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Misure di prevenzione e
protezione

Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Misure generali di tutela – art.15
 Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
 Eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile,
loro riduzione al minimo
 Riduzione dei rischi alla fonte;
 Programmazione della prevenzione mirando ad
un complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

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Misure di prevenzione e protezione

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Misure generali di tutela – art.15
 Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
non lo è, o è meno pericoloso;
 Rispetto dei principi ergonomici nella
organizzazione del lavoro concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute
del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 Priorità delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
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Misure di prevenzione e protezione

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Misure generali di tutela – art.15
 Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
 Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
 Controllo sanitario dei lavoratori

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Misure di prevenzione e protezione

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Misure generali di tutela – art.15
 Allontanamento del lavoratore dall'esposizione
a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona e l’adibizione ove possibile ad altra
mansione;
 Misure di emergenza da attuare in caso di
pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
ed immediato;

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Misure di prevenzione e protezione

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Misure generali di tutela – art.15
 Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
 Informazione, formazione adeguate per i lavoratori,
RLS, dirigenti, preposti ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
 Istruzioni adeguate ai lavoratori;
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Misure di prevenzione e protezione

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Misure generali di tutela – art.15
 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e
degli RLS;
 Programmazione delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.

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Misure di prevenzione e protezione

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La prevenzione
 Insieme di misure attuate all’interno
dell’azienda che tendono ad eliminare o ridurre
la probabilità di accadimento sia esso un
infortunio o una malattia professionale

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Misure di prevenzione e protezione

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Protezione
 Insieme di misure adottate, necessarie a
ridurre le conseguenze dannose di un dato
evento che potrebbe verificarsi nonostante le
misure di prevenzione adottate

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Misure di prevenzione e protezione

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Formazione e informazione dei
lavoratori

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Misure di prevenzione e protezione

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Autotutela
 Ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.

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Misure di prevenzione e protezione

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Formazione e informazione
Formazione: educare l’uomo nella sua globalità:
mente, cuore, mano:
 L’obbligo di formazione è una novità introdotta
dal D.Lgs.626/94 ripresa dal D.Lgs.81/08
Informazione:Fornire notizie (a livello verbale o
scritto):
 L’obbligo già presente nella legislazione
precedente

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Misure di prevenzione e protezione

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Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08 (1)
 Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun
lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio)
informazione adeguata e specifica su:
 I rischi “ambientali”, legati all’intero
processo produttivo;
 I rischi legati alla mansione specifica
(normativa e disposizioni aziendali);
 Sulle misure di prevenzione e protezione
adottate;
 Il contenuto dell’informazione deve essere
facilmente comprensibile.
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Misure di prevenzione e protezione

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Informazione
Inoltre su:
 I pericoli relativi all’uso di sostanze e
preparati pericolosi
 Le procedure di
a) Pronto soccorso
b) Lotta antincendio
c) Evacuazione
 Il nominativo del RSPP e del medico
competente
 I nominativi degli addetti alle emergenze
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Misure di prevenzione e protezione

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Informazione adeguata significa:
 Che deve essere rapportata al soggetto che ne
è destinatario.
 Che deve essere commisurata ai rischi
esistenti.
 Che deve avere carattere dinamico.
 Che occorrono molteplici mezzi di informazione
(opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca,
comunicazione faccia a faccia, ecc.)
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Misure di prevenzione e protezione

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Formazione e informazione quando?
 Al momento dell’assunzione
 Al momento del trasferimento o cambiamento
di mansione
 In occasione di cambiamenti
dell’organizzazione aziendale:
1) Nuove attrezzature
2) Nuove tecnologie
3) Nuove sostanze o preparati pericolosi

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Misure di prevenzione e protezione

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Formazione art.37 D.Lgs.81/08
 AI LAVORATORI: avviene durante l’orario di
lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori;
 AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI
EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici
dell’azienda o unità produttiva; formazione
organizzata previa consultazione RLS;
 RLS;
 AI DIRIGENTI;
 AI PREPOSTI.

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Misure di prevenzione e protezione

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Addetti alle emergenze





Primo soccorso
Evacuazione dei lavoratori
Prevenzione e lotta antincendio
Gestione dell’emergenza

IN NUMERO ADEGUATO!

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Misure di prevenzione e protezione

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La formazione del RLS
 Consiste in 32 ORE minime per l’espletamento
delle sue funzioni.
 PROGRAMMA BASE: conoscenze generali sulla
normativa, sui rischi e sulle relative misure di
prevenzione, metodologie sulla valutazione del
rischio, metodologie minime di comunicazione.
 SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo
e il potere di proposta e consultazione del RLS
in merito alla valutazione dei rischi.
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Misure di prevenzione e protezione

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Chi può promuovere formazione?
 Gli organismi paritetici territoriali
 Il RSPP
 Il medico competente
 Il RLS

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Misure di prevenzione e protezione

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La formazione dei lavoratori
 È un obbligo del datore di lavoro e del dirigente
 Deve essere sufficiente e adeguata
 Riguarda concetti generali e rischi specifici del
settore e della mansione di appartenenza
 Durata, contenuti e modalità dei corsi sono
demandati alla Conferenza Stato Regioni

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Misure di prevenzione e protezione

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Accordo Stato Regioni
 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per la formazione dei lavoratori ai
sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs.81/2008.
 Pubblicato l’11 gennaio 2012
 Entrata in vigore: 11 o 26 gennaio 2012

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Misure di prevenzione e protezione

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Contenuti e durata
 Generale:
4 ore
per tutti
anche e-learning
 Specifica:
4 o 8 o 12 ore
secondo ATECO
no e-learning?

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Misure di prevenzione e protezione

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Durata complessiva
 Durata complessiva della formazione per i tre
differenti livelli di rischio

Generale

Specifica

Totale

Basso

4

4

8

Medio

4

8

12

Alto

4

12

16

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Misure di prevenzione e protezione

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Ampliamenti e integrazioni
Sono obbligatori per:
 Cambiamenti significativi
 Necessità particolari riscontrate
 Percorsi formativi esplicitamente richiesti dai
requisiti legali applicabili
 Rischi emergenti
 Addestramento

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Misure di prevenzione e protezione

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Quando realizzare formazione
 GENERALE E SPECIFICA
Costituzione del rapporto di lavoro
 SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA
- Trasferimento o cambio di mansioni
- Nuove attrezzature o tecnologie,
- Nuove sostanze o preparati pericolosi

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Misure di prevenzione e protezione

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Aggiornamento
 Periodicità quinquennale
 Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai
livelli di rischio
Non la solita minestra, ma:
 significative evoluzioni e innovazioni;
 applicazioni pratiche;
 approfondimenti tecnici e giuridici;
 sistemi di gestione e organizzazione;
 Nuovi rischi ergonomici e psicosociali.

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Misure di prevenzione e protezione

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Crediti formativi
 Formazione generale
 Formazione specifica solo tra aziende dello
stesso settore produttivo e per mansioni con
equivalenti profili di rischio
 Formazione specifica nella stessa azienda solo
in assenza di cambiamenti significativi sotto il
profilo di rischio

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Misure di prevenzione e protezione

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Metodologia di apprendimento
 Centralità del lavoratore
 Lezioni frontali, esercitazioni teoriche e
pratiche, discussioni e lavori di gruppo
 Metodologie di apprendimento interattive
applicate a simulazioni e situazioni di contesto
specifico,
 Dimostrazioni, simulazioni in contesto
lavorativo e prove pratiche;
 Metodologie di apprendimento innovative, con
l'impiego di strumenti informatici quali canali di
divulgazione.
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Misure di prevenzione e protezione

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Requisiti dei docenti
 In attesa che la Commissione consultiva (ex
art. 6 T.U.) emani criteri di qualificazione
formatori:
Docenti interni o esterni all’azienda che
possono dimostrare di possedere esperienza
triennale di insegnamento o professionale, in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro

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Misure di prevenzione e protezione

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Organizzazione dei corsi








Soggetto organizzatore del corso;
Un responsabile del progetto formativo;
Nominativi dei docenti;
Numero massimo di partecipanti pari a 35;
Registro di presenza dei partecipanti;
Obbligo di frequenza del 90% delle ore;
Programma del corso tenendo presenti: le
differenze di genere, di età, di provenienza, di
lingua, nonché quelle contrattuali.

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Misure di prevenzione e protezione

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Lavoratori stranieri
 Obbligatoria verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare;
 Eventuale presenza di un mediatore
interculturale o di un traduttore;
 Eventuale specifici programmi di formazione
preliminare in modalità e-Learning.

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Misure di prevenzione e protezione

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Attestati
 Indicazione del soggetto organizzatore del
corso;
 Normativa di riferimento;
 Dati anagrafici e profilo professionale del
corsista;
 Specifica della tipologia di corso seguito con
indicazione del settore di riferimento e relativo
monte ore frequentato;
 Periodo di svolgimento del corso;
 Firma del soggetto organizzatore del corso.

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Misure di prevenzione e protezione

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Formazione e-learning
L’utilizzo è consentito per:
 la formazione generale per i lavoratori;
 la formazione dei dirigenti;
 i corsi di aggiornamento;
 prima parte della formazione dei preposti;
 progetti sperimentali approvati dalle Regioni
La verifica dell’apprendimento deve avvenire
“in presenza”

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Misure di prevenzione e protezione

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Requisiti e-learning
 Ambiente informatico interattivo e realizzato
previa collaborazione interpersonale all’interno
di gruppi didattici strutturati (aule virtuali
tematiche, seminari tematici) o semistrutturati
(forum o chat telematiche).
 Non limitato alla semplice fruizione di materiali
didattici via internet, all’uso della mail tra
docente e studente o di un forum online.

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Misure di prevenzione e protezione

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Articolo 37 comma 12
 La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione
con gli organismi paritetici, ove presenti nel
settore e nel territorio in cui si svolge l’attività
del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e
non può comportare oneri economici a carico
dei lavoratori.

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Misure di prevenzione e protezione

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Enti bilaterali - paritetici
 Il datore di lavoro è responsabile delle attività
di formazione;
 Invia la richiesta di parere all’ente bilaterale o
all’organismo paritetico che può dare riscontro
entro 15 giorni;
 Ove la richiesta di cui al precedente periodo
non riceva riscontro, il datore di lavoro procede
autonomamente;
 Presunzione semplice di conformità.

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Misure di prevenzione e protezione

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Dispositivi di protezione
individuale (DPI)

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Misure di prevenzione e protezione

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Definizione
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo
Categoria I:

destinati a proteggere da danni fisici di
lieve entità

Categoria II: non rientrano in nessuna delle altre due
classificazioni
Categoria III: destinati a proteggere da lesioni gravi,
permanenti o morte
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Misure di prevenzione e protezione

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Quando si usano i dpi
Solo quando non sia possibile attuare misure di
prevenzione dei rischi, adozione mezzi di protezione
collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

DPI

Misure tecniche
Protezione collettiva
Riorganizzazione del lavoro
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RISCHIO RESIDUO

Misure di prevenzione e protezione

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Come devono essere i DPI (art.76)
 Adeguati ai rischi da prevenire senza
comportare di per sé un rischio aggiuntivo
 Rispondenti alle esigenze ergonomiche o di
salute
 Adattabili all'utilizzatore secondo le sue
necessità
 Compatibili fra loro in caso di rischi multipli
 Conformi al D.Lgs. 475/92 (marcatura CE)
Istruzioni sulle modalità di deposito, impiego,
pulizia e manutenzione, disinfezione
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Misure di prevenzione e protezione

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Segnaletica

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Misure di prevenzione e protezione

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Cos’è la segnaletica di sicurezza?
La segnaletica di sicurezza è una segnaletica
che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad
una situazione determinata, fornisce
un’indicazione o una prescrizione concernente la
sicurezza o la salute sul luogo di lavoro

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Misure di prevenzione e protezione

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Segnaletica di sicurezza
 Segnale di divieto: vieta un comportamento
che potrebbe causare pericolo
 Segnale avvertimento: avverte di un rischio o
pericolo
 Segnale di prescrizione: prescrive un
comportamento
 Segnale salvataggio o soccorso: indicazioni su
uscite di sicurezza o mezzi di soccorso
 Segnale di informazione: dettaglio informativo

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Misure di prevenzione e protezione

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Segnaletica di sicurezza





Sono considerati segnali di sicurezza anche:
Segnali acustici
Segnali sonori in codice
Comunicazione verbale
Segnale gestuale convenzionale

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Misure di prevenzione e protezione

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Segnaletica di sicurezza
 Obblighi del Datore di lavoro
 Il ricorso alla segnaletica di sicurezza va
effettuato in tutti quei casi nei quali risultino
rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure
preventive di organizzazione del lavoro o
con misure protettive di carattere tecnico

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Misure di prevenzione e protezione

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Scopi della segnaletica di sicurezza
 Avvertire di un rischio o di un pericolo le
persone esposte
 Vietare comportamenti pericolosi
 Prescrivere indicazioni e comportamenti ai fini
della sicurezza

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Misure di prevenzione e protezione

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Segnaletica permanente
Indica:





Divieto
Avvertimento
Obbligo
Ubicazione mezzi salvataggio, pronto soccorso
antincendio

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Misure di prevenzione e protezione

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Efficacia della segnaletica
 Non deve essere compromessa dalla presenza di
altra segnaletica
 Non deve essere compromessa dalla cattiva
progettazione, dall’ubicazione irrazionale, dal
cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi
 Evitare di disporre un numero eccessivo di
cartelli troppo vicini gli uni agli altri
 Non utilizzare contemporaneamente due segnali
luminosi che possano confondersi
 Non utilizzare contemporaneamente due segnali
sonori
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Misure di prevenzione e protezione

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Manutenzione
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a
seconda dei casi, essere regolarmente puliti,
sottoposti a manutenzione, controllati riparati,e,
se necessario, sostituiti, affinché conservino le
loro proprietà intrinseche o di funzionamento

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Misure di prevenzione e protezione

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Misure particolari
 Qualora i lavoratori interessati presentino
limitazioni delle capacità uditive o visive,
eventualmente a causa dell’uso di mezzi di
protezione personale, devono essere
adottate adeguate misure supplementari o
sostitutive

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Misure di prevenzione e protezione

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Generalità dei cartelli segnaletici
 I pittogrammi devono essere il più semplici
possibili
 Il materiale dei cartelli deve essere il più
possibile resistente agli urti ed alle intemperie
 Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e
fotometriche devono essere tali da garantire
una buona visibilità
 Per le caratteristiche cromatiche e
fotometriche dei materiali si devono consultare
le norme di buona tecnica dell’UNI
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Misure di prevenzione e protezione

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Dimensioni dei cartelli
 La superficie del cartello, espressa in mq, deve
essere superiore a la distanza, espressa in
metri, alla quale il cartello deve essere leggibile
= A > L2/2000
 La formula è applicabile fino ad una distanza di
50 m
Un cartello avente dimensioni di 130 x 185 mm che
ha quindi superficie pari a 0,024 mq può essere
utilizzato per una distanza massima di 24 m
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Misure di prevenzione e protezione

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Condizioni di impiego dei cartelli
I cartelli vanno sistemati tenendo conto:
 Eventuali ostacoli
 Altezza e posizione appropriata rispetto alla
visuale
 Ingresso alla zona interessata

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Misure di prevenzione e protezione

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Condizioni di impiego dei cartelli
 Immediate vicinanze di un rischio specifico
 In prossimità di un oggetto che si intende
segnalare
 In caso di cattiva illuminazione naturale è
opportuno utilizzare cartelli con colori
fosforescenti, materiali riflettenti o ricorrere
all’illuminazione artificiale (di emergenza)

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Misure di prevenzione e protezione

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Cartelli di divieto
 Forma rotonda
 Pittogramma nero su fondo bianco
 Bordo e banda rossi, per il 35% della superficie
 Banda verso il basso da sinistra a destra con
inclinazione di 45 °

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Misure di prevenzione e protezione

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Cartelli di avvertimento





Forma triangolare
Pittogramma nero su fondo giallo
Il giallo copre il 50% della superificie
Bordo nero

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Misure di prevenzione e protezione

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Cartelli di prescrizione
 Forma rotonda
 Pittogramma bianco su fondo azzurro
 Il colore azzurro deve ricoprire il 50% della
superficie del cartello

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Misure di prevenzione e protezione

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Cartelli di salvataggio
 Forma quadrata o rettangolare
 Pittogramma bianco su fondo verde
 Il colore verde deve coprire almeno il 50%
della superficie

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Misure di prevenzione e protezione

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Cartelli per le attrezzature antincendio
 Forma quadrata o rettangolare
 Pittogramma bianco su fondo rosso
 Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della
superificie

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Misure di prevenzione e protezione

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Segnalazione di ostacoli e zone pericolose
 Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli,
di caduta da parte delle persone si usano
bande gialle nere o bianche e rosse
 Le sbarre gialle/nere o rosse/bianche devono
avere un’inclinazione di 45° e dimensioni più
o meno uguali tra loro

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Misure di prevenzione e protezione

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Segnali luminosi
 La luce emessa deve produrre un contrasto
luminoso adeguato senza provocare
abbagliamento per intensità eccessiva
 La superficie luminosa che emette il segnale può
essere di colore uniforme o recare un simbolo su
un fondo

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Misure di prevenzione e protezione

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Segnali acustici
 Un segnale acustico deve avere un livello
sonoro nettamente superiore al rumore di
fondo, in modo da essere udibile, senza
essere eccessivo o doloroso
 Un segnale sonoro deve essere facilmente
riconoscibile in rapporto alla durata degli
impulsi e alla separazione fra impulsi e serie di
impulsi , e distinguersi nettamente sia da altri
segnali acustici, sia dai rumori di fondo

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Misure di prevenzione e protezione

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Comunicazione verbale
 La comunicazione verbale s’instaura tra un
parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori
 I messaggi verbali devono essere il più possibile
brevi, semplici, chiari

Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Comunicazione verbale
 La comunicazione verbale può essere diretta o
indiretta
 Le persone interessate devono conoscere bene
il linguaggio utilizzato per essere in grado di
pronunciare e comprendere correttamente il
messaggio verbale e adottare, in funzione di
esso, un comportamento adeguato nel campo
della sicurezza e della salute

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Misure di prevenzione e protezione

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Segnali gestuali
 Un segnale gestuale deve essere:
 Semplice
 Ampio
 facile da eseguire
 nettamente distinto da un altro segnale
gestuale
Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Segnali gestuali
 La persona che emette i segnali, segnalatore,
impartisce le istruzioni di manovra al
destinatario dei segnali, operatore
 Il segnalatore deve rivolgere la propria
attenzione esclusivamente al comando delle
manovre

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Misure di prevenzione e protezione

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Sorveglianza sanitaria

Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Sorveglianza Sanitaria – quando?
Movimentazione manuale di carichi
Movimenti ripetuti degli arti superiori
Attività a unità videoterminale
Esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni,
infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima,
atmosfere iperbariche)
Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Sorveglianza Sanitaria – quando?
 Esposizione a sostanze pericolose: chimiche,
cancerogene, mutagene, agenti biologici
 Lavori su impianti elettrici sotto alta tensione.
 Mansioni definite dalla Conferenza Stato
Regioni del 30 ottobre 2007 (accertamento
assenza tossicodipendenza)
 Mansioni definite dalla Conferenza Stato
Regioni del 16 marzo 2006 (accertamento
assenza alcol - dipendenza)
Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Manutenzione

Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Manutenzione
Una manutenzione regolare è essenziale per
mantenere attrezzature, macchinari e ambiente di
lavoro sicuri ed affidabili.
E’la "combinazione di tutte le azioni tecniche,
amministrative e gestionali, eseguite durante il
ciclo di vita di un elemento destinate a preservarlo
o a riportarlo in uno stato in cui possa eseguire la
funzione richiesta".

Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Manutenzione
Manutenzione è un termine generico che si
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molto diversi fra loro e in tutti i tipi di ambienti di
lavoro. Le attività di manutenzione comprendono:

Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Procedure di lavoro sicuro

Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Procedure di lavoro sicuro
 Sottoporre ad analisi quello che si fa
quotidianamente
 Come lo si fa (è il modo più sicuro?)
 Concordare tutti in azienda su questo “come”
 Farne oggetto di informazione e formazione
 Attenersi a ciò che si è stabilito, aggiornando e
incrementando le procedure di sicurezza

Rev. 3 – Mar. 2013

Misure di prevenzione e protezione

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Misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

  • 1. Misure di prevenzione e protezione Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 1 di 75
  • 2. Misure generali di tutela – art.15  Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;  Eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo  Riduzione dei rischi alla fonte;  Programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro; Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 2 di 75
  • 3. Misure generali di tutela – art.15  Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;  Rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;  Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 3 di 75
  • 4. Misure generali di tutela – art.15  Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;  Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;  Controllo sanitario dei lavoratori Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 4 di 75
  • 5. Misure generali di tutela – art.15  Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione ove possibile ad altra mansione;  Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 5 di 75
  • 6. Misure generali di tutela – art.15  Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;  Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;  Informazione, formazione adeguate per i lavoratori, RLS, dirigenti, preposti ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;  Istruzioni adeguate ai lavoratori; Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 6 di 75
  • 7. Misure generali di tutela – art.15  Partecipazione e consultazione dei lavoratori e degli RLS;  Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 7 di 75
  • 8. La prevenzione  Insieme di misure attuate all’interno dell’azienda che tendono ad eliminare o ridurre la probabilità di accadimento sia esso un infortunio o una malattia professionale Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 8 di 75
  • 9. Protezione  Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 9 di 75
  • 10. Formazione e informazione dei lavoratori Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 10 di 75
  • 11. Autotutela  Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 11 di 75
  • 12. Formazione e informazione Formazione: educare l’uomo nella sua globalità: mente, cuore, mano:  L’obbligo di formazione è una novità introdotta dal D.Lgs.626/94 ripresa dal D.Lgs.81/08 Informazione:Fornire notizie (a livello verbale o scritto):  L’obbligo già presente nella legislazione precedente Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 12 di 75
  • 13. Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08 (1)  Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su:  I rischi “ambientali”, legati all’intero processo produttivo;  I rischi legati alla mansione specifica (normativa e disposizioni aziendali);  Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;  Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 13 di 75
  • 14. Informazione Inoltre su:  I pericoli relativi all’uso di sostanze e preparati pericolosi  Le procedure di a) Pronto soccorso b) Lotta antincendio c) Evacuazione  Il nominativo del RSPP e del medico competente  I nominativi degli addetti alle emergenze Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 14 di 75
  • 15. Informazione adeguata significa:  Che deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario.  Che deve essere commisurata ai rischi esistenti.  Che deve avere carattere dinamico.  Che occorrono molteplici mezzi di informazione (opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.) Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 15 di 75
  • 16. Formazione e informazione quando?  Al momento dell’assunzione  Al momento del trasferimento o cambiamento di mansione  In occasione di cambiamenti dell’organizzazione aziendale: 1) Nuove attrezzature 2) Nuove tecnologie 3) Nuove sostanze o preparati pericolosi Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 16 di 75
  • 17. Formazione art.37 D.Lgs.81/08  AI LAVORATORI: avviene durante l’orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori;  AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS;  RLS;  AI DIRIGENTI;  AI PREPOSTI. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 17 di 75
  • 18. Addetti alle emergenze     Primo soccorso Evacuazione dei lavoratori Prevenzione e lotta antincendio Gestione dell’emergenza IN NUMERO ADEGUATO! Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 18 di 75
  • 19. La formazione del RLS  Consiste in 32 ORE minime per l’espletamento delle sue funzioni.  PROGRAMMA BASE: conoscenze generali sulla normativa, sui rischi e sulle relative misure di prevenzione, metodologie sulla valutazione del rischio, metodologie minime di comunicazione.  SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione dei rischi. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 19 di 75
  • 20. Chi può promuovere formazione?  Gli organismi paritetici territoriali  Il RSPP  Il medico competente  Il RLS Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 20 di 75
  • 21. La formazione dei lavoratori  È un obbligo del datore di lavoro e del dirigente  Deve essere sufficiente e adeguata  Riguarda concetti generali e rischi specifici del settore e della mansione di appartenenza  Durata, contenuti e modalità dei corsi sono demandati alla Conferenza Stato Regioni Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 21 di 75
  • 22. Accordo Stato Regioni  Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs.81/2008.  Pubblicato l’11 gennaio 2012  Entrata in vigore: 11 o 26 gennaio 2012 Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 22 di 75
  • 23. Contenuti e durata  Generale: 4 ore per tutti anche e-learning  Specifica: 4 o 8 o 12 ore secondo ATECO no e-learning? Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 23 di 75
  • 24. Durata complessiva  Durata complessiva della formazione per i tre differenti livelli di rischio Generale Specifica Totale Basso 4 4 8 Medio 4 8 12 Alto 4 12 16 Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 24 di 75
  • 25. Ampliamenti e integrazioni Sono obbligatori per:  Cambiamenti significativi  Necessità particolari riscontrate  Percorsi formativi esplicitamente richiesti dai requisiti legali applicabili  Rischi emergenti  Addestramento Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 25 di 75
  • 26. Quando realizzare formazione  GENERALE E SPECIFICA Costituzione del rapporto di lavoro  SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA - Trasferimento o cambio di mansioni - Nuove attrezzature o tecnologie, - Nuove sostanze o preparati pericolosi Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 26 di 75
  • 27. Aggiornamento  Periodicità quinquennale  Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai livelli di rischio Non la solita minestra, ma:  significative evoluzioni e innovazioni;  applicazioni pratiche;  approfondimenti tecnici e giuridici;  sistemi di gestione e organizzazione;  Nuovi rischi ergonomici e psicosociali. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 27 di 75
  • 28. Crediti formativi  Formazione generale  Formazione specifica solo tra aziende dello stesso settore produttivo e per mansioni con equivalenti profili di rischio  Formazione specifica nella stessa azienda solo in assenza di cambiamenti significativi sotto il profilo di rischio Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 28 di 75
  • 29. Metodologia di apprendimento  Centralità del lavoratore  Lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche, discussioni e lavori di gruppo  Metodologie di apprendimento interattive applicate a simulazioni e situazioni di contesto specifico,  Dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;  Metodologie di apprendimento innovative, con l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 29 di 75
  • 30. Requisiti dei docenti  In attesa che la Commissione consultiva (ex art. 6 T.U.) emani criteri di qualificazione formatori: Docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza triennale di insegnamento o professionale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 30 di 75
  • 31. Organizzazione dei corsi        Soggetto organizzatore del corso; Un responsabile del progetto formativo; Nominativi dei docenti; Numero massimo di partecipanti pari a 35; Registro di presenza dei partecipanti; Obbligo di frequenza del 90% delle ore; Programma del corso tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza, di lingua, nonché quelle contrattuali. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 31 di 75
  • 32. Lavoratori stranieri  Obbligatoria verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare;  Eventuale presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;  Eventuale specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 32 di 75
  • 33. Attestati  Indicazione del soggetto organizzatore del corso;  Normativa di riferimento;  Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;  Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato;  Periodo di svolgimento del corso;  Firma del soggetto organizzatore del corso. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 33 di 75
  • 34. Formazione e-learning L’utilizzo è consentito per:  la formazione generale per i lavoratori;  la formazione dei dirigenti;  i corsi di aggiornamento;  prima parte della formazione dei preposti;  progetti sperimentali approvati dalle Regioni La verifica dell’apprendimento deve avvenire “in presenza” Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 34 di 75
  • 35. Requisiti e-learning  Ambiente informatico interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche).  Non limitato alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 35 di 75
  • 36. Articolo 37 comma 12  La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 36 di 75
  • 37. Enti bilaterali - paritetici  Il datore di lavoro è responsabile delle attività di formazione;  Invia la richiesta di parere all’ente bilaterale o all’organismo paritetico che può dare riscontro entro 15 giorni;  Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro, il datore di lavoro procede autonomamente;  Presunzione semplice di conformità. Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 37 di 75
  • 38. Dispositivi di protezione individuale (DPI) Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 38 di 75
  • 39. Definizione Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo Categoria I: destinati a proteggere da danni fisici di lieve entità Categoria II: non rientrano in nessuna delle altre due classificazioni Categoria III: destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o morte Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 39 di 75
  • 40. Quando si usano i dpi Solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi, adozione mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DPI Misure tecniche Protezione collettiva Riorganizzazione del lavoro Rev. 3 – Mar. 2013 RISCHIO RESIDUO Misure di prevenzione e protezione slide 40 di 75
  • 41. Come devono essere i DPI (art.76)  Adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio aggiuntivo  Rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute  Adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità  Compatibili fra loro in caso di rischi multipli  Conformi al D.Lgs. 475/92 (marcatura CE) Istruzioni sulle modalità di deposito, impiego, pulizia e manutenzione, disinfezione Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 41 di 75
  • 42. Segnaletica Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 42 di 75
  • 43. Cos’è la segnaletica di sicurezza? La segnaletica di sicurezza è una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 43 di 75
  • 44. Segnaletica di sicurezza  Segnale di divieto: vieta un comportamento che potrebbe causare pericolo  Segnale avvertimento: avverte di un rischio o pericolo  Segnale di prescrizione: prescrive un comportamento  Segnale salvataggio o soccorso: indicazioni su uscite di sicurezza o mezzi di soccorso  Segnale di informazione: dettaglio informativo Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 44 di 75
  • 45. Segnaletica di sicurezza     Sono considerati segnali di sicurezza anche: Segnali acustici Segnali sonori in codice Comunicazione verbale Segnale gestuale convenzionale Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 45 di 75
  • 46. Segnaletica di sicurezza  Obblighi del Datore di lavoro  Il ricorso alla segnaletica di sicurezza va effettuato in tutti quei casi nei quali risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure preventive di organizzazione del lavoro o con misure protettive di carattere tecnico Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 46 di 75
  • 47. Scopi della segnaletica di sicurezza  Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte  Vietare comportamenti pericolosi  Prescrivere indicazioni e comportamenti ai fini della sicurezza Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 47 di 75
  • 48. Segnaletica permanente Indica:     Divieto Avvertimento Obbligo Ubicazione mezzi salvataggio, pronto soccorso antincendio Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 48 di 75
  • 49. Efficacia della segnaletica  Non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica  Non deve essere compromessa dalla cattiva progettazione, dall’ubicazione irrazionale, dal cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi  Evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri  Non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi  Non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 49 di 75
  • 50. Manutenzione I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati riparati,e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 50 di 75
  • 51. Misure particolari  Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell’uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 51 di 75
  • 52. Generalità dei cartelli segnaletici  I pittogrammi devono essere il più semplici possibili  Il materiale dei cartelli deve essere il più possibile resistente agli urti ed alle intemperie  Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche devono essere tali da garantire una buona visibilità  Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si devono consultare le norme di buona tecnica dell’UNI Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 52 di 75
  • 53. Dimensioni dei cartelli  La superficie del cartello, espressa in mq, deve essere superiore a la distanza, espressa in metri, alla quale il cartello deve essere leggibile = A > L2/2000  La formula è applicabile fino ad una distanza di 50 m Un cartello avente dimensioni di 130 x 185 mm che ha quindi superficie pari a 0,024 mq può essere utilizzato per una distanza massima di 24 m Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 53 di 75
  • 54. Condizioni di impiego dei cartelli I cartelli vanno sistemati tenendo conto:  Eventuali ostacoli  Altezza e posizione appropriata rispetto alla visuale  Ingresso alla zona interessata Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 54 di 75
  • 55. Condizioni di impiego dei cartelli  Immediate vicinanze di un rischio specifico  In prossimità di un oggetto che si intende segnalare  In caso di cattiva illuminazione naturale è opportuno utilizzare cartelli con colori fosforescenti, materiali riflettenti o ricorrere all’illuminazione artificiale (di emergenza) Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 55 di 75
  • 56. Cartelli di divieto  Forma rotonda  Pittogramma nero su fondo bianco  Bordo e banda rossi, per il 35% della superficie  Banda verso il basso da sinistra a destra con inclinazione di 45 ° Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 56 di 75
  • 57. Cartelli di avvertimento     Forma triangolare Pittogramma nero su fondo giallo Il giallo copre il 50% della superificie Bordo nero Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 57 di 75
  • 58. Cartelli di prescrizione  Forma rotonda  Pittogramma bianco su fondo azzurro  Il colore azzurro deve ricoprire il 50% della superficie del cartello Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 58 di 75
  • 59. Cartelli di salvataggio  Forma quadrata o rettangolare  Pittogramma bianco su fondo verde  Il colore verde deve coprire almeno il 50% della superficie Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 59 di 75
  • 60. Cartelli per le attrezzature antincendio  Forma quadrata o rettangolare  Pittogramma bianco su fondo rosso  Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superificie Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 60 di 75
  • 61. Segnalazione di ostacoli e zone pericolose  Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di caduta da parte delle persone si usano bande gialle nere o bianche e rosse  Le sbarre gialle/nere o rosse/bianche devono avere un’inclinazione di 45° e dimensioni più o meno uguali tra loro Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 61 di 75
  • 62. Segnali luminosi  La luce emessa deve produrre un contrasto luminoso adeguato senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva  La superficie luminosa che emette il segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 62 di 75
  • 63. Segnali acustici  Un segnale acustico deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza essere eccessivo o doloroso  Un segnale sonoro deve essere facilmente riconoscibile in rapporto alla durata degli impulsi e alla separazione fra impulsi e serie di impulsi , e distinguersi nettamente sia da altri segnali acustici, sia dai rumori di fondo Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 63 di 75
  • 64. Comunicazione verbale  La comunicazione verbale s’instaura tra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori  I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici, chiari Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 64 di 75
  • 65. Comunicazione verbale  La comunicazione verbale può essere diretta o indiretta  Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 65 di 75
  • 66. Segnali gestuali  Un segnale gestuale deve essere:  Semplice  Ampio  facile da eseguire  nettamente distinto da un altro segnale gestuale Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 66 di 75
  • 67. Segnali gestuali  La persona che emette i segnali, segnalatore, impartisce le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, operatore  Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 67 di 75
  • 68. Sorveglianza sanitaria Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 68 di 75
  • 69. Sorveglianza Sanitaria – quando? Movimentazione manuale di carichi Movimenti ripetuti degli arti superiori Attività a unità videoterminale Esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche) Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 69 di 75
  • 70. Sorveglianza Sanitaria – quando?  Esposizione a sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, agenti biologici  Lavori su impianti elettrici sotto alta tensione.  Mansioni definite dalla Conferenza Stato Regioni del 30 ottobre 2007 (accertamento assenza tossicodipendenza)  Mansioni definite dalla Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 (accertamento assenza alcol - dipendenza) Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 70 di 75
  • 71. Manutenzione Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 71 di 75
  • 72. Manutenzione Una manutenzione regolare è essenziale per mantenere attrezzature, macchinari e ambiente di lavoro sicuri ed affidabili. E’la "combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, eseguite durante il ciclo di vita di un elemento destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta". Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 72 di 75
  • 73. Manutenzione Manutenzione è un termine generico che si riferisce a una serie di compiti svolti in settori molto diversi fra loro e in tutti i tipi di ambienti di lavoro. Le attività di manutenzione comprendono: Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 73 di 75
  • 74. Procedure di lavoro sicuro Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 74 di 75
  • 75. Procedure di lavoro sicuro  Sottoporre ad analisi quello che si fa quotidianamente  Come lo si fa (è il modo più sicuro?)  Concordare tutti in azienda su questo “come”  Farne oggetto di informazione e formazione  Attenersi a ciò che si è stabilito, aggiornando e incrementando le procedure di sicurezza Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 75 di 75