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edilizie. Pertanto, la detrazione d’imposta deve essere riconosciuta - qualora la
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Agg. 23/06/2015 7
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mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta
anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che
nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Resta inteso che l’altro soggetto, per beneficiare della detrazione, deve indicare
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Agg. 23/06/2015 8
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In caso di trasferimento della detrazione in caso di decesso del conduttore: la
regola generale (art. 16-bis, comma 8 TUIR) prevede che la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione
materiale e diretta del bene. Nel rispetto di tale disposizione, solo l’erede del
conduttore che subentra nella titolarità del contratto di locazione e che conserva la
detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue.
Agg. 23/06/2015 9
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In caso di aventi diritto in caso di separazione legale e lavori successivi alla
separazione: hanno diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione
e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario
dell’immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione),
ma anche l’inquilino e il comodatario. Applicando tale previsione, la sentenza di
separazione con cui è assegnato a un coniuge l’immobile intestato all’altro
coniuge costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire
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Agg. 23/06/2015 10
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Agg. 23/06/2015 11
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società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente,
quest’ultimo può fruire della detrazione a condizione che la società che eroga il
finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario
o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento in modo da
consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta e il contribuente
abbia copia della ricevuta del bonifico. L’anno di sostenimento della spesa sarà
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Agg. 23/06/2015 13
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Agg. 23/06/2015 14
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Risoluzione 8 febbraio 2005, n. 14/E
Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato rurale
strumentale (nello specifico, un fienile) che - a seguito della realizzazione
dell’intervento edilizio - acquisisce la destinazione d’uso abitativo, è possibile
fruire del diritto alla detrazione di imposta a condizione che - nel provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori - risulti chiaramente che gli stessi
comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale
agricolo, in abitativo.
Agg. 23/06/2015 15
Detrazione ristrutturazioni – casi risolti
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Per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati (usufruendo in parte di un
finanziamento pubblico) su un’unità immobiliare residenziale adibita
promiscuamente anche all’esercizio dell’attività di bed & breakfast, è possibile
usufruire del diritto alla detrazione d’imposta ridotta al 50%, per le spese rimaste a
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Agg. 23/06/2015 16
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Agg. 23/06/2015 17
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È possibile usufruire della detrazione IRPEF (e dell’aliquota IVA ridotta) in caso di
installazione di addolcitori domestici ma solo nel caso in cui tale installazione
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Circolare 1° giugno 2012, n. 19/E
Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute
solo se indispensabili per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione delle
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strettamente necessaria per la realizzazione dell’intervento agevolato.
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Interventi agevolati
FAQ Agenzia delle entrate – gennaio 2015
• se un immobile accatastato come ufficio viene trasformato in due unità
abitative a seguito di ristrutturazione, è possibile fruire della detrazione, a
condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti
chiaramente che la ristrutturazione comporterà il cambio d'uso del fabbricato;
• la detrazione è fruibile anche per gli interventi eseguiti in proprio, calcolando
il 50% sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati;
Agg. 23/06/2015 20
Detrazione ristrutturazioni – casi risolti
Interventi agevolati
FAQ Agenzia delle entrate – gennaio 2015
• è possibile detrarre le spese per l’imbiancatura dell’appartamento resasi
necessaria a seguito di interventi agevolabili;
• non è possibile fruire della detrazione per l’acquisto di pannelli fotovoltaici
destinati a un’abitazione in costruzione, che verranno installati solo
successivamente alla realizzazione dell’edificio, in quanto detta detrazione
compete solo per immobili già censiti in catasto o per i quali sia stato richiesto
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Agg. 23/06/2015 21
Detrazione ristrutturazioni – casi risolti
Realizzazione rimesse e posti auto
Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E
Nel caso in cui venga costruito in proprio un immobile abitativo ed un box ad
esso pertinenziale, ai fini della detrazione, delle spese di costruzione del box
qualora questo venga terminato prima della costruzione definitiva
dell’appartamento, non sussistendo un contratto preliminare, poiché trattasi di
costruzione realizzata in economia, è necessario che l’esistenza del vincolo
pertinenziale debba risultare dalla concessione edilizia.
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Realizzazione rimesse e posti auto
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In assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la
destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile, i contribuenti non
possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta, per la parte di
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In relazione all’assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di
box auto pertinenziali, i soci possono essere ammessi a beneficiare della detrazione
d’imposta per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione
del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di
assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche se questo non è
sottoposto a registrazione; ciò anche nell’ipotesi in cui il rogito avvenga in un
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Agg. 23/06/2015 24
Detrazione ristrutturazioni – casi risolti
Realizzazione rimesse e posti auto
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La detrazione IRPEF spetta per l’acquisto di box pertinenziali anche nel caso in cui
il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno
della stipula dell’atto di acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa.
Se, al momento del pagamento, il box per il quale si intende fruire della detrazione
non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, l’attribuzione della
destinazione pertinenziale nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula
del rogito, realizza comunque la condizione prevista dalla Legge ai fini della
fruizione del beneficio.
Agg. 23/06/2015 25
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Realizzazione rimesse e posti auto
Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E
Nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con
l’unità abitativa, presso un’impresa costruttrice, la detrazione è attribuita in base
all’onere effettivamente sostenuto. Pertanto, il coniuge comproprietario che abbia
sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando
tale circostanza nella fattura.
Agg. 23/06/2015 26
Detrazione ristrutturazioni – casi risolti
Spese su parti comuni condominiali
Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E
Al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti
comuni, i condomini che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un
amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed
eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del
condominio stesso. Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i
bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del
condomino che effettua il pagamento.
Agg. 23/06/2015 27
Detrazione ristrutturazioni – casi risolti
Spese su parti comuni condominiali
Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E
Se l’amministratore ha certificato regolarmente al condomino la quota detraibile
delle spese affrontate su parti comuni e il contribuente proprietario al 100% non
possiede reddito è possibile per il coniuge convivente detrarre le spese di
ristrutturazione anche se le rate condominiali sono state saldate con l’emissione di
assegni su un conto corrente cointestato ai due coniugi.
Agg. 24/04/2015 28
Detrazione ristrutturazioni – casi risolti
Limite di spesa
Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E
In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera
prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel
medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli
eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche
autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa
vigente.
-segue-
Agg. 24/04/2015 29
Detrazione ristrutturazioni – casi risolti
Limite di spesa
Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E
La norma, comunque, non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo
minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter
beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza
indicati (art. 16-bis del TUIR).
Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni
precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera
prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della
detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

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Ristrutturazioni casi risolti_2015

  • 1. Agg. 23/06/2015 1 Detrazione Irpef spese ristrutturazione Casi risolti - 2015 Saverio Cinieri Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Giornalista pubblicista
  • 2. Agg. 23/06/2015 2 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E Nel caso in cui due soggetti acquistino uno la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto dell’immobile ristrutturato, la detrazione calcolata sul 25% del prezzo di acquisto deve essere proporzionata ai rispettivi valori della nuda proprietà e dell’usufrutto.
  • 3. Agg. 23/06/2015 3 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Circolare 20 aprile 2005, n. 15/E Il coniuge può usufruire della detrazione nell’ipotesi in cui abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all’altro coniuge a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.
  • 4. Agg. 23/06/2015 4 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Risoluzione 9 gennaio 2007, n. 1/E L’acquisto di un diritto reale di godimento parziale (ad esempio, l’usufrutto) costituisce titolo per la fruizione della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. Pertanto, la detrazione d’imposta deve essere riconosciuta - qualora la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta e, quindi, in ogni caso, entro i limiti dell’importo fatturato - in relazione al valore dei diritti acquistati dai singoli contribuenti quali risultano dall’atto di compravendita o di assegnazione del diritto immobiliare.
  • 5. Agg. 23/06/2015 5 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Risoluzione 21 luglio 2008, n. 314/E All’amministratore giudiziario può essere riferita la disciplina prevista per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici: pertanto, tale soggetto può effettuare gli adempimenti con le stesse modalità seguite dall’amministratore del condominio.
  • 6. Agg. 23/06/2015 6 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Risoluzione 17 novembre 2008, n. 442/E Ai fini della fruizione della detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia è l’amministratore giudiziario del condominio che interagisce col Fisco e non la cooperativa formata dai condomini. Pertanto, i versamenti e tutti gli adempimenti previsti dalla legge devono essere effettuati dall’amministratore giudiziario.
  • 7. Agg. 23/06/2015 7 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Resta inteso che l’altro soggetto, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’invio.
  • 8. Agg. 23/06/2015 8 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Circolare 9 maggio 2013, n. 13/E In caso di trasferimento della detrazione in caso di decesso del conduttore: la regola generale (art. 16-bis, comma 8 TUIR) prevede che la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel rispetto di tale disposizione, solo l’erede del conduttore che subentra nella titolarità del contratto di locazione e che conserva la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue.
  • 9. Agg. 23/06/2015 9 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Circolare 9 maggio 2013, n. 13/E In caso di aventi diritto in caso di separazione legale e lavori successivi alla separazione: hanno diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l’inquilino e il comodatario. Applicando tale previsione, la sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l’immobile intestato all’altro coniuge costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione.
  • 10. Agg. 23/06/2015 10 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
  • 11. Agg. 23/06/2015 11 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E Se il pagamento delle spese per gli interventi è materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione.
  • 12. Agg. 23/06/2015 12 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E Nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle norme in materia. In tal modo, viene soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
  • 13. Agg. 23/06/2015 13 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Soggetti Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, può beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.
  • 14. Agg. 23/06/2015 14 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Interventi agevolati Risoluzione 8 febbraio 2005, n. 14/E Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione interessino un fabbricato rurale strumentale (nello specifico, un fienile) che - a seguito della realizzazione dell’intervento edilizio - acquisisce la destinazione d’uso abitativo, è possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta a condizione che - nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori - risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo.
  • 15. Agg. 23/06/2015 15 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Interventi agevolati Risoluzione 24 gennaio 2008, n. 18/E Per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati (usufruendo in parte di un finanziamento pubblico) su un’unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’attività di bed & breakfast, è possibile usufruire del diritto alla detrazione d’imposta ridotta al 50%, per le spese rimaste a carico del contribuente.
  • 16. Agg. 23/06/2015 16 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Interventi agevolati Risoluzione 12 febbraio 2010, n. 7/E La detrazione IRPEF deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell’edificio residenziale, come definite dall’art. 1117, nn. 1, 2 e 3, c.c.
  • 17. Agg. 23/06/2015 17 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Interventi agevolati Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E È possibile usufruire della detrazione IRPEF (e dell’aliquota IVA ridotta) in caso di installazione di addolcitori domestici ma solo nel caso in cui tale installazione comporti modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi.
  • 18. Agg. 23/06/2015 18 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Interventi agevolati Circolare 1° giugno 2012, n. 19/E Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione delle fognature” oggetto dell’agevolazione e nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell’intervento agevolato.
  • 19. Agg. 23/06/2015 19 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Interventi agevolati FAQ Agenzia delle entrate – gennaio 2015 • se un immobile accatastato come ufficio viene trasformato in due unità abitative a seguito di ristrutturazione, è possibile fruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che la ristrutturazione comporterà il cambio d'uso del fabbricato; • la detrazione è fruibile anche per gli interventi eseguiti in proprio, calcolando il 50% sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati;
  • 20. Agg. 23/06/2015 20 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Interventi agevolati FAQ Agenzia delle entrate – gennaio 2015 • è possibile detrarre le spese per l’imbiancatura dell’appartamento resasi necessaria a seguito di interventi agevolabili; • non è possibile fruire della detrazione per l’acquisto di pannelli fotovoltaici destinati a un’abitazione in costruzione, che verranno installati solo successivamente alla realizzazione dell’edificio, in quanto detta detrazione compete solo per immobili già censiti in catasto o per i quali sia stato richiesto l’accatastamento
  • 21. Agg. 23/06/2015 21 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Realizzazione rimesse e posti auto Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E Nel caso in cui venga costruito in proprio un immobile abitativo ed un box ad esso pertinenziale, ai fini della detrazione, delle spese di costruzione del box qualora questo venga terminato prima della costruzione definitiva dell’appartamento, non sussistendo un contratto preliminare, poiché trattasi di costruzione realizzata in economia, è necessario che l’esistenza del vincolo pertinenziale debba risultare dalla concessione edilizia.
  • 22. Agg. 23/06/2015 22 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Realizzazione rimesse e posti auto Risoluzione 8 febbraio 2008, n. 38/E In assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile, i contribuenti non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box.
  • 23. Agg. 23/06/2015 23 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Realizzazione rimesse e posti auto Risoluzione 7 luglio 2008, n. 282/E In relazione all’assegnazione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione, di box auto pertinenziali, i soci possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche se questo non è sottoposto a registrazione; ciò anche nell’ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d’imposta successivo.
  • 24. Agg. 23/06/2015 24 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Realizzazione rimesse e posti auto Risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7/E La detrazione IRPEF spetta per l’acquisto di box pertinenziali anche nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa. Se, al momento del pagamento, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, l’attribuzione della destinazione pertinenziale nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, realizza comunque la condizione prevista dalla Legge ai fini della fruizione del beneficio.
  • 25. Agg. 23/06/2015 25 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Realizzazione rimesse e posti auto Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale in atto con l’unità abitativa, presso un’impresa costruttrice, la detrazione è attribuita in base all’onere effettivamente sostenuto. Pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.
  • 26. Agg. 23/06/2015 26 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Spese su parti comuni condominiali Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E Al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, i condomini che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso. Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento.
  • 27. Agg. 23/06/2015 27 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Spese su parti comuni condominiali Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E Se l’amministratore ha certificato regolarmente al condomino la quota detraibile delle spese affrontate su parti comuni e il contribuente proprietario al 100% non possiede reddito è possibile per il coniuge convivente detrarre le spese di ristrutturazione anche se le rate condominiali sono state saldate con l’emissione di assegni su un conto corrente cointestato ai due coniugi.
  • 28. Agg. 24/04/2015 28 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Limite di spesa Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. -segue-
  • 29. Agg. 24/04/2015 29 Detrazione ristrutturazioni – casi risolti Limite di spesa Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E La norma, comunque, non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati (art. 16-bis del TUIR). Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.