2. Composizione
Il Parlamento europeo che uscirà dalle elezioni del 22-25 maggio avrà 751 deputati di 28 nazionalità,
ripartiti in proporzione alla popolazione dei vari Stati membri, con un massimo di 96 deputati per gli
Stati più grandi e un minimo di 6 per gli Stati più piccoli.
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Stato N. Stato N. Stato N. Stato N.
Germania 96 Paesi Bassi 26 Austria 18 Lituania 11
Francia 74 Belgio 21 Bulgaria 17 Lettonia 8
Italia 73 Grecia 21 Danimarca 13 Slovenia 8
Regno Unito 73 Portogallo 21 Finlandia 13 Cipro 6
Spagna 54 Rep. Ceca 21 Slovacchia 13 Estonia 6
Polonia 51 Ungheria 21 Croazia 11 Lussemburgo 6
Romania 32 Svezia 20 Irlanda 11 Malta 6
3. Elezione degli Eurodeputati
Dal 1979 i membri del Parlamento europeo sono eletti direttamente dai cittadini
dell’Unione Europea nel rispetto di due procedure legislative:
• la legislazione europea, che fissa principi generali validi per tutti gli Stati
membri. In particolare, le norme comuni stabiliscono il principio di
rappresentanza proporzionale (che dà ai partiti una percentuale di seggi
pari ai loro voti) e regolano le incompatibilità con il mandato di
Europarlamentare.
• le disposizioni nazionali stabilite da ogni Stato per per l’elezione dei propri
Eurodeputati, come ad esempio la soglia di sbarramento, la possibilità di
esprimere voti di preferenza per i candidati, l’organizzazione delle circoscrizioni
territoriali, l’elettorato attivo e passivo e le regole per la campagna elettorale1.
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1Per saperne di più sui sistemi elettorali guarda la nostra presentazione sul tema.
4. Insediamento e formazione dei gruppi
Una volta eletti, i 751 deputati si riuniranno nella prima sessione plenaria per
eleggere a loro volta il nuovo Presidente del Parlamento, i vicepresidenti e i
questori. Tutti resteranno in carica per due anni e mezzo, con possibilità di
riconferma per un ulteriore mandato.
Gruppi politici
Gli eurodeputati eletti nei vari Stati membri formeranno dei gruppi in base alle
loro affinità politiche (e non alla nazionalità). per la formazione del gruppo è
neccessario un minimo di 25 deputati provenienti da almeno un quarto degli
Stati membri (dunque 7 Stati membri al momento).
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5. Il sistema elettorale italiano
• Formula elettorale: l’Italia elegge i suoi Eurodeputati con metodo
proporzionale con soglia di sbarramento al 4%.
• Circoscrizioni: il territorio è ripartito in 5 circoscrizioni : Italia nord-
occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia
insulare.
• Elettorato attivo: possono votare tutti i cittadini italiani che hanno
compiuto 18 anni, gli italiani iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti
all’Estero, e i cittadini di altri Paesi UE iscritti nella lista elettorale del
comune italiano di residenza.
• Elettorato passivo: l’Italia è, insieme a Cipro, il Paese che prevede l’età
più alta per l’elezione a deputato europeo: 25 anni.
• Modalità di voto: l’elettore può modificare l’ordine di lista dei candidati
esprimendo fino a un massimo di tre preferenze.
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6. Poteri e competenze
Negli ultimi anni il ruolo del Parlamento europeo è stato
rafforzato attraverso il conferimento di maggiori poteri. Il PE oggi
ha competenze in quattro grandi settori:
• Legislazione
• Bilancio
• Supervisione e controllo delle altre istituzioni UE
• Rapporti con i Parlamenti degli Stati membri
Vediamo queste funzioni più da vicino…
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7. Potere legislativo
Il PE è colegislatore con il Consiglio dei ministri—l’organo che
rappresenta i governi nazionali—in tutti i settori coperti dalla
procedura legislativa ordinaria (codecisione). In accordo con il
Consiglio, il Parlamento approva, respinge o modifica le proposte della
Commissione.
La procedura ordinaria si applica alla maggior parte della legislazione
europea, ad esempio nei settori della governance economica, diritti dei
lavoratori e dei consumatori, sicurezza energetica e dell’ambiente,
immigrazione e asilo, giustizia e affari interni, cultura e ricerca, sanità
pubblica, esclusione sociale.
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8. Potere legislativo (2)
In pochi altri ambiti il PE ha un ruolo più defilato, limitandosi ad
esprimere un parere non vincolante sulle proposte legislative della
Commissione e lasciando l’approvazione al Consiglio. I settori più
importanti in cui si applica questa procedura di consultazione sono le
esenzioni fiscali e la disciplina della concorrenza.
Il PE è inoltre titolare del cosiddetto potere d’iniziativa
dell’iniziativa. Per mezzo di raccomandazioni, l’Europarlamento, a
maggioranza dei suoi membri, può sollecitare la Commissione a
presentare proposte di legge su determinate questioni che richiedono
una disciplina comunitaria.
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9. Poteri di bilancio
Il PE ha un ruolo fondamentale nel processo di adozione del Quadro
Finanziario Pluriennale (Multiannual financial framework, MFF), il
documento che stabilisce quanto l’UE potrà spendere nei settori di sua
competenza sul lungo periodo (5-7 anni). il MFF può infatti essere adottato
all’unanimità dal Consiglio solo dopo aver ricevuto l’approvazione del PE.
Inoltre, il PE approva in ultima battuta il bilancio annuale dell’UE nel rispetto
dei tetti massimi di spesa stabiliti nel MFF. In questo ruolo il PE assicura il
controllo democratico sulla gestione dei fondi europei da parte delle
istituzioni.
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10. Supervisione e controllo
In occasione del rinnovo della Commissione europea, il PE elegge
il Presidente di Commissione proposto dal Consiglio
Europeo—che riunioni i Capi di Stato e di governo degli Stati
membri—e approva il collegio dei commissari, che viene scelto
d'intesa tra il neo-Presidente della Commissione e gli Stati
membri2.
2 Per saperne di più guarda la nostra infografica.
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11. Supervisione e controllo (2)
Il PE inoltre controlla l’operato delle altre istituzioni UE sia sotto l’aspetto
dei contenuti (stato dei lavori e coerenza con le politiche europee), sia per
quanto riguarda la gestione dei fondi a loro disposizione. Il PE può
richiedere l’avvio di azioni giudiziarie a carico delle istituzioni in caso di
violazione delle norme europee.
L’Europarlamento instaura un dialogo continuo con la Commissione
europea e con il Consiglio: gli eurodeputati possono per esempio porre
interrogazioni sia ai singoli commissari che sul programma della
presidenza semestrale, e possono suggerire la formulazione di nuove
politiche o la modifica di quelle esistenti.
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12. Rapporti con i Parlamenti nazionali
Soprattutto a partire dagli anni ‘90, il Parlamento europeo ha promosso la
cooperazione con i Parlamenti degli Stati membri.
L’organo preposto a questi rapporti è la Conferenza dei Presidenti dei
Parlamenti dell’UE: in questa sede il Presidente del PE ascolta e informa i
leader dei 28 Parlamenti nazionali sullo stato delle politiche europee. La
Conferenza si riunisce una volta all’anno sotto la guida del Paese che ha
detenuto la presidenza dell’UE nel secondo semestre dell’anno precedente.
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Si ringrazia Roberto Castaldi (Scuola Superiore Sant’Anna) per i commenti
ricevuti.