Le misure di prevenzione e protezione da adottare nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla formazione, informazione, i dispositivi di protezione individuale (DPI), la segnaletica di sicurezza, la sorveglianza sanitaria e la manutenzione
Misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
1. Misure di prevenzione e
protezione
Rev. 3 – Mar. 2013
Misure di prevenzione e protezione
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2. Misure generali di tutela – art.15
Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
Eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile,
loro riduzione al minimo
Riduzione dei rischi alla fonte;
Programmazione della prevenzione mirando ad
un complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
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Misure di prevenzione e protezione
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3. Misure generali di tutela – art.15
Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
non lo è, o è meno pericoloso;
Rispetto dei principi ergonomici nella
organizzazione del lavoro concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute
del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
Priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
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Misure di prevenzione e protezione
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4. Misure generali di tutela – art.15
Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
Controllo sanitario dei lavoratori
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Misure di prevenzione e protezione
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5. Misure generali di tutela – art.15
Allontanamento del lavoratore dall'esposizione
a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l’adibizione ove possibile ad altra
mansione;
Misure di emergenza da attuare in caso di
pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
ed immediato;
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6. Misure generali di tutela – art.15
Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
Informazione, formazione adeguate per i lavoratori,
RLS, dirigenti, preposti ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
Istruzioni adeguate ai lavoratori;
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7. Misure generali di tutela – art.15
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e
degli RLS;
Programmazione delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
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8. La prevenzione
Insieme di misure attuate all’interno
dell’azienda che tendono ad eliminare o ridurre
la probabilità di accadimento sia esso un
infortunio o una malattia professionale
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9. Protezione
Insieme di misure adottate, necessarie a
ridurre le conseguenze dannose di un dato
evento che potrebbe verificarsi nonostante le
misure di prevenzione adottate
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10. Formazione e informazione dei
lavoratori
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Misure di prevenzione e protezione
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11. Autotutela
Ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
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12. Formazione e informazione
Formazione: educare l’uomo nella sua globalità:
mente, cuore, mano:
L’obbligo di formazione è una novità introdotta
dal D.Lgs.626/94 ripresa dal D.Lgs.81/08
Informazione:Fornire notizie (a livello verbale o
scritto):
L’obbligo già presente nella legislazione
precedente
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Misure di prevenzione e protezione
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13. Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08 (1)
Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun
lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio)
informazione adeguata e specifica su:
I rischi “ambientali”, legati all’intero
processo produttivo;
I rischi legati alla mansione specifica
(normativa e disposizioni aziendali);
Sulle misure di prevenzione e protezione
adottate;
Il contenuto dell’informazione deve essere
facilmente comprensibile.
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Misure di prevenzione e protezione
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14. Informazione
Inoltre su:
I pericoli relativi all’uso di sostanze e
preparati pericolosi
Le procedure di
a) Pronto soccorso
b) Lotta antincendio
c) Evacuazione
Il nominativo del RSPP e del medico
competente
I nominativi degli addetti alle emergenze
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15. Informazione adeguata significa:
Che deve essere rapportata al soggetto che ne
è destinatario.
Che deve essere commisurata ai rischi
esistenti.
Che deve avere carattere dinamico.
Che occorrono molteplici mezzi di informazione
(opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca,
comunicazione faccia a faccia, ecc.)
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16. Formazione e informazione quando?
Al momento dell’assunzione
Al momento del trasferimento o cambiamento
di mansione
In occasione di cambiamenti
dell’organizzazione aziendale:
1) Nuove attrezzature
2) Nuove tecnologie
3) Nuove sostanze o preparati pericolosi
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17. Formazione art.37 D.Lgs.81/08
AI LAVORATORI: avviene durante l’orario di
lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori;
AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI
EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici
dell’azienda o unità produttiva; formazione
organizzata previa consultazione RLS;
RLS;
AI DIRIGENTI;
AI PREPOSTI.
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18. Addetti alle emergenze
Primo soccorso
Evacuazione dei lavoratori
Prevenzione e lotta antincendio
Gestione dell’emergenza
IN NUMERO ADEGUATO!
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19. La formazione del RLS
Consiste in 32 ORE minime per l’espletamento
delle sue funzioni.
PROGRAMMA BASE: conoscenze generali sulla
normativa, sui rischi e sulle relative misure di
prevenzione, metodologie sulla valutazione del
rischio, metodologie minime di comunicazione.
SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo
e il potere di proposta e consultazione del RLS
in merito alla valutazione dei rischi.
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Misure di prevenzione e protezione
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20. Chi può promuovere formazione?
Gli organismi paritetici territoriali
Il RSPP
Il medico competente
Il RLS
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21. La formazione dei lavoratori
È un obbligo del datore di lavoro e del dirigente
Deve essere sufficiente e adeguata
Riguarda concetti generali e rischi specifici del
settore e della mansione di appartenenza
Durata, contenuti e modalità dei corsi sono
demandati alla Conferenza Stato Regioni
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22. Accordo Stato Regioni
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per la formazione dei lavoratori ai
sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs.81/2008.
Pubblicato l’11 gennaio 2012
Entrata in vigore: 11 o 26 gennaio 2012
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23. Contenuti e durata
Generale:
4 ore
per tutti
anche e-learning
Specifica:
4 o 8 o 12 ore
secondo ATECO
no e-learning?
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24. Durata complessiva
Durata complessiva della formazione per i tre
differenti livelli di rischio
Generale
Specifica
Totale
Basso
4
4
8
Medio
4
8
12
Alto
4
12
16
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25. Ampliamenti e integrazioni
Sono obbligatori per:
Cambiamenti significativi
Necessità particolari riscontrate
Percorsi formativi esplicitamente richiesti dai
requisiti legali applicabili
Rischi emergenti
Addestramento
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26. Quando realizzare formazione
GENERALE E SPECIFICA
Costituzione del rapporto di lavoro
SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA
- Trasferimento o cambio di mansioni
- Nuove attrezzature o tecnologie,
- Nuove sostanze o preparati pericolosi
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27. Aggiornamento
Periodicità quinquennale
Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai
livelli di rischio
Non la solita minestra, ma:
significative evoluzioni e innovazioni;
applicazioni pratiche;
approfondimenti tecnici e giuridici;
sistemi di gestione e organizzazione;
Nuovi rischi ergonomici e psicosociali.
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28. Crediti formativi
Formazione generale
Formazione specifica solo tra aziende dello
stesso settore produttivo e per mansioni con
equivalenti profili di rischio
Formazione specifica nella stessa azienda solo
in assenza di cambiamenti significativi sotto il
profilo di rischio
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29. Metodologia di apprendimento
Centralità del lavoratore
Lezioni frontali, esercitazioni teoriche e
pratiche, discussioni e lavori di gruppo
Metodologie di apprendimento interattive
applicate a simulazioni e situazioni di contesto
specifico,
Dimostrazioni, simulazioni in contesto
lavorativo e prove pratiche;
Metodologie di apprendimento innovative, con
l'impiego di strumenti informatici quali canali di
divulgazione.
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30. Requisiti dei docenti
In attesa che la Commissione consultiva (ex
art. 6 T.U.) emani criteri di qualificazione
formatori:
Docenti interni o esterni all’azienda che
possono dimostrare di possedere esperienza
triennale di insegnamento o professionale, in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
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31. Organizzazione dei corsi
Soggetto organizzatore del corso;
Un responsabile del progetto formativo;
Nominativi dei docenti;
Numero massimo di partecipanti pari a 35;
Registro di presenza dei partecipanti;
Obbligo di frequenza del 90% delle ore;
Programma del corso tenendo presenti: le
differenze di genere, di età, di provenienza, di
lingua, nonché quelle contrattuali.
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32. Lavoratori stranieri
Obbligatoria verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare;
Eventuale presenza di un mediatore
interculturale o di un traduttore;
Eventuale specifici programmi di formazione
preliminare in modalità e-Learning.
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33. Attestati
Indicazione del soggetto organizzatore del
corso;
Normativa di riferimento;
Dati anagrafici e profilo professionale del
corsista;
Specifica della tipologia di corso seguito con
indicazione del settore di riferimento e relativo
monte ore frequentato;
Periodo di svolgimento del corso;
Firma del soggetto organizzatore del corso.
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34. Formazione e-learning
L’utilizzo è consentito per:
la formazione generale per i lavoratori;
la formazione dei dirigenti;
i corsi di aggiornamento;
prima parte della formazione dei preposti;
progetti sperimentali approvati dalle Regioni
La verifica dell’apprendimento deve avvenire
“in presenza”
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35. Requisiti e-learning
Ambiente informatico interattivo e realizzato
previa collaborazione interpersonale all’interno
di gruppi didattici strutturati (aule virtuali
tematiche, seminari tematici) o semistrutturati
(forum o chat telematiche).
Non limitato alla semplice fruizione di materiali
didattici via internet, all’uso della mail tra
docente e studente o di un forum online.
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36. Articolo 37 comma 12
La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici, ove presenti nel
settore e nel territorio in cui si svolge l’attività
del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e
non può comportare oneri economici a carico
dei lavoratori.
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37. Enti bilaterali - paritetici
Il datore di lavoro è responsabile delle attività
di formazione;
Invia la richiesta di parere all’ente bilaterale o
all’organismo paritetico che può dare riscontro
entro 15 giorni;
Ove la richiesta di cui al precedente periodo
non riceva riscontro, il datore di lavoro procede
autonomamente;
Presunzione semplice di conformità.
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39. Definizione
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo
Categoria I:
destinati a proteggere da danni fisici di
lieve entità
Categoria II: non rientrano in nessuna delle altre due
classificazioni
Categoria III: destinati a proteggere da lesioni gravi,
permanenti o morte
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Misure di prevenzione e protezione
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40. Quando si usano i dpi
Solo quando non sia possibile attuare misure di
prevenzione dei rischi, adozione mezzi di protezione
collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
DPI
Misure tecniche
Protezione collettiva
Riorganizzazione del lavoro
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RISCHIO RESIDUO
Misure di prevenzione e protezione
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41. Come devono essere i DPI (art.76)
Adeguati ai rischi da prevenire senza
comportare di per sé un rischio aggiuntivo
Rispondenti alle esigenze ergonomiche o di
salute
Adattabili all'utilizzatore secondo le sue
necessità
Compatibili fra loro in caso di rischi multipli
Conformi al D.Lgs. 475/92 (marcatura CE)
Istruzioni sulle modalità di deposito, impiego,
pulizia e manutenzione, disinfezione
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42. Segnaletica
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43. Cos’è la segnaletica di sicurezza?
La segnaletica di sicurezza è una segnaletica
che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad
una situazione determinata, fornisce
un’indicazione o una prescrizione concernente la
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro
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44. Segnaletica di sicurezza
Segnale di divieto: vieta un comportamento
che potrebbe causare pericolo
Segnale avvertimento: avverte di un rischio o
pericolo
Segnale di prescrizione: prescrive un
comportamento
Segnale salvataggio o soccorso: indicazioni su
uscite di sicurezza o mezzi di soccorso
Segnale di informazione: dettaglio informativo
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45. Segnaletica di sicurezza
Sono considerati segnali di sicurezza anche:
Segnali acustici
Segnali sonori in codice
Comunicazione verbale
Segnale gestuale convenzionale
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46. Segnaletica di sicurezza
Obblighi del Datore di lavoro
Il ricorso alla segnaletica di sicurezza va
effettuato in tutti quei casi nei quali risultino
rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure
preventive di organizzazione del lavoro o
con misure protettive di carattere tecnico
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47. Scopi della segnaletica di sicurezza
Avvertire di un rischio o di un pericolo le
persone esposte
Vietare comportamenti pericolosi
Prescrivere indicazioni e comportamenti ai fini
della sicurezza
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49. Efficacia della segnaletica
Non deve essere compromessa dalla presenza di
altra segnaletica
Non deve essere compromessa dalla cattiva
progettazione, dall’ubicazione irrazionale, dal
cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi
Evitare di disporre un numero eccessivo di
cartelli troppo vicini gli uni agli altri
Non utilizzare contemporaneamente due segnali
luminosi che possano confondersi
Non utilizzare contemporaneamente due segnali
sonori
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50. Manutenzione
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a
seconda dei casi, essere regolarmente puliti,
sottoposti a manutenzione, controllati riparati,e,
se necessario, sostituiti, affinché conservino le
loro proprietà intrinseche o di funzionamento
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Misure di prevenzione e protezione
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51. Misure particolari
Qualora i lavoratori interessati presentino
limitazioni delle capacità uditive o visive,
eventualmente a causa dell’uso di mezzi di
protezione personale, devono essere
adottate adeguate misure supplementari o
sostitutive
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52. Generalità dei cartelli segnaletici
I pittogrammi devono essere il più semplici
possibili
Il materiale dei cartelli deve essere il più
possibile resistente agli urti ed alle intemperie
Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e
fotometriche devono essere tali da garantire
una buona visibilità
Per le caratteristiche cromatiche e
fotometriche dei materiali si devono consultare
le norme di buona tecnica dell’UNI
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53. Dimensioni dei cartelli
La superficie del cartello, espressa in mq, deve
essere superiore a la distanza, espressa in
metri, alla quale il cartello deve essere leggibile
= A > L2/2000
La formula è applicabile fino ad una distanza di
50 m
Un cartello avente dimensioni di 130 x 185 mm che
ha quindi superficie pari a 0,024 mq può essere
utilizzato per una distanza massima di 24 m
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54. Condizioni di impiego dei cartelli
I cartelli vanno sistemati tenendo conto:
Eventuali ostacoli
Altezza e posizione appropriata rispetto alla
visuale
Ingresso alla zona interessata
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55. Condizioni di impiego dei cartelli
Immediate vicinanze di un rischio specifico
In prossimità di un oggetto che si intende
segnalare
In caso di cattiva illuminazione naturale è
opportuno utilizzare cartelli con colori
fosforescenti, materiali riflettenti o ricorrere
all’illuminazione artificiale (di emergenza)
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56. Cartelli di divieto
Forma rotonda
Pittogramma nero su fondo bianco
Bordo e banda rossi, per il 35% della superficie
Banda verso il basso da sinistra a destra con
inclinazione di 45 °
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57. Cartelli di avvertimento
Forma triangolare
Pittogramma nero su fondo giallo
Il giallo copre il 50% della superificie
Bordo nero
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58. Cartelli di prescrizione
Forma rotonda
Pittogramma bianco su fondo azzurro
Il colore azzurro deve ricoprire il 50% della
superficie del cartello
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59. Cartelli di salvataggio
Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su fondo verde
Il colore verde deve coprire almeno il 50%
della superficie
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60. Cartelli per le attrezzature antincendio
Forma quadrata o rettangolare
Pittogramma bianco su fondo rosso
Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della
superificie
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61. Segnalazione di ostacoli e zone pericolose
Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli,
di caduta da parte delle persone si usano
bande gialle nere o bianche e rosse
Le sbarre gialle/nere o rosse/bianche devono
avere un’inclinazione di 45° e dimensioni più
o meno uguali tra loro
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62. Segnali luminosi
La luce emessa deve produrre un contrasto
luminoso adeguato senza provocare
abbagliamento per intensità eccessiva
La superficie luminosa che emette il segnale può
essere di colore uniforme o recare un simbolo su
un fondo
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63. Segnali acustici
Un segnale acustico deve avere un livello
sonoro nettamente superiore al rumore di
fondo, in modo da essere udibile, senza
essere eccessivo o doloroso
Un segnale sonoro deve essere facilmente
riconoscibile in rapporto alla durata degli
impulsi e alla separazione fra impulsi e serie di
impulsi , e distinguersi nettamente sia da altri
segnali acustici, sia dai rumori di fondo
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64. Comunicazione verbale
La comunicazione verbale s’instaura tra un
parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori
I messaggi verbali devono essere il più possibile
brevi, semplici, chiari
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65. Comunicazione verbale
La comunicazione verbale può essere diretta o
indiretta
Le persone interessate devono conoscere bene
il linguaggio utilizzato per essere in grado di
pronunciare e comprendere correttamente il
messaggio verbale e adottare, in funzione di
esso, un comportamento adeguato nel campo
della sicurezza e della salute
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66. Segnali gestuali
Un segnale gestuale deve essere:
Semplice
Ampio
facile da eseguire
nettamente distinto da un altro segnale
gestuale
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67. Segnali gestuali
La persona che emette i segnali, segnalatore,
impartisce le istruzioni di manovra al
destinatario dei segnali, operatore
Il segnalatore deve rivolgere la propria
attenzione esclusivamente al comando delle
manovre
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69. Sorveglianza Sanitaria – quando?
Movimentazione manuale di carichi
Movimenti ripetuti degli arti superiori
Attività a unità videoterminale
Esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni,
infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima,
atmosfere iperbariche)
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70. Sorveglianza Sanitaria – quando?
Esposizione a sostanze pericolose: chimiche,
cancerogene, mutagene, agenti biologici
Lavori su impianti elettrici sotto alta tensione.
Mansioni definite dalla Conferenza Stato
Regioni del 30 ottobre 2007 (accertamento
assenza tossicodipendenza)
Mansioni definite dalla Conferenza Stato
Regioni del 16 marzo 2006 (accertamento
assenza alcol - dipendenza)
Rev. 3 – Mar. 2013
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72. Manutenzione
Una manutenzione regolare è essenziale per
mantenere attrezzature, macchinari e ambiente di
lavoro sicuri ed affidabili.
E’la "combinazione di tutte le azioni tecniche,
amministrative e gestionali, eseguite durante il
ciclo di vita di un elemento destinate a preservarlo
o a riportarlo in uno stato in cui possa eseguire la
funzione richiesta".
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73. Manutenzione
Manutenzione è un termine generico che si
riferisce a una serie di compiti svolti in settori
molto diversi fra loro e in tutti i tipi di ambienti di
lavoro. Le attività di manutenzione comprendono:
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74. Procedure di lavoro sicuro
Rev. 3 – Mar. 2013
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75. Procedure di lavoro sicuro
Sottoporre ad analisi quello che si fa
quotidianamente
Come lo si fa (è il modo più sicuro?)
Concordare tutti in azienda su questo “come”
Farne oggetto di informazione e formazione
Attenersi a ciò che si è stabilito, aggiornando e
incrementando le procedure di sicurezza
Rev. 3 – Mar. 2013
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