1. News 16/SSL/2014
Lunedì,28 luglio 2014
Norme sull’assunzione di lavoratori disabili, quando, come
Le aziende pubbliche e private con un organico da più di 15 dipendenti, sono
tenute a inserire lavoratori disabili nella misura fissata dall’art. 3 della L.68/99*.
La norma impone ai soggetti di assumere: una persona (solo nel caso di nuove
assunzioni), se la dotazione è da 15 a 35 dipendenti; due persone se l’azienda ha da
36 a 50 dipendenti; persone per il 7% dei dipendenti e una persona appartenente
alle categorie protette ex L.68/99, se l’azienda ha da 51 a 150 lavoratori; persone
per il 7% dei dipendenti e appartenenti alle categorie protette per l’1% dei
dipendenti di cui alla L. 68/99, se i lavoratori sono oltre 150.
Secondo l’ultima riforma del lavoro, a partire dal 18 luglio 2012**, per la
determinazione del numero dei lavoratori disabili da assumere si deve tenere conto
del numero dei dipendenti aziendali assunti con contratto di lavoro subordinato.
Non sono soggetti all’obbligo i datori di lavoro del settore edile (personale di
cantiere e addetti al trasporto), i servizi di polizia e della protezione civile (l’obbligo è
previsto solo nei servizi amministrativi).
Per adempiere all’obbligo, le aziende possono utilizzare o la chiamata nominativa
(è l’azienda stessa a individuare la persona da inserire nel lavoro) oppure la
chiamata numerica (l’azienda fa riferimento alle liste dei Centri per l’impiego).
Sono esclusi dal computo i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato
di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di
somministrazione presso l’utilizzatore, ovviamente i lavoratori occupati ai sensi della
normativa in materia di persone disabili (L. 68/1999), gli apprendisti, i lavoratori con
contratto di formazione lavoro, i lavoratori con contratto di reinserimento.
Il calcolo dell’organico sul quale fare riferimento per la percentuale d’obbligo delle
assunzioni è il 31 dicembre dell’anno precedente a meno che non si tratti di imprese
da 15 a 35 dipendenti, per le quali l’obbligo di assunzione sorge nel momento in cui
si decide di procedere a una nuova assunzione.
Fonte:www.quotidianosicurezza.it
2. Regione Puglia: Disposizioni attuative per la disciplina dell’agriturismo
LA REGIONE PUGLIA ha approvato le disposizioni attuative per la corretta
applicazione delle norme vigenti in materia di disciplina dell'agriturismo, garantendo
alle Province un'azione di coordinamento delle attività conferite ai Comuni, come
da Legge regionale 42/2013 e da Legge regionale 34/85.
Fonte: DGR 1399/2014 http://www.regione.puglia.it/web/fil...griturismo.pdf
Finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica
Pubblicato il bando a graduatoria per i Finanziamenti alle imprese per progetti di
innovazione tecnologica.
Con il bando Fipit l'Inail mette a disposizione 30 milioni di euro, suddivisi in budget
regionali, per le piccole e micro imprese dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e
dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.
La domanda di partecipazione potrà essere compilata utilizzando l’apposita
procedura informatica disponibile sul portale internet dell’Inail nel periodo compreso
fra il 3 novembre e le ore 18.00 del 3 dicembre 2014.
Fonte:www.inail.it
Circolare Inail/Inps: riduzione contributi assicurativi agricoli 2014
Pubblicata la circolare Inail n. 32/Inps n. 83 che fissa la misura della riduzione per il
2014 e modalità applicative per la riduzione dei contributi agricoli per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per il 2014 la riduzione percentuale del premio è pari al 14,17%.
In caso di mancata applicazione della riduzione del premio assicurativo, il datore di
lavoro interessato può presentare istanza motivata di riesame. Se accolta l’istanza,
la riduzione sarà applicata da gennaio 2015, secondo le modalità indicate nella
circolare Inail n. 32 del 1 luglio 2014.
La mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione
infortuni e igiene sul lavoro comporterà la revoca della riduzione già applicata.
Fonte:www.inail.it
Donne incinte possono conservare lo status di lavoratore
Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 19.06.2014 n° C-507/12
Una donna che smetta di lavorare o di cercare un impiego a causa delle limitazioni
3. fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto
puo' conservare lo status di ''lavoratore'' se riprende il lavoro o trova un altro impiego
entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita del figlio.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prendendo in esame il caso
di una cittadina francese, Jessy Saint Prix, che ha lavorato come insegnante nel
Regno Unito dal settembre del 2006 al 2008, quando ha abbandonato l'impiego
oprmai al sesto mese di gravidanza. La richiesta di indennita' integrativa del reddito
da lei presentata e' stata respinta dall'amministrazione britannica, in quanto la Saint
Prix aveva perso la qualita' di lavoratore.
Il 21 agosto 2008, tre mesi dopo la nascita di suo figlio, la signora ha ripreso il lavoro.
Nella sua sentenza odierna, la Corte considera che una donna nella situazione della
sig.ra Saint Prix puo' conservare lo status di ''lavoratore''. A sostegno del proprio
ragionamento, la Corte ricorda che un cittadino dell'Unione che non svolga piu'
attivita' lavorativa puo' tuttavia conservare la qualita' di lavoratore in taluni casi
particolari (inabilita' temporanea al lavoro, disoccupazione involontaria o, ancora,
formazione professionale).
La Corte rileva che la direttiva sul diritto di libera circolazione e di soggiorno dei
cittadini dell'Unione non elenca in maniera esaustiva le circostanze nelle quali un
lavoratore migrante puo', nonostante la perdita del suo impiego, continuare a
beneficiare dello status di lavoratore.
Fonte: Altalex
Ferie non godute vanno pagate anche in caso di decesso
Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 12.06.2014 n° C-118/13
L'Unione europea non ammette legislazioni o prassi nazionali che prevedono che,
nel caso in cui il rapporto di lavoro termini per decesso del lavoratore, il diritto alle
ferie annuali retribuite si estingua senza dare diritto ad un'indennita' finanziaria a
titolo di ferie non godute. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea,
dichiarando inoltre che tale indennita' non dipende dalla previa domanda
dell'interessato.
Il Tribunale europeo ha analizzato il caso di un lavoratore tedesco, deceduto con
ancora oltre 140 giorni di ferie da effettuare. La moglie si era vista rifiutare
l'indennizzo dall'azienda per la quale lavorava il marito. Nella sua sentenza odierna,
la Corte ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite e' un principio di diritto
sociale di particolare importanza e che il diritto alle ferie annuali e quello al
pagamento dovuto a tale titolo costituiscono i due aspetti di un diritto unico.
La Corte ha gia' dichiarato che, quando il rapporto di lavoro cessa, il lavoratore ha
diritto ad un'indennita' per evitare che sia escluso qualsiasi godimento del diritto alle
ferie. Il diritto dell'Unione osta a disposizioni o prassi nazionali in virtu' delle quali
4. un'indennita' finanziaria non e' dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro
quando quest'ultimo non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite per
malattia.
La Corte sottolinea che l'espressione ''ferie annuali retribuite'' significa che, per la
durata delle ferie annuali, la retribuzione del lavoratore deve essere mantenuta. Il
beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui rapporto di lavoro
termini a causa del decesso del lavoratore garantisce l'effetto utile del diritto alle
ferie. La sopravvenienza fortuita del decesso del lavoratore non deve comportare
retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite.
Fonte: Altalex