1. News 47/SSL/2017
Lunedì, 20 novembre 2017
Rischio laser: procedura guidata online.
E’ disponibile sul sito PAF una procedura online guidata per la valutazione del rischio
nell’impiego di apparati LASER.
E’ stata pubblicata sul Portale Agenti Fisici ed è disponibile on line una procedura
guidata per la valutazione del rischio nell’impiego di apparati LASER.
L’obiettivo principale della presente procedura è guidare al corretto impiego e alla
corretta gestione ai fini della sicurezza delle apparecchiature LASER appartenenti
alle differenti classi, nei diversi ambiti di utilizzo, al fine di prevenire il rischio derivante
dall’esposizione alla radiazione emessa dall’apparato LASER sia per gli operatori che
per tutte le categorie di persone potenzialmente esposte. L'Art. 216 del D.lgvo 81/08
prescrive che per quanto riguarda le radiazioni laser la metodologia seguita nella
valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della
Commissione elettrotecnica internazionale IEC, recepite in Italia dalle norme CEI.
Il riferimento normativo principale sui LASER è la norma tecnica quadro CEI EN 60825-
1, norma che il costruttore è tenuto a rispettare ai fini della marcatura CE.
La presente procedura si basa su tale norma e consente l’individuazione da parte
dell’esercente o di un operatore privo di conoscenze specifiche in materia Laser,
delle corrette condizioni di impiego ed installazione dell’apparato LASER; essa
consente nel contempo l’individuazione di situazioni di utilizzo non conformi o
inappropriate in piena autonomia, senza l’ausilio di personale tecnico specializzato;
tale procedura facilita anche l’acquisto e la scelta di nuovi macchinari, prendendo
in considerazione anche i requisiti per i locali d’installazione, in relazione alla
tipologia di LASER che verrà installato.
La procedura è mirata soprattutto ai LASER di classe 3b e 4, in considerazione della
maggiore pericolosità e complessità di gestione del rischio associato a tali apparati.
Nella norma CEI EN 60825-1 vengono descritte le differenti classi dei LASER, inoltre
2. viene definito il parametro Distanza Nominale di Rischio Oculare (DNRO): questa è
la distanza oltre la quale intercettare il fascio con gli occhi non provoca alcun
danno. La norma prescrive l’obbligo da parte del produttore di fornire la DNRO se
questa risulta rilevante ai fini della gestione della sicurezza. Tale parametro,
fondamentale nelle classi di rischio più alte, può essere utilizzato come punto di
partenza per una corretta gestione della sicurezza dell'apparecchio: a seconda di
quanto sia la distanza alla quale il LASER è in grado di procurare un danno, si può
decidere come dimensionare le misure di prevenzione e protezione: se la DNRO è
di pochi centimetri sarà sufficiente l’utilizo di opportuni DPI oculari per il solo
operatore; viceversa nei casi in cui la DNRO sia dell'ordine dei metri, sarà
necessario delimitare un ambiente completamente isolato ad accesso controllato
con interblocchi nel quale utilizzare l’apparecchio LASER (Zona Laser Controllata),
con obbligo di impiego di DPI idonei per tutti coloro che si trovino in tale area.
Per quanto riguarda le informazioni essenziali per una corretta valutazione del rischio
LASER ed i requisiti dell'ambiente di utilizzo si può fare riferimento alla IEC-TR 60825-14
“A User Guide”.
I requisiti delle barriere da utilizzare per compartimentare una sorgente LASER sono
specificati nella norma CEI-EN 60825-4. I requisiti dei DPI oculari sono contenuti nelle
norme UNI EN 207 e UNI EN 208.
Si ricorda che per l’utilizzo dei LASER in classe 3B e 4 è richiesta la nomina di un
Tecnico della Sicurezza LASER (o un Addetto alla Sicurezza LASER in ambito
ospedaliero). Questa figura deve avere le competenze per gestire tutti gli aspetti
della sicurezza per il sistema LASER utilizzato in azienda: mettere in atto le indicazioni
fornite dal produttore dell’apparecchio, individuare i requisiti della ZLC (se richiesta)
e le modalità di accesso alla stessa, verificare la rispondenza dei DPI oculari con
quanto richiesto nel manuale d’uso e manutenzione dell’apparecchio, redigere il
regolamento di sicurezza, verificare il permanere dei requisiti di sicurezza e
sorvegliare sul corretto impiego dell’apparato da parte del personale.
Esempi di cartellonistica da affiggere su ciascun ingresso della zona LASER
controllata:
3. Targa di informazione per la presenza di un LASER
Le targhette da affiggere agli ingressi dovrebbero comprendere le targhette
indicate dal produttore nel manuale d'uso.
Glossario utilizzato all’interno della procedura
addetto alla sicurezza LASER: (in ambito industriale) persona che possiede le
conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi provocati dai LASER
ed ha la responsabilità della supervisione sul controllo di questi rischi
apertura: qualsiasi apertura nella custodia di protezione o in un’altra custodia
dell’apparecchiatura LASER, attraverso la quale la radiazione LASER viene
emessa, permettendo, in questo modo, l’accesso delle persone a tale
radiazione
apparecchio con LASER incorporato: indica un apparecchio LASER al quale, a
seguito di dispositivi tecnici che limitano le emissioni accessibili, è stata
assegnata una classe inferiore rispetto a quella inerente alle caratteristiche
del LASER incorporato, cioè un LASER inserito dentro un apparecchio. Ad
esempio un LASER industriale per il taglio dei metalli in classe 4 che sia inserito
in un apparecchio completamente chiuso, in modo che l’apparecchio risulti
di classe 1, cioè non costituisca un rischio per chi lo utilizza correttamente.
apparecchio LASER: qualsiasi apparecchio o insieme di componenti che
4. costituisce, incorpora o è destinato ad incorporare un LASER od un sistema
LASER
attenuatore del fascio: dispositivo che riduce la radiazione LASER ad un valore
uguale o inferiore ad un determinato livello
blocco di sicurezza (interblocco): dispositivo automatico, associato ad una
barriera di un apparecchio LASER, con lo scopo di impedire l’accesso umano
alla radiazione LASER di Classe 3A, di Classe 3B o di Classe 4, quando tale
barriera viene rimossa, aperta o spostata. In determinate condizioni le porte di
accesso alla zona LASER controllata di un LASER in classe 4 vengono connessi
ad interbocchi, in modo tale che se vengono aperte per errore, l’emissione
LASER viene interrotta automaticamente per prevenire esposizioni superiori ai
limiti di chiunque si trovi ad entrare.
componente ottico sul percorso del fascio: componente ottico che si trova su una
traiettoria definita del fascio (per esempio una lente di focalizzazione)
connettore di blocco a distanza: connettore che permette la connessione di
comandi esterni posti a distanza dagli altri componenti dell’apparecchio
LASER
controlli procedurali amministrativi: misure di sicurezza di tipo non tecnico,
quali metodi di supervisione, addestramento del personale nel settore della
sicurezza, avvertenze e controlli sulle zone di sicurezza
custodia di protezione: mezzo fisico per impedire l’esposizione umana alla
radiazione LASER, a meno che l’accesso alla radiazione sia necessario per le
operazioni previste dal costruttore.
dispositivo di arresto del fascio: dispositivo che interrompe la traiettoria di un fascio
LASER
distanza nominale di rischio oculare -DNRO: distanza dall’apertura di emissione
per la quale l’irradiamento o l’esposizione energetica del fascio è uguale
all’esposizione massima permessa (EMP) per la cornea. Chiunque si trovi ad
una distanza dalla sorgente LASER inferiore alla DNRO deve indossare idonei
DPI oculari.
emissione continua-CW: un LASER che funziona in modo continuo, per una durata
uguale o superiore a 0,25 s è considerato come un LASER ad emissione
continua
esposizione massima permessa- EMP: livello della radiazione LASER alla quale,
nelle normali condizioni, possono essere esposte le persone senza subire effetti
dannosi. I livelli di EMP rappresentano il livello massimo al quale l’occhio o la
pelle possono essere esposti senza subire un danno a breve o a lungo termine;
5. questi livelli dipendono dalla lunghezza d’onda della radiazione LASER, dalla
durata dell’impulso o dalla durata dell’esposizione, dal tipo di tessuto esposto.
Laser: qualsiasi dispositivo che può essere realizzato per produrre o per amplificare
una radiazione elettromagnetica compresa nell’intervallo di lunghezze
d’onda tra 180 nm e 1 mm, essenzialmente per mezzo del fenomeno
dell’emissione stimolata controllata
pannello di accesso: parte dell’involucro o della custodia di protezione che
permette l’accesso alla radiazione LASER quando viene rimossa o spostata
radiazione LASER: qualsiasi radiazione elettromagnetica emessa da un
apparecchio LASER, compresa nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 180 nm
e 1 mm, che è prodotta a seguito di un’emissione stimolata
visione diretta del fascio: tutte le condizioni di visione nelle quali l’occhio è esposto
ad un fascio LASER diretto o riflesso specularmente diverse dalla visione, per
esempio, delle riflessioni diffuse
zona LASER controllata: zona dove la presenza e l’attività delle persone al suo
interno sono regolate da apposite procedure di controllo e sottoposte a
sorveglianza al fine della protezione dai rischi da radiazione. Normalmente
nella zona LASER controllata la radiazione ottica supera i limiti di esposizione
ed al suo interno può esistere l’obbligo di indossare protezioni. La zona LASER
controllata è delimitata da barriere fisiche: pareti della stanza di utilizzo,
schermature dell’apparecchio.
zona nominale di rischio oculare -ZNRO: zona all’interno della quale l’irradiamento
o l’esposizione energetica del fascio supera l’esposizione massima permessa
(EMP) per la cornea; essa include la possibilità di errato puntamento
accidentale del fascio LASER. Nella zona nominale di rischio oculare è
obbligatori indossare idonei DPI oculari.
VAI ALLA PROCEDURA GUIDATA ONLINE
(http://www.portaleagentifisici.it/fo_ro_artificiali_procedura_laser.php?lg=IT&id=792)
Fonte: PAF e puntosicuro.it
Smart working, online la procedura per l’invio degli accordi, guida e accesso.
ROMA – Lavoro agile – Smart working. È stata rilasciata il 15 novembre dal Ministero
del Lavoro ed è disponibile da tale data la piattaforma attraverso la quale le
aziende potranno inviare la documentazione riguardate gli accordi di lavoro.
6. Procedura e guida
La procedura per lo smart working è disponibile tra i Servizi Lavoro del Ministero.
All’interno l’utente troverà anche una guida per l’uso e la registrazione e un forum
tematico.
L’applicativo online conterrà un modello da compilare con dati di datore di lavoro,
tipologia di impiego, durata, quindi rettifica e annullamento.
Per accedere sarà necessario l’account SPID oppure le credenziali di accesso a
Cliclavoro. (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: procedura telematica accordi Smart Working
Circolare Inail obblighi assicurativi e sicurezza sul lavoro
Fonte: quotidianosicurezza.it
Come risparmiare conoscendo i costi della non sicurezza.
I dati mostrano che la conoscenza dei costi della non sicurezza può portare ad un
sensibile risparmio dei costi aziendali. Parliamo dell’importanza di investire in
sicurezza con Giuseppe Morinelli della Consulenza statistico attuariale dell’Inail.
Modena, 15 Nov – In questi anni uno degli elementi più interessanti, emersi nel lavoro
di ricerca e promozione dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro (Inail), è relativo al tema dei costi della non sicurezza.
È ormai evidente che per favorire nelle aziende l’investimento in sicurezza, in
formazione, in dispositivi di protezione e tutela, non sia più sufficiente insistere sulla
moltitudine dei rischi, sulla loro gravità, sugli infortuni possibili. Le aziende conoscono
perfettamente, o almeno dovrebbero conoscerli, i costi della sicurezza dati dalla
conformità alla normativa. Costi che in molti casi non sono vissuti come un
investimento prezioso ma come un costo superfluo.
Quello che probabilmente manca in molte aziende è il ragionare sui costi che si
rischiano di affrontare se non si investe in sicurezza: dal costo legato alle assenze
per malattia dei dipendenti a quelli connessi alle sostituzioni di lavoratori infortunati,
dalle spese per il tempo impiegato dal personale per effettuare indagini
sull’incidente a quelle derivanti dalla mancata produzione, dagli oneri dovuti a
sanzioni penali e costi assicurativi ai decrementi legati alla sosta degli impianti, …
7. Proprio per l’importanza della consapevolezza dei costi della non sicurezza siamo
tornati, durante la manifestazione “ Ambiente Lavoro Convention” (Modena, 13/14
settembre 2017), sui temi di un’intervista fatta qualche anno fa a Maria Ilaria Barra
(Inail, CONTARP centrale) per conoscere l’evoluzione delle ricerche e dei risultati
dopo qualche anno di utilizzo di Co&Si, il software Inail pubblicato due anni fa che
permette di contabilizzare le spese che l’azienda sostiene per la mancata sicurezza
sul lavoro.
Abbiamo dunque fatto alcune domande a Giuseppe Morinelli ( Inail, Consulenza
statistico attuariale) con riferimento alla sua relazione al workshop organizzato a
Modena dall’Inail “Nuovi scenari dei costi della non sicurezza: esperienze a
confronto”.
Come è nato il progetto Inail relativo ai costi della non sicurezza?
Come le aziende possono utilizzare il software per calcolare questi costi?
Quali sono i primi dati raccolti dall’utilizzo di questo strumento?
Questi dati riescono a dimostrare in modo incontrovertibile che investire in sicurezza
conviene?
Quale sarà il futuro di Co&Si? Si svilupperà una maggiore attenzione, anche
scientifica, sulla quantificazione dei costi derivanti da un mancato investimento in
sicurezza?
Morinelli ci racconta che è necessario far capire alle imprese che “l'investimento in
sicurezza genera un guadagno”. In realtà ci sono dati che dimostrano che il rischio
di infortuni in alcune aziende, comparate ad altre simile, non è assolutamente
marginale, e una piccola spesa può portare un grande risparmio…
E riguardo al software Co&Si nell’aggregazione dei dati raccolti “mediamente per le
300 imprese che hanno compilato il questionario” è stato stimato un possibile
“abbattimento dei costi della non sicurezza del 18%”.
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di seguire integralmente la video
intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.
https://www.youtube.com/watch?v=BcRmemGj2E0
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
8. Come è nato il progetto Inail relativo ai costi della non sicurezza?
Giuseppe Morinelli: “Noi essenzialmente siamo partiti da una riflessione 5 anni fa. Ci
siamo chiesti: ‘è possibile far capire alle imprese che l'investimento in sicurezza
genera un guadagno?’ Quando tu vai dall’impresa e vai dire che deve spendere
anche 5000 euro, soprattutto in questo periodo, ti guarda storto. Ti risponde ‘Scusa,
ma io perché devo andare a spendere dei soldi se poi in realtà io funziono bene
anche così?’.
Il discorso è proprio questo. Fortunatamente l’infortunio è un evento molto raro che
capita a poche imprese, per cui quando noi andiamo a fare un ragionamento del
genere a un'impresa, l’impresa ti risponderà sempre allo stesso modo: ‘a me gli
infortuni non capitano’.
Con il software Co&Si - che in qualche modo cerca di interagire con il compilatore
dei dati facendo capire che in realtà c'è tutto un mondo che lui non conosce – si
cerca di dire all’azienda: ‘guarda, sappiamo che tu non hai avuto infortuni fino in
questo momento, però noi
sappiamo che quelli come te, grandi come te, che si occupano della stessa cosa di
cui ti occupi tu, nello stesso territorio in cui operi tu, hanno un certo tipo di
andamento infortunistico. Per cui è vero che tu non hai avuto infortuni fino ad oggi,
ma sappi che quelli come te hanno questo tipo di andamento infortunistico e se ti
capita un infortunio, sappi che ti costa un certo numero di soldi’.
L'esempio fatto stamattina al workshop era relativo a un'impresa a Lucca che opera
nel legno di cinque addetti. Gli dimostriamo che se si verifica un infortunio – ‘perché
quelli come lei hanno un numero di infortuni ben determinato, studiato nel corso dei
decenni’ – gli costa 10000 euro. E noi diciamo, allora, ‘sappi che spendendo 2000
euro l'infortunio ti costa in realtà, se avviene, molto di meno perché è meno grave. T
costa, se capita, magari 3000 euro. Spendendo 2000 euro alla fine ne risparmi 7000
euro: c'è un sensibile risparmio’”.
L’impressione è effettivamente è che i costi della non sicurezza non siano così chiari
alle aziende, mentre sono molto più chiari i costi della sicurezza. Quali costi si
possono avere nelle aziende, ad esempio non solo in relazione ai costi processuali,
in caso di gravi incidenti, o in relazione all’assenza del lavoratore infortunato?
Giuseppe Morinelli: “Noi essenzialmente nella prima fase, Co&Si lo abbiamo
costruito con dei parametri, più o meno stimati. Ad esempio tra i costi non ovvi
abbiamo messo il costo che ci vuole nella perdita di tempo per portare l'infortunato
9. al pronto soccorso, i soldi che ci vogliono per assumere un'altra persona, soprattutto
nelle imprese piccole, per sostituire la persona che si è infortunata, il tempo che ci
vuole per l'istruzione del nuovo lavoratore che viene preso al posto di quello che si è
infortunato. Tutti questi costi noi in qualche modo l'abbiamo stimati seppur in
maniera mirata, ma li abbiamo stimati. Ora nella fase 2 di Co&Si abbiamo
cominciato a raccogliere quello che è stato compilato dall'impresa (…) e abbiamo
riscontrato che con le nostre stime non ci eravamo distaccati molto dai dati reali
(…)”.
(…)
Parliamo ora di costi della non sicurezza, dati alla mano. Quali sono i dati più
importanti ricavati da questa prima esperienza?
Giuseppe Morinelli: “Allora innanzitutto in questi due anni abbiamo avuto circa 300
imprese che sono entrate in Co&Si e hanno digitato i dati per poter arrivare a
valutare i costi della propria non sicurezza.
Come sono aggregate queste imprese che sono entrate nel software?
Innanzitutto una cosa che non ci aspettavamo, e assolutamente positiva, è quella
che ogni Regione è rappresentata in Co&Si con la stessa percentuale che si ha a
livello di aziende in quel territorio. (…) Insomma c’è uno spaccato perfettamente
significativo rispetto alla distribuzione delle imprese sul territorio italiano.
In più tra le varie aggregazioni e disaggregazioni che abbiamo potuto riscontrare,
abbiamo che il 76% delle imprese che sono entrate raccolgono o da 1 a 10 addetti,
cioè le aziende più piccole, o oltre 250 addetti. Abbiamo il 63% di imprese da uno a
dieci addetti e il 13% di imprese oltre i 250 addetti: proprio quello che stavamo
cercando per testare il nostro modello.
Alla fine abbiamo visto che, nell’aggregazione dei dati, mediamente per le 300
imprese che hanno compilato il questionario è stato stimato un abbattimento dei
costi della non sicurezza del 18%. Vuol dire che se fossero passate da un sistema di
gestione infortuni non controllato ad uno controllato, avrebbero abbattuto i propri
costi del 18%”.
(…)
Qual è stata la risposta delle aziende al nuovo applicativo?
10. Giuseppe Morinelli: “(…) Ci sono tante aziende che hanno interesse in questo
software, anche le 300 aziende che hanno partecipato all’applicativo non solo
poche, considerando la estrema tecnicità dell'applicativo (…). Quindi il fatto che
già 300 aziende, così variegate e così distribuite uniformemente sul territorio,
abbiano avuto accesso a Co&Si (…) è un risultato sicuramente importante”.
Qual è il futuro di questo progetto?
Giuseppe Morinelli: “(…) Stiamo lavorando ora meno sul tecnico e più sulla
pubblicazione, sulla divulgazione meno tecnica possibile. Perché soltanto così,
secondo me, riusciamo a fare il salto da 300 imprese a 1300 imprese: soltanto
facendo capire che, in realtà, entrando nell’applicativo, puoi avere una
valutazione gratuita di quello che potrebbe essere il tuo approccio all'infortunio, con
e senza una gestione dell’infortunio stesso”.
Vai al sito Inail di presentazione dell’applicativo Co&Si…
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-
prevenzione/software/co_si.html?idPage=2443085351674
Fonte: puntosicuro.it
Voucher telematici, da Inps istruzioni per il rimborso.
ROMA – Rimborso voucher. Pubblicate da Inps le istruzioni per avanzare richiesta di
rimborso in merito ai voucher pagati dopo il 17 marzo 2017. Ovvero dopo la data
stabilita dalla Legge n. 49 del 20 aprile 2017 che ne ha disposto l’abrogazione.
Si tratta di indicazioni sulle modalità di versamento del rimborso al committente,
come richiederlo, il modello SC52.
Inps: Inps n.4405 del 7 novembre 2017 rimborso voucher
Fonte: quotidianosicurezza.it