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News 48/SA/2016
Lunedì, 28 Novembre 2016
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella settimana n.48 del 2016 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 54 ( 9 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano: notificato dalla Norvegia per assenza di
certificati sanitari e assenza di relazione analitica certificata per fichi secchi
provenienti dalla Turchia; notificato dall’Austria per aflatossine in fichi secchi
provenienti dalla Turchia; dall’Italia per cadmio in calamaro intero congelato (Loligo
spp.) proveniente dalla Thailandia.
Allerta notificata dall’Italia per: solfiti non dichiarati in code di gamberi congelati
provenienti dall’India, prodotti nel Regno Unito e per tracce di nocciola e di
mandorla nel miele di pan di zenzero con fichi coperti di cioccolato proveniente
dalla Germania; per solfiti non dichiarati in pud gamberetti IQF congelati sbollentati
provenienti dall’ India.
Allerta notificati: dalla Croazia per salmonella enteritidis in filetti di petto di pollo
congelati provenienti dalla Polonia; dalla Germania per Listeria monocytogenes in
filetti di trota refrigerati provenienti dalla Croazia e per Clostridium botulinum tipo in
pesce gardon refrigerato secco salato (Rutilus rutilus), con rigaglie rimosse
proveniente dall’Olanda; dalla Croazia per Salmonella typhimurium in uova di
quaglia provenienti dalla Croazia; dall’Olanda per contenuto troppo alto di semi di
ambrosia (Ambrosia spp.) in becchime proveniente dalla Germania; dall’Austria per
frammenti di plastica (con eventuali spigoli vivi) nel roaster per frutta proveniente
dall’ Austria; dalla Repubblica Ceca per Salmonella enteritidis in kebab di pollo
congelato proveniente dalla Repubblica Ceca; dalla Croazia per Salmonella in
hamburger di tacchino al rosmarino proveniente dall’ Italia; dalla Svizzera per
frammento di vetro in cotoletta vegetariana congelata proveniente dal Regno
Unito, confezionato in Svizzera.
Nella lista delle informative troviamo notificate: notificata dalla Germania per segale
cornuta (Claviceps purpurea) in segale integrale organica grist proveniente dalla
Germania; dalla Danimarca per baguettes francesi infestate da muffe; notificata
dall’Italia per aflatossine in pistacchi sgusciati provenienti dall’Iran e per sostanza
non autorizzata metidatione in pomeli provenienti dalla Cina; dall’Italia per istamina
in filetti di sgombro refrigerati (Scomber scombrus) provenienti dal Regno Unito e per
Listeria monocytogenes in salmone affumicato refrigerato proveniente dal Regno
Unito.
Fonte: rasff.eu
Epidemia di salmonellosi in dieci Paesi europei per uova provenienti dalla Polonia.
L’Italia non è coinvolta.
112 casi confermati e 148 probabili di Salmonella Enteritidis, segnalati tra il 1° maggio
e il 12 ottobre 2016 da Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia
e Regno Unito. Inoltre la Croazia ha riferito un cluster di casi, tra cui un decesso,
associato forse a questo focolaio. Anche Ungheria e Polonia sono considerati
coinvolti all’epidemia, perché nove dei casi confermati sono associati a viaggi in
questi due Paesi.
Il sequenziamento dell’intero genoma, indagini su cibi, ambiente e sulla tracciabilità
a monte hanno stabilito un legame tra il focolaio e un centro per il confezionamento
delle uova in Polonia. Le evidenze suggeriscono che siano le uova la fonte più
probabile dell’infezione da salmonella. Le competenti autorità polacche e gli Stati
membri a cui sono state distribuite le uova sospette ne hanno ora bloccato la
distribuzione. L’allerta è stata lanciata dall’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (Efsa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC), che raccomandano agli Stati membri dell’Ue di intensificare le
proprie attività di monitoraggio.
Il problema dell’epidema da salmonella non coinvolge l’Italia, che è autosufficiente
in questo settore e non importa uova. Per quanto riguarda i Paesi colpiti, invece,
l’invito dell’Efsa è di continuare a condividere informazioni sulle indagini
epidemiologiche, microbiologiche e ambientali, compresa l’emanazione di
notifiche del caso, utilizzando il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi
(RASFF) e il sistema di allarme precoce e risposta (ARR), che rappresenta il canale
ufficiale di notifica per le gravi minacce transfrontaliere alla salute. (Articolo di
Beniamino Bonardi) Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Non tracciato uguale pericoloso: è reato.
Confermata la pronuncia del Tribunale dei Riesame di Palermo secondo cui è
“pericoloso” (cioè potenzialmente foriero di rischi per la salute) il latte non
tracciabile ed, ovviamente, mischiarlo con quello – invece – “sicuro” e tracciato.
Di conseguenza, la punibilità viene anticipata anche in caso di rischio non reale ma
solo potenziale (in ragione proprio della assente tracciabilità e della importanza del
bene da tutelare, la salute pubblica). E’ un orientamento interessante della Corte di
Cassazione, dopo che l’Italia, almeno nel caso della carente tracciabilità della
carne emersa con l’Horsegate, aveva avuto un atteggiamento più timido.
La Corte Suprema interpreta in termini restrittivi l’articolo 14 del reg. 178/2002,
General Food Law, laddove–si farebbe chiaro riferimento non tanto alla sicurezza
alimentare come stato tal quale, quanto piuttosto alle “condizioni per stabilire la
sicurezza alimentare”. Concetto più ampio, che include necessariamente anche la
rintracciabilità e comunque, una conoscenza adeguata del cibo che si sta
vendendo o confezionando.
Il caso
«Si è acquistato latte da aziende non registrate e che non avevano le attrezzature
ed i locali idonei a garantire la mungitura e la conservazione del prodotto secondo
adeguati standard igienico-sanitari (…); si è “contaminato” il latte “sicuro” con
quello “non tracciabile” e (per quanto fin qui esposto) “pericoloso””. Sostiene la
Suprema Corte che la predetta contravvenzione “costituisce un tipico reato di
pericolo presunto, con anticipazione della soglia di punibilità in ragione della
rilevanza del bene-interesse tutelato (la salute umana), tale da prescindere
dall’effettivo accertamento di un danno all’oggetto medesimo”: ciò significa che,
al fine di ritenere sussistente il reato in parola, è sufficiente accertare la violazione
sistematica (dolosa o colposa) delle disposizioni in tema di tracciabilità della materia
prima, senza che si sia verificato alcun effettivo danno alla salute umana.
Il diritto
Con la sentenza n. 31035 del 9.6.2016, depositata il 20.7.2016, la Terza Sezione
Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato previsto dall’art. 5,
lett. b), della Legge 30.4.1962, n. 283, l’impiego, nella preparazione di alimenti, di
materia prima di provenienza “non tracciabile” unitamente ad altra “sicura”.
E’ da tempo richiesta una sentenza della Corte di Giustizia Europea che porti
uniformità in ragione della difformità di trattamento in tutto il Vecchio Continente,
con alcuni paesi (Olanda) che hanno paragonato la mancanza di tracciabilità a
rischio concreto, mentre altri (tra cui l’Italia) che non lo hanno fatto, evitando ritiri dei
prodotti alimentari dal mercato.
Fonte: sicurezzaalimentare.it
Novel food da paesi terzi, come stabilire l’uso sicuro.
Con due propri diversi documenti la Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
(EFSA) ha reso noti i commenti ricevuti entro una consultazione pubblica circa i
“Novel food”- inclusi i prodotti tradizionali da paesi terzi. Efsa aveva prodotto un
Documento Guida per i produttori al fine di chiarire come effettuare una domanda
di autorizzazione per l’immissione sul mercato di Novel Food. Nel pubblicare i
commenti, Efsa adempie alla propria politica di apertura e trasparenza.
Efsa chiarisce che novel food potranno essere sia alimenti interi che trasformati, e
che per dimostrare la storia di uso sicuro in paesi extra UE informazioni non
strettamente scientifiche come libri di ricette, e altri dati anedottici potranno essere
considerati per dimostrare la storia d’uso. Le analisi composizionali dovranno essere
effettuate caso per caso al fine di determinare la rilevanza della novità. Il numero di
campioni minimo si riferisce a 5 lotti.
Inoltre:
· Efsa chiarisce che dovranno essere avanzate -per ogni varietà della stessa
specie vegetale- richieste di commercializzazione separate solo in caso di
caratteristiche differenti.
· Efsa chiarisce che gli insetti sono consumati da tempo e largamente in diversi
paesi terzi e conferma che vanno considerati alimenti tradizionali.
· Efsa chiarisce che per determinare potenziali nuovi allergeni in cibi nuovi da
paesi terzi, sarà necessario considerare sia la presenza di proteine sia la più ampia
conoscenza di allergenicità pregressa nelle popolazioni che li hanno consumati.
· In caso di alimenti prodotti da funghi, alghe o micro-organismi, siccome la
fonte potrebbe essere GM, Efsa chiederà un test aggiuntivo in tal senso- e il cibo
sarà considerato come conforme alla normativa sui Novel Food e non a quella sugli
OGM.
Circa il valore di “significativo numero di persone” che dovrebbero dimostrare la
storia di consumo sicuro in Paesi Terzi prima dell’autorizzazione sul mercato UE,
evitando una approfondita valutazione di sicurezza- Efsa chiarisce che ad esempio,
la lettera di un Ministero della Salute di un paese terzo potrebbe essere sufficiente.
Efsa conferma che non vi sarà proprietà intellettuale su alimenti tradizionali, in linea
con lo scopo della legislazione.
Rimangono scoperti alcuni aspetti, come
- considerazioni circa alimenti entrati sul mercato UE dopo il 1997 (data limite per
considerare la novità) e comunque mai sottoposti ad autorizzazione commerciale;
- considerazioni se una definizione nuova di “nanomateriali ingegnerizzati”
dovrà richiedere alcuni cambiamenti al Documento Guida.
- Considerazioni su fino a che punto un prodotto finale trasformato a partire
da una pianta potrà essere considerato nuovo o invece tradizionale.
Fonte: sicurezzaalimentare.it
Ortofrutta, esenzione dei surgelati e dei prodotti IV e V gamma da obbligo tabella
nutrizionale.
Il regolamento (UE) n. 1169/11 ha introdotto l’obbligo di inserire la dichiarazione
nutrizionale sulla quasi totalità delle etichette alimentari, con alcune deroghe
(stabilite in Allegato V).
L’esenzione di maggior rilievo riguarda i prodotti realizzati dalle micro-imprese (meno
di 10 dipendenti e di 2 milioni di fatturato), allorché commercializzati ‘a livello
locale’ .
Altre deroghe attengono a specifiche categorie di alimenti, tra i quali le acque (pur
se gassate e/o aromatizzate), piante aromatiche e spezie quand’anche in miscela,
additivi aromi ed enzimi, sale, etc.
Tra i prodotti esentati dalla tabella nutrizionale obbligatoria figurano pure “i prodotti
non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di
ingredienti” (reg. UE 1169/11, All. V, punto 1). E dunque:
– le verdure e la frutta di per sé risultano composte, rispettivamente, da una sola
categoria di ingredienti. Perciò, quando esse vengano confezionate senza previa
trasformazione (come nei casi di sacchetti di patate o di mele, vaschette di kiwi o
cachi, etc.), sono sicuramente escluse dall’obbligo di tabella nutrizionale in
etichetta,
– viceversa, la pulizia delle verdure (comprensiva di lavaggio e rimozione delle parti
non edibili), così come la sbucciatura e il taglio della frutta, potrebbe a prima vista
apparire come attività di trasformazione,
– pur tuttavia, il regolamento (CE) n. 852/04, c.d. “Igiene 1“, definisce i “prodotti non
trasformati” come “prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi
prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati,
frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati
o scongelati“(1).
Accedendo a tale lettura, i prodotti di IV e V gamma – e così, le verdure surgelate –
dovrebbero intendersi come non soggetti all’obbligo di dichiarazione nutrizionale, a
condizione che le loro confezioni non contengano ingredienti di categoria diversa
(come può essere il caso di noci o bacche di goji in una quarta gamma, o ancora
del kit di condimento con olio, aceto e sale all’interno del pacco di insalata).
Certo, affinché la certezza del diritto non sia solo utopia, sarebbero vieppiù utili
illustrazioni e chiarimenti ufficiali da parte della Commissione europea e/o del
governo italiano. (Articolo di Dario Dongo)
Note:
(1) Cfr. reg. (CE) n. 852/04, art. 2.1.n. Di pari significato il testo originale in lingua
inglese, “unprocessed products” means foodstuffs that have not undergone
processing, and includes products that have been divided, parted, severed, sliced,
boned, minced, skinned, ground, cut, cleaned, trimmed, husked, milled, chilled,
frozen, deep-frozen or thawed“
Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com
Ortofrutta, origine e altre informazioni obbligatorie.
Vengono spesso sollevati dubbi in merito all’etichettatura, e alle informazioni che
devono venire rese al consumatore, in relazione alla vendita di frutta e verdura. I
requisiti sono infatti ulteriori rispetto a quelli previsti nel regolamento (UE) n. 1169/11
per la generalità degli alimenti. È sempre doverosa l’indicazione d’origine, e non
solo.
Le notizie obbligatorie sui prodotti ortofrutticoli preimballati, a seguire:
– Origine (obbligo di indicare il Paese, facoltà di precisare la Regione),
– Categoria (la quale varia a seconda del frutto o tubero, come da disciplina
specifica),
– Calibro (sulla base delle norme specifiche),
– Varietà e Specie (es. Pesca gialla, Mela golden, etc.),
– Peso – Tara (va indicato il peso all’origine, o la tara dell’imballaggio),
– Imballatore e/o speditore (nome e indirizzo)
– Lotto (di produzione e/o confezionamento, secondo i criteri prescelti dal singolo
operatore, da apporsi mediante codice alfanumerico preceduto dalla lettera L).
L’ortofrutta messa in vendita sfusa, viceversa, deve venire accompagnata dalle
seguenti notizie:
– Prezzo (al kg),
– Origine (come sopra),
– Categoria (idem c.s.),
– Calibro (come sopra),
– Varietà e Specie (idem c.s.).
I riferimenti normativi si individuano nel regolamento (UE) n. 534/11 e i relativi altri di
esecuzione, a ricercarsi sul sito www.politicheagricole.it (Articolo di Dario Dongo)
Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com

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News SA 48 2016

  • 1. News 48/SA/2016 Lunedì, 28 Novembre 2016 Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi Nella settimana n.48 del 2016 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 54 ( 9 quelle inviate dal Ministero della salute italiano). Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano: notificato dalla Norvegia per assenza di certificati sanitari e assenza di relazione analitica certificata per fichi secchi provenienti dalla Turchia; notificato dall’Austria per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia; dall’Italia per cadmio in calamaro intero congelato (Loligo spp.) proveniente dalla Thailandia. Allerta notificata dall’Italia per: solfiti non dichiarati in code di gamberi congelati provenienti dall’India, prodotti nel Regno Unito e per tracce di nocciola e di mandorla nel miele di pan di zenzero con fichi coperti di cioccolato proveniente dalla Germania; per solfiti non dichiarati in pud gamberetti IQF congelati sbollentati provenienti dall’ India. Allerta notificati: dalla Croazia per salmonella enteritidis in filetti di petto di pollo congelati provenienti dalla Polonia; dalla Germania per Listeria monocytogenes in filetti di trota refrigerati provenienti dalla Croazia e per Clostridium botulinum tipo in pesce gardon refrigerato secco salato (Rutilus rutilus), con rigaglie rimosse proveniente dall’Olanda; dalla Croazia per Salmonella typhimurium in uova di quaglia provenienti dalla Croazia; dall’Olanda per contenuto troppo alto di semi di ambrosia (Ambrosia spp.) in becchime proveniente dalla Germania; dall’Austria per frammenti di plastica (con eventuali spigoli vivi) nel roaster per frutta proveniente dall’ Austria; dalla Repubblica Ceca per Salmonella enteritidis in kebab di pollo congelato proveniente dalla Repubblica Ceca; dalla Croazia per Salmonella in hamburger di tacchino al rosmarino proveniente dall’ Italia; dalla Svizzera per frammento di vetro in cotoletta vegetariana congelata proveniente dal Regno Unito, confezionato in Svizzera.
  • 2. Nella lista delle informative troviamo notificate: notificata dalla Germania per segale cornuta (Claviceps purpurea) in segale integrale organica grist proveniente dalla Germania; dalla Danimarca per baguettes francesi infestate da muffe; notificata dall’Italia per aflatossine in pistacchi sgusciati provenienti dall’Iran e per sostanza non autorizzata metidatione in pomeli provenienti dalla Cina; dall’Italia per istamina in filetti di sgombro refrigerati (Scomber scombrus) provenienti dal Regno Unito e per Listeria monocytogenes in salmone affumicato refrigerato proveniente dal Regno Unito. Fonte: rasff.eu Epidemia di salmonellosi in dieci Paesi europei per uova provenienti dalla Polonia. L’Italia non è coinvolta. 112 casi confermati e 148 probabili di Salmonella Enteritidis, segnalati tra il 1° maggio e il 12 ottobre 2016 da Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito. Inoltre la Croazia ha riferito un cluster di casi, tra cui un decesso, associato forse a questo focolaio. Anche Ungheria e Polonia sono considerati coinvolti all’epidemia, perché nove dei casi confermati sono associati a viaggi in questi due Paesi. Il sequenziamento dell’intero genoma, indagini su cibi, ambiente e sulla tracciabilità a monte hanno stabilito un legame tra il focolaio e un centro per il confezionamento delle uova in Polonia. Le evidenze suggeriscono che siano le uova la fonte più probabile dell’infezione da salmonella. Le competenti autorità polacche e gli Stati membri a cui sono state distribuite le uova sospette ne hanno ora bloccato la distribuzione. L’allerta è stata lanciata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che raccomandano agli Stati membri dell’Ue di intensificare le proprie attività di monitoraggio. Il problema dell’epidema da salmonella non coinvolge l’Italia, che è autosufficiente in questo settore e non importa uova. Per quanto riguarda i Paesi colpiti, invece, l’invito dell’Efsa è di continuare a condividere informazioni sulle indagini epidemiologiche, microbiologiche e ambientali, compresa l’emanazione di notifiche del caso, utilizzando il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi (RASFF) e il sistema di allarme precoce e risposta (ARR), che rappresenta il canale ufficiale di notifica per le gravi minacce transfrontaliere alla salute. (Articolo di Beniamino Bonardi) Fonte: www.ilfattoalimentare.it
  • 3. Non tracciato uguale pericoloso: è reato. Confermata la pronuncia del Tribunale dei Riesame di Palermo secondo cui è “pericoloso” (cioè potenzialmente foriero di rischi per la salute) il latte non tracciabile ed, ovviamente, mischiarlo con quello – invece – “sicuro” e tracciato. Di conseguenza, la punibilità viene anticipata anche in caso di rischio non reale ma solo potenziale (in ragione proprio della assente tracciabilità e della importanza del bene da tutelare, la salute pubblica). E’ un orientamento interessante della Corte di Cassazione, dopo che l’Italia, almeno nel caso della carente tracciabilità della carne emersa con l’Horsegate, aveva avuto un atteggiamento più timido. La Corte Suprema interpreta in termini restrittivi l’articolo 14 del reg. 178/2002, General Food Law, laddove–si farebbe chiaro riferimento non tanto alla sicurezza alimentare come stato tal quale, quanto piuttosto alle “condizioni per stabilire la sicurezza alimentare”. Concetto più ampio, che include necessariamente anche la rintracciabilità e comunque, una conoscenza adeguata del cibo che si sta vendendo o confezionando. Il caso «Si è acquistato latte da aziende non registrate e che non avevano le attrezzature ed i locali idonei a garantire la mungitura e la conservazione del prodotto secondo adeguati standard igienico-sanitari (…); si è “contaminato” il latte “sicuro” con quello “non tracciabile” e (per quanto fin qui esposto) “pericoloso””. Sostiene la Suprema Corte che la predetta contravvenzione “costituisce un tipico reato di pericolo presunto, con anticipazione della soglia di punibilità in ragione della rilevanza del bene-interesse tutelato (la salute umana), tale da prescindere dall’effettivo accertamento di un danno all’oggetto medesimo”: ciò significa che, al fine di ritenere sussistente il reato in parola, è sufficiente accertare la violazione sistematica (dolosa o colposa) delle disposizioni in tema di tracciabilità della materia prima, senza che si sia verificato alcun effettivo danno alla salute umana. Il diritto Con la sentenza n. 31035 del 9.6.2016, depositata il 20.7.2016, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato previsto dall’art. 5, lett. b), della Legge 30.4.1962, n. 283, l’impiego, nella preparazione di alimenti, di materia prima di provenienza “non tracciabile” unitamente ad altra “sicura”. E’ da tempo richiesta una sentenza della Corte di Giustizia Europea che porti uniformità in ragione della difformità di trattamento in tutto il Vecchio Continente, con alcuni paesi (Olanda) che hanno paragonato la mancanza di tracciabilità a
  • 4. rischio concreto, mentre altri (tra cui l’Italia) che non lo hanno fatto, evitando ritiri dei prodotti alimentari dal mercato. Fonte: sicurezzaalimentare.it Novel food da paesi terzi, come stabilire l’uso sicuro. Con due propri diversi documenti la Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha reso noti i commenti ricevuti entro una consultazione pubblica circa i “Novel food”- inclusi i prodotti tradizionali da paesi terzi. Efsa aveva prodotto un Documento Guida per i produttori al fine di chiarire come effettuare una domanda di autorizzazione per l’immissione sul mercato di Novel Food. Nel pubblicare i commenti, Efsa adempie alla propria politica di apertura e trasparenza. Efsa chiarisce che novel food potranno essere sia alimenti interi che trasformati, e che per dimostrare la storia di uso sicuro in paesi extra UE informazioni non strettamente scientifiche come libri di ricette, e altri dati anedottici potranno essere considerati per dimostrare la storia d’uso. Le analisi composizionali dovranno essere effettuate caso per caso al fine di determinare la rilevanza della novità. Il numero di campioni minimo si riferisce a 5 lotti. Inoltre: · Efsa chiarisce che dovranno essere avanzate -per ogni varietà della stessa specie vegetale- richieste di commercializzazione separate solo in caso di caratteristiche differenti. · Efsa chiarisce che gli insetti sono consumati da tempo e largamente in diversi paesi terzi e conferma che vanno considerati alimenti tradizionali. · Efsa chiarisce che per determinare potenziali nuovi allergeni in cibi nuovi da paesi terzi, sarà necessario considerare sia la presenza di proteine sia la più ampia conoscenza di allergenicità pregressa nelle popolazioni che li hanno consumati. · In caso di alimenti prodotti da funghi, alghe o micro-organismi, siccome la fonte potrebbe essere GM, Efsa chiederà un test aggiuntivo in tal senso- e il cibo sarà considerato come conforme alla normativa sui Novel Food e non a quella sugli OGM. Circa il valore di “significativo numero di persone” che dovrebbero dimostrare la storia di consumo sicuro in Paesi Terzi prima dell’autorizzazione sul mercato UE, evitando una approfondita valutazione di sicurezza- Efsa chiarisce che ad esempio, la lettera di un Ministero della Salute di un paese terzo potrebbe essere sufficiente. Efsa conferma che non vi sarà proprietà intellettuale su alimenti tradizionali, in linea
  • 5. con lo scopo della legislazione. Rimangono scoperti alcuni aspetti, come - considerazioni circa alimenti entrati sul mercato UE dopo il 1997 (data limite per considerare la novità) e comunque mai sottoposti ad autorizzazione commerciale; - considerazioni se una definizione nuova di “nanomateriali ingegnerizzati” dovrà richiedere alcuni cambiamenti al Documento Guida. - Considerazioni su fino a che punto un prodotto finale trasformato a partire da una pianta potrà essere considerato nuovo o invece tradizionale. Fonte: sicurezzaalimentare.it Ortofrutta, esenzione dei surgelati e dei prodotti IV e V gamma da obbligo tabella nutrizionale. Il regolamento (UE) n. 1169/11 ha introdotto l’obbligo di inserire la dichiarazione nutrizionale sulla quasi totalità delle etichette alimentari, con alcune deroghe (stabilite in Allegato V). L’esenzione di maggior rilievo riguarda i prodotti realizzati dalle micro-imprese (meno di 10 dipendenti e di 2 milioni di fatturato), allorché commercializzati ‘a livello locale’ . Altre deroghe attengono a specifiche categorie di alimenti, tra i quali le acque (pur se gassate e/o aromatizzate), piante aromatiche e spezie quand’anche in miscela, additivi aromi ed enzimi, sale, etc. Tra i prodotti esentati dalla tabella nutrizionale obbligatoria figurano pure “i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti” (reg. UE 1169/11, All. V, punto 1). E dunque: – le verdure e la frutta di per sé risultano composte, rispettivamente, da una sola categoria di ingredienti. Perciò, quando esse vengano confezionate senza previa trasformazione (come nei casi di sacchetti di patate o di mele, vaschette di kiwi o cachi, etc.), sono sicuramente escluse dall’obbligo di tabella nutrizionale in etichetta, – viceversa, la pulizia delle verdure (comprensiva di lavaggio e rimozione delle parti non edibili), così come la sbucciatura e il taglio della frutta, potrebbe a prima vista apparire come attività di trasformazione, – pur tuttavia, il regolamento (CE) n. 852/04, c.d. “Igiene 1“, definisce i “prodotti non trasformati” come “prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati
  • 6. o scongelati“(1). Accedendo a tale lettura, i prodotti di IV e V gamma – e così, le verdure surgelate – dovrebbero intendersi come non soggetti all’obbligo di dichiarazione nutrizionale, a condizione che le loro confezioni non contengano ingredienti di categoria diversa (come può essere il caso di noci o bacche di goji in una quarta gamma, o ancora del kit di condimento con olio, aceto e sale all’interno del pacco di insalata). Certo, affinché la certezza del diritto non sia solo utopia, sarebbero vieppiù utili illustrazioni e chiarimenti ufficiali da parte della Commissione europea e/o del governo italiano. (Articolo di Dario Dongo) Note: (1) Cfr. reg. (CE) n. 852/04, art. 2.1.n. Di pari significato il testo originale in lingua inglese, “unprocessed products” means foodstuffs that have not undergone processing, and includes products that have been divided, parted, severed, sliced, boned, minced, skinned, ground, cut, cleaned, trimmed, husked, milled, chilled, frozen, deep-frozen or thawed“ Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com Ortofrutta, origine e altre informazioni obbligatorie. Vengono spesso sollevati dubbi in merito all’etichettatura, e alle informazioni che devono venire rese al consumatore, in relazione alla vendita di frutta e verdura. I requisiti sono infatti ulteriori rispetto a quelli previsti nel regolamento (UE) n. 1169/11 per la generalità degli alimenti. È sempre doverosa l’indicazione d’origine, e non solo. Le notizie obbligatorie sui prodotti ortofrutticoli preimballati, a seguire: – Origine (obbligo di indicare il Paese, facoltà di precisare la Regione), – Categoria (la quale varia a seconda del frutto o tubero, come da disciplina specifica), – Calibro (sulla base delle norme specifiche), – Varietà e Specie (es. Pesca gialla, Mela golden, etc.), – Peso – Tara (va indicato il peso all’origine, o la tara dell’imballaggio), – Imballatore e/o speditore (nome e indirizzo) – Lotto (di produzione e/o confezionamento, secondo i criteri prescelti dal singolo operatore, da apporsi mediante codice alfanumerico preceduto dalla lettera L).
  • 7. L’ortofrutta messa in vendita sfusa, viceversa, deve venire accompagnata dalle seguenti notizie: – Prezzo (al kg), – Origine (come sopra), – Categoria (idem c.s.), – Calibro (come sopra), – Varietà e Specie (idem c.s.). I riferimenti normativi si individuano nel regolamento (UE) n. 534/11 e i relativi altri di esecuzione, a ricercarsi sul sito www.politicheagricole.it (Articolo di Dario Dongo) Fonte: http://www.foodagriculturerequirements.com