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Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
I bravi artisti copiano, i grandi artisti
rubano: suggerimenti pratici
sull'uso corretto dei contenuti in
Rete
Centro dei Congressi
Fiera Internazionale della Sardegna
Cagliari, venerdì 24 dicembre 2013
Avv. Giovanni Battista Gallus - @gbgallus
2Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Chi sono
giobatta@gnulaptop $ whoami
$ Master of Laws in IT law presso la University of London
$ Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi del
Molise
$ Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi le Magistrature
Superiori
$ ISO 27001 Lead Auditor
$ Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici
$ Fellow del Centro Nexa su Internet e società
$ Docente in vari corsi e master dell'Università degli
Studi di Milano (Giurisprudenza) e della Facoltà di
Architettura di Alghero
$ Autore di svariate pubblicazioni in tema di trattamento
dei dati personali, diritto delle nuove tecnologie e
diritto penale dell'informatica
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
il Circolo dei Giuristi Telematici
L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici" è la più "antica" del web
giuridico. La storica mailing list conta oggi oltre 250 iscritti tra avvocati,
magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici specializzati.
Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, oltre
che di alcune pubblicazioni cartacee.
Le modalità di iscrizione alla mailing list ed all'associazione, lo statuto
sociale e il regolamento della mailing list sono consultabili liberamente sul
sito.
Per ulteriori informazioni:
– info@giuristitelematici.net – http://www.giuristitelematici.net
− @CircoloGT
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
●
Le basi del diritto d'autoreLe basi del diritto d'autore
●
Le opere protetteLe opere protette
●
Le libere utilizzazioni (se ne esistono)Le libere utilizzazioni (se ne esistono)
●
Articoli e rassegne stampaArticoli e rassegne stampa
●
Fotografie e videoFotografie e video
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““Riuso” di FacebookRiuso” di Facebook
●
Le licenze libereLe licenze libere
●
Open dataOpen data
●
©http://www.istockphoto.com/pepifoto
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
““Only one thing is impossible for God: toOnly one thing is impossible for God: to
find any sense in any copyright law on thefind any sense in any copyright law on the
planet”planet”
Mark Twain's Notebook, 1902-1903Mark Twain's Notebook, 1902-1903
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
DUE PAROLE SUL DIRITTO
D'AUTORE
9Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Art. 1 L.d.a.Art. 1 L.d.a.
Sono protette ai sensi di questaSono protette ai sensi di questa
legge le opere dell'ingegno dilegge le opere dell'ingegno di
carattere creativo checarattere creativo che
appartengono alla letteratura,appartengono alla letteratura,
alla musica, alle arti figurative,alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed allaall'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne siacinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione.il modo o la forma di espressione.
10Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
L'acquisto e la circolazione dei
diritti
11Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Chi è il titolare del diritto d'autore?
Art. 6 L.d.a.
Il titolo originario dell'acquisto del
diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale
In altre parole, l'evento-creazione,
senza ulteriori formalità, è titolo per
l'acquisto del diritto
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Opere collettive costituite dalla riunione di più opere che
mantengono la loro individualità di creazione autonoma
pur facendo parte di un opera complessa avente una sua
individualità distinta rispetto ai singoli componenti
OPERE COLLETTIVE
“È considerato autore dell'opera collettiva chi
organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.”
I ipotesi
Art. 7 L.d.A.
Dr. Massimo Farina
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Opera realizzata in gruppo in cui è impossibile individuare
il contributo dei singoli
OPERE COLLETTIVE
“Se l'opera è stata creata con il contributo
indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto
di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la
comunione (1100 ss. C.C.)”
II ipotesi
Art. 10 L.d.A.
Dr. Massimo Farina
14Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Diritti patrimoniali e diritti morali
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Diritti Morali
INALIENABILI IRRINUNCIABILI
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
INESPROPRIABILI
Diritti della personalità di natura non
patrimoniale riconosciuti e garantiti
dalla Costituzione
Dr. Massimo Farina
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Diritti Morali
diritto alla
paternità
dell'opera
Opposizione a qualsiasi
“deformazione, mutilazione
od altra modificazione, ed a
ogni atto a danno dell'opera
stessa, che possano essere di
pregiudizio al suo onore o
alla sua reputazione”
(art. 20 L.D.A.)
FORME ESPRESSIVE
Dr. Massimo Farina
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Diritti patrimoniali
Diritti soggettivi assoluti, i quali hanno ad oggetto i
beni; es. i diritti reali (diritti sulle cose )
pubblicare l’opera,
diffonderla, metterla in
commercio, elaborarla e
tradurla
“durano tutta la vita
dell'autore e sino al
termine del settantesimo
anno solare dopo la sua
morte”
(art. 25 L.D.A.)
ALIENABILITA’
CARATTERISTICA PRINCIPALE
FORME ESPRESSIVE
possono essere
trasferiti a terzi e il
loro trasferimento
deve essere provato
per iscritto
(art. 110 L.D.A.)
Dr. Massimo Farina
18Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Abbiamo visto cosa sia
un'opera protetta...
Abbiamo visto come si
acquisti il diritto d'autore...
Abbiamo visto in cosa
consista...
Ma cosa possiamo fare con
le opere dell'ingegno
presenti in Rete?
19Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
In assenza di un
“permesso” del
titolare dei
diritti
patrimoniali,
non possiamo
fare
praticamente
niente
20Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Regola generale:
Divieto di
Riprodurre
Distribuire
Modificare
21Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Riproduzione privata e libere
utilizzazioni (o meglio eccezioni
e limitazioni ai diritti di
utilizzazione economica)
Photo CC/BY/NC/ND
http://www.flickr.com/people/jcolman/
22Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Sono esclusi dalla protezione del diritto
d'autore gli atti ufficiali dello Stato e
delle Amministrazioni pubbliche (art. 5
L. 633/1941)
L'esclusione riguarda sia gli atti che i
provvedimenti delle amministrazioni
pubbliche
Amplieremo più avanti il tema, per
quanto riguarda gli open data
23Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Il riassunto, la citazione o la riproduzione
di brani o di parti di opera e la loro
comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di
discussione (art. 70 L. 633/1941)
Il riassunto, la citazione o la riproduzione
debbono essere sempre accompagnati
dalla menzione del titolo dell'opera, dei
nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti
di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta
24Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
La riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies L.d.a.
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una
persona fisica per uso esclusivamente personale,
purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere
effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a
consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi
da parte di persona fisica per uso personale costituisce
attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli
articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
25Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Ai portatori di particolari handicap
sono consentite, per uso personale, la
riproduzione di opere e materiali
protetti o l'utilizzazione della
comunicazione al pubblico degli
stessi, purché siano direttamente
collegate all'handicap, non abbiano
carattere commerciale e si limitino a
quanto richiesto dall'handicap (art.
71-bis L. 633/1941)
26Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Vi farà piacere sapere che...
Le bande musicali e le fanfare dei corpi
armati dello Stato possono eseguire
in pubblico brani musicali o parti di
opere in musica, senza pagamento di
alcun compenso per diritti di autore,
purché l' esecuzione sia effettuata
senza scopo di lucro (art. 71 L.
633/1941)
27Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
D.L. 8 agosto 2013, n. 91
I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei
finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro
autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso
aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o
superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati
in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che
abbiano almeno due uscite annue [...].
L'accesso aperto si realizza:
a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento
della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia
accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti
individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi
elettronici istituzionali o disciplinari,
Open access e ricerca scientifica
28Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Le opere
cadute in
pubblico
dominio:
Da Shakespeare
a Popeye
29Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Utilizzazioni libere: “Degradarte”
30Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
L. 9 gennaio 2008, n. 2
Art. 70 L.D.A., comma 1-bis. E' consentita la libera
pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo
gratuito, di immagini e musiche a bassa
risoluzione o degradate, per uso didattico o
scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non
sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della
pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e
della ricerca, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sono definiti i limiti
all'uso didattico o scientifico di cui al presente
comma
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
“Degradarte”
Renato Guttuso: Ritratto di Mario Schifano (1966). Degradazione di
Guido Vetere - http://degradarte.beyourbrowser.com/
32Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Poesia degradata
Fabio Turel
Soldati
Si puffa
come d'autunno
sugli alberi
le foglie
33Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
La libera pubblicazione riguarda (o
meglio riguarderebbe) solo Internet
“Immagini” e “musiche”
Bassa risoluzione o degradazione
Due definizioni ambigue
Uso didattico o scientifico
Il decreto attuativo non è mai stato
emanato...
34Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Esempio pratico #1 Articoli e post
35Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Abbiamo già visto che posso citare parti
o brani, e li posso anche comunicare al
pubblico (citando la fonte, ma soltanto
per uso di critica o di discussione)
A quanto ammonta la “parte”?
Quanto può essere lungo il brano?
36Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
L'unica risposta
possibile è...
dipende :-)
37Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
In alcuni casi, anche la riproduzione integrale è
lecita
Gli articoli di attualità, economici o politico
religiosi, pubblicati in riviste o giornali, possono
essere riprodotti su altre riviste o giornali purché
la riproduzione non sia stata espressamente
riservata e vengano indicati
●
nome della rivista/giornale,
●
data e numero della rivista/giornale,
●
nome dell'autore (se l'articolo è firmato)
Ma...
38Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
39Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Rassegne stampa
40Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Per "rassegna stampa", secondo l'art.
10 della Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie,
deve intendersi un insieme di
citazioni di articoli di giornali e riviste
periodiche, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente
ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
41Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Art. 101 L.D.A.
La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia
effettuata con l'impiego di atti
contrari agli usi onesti in materia
giornalistica e purché se ne citi la
fonte.
42Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza
autorizzazione, dei bollettini di informazioni
distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di
informazioni, prima che siano trascorse sedici ore
dalla diramazione del bollettino stesso e
comunque, prima della loro pubblicazione in un
giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la
facoltà da parte dell'agenzia.
b) la riproduzione sistematica di informazioni o
notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia
da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di
imprese di radiodiffusione.
43Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Cassazione civile , sez. I, 20 settembre 2006 , n.
20410
Rassegna Stampa online
La rassegna stampa costituisce (anche)
concorrenza sleale quando si configura come “una
pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo
di lucro di informazioni o notizie, il cui
sfruttamento spetti ad altri.”
“La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro
rientra in tale forma di sfruttamento giacchè
realizza una vendita del prodotto offerto al
mercato dall'editore dell'opera riprodotta, in
tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie”
44Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
E le indicizzazioni?
45Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
LICENZE LIBERE:
CREATIVE COMMONS
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
©
Absolute Control v. Anarchy
All rights reserved No rights
reserved
Thinh Nguyen
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
©
Absolute Control v. Anarchy
No All rights reserved No rights
reserved
Some
rights
reserved
Thinh Nguyen
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Il Legal Code
La vera e propria licenza,
Il Commons deed
E' un “riassunto” della licenza, per
facilitarne la comprensione
Il Digital Code
I metadati
“La scaltra trovata degli ideatori del progetto è
stata quella di “confezionare” ogni licenza in
tre versioni differenti nella forma ma
coincidenti nella sostanza” (Simone Aliprandi)
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Le Creative Commons Public Licenses (CCPL)
●
Attribuzione 4.0
●
Attribuzione - Condividi allo stesso modo
4.0
●
Attribuzione - Non opere derivate 4.0
●
Attribuzione - Non commerciale 4.0
●
Attribuzione - Non commerciale -
Condividi allo stesso modo 4.0
●
Attribuzione - Non commerciale - Non
opere derivate 4.0
http://www.creativecommons.it/Licenze
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Alcuni caratteri generali delle licenze
Ogni licenza:
È valida in tutto il mondo;
Dura per la durata del diritto d'autore connesso
all'opera;
E' soggetta a risoluzione, senza alcuna necessità di
comunicazione, laddove vengano posti in essere
alcune condotte violative delle restrizioni contenute
nella licenza medesima (ad esempio, l'uso
commerciale quando questo sia vietato)
Esclude qualunque garanzia ed esonera il licenziante
da qualsiasi responsabilità per l'uso dell'opera
(esclusi il dolo e la colpa grave)
Non è revocabile (ma vedremo poi cosa voglia dire...)
http://www.creativecommons.it/Licenze/Spiegazione
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Così come accade per la GNU/GPL, anche le
licenze CC servono a conferire al
licenziatario specifiche libertà, sintetizzate
nel “Deed”, e rappresentate da appositi
simboli
Tutte le licenze CC concedono la libertà di “di
riprodurre, distribuire, comunicare al
pubblico, esporre in pubblico,
rappresentare, eseguire e recitare” l'opera.
Non tutte le licenze, al contrario, consentono
di modificare l'opera. Dovremo quindi
verificare che nel deed sia espressamente
indicata tale facoltà (e il relativo simbolo)
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Nella seconda parte delle licenze CC, alcune
clausole specificano quali siano le condizioni
per l'esercizio delle libertà concesse dal
licenziante.
Per usare un'espressione impropria, si tratta di
vere e proprie “libertà condizionate”
Queste clausole non sono però uguali in tutte
le licenze, ed anzi sono proprio l'elemento
distintivo tra le diverse tipologie di licenze
CC
In altre parole, dalla combinazione delle
diverse clausole, nascono le sei licenze
creative commons
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
La compatibilità tra le licenze
Creative Commons e il
conferimento di mandato alla SIAE è
un problema al momento irrisolto
L’utilizzo di licenze di libera
distribuzione è il più delle volte
incompatibile con il mandato
attribuito alla SIAE per la gestione
dei diritti sulle proprie opere, stante
l'espresso divieto (contenuto nel
regolamento SIAE) di rilasciare
permessi di utilizzazione, anche se a
titolo gratuito
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Per cercare di ovviare a questo
problema, alla fine del 2008 è stato
costituito il gruppo di lavoro misto
CC-IT/SIAE, con la finalità di svolgere
uno studio approfondito per dare la
possibilità agli autori che hanno
optato per il rilascio delle proprie
opere con licenze libere,
riservandosi gli usi commerciali, di
affidare alla SIAE la raccolta e
distribuzione dei relativi proventi.
Il Gruppo di lavoro non ha però
prodotto risultati tangibili
55Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Un consiglio di carattere generale
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Chi tra voi legge sempre il
bugiardino?
E quanti tra
voi leggono le
condizioni di
servizio prima
di usare una
piattaforma in
rete?
Photo
http://www.psichesoma.com/quel-bugiardo-del-bugiardino/
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Esempio pratico #2
“Non è consentito accedere ai Contenuti per
qualsiasi ragione diversa dall'uso esclusivamente
personale e non commerciale come inteso
tramite, e permesso dalla, normale funzionalità
del Servizio, ed esclusivamente per Streaming. ”
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Esempio pratico #2
“Non è consentito copiare, riprodurre,
distribuire, trasmettere, diffondere, visualizzare,
vendere, concedere in licenza o comunque
sfruttare i Contenuti per alcuna altra finalità
senza il previo consenso scritto di YouTube o dei
rispettivi concedenti di licenza dei Contenuti ”
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Esempio pratico #3
“You grant us a non-exclusive, royalty-free, transferable,
sublicensable, worldwide license to use, display,
reproduce, re-pin, modify (e.g., re-format), re-arrange,
and distribute your User Content on Pinterest for the
purposes of operating and providing the Service(s) to
you and to our other Users”
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Esempio pratico #3
“Following termination or deactivation of your account, or if you
remove any User Content from your account or your boards, Pinterest
may retain your User Content for a commercially reasonable period of
time for backup, archival, or audit purposes. Furthermore, Pinterest
and other Users may retain and continue to display, reproduce, re-pin,
modify, re-arrange, and distribute any of your User Content that other
Users have re-pinned to their own boards or which you have posted to
public or semi-public areas of the Service.”
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Esempio pratico #3
“we grant you a license to use the Service, including
accessing and viewing Pinterest Content, for your
personal, noncommercial use to allow you to express
yourself, discuss public issues, report on issues of public
concern, engage in parody and as expressly permitted by
the features of the Service.”
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
FLICKR (YAHOO)
“Relativamente ai Contenuti che l'Utente inserisce nelle
aree accessibili al pubblico di Yahoo Gruppi o che
consistono in fotografie, immagini o altri file di grafica che
decide di inserire in una qualsiasi altra area dei Servizi
accessibile al pubblico, l'Utente concede a Yahoo licenza,
universalmente valida, gratuita e non esclusiva, di
riprodurre, modificare, adattare e pubblicare tali
Contenuti sui Servizi, unicamente per il fine di
visualizzare, distribuire e promuovere lo specifico Gruppo
di Yahoo nel quale tali contenuti sono stati inclusi, o, nel
caso di fotografie o altre grafiche, unicamente per il
servizio (a mero titolo esemplificativo, "Flickr") nel quale
tali fotografie o grafiche sono state inserite. Tale licenza è
valida solo per il tempo durante il quale l'Utente ritiene di
voler mantenere tali Contenuti nei Servizi e, pertanto, si
intenderà automaticamente revocata nel momento in cui
tali Contenuti saranno rimossi dai Servizi. ”
63Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
UN MOMENTO, PINTEREST E
FLICKR CONTENGONO FOTO...
64Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
E allora,
analizziamo più a fondo le
fotografie
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Fotografia vs opera fotografica
Opera fotografica
© by Cornell Capa
Foto
© 2001 by Cornell
Capa
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Fotografia vs opera fotografica
Opera fotografica
Foto di Hans Vink, pubblicata su flickr e
rilasciata sotto licenza CC attribution
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it
Foto
Foto di Al Green, pubblicata su flickr
e rilasciata sotto licenza
CC attribution
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it
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L'opera fotografica
il carattere creativo
©http://www.istockphoto.com/NREY
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
L'opera fotografica
Sono comprese nella protezione:
[...] “7) le opere fotografiche e quelle espresse
con procedimento analogo a quello della
fotografia sempre che non si tratti di semplice
fotografia”
Art. 6 Direttiva 2006/116/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio
“Le fotografie che sono opere originali, ossia
sono il risultato della creazione intellettuale
dell'autore, fruiscono della protezione...”
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
L'opera fotografica
La fotografia assume il carattere di “opera fotografica”, quando presenti
carattere creativo
“Premesso che affinché un'opera fotografica possa meritare la tutela
dell'opera dell'ingegno (ex art. 2 l. 633/1941) occorre l'apporto di una
creatività particolare, connotata da un'impronta personale e da una
valenza estetica che possa essere apprezzata di per sè prescindendo dal
soggetto rappresentato, consegue che la rappresentazione di un soggetto
comune o il ritratto di un personaggio possono assurgere alla dignità di
opere d'arte ove risultino compiute con una interpretazione del tutto
personale, fuori dall'ordinario, finalizzata ad offrire un prodotto unico,
frutto dell'ingegno del suo autore e purché dette immagini si differenzino
notevolmente dal quelle che altri avrebbero potuto realizzare in situazioni
analoghe. In assenza di tale salto creativo l'opera fotografica costituisce
"semplice fotografia" e merita la tutela ridotta dei diritti connessi (ex art. 87
l. 633/1941)”. - Corte App. Milano, 10/10/2003
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
I diritti sull'opera fotografica
All'autore dell'opera fotograficaAll'autore dell'opera fotografica
(che abbia quindi carattere(che abbia quindi carattere
creativo) spettano tutti i diritticreativo) spettano tutti i diritti
esclusivi di utilizzazione economicaesclusivi di utilizzazione economica
sull'operasull'opera
I diritti, come abbiamo visto,I diritti, come abbiamo visto,
sorgono con la creazionesorgono con la creazione
dell'operadell'opera
©http://www.istockphoto.com/Professor25
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I diritti sull'opera fotografica
Tornando indietro a Robert
Capa...
RIP 1954
Free 2024
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
La riproduzione fotografica
Anche le fotografie che non possiedono carattere
creativo godono di protezione, attraverso i “diritti
connessi”
Art. 87 L.D.A.
« Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti,
elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo
fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di
opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di
affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. »
Immagini ottenute “con processo analogo”: non c'è dubbio che la
disciplina si applichi anche alle fotografie digitali
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
I diritti sulla riproduzione fotografica
Se la fotografia riproduce un'opera
dell'arte figurativa, il diritto esclusivo
deve essere esercitato senza pregiudizio
dei diritti di autore sull'opera riprodotta
http://en.wikip
edia.org/wiki/Fi
le:PicassoGuern
ica.jpg
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
I diritti sulla riproduzione fotografica
La protezione dura venti anni dalla data di produzione
della fotografia
(art. 92 L.D.A.)
Al fotografo spetta il diritto esclusivo di
riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.
Riproduzione: la moltiplicazione in copie diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte
dell'opera, in qualunque modo o forma
Diffusione: comunicazione ad una collettività
indistinta (pubblicazione su internet)
Spaccio: vendita e commercio
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
I diritti sulla riproduzione fotografica
Sulla fotografia devono apporsi secondo la legge,
alcune informazioni
Art. 90 L.D.A.
Le fotografie devono portare le seguenti
indicazioni:
1) il nome del fotografo, o della ditta da cui il
fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della
fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte
fotografata.
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
I diritti sulla riproduzione fotografica
E se queste indicazioni mancassero?
La riproduzione non può essere considerata abusiva,La riproduzione non può essere considerata abusiva,
e non è dovuto l'equo corrispettivo, a meno che ile non è dovuto l'equo corrispettivo, a meno che il
fotografo non provi la malafede del riproduttorefotografo non provi la malafede del riproduttore.
“Vuol dire, in estrema sintesi, che ove il nome del
fotografo non sia indicato sull'esemplare della
fotografia, egli ha diritto all'equo compenso solo se
dia la prova che il riproduttore era tuttavia a
conoscenza della provenienza di quest'ultima”
Cass., sez. I, 2/6/1999, n. 5360
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
I diritti sulla riproduzione fotografica
Alcune utilizzazioni soggette a “equo compenso”:
fotografie pubblicate su giornali e periodici, e
riproduzione nelle opere scientifiche o didattiche
La Legge sul Diritto d'Autore (art. 91) prevede alcune possibilità di lecita
riproduzione, dietro pagamento di un “equo compenso”
1) Possono essere riprodotte le “ fotografie pubblicate sui giornali od altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque
pubblico interesse”
2) Sono lecite (sempre dietro pagamento di un equo compenso) le riproduzioni
di fotografie, nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere
scientifiche o didattiche
Occorre però sempre indicare il nome del fotografo e la data dell'anno della
creazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Il ritratto
E se si trattasse di un ritratto? Approfondiamo prima
i profili legati alla legge sul Diritto d'autore
Principio generale: occorre il consenso
della persona ritrattata (art. 96 L.D.A.)
Eccezioni: si può prescindere dal consenso
quando:
1) la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o
di polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali,
2) la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico.
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Il ritrattoEsemplificando, non occorre il
consenso per la fotografia di un
politico, oppure quando le foto
sono scattate in occasione di un
evento pubblico (in cui l'oggetto
della foto non sono le persone
ritratte, ma il fatto o l'avvenimento
pubblico)
C'è però un'eccezione
all'eccezione: Il ritratto non può
infatti essere esposto o messo in
commercio, quando l'esposizione
o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro
della persona ritrattata.
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Il ritratto
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine non
rappresenta però un'abdicazione dal proprio diritto
all'immagine, che è personalissimo ed inalienabile.
Ne consegue che esso può sempre essere
tempestivamente (cioè prima dell'utilizzazione della
fotografia) revocato, anche se sia stato inserito in un
contratto.
In quest'ultimo caso potrà però essere richiesto il
risarcimento dei danni.
(Cass. 17 febbraio 2004 n. 3014)
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Il ritratto
Chi può utilizzare il ritratto eseguito su
commissione?
1) Il fotografo
2) La persona fotografata (o i suoi
successori o aventi causa), che possono
pubblicare, riprodurre o far riprodurre il
ritratto, senza bisogno del consenso del
fotografo.
Se però la foto viene utilizzata
commercialmente, al fotografo deve
essere comunque riconosciuto un equo
corrispettivo Photo CC BY/NC
http://www.flickr.com/photos/rifqidahlgren/
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
E se volessimo fotografare un
monumento?
L'art. 108 del Codice
Urbani prevede un
canone di concessione
per la riproduzione di
beni culturali, da
determinarsi a cura
dell'ente che “ha in
consegna il bene”, a
meno che le foto non
siano scattate per uso
personale o per motivi
di studio, ovvero da
soggetti pubblici per
finalità di
valorizzazione
Photo Wikimedia Commons CC/BY/SA
Gabriella Pusceddu
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Photo Wikimedia Commons CC/BY/SA
Gabriella Pusceddu
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Alcune notazioni riassuntive
Occorre dunque pensare alla regolamentazione giuridica della
fotografia sotto due profili: uno necessario (il diritto d'autore
e i diritti connessi) e uno eventuale (il trattamento di dati
personali)
Prima di utilizzare una fotografia, è necessario pertanto essere certi di
disporre di sufficienti diritti, sia sotto il profilo del diritto d'autore e dei
diritti connessi, che per quanto concerne il trattamento di dati personali
Laddove la fotografia. pur autoprodotta, ritragga cose altrui o soggetti
terzi, è sempre preferibile predisporre la sottoscrizione di una
“liberatoria” che regoli sia il profilo della cessione dei diritti, sia il
consenso al trattamento di dati personali (con particolare riguardo alla
sua diffusione – ricordando che la pubblicazione sulla rete Internet di
una foto è un caso quasi paradigmatico di diffusione)
In particolare, la massima attenzione va posta ove le fotografie
consistano in trattamenti di dati personali sensibili, ovvero ritraggano
minori.
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Alcune notazioni riassuntive
E, per concludere, come posso, lecitamente, ripubblicare una
foto reperita in Rete?
In primo luogo, bisogna effettuare una prima distinzione: si tratta di un'opera
fotografica o di una mera riproduzione?
Se si tratta di un'opera fotografica, si applicano le regole “ordinarie”, e quindi
la riproduzione sarà possibile solo se rientra tra le cc.dd “utilizzazioni libere”
che abbiamo esaminato
Se si tratta di una mera riproduzione fotografica (e dunque di un'opera non
creativa), la sua riproduzione è lecita se
1) si tratta di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti
persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse – si pensi
alle foto su giornali e periodi online
2) se le fotografie sono destinate ad opere scientifiche o didattiche
In ogni caso, occorre sempre indicare il nome del fotografo e la data
dell'anno della creazione, se risultano dalla fotografia riprodotta, e deve
essere comunque corrisposto un “equo compenso”
3) se le riproduzioni fotografiche non recano alcuna indicazione (e non si è in
malafede)
90Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
E Facebook?
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Esempio pratico #4
Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad
esempio foto e video ("Contenuti IP"), l'utente concede a Facebook le
seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle
impostazioni delle applicazioni: l'utente concede a Facebook una
licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come
sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l'utilizzo di
qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con
Facebook ("Licenza IP"). La Licenza IP termina nel momento in cui
l'utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti sul suo account,
a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi
non li abbiano eliminati.
92Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Per i testi e
video, vale
quanto detto
in
precedenza
Come riusare
il contenuto
di Facebook?
93Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
E per le fotografie?
Approfondiamo l'uso delle foto per diritto di cronaca
Come riusare il contenuto di Facebook?
94Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Gli artt. 136 ss. del Codice della Privacy
consentono ai giornalisti di trattare i dati
personali anche senza consenso, ma occorre
rispettare le seguenti condizioni:
A) Verifica dell’esattezza dei dati;
B) Rispetto dei limiti del diritto di cronaca, e di
quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico.
La notizia deve essere vera attuale di pubblico
interesse
Come riusare il contenuto di Facebook?
95Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
E se si dovesse sbagliare?
96Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Ricercare contenuti liberi
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Il contenuto
della SDL è
disponibile
sotto licenza
CC, anche se
è stata
adottata la
versione più
restrittiva
102Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
E se i contenuti liberi dovessero
cambiare licenza?
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
106Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Esempio pratico #5: i dati della
Pubblica Amministrazione
107Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Vi ho già detto che:
Sono esclusi dalla
protezione del diritto
d'autore gli atti ufficiali
dello Stato e delle
Amministrazioni
pubbliche (art. 5 L.
633/1941)
L'esclusione riguarda sia gli
atti che i provvedimenti
delle amministrazioni
pubbliche
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
E i dati? Parliamo di OpenData
Art. 68 - Nuovo CAD
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Gimme your data!
Al TED (Technology
Entertainment Design)
2009, Tim Berners-Lee (il
padre del WWW) ha
lanciato un appello per
"raw data now" affinché i
Governi, gli scienziati e le
istituzioni rendano i loro
dati liberamente
disponibili.
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Open data in U.S.A.
Dal presente Accordo non potranno derivare oneri finanziari a carico
del Ministero
Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri
a carico della finanza pubblica
Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
Esempi tratti dalla "Sintesi legge Università", a cura dell'ufficio
stampa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Open data in Gran Bretagna
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Open data in U.S.A.
Dal presente Accordo non potranno derivare oneri finanziari a carico
del Ministero
Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri
a carico della finanza pubblica
Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
Esempi tratti dalla "Sintesi legge Università", a cura dell'ufficio
stampa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
E in Italia (per fortuna...)
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Open data in U.S.A.
E in Italia (per fortuna...)
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Open Data e CAD (d.lgs. 82/2005)
Art. 52 - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle
pubbliche amministrazioni
I dati e i documenti (MA NON LE OPEREMA NON LE OPERE) che le
amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità,
senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36 (riuso), si intendono rilasciati come dati di tipo
aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Open Data e CAD (d.lgs. 82/2005)
Dati di tipo aperto (art. 68 CAD)
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta
l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in
formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in
formati aperti [...], sono adatti all'utilizzo automatico da parte di
programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi
marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. [...]
116Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
E se utilizzassi lo stesso i
contenuti, quali rischi correrei?
117Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Riproduzione,
trasmissione etc.
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personale e a fini
di lucro:
Sanzione penale
(art. 171 ter L.
633/1941)
118Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
119Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Mario Rossi 120Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
IN CONCLUSIONE...
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Tony HisgettTony Hisgett
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
The copyright system will “never work on the
Internet. It’ll either cause people to stop
creating or it’ll cause a revolution”
Lawrence Lessig, WIPO, 2010
http://www.lessig.org
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Domande?
Grazie per
l'attenzione
Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è
distribuita con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo
stesso modo 3.0 Unported.
Per ottenere la versione in formato modificabile
contattare l'autore
Avv. Giovanni Battista Gallus
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I bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano: suggerimenti pratici sull'uso corretto dei contenuti in Rete - Giovanni Battista Gallus

  • 1. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus I bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano: suggerimenti pratici sull'uso corretto dei contenuti in Rete Centro dei Congressi Fiera Internazionale della Sardegna Cagliari, venerdì 24 dicembre 2013 Avv. Giovanni Battista Gallus - @gbgallus
  • 2. 2Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Chi sono giobatta@gnulaptop $ whoami $ Master of Laws in IT law presso la University of London $ Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi del Molise $ Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi le Magistrature Superiori $ ISO 27001 Lead Auditor $ Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici $ Fellow del Centro Nexa su Internet e società $ Docente in vari corsi e master dell'Università degli Studi di Milano (Giurisprudenza) e della Facoltà di Architettura di Alghero $ Autore di svariate pubblicazioni in tema di trattamento dei dati personali, diritto delle nuove tecnologie e diritto penale dell'informatica
  • 3. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus il Circolo dei Giuristi Telematici L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici" è la più "antica" del web giuridico. La storica mailing list conta oggi oltre 250 iscritti tra avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici specializzati. Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, oltre che di alcune pubblicazioni cartacee. Le modalità di iscrizione alla mailing list ed all'associazione, lo statuto sociale e il regolamento della mailing list sono consultabili liberamente sul sito. Per ulteriori informazioni: – info@giuristitelematici.net – http://www.giuristitelematici.net − @CircoloGT
  • 4. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
  • 5. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
  • 6. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus ● Le basi del diritto d'autoreLe basi del diritto d'autore ● Le opere protetteLe opere protette ● Le libere utilizzazioni (se ne esistono)Le libere utilizzazioni (se ne esistono) ● Articoli e rassegne stampaArticoli e rassegne stampa ● Fotografie e videoFotografie e video ● ““Riuso” di FacebookRiuso” di Facebook ● Le licenze libereLe licenze libere ● Open dataOpen data ● ©http://www.istockphoto.com/pepifoto
  • 7. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus ““Only one thing is impossible for God: toOnly one thing is impossible for God: to find any sense in any copyright law on thefind any sense in any copyright law on the planet”planet” Mark Twain's Notebook, 1902-1903Mark Twain's Notebook, 1902-1903
  • 8. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus DUE PAROLE SUL DIRITTO D'AUTORE
  • 9. 9Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Art. 1 L.d.a.Art. 1 L.d.a. Sono protette ai sensi di questaSono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno dilegge le opere dell'ingegno di carattere creativo checarattere creativo che appartengono alla letteratura,appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed allaall'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne siacinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.il modo o la forma di espressione.
  • 10. 10Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus L'acquisto e la circolazione dei diritti
  • 11. 11Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Chi è il titolare del diritto d'autore? Art. 6 L.d.a. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale In altre parole, l'evento-creazione, senza ulteriori formalità, è titolo per l'acquisto del diritto
  • 12. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Opere collettive costituite dalla riunione di più opere che mantengono la loro individualità di creazione autonoma pur facendo parte di un opera complessa avente una sua individualità distinta rispetto ai singoli componenti OPERE COLLETTIVE “È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.” I ipotesi Art. 7 L.d.A. Dr. Massimo Farina
  • 13. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Opera realizzata in gruppo in cui è impossibile individuare il contributo dei singoli OPERE COLLETTIVE “Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione (1100 ss. C.C.)” II ipotesi Art. 10 L.d.A. Dr. Massimo Farina
  • 14. 14Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Diritti patrimoniali e diritti morali
  • 15. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Diritti Morali INALIENABILI IRRINUNCIABILI CARATTERISTICHE PRINCIPALI INESPROPRIABILI Diritti della personalità di natura non patrimoniale riconosciuti e garantiti dalla Costituzione Dr. Massimo Farina
  • 16. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Diritti Morali diritto alla paternità dell'opera Opposizione a qualsiasi “deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20 L.D.A.) FORME ESPRESSIVE Dr. Massimo Farina
  • 17. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Diritti patrimoniali Diritti soggettivi assoluti, i quali hanno ad oggetto i beni; es. i diritti reali (diritti sulle cose ) pubblicare l’opera, diffonderla, metterla in commercio, elaborarla e tradurla “durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte” (art. 25 L.D.A.) ALIENABILITA’ CARATTERISTICA PRINCIPALE FORME ESPRESSIVE possono essere trasferiti a terzi e il loro trasferimento deve essere provato per iscritto (art. 110 L.D.A.) Dr. Massimo Farina
  • 18. 18Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Abbiamo visto cosa sia un'opera protetta... Abbiamo visto come si acquisti il diritto d'autore... Abbiamo visto in cosa consista... Ma cosa possiamo fare con le opere dell'ingegno presenti in Rete?
  • 19. 19Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus In assenza di un “permesso” del titolare dei diritti patrimoniali, non possiamo fare praticamente niente
  • 20. 20Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Regola generale: Divieto di Riprodurre Distribuire Modificare
  • 21. 21Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Riproduzione privata e libere utilizzazioni (o meglio eccezioni e limitazioni ai diritti di utilizzazione economica) Photo CC/BY/NC/ND http://www.flickr.com/people/jcolman/
  • 22. 22Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Sono esclusi dalla protezione del diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche (art. 5 L. 633/1941) L'esclusione riguarda sia gli atti che i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche Amplieremo più avanti il tema, per quanto riguarda gli open data
  • 23. 23Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione (art. 70 L. 633/1941) Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta
  • 24. 24Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus La riproduzione privata ad uso personale Art. 71-sexies L.d.a. 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
  • 25. 25Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap (art. 71-bis L. 633/1941)
  • 26. 26Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Vi farà piacere sapere che... Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l' esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro (art. 71 L. 633/1941)
  • 27. 27Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus D.L. 8 agosto 2013, n. 91 I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue [...]. L'accesso aperto si realizza: a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente; b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, Open access e ricerca scientifica
  • 28. 28Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Le opere cadute in pubblico dominio: Da Shakespeare a Popeye
  • 29. 29Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Utilizzazioni libere: “Degradarte”
  • 30. 30Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus L. 9 gennaio 2008, n. 2 Art. 70 L.D.A., comma 1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma
  • 31. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus “Degradarte” Renato Guttuso: Ritratto di Mario Schifano (1966). Degradazione di Guido Vetere - http://degradarte.beyourbrowser.com/
  • 32. 32Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Poesia degradata Fabio Turel Soldati Si puffa come d'autunno sugli alberi le foglie
  • 33. 33Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus La libera pubblicazione riguarda (o meglio riguarderebbe) solo Internet “Immagini” e “musiche” Bassa risoluzione o degradazione Due definizioni ambigue Uso didattico o scientifico Il decreto attuativo non è mai stato emanato...
  • 34. 34Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Esempio pratico #1 Articoli e post
  • 35. 35Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Abbiamo già visto che posso citare parti o brani, e li posso anche comunicare al pubblico (citando la fonte, ma soltanto per uso di critica o di discussione) A quanto ammonta la “parte”? Quanto può essere lungo il brano?
  • 36. 36Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus L'unica risposta possibile è... dipende :-)
  • 37. 37Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus In alcuni casi, anche la riproduzione integrale è lecita Gli articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali, possono essere riprodotti su altre riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata e vengano indicati ● nome della rivista/giornale, ● data e numero della rivista/giornale, ● nome dell'autore (se l'articolo è firmato) Ma...
  • 38. 38Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
  • 39. 39Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Rassegne stampa
  • 40. 40Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Per "rassegna stampa", secondo l'art. 10 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie, deve intendersi un insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
  • 41. 41Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Art. 101 L.D.A. La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
  • 42. 42Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
  • 43. 43Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Cassazione civile , sez. I, 20 settembre 2006 , n. 20410 Rassegna Stampa online La rassegna stampa costituisce (anche) concorrenza sleale quando si configura come “una pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo di lucro di informazioni o notizie, il cui sfruttamento spetti ad altri.” “La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro rientra in tale forma di sfruttamento giacchè realizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall'editore dell'opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie”
  • 44. 44Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus E le indicizzazioni?
  • 45. 45Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus LICENZE LIBERE: CREATIVE COMMONS
  • 46. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus © Absolute Control v. Anarchy All rights reserved No rights reserved Thinh Nguyen
  • 47. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus © Absolute Control v. Anarchy No All rights reserved No rights reserved Some rights reserved Thinh Nguyen
  • 48. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Il Legal Code La vera e propria licenza, Il Commons deed E' un “riassunto” della licenza, per facilitarne la comprensione Il Digital Code I metadati “La scaltra trovata degli ideatori del progetto è stata quella di “confezionare” ogni licenza in tre versioni differenti nella forma ma coincidenti nella sostanza” (Simone Aliprandi)
  • 49. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Le Creative Commons Public Licenses (CCPL) ● Attribuzione 4.0 ● Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 ● Attribuzione - Non opere derivate 4.0 ● Attribuzione - Non commerciale 4.0 ● Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 ● Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 http://www.creativecommons.it/Licenze
  • 50. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Alcuni caratteri generali delle licenze Ogni licenza: È valida in tutto il mondo; Dura per la durata del diritto d'autore connesso all'opera; E' soggetta a risoluzione, senza alcuna necessità di comunicazione, laddove vengano posti in essere alcune condotte violative delle restrizioni contenute nella licenza medesima (ad esempio, l'uso commerciale quando questo sia vietato) Esclude qualunque garanzia ed esonera il licenziante da qualsiasi responsabilità per l'uso dell'opera (esclusi il dolo e la colpa grave) Non è revocabile (ma vedremo poi cosa voglia dire...) http://www.creativecommons.it/Licenze/Spiegazione
  • 51. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Così come accade per la GNU/GPL, anche le licenze CC servono a conferire al licenziatario specifiche libertà, sintetizzate nel “Deed”, e rappresentate da appositi simboli Tutte le licenze CC concedono la libertà di “di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare” l'opera. Non tutte le licenze, al contrario, consentono di modificare l'opera. Dovremo quindi verificare che nel deed sia espressamente indicata tale facoltà (e il relativo simbolo)
  • 52. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Nella seconda parte delle licenze CC, alcune clausole specificano quali siano le condizioni per l'esercizio delle libertà concesse dal licenziante. Per usare un'espressione impropria, si tratta di vere e proprie “libertà condizionate” Queste clausole non sono però uguali in tutte le licenze, ed anzi sono proprio l'elemento distintivo tra le diverse tipologie di licenze CC In altre parole, dalla combinazione delle diverse clausole, nascono le sei licenze creative commons
  • 53. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus La compatibilità tra le licenze Creative Commons e il conferimento di mandato alla SIAE è un problema al momento irrisolto L’utilizzo di licenze di libera distribuzione è il più delle volte incompatibile con il mandato attribuito alla SIAE per la gestione dei diritti sulle proprie opere, stante l'espresso divieto (contenuto nel regolamento SIAE) di rilasciare permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito
  • 54. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Per cercare di ovviare a questo problema, alla fine del 2008 è stato costituito il gruppo di lavoro misto CC-IT/SIAE, con la finalità di svolgere uno studio approfondito per dare la possibilità agli autori che hanno optato per il rilascio delle proprie opere con licenze libere, riservandosi gli usi commerciali, di affidare alla SIAE la raccolta e distribuzione dei relativi proventi. Il Gruppo di lavoro non ha però prodotto risultati tangibili
  • 55. 55Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Un consiglio di carattere generale
  • 56. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Chi tra voi legge sempre il bugiardino? E quanti tra voi leggono le condizioni di servizio prima di usare una piattaforma in rete? Photo http://www.psichesoma.com/quel-bugiardo-del-bugiardino/
  • 57. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Esempio pratico #2 “Non è consentito accedere ai Contenuti per qualsiasi ragione diversa dall'uso esclusivamente personale e non commerciale come inteso tramite, e permesso dalla, normale funzionalità del Servizio, ed esclusivamente per Streaming. ”
  • 58. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Esempio pratico #2 “Non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere, diffondere, visualizzare, vendere, concedere in licenza o comunque sfruttare i Contenuti per alcuna altra finalità senza il previo consenso scritto di YouTube o dei rispettivi concedenti di licenza dei Contenuti ”
  • 59. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Esempio pratico #3 “You grant us a non-exclusive, royalty-free, transferable, sublicensable, worldwide license to use, display, reproduce, re-pin, modify (e.g., re-format), re-arrange, and distribute your User Content on Pinterest for the purposes of operating and providing the Service(s) to you and to our other Users”
  • 60. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Esempio pratico #3 “Following termination or deactivation of your account, or if you remove any User Content from your account or your boards, Pinterest may retain your User Content for a commercially reasonable period of time for backup, archival, or audit purposes. Furthermore, Pinterest and other Users may retain and continue to display, reproduce, re-pin, modify, re-arrange, and distribute any of your User Content that other Users have re-pinned to their own boards or which you have posted to public or semi-public areas of the Service.”
  • 61. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Esempio pratico #3 “we grant you a license to use the Service, including accessing and viewing Pinterest Content, for your personal, noncommercial use to allow you to express yourself, discuss public issues, report on issues of public concern, engage in parody and as expressly permitted by the features of the Service.”
  • 62. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus FLICKR (YAHOO) “Relativamente ai Contenuti che l'Utente inserisce nelle aree accessibili al pubblico di Yahoo Gruppi o che consistono in fotografie, immagini o altri file di grafica che decide di inserire in una qualsiasi altra area dei Servizi accessibile al pubblico, l'Utente concede a Yahoo licenza, universalmente valida, gratuita e non esclusiva, di riprodurre, modificare, adattare e pubblicare tali Contenuti sui Servizi, unicamente per il fine di visualizzare, distribuire e promuovere lo specifico Gruppo di Yahoo nel quale tali contenuti sono stati inclusi, o, nel caso di fotografie o altre grafiche, unicamente per il servizio (a mero titolo esemplificativo, "Flickr") nel quale tali fotografie o grafiche sono state inserite. Tale licenza è valida solo per il tempo durante il quale l'Utente ritiene di voler mantenere tali Contenuti nei Servizi e, pertanto, si intenderà automaticamente revocata nel momento in cui tali Contenuti saranno rimossi dai Servizi. ”
  • 63. 63Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus UN MOMENTO, PINTEREST E FLICKR CONTENGONO FOTO...
  • 64. 64Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus E allora, analizziamo più a fondo le fotografie
  • 65. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Fotografia vs opera fotografica Opera fotografica © by Cornell Capa Foto © 2001 by Cornell Capa
  • 66. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Fotografia vs opera fotografica Opera fotografica Foto di Hans Vink, pubblicata su flickr e rilasciata sotto licenza CC attribution http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it Foto Foto di Al Green, pubblicata su flickr e rilasciata sotto licenza CC attribution http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it
  • 67. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus L'opera fotografica il carattere creativo ©http://www.istockphoto.com/NREY
  • 68. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus L'opera fotografica Sono comprese nella protezione: [...] “7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia” Art. 6 Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio “Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione...”
  • 69. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus L'opera fotografica La fotografia assume il carattere di “opera fotografica”, quando presenti carattere creativo “Premesso che affinché un'opera fotografica possa meritare la tutela dell'opera dell'ingegno (ex art. 2 l. 633/1941) occorre l'apporto di una creatività particolare, connotata da un'impronta personale e da una valenza estetica che possa essere apprezzata di per sè prescindendo dal soggetto rappresentato, consegue che la rappresentazione di un soggetto comune o il ritratto di un personaggio possono assurgere alla dignità di opere d'arte ove risultino compiute con una interpretazione del tutto personale, fuori dall'ordinario, finalizzata ad offrire un prodotto unico, frutto dell'ingegno del suo autore e purché dette immagini si differenzino notevolmente dal quelle che altri avrebbero potuto realizzare in situazioni analoghe. In assenza di tale salto creativo l'opera fotografica costituisce "semplice fotografia" e merita la tutela ridotta dei diritti connessi (ex art. 87 l. 633/1941)”. - Corte App. Milano, 10/10/2003
  • 70. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus I diritti sull'opera fotografica All'autore dell'opera fotograficaAll'autore dell'opera fotografica (che abbia quindi carattere(che abbia quindi carattere creativo) spettano tutti i diritticreativo) spettano tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economicaesclusivi di utilizzazione economica sull'operasull'opera I diritti, come abbiamo visto,I diritti, come abbiamo visto, sorgono con la creazionesorgono con la creazione dell'operadell'opera ©http://www.istockphoto.com/Professor25
  • 71. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus I diritti sull'opera fotografica Tornando indietro a Robert Capa... RIP 1954 Free 2024
  • 72. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus La riproduzione fotografica Anche le fotografie che non possiedono carattere creativo godono di protezione, attraverso i “diritti connessi” Art. 87 L.D.A. « Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. » Immagini ottenute “con processo analogo”: non c'è dubbio che la disciplina si applichi anche alle fotografie digitali
  • 73. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus I diritti sulla riproduzione fotografica Se la fotografia riproduce un'opera dell'arte figurativa, il diritto esclusivo deve essere esercitato senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta http://en.wikip edia.org/wiki/Fi le:PicassoGuern ica.jpg
  • 74. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus I diritti sulla riproduzione fotografica La protezione dura venti anni dalla data di produzione della fotografia (art. 92 L.D.A.) Al fotografo spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Riproduzione: la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma Diffusione: comunicazione ad una collettività indistinta (pubblicazione su internet) Spaccio: vendita e commercio
  • 75. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus I diritti sulla riproduzione fotografica Sulla fotografia devono apporsi secondo la legge, alcune informazioni Art. 90 L.D.A. Le fotografie devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
  • 76. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus I diritti sulla riproduzione fotografica E se queste indicazioni mancassero? La riproduzione non può essere considerata abusiva,La riproduzione non può essere considerata abusiva, e non è dovuto l'equo corrispettivo, a meno che ile non è dovuto l'equo corrispettivo, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttorefotografo non provi la malafede del riproduttore. “Vuol dire, in estrema sintesi, che ove il nome del fotografo non sia indicato sull'esemplare della fotografia, egli ha diritto all'equo compenso solo se dia la prova che il riproduttore era tuttavia a conoscenza della provenienza di quest'ultima” Cass., sez. I, 2/6/1999, n. 5360
  • 77. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus I diritti sulla riproduzione fotografica Alcune utilizzazioni soggette a “equo compenso”: fotografie pubblicate su giornali e periodici, e riproduzione nelle opere scientifiche o didattiche La Legge sul Diritto d'Autore (art. 91) prevede alcune possibilità di lecita riproduzione, dietro pagamento di un “equo compenso” 1) Possono essere riprodotte le “ fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse” 2) Sono lecite (sempre dietro pagamento di un equo compenso) le riproduzioni di fotografie, nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche Occorre però sempre indicare il nome del fotografo e la data dell'anno della creazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
  • 78. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Il ritratto E se si trattasse di un ritratto? Approfondiamo prima i profili legati alla legge sul Diritto d'autore Principio generale: occorre il consenso della persona ritrattata (art. 96 L.D.A.) Eccezioni: si può prescindere dal consenso quando: 1) la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, 2) la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
  • 79. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Il ritrattoEsemplificando, non occorre il consenso per la fotografia di un politico, oppure quando le foto sono scattate in occasione di un evento pubblico (in cui l'oggetto della foto non sono le persone ritratte, ma il fatto o l'avvenimento pubblico) C'è però un'eccezione all'eccezione: Il ritratto non può infatti essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
  • 80. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Il ritratto Il consenso alla pubblicazione della propria immagine non rappresenta però un'abdicazione dal proprio diritto all'immagine, che è personalissimo ed inalienabile. Ne consegue che esso può sempre essere tempestivamente (cioè prima dell'utilizzazione della fotografia) revocato, anche se sia stato inserito in un contratto. In quest'ultimo caso potrà però essere richiesto il risarcimento dei danni. (Cass. 17 febbraio 2004 n. 3014)
  • 81. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Il ritratto Chi può utilizzare il ritratto eseguito su commissione? 1) Il fotografo 2) La persona fotografata (o i suoi successori o aventi causa), che possono pubblicare, riprodurre o far riprodurre il ritratto, senza bisogno del consenso del fotografo. Se però la foto viene utilizzata commercialmente, al fotografo deve essere comunque riconosciuto un equo corrispettivo Photo CC BY/NC http://www.flickr.com/photos/rifqidahlgren/
  • 82. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus E se volessimo fotografare un monumento? L'art. 108 del Codice Urbani prevede un canone di concessione per la riproduzione di beni culturali, da determinarsi a cura dell'ente che “ha in consegna il bene”, a meno che le foto non siano scattate per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione Photo Wikimedia Commons CC/BY/SA Gabriella Pusceddu
  • 83. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Photo Wikimedia Commons CC/BY/SA Gabriella Pusceddu
  • 84. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Alcune notazioni riassuntive Occorre dunque pensare alla regolamentazione giuridica della fotografia sotto due profili: uno necessario (il diritto d'autore e i diritti connessi) e uno eventuale (il trattamento di dati personali) Prima di utilizzare una fotografia, è necessario pertanto essere certi di disporre di sufficienti diritti, sia sotto il profilo del diritto d'autore e dei diritti connessi, che per quanto concerne il trattamento di dati personali Laddove la fotografia. pur autoprodotta, ritragga cose altrui o soggetti terzi, è sempre preferibile predisporre la sottoscrizione di una “liberatoria” che regoli sia il profilo della cessione dei diritti, sia il consenso al trattamento di dati personali (con particolare riguardo alla sua diffusione – ricordando che la pubblicazione sulla rete Internet di una foto è un caso quasi paradigmatico di diffusione) In particolare, la massima attenzione va posta ove le fotografie consistano in trattamenti di dati personali sensibili, ovvero ritraggano minori.
  • 85. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Alcune notazioni riassuntive E, per concludere, come posso, lecitamente, ripubblicare una foto reperita in Rete? In primo luogo, bisogna effettuare una prima distinzione: si tratta di un'opera fotografica o di una mera riproduzione? Se si tratta di un'opera fotografica, si applicano le regole “ordinarie”, e quindi la riproduzione sarà possibile solo se rientra tra le cc.dd “utilizzazioni libere” che abbiamo esaminato Se si tratta di una mera riproduzione fotografica (e dunque di un'opera non creativa), la sua riproduzione è lecita se 1) si tratta di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse – si pensi alle foto su giornali e periodi online 2) se le fotografie sono destinate ad opere scientifiche o didattiche In ogni caso, occorre sempre indicare il nome del fotografo e la data dell'anno della creazione, se risultano dalla fotografia riprodotta, e deve essere comunque corrisposto un “equo compenso” 3) se le riproduzioni fotografiche non recano alcuna indicazione (e non si è in malafede)
  • 86. 90Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus E Facebook?
  • 87. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Esempio pratico #4 Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video ("Contenuti IP"), l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni delle applicazioni: l'utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook ("Licenza IP"). La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.
  • 88. 92Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Per i testi e video, vale quanto detto in precedenza Come riusare il contenuto di Facebook?
  • 89. 93Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus E per le fotografie? Approfondiamo l'uso delle foto per diritto di cronaca Come riusare il contenuto di Facebook?
  • 90. 94Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Gli artt. 136 ss. del Codice della Privacy consentono ai giornalisti di trattare i dati personali anche senza consenso, ma occorre rispettare le seguenti condizioni: A) Verifica dell’esattezza dei dati; B) Rispetto dei limiti del diritto di cronaca, e di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. La notizia deve essere vera attuale di pubblico interesse Come riusare il contenuto di Facebook?
  • 91. 95Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus E se si dovesse sbagliare?
  • 92. 96Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Ricercare contenuti liberi
  • 93. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
  • 94. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
  • 95. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
  • 96. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
  • 97. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Il contenuto della SDL è disponibile sotto licenza CC, anche se è stata adottata la versione più restrittiva
  • 98. 102Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus E se i contenuti liberi dovessero cambiare licenza?
  • 99. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
  • 100. 106Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Esempio pratico #5: i dati della Pubblica Amministrazione
  • 101. 107Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Vi ho già detto che: Sono esclusi dalla protezione del diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche (art. 5 L. 633/1941) L'esclusione riguarda sia gli atti che i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche
  • 102. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus E i dati? Parliamo di OpenData Art. 68 - Nuovo CAD
  • 103. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Gimme your data! Al TED (Technology Entertainment Design) 2009, Tim Berners-Lee (il padre del WWW) ha lanciato un appello per "raw data now" affinché i Governi, gli scienziati e le istituzioni rendano i loro dati liberamente disponibili.
  • 104. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Open data in U.S.A. Dal presente Accordo non potranno derivare oneri finanziari a carico del Ministero Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, Esempi tratti dalla "Sintesi legge Università", a cura dell'ufficio stampa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
  • 105. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Open data in Gran Bretagna
  • 106. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Open data in U.S.A. Dal presente Accordo non potranno derivare oneri finanziari a carico del Ministero Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, Esempi tratti dalla "Sintesi legge Università", a cura dell'ufficio stampa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca E in Italia (per fortuna...)
  • 107. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Open data in U.S.A. E in Italia (per fortuna...)
  • 108. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Open Data e CAD (d.lgs. 82/2005) Art. 52 - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni I dati e i documenti (MA NON LE OPEREMA NON LE OPERE) che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (riuso), si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice
  • 109. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Open Data e CAD (d.lgs. 82/2005) Dati di tipo aperto (art. 68 CAD) 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti [...], sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. [...]
  • 110. 116Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus E se utilizzassi lo stesso i contenuti, quali rischi correrei?
  • 111. 117Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Riproduzione, trasmissione etc. di opere audivisive per uso non personale e a fini di lucro: Sanzione penale (art. 171 ter L. 633/1941)
  • 112. 118Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
  • 113. 119Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus
  • 114. Mario Rossi 120Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus IN CONCLUSIONE...
  • 115. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Tony HisgettTony Hisgett
  • 116. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus The copyright system will “never work on the Internet. It’ll either cause people to stop creating or it’ll cause a revolution” Lawrence Lessig, WIPO, 2010 http://www.lessig.org
  • 117. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Domande? Grazie per l'attenzione
  • 118. Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported. Per ottenere la versione in formato modificabile contattare l'autore Avv. Giovanni Battista Gallus gallus@gm-lex.eu @gbgallus