2. COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
TUTTE LE FASI DELLA
TRANSAZIONE SONO
SVOLTE ONLINE
ORDINE E PAGAMENTO
ONLINE, CONSEGNA
MATERIALE DEL BENE
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
2
3. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Definizione
Art. 7 del regolamento n. 282/2011
«I servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui
alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi
forniti attraverso Internet o una rete elettronica e
la cui natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano
minimo e impossibile da garantire in assenza
della tecnologia dell’informazione»
3
4. SERVIZIO
PRESTATO
TRAMITE MEZZI
ELETTRONICI
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
IMPOSSIBILE DA
GARANTIRE IN
ASSENZA DELLA
TECNOLOGIA
DELL’INFORMAZIONE
FORNITO
ATTRAVERSO
INTERNET O UNA RETE
ELETTRONICA
PRESTAZIONE
ESSENZIALMENTE
AUTOMATIZZATA
INTERVENTO
UMANO
MINIMO
4
ELENCO REG.
282/2011 NON
ESAUSTIVO
6. AI FINI IVA
PRESTAZIONE
DI SERVIZI
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
COMMERCIO
ELETTRONICO DIRETTO
B2B
COMMERCIO
ELETTRONICO DIRETTO
B2C
art. 7-ter del Dpr n. 633/1972 art. 7-sexies del Dpr n. 633/1972
territorialmente rilevanti
nel luogo in cui è stabilito
il committente soggetto
passivo ai fini IVA
territorialmente rilevanti, in
deroga al principio
generale, nel Paese in cui
il committente è
domiciliato o residente
6
7. PRESUNZIONI
INSERITE DAL
REGOLAMENTO
N. 1042/2013
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Presunzioni per la
determinazione
dello status del
destinatario del
servizio
Presunzione per
l’individuazione del luogo
di stabilimento,
dell’indirizzo permanente
o della residenza abituale
del destinatario del
servizio
Presunzioni per l’identificazione
del prestatore dei servizi erogati
nel caso in cui gli stessi siano
forniti al consumatore finale
tramite intermediari
7
8. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Art. 18, par. 2 regolamento n. 282/2011
Il prestatore dei servizi prestati tramite mezzi
elettronici, indipendentemente dal fatto di
disporre o meno di informazioni contrarie, può
considerare che il destinatario stabilito nella
Comunità sia una persona che non è soggetto
passivo se tale destinatario non gli ha
comunicato il proprio numero individuale di
identificazione IVA.
FACOLTÀ E NON OBBLIGO PER IL CONTRIBUENTE
Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 26 maggio 2016
“è data, altresì, facoltà di considerare il destinatario
come un soggetto passivo d’imposta, subordinata,
tuttavia, all’onere di raccogliere e fornire - a richiesta
dell’Amministrazione finanziaria - dati ed informazioni
sufficienti a dimostrare l’effettivo status del
destinatario medesimo.”
8
9. PRESUNZIONI PER
L’INDIVIDUAZIONE
DEL LUOGO DI
STABILIMENTO,
INDIRIZZO
PERMANENTE O
RESIDENZA ABITUALE
DEL DESTINATARIO
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Art. 24-bis
servizi che
richiedono la
presenza fisica del
destinatario in un
determinato luogo
Art. 24-ter lett. d
Servizi prestati in
circostanze diverse dalle
precedenti – due
elementi di prova non
contraddittori di cui
all’art. 7-septies
Art. 24-ter lett. a, b, c
Servizi prestati attraverso
linea terrestre fissa, reti
mobili, con utilizzo
decodificatore o analogo
dispositivo o scheda di
ricezione
9
10. ART. 24-BIS
REG. 282/2011
servizi che
richiedono la
presenza fisica del
destinatario in un
determinato luogo
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
cabina telefonica, punto
telefonico, postazione
wi-fi, internet cafè,
ristorante o hall
d’albergo
Il fornitore può
presumere che il
destinatario sia stabilito
in tale luogo
Funzione
meramente
indicativa
dell’elenco di cui
all’art. 24-bis
Non si estende a
servizi OTT
10
applicabile sia alle
transazioni B2C che a
quelle B2B
11. ART. 24-TER
LETT. A, B, C
REG. 282/2011
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Servizi prestati
attraverso linea
terrestre fissa, reti
mobili, con utilizzo
decodificatore o
analogo dispositivo o
scheda di ricezione
Applicabile solo alle
transazioni B2C
11
12. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
ART. 24 -TER LETT. D REG. 282/2011
Qualora il prestatore non possieda né possa reperire informazioni o elementi tali
da permettere l’applicazione delle presunzioni sopra esposte, dovrà presumere
che il destinatario del servizio sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la
sua residenza abituale nel luogo identificato come tale sulla base di due dei
seguenti elementi di prova non contraddittori:
• indirizzo di fatturazione;
• indirizzo IP del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di
geolocalizzazione;
• coordinate bancarie (ubicazione del conto bancario utilizzato per il
pagamento o indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale
banca);
• prefisso del paese (mobile country code – MCC) dell’identità utente mobile
internazionale (international mobile subscriber identity – IMSI) integrato nella
carta SIM (subscriber identity module) utilizzata dal destinatario;
• ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il
servizio è prestato a quest’ultimo;
• altre informazioni commerciali pertinenti.
Voce avente carattere residuale e volta a
ricomprendere quegli elementi rilevanti ma
non tipizzabili dal legislatore in virtù della
continua evoluzione tecnologica
12
13. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
B2B B2C
Art. 24-bis (servizi che richiedono
la presenza fisica del destinatario in
un determinato luogo)
✓ ✓
Art. 24-ter lett. a, b, c (servizi
prestati attraverso linea terrestre
fissa, reti mobili, con utilizzo
decodificatore o analogo dispositivo
o scheda di ricezione)
✗ ✓
Art. 24-ter lett. d ( servizi prestati
in circostanze diverse dalle
precedenti – due elementi di prova
non contraddittori di cui all’art. 7-
septies)
✗ ✓
Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del
destinatario – Regolamento 282/2011
13
14. CONFUTAZIONE
PRESUNZIONI
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Da parte
dell’Amministrazione
finanziaria
Da parte del prestatore
Tre elementi di prova, tra quelli elencati all’art.
24-ter, lett. d, non contraddittori, da cui risulti
che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo
permanente o la sua residenza abituale altrove
Si tratta, tuttavia, di una mera facoltà
In presenza di indizi di usi
impropri da parte del
prestatore
14
15. Articolo 9-bis del Regolamento UE n. 282/2011
«Se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi
attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un
portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che
un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca
in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi (…)»
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
15
16. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
Fornitore di servizi prestati
tramite mezzi elettronici
Primo intermediario
Secondo intermediario
Consumatore finale
Contenuto
Contenuto
Contenuto
Fattura
Fattura
Nota di
pagamento
o ricevuta
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
16
19. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Fornitore di servizi prestati tramite
mezzi elettronici
Primo intermediario
Consumatore finale
Contenuto
Contenuto
Nota di
pagamento per il
servizio prestato
Fattura per il
servizio di
mediazione
Confutazione della presunzione di cui all’art. 9-bis del
regolamento 282/2011
19
20. • emissione non obbligatoria della fattura nelle
transazioni B2C, ove non richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell’operazione (Art.
22, comma 1, n. 6-ter), Dpr n. 633/1972);
• esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta
fiscale (D.M. 27 ottobre 2015);
• obbligo dell’annotazione dei corrispettivi nel registro
dei corrispettivi (art. 24 Dpr 633/72).
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
20
21. OPERAZIONI
EFFETTUATE NEI
CONFRONTI DI
PRIVATI RESIDENTI
IN ALTRI PAESI UE
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Verificare se esiste ugualmente l’esonero dalla fatturazione o dalla
certificazione dei corrispettivi.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/invRules/invRulesPublicationPage.html
21
25. REGIME
Mini One Stop Shop
MOSS
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Una volta optato per il
regime MOSS il soggetto
passivo ha l’obbligo di
applicarlo per tutti i paesi
appartenenti all’Unione
europea
il fornitore di servizi può
adempiere telematicamente,
attraverso un Portale
elettronico, agli obblighi
dichiarativi e di versamento
nel proprio Stato membro
I soggetti extra-UE (c.d. regime non
UE) possono registrarsi in qualsiasi
Stato membro dell’Unione europea,
al contrario i soggetti passivi IVA
comunitari possono richiedere
l’adesione al MOSS solo nello stato
UE di stabilimento
facoltà di cancellarsi dal
regime in ogni momento,
non essendo previsto un
periodo minimo di
permanenza nel regime
25
26. REGIME
Mini One Stop Shop
MOSS
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
dichiarazione IVA trimestrale
allo Stato membro di
identificazione
I soggetti registrati al MOSS versano
l’imposta risultante dalla
dichiarazione entro il termine di
presentazione della stessa
lo Stato di identificazione
ripartisce l’imposta tra i
diversi Stati membri
Se un soggetto passivo ha una sede in uno Stato membro, i servizi
TTE effettuati nei confronti dei privati consumatori di quello stato
membro devono essere dichiarati nelle dichiarazioni IVA nazionali
di tale sede e non nell’ambito delle dichiarazioni trimestrali MOSS
• 20 aprile
• 20 luglio
• 20 ottobre
• 20 gennaio
26
27. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
MINIMI E FORFETARI
Risoluzione 28 agosto 2015, n.75/E
Nei rapporti B2C, ai fini del corretto
assolvimento degli obblighi Iva, il
prestatore è tenuto ad identificarsi in
ciascuno Stato membro in cui presta tali
servizi oppure, in alternativa, può
avvalersi del regime Mini One Stop
Shop (cd. MOSS), come previsto
dall'articolo 74-sexies del DPR 26
ottobre 972 n. 633, applicando le regole
procedurali specificamente previste per
tali operazioni.
27
35. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Fuori campo IVA ai
sensi dell’art. 7-sexies,
1° comma, lett. f)
Dpr 633/1972
Verifica
adempimenti fiscali
esistenti nel singolo
Paese Extra UE.
SERVIZI
ELETTRONICI RESI
A PRIVATI
CONSUMATORI
EXTRA UE
35
36. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
NOVITÀ
Direttiva 2455/2017/EU
• Efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019;
• Soglia a € 10.000
• Regole di fatturazione dello Stato di stabilimento
36
37. STABILE
ORGANIZZAZIONE E
COMMERCIO
ELETTRONICO DIRETTO
Articolo 162 TUIR
STABILE ORGANIZZAZIONE
Testo in vigore dal 1 gennaio 2018
« (…) l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari per mezzo
della quale l'impresa non residente esercita in
tutto o in parte la sua attività sul territorio dello
Stato.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
(…)
f-bis) una significativa e continuativa presenza
economica nel territorio dello Stato costruita in
modo tale da non fare risultare una sua
consistenza fisica nel territorio stesso.»
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
37
38. COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
TUTTE LE FASI DELLA
TRANSAZIONE SONO
SVOLTE ONLINE
ORDINE E PAGAMENTO
ONLINE, CONSEGNA
MATERIALE DEL BENE
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
38
39. COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
AI FINI IVA
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
B2B
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
B2C
Regole ordinarie previste
per la cessione di beni
materiali
ITA
EU
EXTRA EU
Imponibile
in Italia
Cessione
all’esportazione
VENDITE
A DISTANZA
39
40. COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
B2C (ita-ita)
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
• emissione non obbligatoria della fattura, ove non
richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell’operazione (Art. 22, comma 1, n.
1), D.P.R. n. 633/1972);
• esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta
fiscale (articolo 2, lettera oo) dpr 696/1996);
• obbligo dell’annotazione dei corrispettivi nel registro
dei corrispettivi (art. 24 Dpr 633/72).
40
41. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
VENDITE A
DISTANZA
Definizione
Art. 41, comma 1, lettera b) Dl 331/93
«(…) cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni
diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o
per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti
intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.»
Art. 40, comma 3 Dl 331/93
«(…) cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni
spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo
conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non
soggetti d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per
l'applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’art.
38 comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti
soggetti ad accisa.»
Art. 11-quater Dl 35/2005
«la locuzione «le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e
simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera
b), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 deve intendersi
riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del
cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di
acquisto.»
41
42. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
VENDITE A
DISTANZA
Vendite a distanza
Cedente soggetto passivo
comunitario (art. 40 comma 4
lett. b) DL331/1993)
Cessioni interne
Cedente soggetto passivo italiano
(art. 41 comma 1 lett. b)
Cessioni tassate
nel paese del
cedente
Vendite in Italia
> 35.000,00 €
Vendite in Italia
≤ 35.000,00 €
Cessioni interne Cessioni intra
Vendite effettuate in
ciascuno Stato membro
≤ 100.000,00 € o minore
ammontare stabilito dal
Paese
Vendite effettuate in
ciascuno Stato membro
> 100.000,00 € o
minore ammontare
stabilito dal Paese
42
48. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
VENDITE A
DISTANZA
OPZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’IVA NELLO STATO COMUNITARIO
DI DESTINAZIONE DEI BENI
ELENCO CODICI ISO
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/885776/T005%2B-%2BTabella%2Bcodici%2BPaesi%2BTerzi%2BISO%2B3166.xls/2ff197bb-c27f-4c20-a857-c599ba04eae3?version=1.1
48
49. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
VENDITE A
DISTANZA
Fattura «bivalente» per le vendite a distanza
sopra-soglia
• cessioni qualificate come «intracomunitarie»;
• fattura non imponibile ex art. 41, comma 1, lett. b)
Dl 331/1993; e allo stesso tempo
• applicazione IVA locale.
49
50. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
VENDITE A
DISTANZA
Novità Direttiva 2455/2017/EU
• Efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021
• MOSS anche per vendite a distanza
• Soglia unica a € 10.000
50