplina i rapporti tra il soggetto
proponente, il soggetto titolare del progetto, ove diverso dal soggetto
proponente, e il GSE, ai fini dell’erogazione dei Certificati Bianchi
- 41. 41© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Soggetto ammessi (potenziale soggetto proponente)
- i soggetti obbligati, o le società da essi controllate o controllanti
- le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale non
soggette all’obbligo
- soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso della certificazione
secondo la norma UNI CEI 11352
- soggetti sia pubblici sia privati che hanno nominato un esperto in
gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339
- soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso di un sistema di
gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.
- 42. 42© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il ruolo delle ESCo è in transizione
• Non necessariamente il soggetto titolare è la ESCo
• La ESCo, essendo il soggetto che ha i requisiti, è
piuttosto soggetto proponente
Beneficiari delle nuove norme sono le ESCo di medie/grandi dimensioni che
sono molto ben strutturate
- 43. 43© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Rapporto trilaterale
GSE
Soggetto
titolare
Soggetto
proponente
Il titolare ha l’obbligo di
firmare il contratto con
il GSE
Il proponente può
firmare il contratto con
il GSE
- 44. 44© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il contratto standard
• In deroga al riconoscimento dei titoli al soggetto titolare, il soggetto titolare può
espressamente chiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e
univocamente in capo al soggetto proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti
della delega. In tal caso, il contratto è sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono
responsabili in solido dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente
decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo
• -> RESPONSABILITA’ IN SOLIDO
• Le attività di controllo si svolgono in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti
degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto al quale sono riconosciuti i
Certificati Bianchi o suo delegato; in ogni caso, dell'attività di controllo deve essere informata
anche la parte che ha firmato il contratto tipo, alla quale però non vengono riconosciuti
direttamente i Certificati Bianchi
- 45. 45© Rödl & Partner 15 giugno 2017
La responsabilità in solido
In tal caso, il contratto è sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono responsabili in solido
dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità
stabilite dal contratto medesimo.
La solidarietà può essere per legge o per accordo -> modalità previste dal contratto
Più debitori sono obbligati per la medesima prestazione, in modo che ciascuno
possa essere costretto all’adempimento per la totalità; l’adempimento di uno libera
anche gli altri.
Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può richiedere ai condebitori
soltanto la parte di ciascuno di essi.
Accordi sul debito: in caso di remissione del debito nei confronti di uno dei debitori,
questo libera anche gli altri, a meno che il creditore abbia deciso di riservare il suo
diritto verso di loro.
Il riconoscimento del debito non ha effetto per gli altri debitori
- 46. 46© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Casi
Titolare = Proponente = Percettore
Titolare ≠ Proponente =
Il Proponente è il Percettore in base alla delega
Titolare ≠ Proponente =
Il Titolare è il Percettore come previsto dal D.M. CB
Il contratto standard non risolve le criticità riscontrate in quanto prevede
soltanto la responsabilità in solido, senza regolare i rapporti tra le parti
- 47. 47© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il caso
Contractor
Cliente
partecipante
ESCo Contratto per reperimento interventi che generano CB,
accordo su riparto del ricavato da valorizzazione CB
Contratto per realizzazione intervento che include
clausola regolante la valorizzazione dei CB generati
GSE
- 48. 48© Rödl & Partner 15 giugno 2017
La responsabilità in solido risolve
In caso di ritiro dei CB o di restituzione dell’equivalente economico a
seguito di annullamento/revoca/sanzioni, la ESCo può chiedere la
restituzione di quanto corrisposto al cliente partecipante?
L’azione del GSE, in caso di richiesta restitutoria sull’equivalente in denaro, potrebbe
configurarsi quale ripetizione dell’indebito ex art. 2033.
Anche i pagamenti effettuati dalla ESCo al cliente partecipante, tuttavia, possono
configurarsi quale indebito oggettivo (prescrizione decennale)
La ESCo, pertanto, in un eventuale giudizio intentato dal GSE, potrebbe chiamare in causa
il cliente partecipante al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte
- 49. 49© Rödl & Partner 15 giugno 2017
La responsabilità in solido non risolve
In caso di non approvazione di un progetto o di successiva revoca, il
cliente partecipante ha diritto a richiedere il risarcimento alla ESCO?
Naturalmente non esiste una risposta univoca, essendo necessario verificare le specifiche
disposizioni contrattuali in tema di
allocazione dei rischi, ad esempio prevedendo la ripartizione dell’alea di non ottenimento
dell’incentivo
limitazioni della responsabilità, ad esempio prevedendo la limitazione qualitativa (danno
emergente, lucro cessante) o quantitiva del risarcimento del danno
Tuttavia, in caso di dolo o colpa grave da parte della ESCo, l’art. 1229 cod. civ. rende nulla
l’eventuale clausola di limitazione della responsabilità
- 50. 50© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Agenda
01 Rödl & Partner
02 Introduzione e risultati dei Certificati Bianchi
03 Il meccanismo dei Certificati Bianchi
04 Il D.M. 11 gennaio 2017
05 Focus Contratto Standard
06 Focus Procedimento autorizzativo, controlli e sanzioni
- 51. 51© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Definizioni utili (art. 2, co. 1)
PROGETTO DI EFFICIENZA ENERGETICA AMMISSIBILE (lett. o): «progetto di efficienza energeti-
ca che genera risparmi energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione atte-
stante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali
non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi
[…] e che la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione del-
l'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi»
RISPARMIO ENERGETICO ADDIZIONALE (lett. t): «la differenza, in termini di energia primaria
(espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione
di un progetto»
CONSUMO DI BASELINE (lett. c): «consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto co-
me punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciu-
ti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è dato dal minor valore tra il consumo antecedente alla
realizzazione del progetto di efficienza energetica e il consumo di riferimento»
CONSUMO DI RIFERIMENTO (lett. d): «consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè
il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all’intervento, o l’insieme di interventi,
realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono
l'offerta STANDARD di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normati-
va»
- 52. 52© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il procedimento: la valutazione (art. 7, Decreto CB)
Parere definitivo del GSE
Entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni
integrative
Se il GSE richiede informazioni aggiuntive
GSE esprime parere in merito alla PS/PC
Entro 90 giorni dalla ricezione della PS/PC
Differenza rispetto all’art. 6, co. 3 del D.M. 28.12.2012 → in caso di mancata rispo-
sta del GSE entro i termini indicati, la PC/PS NON si intende tacitamente approvata
(non vale il c.d. silenzio-assenso)
- 53. 53© Rödl & Partner 15 giugno 2017
La documentazione (punto 4 allegato 1 )
Informazioni relative
all’anagrafica dei
soggetti
(Atto notorio DPR
445/2000)
Informazioni
relative al sito e
titolare (Atto notorio
DPR 445/2000)
Copia della
diagnosi energetica
(ove presente)
Schede tecniche
Documentazione
inerente la data di
avvio della
realizzazione del
progetto
Relazione tecnica
Descrizione del contesto e del progetto
Costi
Confini del progetto e programma di
misura
Variabili operative del processo
Consumo di riferimento e baseline
Algoritmo
- 54. 54© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Art. 12 - L’attività di verifica
Attività di controllo sugli interventi di efficienza energetica da parte del GSE
Finalizzata all’accertamento della correttezza dell’esecuzione tecnica e amministrativa
dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l’accesso agli incentivi (infatti i
controlli possono essere svolti durante l’intero periodo della vita utile dell’intervento)
VERIFICHE DOCUMENTALI ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI IN SITU
In particolare, verifica
a) Sussistenza e per-
manenza dei presup-
posti e dei requisiti ori-
ginali per il riconosci-
mento e il manteni-
mento degli incentivi
b) Conformità degli in-
terventi realizzati al
progetto approvato e
alle disposizioni nor-
mative vigenti alla da-
ta di presentazione
del progetto
c) Congruenza tra l’in-
centivo erogato e i ri-
sparmi energetici deri-
vanti dall’intervento ef-
fettuato [per il GSE –
30.05.2017 – la stima
ha funzione statistica]
d) Completezza e rego-
larità della documen-
tazione da conservare
così come prescritto
nei progetti approvati,
incluse le eventuali va-
rianti, e della normativa
al momento dell’appro-
vazione del progetto
- 55. 55© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Art. 12 - Procedimento di verifica
N.B.: Rispetto della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii., infatti:
Soggetti preposti:
GSE con supporto tecnico di ENEA, RSE e dei soggetti terzi do-
tati di idonee competenze specialistiche.
Il gruppo di verifica è dotato di adeguata preparazione tecnica ed
esperienza, opera con indipendenza e autonomia di giudizio e
nell’esercizio della propria attività riveste la qualifica di pubblico
ufficiale; è tenuto alla riservatezza sulle informazioni acquisite.
Sottoposizione annuale al MiSE per approvazione:
• del piano delle verifiche e dei relativi costi;
• del riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e al loro esito.
Comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo
• Controlli senza preavviso = eccezione;
• Necessità di un preavviso minimo di due settimane (PEC o racc. R/R).
• Principio di trasparenza;
• Equità nei confronti degli opera-
tori;
• Contraddittorio con soggetto ti-
tolare del progetto e con sogget-
to proponente (se diverso).
Comunicazione di avvio del procedi-
mento (art. 7)
N.B.: Le verifiche del GSE e degli altri soggetti preposti non comprendono né sostituiscono i
controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuibili alle amministrazioni statali,
regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali
continuano ad esserne responsabili. Tuttavia, se tali soggetti rilevano violazioni rilevanti ai fini
dell’erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l’esito degli accertamenti effettuati.
- 56. 56© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Art. 12 - Procedimento di verifica
N.B.: Rispetto della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii., infatti:
Soggetti preposti:
GSE con supporto tecnico di ENEA, RSE e dei soggetti terzi do-
tati di idonee competenze specialistiche.
Conclusione del procedimento di controllo
• Termine di 180 giorni, salvi i casi di maggiore complessità;
• Adozione di un atto espresso e motivato che tenga conto:
• delle risultanze raccolte nel corso del controllo;
• delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato.
Conclusione del procedimento (art.
2)
N.B.: La conseguenza dell’inosser-
vanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento è il
risarcimento del danno (art. 2 bis).
Motivazione del provvedimento (art.
3)
Avvio attività di controllo
• possibilità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione
dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi;
N.B.: nel caso in cui vi siano certificazioni di parte terza indipendente su tali
caratteristiche, le ulteriori operazioni sono a carico del GSE
• In caso di sopralluogo, possibilità di richiedere e acquisire atti, documen-
ti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile, nonché
effettuare rilievi fotografici, purché strettamente connessi alle esigenze di
controllo; redazione di un processo verbale e rilascio di una sua copia;
• Diritto del soggetto titolare del progetto e del proponente di presentare
memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati; obbligo per il
GSE di valutazione.
Principio di non aggravamento del
procedimento (art. 1, co. 2)
Diritti dei partecipanti al procedi-
mento (art. 10)
- 57. 57© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il procedimento: la richiesta di integrazioni
Il GSE normalmente, prima di emettere un provvedimento di rigetto, invita il
proponente a fornire osservazioni
Il termine di approvazione è così sospeso, fino alla ricezione delle integrazioni da
parte del proponente
Normalmente il GSE attribuisce al proponente un termine di 10-15 giorni per far
pervenire le osservazioni. Si tratta evidentemente di un termine ordinatorio.
Qualora sia ritenuto insufficiente è necessario, prima che lo stesso spiri, richiedere
una proroga motivata al GSE a mezzo PEC
Dal momento che le osservazioni vengono acquisite agli atti del procedimento, è
necessario ponderare bene il loro contenuto
- 58. 58© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il procedimento: il preavviso di rigetto
Il GSE, in qualità di soggetto pubblico, è sottoposto alle norme sul procedimento
amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990
Per tale ragione, prima di emettere un provvedimento negativo, è tenuto ex art.
10-bis l. cit. a comunicare al proponente i motivi che ostano all’accoglimento della
domanda (cd. preavviso di rigetto), concedendogli un termine di 10 giorni per la
presentazione di osservazioni
L’eventuale successivo provvedimento di rigetto dovrebbe contenere
tutti e solo i motivi che erano stati oggetto del preavviso.
Un’eventuale difformità potrebbe fondare l’impugnazione del
provvedimento per vizi formali (vedi però art. 21-octies sulla
prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento)
- 59. 59© Rödl & Partner 15 giugno 2017
In caso di preavviso di rigetto: cosa fare e cosa evitare
Fornire entro i termini le osservazioni o,
eventualmente, chiedere tempestiva proroga
Ponderare la qualità e quantità di informazioni
da dare, così da non fornire ulteriori spunti per
il rigetto
Respingere puntualmente ogni motivazione
addotta dal GSE, al fine di non incorrere in
acquiescenza
Fornire idonea documentazione a sostegno
delle osservazioni presentate
Evitare di incorrere nella decorrenza dei
termini per l’impugnazione
Evitare di fornire informazioni non dovute
sulla base delle ordinarie regole relative
all’onere probatorio
Evitare di accettare ogni indicazione fornita
dal GSE, anche mediante accordi orali/scritti
- 60. 60© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Art. 12, co. 13 e 14 - Violazioni rilevanti
Violazioni rilevanti (art. 42, comma 3 D.Lgs. n. 28/2011)
Violazioni, elusioni,
inadempimenti, incon-
gruenze da cui conse-
gua, in modo diretto e
sostanziale l’indebito
accesso agli incentivi
Presentazione al GSE
di dati non veritieri o
documenti falsi, men-
daci o contraffatti, al
fine di avere indebito
accesso agli incentivi
Indisponibilità della
documentazione da
conservare obbligato-
riamente nel caso in
cui ne sia già stata ac-
certata l’assenza nel-
l’ambito di una prece-
dente attività di con-
trollo
Comportamento ostati-
vo od omissivo tenuto
nei confronti del gruppo
di verifica (compreso il
diniego di accesso alle
strutture e alla docu-
mentazione, purché
strettamente connessa
all’attività di controllo)
Alterazione della confi-
gurazione dell’interven-
to non comunicata al
GSE, finalizzata ad ot-
tenere un incremento
degli incentivi
Utilizzo di componenti
contraffatti ovvero ru-
bati
Inosservanza delle
prescrizioni contenute
in precedenti provve-
dimenti in esito all’atti-
vità di controllo
• Rigetto dell’istanza / decadenza dagli incentivi;
• Recupero delle somme già erogate.
Manomissione degli
strumenti di misura per
verificare i risparmi
- 61. 61© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Art. 12, co. 15 e 16 - Altre violazioni
Violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai
fini dell’esatta quantificazione degli incentivi
• Rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in re-
lazione alle effettive caratteristiche dell’intervento ri-
scontrate;
• Recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in ecces-
so o dell’equivalente valore monetario.
Non verificabilità o non attendibilità di alcuni dei dati
utilizzati per la quantificazione dei Certificati bianchi
richiesti ed emessi
• Ricalcolo dei Certificati Bianchi sulla base di stime
cautelative (motivazione);
• Imposizione di specifiche prescrizioni in merito alla
verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire per le
successive rendicontazioni dei risparmi.
Ravvedi
mento?
- 62. 62© Rödl & Partner 15 giugno 2017
L’art. 12 del Decreto CB prevede la segnalazione alle Autorità per le eventuali sanzioni di
competenza del GSE ex art. 42, co. 3 del D.Lgs. n. 28/2011
Segnalazione alla AEEGSI
Ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), l. n. 481/95, l’Autorità irroga sanzioni
amministrative pecuniarie e in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di
sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente
la sospensione o la decadenza della concessione
Segnalazioni alle autorità giudiziarie
Fattispecie di reato ipotizzabili:
- Truffa (art. 640 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Falsità ideologica (art. 480 c.p.)
La segnalazione alle Autorità
- 63. 63© Rödl & Partner 15 giugno 2017
L’annullamento in autotutela
I poteri di annullamento in autotutela sono sorretti da alcuni principi generali che
regolano l’azione amministrativa
L’annullamento di un atto da parte della PA è sorretto dal principio per il quale
ogni atto o provvedimento della PA deve tendere alla realizzazione di un
interesse pubblico
L’interesse pubblico deve permanere durante tutta la vigenza dell’atto
amministrativo
Per tale ragione, la legge consente alla PA di annullare d’ufficio un
provvedimento già emanato, laddove la stessa ritenga che sussistano
profili di illegittimità
L’annullamento comporta l’eliminazione degli effetti del provvedimento
ex tunc, quindi fin dalla sua emanazione
- 64. 64© Rödl & Partner 15 giugno 2017
L’annullamento in autotutela – Il nuovo art. 21-nonies
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di
cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2 (i.e. i casi di vizi formali), può essere
annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi
in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 (i.e. silenzio assenso), e
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
La legge 124/2015, nell’intento di dare maggiore stabilità ai provvedimenti della
P.A. ha riscritto in parte l’art. 21-nonies, disciplinante i poteri di annullamento
d’ufficio dell’Amministrazione
(in colore verde le parti introdotte dalla novella)
- 65. 65© Rödl & Partner 15 giugno 2017
L’annullamento in autotutela – Il nuovo art. 21-nonies
L’illegittimità di un provvedimento ai sensi dell’art.
21-octies (i.e. violazione di legge, eccesso di potere,
incompetenza)
La presenza di un interesse pubblico superiore
all’interesse particolare del destinatario
Il rispetto di un termine ragionevole e, comunque,
non superiore ai 18 mesi
L’annullamento non può essere
conseguente a mere ragioni di
opportunità
Vedi però il nuovo comma 2-bis, per il
quale un provvedimento emesso in
conseguenza di false rappresentazioni
o di dichiarazioni sostitutive false o
mendaci per effetto di condotte
costituenti reato non è soggetto al
termine di 18 mesi
Secondo la giurisprudenza, la PA è
tenuta a mitigare l’interesse al ripristino
della legalità con l’affidamento del
destinatario
In base alla disciplina aggiornata, quindi, i requisiti che devono sussistere per
l’annullamento d’ufficio sono:
- 66. 66© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Il procedimento: l’annullamento in autotutela e le conseguenze
Qualora poi intervenga un annullamento d’ufficio, avente effetti ex tunc, lo stesso
ha ripercussione sui titoli già emessi. In particolare, il GSE, provvederà a:
Annullare tutti i CB riconosciuti sulla base delle PPPM e RVC annullate;
Laddove tali CB siano già stati venduti dal proponente, richiedere la
restituzione dell’equivalente economico dei CB (valorizzato al prezzo
medio di mercato)
Inoltre, dovessero essere accertate irregolarità nell’esecuzione del progetto,
anche le disposizioni in tema di sanzioni sarebbero applicabili alla ESCo.
- 67. 67© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Rimedi giurisdizionali
RICORSO T.A.R.
RICORSO STRAORDINARIO
P.d.R.
Competenza
T.A.R. (generalmente T.A.R.
Lazio)
T.A.R. (se trasposto)
Termine 60 giorni 120 giorni
Istanza cautelare Si, se danno grave e irreparabile
Contributo unificato 650 Euro
Situazione giuridica
tutelata
Diritti soggettivi e interessi legittimi
Requisiti
Per motivi di legittimità o di
merito
Provvedimento definitivo
Solo per motivi di legittimità
- 68. 68© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Avvocato Svenja Bartels, Padova
Aree di Attività: M&A, diritto dell’energia, diritto commerciale e
societario, project finance, diritto immobiliare
Formazione ed esperienze professionali: Svenja Bartels ha studiato
Giurisprudenza presso l’Università di Bonn, in Svizzera e presso
l’Università di scienze della pubblica amministrazione di Speyer. E’
iscritta all’Albo degli avvocati di Düsseldorf e Milano. Dopo aver svolto la
sua attività in uno Studio legale internazionale a Milano per alcuni anni,
dal 2005 è responsabile dello Studio Rödl & Partner di Padova per il
German Desk e il Team Energy. Assiste regolarmente utilities, società
finanziarie, fondi di investimento e banche italiane ed estere in operazioni
di M&A e di finanza di progetto.
Ha seguito numerosi clienti nell’ambito dello sviluppo di progetti,
transazioni immobiliari, acquisizione di aziende nonché in progetti per la
realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed assiste
prevalentemente società che operano nel settore immobiliare e
dell’energia, tradizionale o green economy. E’ relatrice in numerose
conferenze e vanta numerose pubblicazioni nei settori di attività. E’
membro del gruppo di lavoro energia della casa madre di Norimberga e
responsabile per il mercato italiano e gli aspetti di diritto comunitario.
Lingue: italiano, inglese e tedesco.
Svenja Bartels
Partner
e-mail: svenja.bartels@roedl.it
Rödl & Partner Padova
Via Francesco Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel.: +39 049 80 46 911
Fax: +39 049 80 46 920
Contatti
- 69. 69© Rödl & Partner 15 giugno 2017
Avv. Anna Maria Desiderà, Padova
Aree di Attività: diritto pubblico e amministrativo (lavori pubblici,
urbanistica ed edilizia, espropri), diritto dell’energia e dell’ambiente
Formazione ed esperienze professionali: Laureatasi all’Università
degli Studi di Parma è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Padova.
Ha collaborato per molti anni con un importante Studio di Padova
specializzato in diritto amministrativo, prestando consulenza ed
assistenza, giudiziale e stragiudiziale, sia ad enti pubblici che a soggetti
privati, ed occupandosi, tra l’altro, di procedure ad evidenza pubblica e di
operazioni di sviluppo di complessi immobiliari. Nel 2010 è entrata nello
Studio Rödl & Partner come responsabile del dipartimento di diritto
pubblico e amministrativo della sede di Padova, prestando tra l’altro
assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a clienti italiani e stranieri in
materia di diritto dell’energia, con particolare riferimento agli aspetti
autorizzativi connessi alla realizzazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili ed alla loro ammissione ai sistemi di
incentivazione, nonché tutti gli altri aspetti di diritto amministrativo
connessi alla realizzazione di progetti della green e brown economy.
Relatrice in diversi convegni ed eventi in materia di energia, è anche
autrice di pubblicazioni in materia di appalti.
Lingue: italiano, inglese.
Anna Maria Desiderà
Associate Partner
e-mail: anna-maria.desidera@roedl.it
Rödl & Partner Padova
Via Francesco Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel.: +39 049 80 46 911
Fax: +39 049 80 46 920
Contatti
- 70. 70© Rödl & Partner 15 giugno 2017
“Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi.
Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio
e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.
“Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal
maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle
“torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.
Avvocati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali
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