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News 36/SSL/2015
Lunedì, 14 Settembre 2015
Patentino trattori: chi e quando deve conseguire l’abilitazione?
Disponibile il pieghevole informativo dell’INAIL “Abilitazione alla guida del trattore”
con le indicazioni per la formazione e addestramento per la guida dei trattori
agricoli e forestali, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08.
Pubblichiamo il nuovo pieghevole informativi dell'INAIL relativo all’abilitazione alla
guida del trattore, realizzato dal Gruppo di lavoro composto da Inail (Direzione
Centrale Prevenzione - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli
Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf (Direzione Generale dello
Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento Tecnico delle Regioni., a supporto del
Piano Nazionale Agricoltura. Trattori agricoli o forestali
Formazione e addestramento ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08
Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell’art. 73, comma 5,
essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da
consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad altre persone. Tale formazione è attestata
dall’abilitazione all’uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31/12/2015;
nelle pagine che seguono sono illustrati i contenuti della formazione e le diverse
scadenze. I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall’accordo stato-regioni
del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici
(Regioni e Provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali,
ordini professionali e soggetti privati accreditati. I corsi prevedono l’effettuazione di
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui
specifiche caratteristiche sono individuate per legge.
L’ accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012 sancisce l’obbligo di specifica
abilitazione professionale degli operatori addetti all’uso del trattore agricolo o
forestale
Fornisce indicazioni su:
● modalità di riconoscimento dell’abilitazione;
● soggetti formatori;
● durata della formazione;
● indirizzi e requisiti minimi della formazione.
Formazione
●Nell’allegato 8 sono stabiliti i requisiti minimi dei corsi di formazione per lavoratori
addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8-13 ore) e relative attrezzature
intercambiabili.
●È composta da un modulo giuridico (1 ora), uno tecnico (2 ore) e due pratici (uno
per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno).
●Ogni modulo prevede una verifica finale.
●L’abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di
aggiornamento di almeno 4 ore.
Esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo
●Si intende almeno pari a due anni
●I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato
possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di
notorietà.
●L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
●Per "lavoratori del settore agricolo" si intendono tutti i lavoratori che effettuano
attività comprese tra quelle elencate all'art. 2135 (è imprenditore agricolo chi
esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
di animali e attività connesse).
CHI E QUANDO DEVE CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE?
Legge 9.8.2013, n. 98, modificata dall’art. 8 comma 5-bis Legge 27.2.2015, n. 11
LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE:
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015
Corso di
formazione
Corso
aggiornamento
(ogni 5 anni)
Sono GIÀ addetti alla conduzione del
trattore agricolo o forestale, ma NON
hanno nessuno dei requisiti (esperienza
documentata o formazione)
entro il
31 dicembre 2017
entro 5 anni
dall’avvenuta
formazione
NON sono addetti alla conduzione del
trattore agricolo o forestale e NON hanno
nessuno dei requisiti (esperienza
documentata o formazione)
Corso
prima dell’utilizzo
entro 5 anni
dall’avvenuta
formazione
Hanno una formazione pregressa
equiparabile a quella prevista
dall’Accordo del 22/02/2012 (perché il
corso di formazione seguito era di durata
non inferiore, composto da un modulo
giuridico, tecnico, pratico e da una verifica
finale di apprendimento)
entro il
31 dicembre 2020
Hanno una formazione pregressa NON entro il
equiparabile a quella prevista
dall’Accordo del 22/02/2012 (corso di
formazione di durata inferiore, ma
composto da un modulo giuridico, tecnico,
pratico e da una verifica finale di
apprendimento)
31 dicembre 2017
Hanno una formazione pregressa NON
equiparabile a quella prevista
dall’Accordo del 22/02/2012 (corso di
formazione di durata inferiore senza
verifica finale di apprendimento)
con verifica di
apprendimento
entro il
31 dicembre 2017
Sono addetti alla conduzione e hanno
esperienza documentata almeno pari a 2
anni.
entro il
13 marzo 2017
Fonte:puntosicuro.it
Le norme a protezione dalla caduta dall’alto nei lavori in quota
Una discutibile interpretazione della Corte di Cassazione su quali siano da intendere
i lavori in quota ai fini dell’applicazione dell’art. 122 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.
sull’obbligo di proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto.
E’ una interpretazione non condivisibile quella che la Corte di Cassazione ha data in
questa sentenza in merito all’applicazione dell’art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, così
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, riguardante l’obbligo di proteggere i
lavoratori dal rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota e di utilizzare, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare tale tipo di rischio. La non
condivisione è motivata dal fatto che è stato lo stesso legislatore a dare, con
l’articolo 107 del D. Lgs. n. 81/2008, la definizione di “lavori in quota”, e ciò, ha
precisato lo stesso, per gli effetti dell’applicazione delle disposizioni del Capo II del
Titolo IV nel quale è inserito appunto l’articolo 122. Gli stessi lavori in quota sono stati
specificatamente individuati in quelle attività “che espongono il lavoratore al rischio
di caduta dall’alto da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un
piano stabile” facendo sottintendere che in pratica ciò che conta non è l’altezza
alla quale è posta la lavorazione da effettuare ma il piano di calpestio sul quale
opera il lavoratore esposto al rischio di caduta dall’alto. Quanto appena affermato
non significa ovviamente che il lavoratore che operi su di un piano di calpestio
posto ad una quota inferiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile, così come è
avvenuto nel caso esaminato nella sentenza, non vada protetto dalla caduta
dall’alto perché l’obbligo della protezione comunque sussiste ma nel rispetto di
altre disposizioni contenute nello stesso D. Lgs. n. 81/2008 che nelle contestazioni agli
imputati nel caso in esame non sono state richiamate. (Estratto da un articolo di
Gerardo Porreca)
Fonte:puntosicuro.it
Introduzione alla sicurezza chimica per le piccole e medie imprese
Un documento dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per favorire la
sicurezza chimica e la conoscenza dei regolamenti europei nelle piccole e medie
imprese. Gli attori della catena di approvvigionamento e i regolamenti REACH, CLP
e BPR.
Da alcuni indagini e ispezioni condotte nei paesi aderenti all'Unione Europea e allo
Spazio economico europeo (SEE) emerge che quasi il 70% delle piccole e medie
imprese (PMI) che non operano nel settore chimico non è a conoscenza
dell'impatto diretto che i regolamenti REACH e CLP possono avere sulle loro attività.
E considerando il loro fatturato molte imprese piccole non pensano di doversi
conformare al Regolamento REACH, con il rischio di immettere sul mercato europeo
prodotti chimici non conformi e non sicuri.
Proprio per migliorare la conoscenza tra le piccole e medie imprese dei vari
regolamenti europei e migliorare la sicurezza chimica in Europa, l' Agenzia europea
per le sostanze chimiche (ECHA) – un’agenzia dell’Unione Europea con sede a
Helsinki – ha prodotto nel 2015 la pubblicazione “La sicurezza chimica nelle imprese.
Introduzione per le PMI”, un documento che contiene informazioni pratiche tese a
chiarire i ruoli e gli obblighi delle imprese a norma dei regolamenti REACH, CLP e
BPR.
Il documento – i cui si sottolinea che al di là di quanto contenuto nella
pubblicazione, “i testi dei regolamenti REACH, CLP e BPR sono gli unici veri riferimenti
giuridici” - si basa sugli orientamenti per i consulenti delle PMI (Guide for SME
Advisers) redatti dall'ECHA e dall'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese
(EASME) per l'Enterprise Europe Network, la rete europea al servizio delle PMI.
L’ECHA ricorda innanzitutto che il Regolamento UE concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ( Regolamento
REACH), il Regolamento UE relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( Regolamento CLP) e il regolamento
sui biocidi (Regolamento BPR) “incidono sulle attività commerciali della maggior
parte delle imprese con sede nell'UE e in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che
aderiscono allo Spazio economico europeo (SEE)”.
E si indica che se ancora “molte piccole e medie imprese ritengono che questi
regolamenti non si applichino alla loro attività”, le piccole aziende informate
dell'esistenza dei suddetti regolamenti e del relativo impatto sulle loro attività
commerciali “sono quelle più attive nel riprogettare i processi di fabbricazione”.
Si sottolinea poi che le PMI hanno le stesse responsabilità delle grandi imprese “e
non possono essere esentate da nessuna delle prescrizioni in materia di sicurezza
chimica. Le uniche disposizioni specifiche previste per le PMI riguardano la riduzione
delle tariffe e degli oneri da pagare”.
Non solo la sicurezza chimica è una risorsa per le aziende, ma la conformità ai
regolamenti REACH, CLP e BPR può permettere ai clienti di soddisfare le seguenti
esigenze:
- “operare legalmente sul mercato dell'UE;
- garantire la fornitura, l'uso e la gestione sicuri delle sostanze chimiche;
- rendere più sicuro l'ambiente di lavoro;
- risparmiare sui costi riducendo l'impatto sulla salute nei luoghi di lavoro e
sull'ambiente;
- migliorare la loro reputazione agli occhi dei clienti, dei consumatori, degli investitori
e della comunità, che sono sempre più attenti alla gestione responsabile delle
sostanze chimiche e alla sostenibilità;
- trovare nuovi mercati qualora abbiano sviluppato alternative più sicure per le
sostanze chimiche molto pericolose, per esempio quelle destinate a essere
gradualmente eliminate perché estremamente preoccupanti per la salute
dell'uomo e per l'ambiente;
- diventare più competitivi sui mercati internazionali”.
Facciamo un breve e preliminare riassunto delle principali norme relative alla
fabbricazione, alla commercializzazione e all'uso delle sostanze chimiche nell'UE.
Il REACH è il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
È la principale normativa UE relativa alle sostanze chimiche e “prende in
considerazione, in linea di principio, tutte le sostanze in quanto tali o in quanto
componenti di miscele o contenute in articoli per uso industriale, professionale o al
consumo. Pertanto, il regolamento REACH ha ripercussioni sulla maggior parte dei
settori industriali e si applica alla maggior parte delle imprese nell'UE. Il REACH
stabilisce le norme più ambiziose al mondo in materia di sicurezza chimica. I
fabbricanti e gli importatori sono tenuti a dimostrare come la sostanza che
immettono sul mercato possa essere utilizzata in modo sicuro e a comunicare ai
propri clienti le misure di gestione dei rischi. Al fine di garantire l'uso sicuro delle
sostanze chimiche, tutti gli attori sono tenuti ad assicurare la comunicazione lungo
l'intera catena di approvvigionamento. Se non è possibile gestire opportunamente i
rischi, le autorità competenti possono limitare l'uso di una sostanza o assoggettarlo
ad autorizzazione preventiva”. Si segnala poi che le prescrizioni del REACH per la
gestione delle sostanze chimiche “incentivano le imprese a riesaminare il portafoglio
delle loro sostanze chimiche e a sostituire quelle più pericolose con alternative più
sicure”. E uno degli scopi del regolamento è proprio quello di “promuovere
l'innovazione e migliorare la competitività dei marchi europei sui mercati
internazionali”.
Il CLP è il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il CLP “integra il regolamento REACH e assicura che i pericoli delle sostanze
chimiche siano comunicati in modo chiaro a lavoratori e consumatori attraverso
etichette con pittogrammi e indicazioni standard”. Infatti prima di immettere i
prodotti chimici sul mercato dell'UE, l'industria “ha l'obbligo di classificarli in base ai
pericoli identificati e successivamente di etichettarli e imballarli secondo il sistema
definito dal CLP. Ciò facilita la comprensione delle caratteristiche di pericolosità del
prodotto nell'UE e in tutto il mondo e facilita il commercio mondiale perché il CLP
attua il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle
sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of
Chemicals, "GHS") delle Nazioni Unite”.
In particolare il regolamento CLP sostituisce la direttiva sulle sostanze pericolose
(67/548/CEE) e la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE).
Si segnala inoltre che “più di 20 leggi dell'UE fanno riferimento alla classificazione e
all'etichettatura delle sostanze chimiche; pertanto, quando una sostanza è
classificata come pericolosa, si applicano altre prescrizioni di legge al fine di
controllarne l'uso, come ad esempio l'obbligo di condurre una valutazione della
sicurezza chimica sul posto di lavoro. Se le sostanze non possono essere immesse sul
mercato per determinati usi in ragione della loro classificazione, le aziende devono
trovare delle alternative. Per esempio, le sostanze classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione non possono essere utilizzate nei prodotti di
consumo in quantitativi superiori a determinati livelli di concentrazione”.
Infine il BPR è il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, che “disciplina l'immissione
sul mercato e l'uso di biocidi utilizzati per la proteggere l’uomo, gli animali, i materiali
o gli articoli da organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei
principi attivi contenuti nel biocida. Il BPR abroga e sostituisce la direttiva n. 98/8/CE
sui biocidi. Lo scopo del regolamento sui biocidi è migliorare il funzionamento del
mercato dei biocidi all'interno dell'UE, garantendo, al contempo, un elevato livello
di tutela della salute umana e dell'ambiente.
Prima di poter essere immessi sul mercato tutti i biocidi necessitano di
un'autorizzazione e i principi attivi in essi contenuti devono essere precedentemente
approvati, a eccezione di quelli soggetti a revisione”.
Tutti gli attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico svolgono
un ruolo importante per controllare i rischi e garantire l'uso sicuro delle sostanze
chimiche.
Concludiamo riportando un elenco di tali attori/ruoli come riportati nei regolamenti
REACH e CLP:
- Fabbricante “indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che fabbrica
una sostanza all'interno dell'UE;
- Importatore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE responsabile
dell'importazione;
- Distributore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE, compreso il
rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato
una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della
sua vendita a terzi;
- Utilizzatore a valle indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE diversa dal
fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali”.
In particolare gli utilizzatori a valle “possono essere presenti in molti settori e in diverse
professioni e per la maggior parte rappresentano le PMI. Tra gli esempi che figurano
nei regolamenti REACH e CLP si possono citare:
- Formulatori: producono miscele solitamente fornite più a valle, che comprendono,
per esempio, vernici, adesivi, detergenti e kit diagnostici;
- Utilizzatori finali: utilizzano prodotti chimici, ma non li forniscono più a valle nella
catena di approvvigionamento. Alcuni esempi comprendono gli utilizzatori di
adesivi, vernici, rivestimenti e inchiostri, lubrificanti, agenti detergenti, solventi e
reagenti chimici come i prodotti sbiancanti;
- Produttori di articoli: incorporano sostanze o miscele nei o sui materiali per formare
un articolo, tra cui tessuti, apparecchiature industriali, dispositivi per la casa e veicoli
(sia componenti che prodotti);
- Riempitori: trasferiscono sostanze o miscele da un contenitore a un altro,
generalmente nell'ambito del reimballaggio o del rebranding (attribuzione di un
nuovo marchio);
- Reimportatori: importano una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di
una miscela, che è stata originariamente prodotta nell'UE e registrata nella stessa
catena di approvvigionamento;
- Importatore con un rappresentante esclusivo: gli importatori sono utilizzatori a valle
quando il loro fornitore stabilito al di fuori dell'UE ha designato un rappresentante
esclusivo per adempiere gli obblighi che spettano ai dichiaranti stabiliti nell'Unione”.
(Articolo di Tiziano Menduto)
Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione
per le PMI”, traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).
Fonte: puntosicuro.it
Convenzioni Ilo 155 e 187 salute e sicurezza lavoro, Governo approva disegno di
legge.
Convenzioni Ilo sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri, nella
seduta n.79 del 4 settembre 2015 (la stessa seduta nel corso della quale sono stati
approvati gli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act), ha approvato su proposta
del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale un disegno di
legge per la ratifica delle convenzioni Ilo 155 e 187.
In dettaglio il disegno di legge prevede di ratificare ed eseguire la Convenzione Ilo
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155 del 1981, il conseguente protocollo
Ginevra del 22 giugno 2002 e infine la Convenzione sul quadro promozionale per la
salute e la sicurezza sul lavoro n.187, 2006.
“Gli obiettivi fondamentali degli Strumenti per i quali si chiede la ratifica sono diretti
a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di
lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un’azione progressiva e coordinata sia
a livello nazionale che a livello di impresa e con la piena partecipazione di tutte le
parti interessate”.
Le ultime due Convenzioni Ilo ratificate dall’Italia risalgono al 2013, e sono la 189 –
Lavoratori domestici, 2011 e la MLC – Convenzione del lavoro marittimo, 2006.
(Articolo di Corrado De Paolis).
Fonte:quotidianosicurezza.it
Congedo parentale, aggiornata procedura telematica utile dal 14 settembre, nota
Inps
Domanda telematica congedo parentale. Con nota del 10 settembre 2015 riferita al
messaggio n. 5626 del 9 settembre 2015, Inps comunica che sono ora online le
procedure utili alla presentazione telematica delle domande di congedo parentale
“riferite ai periodi tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino oppure tra gli 8 ed i 12
anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato”.
A partire da oggi 14 settembre 2015, tali domande potranno essere effettuate
esclusivamente per via telematica.
Info: Inps nota e messaggio procedura telematica congedo parentale
Fonte: quotidianosicurezza.it
Inail, opuscoli sicurezza lavoro in agricoltura, l’allevamento dei bovini
Gestione tori, allevamento in stabulazione libera di bovini da carne o da latte, rischi,
prevenzione, Dpi. È dedicato alla sicurezza sul lavoro nell’allevamento dei bovini il
primo dei sei opuscoli pubblicati da Inail riguardanti la sicurezza sul lavoro in
agricoltura.
Descrivendo le principali caratteristiche delle lavorazioni e in seguito i rischi maggiori
verso i quali si può andare incontro negli ambienti di lavoro, l’opuscolo offre una
panoramica della mansione, identifica le prassi, e segnala accorgimenti utili alla
prevenzione degli infortuni.
Sicurezza e rischi negli allevamenti dei bovini
Gestione dei tori, strutture di deambulazione, il dispositivo autocatturante, la guida
del bestiame. I momenti più frequenti nella giornata di lavoro nell’allevamento dei
bovini riguardano quelli del controllo del bestiame, la movimentazione degli animali,
l’alimentazione degli stessi.
Azioni abituali, nel corso delle quali i rischi maggiori sono rappresentati da urti e
schiacciamenti, scivolamenti, rischi con macchine come trattori, carri desilatori,
distributori unifeed, rischio biologico per il contatti con fluidi organici e deiezioni.
Prevenzione
In tali mansioni la prevenzione non può prescindere innanzitutto dal fatto che il
personale addetto sia formato, addestrato e in buone condizioni fisiche, dal’uso dei
Dpi, e quindi, da misure preventive sia strutturali che procedurali.
Tra queste:
• “Luoghi protetti o vie di fuga con varchi 30-35 cm ad intervalli opportuni (25-30
metri) per le stalle aperte o un varco in ogni box.
• Uso di rastrelliere auto-catturanti per qualunque intervento sugli animali
• Percorsi protetti per la movimentazione del bestiame per evitare pericolosi
contatti”.
• “Avvicinare le bovine frontalmente, con calma e tranquillità, preavvertendo
l’animale con la voce, meglio in compresenza;
• utilizzare la cavezza per spostare i tori, in compresenza;
• rimuovere spesso le deiezioni animali e i residui alimentari;
• riservare l’uso dell’arla a personale formato alla mascalcia;
• effettuare regolare disinfestazione e derattizzazione;
• evitare l’avvio delle ruspette in presenza dell’operatore;
• garantire regolare manutenzione di impianti e strutture;
• garantire la formazione del personale.
Ambienti di lavoro
Ruolo chiave nella prevenzione deve essere svolto ovviamente anche dagli
ambienti di lavoro, che debbono prevedere gli esatti e necessari allestimenti in
ordine alla aeroilluminazione, alla pavimentazione antiscivolo, all’altezza dei locali
per il passaggio dei mezzi, i servizi igienici essenziali, il microclima. (Articolo di
Corrado De Paolis)
Info: Inail, opuscolo sicurezza lavoro allevamento bovino
Fonte:quotidianosicurezza.it

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News SSL 36 2015

  • 1. News 36/SSL/2015 Lunedì, 14 Settembre 2015 Patentino trattori: chi e quando deve conseguire l’abilitazione? Disponibile il pieghevole informativo dell’INAIL “Abilitazione alla guida del trattore” con le indicazioni per la formazione e addestramento per la guida dei trattori agricoli e forestali, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08. Pubblichiamo il nuovo pieghevole informativi dell'INAIL relativo all’abilitazione alla guida del trattore, realizzato dal Gruppo di lavoro composto da Inail (Direzione Centrale Prevenzione - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento Tecnico delle Regioni., a supporto del Piano Nazionale Agricoltura. Trattori agricoli o forestali Formazione e addestramento ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell’art. 73, comma 5, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Tale formazione è attestata dall’abilitazione all’uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31/12/2015; nelle pagine che seguono sono illustrati i contenuti della formazione e le diverse scadenze. I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall’accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati. I corsi prevedono l’effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge. L’ accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012 sancisce l’obbligo di specifica abilitazione professionale degli operatori addetti all’uso del trattore agricolo o forestale Fornisce indicazioni su: ● modalità di riconoscimento dell’abilitazione; ● soggetti formatori; ● durata della formazione; ● indirizzi e requisiti minimi della formazione. Formazione
  • 2. ●Nell’allegato 8 sono stabiliti i requisiti minimi dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8-13 ore) e relative attrezzature intercambiabili. ●È composta da un modulo giuridico (1 ora), uno tecnico (2 ore) e due pratici (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno). ●Ogni modulo prevede una verifica finale. ●L’abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore. Esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo ●Si intende almeno pari a due anni ●I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà. ●L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. ●Per "lavoratori del settore agricolo" si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività comprese tra quelle elencate all'art. 2135 (è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse). CHI E QUANDO DEVE CONSEGUIRE L’ABILITAZIONE? Legge 9.8.2013, n. 98, modificata dall’art. 8 comma 5-bis Legge 27.2.2015, n. 11 LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE: ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 Corso di formazione Corso aggiornamento (ogni 5 anni) Sono GIÀ addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione) entro il 31 dicembre 2017 entro 5 anni dall’avvenuta formazione NON sono addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale e NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione) Corso prima dell’utilizzo entro 5 anni dall’avvenuta formazione Hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall’Accordo del 22/02/2012 (perché il corso di formazione seguito era di durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento) entro il 31 dicembre 2020 Hanno una formazione pregressa NON entro il
  • 3. equiparabile a quella prevista dall’Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore, ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento) 31 dicembre 2017 Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall’Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore senza verifica finale di apprendimento) con verifica di apprendimento entro il 31 dicembre 2017 Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza documentata almeno pari a 2 anni. entro il 13 marzo 2017 Fonte:puntosicuro.it Le norme a protezione dalla caduta dall’alto nei lavori in quota Una discutibile interpretazione della Corte di Cassazione su quali siano da intendere i lavori in quota ai fini dell’applicazione dell’art. 122 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. sull’obbligo di proteggere i lavoratori dalla caduta dall’alto. E’ una interpretazione non condivisibile quella che la Corte di Cassazione ha data in questa sentenza in merito all’applicazione dell’art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, riguardante l’obbligo di proteggere i lavoratori dal rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota e di utilizzare, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare tale tipo di rischio. La non condivisione è motivata dal fatto che è stato lo stesso legislatore a dare, con l’articolo 107 del D. Lgs. n. 81/2008, la definizione di “lavori in quota”, e ciò, ha precisato lo stesso, per gli effetti dell’applicazione delle disposizioni del Capo II del Titolo IV nel quale è inserito appunto l’articolo 122. Gli stessi lavori in quota sono stati specificatamente individuati in quelle attività “che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall’alto da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile” facendo sottintendere che in pratica ciò che conta non è l’altezza alla quale è posta la lavorazione da effettuare ma il piano di calpestio sul quale opera il lavoratore esposto al rischio di caduta dall’alto. Quanto appena affermato non significa ovviamente che il lavoratore che operi su di un piano di calpestio posto ad una quota inferiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile, così come è avvenuto nel caso esaminato nella sentenza, non vada protetto dalla caduta dall’alto perché l’obbligo della protezione comunque sussiste ma nel rispetto di
  • 4. altre disposizioni contenute nello stesso D. Lgs. n. 81/2008 che nelle contestazioni agli imputati nel caso in esame non sono state richiamate. (Estratto da un articolo di Gerardo Porreca) Fonte:puntosicuro.it Introduzione alla sicurezza chimica per le piccole e medie imprese Un documento dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per favorire la sicurezza chimica e la conoscenza dei regolamenti europei nelle piccole e medie imprese. Gli attori della catena di approvvigionamento e i regolamenti REACH, CLP e BPR. Da alcuni indagini e ispezioni condotte nei paesi aderenti all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo (SEE) emerge che quasi il 70% delle piccole e medie imprese (PMI) che non operano nel settore chimico non è a conoscenza dell'impatto diretto che i regolamenti REACH e CLP possono avere sulle loro attività. E considerando il loro fatturato molte imprese piccole non pensano di doversi conformare al Regolamento REACH, con il rischio di immettere sul mercato europeo prodotti chimici non conformi e non sicuri. Proprio per migliorare la conoscenza tra le piccole e medie imprese dei vari regolamenti europei e migliorare la sicurezza chimica in Europa, l' Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – un’agenzia dell’Unione Europea con sede a Helsinki – ha prodotto nel 2015 la pubblicazione “La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, un documento che contiene informazioni pratiche tese a chiarire i ruoli e gli obblighi delle imprese a norma dei regolamenti REACH, CLP e BPR. Il documento – i cui si sottolinea che al di là di quanto contenuto nella pubblicazione, “i testi dei regolamenti REACH, CLP e BPR sono gli unici veri riferimenti giuridici” - si basa sugli orientamenti per i consulenti delle PMI (Guide for SME Advisers) redatti dall'ECHA e dall'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) per l'Enterprise Europe Network, la rete europea al servizio delle PMI. L’ECHA ricorda innanzitutto che il Regolamento UE concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ( Regolamento REACH), il Regolamento UE relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( Regolamento CLP) e il regolamento sui biocidi (Regolamento BPR) “incidono sulle attività commerciali della maggior parte delle imprese con sede nell'UE e in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che aderiscono allo Spazio economico europeo (SEE)”. E si indica che se ancora “molte piccole e medie imprese ritengono che questi regolamenti non si applichino alla loro attività”, le piccole aziende informate
  • 5. dell'esistenza dei suddetti regolamenti e del relativo impatto sulle loro attività commerciali “sono quelle più attive nel riprogettare i processi di fabbricazione”. Si sottolinea poi che le PMI hanno le stesse responsabilità delle grandi imprese “e non possono essere esentate da nessuna delle prescrizioni in materia di sicurezza chimica. Le uniche disposizioni specifiche previste per le PMI riguardano la riduzione delle tariffe e degli oneri da pagare”. Non solo la sicurezza chimica è una risorsa per le aziende, ma la conformità ai regolamenti REACH, CLP e BPR può permettere ai clienti di soddisfare le seguenti esigenze: - “operare legalmente sul mercato dell'UE; - garantire la fornitura, l'uso e la gestione sicuri delle sostanze chimiche; - rendere più sicuro l'ambiente di lavoro; - risparmiare sui costi riducendo l'impatto sulla salute nei luoghi di lavoro e sull'ambiente; - migliorare la loro reputazione agli occhi dei clienti, dei consumatori, degli investitori e della comunità, che sono sempre più attenti alla gestione responsabile delle sostanze chimiche e alla sostenibilità; - trovare nuovi mercati qualora abbiano sviluppato alternative più sicure per le sostanze chimiche molto pericolose, per esempio quelle destinate a essere gradualmente eliminate perché estremamente preoccupanti per la salute dell'uomo e per l'ambiente; - diventare più competitivi sui mercati internazionali”. Facciamo un breve e preliminare riassunto delle principali norme relative alla fabbricazione, alla commercializzazione e all'uso delle sostanze chimiche nell'UE. Il REACH è il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. È la principale normativa UE relativa alle sostanze chimiche e “prende in considerazione, in linea di principio, tutte le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli per uso industriale, professionale o al consumo. Pertanto, il regolamento REACH ha ripercussioni sulla maggior parte dei settori industriali e si applica alla maggior parte delle imprese nell'UE. Il REACH stabilisce le norme più ambiziose al mondo in materia di sicurezza chimica. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a dimostrare come la sostanza che immettono sul mercato possa essere utilizzata in modo sicuro e a comunicare ai propri clienti le misure di gestione dei rischi. Al fine di garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche, tutti gli attori sono tenuti ad assicurare la comunicazione lungo l'intera catena di approvvigionamento. Se non è possibile gestire opportunamente i rischi, le autorità competenti possono limitare l'uso di una sostanza o assoggettarlo ad autorizzazione preventiva”. Si segnala poi che le prescrizioni del REACH per la gestione delle sostanze chimiche “incentivano le imprese a riesaminare il portafoglio
  • 6. delle loro sostanze chimiche e a sostituire quelle più pericolose con alternative più sicure”. E uno degli scopi del regolamento è proprio quello di “promuovere l'innovazione e migliorare la competitività dei marchi europei sui mercati internazionali”. Il CLP è il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il CLP “integra il regolamento REACH e assicura che i pericoli delle sostanze chimiche siano comunicati in modo chiaro a lavoratori e consumatori attraverso etichette con pittogrammi e indicazioni standard”. Infatti prima di immettere i prodotti chimici sul mercato dell'UE, l'industria “ha l'obbligo di classificarli in base ai pericoli identificati e successivamente di etichettarli e imballarli secondo il sistema definito dal CLP. Ciò facilita la comprensione delle caratteristiche di pericolosità del prodotto nell'UE e in tutto il mondo e facilita il commercio mondiale perché il CLP attua il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, "GHS") delle Nazioni Unite”. In particolare il regolamento CLP sostituisce la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Si segnala inoltre che “più di 20 leggi dell'UE fanno riferimento alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze chimiche; pertanto, quando una sostanza è classificata come pericolosa, si applicano altre prescrizioni di legge al fine di controllarne l'uso, come ad esempio l'obbligo di condurre una valutazione della sicurezza chimica sul posto di lavoro. Se le sostanze non possono essere immesse sul mercato per determinati usi in ragione della loro classificazione, le aziende devono trovare delle alternative. Per esempio, le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione non possono essere utilizzate nei prodotti di consumo in quantitativi superiori a determinati livelli di concentrazione”. Infine il BPR è il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, che “disciplina l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi utilizzati per la proteggere l’uomo, gli animali, i materiali o gli articoli da organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Il BPR abroga e sostituisce la direttiva n. 98/8/CE sui biocidi. Lo scopo del regolamento sui biocidi è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi all'interno dell'UE, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente. Prima di poter essere immessi sul mercato tutti i biocidi necessitano di un'autorizzazione e i principi attivi in essi contenuti devono essere precedentemente approvati, a eccezione di quelli soggetti a revisione”.
  • 7. Tutti gli attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico svolgono un ruolo importante per controllare i rischi e garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche. Concludiamo riportando un elenco di tali attori/ruoli come riportati nei regolamenti REACH e CLP: - Fabbricante “indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che fabbrica una sostanza all'interno dell'UE; - Importatore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE responsabile dell'importazione; - Distributore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi; - Utilizzatore a valle indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali”. In particolare gli utilizzatori a valle “possono essere presenti in molti settori e in diverse professioni e per la maggior parte rappresentano le PMI. Tra gli esempi che figurano nei regolamenti REACH e CLP si possono citare: - Formulatori: producono miscele solitamente fornite più a valle, che comprendono, per esempio, vernici, adesivi, detergenti e kit diagnostici; - Utilizzatori finali: utilizzano prodotti chimici, ma non li forniscono più a valle nella catena di approvvigionamento. Alcuni esempi comprendono gli utilizzatori di adesivi, vernici, rivestimenti e inchiostri, lubrificanti, agenti detergenti, solventi e reagenti chimici come i prodotti sbiancanti; - Produttori di articoli: incorporano sostanze o miscele nei o sui materiali per formare un articolo, tra cui tessuti, apparecchiature industriali, dispositivi per la casa e veicoli (sia componenti che prodotti); - Riempitori: trasferiscono sostanze o miscele da un contenitore a un altro, generalmente nell'ambito del reimballaggio o del rebranding (attribuzione di un nuovo marchio); - Reimportatori: importano una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, che è stata originariamente prodotta nell'UE e registrata nella stessa catena di approvvigionamento; - Importatore con un rappresentante esclusivo: gli importatori sono utilizzatori a valle quando il loro fornitore stabilito al di fuori dell'UE ha designato un rappresentante esclusivo per adempiere gli obblighi che spettano ai dichiaranti stabiliti nell'Unione”. (Articolo di Tiziano Menduto) Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB). Fonte: puntosicuro.it
  • 8. Convenzioni Ilo 155 e 187 salute e sicurezza lavoro, Governo approva disegno di legge. Convenzioni Ilo sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n.79 del 4 settembre 2015 (la stessa seduta nel corso della quale sono stati approvati gli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act), ha approvato su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale un disegno di legge per la ratifica delle convenzioni Ilo 155 e 187. In dettaglio il disegno di legge prevede di ratificare ed eseguire la Convenzione Ilo sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155 del 1981, il conseguente protocollo Ginevra del 22 giugno 2002 e infine la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro n.187, 2006. “Gli obiettivi fondamentali degli Strumenti per i quali si chiede la ratifica sono diretti a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un’azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che a livello di impresa e con la piena partecipazione di tutte le parti interessate”. Le ultime due Convenzioni Ilo ratificate dall’Italia risalgono al 2013, e sono la 189 – Lavoratori domestici, 2011 e la MLC – Convenzione del lavoro marittimo, 2006. (Articolo di Corrado De Paolis). Fonte:quotidianosicurezza.it Congedo parentale, aggiornata procedura telematica utile dal 14 settembre, nota Inps Domanda telematica congedo parentale. Con nota del 10 settembre 2015 riferita al messaggio n. 5626 del 9 settembre 2015, Inps comunica che sono ora online le procedure utili alla presentazione telematica delle domande di congedo parentale “riferite ai periodi tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino oppure tra gli 8 ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato”. A partire da oggi 14 settembre 2015, tali domande potranno essere effettuate esclusivamente per via telematica. Info: Inps nota e messaggio procedura telematica congedo parentale Fonte: quotidianosicurezza.it
  • 9. Inail, opuscoli sicurezza lavoro in agricoltura, l’allevamento dei bovini Gestione tori, allevamento in stabulazione libera di bovini da carne o da latte, rischi, prevenzione, Dpi. È dedicato alla sicurezza sul lavoro nell’allevamento dei bovini il primo dei sei opuscoli pubblicati da Inail riguardanti la sicurezza sul lavoro in agricoltura. Descrivendo le principali caratteristiche delle lavorazioni e in seguito i rischi maggiori verso i quali si può andare incontro negli ambienti di lavoro, l’opuscolo offre una panoramica della mansione, identifica le prassi, e segnala accorgimenti utili alla prevenzione degli infortuni. Sicurezza e rischi negli allevamenti dei bovini Gestione dei tori, strutture di deambulazione, il dispositivo autocatturante, la guida del bestiame. I momenti più frequenti nella giornata di lavoro nell’allevamento dei bovini riguardano quelli del controllo del bestiame, la movimentazione degli animali, l’alimentazione degli stessi. Azioni abituali, nel corso delle quali i rischi maggiori sono rappresentati da urti e schiacciamenti, scivolamenti, rischi con macchine come trattori, carri desilatori, distributori unifeed, rischio biologico per il contatti con fluidi organici e deiezioni. Prevenzione In tali mansioni la prevenzione non può prescindere innanzitutto dal fatto che il personale addetto sia formato, addestrato e in buone condizioni fisiche, dal’uso dei Dpi, e quindi, da misure preventive sia strutturali che procedurali. Tra queste: • “Luoghi protetti o vie di fuga con varchi 30-35 cm ad intervalli opportuni (25-30 metri) per le stalle aperte o un varco in ogni box. • Uso di rastrelliere auto-catturanti per qualunque intervento sugli animali • Percorsi protetti per la movimentazione del bestiame per evitare pericolosi contatti”. • “Avvicinare le bovine frontalmente, con calma e tranquillità, preavvertendo l’animale con la voce, meglio in compresenza; • utilizzare la cavezza per spostare i tori, in compresenza; • rimuovere spesso le deiezioni animali e i residui alimentari; • riservare l’uso dell’arla a personale formato alla mascalcia; • effettuare regolare disinfestazione e derattizzazione; • evitare l’avvio delle ruspette in presenza dell’operatore;
  • 10. • garantire regolare manutenzione di impianti e strutture; • garantire la formazione del personale. Ambienti di lavoro Ruolo chiave nella prevenzione deve essere svolto ovviamente anche dagli ambienti di lavoro, che debbono prevedere gli esatti e necessari allestimenti in ordine alla aeroilluminazione, alla pavimentazione antiscivolo, all’altezza dei locali per il passaggio dei mezzi, i servizi igienici essenziali, il microclima. (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Inail, opuscolo sicurezza lavoro allevamento bovino Fonte:quotidianosicurezza.it