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Profili fiscali del commercio
elettronico
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
TUTTE LE FASI DELLA
TRANSAZIONE SONO
SVOLTE ONLINE
ORDINE E PAGAMENTO
ONLINE, CONSEGNA
MATERIALE DEL BENE
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
2
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Definizione
Art. 7 del regolamento n. 282/2011
«I servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui
alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi
forniti attraverso Internet o una rete elettronica e
la cui natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano
minimo e impossibile da garantire in assenza
della tecnologia dell’informazione»
3
SERVIZIO
PRESTATO
TRAMITE MEZZI
ELETTRONICI
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
IMPOSSIBILE DA
GARANTIRE IN
ASSENZA DELLA
TECNOLOGIA
DELL’INFORMAZIONE
FORNITO
ATTRAVERSO
INTERNET O UNA RETE
ELETTRONICA
PRESTAZIONE
ESSENZIALMENTE
AUTOMATIZZATA
INTERVENTO
UMANO
MINIMO
4
ELENCO REG.
282/2011 NON
ESAUSTIVO
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
https://www.gov.uk/government/publications/vat-supplying-digital-services-to-private-consumers/vat-
businesses-supplying-digital-services-to-private-consumers
5
AI FINI IVA
PRESTAZIONE
DI SERVIZI
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
COMMERCIO
ELETTRONICO DIRETTO
B2B
COMMERCIO
ELETTRONICO DIRETTO
B2C
art. 7-ter del Dpr n. 633/1972 art. 7-sexies del Dpr n. 633/1972
territorialmente rilevanti
nel luogo in cui è stabilito
il committente soggetto
passivo ai fini IVA
territorialmente rilevanti, in
deroga al principio
generale, nel Paese in cui
il committente è
domiciliato o residente
6
PRESUNZIONI
INSERITE DAL
REGOLAMENTO
N. 1042/2013
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Presunzioni per la
determinazione
dello status del
destinatario del
servizio
Presunzione per
l’individuazione del luogo
di stabilimento,
dell’indirizzo permanente
o della residenza abituale
del destinatario del
servizio
Presunzioni per l’identificazione
del prestatore dei servizi erogati
nel caso in cui gli stessi siano
forniti al consumatore finale
tramite intermediari
7
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Art. 18, par. 2 regolamento n. 282/2011
Il prestatore dei servizi prestati tramite mezzi
elettronici, indipendentemente dal fatto di
disporre o meno di informazioni contrarie, può
considerare che il destinatario stabilito nella
Comunità sia una persona che non è soggetto
passivo se tale destinatario non gli ha
comunicato il proprio numero individuale di
identificazione IVA.
FACOLTÀ E NON OBBLIGO PER IL CONTRIBUENTE
Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 26 maggio 2016
“è data, altresì, facoltà di considerare il destinatario
come un soggetto passivo d’imposta, subordinata,
tuttavia, all’onere di raccogliere e fornire - a richiesta
dell’Amministrazione finanziaria - dati ed informazioni
sufficienti a dimostrare l’effettivo status del
destinatario medesimo.”
8
PRESUNZIONI PER
L’INDIVIDUAZIONE
DEL LUOGO DI
STABILIMENTO,
INDIRIZZO
PERMANENTE O
RESIDENZA ABITUALE
DEL DESTINATARIO
DEL SERVIZIO
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Art. 24-bis
servizi che
richiedono la
presenza fisica del
destinatario in un
determinato luogo
Art. 24-ter lett. d
Servizi prestati in
circostanze diverse dalle
precedenti – due
elementi di prova non
contraddittori di cui
all’art. 7-septies
Art. 24-ter lett. a, b, c
Servizi prestati attraverso
linea terrestre fissa, reti
mobili, con utilizzo
decodificatore o analogo
dispositivo o scheda di
ricezione
9
ART. 24-BIS
REG. 282/2011
servizi che
richiedono la
presenza fisica del
destinatario in un
determinato luogo
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
cabina telefonica, punto
telefonico, postazione
wi-fi, internet cafè,
ristorante o hall
d’albergo
Il fornitore può
presumere che il
destinatario sia stabilito
in tale luogo
Funzione
meramente
indicativa
dell’elenco di cui
all’art. 24-bis
Non si estende a
servizi OTT
10
applicabile sia alle
transazioni B2C che a
quelle B2B
ART. 24-TER
LETT. A, B, C
REG. 282/2011
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Servizi prestati
attraverso linea
terrestre fissa, reti
mobili, con utilizzo
decodificatore o
analogo dispositivo o
scheda di ricezione
Applicabile solo alle
transazioni B2C
11
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
ART. 24 -TER LETT. D REG. 282/2011
Qualora il prestatore non possieda né possa reperire informazioni o elementi tali
da permettere l’applicazione delle presunzioni sopra esposte, dovrà presumere
che il destinatario del servizio sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la
sua residenza abituale nel luogo identificato come tale sulla base di due dei
seguenti elementi di prova non contraddittori:
• indirizzo di fatturazione;
• indirizzo IP del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di
geolocalizzazione;
• coordinate bancarie (ubicazione del conto bancario utilizzato per il
pagamento o indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale
banca);
• prefisso del paese (mobile country code – MCC) dell’identità utente mobile
internazionale (international mobile subscriber identity – IMSI) integrato nella
carta SIM (subscriber identity module) utilizzata dal destinatario;
• ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il
servizio è prestato a quest’ultimo;
• altre informazioni commerciali pertinenti.
Voce avente carattere residuale e volta a
ricomprendere quegli elementi rilevanti ma
non tipizzabili dal legislatore in virtù della
continua evoluzione tecnologica
12
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
B2B B2C
Art. 24-bis (servizi che richiedono
la presenza fisica del destinatario in
un determinato luogo)
✓ ✓
Art. 24-ter lett. a, b, c (servizi
prestati attraverso linea terrestre
fissa, reti mobili, con utilizzo
decodificatore o analogo dispositivo
o scheda di ricezione)
✗ ✓
Art. 24-ter lett. d ( servizi prestati
in circostanze diverse dalle
precedenti – due elementi di prova
non contraddittori di cui all’art. 7-
septies)
✗ ✓
Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del
destinatario – Regolamento 282/2011
13
CONFUTAZIONE
PRESUNZIONI
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Da parte
dell’Amministrazione
finanziaria
Da parte del prestatore
Tre elementi di prova, tra quelli elencati all’art.
24-ter, lett. d, non contraddittori, da cui risulti
che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo
permanente o la sua residenza abituale altrove
Si tratta, tuttavia, di una mera facoltà
In presenza di indizi di usi
impropri da parte del
prestatore
14
Articolo 9-bis del Regolamento UE n. 282/2011
«Se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi
attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un
portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che
un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca
in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi (…)»
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
15
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Fornitore di servizi prestati
tramite mezzi elettronici
Primo intermediario
Secondo intermediario
Consumatore finale
Contenuto
Contenuto
Contenuto
Fattura
Fattura
Nota di
pagamento
o ricevuta
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
16
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/138000?hl=it
17
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
18
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Fornitore di servizi prestati tramite
mezzi elettronici
Primo intermediario
Consumatore finale
Contenuto
Contenuto
Nota di
pagamento per il
servizio prestato
Fattura per il
servizio di
mediazione
Confutazione della presunzione di cui all’art. 9-bis del
regolamento 282/2011
19
• emissione non obbligatoria della fattura nelle
transazioni B2C, ove non richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell’operazione (Art.
22, comma 1, n. 6-ter), Dpr n. 633/1972);
• esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta
fiscale (D.M. 27 ottobre 2015);
• obbligo dell’annotazione dei corrispettivi nel registro
dei corrispettivi (art. 24 Dpr 633/72).
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
20
OPERAZIONI
EFFETTUATE NEI
CONFRONTI DI
PRIVATI RESIDENTI
IN ALTRI PAESI UE
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Verificare se esiste ugualmente l’esonero dalla fatturazione o dalla
certificazione dei corrispettivi.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/invRules/invRulesPublicationPage.html
21
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ELETTRONICO
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COMMERCIO
ELETTRONICO
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COMMERCIO
ELETTRONICO
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/moss_2017_uk_en.pdf
24
REGIME
Mini One Stop Shop
MOSS
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Una volta optato per il
regime MOSS il soggetto
passivo ha l’obbligo di
applicarlo per tutti i paesi
appartenenti all’Unione
europea
il fornitore di servizi può
adempiere telematicamente,
attraverso un Portale
elettronico, agli obblighi
dichiarativi e di versamento
nel proprio Stato membro
I soggetti extra-UE (c.d. regime non
UE) possono registrarsi in qualsiasi
Stato membro dell’Unione europea,
al contrario i soggetti passivi IVA
comunitari possono richiedere
l’adesione al MOSS solo nello stato
UE di stabilimento
facoltà di cancellarsi dal
regime in ogni momento,
non essendo previsto un
periodo minimo di
permanenza nel regime
25
REGIME
Mini One Stop Shop
MOSS
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
dichiarazione IVA trimestrale
allo Stato membro di
identificazione
I soggetti registrati al MOSS versano
l’imposta risultante dalla
dichiarazione entro il termine di
presentazione della stessa
lo Stato di identificazione
ripartisce l’imposta tra i
diversi Stati membri
Se un soggetto passivo ha una sede in uno Stato membro, i servizi
TTE effettuati nei confronti dei privati consumatori di quello stato
membro devono essere dichiarati nelle dichiarazioni IVA nazionali
di tale sede e non nell’ambito delle dichiarazioni trimestrali MOSS
• 20 aprile
• 20 luglio
• 20 ottobre
• 20 gennaio
26
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
MINIMI E FORFETARI
Risoluzione 28 agosto 2015, n.75/E
Nei rapporti B2C, ai fini del corretto
assolvimento degli obblighi Iva, il
prestatore è tenuto ad identificarsi in
ciascuno Stato membro in cui presta tali
servizi oppure, in alternativa, può
avvalersi del regime Mini One Stop
Shop (cd. MOSS), come previsto
dall'articolo 74-sexies del DPR 26
ottobre 972 n. 633, applicando le regole
procedurali specificamente previste per
tali operazioni.
27
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
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COMMERCIO
ELETTRONICO
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COMMERCIO
ELETTRONICO
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COMMERCIO
ELETTRONICO
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COMMERCIO
ELETTRONICO
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
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COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
Fuori campo IVA ai
sensi dell’art. 7-sexies,
1° comma, lett. f)
Dpr 633/1972
Verifica
adempimenti fiscali
esistenti nel singolo
Paese Extra UE.
SERVIZI
ELETTRONICI RESI
A PRIVATI
CONSUMATORI
EXTRA UE
35
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NOVITÀ
Direttiva 2455/2017/EU
• Efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019;
• Soglia a € 10.000
• Regole di fatturazione dello Stato di stabilimento
36
STABILE
ORGANIZZAZIONE E
COMMERCIO
ELETTRONICO DIRETTO
Articolo 162 TUIR
STABILE ORGANIZZAZIONE
Testo in vigore dal 1 gennaio 2018
« (…) l'espressione "stabile organizzazione"
designa una sede fissa di affari per mezzo
della quale l'impresa non residente esercita in
tutto o in parte la sua attività sul territorio dello
Stato.
2. L'espressione "stabile organizzazione"
comprende in particolare:
(…)
f-bis) una significativa e continuativa presenza
economica nel territorio dello Stato costruita in
modo tale da non fare risultare una sua
consistenza fisica nel territorio stesso.»
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37
COMMERCIO
ELETTRONICO
DIRETTO
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COMMERCIO
ELETTRONICO
TUTTE LE FASI DELLA
TRANSAZIONE SONO
SVOLTE ONLINE
ORDINE E PAGAMENTO
ONLINE, CONSEGNA
MATERIALE DEL BENE
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
38
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
AI FINI IVA
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
B2B
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
B2C
Regole ordinarie previste
per la cessione di beni
materiali
ITA
EU
EXTRA EU
Imponibile
in Italia
Cessione
all’esportazione
VENDITE
A DISTANZA
39
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
B2C (ita-ita)
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• emissione non obbligatoria della fattura, ove non
richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell’operazione (Art. 22, comma 1, n.
1), D.P.R. n. 633/1972);
• esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta
fiscale (articolo 2, lettera oo) dpr 696/1996);
• obbligo dell’annotazione dei corrispettivi nel registro
dei corrispettivi (art. 24 Dpr 633/72).
40
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VENDITE A
DISTANZA
Definizione
Art. 41, comma 1, lettera b) Dl 331/93
«(…) cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni
diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o
per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti
intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.»
Art. 40, comma 3 Dl 331/93
«(…) cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni
spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo
conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non
soggetti d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per
l'applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’art.
38 comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti
soggetti ad accisa.»
Art. 11-quater Dl 35/2005
«la locuzione «le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e
simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera
b), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 deve intendersi
riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del
cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di
acquisto.»
41
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
VENDITE A
DISTANZA
Vendite a distanza
Cedente soggetto passivo
comunitario (art. 40 comma 4
lett. b) DL331/1993)
Cessioni interne
Cedente soggetto passivo italiano
(art. 41 comma 1 lett. b)
Cessioni tassate
nel paese del
cedente
Vendite in Italia
> 35.000,00 €
Vendite in Italia
≤ 35.000,00 €
Cessioni interne Cessioni intra
Vendite effettuate in
ciascuno Stato membro
≤ 100.000,00 € o minore
ammontare stabilito dal
Paese
Vendite effettuate in
ciascuno Stato membro
> 100.000,00 € o
minore ammontare
stabilito dal Paese
42
VENDITE A
DISTANZA
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_comm
unity/vat_in_ec_annexi.pdf
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
43
VENDITE A
DISTANZA
https://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/cross-border/index_it.htm#
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44
VENDITE A
DISTANZA
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en
45
VENDITE A
DISTANZA
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
https://www.gov.uk/government/publications/vat-application-for-registration-distance-selling-vat1a
46
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https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/1984-sd/2015/1984-sd_1377.pdf
VENDITE A
DISTANZA
47
Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
VENDITE A
DISTANZA
OPZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’IVA NELLO STATO COMUNITARIO
DI DESTINAZIONE DEI BENI
ELENCO CODICI ISO
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/885776/T005%2B-%2BTabella%2Bcodici%2BPaesi%2BTerzi%2BISO%2B3166.xls/2ff197bb-c27f-4c20-a857-c599ba04eae3?version=1.1
48
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VENDITE A
DISTANZA
Fattura «bivalente» per le vendite a distanza
sopra-soglia
• cessioni qualificate come «intracomunitarie»;
• fattura non imponibile ex art. 41, comma 1, lett. b)
Dl 331/1993; e allo stesso tempo
• applicazione IVA locale.
49
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VENDITE A
DISTANZA
Novità Direttiva 2455/2017/EU
• Efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021
• MOSS anche per vendite a distanza
• Soglia unica a € 10.000
50
COMMERCIO
ELETTRONICO
INDIRETTO
B2C (ita-extra EU)
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• Cessione all’esportazione ex art. 8 dpr 633/1972
• Obbligo di acquisizione prova dell’esportazione
• Opportuno emettere fattura per formalità doganali
51
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52
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Profili fiscali del commercio elettronico

  • 1. Profili fiscali del commercio elettronico Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa
  • 2. COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO TUTTE LE FASI DELLA TRANSAZIONE SONO SVOLTE ONLINE ORDINE E PAGAMENTO ONLINE, CONSEGNA MATERIALE DEL BENE COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO 2
  • 3. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Definizione Art. 7 del regolamento n. 282/2011 «I servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione» 3
  • 4. SERVIZIO PRESTATO TRAMITE MEZZI ELETTRONICI Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO IMPOSSIBILE DA GARANTIRE IN ASSENZA DELLA TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE FORNITO ATTRAVERSO INTERNET O UNA RETE ELETTRONICA PRESTAZIONE ESSENZIALMENTE AUTOMATIZZATA INTERVENTO UMANO MINIMO 4 ELENCO REG. 282/2011 NON ESAUSTIVO
  • 5. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO https://www.gov.uk/government/publications/vat-supplying-digital-services-to-private-consumers/vat- businesses-supplying-digital-services-to-private-consumers 5
  • 6. AI FINI IVA PRESTAZIONE DI SERVIZI Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO B2B COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO B2C art. 7-ter del Dpr n. 633/1972 art. 7-sexies del Dpr n. 633/1972 territorialmente rilevanti nel luogo in cui è stabilito il committente soggetto passivo ai fini IVA territorialmente rilevanti, in deroga al principio generale, nel Paese in cui il committente è domiciliato o residente 6
  • 7. PRESUNZIONI INSERITE DAL REGOLAMENTO N. 1042/2013 Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Presunzioni per la determinazione dello status del destinatario del servizio Presunzione per l’individuazione del luogo di stabilimento, dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del destinatario del servizio Presunzioni per l’identificazione del prestatore dei servizi erogati nel caso in cui gli stessi siano forniti al consumatore finale tramite intermediari 7
  • 8. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Art. 18, par. 2 regolamento n. 282/2011 Il prestatore dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, indipendentemente dal fatto di disporre o meno di informazioni contrarie, può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA. FACOLTÀ E NON OBBLIGO PER IL CONTRIBUENTE Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E del 26 maggio 2016 “è data, altresì, facoltà di considerare il destinatario come un soggetto passivo d’imposta, subordinata, tuttavia, all’onere di raccogliere e fornire - a richiesta dell’Amministrazione finanziaria - dati ed informazioni sufficienti a dimostrare l’effettivo status del destinatario medesimo.” 8
  • 9. PRESUNZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI STABILIMENTO, INDIRIZZO PERMANENTE O RESIDENZA ABITUALE DEL DESTINATARIO DEL SERVIZIO Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Art. 24-bis servizi che richiedono la presenza fisica del destinatario in un determinato luogo Art. 24-ter lett. d Servizi prestati in circostanze diverse dalle precedenti – due elementi di prova non contraddittori di cui all’art. 7-septies Art. 24-ter lett. a, b, c Servizi prestati attraverso linea terrestre fissa, reti mobili, con utilizzo decodificatore o analogo dispositivo o scheda di ricezione 9
  • 10. ART. 24-BIS REG. 282/2011 servizi che richiedono la presenza fisica del destinatario in un determinato luogo Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO cabina telefonica, punto telefonico, postazione wi-fi, internet cafè, ristorante o hall d’albergo Il fornitore può presumere che il destinatario sia stabilito in tale luogo Funzione meramente indicativa dell’elenco di cui all’art. 24-bis Non si estende a servizi OTT 10 applicabile sia alle transazioni B2C che a quelle B2B
  • 11. ART. 24-TER LETT. A, B, C REG. 282/2011 Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Servizi prestati attraverso linea terrestre fissa, reti mobili, con utilizzo decodificatore o analogo dispositivo o scheda di ricezione Applicabile solo alle transazioni B2C 11
  • 12. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO ART. 24 -TER LETT. D REG. 282/2011 Qualora il prestatore non possieda né possa reperire informazioni o elementi tali da permettere l’applicazione delle presunzioni sopra esposte, dovrà presumere che il destinatario del servizio sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale sulla base di due dei seguenti elementi di prova non contraddittori: • indirizzo di fatturazione; • indirizzo IP del dispositivo utilizzato dal destinatario o qualsiasi metodo di geolocalizzazione; • coordinate bancarie (ubicazione del conto bancario utilizzato per il pagamento o indirizzo di fatturazione del destinatario in possesso di tale banca); • prefisso del paese (mobile country code – MCC) dell’identità utente mobile internazionale (international mobile subscriber identity – IMSI) integrato nella carta SIM (subscriber identity module) utilizzata dal destinatario; • ubicazione della linea terrestre fissa del destinatario attraverso la quale il servizio è prestato a quest’ultimo; • altre informazioni commerciali pertinenti. Voce avente carattere residuale e volta a ricomprendere quegli elementi rilevanti ma non tipizzabili dal legislatore in virtù della continua evoluzione tecnologica 12
  • 13. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO B2B B2C Art. 24-bis (servizi che richiedono la presenza fisica del destinatario in un determinato luogo) ✓ ✓ Art. 24-ter lett. a, b, c (servizi prestati attraverso linea terrestre fissa, reti mobili, con utilizzo decodificatore o analogo dispositivo o scheda di ricezione) ✗ ✓ Art. 24-ter lett. d ( servizi prestati in circostanze diverse dalle precedenti – due elementi di prova non contraddittori di cui all’art. 7- septies) ✗ ✓ Presunzioni in materia di luogo di stabilimento del destinatario – Regolamento 282/2011 13
  • 14. CONFUTAZIONE PRESUNZIONI Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Da parte dell’Amministrazione finanziaria Da parte del prestatore Tre elementi di prova, tra quelli elencati all’art. 24-ter, lett. d, non contraddittori, da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove Si tratta, tuttavia, di una mera facoltà In presenza di indizi di usi impropri da parte del prestatore 14
  • 15. Articolo 9-bis del Regolamento UE n. 282/2011 «Se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi (…)» Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 15
  • 16. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa Fornitore di servizi prestati tramite mezzi elettronici Primo intermediario Secondo intermediario Consumatore finale Contenuto Contenuto Contenuto Fattura Fattura Nota di pagamento o ricevuta COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 16
  • 17. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/138000?hl=it 17
  • 18. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 18
  • 19. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Fornitore di servizi prestati tramite mezzi elettronici Primo intermediario Consumatore finale Contenuto Contenuto Nota di pagamento per il servizio prestato Fattura per il servizio di mediazione Confutazione della presunzione di cui all’art. 9-bis del regolamento 282/2011 19
  • 20. • emissione non obbligatoria della fattura nelle transazioni B2C, ove non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (Art. 22, comma 1, n. 6-ter), Dpr n. 633/1972); • esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (D.M. 27 ottobre 2015); • obbligo dell’annotazione dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi (art. 24 Dpr 633/72). Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 20
  • 21. OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI PRIVATI RESIDENTI IN ALTRI PAESI UE Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Verificare se esiste ugualmente l’esonero dalla fatturazione o dalla certificazione dei corrispettivi. http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/invRules/invRulesPublicationPage.html 21
  • 22. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 22
  • 23. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 23
  • 24. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/moss_2017_uk_en.pdf 24
  • 25. REGIME Mini One Stop Shop MOSS Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Una volta optato per il regime MOSS il soggetto passivo ha l’obbligo di applicarlo per tutti i paesi appartenenti all’Unione europea il fornitore di servizi può adempiere telematicamente, attraverso un Portale elettronico, agli obblighi dichiarativi e di versamento nel proprio Stato membro I soggetti extra-UE (c.d. regime non UE) possono registrarsi in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, al contrario i soggetti passivi IVA comunitari possono richiedere l’adesione al MOSS solo nello stato UE di stabilimento facoltà di cancellarsi dal regime in ogni momento, non essendo previsto un periodo minimo di permanenza nel regime 25
  • 26. REGIME Mini One Stop Shop MOSS Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO dichiarazione IVA trimestrale allo Stato membro di identificazione I soggetti registrati al MOSS versano l’imposta risultante dalla dichiarazione entro il termine di presentazione della stessa lo Stato di identificazione ripartisce l’imposta tra i diversi Stati membri Se un soggetto passivo ha una sede in uno Stato membro, i servizi TTE effettuati nei confronti dei privati consumatori di quello stato membro devono essere dichiarati nelle dichiarazioni IVA nazionali di tale sede e non nell’ambito delle dichiarazioni trimestrali MOSS • 20 aprile • 20 luglio • 20 ottobre • 20 gennaio 26
  • 27. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO MINIMI E FORFETARI Risoluzione 28 agosto 2015, n.75/E Nei rapporti B2C, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi Iva, il prestatore è tenuto ad identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure, in alternativa, può avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies del DPR 26 ottobre 972 n. 633, applicando le regole procedurali specificamente previste per tali operazioni. 27
  • 28. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 28
  • 29. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 29
  • 30. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 30
  • 31. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 31
  • 32. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 32
  • 33. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 33
  • 34. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO 34
  • 35. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-sexies, 1° comma, lett. f) Dpr 633/1972 Verifica adempimenti fiscali esistenti nel singolo Paese Extra UE. SERVIZI ELETTRONICI RESI A PRIVATI CONSUMATORI EXTRA UE 35
  • 36. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa NOVITÀ Direttiva 2455/2017/EU • Efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019; • Soglia a € 10.000 • Regole di fatturazione dello Stato di stabilimento 36
  • 37. STABILE ORGANIZZAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Articolo 162 TUIR STABILE ORGANIZZAZIONE Testo in vigore dal 1 gennaio 2018 « (…) l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (…) f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.» Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa 37
  • 38. COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO TUTTE LE FASI DELLA TRANSAZIONE SONO SVOLTE ONLINE ORDINE E PAGAMENTO ONLINE, CONSEGNA MATERIALE DEL BENE COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO 38
  • 39. COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO AI FINI IVA Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO B2B COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO B2C Regole ordinarie previste per la cessione di beni materiali ITA EU EXTRA EU Imponibile in Italia Cessione all’esportazione VENDITE A DISTANZA 39
  • 40. COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO B2C (ita-ita) Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa • emissione non obbligatoria della fattura, ove non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (Art. 22, comma 1, n. 1), D.P.R. n. 633/1972); • esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (articolo 2, lettera oo) dpr 696/1996); • obbligo dell’annotazione dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi (art. 24 Dpr 633/72). 40
  • 41. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa VENDITE A DISTANZA Definizione Art. 41, comma 1, lettera b) Dl 331/93 «(…) cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.» Art. 40, comma 3 Dl 331/93 «(…) cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38 comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa.» Art. 11-quater Dl 35/2005 «la locuzione «le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.» 41
  • 42. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa VENDITE A DISTANZA Vendite a distanza Cedente soggetto passivo comunitario (art. 40 comma 4 lett. b) DL331/1993) Cessioni interne Cedente soggetto passivo italiano (art. 41 comma 1 lett. b) Cessioni tassate nel paese del cedente Vendite in Italia > 35.000,00 € Vendite in Italia ≤ 35.000,00 € Cessioni interne Cessioni intra Vendite effettuate in ciascuno Stato membro ≤ 100.000,00 € o minore ammontare stabilito dal Paese Vendite effettuate in ciascuno Stato membro > 100.000,00 € o minore ammontare stabilito dal Paese 42
  • 45. VENDITE A DISTANZA Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en 45
  • 46. VENDITE A DISTANZA Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa https://www.gov.uk/government/publications/vat-application-for-registration-distance-selling-vat1a 46
  • 47. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/1984-sd/2015/1984-sd_1377.pdf VENDITE A DISTANZA 47
  • 48. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa VENDITE A DISTANZA OPZIONE PER L’APPLICAZIONE DELL’IVA NELLO STATO COMUNITARIO DI DESTINAZIONE DEI BENI ELENCO CODICI ISO https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/885776/T005%2B-%2BTabella%2Bcodici%2BPaesi%2BTerzi%2BISO%2B3166.xls/2ff197bb-c27f-4c20-a857-c599ba04eae3?version=1.1 48
  • 49. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa VENDITE A DISTANZA Fattura «bivalente» per le vendite a distanza sopra-soglia • cessioni qualificate come «intracomunitarie»; • fattura non imponibile ex art. 41, comma 1, lett. b) Dl 331/1993; e allo stesso tempo • applicazione IVA locale. 49
  • 50. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa VENDITE A DISTANZA Novità Direttiva 2455/2017/EU • Efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 • MOSS anche per vendite a distanza • Soglia unica a € 10.000 50
  • 51. COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO B2C (ita-extra EU) Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa • Cessione all’esportazione ex art. 8 dpr 633/1972 • Obbligo di acquisizione prova dell’esportazione • Opportuno emettere fattura per formalità doganali 51
  • 52. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa 52
  • 53. Dott.ssa Silvia BARACHINI – UGDCEC Pisa mail@silviabarachini.it

Hinweis der Redaktion

  1. Quindi ad esempio….
  2. .
  3. .