2. Vi proponiamo una breve guida sui soggetti obbligati o meno alla presentazione del modello RED2013
(redditi 2012).
Come per la scorsa campagna, l’INPS ribadisce la regola generale: il pensionato che presenta la
dichiarazione dei redditi (730-2013 o UNICO-2013) non è tenuto alla presentazione del RED. Questa
regola generale trova delle eccezioni dovute alle tipologie di alcuni redditi che non si possono inserire in
dichiarazione e a redditi che, pur esposti in dichiarazione, devono apparire anche nel RED.
Nel primo caso parliamo di redditi che non vengono indicati in 730 o UNICO ma che devono
obbligatoriamente apparire nel RED:
•redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad esempio interessi bancari);
•redditi esenti (ad esempio pensioni d’invalidità di cui l’INPS non è a conoscenza);
•redditi soggetti a tassazione separata o che hanno quote escluse dalla tassazione. *…+
http://www.fisco7.it/2013/07/chi-deve-o-non-deve-presentare-il-red/
3. Con l’inusuale strumento del comunicato stampa, l’Agenzia detta le prime indicazioni per fruire della
detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili destinati all’arredo degli
immobili, su cui i contribuenti hanno effettuato lavori di ristrutturazione. Sintetizziamo, punto per punto,
gli ultimi chiarimenti.
Si tratta del bonus mobili 2013 che spetta ai contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF sul
recupero del patrimonio edilizio, in misura pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili,
per un importo massimo di euro 10.000 (detrazione massima euro 5.000), con ripartizione in dieci rate
tra gli aventi diritto (detrazione massima annua euro 500).
La nota del 4 luglio scorso chiarisce che i contribuenti devono adottare le medesime modalità previste
per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. I versamenti mediante bonifici
bancari o postali dovranno contenere:
•la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici
relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
•il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
•il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. *…+
http://www.fisco7.it/2013/07/bonus-arredi-ed-eco-incentivi-prime-indicazioni-e-ultime-novita/
4. Venerdì sera, proprio in prossimità dell’ultimo giorno utile per il versamento delle imposte, è arrivata la
risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alle numerose richieste sull’utilizzo delle ritenuta d’acconto
subite dai contribuenti minimi in relazione ai bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero
del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico individuati dall’articolo 16-bis del TUIR.
Sono molti infatti i c.d. nuovi contribuenti minimi che hanno erroneamente subito nell’anno d’imposta
2012 le ritenute dovute dalle Poste o banche in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia.
Non esistendo in UnicoPF, al quadro LM, uno specifico campo per scomputare dette ritenute, l’unica
possibilità di recupero dell’importo era la presentazione di un’apposita Istanza di rimborso all’Agenzia
delle Entrate.
Nella Risoluzione n. 47 dello scorso 5 luglio, l’Agenzia dispone che, con riferimento al periodo d’imposta
2012, dette ritenute, qualora siano state operate e certificate dal sostituto d’imposta (che le inserisce
nel proprio modello 770), possano essere – in alternativa all’istanza di rimborso – scomputate
eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013. *…+
http://www.fisco7.it/2013/07/minimi-e-ritenute-dacconto-novita-dellultima-ora/
5. Capita sempre più spesso, causa anche la crisi, che il conduttore si trovi nell’impossibilità di
corrispondere i canoni di locazione e si trovi, quindi, in stato di morosità. Vediamo come si deve
comportare il locatore in dichiarazione.
Innanzitutto è obbligato ad indicare in dichiarazione il fabbricato locato e il relativo reddito percepito:
•chi detiene il fabbricato a titolo di proprietà; se è detenuto da più persone, ognuno deve dichiarare la
propria quota; in caso di cessione/acquisto durante l’anno, il reddito deve essere commisurato anche in
base ai giorni di possesso;
•chi detiene il fabbricato a titolo di diritto reale (uso, usufrutto, superficie) dichiara il reddito e nulla deve
essere dichiarato dal “nudo proprietario”;
•chi detiene il fabbricato in base al diritto di abitazione nella dimora abituale, acquisito dal coniuge
superstite (art. 540 c.c.).
Se il canone di locazione non è stato percepito ed entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità, l’immobile è inserito in
dichiarazione, ma il canone non percepito non costituisce reddito imponibile; permane comunque
l’obbligo di dichiarare il reddito dei fabbricati sulla base della sola rendita catastale. *…+
http://www.fisco7.it/2013/07/locazione-non-percepita-come-fare/
6. Il Decreto del Fare ha portato rilevanti novità in tema di rateizzazione di cartelle esattoriali e di
decadenza dalla stessa in caso di mancati pagamenti: d’ora in avanti sarà infatti possibile rateizzare i
propri debiti con Equitalia fino a 120 rate mensili e si potranno saltare fino a 8 rate, anche non
consecutive, prima che decada il beneficio della dilazione. Ma in quali casi il debitore può usufruire di
tale agevolazione? E quali sono le cause di decadenza dalla dilazione?
Occorre specificare che il piano di rateazione “ordinario” continua ad avere come limite massimo di
differimento degli importi 72 rate mensili, ovvero 6 anni. Questo lasso temporale é prorogabile una sola
volta fino ad un massimo di 72 mesi, qualora durante i pagamenti in corso si dimostri il peggioramento
della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione.
Il Decreto del Fare, intervenendo sull’art. 19 del DPR 602/73, ha previsto che sia la rateazione ordinaria,
sia quella prorogata possano essere aumentate fino a 120 rate mensili, ovvero 10 anni e non più 6. *…+
http://www.fisco7.it/2013/07/le-novita-del-decreto-del-fare-sulle-cartelle-equitalia/
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